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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 1975

Cassazione n. 18547/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data 08/10/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA]Alise, in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 08/10/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame, ha confermato, previa riqualificazione del delitto contestato al capo A in termini di mera partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed esclusione dell'aggravante dell'ingente quantitativo della sostanza illecitamente acquistata in relazione al delitto di cui al capo B5, l'ordinanza con la quale, il precedente 27/07/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto-mezzo di promozione, organizzazione e finanziamento di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dal numero degli associati e dalla transnazionalità (di cui, come detto, al capo A della contestazione provvisoria) e a due delitti-fine di illecito acquisto di sostanze stupefacenti (di cui ai capi B5 e B8), il primo dei quali aggravato dell'ingente quantitativo delle stesse.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Modeo, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, nonché di ritenuta inadeguatezza alla salvaguardia di tali esigenze di misure meno afflittive della custodia in carcere.

Rileva, in particolare, che il Tribunale distrettuale avrebbe erroneamente interpretato le conversazioni intercettate, in quanto le avrebbe ritenute relative a traffici di stupefacenti, a dispetto dei continui riferimenti in esse effettuati a compravendite di vetture, in base all'erroneo convincimento che il Modeo non svolgesse tale attività commerciale all'epoca in cui le cDriversazioni erano avvenute, posto che lo stesso aveva riferito, nel corso del proprio interrogatorio di garanzia, di essere un imprenditore operativo nel settore ecologico, così obliterando la circostanza che tale interrogatorio si era tenuto a distanza di tre anni circa dalle captazioni.

Aggiunge, inoltre, che, pure a voler ritenere le conversazioni effettivamente afferenti a traffici di droga, contrasterebbe con l'asserito stabile inserimento dell'indagato nella consorteria criminale l'avvenuta cessazione dei rapporti con i presunti sodali in epoca antecedente al 09/08/2021, che si vuole sia testimoniata dalla conversazione telefonica nella quale il coindagato [OSCURATO:PERSONA] riferiva all'altro coindagato [OSCURATO:PERSONA] di aver bonificato al Modeo la somma di euro 500,00 a saldo di quanto allo stesso dovuto per una precedente compravendita di auto.

Osserva, ancora, che estremamente generici risulterebbero anche gli elementi che il Tribunale del riesame avrebbe posto a base del ritenuto coinvolgimento dell'indagato nei delitti-fine di cui ai capi B5 e B8, atteso che, con riguardo al primo dei menzionati illeciti, sarebbero state valorizzate poche conversazioni telefoniche, che, peraltro, non vedevano coinvolto il predetto, relative alla consegna di una partita di droga e al pagamento del prezzo della fornitura in quattro tranches, senza che fossero stati acquisiti elementi di riscontro e che, con riguardo al secondo illecito, si era del pari attribuita valenza determinante ai soli elementi scaturiti dall'attività intercettiva, non attribuendo rilievo alcuno alla mancata effettuazione di una perquisizione personale dell'indagato da parte del personale di Polizia che pure aveva espletato l'attività di osservazione e di pedinamento del predetto.

Sostiene, infine, che i giudici della cautela, nel confermare il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari e di inadeguatezza di misure meno afflittive della custodia in carcere formulato nel corpo dell'ordinanza genetica, avrebbero erroneamente ritenuto ricorrente il requisito dell'attualità del pericolo di recidivanza e non avrebbero argomentato in ordine all'affermata inidoneità al soddisfacimento delle esigenze preventive del presidio autocustodiale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, nonché di ritenuta inadeguatezza alla salvaguardia di tali esigenze di misure meno afflittive della custodia in carcere.

