CassazionedecretoSezione LDecisione del 1 febbraio 2024
Cassazione n. 07018/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5837/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L.C.A., in personadel legale rappresentante e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso il decreto n. cronologico 316/2024 del TRIBUNALE di ROMA,depositato il 01.02.2024 R.G.N. 12290/2019;Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, superata laquestione preliminare dell’ammissibilità del proposto gravame, harigettato l’opposizione ex art. 209 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] lo stato passivo della procedura di liquidazione coattaamministrativa aperta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla Croce RossaItaliana.2. L’opponente, per quanto qui rileva, aveva chiesto di essereammessa al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in viaprivilegiata, per il pagamento delle differenze retributive (negli importispecificamente indicati nel provvedimento che ha respinto l’opposizione)vantate in ragione: a) della dedotta erroneità dell’inquadramento ad operadel datore; b) del dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori.3. A sostegno della domanda di insinuazione evidenziava di aversvolto, fin dall’inizio del rapporto lavorativo (risalente al 09.6.2003 datadella prima assunzione a tempo determinato alla quale aveva fatto seguitoil riconoscimento giudiziale del diritto alla stabilizzazione, con decorrenzagiuridica ed economica a far tempo dal 31 maggio 2008) mansioni diautista soccorritore e, poi, dalla fine dell’anno 2014 sino alla cessazionedel rapporto (31.12.2018) di autista di prossimità, con inquadramentonella posizione A2 dell’Area A del sistema di classificazione di cui al CCNLper il personale non dirigente degli enti pubblici economici, svolgendo unaserie di attività che, secondo le previsioni del CCNL vigente rationetemporis, avrebbero comportato, invece, l’inserimento nell’area B,posizione giuridica B1.4. Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione ed ha fondato ilrigetto della domanda sul percorso argomentativo di Cass. n. 20915/2019,secondo cui l’art. 12 del contratto integrativo CRI del 20 febbraio 2009non ha effettuato la trasposizione automatica della figura dell’autistaRGN 5837/2024Pag.2Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026soccorritore dall’Area A, posizione economica A2, all’Area B posizioneeconomica B1, ma piuttosto individuato un nuovo profilo di autista-soccorritore nell’area B, caratterizzato da mansioni connotate da maggioreprofessionalità e da profili più elevati di responsabilità rispetto a quellidell’operatore inquadrato nell’Area A.Ha rilevato, poi, quanto al dedotto svolgimento, in concreto, dimansioni superiori afferenti al profilo professionale B1 anziché A2, che ilricorrente non aveva provato di aver svolto in costanza del rapporto (siaprima sia dopo la stabilizzazione) mansioni connotate da un maggiorgrado di professionalità e da più elevati profili di responsabilità rispetto aquello del proprio inquadramento.5. Avverso l’indicato decreto ha proposto ricorso Adelia MariaGiuffrida.6. L’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. ha resistitocon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 10 del CCNLquadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto il 9 ottobre 2003, all’art.13 del CCNL – quadriennio normativo 1998-2001 – sottoscritto il 16febbraio 1999, agli artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo di [OSCURATO:PERSONA] Italiana1998-2001 - sottoscritto il 14 novembre 2001, all’art. 6 del CCNL -quadriennio normativo 2006-2009 - sottoscritto il 01 ottobre 2007, all’art.12 del [OSCURATO:PERSONA] del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 - sottoscritto il 18 febbraio 2009, alle deliberazioni della GiuntaRegionale della Lombardia n. 6/45819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del17 luglio 1998 e all’art. 36 della Costituzione, per non esserle statoriconosciuto il diritto a percepire da CRI le differenze retributive tra l’AreaA (posizione giuridica-economica A2 nel quale è stata formalmenteinquadrata) e l’Area B (posizione giuridica-economica B1 nel quale inveceandava inquadrata).RGN 5837/2024Pag.3Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026Sostiene che, alla luce dei CCNL ratione temporis vigenti, avrebbedovuto essere inquadrata nell’Area B sin dall’inizio del rapporto di lavoro,spettandogli il superiore inquadramento e ribadisce l’erroneitàdell’inquadramento datoriale, anche a prescindere dalle norme dellacontrattazione integrativa; evidenzia, in ogni caso, di non aver mai chiestoil superiore inquadramento ma di avere agito nel presente giudizio perottenere l’ammissione al passivo quanto alle differenze retributivedovutegli per lo svolgimento, in concreto, di mansioni superiori, a fartempo dalla prima assunzione; sottolinea, inoltre, l’errore commesso dalTribunale Fallimentare nell’individuazione della contrattazione collettivaapplicabile e si sofferma sulle circolari e sulle disposizioni concernenti ilServizio di trasporto in emergenza ed urgenza adottate dalla RegioneLombardia per sostenere che, sin dalla data della prima assunzione, eranostate richieste prestazioni proprie dell’ambito sanitario e non di quellotecnico ed ausiliario.2. Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati, per le ragioni giàindicate in plurime pronunce rese da questa Corte che, a partire da Cass.n. 37331/2022 (richiamata da Cass. n. 36480/2023, Cass. n.36245/2023, Cass. n. 154/2024, Cass. n. 157/2024, Cass. n. 158/2024,Cass. n. 1213/2024, Cass. n. 1215/2024, Cass. n. 1219/2024, Cass. n.1226/2024, Cass. n. 1228/2024, Cass. n. 1231/2024, Cass. n.1234/2024, Cass. n. 1235/2024; confronta anche Cass. n. 7759/2024;Cass. n. 15855/2024, Cass. n. 15677/2024, Cass. n. 16766/2024 e Cass.n. 25772/2024: queste ultime relative a decreti del Tribunale aventi ilmedesimo percorso argomentativo del provvedimento qui impugnato), hacassato analoghi decreti emessi dal Tribunale di Roma in sede diopposizione allo stato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Croce RossaItaliana in liquidazione coatta amministrativa, rilevando la sostanzialediversità fra la domanda volta ad ottenere l’inquadramento nell’areasuperiore, preclusa dal chiaro disposto dell’art. 52, commi 1 e 5, del d.lgs.n. 165/2001, e quella finalizzata al riconoscimento delle differenzeRGN 5837/2024Pag.4Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026retributive conseguenti all’asserito svolgimento di mansioni superioririspetto a quelle proprie della qualifica di assunzione.3. A fondamento della decisione il decreto impugnato richiamadiffusamente Cass. n. 20915/2019, la quale, in estrema sintesi, non hafatto che negare che l’art. 12 del CCNI della [OSCURATO:PERSONA] Italiana2006/2009, nell’introdurre il profilo professionale di “autista soccorritore”,inquadrato nell’area B, come l’assistente e l’operatore socio-sanitario, sianullo, per violazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, che non consentealla contrattazione collettiva di operare trasposizioni di Area rispetto alCCNL (che nella specie inquadrava gli autisti nell’Area A); sulla base dellaconsiderazione che una interpretazione conservativa dello stesso ex art.1367 c.c. consentiva ed imponeva di ritenere che il CCNI non intendesseoperare una trasposizione automatica, ma solo riflettere una distinzionegià inserita nel CCNL, tra chi «svolge compiti di mero supporto logistico»,e chi invece sia «integrato e strutturalmente inserito nel processo dierogazione del servizio sanitario».4. In quell’arresto, la pretesa coltivata dai ricorrenti, che era quella delriconoscimento di un superiore inquadramento, e solo per conseguenza lecorrispondenti differenze retributive, era stata comunque respinta, perché«la sentenza impugnata ha accertato che le mansioni svolte dai ricorrentinon avessero una ‘maggiore quota di professionalità’ rispetto a quellesvolte nel precedente periodo di precariato...» sicché «l’affermazione diaver svolto mansioni di ‘autista-soccorritore’ (qualificazione in realtàdell’area B), di area A, posizione economica A2 del c.c.n.i., non è utilerispetto al rivendicato automatico (in assenza di progressione)inquadramento nell’area B».5. Nella sola parte motiva inerente il caso concreto esaminato dalTribunale, nel quale è invece evidente, trattandosi di insinuazione alpassivo, che si è in presenza di rivendicazione meramente economicalegata allo svolgimento di mansioni superiori, il decreto si limita adRGN 5837/2024Pag.5Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026affermare che «nel caso di specie, l’opponente non ha provato di aversvolto, in costanza del rapporto (sia prima che dopo la stabilizzazione),mansioni connotate da un maggior grado di professionalità e da più elevatiprofili di responsabilità rispetto a quello del proprio inquadramento»; edancora: «ed allora poiché non è stato provato l’espletamento di mansionisuperiori, l’affermazione di aver svolto mansioni di “autista soccorritore”(qualificazione in realtà attribuita solo con la contrattazione integrativa del2009 al nuovo profilo di area B) non è utile rispetto al rivendicatoautomatico (In assenza di progressione) inquadramento nell’Area B».6. A fronte di altri casi caratterizzati da motivazione del tuttosovrapponibile a quella del provvedimento qui impugnato, questa Corte hagià affermato, come detto, a partire da Cass. n. 37331/2022, che «inambito di mansioni superiori, quale che sia il fine – di reinquadramento oesclusivamente retributivo – il giudice è tradizionalmente chiamato adun’operazione di sussunzione su base c.d. trifasica (Cass. n. 30580/2019),ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell’inquadramentoposseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibratala domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività inconcreto svolte; nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro rispetto alquale si agisce intercetta due diverse discipline collettive, l’operazioneandava svolta