CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 25772/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17640/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 439, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] IN [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 2091/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 18.5.2021 R.G.N. 12168/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/7/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] soccorritore Mansioni superiori Opposizione stato passivo R.G.N.17640/2021 Cron. Rep. Ud.3/7/2024 CC 1. il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l'opposizioneex art. 209 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso lo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti dell’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA]; 2. l’opponente, per quanto qui rileva, aveva chiesto di essere ammesso al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in via privilegiata, per il pagamento delle differenze retributive (negli importi specificamente indicati nel provvedimento che ha respinto l'opposizione) vantate in ragione: a) della dedotta erroneità dell'inquadramento ad opera del datore; b) del dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori; 3. a sostegno della domanda di insinuazione evidenziava di aver svolto, fin dall'inizio del rapporto lavorativo (risalente al 9.6.2003 data della prima assunzione a tempo determinato alla quale aveva fatto seguito il riconoscimento giudiziale del diritto alla stabilizzazione, con decorrenza giuridica ed economica a far tempo dal 31 maggio 2008) mansioni di autista soccorritore e, poi, di autista di prossimità, con inquadramento nella posizione A2 dell'Area A del sistema di classificazione di cui al c.c.n.l. per il personale non dirigente degli enti pubblici economici, svolgendo una serie di attività che, secondo le previsioni del c.c.n.l. vigente ratione temporis, avrebbero comportato, invece, l'inserimento nell'area B, posizione giuridica B1; 4. il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione ed ha fondato il rigetto della domanda sul percorso argomentativo diCass. n. 20915/2019,secondo cui l'art. 12 del contratto integrativo CRI del 20 febbraio 2009 non ha effettuato la trasposizione automatica della figura dell'autista soccorritore dall'Area A, posizione economica A2, all'Area B posizione economica B1, ma piuttosto individuato un nuovo profilo di autista-soccorritore nell'area B, caratterizzato da mansioni connotate da maggiore professionalità e da profili più elevati di responsabilità rispetto a quelli dell'operatore inquadrato nell'Area A; ha rilevato, poi, quanto al dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori afferenti al profilo professionale B1 anziché A2, che non era stata offerta la prova di una maggiore quota di competenze e professionalità per lo svolgimento delle mansioni afferenti all'area B; ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni, ivi compresa quella inerente all’eccepita prescrizione parziale dei crediti; 5. avverso l’indicato decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico articolato motivo, illustrato da memoria, al quale ha opposto difese, con tempestivo controricorso, l’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. sono in atti memoria di ambo le parti; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l'unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.7 e 8 del CCNL Integrativo di [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001 - sottoscritto il 14 novembre 2001, all'art. 6 del CCNL - quadriennio normativo 2006-2009 -sottoscritto il 01 ottobre 2007, all'art. 12 del [OSCURATO:PERSONA] del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 - sottoscritto il 18 febbraio 2009 e all'art. 36 della Costituzione, per non essergli stato riconosciuto il diritto a percepire da CRI le differenze retributive tra l'Area A (posizione giuridica-economica A2 nel quale è stato formalmente inquadrato) e l'Area B (posizione giuridica-economica B1 nel quale invece andava inquadrato); sostiene che, alla luce dei c.c.n.l.ratione temporis vigenti, avrebbe dovuto essere inquadrato nell'Area B sin dall'inizio del rapporto di lavoro, spettandogli il superiore inquadramento e ribadisce l'erroneità dell'inquadramento datoriale, anche a prescindere dalle norme della contrattazione integrativa; evidenzia, in ogni caso, di avere agito nel presente giudizio per ottenere l'ammissione al passivo quanto alle differenze retributive dovutegli per lo svolgimento, in concreto, di mansioni superiori, a far tempo dalla prima