Principiando dal vaglio della doglianza afferente la ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in ordine al delitto-mezzo di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo A, si osserva che i giudici della cautela hanno esposto, con un argomentato motivazionale lineare e coerente (rinvenibile alle pagg. 12 e 13 del provvedimento gravato), le ragioni fondanti la decisione assunta, che hanno indicato nell'instaurazione, da parte del Modeo, di stabili e duraturi contatti con i vertici dell'articolazione piemontese del sodalizio criminoso, strumentali all'ottenimento di periodiche forniture di stupefacenti da immettere sul mercato pugliese, all'uopo valorizzando la telefonata fatta al predetto dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], leader del menzionato gruppo operativo, la mattina del 24/11/2017, cui seguiva, di lì a qualche ora, un incontro, in Manduria, tra i due, finalizzato all'avvio di rapporti d'affari, l'incontro tra i predetti avvenuto, in Rivoli, in data 12/01/2018, il viaggio a Manduria effettuato dal Raso il successivo 02/06/2018, durante il quale costui s'intratteneva a cena in compagnia di un conoscente di nome Walter, identificato nel Modeo e l'incontro, avvenuto in Roma in data 04/07/2018, tra l'indagato e l'emissario del Raso, [OSCURATO:PERSONA], finalizzato al pagamento, da parte del primo, di una partita di stupefacenti in precedenza acquistata.

La decisione del giudice distrettuale reggino risulta, quindi, sorretta, in parte qua, da un impianto motivo congruo e del tutto scevro da contraddizioni, al cospetto del quale la dedotta doglianza non coglie nel segno, risolvendosi di fatto nella mera riproposizione delle lamentazioni illo tempore p rospe tt a t e con la richiesta di riesame (segnatamente alle pagg. 3, 4 e 5 della memoria depositata all'udienza di trattazione di detta impugnativa).

È tuttavia pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di ricorso non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi.

La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01).

E ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo alla doglianza afferente la ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in ordine ai delitti-fine di illecito acquisto di sostanze stupefacenti di cui ai capi B5 e B8.

Ciò perché il Tribunale distrettuale ha rappresentato con chiarezza (segnatamente alle pagg. 9, 10 e 11 del provvedimento gravato) i plurimi e convergenti elementi alla cui stregua ha ritenuto che il Modeo, soggetto dimorante in Manduria, fosse coinvolto, in qualità di acquirente, nelle cessioni di droga ivi avvenute nelle date del 02/06/2018 e del 09/06/2018, indicando le numerose conversazioni telefoniche intercettate che lo vedevano coinvolto o nelle quali a lui si faceva comunque riferimento e l'attività di osservazione svolta dal personale di polizia operante, che ne indicava la presenza in Roma, in compagnia del coindagato [OSCURATO:PERSONA], in occasione del pagamento di parte del prezzo di acquisto della seconda fornitura.

A fronte di un impianto motivazionale siffatto, le deduzioni del ricorrente si risolvono, anche in tal caso, nella riproposizione delle lamentazioni prospettate con la richiesta di riesame (segnatamente alle pagg. 3, 5 e 6 della memoria depositata all'udienza di trattazione del gravame), la qual cosa, per quanto sopra posto in rilievo, rende inammissibile il ricorso anche in parte qua per la sua palese aspecificità.

Risulta, invece, infondata perché del tutto generica la doglianza afferente la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari e la ritenuta inadeguatezza alla salvaguardia delle stesse di misure meno afflittive della custodia in carcere.

Reputa infatti il Collegio che il Tribunale distrettuale, nel ritenere perduranti le esigenze preventive evidenziate nel provvedimento genetico e nel valutarle di intensità tale da rendere necessario il mantenimento del regime restrittivo intramurario, abbia dato conto, con argomentato motivazionale lineare e coerente (compendiato alle pagg. 14 e 15 del provvedimento gravato), delle ragioni a fondamento della decisione assunta, indicandole segnatamente nella tipologia del più grave delitto associativo in contestazione (per cui vige la doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), nel non eccessivo lasso temporale trascorso dall'uscita dell'indagato dal sodalizio criminoso (avvenuta nell'agosto del 2018), nella condizione di pluripregiudicato del predetto e nella disponibilità, da parte sua, di congrue risorse finanziarie.

I giudici della cautela hanno esposto, inoltre, le ragioni per le quali non poteva ritenersi superata, nel caso concreto, la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di inadeguatezza di misure diverse da quella massimamente afflittiva, indicandole nell'omessa deduzione, ad opera della difesa, di significativi elementi di segno contrario.

