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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 31700/2025

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’ordinanza oggi al vaglio della Corte è stata deliberata il 6 marzo 2025 dal Tribunale del riesame di Palermo, che ha respinto la richiesta di riesame presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermoche gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato di avere partecipato alla cosca di mafia detta Porta nuova, con la funzione di responsabile del quartiere Danisinni.

2. Il ricorso principale presentato dal difensore dell’indagato si compone di due motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato di associazione mafiosa.

Il ricorrente premette che l’ordinanza impugnata è riproduttiva di quella del Giudice per le indagini preliminari, che avrebbesvolto una valutazione errata del materiale investigativo.

Non si comprenderebbe ⎯ prosegue il ricorrente ⎯ quale sia il ruolo attribuito al ricorrente all’interno dell’associazione e sarebbero stati apoditticamente valorizzati contra reum i precedenti penali ; an che il contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] r a militerebbe per l’esclusione dell’appartenenza associativa di quest'ultimo , così come il silenzio dei collaborator i di giustizia quanto al suo ruolo all’interno della compagine.

La valorizzazione, quali elementi a carico, dei rapporti ⎯ di matrice sconosciuta ⎯ con [OSCURATO:PERSONA] e della conoscenza delle dinamiche interne della cosca non basterebbe a ritenere dimostrata l’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla compagine.

Le intercettazioni dei colloqui di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero eloquenti in termini indiziari, perché riferite ad un momento in cui Fanar a era ancora sentimentalmente legato alla nipote di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente aggiunge che non vi sarebbe traccia, né documentale né nelle intercettazioni, della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il che renderebbe congetturale la motivazione del provvedimento impugnato in ordine ai rapporti tra i due.

Non vi sarebbero dati concreti cui ancorare la prova che il ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle vendite immobiliari fosse funzionale agli interessi dell’associazione.

Il motivo di ricorso si conclude con alcune riflessioni teoriche sulla nozione di appartenenza associativa.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al vaglio delle esigenze cautelari.

In particolare la censura si rivolge all’enunciato del Tribunale del riesame circa il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, disancorato (sostiene il ricorrente) da qualsiasi elemento concreto, perché lo spettro di una condanna severa non può costituire indicatore del pericolo di sottrarsi al procedimento.

Quanto al rischio di recidiva, il mero riferimento ai precedenti penali non esaurirebbe il vaglio da compiere, tanto più quando, come nel caso concreto, si tratta di precedenti risalenti.

Né l’esigenza cautelare di cui alla lett. c) dell’art. 274 cod. proc. pen. può trarsi dai rapporti con altri soggetti, ancorché affiliati.

3. Il motivo aggiunto presentato nell’interesse dell’indagato ritorna sul tema della gravità indiziaria, sostenendo un difetto di dimostrazione circa l’integrazione del modello partecipativo exart. 416-bis cod. pen.

La parte ricorda che la fonte indiziaria nei confronti del ricorrente è data dalle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e i coniugi [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], mentre il collaboratore di giustizia Puccio ⎯ che sarebbe stata l’unica voce non mossa da un possibile rancore verso [OSCURATO:PERSONA] ⎯ aveva taciuto.

Le affermazioni malevole provenienti dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ⎯ prosegue il ricorrente ⎯ sarebbero mere valutazioni disancorate da qualunque descrizione precisa in fatto e sarebbero state sopravvalutate.

L’ordinanza impugnata avrebbe replicato la descrizione degli elementi indiziari di cui all’ordinanza genetica ed avrebbe malamente valutato la conversazione circa il pagamento del compenso al difensore di [OSCURATO:PERSONA].

Il presunto rapporto con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe assistito da alcuna base indiziante se non quella debole delle parole dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur definendo [OSCURATO:PERSONA] “una specie di nipote”, non aveva mostrato di essere posto al corrente di attività utili per l’associazione da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato a va, pertanto, respinto.

1. Sono infondatie, per certi aspetti, inammissibili, il primo motivo di ricorso e il motivo aggiunto, che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla compagine mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, che, a dispetto di quanto si sostiene nel ricorso, la trama motivazionale dell’ordinanza impugnata dia conto, in termini rispondenti alle direttrici ermeneutiche di questa Corte e con motivazione effettiva, univoca e non manifestamente illogica, delle ragioni giustificative del coinvolgimento associativo di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. A questa conclusione la Corte è giunta avendo presente, come preliminare coordinata esegetica, quella secondo cui, allorché il ricorso per cassazione lamenti vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nell’ottica di un vaglio che riguardi una “qualificata probabilità di colpevolezza” (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828).