enucleando, dapprima per il periodo – a partire dal23.6.2003 – che ricade nella prima contrattazione collettiva, la fisionomiadelle declaratorie proprie dei livelli da raffrontare; ciò, secondo quantoemerge dai documenti depositati anche in questa sede di legittimità,doveva avvenire sulla base delle declaratorie generali proprie delle Areedel CCNL 1998/2001 e quindi delle specificazioni contenute nel ContrattoIntegrativo [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001; analoga operazione era quindi dasvolgere rispetto al nuovo sistema di cui al CCNL 2006/2009 ed alContratto [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009, che di esso ha costituitoriferimento alla maggior quota di professionalità ed ai profili più elevati diRGN 5837/2024Pag.6Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026professionalità propri dell’Area B rispetto all’Area A del CCNI 2006/2009,aggiungendo conclusioni sostanzialmente apodittiche sull’insufficienzadelle attività pur elencate nel livello rivendicato, il tutto senza addentrarsinel raffronto analitico e tipico quale sopra delineato; ciò costituisceviolazione del canone proprio dell’operazione giuridico-valutativa richiestadalla pretesa azionata e, indirettamente, delle norme che riconoscono idiritti rivendicati e di cui è denuncia nel motivo, in quanto quei diritti sonodenegabili solo se quell’operazione abbia esito negativo, ma siaconcretamente compiuta; proprio l’avere questa S.C. ritenuto che il profilodell’autista soccorritore di cui al CCNI del 2009 è una specificazione dicaratteristiche di lavorazioni proprie di chi appartenga all’Area B avrebbeimposto di svolgere l’operazione di sussunzione, per i periodi coperti dalCCNL di riferimento, tenuto proprio conto come parametro, naturalmenteintegrativo di quanto già più in generale previsto dal CCNL, dellecaratteristiche specifiche di quella figura, evidenziandone i trattidifferenziali rispetto a quelli dell’autista di cui all’Area A e quindi valutandoin tale quadro le attività in concreto svolte dal ricorrente ed analogaoperazione, mutatis mutandis, doveva aver luogo per il periodoprecedente coperto da altra contrattazione».7. Nella fattispecie qui in discussione, analogamente a quantoavvenuto nel precedente esaminato dal surrichiamato arresto, non solomanca del tutto la disamina del caso alla luce della contrattazionecollettiva anteriore alla tornata 2006/2009, che pure secondo i daticontenuti nella sentenza rilevava in causa, ma il riferimento reiteratoall’«utilità rispetto al rivendicato automatico inquadramento», il richiamopedissequo a Cass. n. 20915/2019, ed il riferimento, in punto di fatto, conformula analoga a quella con la quale detto arresto aveva meramentesintetizzato il giudizio di fatto reso dalla Corte territoriale in punto disussunzione, alla mancata evidenza di un imprecisato «maggior grado diresponsabilità e più elevato profilo di responsabilità», rendono evidente laconfusione tra requisiti di inquadramento e regole di accertamento delloRGN 5837/2024Pag.7Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026svolgimento di mansioni superiori e, per essa, la totale mancanza delgiudizio trifasico, in rapporto ad un accertamento in concreto dellemansioni svolte ed alle regole contrattuali applicabili ratione temporis.8. In successivi casi del tutto simili, questa Corte, dando seguito aCass. n. 37331 cit., ha precisato che «ai fini del confronto, va tenutoconto del fatto che la Corte può e deve conoscere d’ufficio i contratticollettivi nazionali (Cass. n. 154/2024, e successive conf., che richiamaCass. nn. 19507/2014, 6394/19, 7641/2023)»; che «l’operazione disussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essereeffettuata dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state lemansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con ungiudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e chetenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlateresponsabilità (Cass cit., con richiami, ex plurimis, a Cass. Sez. L.30/12/2009, n. 27887, ma anche più di recente, con riguardo alladirigenza, Cass. Sez. Lav. n. 36358/2021)».9. Si è altresì aggiunto che «l’operazione trifasica cui si è più voltefatto cenno dovrà, altresì, tener conto che in materia di impiego pubblicocontrattualizzato, l’equivalenza formale delle mansioni può essere definitadai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogeneenelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché,secondo una precedente classificazione, tali diverse attività - poiricomprese nelle medesime aree - fossero da considerare come mansionidi diverso rilievo professionale e retributivo; pertanto, al dipendente cheabbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori aquelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamentoretributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenzadella nuova contrattazione - in cui sia le mansioni di cui al precedenteinquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell’ambito della stessa area- compete il solo