Orbene, a fronte di un impianto motivazionale così articolato, con l'agitata doglianza ci si è, di fatto, limitati a sostenere che il presidio autocustodiale risulterebbe egualmente idoneo a soddisfare le esigenze di c:autela, senza aver cura di individuare e confutare, nello specifico, le criticità asseritamente rinvenibili nella decisione impugnata.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data 08/10/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA]Alise, in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 08/10/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame, ha confermato, previa riqualificazione del delitto contestato al capo A in termini di mera partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed esclusione dell'aggravante dell'ingente quantitativo della sostanza illecitamente acquistata in relazione al delitto di cui al capo B5, l'ordinanza con la quale, il precedente 27/07/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto-mezzo di promozione, organizzazione e finanziamento di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dal numero degli associati e dalla transnazionalità (di cui, come detto, al capo A della contestazione provvisoria) e a due delitti-fine di illecito acquisto di sostanze stupefacenti (di cui ai capi B5 e B8), il primo dei quali aggravato dell'ingente quantitativo delle stesse. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Modeo, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, nonché di ritenuta inadeguatezza alla salvaguardia di tali esigenze di misure meno afflittive della custodia in carcere. Rileva, in particolare, che il Tribunale distrettuale avrebbe erroneamente interpretato le conversazioni intercettate, in quanto le avrebbe ritenute relative a traffici di stupefacenti, a dispetto dei continui riferimenti in esse effettuati a compravendite di vetture, in base all'erroneo convincimento che il Modeo non svolgesse tale attività commerciale all'epoca in cui le cDriversazioni erano avvenute, posto che lo stesso aveva riferito, nel corso del proprio interrogatorio di garanzia, di essere un imprenditore operativo nel settore ecologico, così obliterando la circostanza che tale interrogatorio si era tenuto a distanza di tre anni circa dalle captazioni. Aggiunge, inoltre, che, pure a voler ritenere le conversazioni effettivamente afferenti a traffici di droga, contrasterebbe con l'asserito stabile inserimento dell'indagato nella consorteria criminale l'avvenuta cessazione dei rapporti con i presunti sodali in epoca antecedente al 09/08/2021, che si vuole sia testimoniata dalla conversazione telefonica nella quale il coindagato [OSCURATO:PERSONA] riferiva all'altro coindagato [OSCURATO:PERSONA] di aver bonificato al Modeo la somma di euro 500,00 a saldo di quanto allo stesso dovuto per una precedente compravendita di auto. Osserva, ancora, che estremamente generici risulterebbero anche gli elementi che il Tribunale del riesame avrebbe posto a base del ritenuto coinvolgimento dell'indagato nei delitti-fine di cui ai capi B5 e B8, atteso che, con riguardo al primo dei menzionati illeciti, sarebbero state valorizzate poche conversazioni telefoniche, che, peraltro, non vedevano coinvolto il predetto, relative alla consegna di una partita di droga e al pagamento del prezzo della fornitura in quattro tranches, senza che fossero stati acquisiti elementi di riscontro e che, con riguardo al secondo illecito, si era del pari attribuita valenza determinante ai soli elementi scaturiti dall'attività intercettiva, non attribuendo rilievo alcuno alla mancata effettuazione di una perquisizione personale dell'indagato da parte del personale di Polizia che pure aveva espletato l'attività di osservazione e di pedinamento del predetto. Sostiene, infine, che i giudici della cautela, nel confermare il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari e di inadeguatezza di misure meno afflittive della custodia in carcere formulato nel corpo dell'ordinanza genetica, avrebbero erroneamente ritenuto ricorrente il requisito dell'attualità del pericolo di recidivanza e non avrebbero argomentato in ordine all'affermata inidoneità al soddisfacimento delle esigenze preventive del presidio autocustodiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, nonché di ritenuta inadeguatezza alla salvaguardia di tali esigenze di misure meno afflittive della custodia in carcere. Principiando dal vaglio della doglianza afferente la ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in ordine al delitto-mezzo di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo A, si osserva che i giudici della cautela hanno esposto, con un argomentato motivazionale lineare e coerente (rinvenibile alle pagg. 12 e 13 del provvedimento gravato), le ragioni fondanti la decisione assunta, che hanno indicato nell'instaurazione, da parte