Si è altresì precisato, a circoscrivere l’ambito dello scrutinio di questa Corte, che anche il vaglio di legittimità in materia di gravità indiziaria non può dare seguito a quelle censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 –01).

E poiché il quadro indiziario si compone essenzialmente di intercettazioni, sulla cui interpretazione il ricorrente cerca di stimolare lo scrutinio di questa Corte, il [OSCURATO:PERSONA] ricorda, altresì, l’ineludibile insegnamento di questa Corte secondo cui «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; in termini, ex multis , Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389 –01).

1.2. Nel quadro teorico sopra delineato si colloca la conclusione del vaglio odierno, secondo la quale il quadro composito degli elementi emersi dalle indagini a carico di [OSCURATO:PERSONA] restituisce – nei termini richiesti nel giudizio ex art.311 cod. proc. pen. − l’immagine di un soggetto coinvolto attivamente nelle vicende associative.

Prima di ragionare più nel concreto, occorre però sgomberare il campo dal dubbio che il ricorrente cerca qua e là di insinuare circa l’insufficienza della risposta del Tribunale del riesame a proposito della carenza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari; ebbene, la censura è del tutto generica, perché manca della dovuta precisazione di quali sarebbero gli indicatori di questa presunta mancanza di autonomia decisionale in capo al primo Giudice della cautela e su quali aspetti quest'ultimo avrebbe replicato pedissequamente non solo il segmento descrittivo dei fatti e delle indagini del decreto di fermo, ma anche quello valutativo attuato dall’organo inquirente.

Il ricorso, inoltre, omette di indicare perché la compiuta risposta che il [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha fornito alla doglianza alle pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato non soddisfi il tema censorio.

Venendo al concreto, la motivazione del [OSCURATO:PERSONA] de libertate va riguardata nella sua interezza, senza una parcellizzazione dei singoli elementi indiziari, la cui forza dimostrativa deve essere verificata nel suo complesso, in quanto ciascun dato si salda con gli altri in una trama giustificativa unitaria.

Ed è in questo senso che va valutata la tenuta del provvedimento impugnato laddove ha valorizzato la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui si parla del predominio di [OSCURATO:PERSONA] su Danisinni, con l’imposizione del suo controllo sulle compravendite immobiliari, e delle sue mire di potere; dato indiziario che il ricorrente ha affrontato proponendo una inammissibile esegesi alternativa della fonte, cercando assertivamente di relegarlo a mero, malevolo pettegolezzo, benché si tratti di un dialogo tra personaggi implicati nel sodalizio e benché esso faccia riferimento non già a generici atteggiamenti di prepotenza di [OSCURATO:PERSONA] , ma ad un a specifica opera di controllo delle attività economiche tipicadelle consorterie mafiose.

A questo dato va ad affiancarsi quello delle telefonate tra il detenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra il primo e la moglie, che testimoniano del canale di contatto con [OSCURATO:PERSONA] voluto dal boss latitante [OSCURATO:PERSONA], elemento non illogicamente reputato indicativo della rilevanza del ricorrente all’interno delle dinamiche associative, data la posizione di spicco del latitante che con lui teneva i contatti.

Accanto a questi elementi, il Tribunale del riesame ha collocato l’interessamento di [OSCURATO:PERSONA] verso il pagamento delle spese legali di un sodale arrestato, secondo la tipica rete solidaristica delle associazioni mafiose.

Vi è, poi, un dato riportato in motivazione con cui il ricorrente non si confronta – rendendo, quindi, in parte aspecifico il ricorso − e che il [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha pure razionalmente esaltato quale dimostrazione di un inserimento organico di [OSCURATO:PERSONA] nell’aggregato criminale: si tratta della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] stesso e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo si lamentava che il reggente del clan [OSCURATO:PERSONA] facesse “fare soldi” solo a [OSCURATO:PERSONA] e a lui facesse solo “tirare pugni”.

Quanto, infine, alla pretesa lacuna argomentativa del Tribunale del riesame rispetto alla mozione difensiva fondata sulla mancanza di dichiarazioni accusatorie di collaboratoridi giustizia, effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] del riesame non ha affrontato il tema; tuttavia, si tratta di una carenza motivazionale inidonea a scardinare la tenuta motivazionale della decisione avversata se raffrontata agli altri elementi emersi.