assunzione; sottolinea, inoltre, l’errore commesso dal Tribunale Fallimentare nell’individuazione della contrattazione collettiva applicabile e si sofferma sulle circolari e sulle disposizioni concernenti il Servizio di trasporto in emergenza ed urgenza adottate dalla Regione Lombardia per sostenere che, sin dalla data della prima assunzione, erano state richieste prestazioni proprie dell’ambito sanitario e non di quello tecnico ed ausiliario; 2. il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati, per le ragioni già indicate in plurime pronunce rese da questa Corte che, a partire da Cass. n. 37331/2022 (richiamatada Cass. n. 36480/2023, Cass. n. 36245/2023, Cass. n. 154/2024, Cass. n. 157/2024, Cass. n. 158/2024, Cass. n. 1213/2024, Cass. n. 1215/2024, Cass. n. 1219/2024, Cass. n. 1226/2024, Cass. n. 1228/2024, Cass. n. 1231/2024, Cass. n. 1234/2024, Cass. n. 1235/2024; confronta anche Cass. n. 7759/2024; Cass. n. 15855/2024, Cass. n. 15677/2024 e Cass. 16766/2024), ha cassato analoghi decreti emessi dal Tribunale di Roma in sede di opposizione allo stato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, rilevando la sostanziale diversità fra la domanda volta ad ottenere l’inquadramento nell’area superiore, preclusa dal chiaro disposto dell’art. 52, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 165/2001, e quella finalizzata al riconoscimento delle differenze retributive conseguenti all’asserito svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di assunzione; 2.1. è stato precisato, in particolare, che nel giudizio definito da Cass. n. 20915/2019 parte ricorrente aveva agito facendo valere il preteso diritto all’inquadramento, anziché in area A, in area B, posizione B 1, sulla base del c.c.n.l. 2006/2009 e del relativo c.c.n.i e la condanna al pagamento delle differenze retributive era stata domandata, in quella sede, solo quale conseguenza diretta del diverso inquadramento rivendicato, mentre nulla era stato dedotto con specifico riferimento allo svolgimento, in fatto, di mansioni proprie della professionalità superiore; quel diritto è stato escluso dalla citata Cass. n. 20915/2019, sul rilievo che, l’art. 12 del c.c.n.i. della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], seppure non affetto da nullità ( ritenuta, in quel caso, dalla Corte territoriale), non aveva operato, né poteva farlo, la trasposizione di figure professionali da un'area all'altra (determinando lo scivolamento verso l’alto di tutti gli inquadramenti, in area A, degli autisti assunti in epoca antecedente all’entrata in vigore della diversa classificazione, scivolamento precluso anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale inerente all’efficacia novativa del passaggio di area, assimilabile a nuova assunzione), bensì, aveva enucleato un nuovo profilo, collocato nell’area B, da valere per le assunzioni successive; 2.2. su un diverso piano si pone, invece, la domanda formulata ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, che implica la verifica delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore fin dalla prima assunzione e la conseguente valutazione della riconducibilità o meno delle stesse a quelle di inquadramento o, invece, a quelle superiori; 3. le pronunce citate, nel ripercorrere lo sviluppo argomentativo di Cass. n. 37331/2022, che va anche in questa sede richiamata ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., hanno evidenziato che il giudizio trifasico, da esprimere in relazione all’intero arco temporale di preteso svolgimento delle mansioni superiori, deve essere effettuato avuto riguardo alla contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa,ratione temporisvigente, e deve essere condotto nel rispetto dei principi tutti che differenziano l’impiego pubblico contrattualizzato rispetto al lavoro alle dipendenze dei datori di lavoro privati; in particolare, è stato precisato che: a) il giudizio trifasico, che si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. n. 25644/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione), nell’impiego pubblico contrattualizzato deve tener conto del principio dell'equivalenza formale delle mansioni, che può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili; b) la contrattazione collettiva nazionale è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia , anche a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo, al fine di verificare la fondatezza della domanda (cosìCass. n. 7641/2023; quanto alla conoscibilità d'ufficio dei c.c.n.l. nel pubblico impiego, tra le tante cfr. Cass. n. 6394/2019 e Cass.n. 19507/2014); c) al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (cfr.,ex