trattamento proprio di quell’area e della posizionemeramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione,RGN 5837/2024Pag.8Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di dirittotransitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l’assettocomplessivo dei rapporti di lavoro, quale definito da quest’ultima, possaessere sindacato o manipolato, in vista della salvaguardia di preteseindividuali fondate sulla previgente disciplina (cfr. in tal senso, Cass. Sez.Lav., n. 29624/2019)».10. L’arresto in questione, e quelli successivi, contengono altresìl’indicazione dei dati contrattuali di base dei quali si deve tener conto neicasi come quello di specie, osservando che «venendo alla fattispecieconcreta, si deve rilevare che il giudice di legittimità (il riferimento è aCass. n. 20915/19) precisa altresì che con la c.c.n.i. è stata individuata lafigura di chi non sia solo autista e come tale svolga compiti di supportotecnico amministrativo ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione deiservizi, senza necessità di qualificazioni professionali o conoscenzespecifiche, ma sia inserito nel processo produttivo e nei sistemi dierogazione dei servizi e ne svolga le varie fasi o fasce di attivitànell’ambito di procedure predeterminate anche attraverso la gestione distrumentazioni elettroniche... In senso sostanzialmente unidirezionale ilprecedente c.c.n.l. 2002-2005, attraverso il richiamo all’art. 8 del c.c.n.l.1998-2001, sottoscritto il 14.11.2001, che sul piano delle declaratorieprevede che: “nell’ambito dell’Area “A”, trovano collocazione i profiliprofessionali relativi ad attività di supporto meramente strumentale.Nell’ambito dell’Area “B”, trovano collocazione i profili professionali relativiad attività inserite nei processi produttivi, di cui svolgono fasi o fasce diIl primo evidente tratto differenziale tra le due aree - A e B - è allorafacilmente enucleabile nel rilievo che solo i dipendenti dell’area B e nonanche quelli dell’area A sono inseriti in un processo produttivo, di cuisvolgono fasi, nell’ambito di procedure predeterminate e direttive dimassima, laddove quelli inquadrati in area A svolgono solo attività disupporto meramente strumentale. Questa differenziazione vieneRGN 5837/2024Pag.9Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026ulteriormente colorata e specificata (nella contrattazione collettiva quiall’esame) nella successiva enucleazione dei singoli profili professionali:tecnico, amministrativo, informatico, socio sanitario, delle attivitàtecniche. Ebbene, quanto al profilo socio sanitario, (che - si precisa - nonprevede un’area A), la professionalità collocata in area B - livello B1 vienedefinita come quella impegnata nelle attività dei singoli processi,nel rispetto delle direttive generali atte al raggiungimento di obiettivifissati; quella nella quale il lavoratore valuta e risolve problematichediverse nell’ambito delle proprie competenze. Sulla base delle norme delcontratto collettivo nazionale innanzi richiamato (cfr. art. 8 cit. ed allegatiprofili professionali) ecco che l’autista soccorritore non è colui che svolgema - invece - colui che è inserito nel processo produttivo, tipicodell’attività sanitaria, prendendone parte e seguendo le direttive dimassima, all’interno dello stesso, così integrando una professionalità cheopera in campo sanitario».11. Sono inammissibili le deduzioni che si leggono nel ricorso (§ 7,pag. 83) quanto alla questione della prescrizione (in relazione alla qualerileva la recente pronuncia resa da Cass. S.U. n. 36197/2023), poichésull’eccezione medesima il Tribunale non ha pronunciato, ritenendoassorbente l’infondatezza nel merito della domanda.11.1. Nel giudizio di cassazione, infatti, sono inammissibili i motivi diricorso, principale o incidentale, che sollevino questioni rimaste assorbite,ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, poiché inmancanza di statuizione fa difetto l’interesse all’impugnazione e taliquestioni, in caso di accoglimento del ricorso, andranno, eventualmente,riproposte davanti al giudice di rinvio (cfr. fra le tante Cass. n.15893/2023).12. Il decreto va, pertanto, cassato per le ragioni di cui allamotivazione che precede con rinvio al medesimo Tribunale, cui demandaRGN 5837/2024Pag.10Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazioneaffinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazioneoperando il giudizio trifasico rispetto alle mansioni in fatto svolte dalricorrente, in relazione alla contrattazione collettiva, tempo per tempovigente, secondo i principi sopra richiamati.13. Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L.24.12.12 n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato.Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] g g e t t o : o pposizione stato passivo -differenze retributive per mansionisuperiori di autista soccorritoreComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. -R.G.N. 5837/2024Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC 09/01/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5837/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L.C.A., in personadel legale rappresentante e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso il decreto n. cronologico 316/2024 del TRIBUNALE di ROMA,depositato il 01.02.2024 R.G.N. 12290/2019;Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, superata laquestione preliminare dell’ammissibilità del proposto gravame, harigettato l’opposizione ex art. 209 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] lo stato passivo della procedura di liquidazione coattaamministrativa aperta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla Croce RossaItaliana.2. L’opponente, per quanto qui rileva, aveva chiesto di essereammessa al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in viaprivilegiata, per il pagamento delle differenze retributive (negli importispecificamente indicati nel provvedimento che ha respinto l’opposizione)vantate in ragione: a) della dedotta erroneità dell’inquadramento ad operadel datore; b) del dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori.3. A sostegno della domanda di insinuazione evidenziava di aversvolto, fin dall’inizio del rapporto lavorativo (risalente al 09.6.2003 datadella prima assunzione a tempo determinato alla quale aveva fatto seguitoil riconoscimento giudiziale del diritto alla stabilizzazione, con decorrenzagiuridica ed economica a far tempo dal 31 maggio 2008) mansioni diautista soccorritore e, poi, dalla fine dell’anno 2014 sino alla cessazionedel rapporto (31.12.2018) di autista di prossimità, con inquadramentonella posizione A2 dell’Area A del sistema di classificazione di cui al CCNLper il personale non dirigente degli enti pubblici economici, svolgendo unaserie di attività che, secondo le previsioni del CCNL vigente rationetemporis, avrebbero comportato, invece, l’inserimento nell’area B,posizione giuridica B1.4. Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione ed ha fondato ilrigetto della domanda sul percorso argomentativo di Cass. n. 20915/2019,secondo cui l’art. 12 del contratto integrativo CRI del 20 febbraio 2009non ha effettuato la trasposizione automatica della figura dell’autistaRGN 5837/2024Pag.2Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026soccorritore dall’Area A, posizione economica A2, all’Area B posizioneeconomica B1, ma piuttosto individuato un nuovo profilo di autista-soccorritore nell’area B, caratterizzato da mansioni connotate da maggioreprofessionalità e da profili più elevati di responsabilità rispetto a quellidell’operatore inquadrato nell’Area A.Ha rilevato, poi, quanto al dedotto svolgimento, in concreto, dimansioni superiori afferenti al profilo professionale B1 anziché A2, che ilricorrente non aveva provato di aver svolto in costanza del rapporto (siaprima sia dopo la stabilizzazione) mansioni connotate da un maggiorgrado di professionalità e da più elevati profili di responsabilità rispetto aquello del proprio inquadramento.5. Avverso l’indicato decreto ha proposto ricorso Adelia MariaGiuffrida.6. L’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. ha resistitocon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 10 del CCNLquadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto il 9 ottobre 2003, all’art.13 del CCNL – quadriennio normativo 1998-2001 – sottoscritto il 16febbraio 1999, agli artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo di [OSCURATO:PERSONA] Italiana1998-2001 - sottoscritto il 14 novembre 2001, all’art. 6 del CCNL -quadriennio normativo 2006-2009 - sottoscritto il 01 ottobre 2007, all’art.12 del [OSCURATO:PERSONA] del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 - sottoscritto il 18 febbraio 2009, alle deliberazioni della GiuntaRegionale della Lombardia n. 6/45819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del17 luglio 1998 e all’art. 36 della Costituzione, per non esserle statoriconosciuto il diritto a percepire da CRI le differenze retributive tra l’AreaA (posizione giuridica-economica A2 nel quale è stata formalmenteinquadrata) e l’Area B (posizione giuridica-economica B1 nel quale inveceandava inquadrata).RGN 5837/2024Pag.3Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026Sostiene che, alla luce dei CCNL ratione temporis vigenti, avrebbedovuto essere inquadrata nell’Area B sin dall’inizio del rapporto di lavoro,spettandogli il superiore inquadramento e ribadisce l’erroneitàdell’inquadramento datoriale, anche a prescindere dalle norme dellacontrattazione integrativa; evidenzia, in ogni caso, di non aver mai chiestoil superiore inquadramento ma di avere agito nel presente giudizio perottenere l’ammissione al passivo quanto alle differenze retributivedovutegli per lo svolgimento, in concreto, di mansioni superiori, a fartempo dalla prima assunzione; sottolinea, inoltre, l’errore commesso dalTribunale Fallimentare nell’individuazione della contrattazione collettivaapplicabile e si sofferma sulle circolari e sulle disposizioni concernenti ilServizio di trasporto in emergenza ed urgenza adottate dalla RegioneLombardia per sostenere che, sin dalla data della prima assunzione, eranostate richieste prestazioni proprie dell’ambito sanitario e non di quellotecnico ed ausiliario.2. Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati, per le ragioni giàindicate in plurime pronunce rese da questa Corte che, a partire da Cass.n. 37331/2022 (richiamata da Cass. n. 36480/2023, Cass. n.36245/2023, Cass. n. 154/2024, Cass. n. 157/2024, Cass. n. 158/2024,Cass. n. 1213/2024, Cass. n. 1215/2024, Cass. n. 1219/2024, Cass. n.1226/2024, Cass. n. 1228/2024, Cass. n. 1231/2024, Cass. n.1234/2024, Cass. n. 1235/2024; confronta anche Cass. n. 7759/2024;Cass. n. 15855/2024, Cass. n. 15677/2024, Cass. n. 16766/2024 e Cass.n. 25772/2024: queste ultime relative a decreti del Tribunale aventi ilmedesimo percorso argomentativo del provvedimento qui impugnato), hacassato analoghi decreti emessi dal Tribunale di Roma in sede diopposizione allo stato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Croce RossaItaliana in liquidazione coatta amministrativa, rilevando la sostanzialediversità fra la domanda volta ad ottenere l’inquadramento nell’areasuperiore, preclusa dal chiaro disposto dell’art. 52, commi 1 e 5, del d.lgs.n. 165/2001, e quella finalizzata al riconoscimento delle differenzeRGN 5837/2024Pag.4Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026retributive conseguenti all’asserito svolgimento di mansioni superioririspetto a quelle proprie della qualifica di assunzione.3. A fondamento della decisione il decreto impugnato richiamadiffusamente Cass. n. 20915/2019, la quale, in estrema sintesi, non hafatto che negare che l’art. 12 del CCNI della [OSCURATO:PERSONA] Italiana2006/2009, nell’introdurre il profilo professionale di “autista soccorritore”,inquadrato nell’area B, come l’assistente e l’operatore socio-sanitario, sianullo, per violazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, che non consentealla contrattazione collettiva di operare trasposizioni di Area rispetto alCCNL (che nella specie inquadrava gli autisti nell’Area A); sulla base dellaconsiderazione che una interpretazione conservativa dello stesso ex art.1367 c.c. consentiva ed imponeva di ritenere che il CCNI non intendesseoperare una trasposizione automatica, ma solo riflettere una distinzionegià inserita nel CCNL, tra chi «svolge compiti di mero supporto logistico»,e chi invece sia «integrato e strutturalmente inserito nel processo dierogazione del servizio sanitario».4. In quell’arresto, la pretesa coltivata dai ricorrenti, che era quella delriconoscimento di un superiore inquadramento, e solo per conseguenza lecorrispondenti differenze retributive, era stata comunque respinta, perché«la sentenza impugnata ha accertato che le mansioni svolte dai ricorrentinon avessero una ‘maggiore quota di professionalità’ rispetto a quellesvolte nel precedente periodo di precariato...» sicché «l’affermazione diaver svolto mansioni di ‘autista-soccorritore’ (qualificazione in realtàdell’area B), di area A, posizione economica A2 del c.c.n.i., non è utilerispetto al rivendicato automatico (in assenza di progressione)inquadramento nell’area B».5. Nella sola parte motiva inerente il caso concreto esaminato dalTribunale, nel quale è invece evidente, trattandosi di insinuazione alpassivo, che si è in presenza di rivendicazione meramente economicalegata allo svolgimento di mansioni superiori, il decreto si limita adRGN 5837/2024Pag.5Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026affermare che «nel caso di specie, l’opponente non ha provato di aversvolto, in costanza del rapporto (sia prima che dopo la stabilizzazione),mansioni connotate da un maggior grado di professionalità e da più elevatiprofili di responsabilità rispetto a quello del proprio inquadramento»; edancora: «ed allora poiché non è stato provato l’espletamento di mansionisuperiori, l’affermazione di aver svolto mansioni di “autista soccorritore”(qualificazione in realtà attribuita solo con la contrattazione integrativa del2009 al nuovo profilo di area B) non è utile rispetto al rivendicatoautomatico (In assenza di progressione) inquadramento nell’Area B».6. A fronte di altri casi caratterizzati da motivazione del tuttosovrapponibile a quella del provvedimento qui impugnato, questa Corte hagià affermato, come detto, a partire da Cass. n. 37331/2022, che «inambito di mansioni superiori, quale che sia il fine – di reinquadramento oesclusivamente retributivo – il giudice è tradizionalmente chiamato adun’operazione di sussunzione su base c.d. trifasica (Cass. n. 30580/2019),ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell’inquadramentoposseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibratala domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività inconcreto svolte; nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro rispetto alquale si agisce intercetta due diverse discipline collettive, l’operazioneandava svolta enucleando, dapprima per il periodo – a partire dal23.6.2003 – che ricade nella prima contrattazione collettiva, la fisionomiadelle