Giova, infatti, rievocare il principio di diritto secondo cui, quando viene dedotto vizio di motivazione, la presenza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento del provvedimento, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

In conclusione, il complesso degli elementi sopra ricordati comprova l’esistenza di un quadro di gravità indiziaria circa la partecipazione del ricorrente al sodalizio, intesa (come precisato da Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 –01, in motivazione) quale « prestazione di un contributo di qualsivoglia genere, purché non occasionale e, in ogni caso, apprezzabile sotto il profilo della rilevanza causale, con riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione».

Va ricordato, infatti, che la sentenza Modaffari, ribadendo gli insegnamenti di Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, [OSCURATO:PERSONA]. 231670 -01, ha sostenuto che «va considerato partecipe dell'organizzazione criminale l'affiliato che "prende parte" attiva al fenomeno associativo», intesa quale «un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte"» fornendo un «contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria» valutando «un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva».

2. Il secondo motivo di ricorso, che attiene al giudizio sull’esistenza delle esigenze cautelari, è infondato in quanto il ricorrente trascura di considerare che, nel caso di indiziato di associazione mafiosa, tutte le esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. sono presunte (Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813 –03) e che spetta eventualmente all'indagato indicare gli elementi contrari che depongono per l'insussistenza certa dell'esigenza, operazione che il ricorrente non ha dimostrato di aver compiuto dinanzi al Tribunale del riesame; il quale, comunque, anche se avesse negativamente valutato la tenuta dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari quanto ad una o due delle esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen., ben avrebbe potuto comunque confermarla per uno solo dei pericula libertatis (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944 – 02; Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Quinag, Rv. 264811 – 01).

Ancora, la parte trascura di considerare che, quanto all’esigenza di cui all’art. 274 lett.