plurimis,Cass. n. 27887/2009 e Cass. n. 36358/2021); 4. quanto, poi, alla contrattazione collettiva specificamente rilevante nella controversia le richiamate ordinanze hanno evidenziato che: a) il c.c.n.i. CRI del 20.2.2009 ha istituito il profilo professionale di autista soccorritore, collocato in area B, ed ha individuato «la figura di chi non sia solo autista e come tale svolga compiti di supporto tecnico amministrativo ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi, senza necessità di qualificazioni professionali o conoscenze specifiche, ma sia inserito nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e ne svolga le varie fasi o fasce di attività nell'ambito di procedure predeterminate anche attraverso la gestione distrumentazioni elettroniche»; b) in termini non dissimili il precedente c.c.n.l. 2002-2005, attraverso il richiamo all'art. 8 del c.c.n.l. 1998-2001, sottoscritto il 14.11.2001 sul piano delle declaratorie prevede che nell'ambito dell'area A, trovano collocazione i profili professionali relativi ad attività di supporto meramente strumentale, mentre nell’area B trovano collocazione i profili professionali relativi ad attività inserite nei processi produttivi, di cui svolgono fasi o fasce di attività nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate; c) il primo evidente tratto differenziale tra le due aree -A e B - è enucleabile nel rilievo che solo i dipendenti dell'area B e non anche quelli dell'area A sono inseriti in un processo produttivo, di cui svolgono fasi, nell'ambito di procedure predeterminate e direttive di massima, laddove quelli inquadrati in area A svolgono solo attività di supporto meramente strumentale; d) per il profilo socio-sanitario, (che non prevede un'area A), la professionalità collocata in area B - livello B1 viene definita come quella impegnata nelle attività dei singoli processi, attraverso la gestione di informazioni derivate da procedure predefinite, nel rispetto delle direttive generali atte al raggiungimento di obiettivi fissati, e quella nella quale il lavoratore valuta e risolve problematiche diverse nell'ambito delle proprie competenze; e) sulla base delle declaratorie, dunque, l'autista soccorritore non è colui che svolge attività di supporto meramente strumentale (cfr. declaratoria dell'area A), ma -invece - colui che è inserito nel processo produttivo, tipico dell'attività sanitaria, prendendone parte e seguendo le direttive di massima, all'interno dello stesso, così integrando una professionalità che opera in campo sanitario; 5. il Tribunale di Roma non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti, in quanto per certi versi non ha colto la distinzione fra domanda di inquadramento superiore e quella di rivendicazione delle differenze retributive conseguenti allo svolgimento delle mansioni superiori e, soprattutto, non ha effettuato il giudizio trifasico di cui innanzi si è detto. La pronuncia fa infatti riferimento generico ad una “maggiore quota di professionalità” ed a “profili più elevati di responsabilità che sarebbero propri dell’Area B, senza precisare in che cosa consistano tali elementi differenziali e, consequenzialmente, senza verificarne puntualmente, la ricorrenza o meno nelle attività in concreto svolte, il tutto anche in riferimento alla posizione del c.d. autista soccorritore, su cui è controversia tra le parti. 6. il decreto va, pertanto, cassato con rinvio al medesimo Tribunale, cui demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione operando il giudizio trifasico rispetto alle mansioni in fatto svolte dal ricorrente, in relazione alla contrattazione collettiva, tempo per tempo vigente, secondo i principi sopra richiamati; 7. sono inammissibili le deduzioni che si leggono nel ricorso quanto alla questione della prescrizione (in relazione alla quale rileva la recente pronuncia resa da Cass. S.U. n. 36197/2023), poiché sull’eccezione medesima il Tribunale non ha pronunciato, ritenendo assorbente l’infondatezza nel merito della domanda; 7.1. nel giudizio di cassazione, infatti, sono inammissibili i motivi di ricorso, principale o incidentale, che sollevino questioni rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, poiché in mancanza di statuizione fa difetto l’interesse all’impugnazione e tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso, andranno, eventualmente, riproposte davanti al giudice di rinvio ( cfr. fra le tante Cass. n. 15893/2023); 8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dallaL. 24.12.12 n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato. PQM la Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, ca