declaratorie proprie dei livelli da raffrontare; ciò, secondo quantoemerge dai documenti depositati anche in questa sede di legittimità,doveva avvenire sulla base delle declaratorie generali proprie delle Areedel CCNL 1998/2001 e quindi delle specificazioni contenute nel ContrattoIntegrativo [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001; analoga operazione era quindi dasvolgere rispetto al nuovo sistema di cui al CCNL 2006/2009 ed alContratto [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009, che di esso ha costituitoriferimento alla maggior quota di professionalità ed ai profili più elevati diRGN 5837/2024Pag.6Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026professionalità propri dell’Area B rispetto all’Area A del CCNI 2006/2009,aggiungendo conclusioni sostanzialmente apodittiche sull’insufficienzadelle attività pur elencate nel livello rivendicato, il tutto senza addentrarsinel raffronto analitico e tipico quale sopra delineato; ciò costituisceviolazione del canone proprio dell’operazione giuridico-valutativa richiestadalla pretesa azionata e, indirettamente, delle norme che riconoscono idiritti rivendicati e di cui è denuncia nel motivo, in quanto quei diritti sonodenegabili solo se quell’operazione abbia esito negativo, ma siaconcretamente compiuta; proprio l’avere questa S.C. ritenuto che il profilodell’autista soccorritore di cui al CCNI del 2009 è una specificazione dicaratteristiche di lavorazioni proprie di chi appartenga all’Area B avrebbeimposto di svolgere l’operazione di sussunzione, per i periodi coperti dalCCNL di riferimento, tenuto proprio conto come parametro, naturalmenteintegrativo di quanto già più in generale previsto dal CCNL, dellecaratteristiche specifiche di quella figura, evidenziandone i trattidifferenziali rispetto a quelli dell’autista di cui all’Area A e quindi valutandoin tale quadro le attività in concreto svolte dal ricorrente ed analogaoperazione, mutatis mutandis, doveva aver luogo per il periodoprecedente coperto da altra contrattazione».7. Nella fattispecie qui in discussione, analogamente a quantoavvenuto nel precedente esaminato dal surrichiamato arresto, non solomanca del tutto la disamina del caso alla luce della contrattazionecollettiva anteriore alla tornata 2006/2009, che pure secondo i daticontenuti nella sentenza rilevava in causa, ma il riferimento reiteratoall’«utilità rispetto al rivendicato automatico inquadramento», il richiamopedissequo a Cass. n. 20915/2019, ed il riferimento, in punto di fatto, conformula analoga a quella con la quale detto arresto aveva meramentesintetizzato il giudizio di fatto reso dalla Corte territoriale in punto disussunzione, alla mancata evidenza di un imprecisato «maggior grado diresponsabilità e più elevato profilo di responsabilità», rendono evidente laconfusione tra requisiti di inquadramento e regole di accertamento delloRGN 5837/2024Pag.7Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026svolgimento di mansioni superiori e, per essa, la totale mancanza delgiudizio trifasico, in rapporto ad un accertamento in concreto dellemansioni svolte ed alle regole contrattuali applicabili ratione temporis.8. In successivi casi del tutto simili, questa Corte, dando seguito aCass. n. 37331 cit., ha precisato che «ai fini del confronto, va tenutoconto del fatto che la Corte può e deve conoscere d’ufficio i contratticollettivi nazionali (Cass. n. 154/2024, e successive conf., che richiamaCass. nn. 19507/2014, 6394/19, 7641/2023)»; che «l’operazione disussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essereeffettuata dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state lemansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con ungiudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e chetenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlateresponsabilità (Cass cit., con richiami, ex plurimis, a Cass. Sez. L.30/12/2009, n. 27887, ma anche più di recente, con riguardo alladirigenza, Cass. Sez. Lav. n. 36358/2021)».9. Si è altresì aggiunto che «l’operazione trifasica cui si è più voltefatto cenno dovrà, altresì, tener conto che in materia di impiego pubblicocontrattualizzato, l’equivalenza formale delle mansioni può essere definitadai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogeneenelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché,secondo una precedente classificazione, tali diverse attività - poiricomprese nelle medesime aree - fossero da considerare come mansionidi diverso rilievo professionale e retributivo; pertanto, al dipendente cheabbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori aquelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamentoretributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenzadella nuova contrattazione - in cui sia le mansioni di cui al precedenteinquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell’ambito della stessa area- compete il solo trattamento proprio di quell’area e della posizionemeramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione,RGN 