CassazionedecretoSezione LDecisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 07019/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17310/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L.C.A., in personadel legale rappresentante e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso il decreto n. cronologico 1439/2024 del TRIBUNALE di ROMA,depositato il 25.06.2024 R.G.N. 12305/2019;Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, superata laquestione preliminare dell’ammissibilità del proposto gravame, harigettato l’opposizione ex art. 209 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] lo stato passivo della procedura di liquidazione coattaamministrativa aperta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla Croce RossaItaliana.2. L’opponente, per quanto qui rileva, aveva chiesto di essereammesso al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in viaprivilegiata, per il pagamento delle differenze retributive (negli importispecificamente indicati nel provvedimento che ha respinto l’opposizione)vantate in ragione: a) della dedotta erroneità dell’inquadramento ad operadel datore; b) del dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori.3. A sostegno della domanda di insinuazione evidenziava di aversvolto, fin dall’inizio del rapporto lavorativo (risalente al 01.05.2005 datadella prima assunzione a tempo determinato alla quale aveva fatto seguitoil riconoscimento giudiziale del diritto alla stabilizzazione, con decorrenzagiuridica ed economica a far tempo dal 31 maggio 2008) mansioni diautista soccorritore e, poi, dalla fine dell’anno 2014 sino alla cessazionedel rapporto (31.12.2016) di autista di prossimità, con inquadramentonella posizione A2 dell’Area A del sistema di classificazione di cui al CCNLper il personale non dirigente degli enti pubblici economici, svolgendo unaserie di attività che, secondo le previsioni del CCNL vigente rationetemporis, avrebbero comportato, invece, l’inserimento nell’area B,posizione giuridica B1.4. Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione ed ha fondato ilrigetto della domanda sul percorso argomentativo di Cass. n. 20915/2019,secondo cui l’art. 12 del contratto integrativo CRI del 20 febbraio 2009non ha effettuato la trasposizione automatica della figura dell’autistaRGN 17310/2024Pag.2Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/2026soccorritore dall’Area A, posizione economica A2, all’Area B posizioneeconomica B1, ma piuttosto individuato un nuovo profilo di autista-soccorritore nell’area B, caratterizzato da mansioni connotate da maggioreprofessionalità e da profili più elevati di responsabilità rispetto a quellidell’operatore inquadrato nell’Area A.Ha rilevato, poi, quanto al dedotto svolgimento, in concreto, dimansioni superiori afferenti al profilo professionale B1 anziché A2, che ilricorrente non aveva dimostrato il possesso dei requisiti di professionalitàe specializzazione in campo socio-sanitario necessari per l’individuazionedella nuova figura di autista soccorritore descritta nell’art. 12 dellacontrattazione nazionale integrativa.Le ulteriori domande ed eccezioni erano assorbite.5. Avverso l’indicato decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].6. L’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. ha resistitocon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 10 del CCNLquadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto il 9 ottobre 2003, all’art.13 del CCNL – quadriennio normativo 1998-2001 – sottoscritto il 16febbraio 1999, agli artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo di [OSCURATO:PERSONA] Italiana1998-2001 - sottoscritto il 14 novembre 2001, all’art. 6 del CCNL -quadriennio normativo 2006-2009 - sottoscritto il 01 ottobre 2007, all’art.12 del [OSCURATO:PERSONA] del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 - sottoscritto il 18 febbraio 2009, alle deliberazioni della GiuntaRegionale della Lombardia n. 6/45819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del17 luglio 1998 e all’art. 36 della Costituzione, nonché all’art. 52, comma5, del d.lgs. n. 165/2001, non avendo i giudici di merito correttamenteinterpretato i suddetti contratti collettivi nazionali di lavoro applicabiliratione temporis al ricorrente, e/o non avendoli interpretati affattoRGN 17310/2024Pag.3Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/2026siccome neanche individuati nonostante vi erano tenuti per il principio“iura novit curia”.Lamenta in primo luogo che il Tribunale abbia omesso di individuare,per poi applicare, le disposizioni contrattualcollettive sopra richiamate evigenti pro tempore, quali descriventi il contenuto professionale delle dueAree e di confrontarle con le mansioni svolte onde verificarne lasussumibilità nell’Area superiore (cd. operazione trifasica: invoca Cass.37331/2022), almeno in riferimento al periodo anteriore alla vigenza delCCNL 2006/2009, operazione in difetto della quale la dedotta mancanza diprova di svolgimento di mansioni superiori difettava di termine diraffronto. Lamenta, ancora, che anche riguardo alla contrattazione2006/2009, il Tribunale, invece di procedere ad una disamina analiticadella stessa, e a confrontare gli esiti con la figura