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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 25644/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31782– 201 8 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatoex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difendeope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n.5286/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatail 22/01/2018 R.G. n . 471 / 2013 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che [OSCURATO:PERSONA] pubblico Mansioni superiori Ministero della difesa Area C R.G.N.31782/2018 Cron.

Rep.

Ud.04/07/2023 CC aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate, a far tempo dal 1° luglio 1998, in conseguenza dello svolgimento di mansioni riconducibili alla settima qualifica funzionale di [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, all’area C, posizione economica C1;

2. la Corte territoriale ha analizzato la declaratoria contrattuale dell’Area C ed ha rilevato che il livello in parola è caratterizzato dalla «direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante», dalla «predisposizione di studi, ricerche e atti amministrativi», dall’emanazione di «istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati»;

3. ha evidenziato che l’appellante, nell’indicare le attività svolte, non aveva allegato quelle essenziali al riconoscimento dell’inquadramento invocato e, pertanto, ha ritenutola domanda infondata e non rilevante la prova testimoniale dedotta,perché i capitoli erano inerenti a circostanze dalle quali non si potevano desumere gli elementi caratterizzanti la mansione superiore;

4. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi, successivamente illustrati da memoria, ai quali non ha opposto difese il Ministero resistente, che ha depositato solo atto di costituzioneal fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso denuncia, con il primo motivo formulato ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., oltre al vizio motivazionale, la violazione e falsa applicazione del C.C.N.L. 1998/2001 per il personale del comparto ministeri nonché dell’art. 1362 cod. civ. e addebita alla sentenza impugnata di avere riportato solo in parte la declaratoria contrattuale e di non avere svolto accertamenti sull’attività espletata dalla dipendente che, per come descritta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, presentava tutti gli elementi caratterizzanti il profilo professionale superiore a quello di inquadramento;2. la seconda censura denuncia «erronea interpretazione della domanda della ricorrente sia per quanto riguarda la sua letterale formulazione, che il contenuto sostanziale delle sottese pretese e la finalità perseguita nel giudizio - conseguente omessa pronuncia sulla domanda ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza e del procedimento»; riportati ampi stralci dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, la ricorrente deduce che le attività espletate erano state descritte nel ricorso ed in particolare era stato dedotto che le funzioni di s ostituto c assiere comportavano la direzione dell’ufficio cassa e lo svolgimento di una pluralità di compiti di importanza rilevante; aggiunge che era stato allegato anche che fra le attività curate vi era quella diformazione ed informazione del personale, al quale venivano impartite specifiche istruzioni; rileva, inoltre, che i capitoli di prova riguardavano tutti i diversi compiti espletati, ivi compreso lo svolgimento continuativo delle attività proprie del Cassiere, anche nei casi in cui quest’ultimo non era assente o impedito; evidenzia, infine, che le circostanze dedotte non erano state oggetto di specifica contestazione;

3. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati; è da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda ( cfr.fra le tante Cass. nn. 818 e 2359 del 2020 che richiamano, in motivazione, Cass. n. 11037/2006; Cass. n. 8589/2015; Cass. n. 6174/2016; Cass. n. 18943/2016; Cass. n. 23180/2017); èstato precisato che, seppurel'osservanza dell’anzidetto criterio "trifasico” non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza fissat a da detto schema procedimentale, è comunque necessario che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, con la conseguenza che, oveuna delle predette fasi venga omessa o della stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché l’omissione si risolve nell’errata applicazione dell’art. 2103 cod. civ. e, per l’impiego pubblico contrattualizzato, dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (Cass. n. 11037/2006 e fra le più recenti Cass. n. 752/2018); con specifico riferimento all’esercizio di mansioni superiori nell’impiego pubblico,è stato osservato che lo svolgimento di mansioni superiorisi configura in presenza di una « attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni» ( art. 52, comma 3, d.lgs n. 165/2001 che ripete la formulazione dell’art. 56 del d.lgs.n. 29/1993, come modificato dall’art. 25 del d.lgs. n. 80/1998), e pertanto « il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti» (Cass. n. 20692/2004 e Cass. n. 16469/2007), al fine di accertare se le singole attività siano tutte riconducibili alla qualifica di inquadramento e se, eventualmente, quelle superiori abbiano i requisiti richiesti dall’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 per l’attribuzione del diverso e più favorevole trattamento retributivo;