C), cod. proc. pen., l’ordinanza impugnata non si ferma alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e alla mancata allegazione di elementi contrari da parte dell’indagato, ma contiene una motivazione in positivo, esaltando in malam partem i precedenti per rapina, furto, estorsione e associazione per delinquere che gravano su [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’ordinanza oggi al vaglio della Corte è stata deliberata il 6 marzo 2025 dal Tribunale del riesame di Palermo, che ha respinto la richiesta di riesame presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermoche gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato di avere partecipato alla cosca di mafia detta Porta nuova, con la funzione di responsabile del quartiere Danisinni. 2. Il ricorso principale presentato dal difensore dell’indagato si compone di due motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato di associazione mafiosa. Il ricorrente premette che l’ordinanza impugnata è riproduttiva di quella del Giudice per le indagini preliminari, che avrebbesvolto una valutazione errata del materiale investigativo. Non si comprenderebbe ⎯ prosegue il ricorrente ⎯ quale sia il ruolo attribuito al ricorrente all’interno dell’associazione e sarebbero stati apoditticamente valorizzati contra reum i precedenti penali ; an che il contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] r a militerebbe per l’esclusione dell’appartenenza associativa di quest'ultimo , così come il silenzio dei collaborator i di giustizia quanto al suo ruolo all’interno della compagine. La valorizzazione, quali elementi a carico, dei rapporti ⎯ di matrice sconosciuta ⎯ con [OSCURATO:PERSONA] e della conoscenza delle dinamiche interne della cosca non basterebbe a ritenere dimostrata l’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla compagine. Le intercettazioni dei colloqui di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero eloquenti in termini indiziari, perché riferite ad un momento in cui Fanar a era ancora sentimentalmente legato alla nipote di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente aggiunge che non vi sarebbe traccia, né documentale né nelle intercettazioni, della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il che renderebbe congetturale la motivazione del provvedimento impugnato in ordine ai rapporti tra i due. Non vi sarebbero dati concreti cui ancorare la prova che il ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle vendite immobiliari fosse funzionale agli interessi dell’associazione. Il motivo di ricorso si conclude con alcune riflessioni teoriche sulla nozione di appartenenza associativa. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al vaglio delle esigenze cautelari. In particolare la censura si rivolge all’enunciato del Tribunale del riesame circa il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, disancorato (sostiene il ricorrente) da qualsiasi elemento concreto, perché lo spettro di una condanna severa non può costituire indicatore del pericolo di sottrarsi al procedimento. Quanto al rischio di recidiva, il mero riferimento ai precedenti penali non esaurirebbe il vaglio da compiere, tanto più quando, come nel caso concreto, si tratta di precedenti risalenti. Né l’esigenza cautelare di cui alla lett. c) dell’art. 274 cod. proc. pen. può trarsi dai rapporti con altri soggetti, ancorché affiliati. 3. Il motivo aggiunto presentato nell’interesse dell’indagato ritorna sul tema della gravità indiziaria, sostenendo un difetto di dimostrazione circa l’integrazione del modello partecipativo exart. 416-bis cod. pen. La parte ricorda che la fonte indiziaria nei confronti del ricorrente è data dalle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e i coniugi [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], mentre il collaboratore di giustizia Puccio ⎯ che sarebbe stata l’unica voce non mossa da un possibile rancore verso [OSCURATO:PERSONA] ⎯ aveva taciuto. Le affermazioni malevole provenienti dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ⎯ prosegue il ricorrente ⎯ sarebbero mere valutazioni disancorate da qualunque descrizione precisa in fatto e sarebbero state sopravvalutate. L’ordinanza impugnata avrebbe replicato la descrizione degli elementi indiziari di cui all’ordinanza genetica ed avrebbe malamente valutato la conversazione circa il pagamento del compenso al difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Il presunto rapporto con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe assistito da alcuna base indiziante se non quella debole delle parole dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur definendo [OSCURATO:PERSONA] “una specie di nipote”, non aveva mostrato di essere posto al corrente di attività utili per l’associazione da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato a va, pertanto, respinto. 1. Sono infondatie, per certi aspetti, inammissibili, il primo motivo di ricorso e il motivo aggiunto, che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla compagine mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, che, a dispetto di quanto si sostiene nel ricorso, la trama motivazionale dell’ordinanza impugnata dia conto, in termini rispondenti alle direttrici ermeneutiche di questa Corte e con motivazione effettiva, univoca e non manifestamente illogica, delle ragioni giustificative del coinvolgimento associativo di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. A questa conclusione la Corte è giunta avendo presente, come preliminare coordinata esegetica, quella secondo cui, allorché il ricorso per cassazione lamenti vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nell’ottica di un vaglio che riguardi una “qualificata probabilità di colpevolezza” (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828). Si è altresì precisato, a circoscrivere l’ambito dello scrutinio di questa Corte, che anche il vaglio di legittimità in materia di gravità indiziaria non può dare seguito a quelle censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 –01). E poiché il quadro indiziario si compone essenzialmente di intercettazioni, sulla cui interpretazione il ricorrente cerca di stimolare lo scrutinio di questa Corte, il [OSCURATO:PERSONA] ricorda, altresì, l’ineludibile insegnamento di questa Corte secondo cui «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; in termini, ex multis , Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389 –01). 