dell’«autistasoccorritore» (tantomeno come riscontrata in concreto) abbia estrapolatoda Cass. n. 20915/2019 l’idea, ad essa estranea, che per l’ascrivibilitàdelle mansioni in questione all’Area B occorresse un non chiaramentespecificato, e comunque giustificato – alla luce del CCNL - quid pluris(«requisiti di professionalità e specializzazione in campo sociosanitario»),quando tale arresto, in realtà, si era limitato ad escludere che il CCNI2009 avesse inteso operare una (d’altronde inammissibile, e nella specienient’affatto invocata, come pure riconosciuto dal decreto) trasposizioneautomatica di tale figura dall’Area A all’Area B, affermando nel contempoche detto contratto, sul punto, si era in realtà limitato a chiarire che ilCCNI non aveva che esperito una specificazione delle caratteristicheproprie dell’Area B, come d’altronde poi affermato in Cass. n. 37331/2022,nel censurare la stessa formula come “generica e pleonastica”.2. Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati, per le ragioni giàindicate in plurime pronunce rese da questa Corte che, a partire da Cass.n. 37331/2022 (richiamata da Cass. n. 36480/2023, Cass. n.36245/2023, Cass. n. 154/2024, Cass. n. 157/2024, Cass. n. 158/2024,Cass. n. 1213/2024, Cass. n. 1215/2024, Cass. n. 1219/2024, Cass. n.RGN 17310/2024Pag.4Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/20261226/2024, Cass. n. 1228/2024, Cass. n. 1231/2024, Cass. n.1234/2024, Cass. n. 1235/2024; confronta anche Cass. n. 7759/2024;Cass. n. 15855/2024, Cass. n. 15677/2024, Cass. n. 16766/2024 e Cass.n. 25772/2024: queste ultime relative a decreti del Tribunale aventi ilmedesimo percorso argomentativo del provvedimento qui impugnato), hacassato analoghi decreti emessi dal Tribunale di Roma in sede diopposizione allo stato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Croce RossaItaliana in liquidazione coatta amministrativa, rilevando la sostanzialediversità fra la domanda volta ad ottenere l’inquadramento nell’areasuperiore, preclusa dal chiaro disposto dell’art. 52, commi 1 e 5, del d.lgs.n. 165/2001, e quella finalizzata al riconoscimento delle differenzeretributive conseguenti all’asserito svolgimento di mansioni superioririspetto a quelle proprie della qualifica di assunzione.3. A fondamento della decisione il decreto qui impugnato richiamadiffusamente Cass. n. 20915/2019, la quale, in estrema sintesi, non hafatto che negare che l’art. 12 del CCNI della [OSCURATO:PERSONA] Italiana2006/2009, nell’introdurre il profilo professionale di «autista soccorritore»,inquadrato nell’area B, come l’assistente e l’operatore socio-sanitario, sianullo, per violazione dell’art. 40 del d.lgs. n.165/2001, che non consentealla contrattazione collettiva di operare trasposizioni di Area rispetto alCCNL (che nella specie inquadrava gli autisti nell’Area A). Ciò sulla basedella considerazione che una interpretazione conservativa dello stesso exart. 1367 c.c. consentiva ed imponeva di ritenere che il CCNI nonintendesse operare una trasposizione automatica, ma solo riflettere unadistinzione già inserita nel CCNL, tra chi «svolge compiti di mero supportologistico» e chi, invece, sia «integrato e strutturalmente inserito nelprocesso di erogazione del servizio sanitario».4. In quell’arresto, la pretesa coltivata dai ricorrenti, che era quella delriconoscimento di un superiore inquadramento, e solo per conseguenza lecorrispondenti differenze retributive, era stata comunque respinta, perché«la sentenza impugnata ha accertato che le mansioni svolte dai ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] 17310/2024Pag.5Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/2026non avessero una «maggiore quota di professionalità’ rispetto a quellesvolte nel precedente periodo di precariato...» sicché «l’affermazione diaver svolto mansioni di ‘autista-soccorritore’ (qualificazione in realtàdell’area B), di area A, posizione economica A2 del c.c.n.i., non è utilerispetto al rivendicato automatico (in assenza di progressione)inquadramento nell’area B».5. Nel caso qui all’esame, il decreto impugnato, dopo un inizialericonoscimento del reale oggetto della domanda, essendo evidente,trattandosi di insinuazione al passivo, trattarsi qui di rivendicazionemeramente economica legata allo svolgimento di mansioni afferenti adArea superiore, dopo aver ripercorso le affermazioni di Cass. n.20915/2019, aggiunge che: «Per quanto sopra, la normativa integrativanon ha previsto, come preteso dal ricorrente, una ricollocazione dellafigura professionale già rientrante nell’Area A in quella dell’Area B»; quindirichiama il principio secondo il quale il datore di lavoro pubblico non ha ilpotere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo;infine, nel solo passaggio motivazionale concretamente afferente allafattispecie a suo esame, si limita ad affermare che: «Dall’esame degli attie della documentazione offerta in comunicazione, si rileva che l’opponentenon ha peraltro dimostrato il possesso dei requisiti di professionalità especializzazione in campo socio-sanitario, necessari all’individuazione dellanuova figura di autista soccorritore descritta nell’art. 12 dellacontrattazione nazionale integrativa».6. A fronte di altri casi caratterizzati da motivazione del tuttosovrapponibile