5837/2024Pag.8Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di dirittotransitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l’assettocomplessivo dei rapporti di lavoro, quale definito da quest’ultima, possaessere sindacato o manipolato, in vista della salvaguardia di preteseindividuali fondate sulla previgente disciplina (cfr. in tal senso, Cass. Sez.Lav., n. 29624/2019)».10. L’arresto in questione, e quelli successivi, contengono altresìl’indicazione dei dati contrattuali di base dei quali si deve tener conto neicasi come quello di specie, osservando che «venendo alla fattispecieconcreta, si deve rilevare che il giudice di legittimità (il riferimento è aCass. n. 20915/19) precisa altresì che con la c.c.n.i. è stata individuata lafigura di chi non sia solo autista e come tale svolga compiti di supportotecnico amministrativo ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione deiservizi, senza necessità di qualificazioni professionali o conoscenzespecifiche, ma sia inserito nel processo produttivo e nei sistemi dierogazione dei servizi e ne svolga le varie fasi o fasce di attivitànell’ambito di procedure predeterminate anche attraverso la gestione distrumentazioni elettroniche... In senso sostanzialmente unidirezionale ilprecedente c.c.n.l. 2002-2005, attraverso il richiamo all’art. 8 del c.c.n.l.1998-2001, sottoscritto il 14.11.2001, che sul piano delle declaratorieprevede che: “nell’ambito dell’Area “A”, trovano collocazione i profiliprofessionali relativi ad attività di supporto meramente strumentale.Nell’ambito dell’Area “B”, trovano collocazione i profili professionali relativiad attività inserite nei processi produttivi, di cui svolgono fasi o fasce diIl primo evidente tratto differenziale tra le due aree - A e B - è allorafacilmente enucleabile nel rilievo che solo i dipendenti dell’area B e nonanche quelli dell’area A sono inseriti in un processo produttivo, di cuisvolgono fasi, nell’ambito di procedure predeterminate e direttive dimassima, laddove quelli inquadrati in area A svolgono solo attività disupporto meramente strumentale. Questa differenziazione vieneRGN 5837/2024Pag.9Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026ulteriormente colorata e specificata (nella contrattazione collettiva quiall’esame) nella successiva enucleazione dei singoli profili professionali:tecnico, amministrativo, informatico, socio sanitario, delle attivitàtecniche. Ebbene, quanto al profilo socio sanitario, (che - si precisa - nonprevede un’area A), la professionalità collocata in area B - livello B1 vienedefinita come quella impegnata nelle attività dei singoli processi,nel rispetto delle direttive generali atte al raggiungimento di obiettivifissati; quella nella quale il lavoratore valuta e risolve problematichediverse nell’ambito delle proprie competenze. Sulla base delle norme delcontratto collettivo nazionale innanzi richiamato (cfr. art. 8 cit. ed allegatiprofili professionali) ecco che l’autista soccorritore non è colui che svolgema - invece - colui che è inserito nel processo produttivo, tipicodell’attività sanitaria, prendendone parte e seguendo le direttive dimassima, all’interno dello stesso, così integrando una professionalità cheopera in campo sanitario».11. Sono inammissibili le deduzioni che si leggono nel ricorso (§ 7,pag. 83) quanto alla questione della prescrizione (in relazione alla qualerileva la recente pronuncia resa da Cass. S.U. n. 36197/2023), poichésull’eccezione medesima il Tribunale non ha pronunciato, ritenendoassorbente l’infondatezza nel merito della domanda.11.1. Nel giudizio di cassazione, infatti, sono inammissibili i motivi diricorso, principale o incidentale, che sollevino questioni rimaste assorbite,ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, poiché inmancanza di statuizione fa difetto l’interesse all’impugnazione e taliquestioni, in caso di accoglimento del ricorso, andranno, eventualmente,riproposte davanti al giudice di rinvio (cfr. fra le tante Cass. n.15893/2023).12. Il decreto va, pertanto, cassato per le ragioni di cui allamotivazione che precede con rinvio al medesimo Tribunale, cui demandaRGN 5837/2024Pag.10Numero registro generale 5837/2024Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 7018/2026Data pubblicazione 24/03/2026di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazioneaffinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazioneoperando il giudizio trifasico rispetto alle mansioni in fatto svolte dalricorrente, in relazione alla contrattazione collettiva, tempo per tempovigente, secondo i principi sopra richiamati.13. Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L.24.12.12 n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa ildecreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversacomposizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 5837/2024Pag.11P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa ildecreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversacomposizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 5837/2024Pag.11