del Modeo, di stabili e duraturi contatti con i vertici dell'articolazione piemontese del sodalizio criminoso, strumentali all'ottenimento di periodiche forniture di stupefacenti da immettere sul mercato pugliese, all'uopo valorizzando la telefonata fatta al predetto dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], leader del menzionato gruppo operativo, la mattina del 24/11/2017, cui seguiva, di lì a qualche ora, un incontro, in Manduria, tra i due, finalizzato all'avvio di rapporti d'affari, l'incontro tra i predetti avvenuto, in Rivoli, in data 12/01/2018, il viaggio a Manduria effettuato dal Raso il successivo 02/06/2018, durante il quale costui s'intratteneva a cena in compagnia di un conoscente di nome Walter, identificato nel Modeo e l'incontro, avvenuto in Roma in data 04/07/2018, tra l'indagato e l'emissario del Raso, [OSCURATO:PERSONA], finalizzato al pagamento, da parte del primo, di una partita di stupefacenti in precedenza acquistata. La decisione del giudice distrettuale reggino risulta, quindi, sorretta, in parte qua, da un impianto motivo congruo e del tutto scevro da contraddizioni, al cospetto del quale la dedotta doglianza non coglie nel segno, risolvendosi di fatto nella mera riproposizione delle lamentazioni illo tempore p rospe tt a t e con la richiesta di riesame (segnatamente alle pagg. 3, 4 e 5 della memoria depositata all'udienza di trattazione di detta impugnativa). È tuttavia pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di ricorso non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01). E ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo alla doglianza afferente la ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in ordine ai delitti-fine di illecito acquisto di sostanze stupefacenti di cui ai capi B5 e B8. Ciò perché il Tribunale distrettuale ha rappresentato con chiarezza (segnatamente alle pagg. 9, 10 e 11 del provvedimento gravato) i plurimi e convergenti elementi alla cui stregua ha ritenuto che il Modeo, soggetto dimorante in Manduria, fosse coinvolto, in qualità di acquirente, nelle cessioni di droga ivi avvenute nelle date del 02/06/2018 e del 09/06/2018, indicando le numerose conversazioni telefoniche intercettate che lo vedevano coinvolto o nelle quali a lui si faceva comunque riferimento e l'attività di osservazione svolta dal personale di polizia operante, che ne indicava la presenza in Roma, in compagnia del coindagato [OSCURATO:PERSONA], in occasione del pagamento di parte del prezzo di acquisto della seconda fornitura. A fronte di un impianto motivazionale siffatto, le deduzioni del ricorrente si risolvono, anche in tal caso, nella riproposizione delle lamentazioni prospettate con la richiesta di riesame (segnatamente alle pagg. 3, 5 e 6 della memoria depositata all'udienza di trattazione del gravame), la qual cosa, per quanto sopra posto in rilievo, rende inammissibile il ricorso anche in parte qua per la sua palese aspecificità. Risulta, invece, infondata perché del tutto generica la doglianza afferente la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari e la ritenuta inadeguatezza alla salvaguardia delle stesse di misure meno afflittive della custodia in carcere. Reputa infatti il Collegio che il Tribunale distrettuale, nel ritenere perduranti le esigenze preventive evidenziate nel provvedimento genetico e nel valutarle di intensità tale da rendere necessario il mantenimento del regime restrittivo intramurario, abbia dato conto, con argomentato motivazionale lineare e coerente (compendiato alle pagg. 14 e 15 del provvedimento gravato), delle ragioni a fondamento della decisione assunta, indicandole segnatamente nella tipologia del più grave delitto associativo in contestazione (per cui vige la doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), nel non eccessivo lasso temporale trascorso dall'uscita dell'indagato dal sodalizio criminoso (avvenuta nell'agosto del 2018), nella condizione di pluripregiudicato del predetto e nella disponibilità, da parte sua, di congrue risorse finanziarie. I giudici della cautela hanno esposto, inoltre, le ragioni per le quali non poteva ritenersi superata, nel caso concreto, la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di inadeguatezza di misure diverse da quella massimamente afflittiva, indicandole nell'omessa deduzione, ad opera della difesa, di significativi elementi di segno contrario. Orbene, a fronte di un impianto motivazionale così articolato, con l'agitata doglianza ci si è, di fatto, limitati a sostenere che il presidio autocustodiale risulterebbe egualmente idoneo a soddisfare le esigenze di c:autela, senza aver cura di individuare e confutare, nello specifico, le criticità asseritamente rinvenibili nella decisione impugnata. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend
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