a quella del provvedimento qui impugnato questa Corte hagià affermato, a partire da Cass. n. 37331/2022, che «in ambito dimansioni superiori, quale che sia il fine – di reinquadramento oesclusivamente retributivo – il giudice è tradizionalmente chiamato adun’operazione di sussunzione su base c.d. trifasica (Cass. n. 30580/2019),ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell’inquadramentoRGN 17310/2024Pag.6Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/2026posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibratala domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività inconcreto svolte; nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro rispetto alquale si agisce intercetta due diverse discipline collettive, l’operazioneandava svolta enucleando, dapprima per il periodo – a partire dal23.6.2003 – che ricade nella prima contrattazione collettiva, la fisionomiadelle declaratorie proprie dei livelli da raffrontare; ciò, secondo quantoemerge dai documenti depositati anche in questa sede di legittimità,doveva avvenire sulla base delle declaratorie generali proprie delle Areedel CCNL 1998/2001 e quindi delle specificazioni contenute nel ContrattoIntegrativo [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001; analoga operazione era quindi dasvolgere rispetto al nuovo sistema di cui al CCNL 2006/2009 ed alContratto [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009, che di esso ha costituitoriferimento alla maggior quota di professionalità ed ai profili più elevati diprofessionalità propri dell’Area B rispetto all’Area A del CCNI 2006/2009,aggiungendo sull’insufficienza conclusioni delle sostanzialmente attivitàapodittiche pur elencate nel livello rivendicato, il tutto senza addentrarsinel raffronto analitico e tipico quale sopra delineato; ciò costituisceviolazione del canone proprio dell’operazione giuridico-valutativa richiestadalla pretesa azionata e, indirettamente, delle norme che riconoscono idiritti rivendicati e di cui è denuncia nel motivo, in quanto quei diritti sonodenegabili solo se quell’operazione abbia esito negativo, ma siaconcretamente compiuta; proprio l’avere questa S.C. ritenuto che il profilodell’autista soccorritore di cui al CCNI del 2009 è una specificazione dicaratteristiche di lavorazioni proprie di chi appartenga all’Area B avrebbeimposto di svolgere l’operazione di sussunzione, per i periodi coperti dalCCNL di riferimento, tenuto proprio conto come parametro, naturalmenteintegrativo di quanto già più in generale previsto dal CCNL, dellecaratteristiche specifiche di quella figura, evidenziandone i trattidifferenziali rispetto a quelli dell’autista di cui all’Area A e quindi valutandoRGN 17310/2024Pag.7Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/2026in tale quadro le attività in concreto svolte dal ricorrente ed analogaoperazione, mutatis mutandis, doveva aver luogo per il periodoprecedente coperto da altra contrattazione».7. Nel caso in esame, non dissimilmente da quanto avvenuto nelprecedente esaminato dal surrichiamato arresto, il riferimento ad unapretesa di ricollocazione della figura, il richiamo a Cass. n. 20915/2019quanto all’impossibilità per la contrattazione integrativa di alterarel’assetto delle collocazioni per Area, la mancanza assoluta di contenuticoncretamente ricognitivi delle mansioni effettivamente svolte, ed ilriferimento, in punto di fatto, alla mancata dimostrazione de «il possessodei requisiti di professionalità e specializzazione in campo socio-sanitario,necessari all’individuazione della nuova figura...», svolto con meroriferimento all’art. 12 del CCNI (e dunque alla luce della sua accezionericollocatoria, secondo le premesse della motivazione), e senza alcunriferimento alla definizione delle Aree quale contenuta nel CCNL, rendonoevidente la confusione tra requisiti di inquadramento e regole diaccertamento dello svolgimento di mansioni superiori e, per essa, la totalemancanza del giudizio trifasico, in rapporto ad un accertamento inconcreto delle mansioni svolte ed alle regole contrattuali applicabili rationetemporis; tanto più che il riferimento a non meglio specificati requisiti di«specializzazione in campo socio sanitario» non trova alcun possibileriscontro nel testo dello stesso articolo 12 quale riportato dal decreto etrova smentita nella stessa Cass. n. 20915/2019.In successivi arresti riferiti a casi del tutto analoghi, questa Corte,dando seguito a Cass. n. 37331 cit., ha precisato che «ai fini delconfronto, va tenuto conto del fatto che la Corte può e deve conoscered’ufficio i contratti collettivi nazionali (Cass. n. 154/2024, e successiveconf., che richiamano Cass. nn. 19507/2014, 6394/2019, 7641/2023)»;che «l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento osuperiore, dovrà essere effettuata dal giudice previo accertamento in fattodi quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità eRGN 17310/2024Pag.8Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/2026prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo etemporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri edelle correlate responsabilità (Cass cit., con richiami, ex plurimis, a Cass.Sez. L. 30/12/2009, n. 27887, ma anche più di recente, con riguardo