1.2. Nel quadro teorico sopra delineato si colloca la conclusione del vaglio odierno, secondo la quale il quadro composito degli elementi emersi dalle indagini a carico di [OSCURATO:PERSONA] restituisce – nei termini richiesti nel giudizio ex art.311 cod. proc. pen. − l’immagine di un soggetto coinvolto attivamente nelle vicende associative. Prima di ragionare più nel concreto, occorre però sgomberare il campo dal dubbio che il ricorrente cerca qua e là di insinuare circa l’insufficienza della risposta del Tribunale del riesame a proposito della carenza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari; ebbene, la censura è del tutto generica, perché manca della dovuta precisazione di quali sarebbero gli indicatori di questa presunta mancanza di autonomia decisionale in capo al primo Giudice della cautela e su quali aspetti quest'ultimo avrebbe replicato pedissequamente non solo il segmento descrittivo dei fatti e delle indagini del decreto di fermo, ma anche quello valutativo attuato dall’organo inquirente. Il ricorso, inoltre, omette di indicare perché la compiuta risposta che il [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha fornito alla doglianza alle pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato non soddisfi il tema censorio. Venendo al concreto, la motivazione del [OSCURATO:PERSONA] de libertate va riguardata nella sua interezza, senza una parcellizzazione dei singoli elementi indiziari, la cui forza dimostrativa deve essere verificata nel suo complesso, in quanto ciascun dato si salda con gli altri in una trama giustificativa unitaria. Ed è in questo senso che va valutata la tenuta del provvedimento impugnato laddove ha valorizzato la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui si parla del predominio di [OSCURATO:PERSONA] su Danisinni, con l’imposizione del suo controllo sulle compravendite immobiliari, e delle sue mire di potere; dato indiziario che il ricorrente ha affrontato proponendo una inammissibile esegesi alternativa della fonte, cercando assertivamente di relegarlo a mero, malevolo pettegolezzo, benché si tratti di un dialogo tra personaggi implicati nel sodalizio e benché esso faccia riferimento non già a generici atteggiamenti di prepotenza di [OSCURATO:PERSONA] , ma ad un a specifica opera di controllo delle attività economiche tipicadelle consorterie mafiose. A questo dato va ad affiancarsi quello delle telefonate tra il detenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra il primo e la moglie, che testimoniano del canale di contatto con [OSCURATO:PERSONA] voluto dal boss latitante [OSCURATO:PERSONA], elemento non illogicamente reputato indicativo della rilevanza del ricorrente all’interno delle dinamiche associative, data la posizione di spicco del latitante che con lui teneva i contatti. Accanto a questi elementi, il Tribunale del riesame ha collocato l’interessamento di [OSCURATO:PERSONA] verso il pagamento delle spese legali di un sodale arrestato, secondo la tipica rete solidaristica delle associazioni mafiose. Vi è, poi, un dato riportato in motivazione con cui il ricorrente non si confronta – rendendo, quindi, in parte aspecifico il ricorso − e che il [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha pure razionalmente esaltato quale dimostrazione di un inserimento organico di [OSCURATO:PERSONA] nell’aggregato criminale: si tratta della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] stesso e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo si lamentava che il reggente del clan [OSCURATO:PERSONA] facesse “fare soldi” solo a [OSCURATO:PERSONA] e a lui facesse solo “tirare pugni”. Quanto, infine, alla pretesa lacuna argomentativa del Tribunale del riesame rispetto alla mozione difensiva fondata sulla mancanza di dichiarazioni accusatorie di collaboratoridi giustizia, effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] del riesame non ha affrontato il tema; tuttavia, si tratta di una carenza motivazionale inidonea a scardinare la tenuta motivazionale della decisione avversata se raffrontata agli altri elementi emersi. Giova, infatti, rievocare il principio di diritto secondo cui, quando viene dedotto vizio di motivazione, la presenza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento del provvedimento, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988). In conclusione, il complesso degli elementi sopra ricordati comprova l’esistenza di un quadro di gravità indiziaria circa la partecipazione del ricorrente al sodalizio, intesa (come precisato da Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 –01, in motivazione) quale « prestazione di un contributo di qualsivoglia genere, purché non occasionale e, in ogni caso, apprezzabile sotto il profilo della rilevanza causale, con riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione». Va ricordato, infatti, che la sentenza Modaffari, ribadendo gli insegnamenti di Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, [OSCURATO:PERSONA]. 231670 -01, ha sostenuto che «va considerato partecipe dell'organizzazione criminale l'affiliato che "prende parte" attiva al fenomeno associativo», intesa quale «un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte"» fornendo un «contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria» valutando «un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva». 2. Il secondo motivo di ricorso, che attiene al giudizio sull’esistenza delle esigenze cautelari, è infondato in quanto il ricorrente trascura di considerare che, nel caso di indiziato di associazione mafiosa, tutte le esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. sono presunte (Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813 –03) e che spetta eventualmente all'indagato indicare gli elementi contrari che depongono per l'insussistenza certa dell'esigenza, operazione che il ricorrente non ha dimostrato di aver compiuto dinanzi al Tribunale del riesame; il quale, comunque, anche se avesse negativamente valutato la tenuta dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari quanto ad una o due delle esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen., ben avrebbe potuto comunque confermarla per uno solo dei pericula libertatis (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944 – 02; Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Quinag, Rv. 264811 – 01). Ancora, la parte trascura di considerare che, quanto all’esigenza di cui all’art. 274 lett. C), cod. proc. pen., l’ordinanza impugnata non si ferma alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e alla mancata allegazione di elementi contrari da parte dell’indagato, ma contiene una motivazione in positivo, esaltando in malam partem i precedenti per rapina, furto, estorsione e associazione per delinquere che gravano su [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condann