alladirigenza, Cass. Sez. Lav. n. 36358/2021)».8. Si è altresì aggiunto che: «L’operazione trifasica cui si è più voltefatto cenno dovrà, altresì, tener conto che in materia di impiego pubblicocontrattualizzato, l’equivalenza formale delle mansioni può essere definitadai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogeneenelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché,secondo una precedente classificazione, tali diverse attività - poiricomprese nelle medesime aree - fossero da considerare come mansionidi diverso rilievo professionale e retributivo; pertanto, al dipendente cheabbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori aquelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamentoretributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenzadella nuova contrattazione - in cui sia le mansioni di cui al precedenteinquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell’ambito della stessa area- compete il solo trattamento proprio di quell’area e della posizionemeramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione,senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di dirittotransitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l’assettocomplessivo dei rapporti di lavoro, quale definito da quest’ultima, possaessere sindacato o manipolato, in vista della salvaguardia di preteseindividuali fondate sulla previgente disciplina (cfr. in tal senso, Cass. Sez.Lav., n. 29624/2019)».9. L’arresto in questione, e quelli successivi, contengono altresìl’indicazione dei dati contrattuali di base dei quali si deve tener conto neicasi quello di specie, osservando che «venendo alla fattispecie concreta, sideve rilevare che il giudice di legittimità (il riferimento è a Cass. n.20915/19) precisa altresì che con la c.c.n.i. è stata individuata la figura diRGN 17310/2024Pag.9Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/2026chi non sia solo autista e come tale svolga compiti di supporto tecnicoamministrativo ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi,senza necessità di qualificazioni professionali o conoscenze specifiche, masia inserito nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi ene svolga le varie fasi o fasce di attività nell’ambito di procedurepredeterminate anche attraverso la gestione di strumentazionielettroniche... In senso sostanzialmente unidirezionale il precedentec.c.n.l. 2002-2005, attraverso il richiamo all’art. 8 del c.c.n.l. 1998-2001,sottoscritto il 14.11.2001, che sul piano delle declaratorie prevede che:“nell’ambito dell’Area “A”, trovano collocazione i profili professionalirelativi ad attività di supporto meramente strumentale. Nell’ambitodell’Area “B”, trovano collocazione i profili professionali relativi ad attivitàinserite nei processi produttivi, di cui svolgono fasi o fasce di attivitànell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate”. Ilprimo evidente tratto differenziale tra le due aree - A e B - è allorafacilmente enucleabile nel rilievo che solo i dipendenti dell’area B e nonanche quelli dell’area A sono inseriti in un processo produttivo, di cuisvolgono fasi, nell’ambito di procedure predeterminate e direttive dimassima, laddove quelli inquadrati in area A svolgono solo attività disupporto meramente strumentale. Questa differenziazione vieneulteriormente colorata e specificata (nella contrattazione collettiva quiall’esame) nella successiva enucleazione dei singoli profili professionali:tecnico, amministrativo, informatico, socio sanitario, delle attivitàtecniche. Ebbene, quanto al profilo socio-sanitario, (che - si precisa - nonprevede un’area A), la professionalità collocata in area B - livello B1 vienedefinita come quella impegnata nelle attività dei singoli processi,nel rispetto delle direttive generali atte al raggiungimento di obiettivifissati; quella nella quale il lavoratore valuta e risolve problematichediverse nell’ambito delle proprie competenze. Sulla base delle norme delcontratto collettivo nazionale innanzi richiamato (cfr. art. 8 cit. ed allegatiRGN 17310/2024Pag.10Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/2026profili professionali) ecco che l’autista soccorritore non è colui che svolgema - invece - colui che è inserito nel processo produttivo, tipicodell’attività sanitaria, prendendone parte e seguendo le direttive dimassima, all’interno dello stesso, così integrando una professionalità cheopera in campo sanitario».10. Il decreto va, pertanto, cassato con rinvio al medesimo Tribunale,cui demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del giudiziodi cassazione affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuovavalutazione operando il giudizio trifasico rispetto alle mansioni in fattosvolte dal ricorrente, in relazione alla contrattazione collettiva, tempo pertempo vigente, secondo i principi sopra richiamati.11. Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L.24.12.12 n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato.Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROOggetto: opposizione stato passivo -differenze retributive per mansionisuperiori di autista soccorritoreComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. -R.G.N. 17310/2024Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17310/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L.C.A., in personadel legale rappresentante e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso il decreto n. cronologico 1439/2024 del TRIBUNALE di ROMA,depositato il 25.06.2024 R.G.N. 12305/2019;Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, superata laquestione preliminare dell’ammissibilità del proposto gravame, harigettato l’opposizione ex art. 209 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] lo stato passivo della procedura di liquidazione coattaamministrativa aperta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla Croce RossaItaliana.2. L’opponente, per quanto qui rileva, aveva chiesto di essereammesso al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in viaprivilegiata, per il pagamento delle differenze retributive (negli importispecificamente indicati nel provvedimento che ha respinto l’opposizione)vantate in ragione: a) della dedotta erroneità dell’inquadramento ad operadel datore; b) del dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori.3. A sostegno della domanda di insinuazione evidenziava di aversvolto, fin dall’inizio del rapporto lavorativo (risalente al 01.05.2005 datadella prima assunzione a tempo determinato alla quale aveva fatto seguitoil riconoscimento giudiziale del diritto alla stabilizzazione, con decorrenzagiuridica ed economica a far tempo dal 31 maggio 2008) mansioni diautista soccorritore e, poi, dalla fine dell’anno 2014 sino alla cessazionedel rapporto (31.12.2016) di autista di prossimità, con inquadramentonella posizione A2 dell’Area A del sistema di classificazione di cui al CCNLper il personale non dirigente degli enti pubblici economici, svolgendo unaserie di attività che, secondo le previsioni del CCNL vigente rationetemporis, avrebbero comportato, invece, l’inserimento nell’area B,posizione giuridica B1.4. Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione ed ha fondato ilrigetto della domanda sul percorso argomentativo di Cass. n. 20915/2019,secondo cui l’art. 12 del contratto integrativo CRI del 20 febbraio 2009non ha effettuato la trasposizione automatica della figura dell’autistaRGN 17310/2024Pag.2Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/2026soccorritore dall’Area A, posizione economica A2, all’Area B posizioneeconomica B1, ma piuttosto individuato un nuovo profilo di autista-soccorritore nell’area B, caratterizzato da mansioni connotate da maggioreprofessionalità e da profili più elevati di responsabilità rispetto a quellidell’operatore inquadrato nell’Area A.Ha rilevato, poi, quanto al dedotto svolgimento, in concreto, dimansioni superiori afferenti al profilo professionale B1 anziché A2, che ilricorrente non aveva dimostrato il possesso dei requisiti di professionalitàe specializzazione in campo socio-sanitario necessari per l’individuazionedella nuova figura di autista soccorritore descritta nell’art. 12 dellacontrattazione nazionale integrativa.Le ulteriori domande ed eccezioni erano assorbite.5. Avverso l’indicato decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].6. L’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. ha resistitocon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 10 del CCNLquadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto il 9 ottobre 2003, all’art.13 del CCNL – quadriennio normativo 1998-2001 – sottoscritto il 16febbraio 1999, agli artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo di [OSCURATO:PERSONA] Italiana1998-2001 - sottoscritto il 14 novembre 2001, all’art. 6 del CCNL -quadriennio normativo 2006-2009 - sottoscritto il 01 ottobre 2007, all’art.12 del [OSCURATO:PERSONA] del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 - sottoscritto il 18 febbraio 2009, alle deliberazioni della GiuntaRegionale della Lombardia n. 6/45819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del17 luglio 1998 e all’art. 36 della Costituzione, nonché all’art. 52, comma5, del d.lgs. n. 165/2001, non avendo i giudici di merito correttamenteinterpretato i suddetti contratti collettivi nazionali di lavoro applicabiliratione temporis al ricorrente, e/o non avendoli interpretati affattoRGN 17310/2024Pag.3Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/2026siccome neanche individuati nonostante vi erano tenuti per il principio“iura novit curia”.Lamenta in primo luogo che il Tribunale abbia omesso di individuare,per poi applicare, le disposizioni contrattualcollettive sopra richiamate evigenti pro tempore, quali descriventi il contenuto professionale delle dueAree e di confrontarle con le mansioni svolte onde verificarne lasussumibilità nell’Area superiore (cd. operazione trifasica: invoca Cass.37331/2022), almeno in riferimento al periodo anteriore alla vigenza delCCNL 2006/2009, operazione in difetto della quale la dedotta mancanza diprova di svolgimento di mansioni superiori difettava di termine diraffronto. Lamenta, ancora, che anche riguardo alla contrattazione2006/2009, il Tribunale, invece di procedere ad una disamina analiticadella stessa, e a confrontare gli esiti con la figura dell’«autistasoccorritore» (tantomeno come riscontrata in concreto) abbia estrapolatoda Cass. n. 20915/2019 l’idea, ad essa estranea, che per l’ascrivibilitàdelle mansioni in questione all’Area B occorresse un non chiaramentespecificato, e comunque giustificato – alla luce del CCNL - quid pluris(«requisiti di professionalità e specializzazione in campo sociosanitario»),quando tale arresto, in realtà, si era limitato ad escludere che il CCNI2009 avesse inteso operare una (d’altronde inammissibile, e nella specienient’affatto invocata, come pure riconosciuto dal decreto) trasposizioneautomatica di tale figura dall’Area A all’Area B, affermando nel contempoche detto contratto, sul punto, si era in realtà limitato a chiarire che ilCCNI non aveva che esperito una specificazione delle caratteristicheproprie dell’Area B, come d’altronde poi affermato in Cass. n. 37331/2022,nel censurare la stessa formula come “generica e pleonastica”.2. Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati, per le ragioni giàindicate in plurime pronunce rese da questa Corte che, a partire da Cass.n. 37331/2022 (richiamata da Cass. n. 36480/2023, Cass. n.36245/2023, Cass. n. 154/2024, Cass. n. 157/2024, Cass. n. 158/2024,Cass. n. 1213/2024, Cass. n. 1215/2024, Cass. n. 1219/2024, Cass. n.RGN 17310/2024Pag.4Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/20261226/2024, Cass. n. 1228/2024, Cass. n. 1231/2024, Cass. n.1234/2024, Cass. n. 1235/2024; confronta anche Cass. n. 7759/2024;Cass. n. 15855/2024, Cass. n. 15677/2024, Cass. n. 16766/2024 e Cass.n. 25772/2024: queste ultime relative a decreti del Tribunale aventi ilmedesimo percorso argomentativo del provvedimento qui impugnato), hacassato analoghi decreti emessi dal Tribunale di Roma in sede diopposizione allo stato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Croce RossaItaliana in liquidazione coatta amministrativa, rilevando la sostanzialediversità fra la domanda volta ad ottenere l’inquadramento nell’areasuperiore, preclusa dal chiaro disposto dell’art. 52, commi 1 e 5, del d.lgs.n. 165/2001, e quella finalizzata al riconoscimento delle differenzeretributive conseguenti all’asserito svolgimento di mansioni superioririspetto a quelle proprie della qualifica di assunzione.3. A fondamento della decisione il decreto qui impugnato richiamadiffusamente Cass. n. 20915/2019, la quale, in estrema sintesi, non hafatto che negare che l’art. 12 del CCNI della [OSCURATO:PERSONA] Italiana2006/2009, nell’introdurre il profilo professionale di «autista soccorritore»,inquadrato nell’area B, come l’assistente e l’operatore socio-sanitario, sianullo, per violazione dell’art. 40 del d.lgs. n.165/2001, che non consentealla contrattazione collettiva di operare trasposizioni di Area rispetto alCCNL (che nella specie inquadrava gli autisti nell’Area A). Ciò sulla basedella considerazione che una interpretazione conservativa dello stesso exart. 1367 c.c. consentiva ed imponeva di ritenere che il CCNI nonintendesse operare una trasposizione automatica, ma solo riflettere unadistinzione già inserita nel CCNL, tra chi «svolge compiti di mero supportologistico» e chi, invece, sia «integrato e strutturalmente inserito nelprocesso di erogazione del servizio sanitario».4. In quell’arresto, la pretesa coltivata dai ricorrenti, che era quella delriconoscimento di un superiore inquadramento, e solo per conseguenza lecorrispondenti differenze retributive, era stata comunque respinta, perché«la sentenza impugnata ha accertato che le mansioni svolte dai ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] 17310/2024Pag.5Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/2026non avessero una «maggiore quota di professionalità’ rispetto a quellesvolte nel precedente periodo di precariato...» sicché «l’affermazione diaver svolto mansioni di ‘autista-soccorritore’ (qualificazione in realtàdell’area B), di area A, posizione economica A2 del c.c.n.i., non è utilerispetto al rivendicato automatico (in assenza di progressione)inquadramento nell’area B».5. Nel caso qui all’esame, il decreto impugnato, dopo un inizialericonoscimento del reale oggetto della domanda, essendo evidente,trattandosi di insinuazione al passivo, trattarsi qui di rivendicazionemeramente economica legata allo svolgimento di mansioni afferenti adArea superiore, dopo aver ripercorso le affermazioni di Cass. n.20915/2019, aggiunge che: «Per quanto sopra, la normativa integrativanon ha previsto, come preteso dal ricorrente, una ricollocazione dellafigura professionale già rientrante nell’Area A in quella dell’Area B»; quindirichiama il principio secondo il quale il datore di lavoro pubblico non ha ilpotere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo;infine, nel solo passaggio motivazionale concretamente afferente allafattispecie a suo esame, si limita ad affermare che: «Dall’esame degli attie della documentazione offerta in comunicazione, si rileva che l’opponentenon ha peraltro dimostrato il possesso dei requisiti di professionalità especializzazione in campo socio-sanitario, necessari all’individuazione dellanuova figura di autista soccorritore descritta nell’art. 12 dellacontrattazione nazionale integrativa».6. A fronte di altri casi caratterizzati da motivazione del tuttosovrapponibile a quella del provvedimento qui impugnato questa Corte hagià affermato, a partire da Cass. n. 37331/2022, che «in ambito dimansioni superiori, quale che sia il fine – di reinquadramento oesclusivamente retributivo – il giudice è tradizionalmente chiamato adun’operazione di sussunzione su base c.d. trifasica (Cass. n. 30580/2019),ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell’inquadramentoRGN 17310/2024Pag.6Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/2026posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibratala domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività inconcreto svolte; nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro rispetto alquale si agisce intercetta due diverse discipline collettive, l’operazioneandava svolta enucleando, dapprima per il periodo – a partire dal23.6.2003 – che ricade nella prima contrattazione collettiva, la fisionomiadelle declaratorie proprie dei livelli da raffrontare; ciò, secondo quantoemerge dai documenti depositati anche in questa sede di legittimità,doveva avvenire sulla base delle declaratorie generali proprie delle Areedel CCNL 1998/2001 e quindi delle specificazioni contenute nel ContrattoIntegrativo [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001; analoga operazione era quindi dasvolgere rispetto al nuovo sistema di cui al CCNL 2006/2009 ed alContratto [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009, che di esso ha costituitoriferimento alla maggior quota di professionalità ed ai profili più elevati diprofessionalità propri dell’Area B rispetto all’Area A del CCNI 2006/2009,aggiungendo sull’insufficienza conclusioni delle sostanzialmente attivitàapodittiche pur elencate nel livello rivendicato, il tutto senza addentrarsinel raffronto analitico e tipico quale sopra delineato; ciò costituisceviolazione del canone proprio dell’operazione giuridico-valutativa richiestadalla pretesa azionata e, indirettamente, delle norme che riconoscono idiritti rivendicati e di cui è denuncia nel motivo, in quanto quei diritti sonodenegabili solo se quell’operazione abbia esito negativo, ma siaconcretamente compiuta; proprio l’avere questa S.C. ritenuto che il profilodell’autista soccorritore di cui al CCNI del 2009 è una specificazione dicaratteristiche di lavorazioni proprie di chi appartenga all’Area B avrebbeimposto di svolgere l’operazione di sussunzione, per i periodi coperti dalCCNL di riferimento, tenuto proprio conto come parametro, naturalmenteintegrativo di quanto già più in generale previsto dal CCNL, dellecaratteristiche specifiche di quella figura, evidenziandone i trattidifferenziali rispetto a quelli dell’autista di cui all’Area A e quindi valutandoRGN 17310/2024Pag.7Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/2026in tale quadro le attività in concreto svolte dal ricorrente ed analogaoperazione, mutatis mutandis, doveva aver luogo per il periodoprecedente coperto da altra contrattazione».7. Nel caso in esame, non dissimilmente da quanto avvenuto nelprecedente esaminato dal surrichiamato arresto, il riferimento ad unapretesa di ricollocazione della figura, il richiamo a Cass. n. 20915/2019quanto all’impossibilità per la contrattazione integrativa di alterarel’assetto delle collocazioni per Area, la mancanza assoluta di contenuticoncretamente ricognitivi delle mansioni effettivamente svolte, ed ilriferimento, in punto di fatto, alla mancata dimostrazione de «il possessodei requisiti di professionalità e specializzazione in campo socio-sanitario,necessari all’individuazione della nuova figura...», svolto con meroriferimento all’art. 12 del CCNI (e dunque alla luce della sua accezionericollocatoria, secondo le premesse della motivazione), e senza alcunriferimento alla definizione delle Aree quale contenuta nel CCNL, rendonoevidente la confusione tra requisiti di inquadramento e regole diaccertamento dello svolgimento di mansioni superiori e, per essa, la totalemancanza del giudizio trifasico, in rapporto ad un accertamento inconcreto delle mansioni svolte ed alle regole contrattuali applicabili rationetemporis; tanto più che il riferimento a non meglio specificati requisiti di«specializzazione in campo socio sanitario» non trova alcun possibileriscontro nel testo dello stesso articolo 12 quale riportato dal decreto etrova smentita nella stessa Cass. n. 20915/2019.In successivi arresti riferiti a casi del tutto analoghi, questa Corte,dando seguito a Cass. n. 37331 cit., ha precisato che «ai fini delconfronto, va tenuto conto del fatto che la Corte può e deve conoscered’ufficio i contratti collettivi nazionali (Cass. n. 154/2024, e successiveconf., che richiamano Cass. nn. 19507/2014, 6394/2019, 7641/2023)»;che «l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento osuperiore, dovrà essere effettuata dal giudice previo accertamento in fattodi quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità eRGN 17310/2024Pag.8Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/2026prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo etemporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri edelle correlate responsabilità (Cass cit., con richiami, ex plurimis, a Cass.Sez. L. 30/12/2009, n. 27887, ma anche più di recente, con riguardo alladirigenza, Cass. Sez. Lav. n. 36358/2021)».8. Si è altresì aggiunto che: «L’operazione trifasica cui si è più voltefatto cenno dovrà, altresì, tener conto che in materia di impiego pubblicocontrattualizzato, l’equivalenza formale delle mansioni può essere definitadai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogeneenelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché,secondo una precedente classificazione, tali diverse attività - poiricomprese nelle medesime aree - fossero da considerare come mansionidi diverso rilievo professionale e retributivo; pertanto, al dipendente cheabbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori aquelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamentoretributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenzadella nuova contrattazione - in cui sia le mansioni di cui al precedenteinquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell’ambito della stessa area- compete il solo trattamento proprio di quell’area e della posizionemeramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione,senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di dirittotransitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l’assettocomplessivo dei rapporti di lavoro, quale definito da quest’ultima, possaessere sindacato o manipolato, in vista della salvaguardia di preteseindividuali fondate sulla previgente disciplina (cfr. in tal senso, Cass. Sez.Lav., n. 29624/2019)».9. L’arresto in questione, e quelli successivi, contengono altresìl’indicazione dei dati contrattuali di base dei quali si deve tener conto neicasi quello di specie, osservando che «venendo alla fattispecie concreta, sideve rilevare che il giudice di legittimità (il riferimento è a Cass. n.20915/19) precisa altresì che con la c.c.n.i. è stata individuata la figura diRGN 17310/2024Pag.9Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/2026chi non sia solo autista e come tale svolga compiti di supporto tecnicoamministrativo ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi,senza necessità di qualificazioni professionali o conoscenze specifiche, masia inserito nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi ene svolga le varie fasi o fasce di attività nell’ambito di procedurepredeterminate anche attraverso la gestione di strumentazionielettroniche... In senso sostanzialmente unidirezionale il precedentec.c.n.l. 2002-2005, attraverso il richiamo all’art. 8 del c.c.n.l. 1998-2001,sottoscritto il 14.11.2001, che sul piano delle declaratorie prevede che:“nell’ambito dell’Area “A”, trovano collocazione i profili professionalirelativi ad attività di supporto meramente strumentale. Nell’ambitodell’Area “B”, trovano collocazione i profili professionali relativi ad attivitàinserite nei processi produttivi, di cui svolgono fasi o fasce di attivitànell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate”. Ilprimo evidente tratto differenziale tra le due aree - A e B - è allorafacilmente enucleabile nel rilievo che solo i dipendenti dell’area B e nonanche quelli dell’area A sono inseriti in un processo produttivo, di cuisvolgono fasi, nell’ambito di procedure predeterminate e direttive dimassima, laddove quelli inquadrati in area A svolgono solo attività disupporto meramente strumentale. Questa differenziazione vieneulteriormente colorata e specificata (nella contrattazione collettiva quiall’esame) nella successiva enucleazione dei singoli profili professionali:tecnico, amministrativo, informatico, socio sanitario, delle attivitàtecniche. Ebbene, quanto al profilo socio-sanitario, (che - si precisa - nonprevede un’area A), la professionalità collocata in area B - livello B1 vienedefinita come quella impegnata nelle attività dei singoli processi,nel rispetto delle direttive generali atte al raggiungimento di obiettivifissati; quella nella quale il lavoratore valuta e risolve problematichediverse nell’ambito delle proprie competenze. Sulla base delle norme delcontratto collettivo nazionale innanzi richiamato (cfr. art. 8 cit. ed allegatiRGN 17310/2024Pag.10Numero registro generale 17310/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 7019/2026Data pubblicazione 24/03/2026profili professionali) ecco che l’autista soccorritore non è colui che svolgema - invece - colui che è inserito nel processo produttivo, tipicodell’attività sanitaria, prendendone parte e seguendo le direttive dimassima, all’interno dello stesso, così integrando una professionalità cheopera in campo sanitario».10. Il decreto va, pertanto, cassato con rinvio al medesimo Tribunale,cui demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del giudiziodi cassazione affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuovavalutazione operando il giudizio trifasico rispetto alle mansioni in fattosvolte dal ricorrente, in relazione alla contrattazione collettiva, tempo pertempo vigente, secondo i principi sopra richiamati.11. Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L.24.12.12 n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa ildecreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dicassazione.Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 17310/2024Pag.11P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa ildecreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dicassazione.Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 17310/2024Pag.11