3.1. ai richiamati principi non si è attenuta la Corte territoriale che, come evidenziato nello storico di lite: a) ha esaminato (tra l’altro parzialmente) la sola declaratoria dell’Area C, senza effettuare alcuna comparazione con quella del profilo di inquadramento della ricorrente, al fine di individuare gli elementi caratterizzanti la professionalità dell’uno e dell’altro profilo; b) non ha svolto alcun accertamento in fatto sulle plurime attività curate dalla ricorrente ed elencate nel ricorso; c) apoditticamente ha affermato che la ricorrente non aveva allegato «le attività in concreto svolte, in particolare quelle essenziali al riconoscimento della qualifica superiore vantata», senza dare conto delle ragioni per le quali i compiti analiticamente riportati nel ricorso fossero tutti riconducibili all’area di inquadramento e non a quella superiore;

3.2. come già affermato da Cass. n. 4540/2018, pronunciata in fattispecie analoga, dalle fasi del procedimento cosiddetto “trifasico”, checaratterizzano il ragionamento decisorio, non si può trarre un corrispondente onere di allegazione a carico del ricorrente,perché ciò che è riservato alla parte è solo la prova dei fatti oggetto di giudizio, non la loro valutazione giuridica, con la conseguenza che nel giudizio nel quale si fa valere l’assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento, l’onere imposto dall’art. 414 n. 4 cod. proc. civ., è soddisfatto dalla descrizione dell’attività svolta, dall’indicazione del profilo di inquadramento, dalla specificazione, che concorre ad individuare il petitum, del diverso profilo rivendicato;

3.3. è stato al riguardo precisato, in relazione all’impiego pubblico contrattualizzato ed al particolare regime che caratterizza i contratti collettivi stipulati ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 165/2001, che « dedotte le mansioni svolte, nonché il comparto e il livello di inquadramento, è dovere del giudice quello di porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile, per verificare la fondatezza o meno dell'assunto… secondo cui l'attività non sarebbe stata coerente con l'inquadramento formale e meriterebbe come tale migliore qualificazione, con quanto ne deriva in punto di (sole) differenze retributive»( Cass. n. 7641/2022) ;

4. in via conclusiva il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione;

5. non ricorrono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31782– 201 8 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatoex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difendeope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n.5286/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatail 22/01/2018 R.G. n . 471 / 2013 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che [OSCURATO:PERSONA] pubblico Mansioni superiori Ministero della difesa Area C R.G.N.31782/2018 Cron. Rep. Ud.04/07/2023 CC aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate, a far tempo dal 1° luglio 1998, in conseguenza dello svolgimento di mansioni riconducibili alla settima qualifica funzionale di [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, all’area C, posizione economica C1; 2. la Corte territoriale ha analizzato la declaratoria contrattuale dell’Area C ed ha rilevato che il livello in parola è caratterizzato dalla «direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante», dalla «predisposizione di studi, ricerche e atti amministrativi», dall’emanazione di «istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati»; 3. ha evidenziato che l’appellante, nell’indicare le attività svolte, non aveva allegato quelle essenziali al riconoscimento dell’inquadramento invocato e, pertanto, ha ritenutola domanda infondata e non rilevante la prova testimoniale dedotta,perché i capitoli erano inerenti a circostanze dalle quali non si potevano desumere gli elementi caratterizzanti la mansione superiore; 4. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi, successivamente illustrati da memoria, ai quali non ha opposto difese il Ministero resistente, che ha depositato solo atto di costituzioneal fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia, con il primo motivo formulato ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., oltre al vizio motivazionale, la violazione e falsa applicazione del C.C.N.L. 1998/2001 per il personale del comparto ministeri nonché dell’art. 1362 cod. civ. e addebita alla sentenza impugnata di avere riportato solo in parte la declaratoria contrattuale e di non avere svolto accertamenti sull’attività espletata dalla dipendente che, per come descritta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, presentava tutti gli elementi caratterizzanti il profilo professionale superiore a quello di inquadramento;2. la seconda censura denuncia «erronea interpretazione della domanda della ricorrente sia per quanto riguarda la sua letterale formulazione, che il contenuto sostanziale delle sottese pretese e la finalità perseguita nel giudizio - conseguente omessa pronuncia sulla domanda ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza e del procedimento»; riportati ampi stralci dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, la ricorrente deduce che le attività espletate erano state descritte nel ricorso ed in particolare era stato dedotto che le funzioni di s ostituto c assiere comportavano la direzione dell’ufficio cassa e lo svolgimento di una pluralità di compiti di importanza rilevante; aggiunge che era stato allegato anche che fra le attività curate vi era quella diformazione ed informazione del personale, al quale venivano impartite specifiche istruzioni; rileva, inoltre, che i capitoli di prova riguardavano tutti i diversi compiti espletati, ivi compreso lo svolgimento continuativo delle attività proprie del Cassiere, anche nei casi in cui quest’ultimo non era assente o impedito; evidenzia, infine, che le circostanze dedotte non erano state oggetto di specifica contestazione; 3. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati; è da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda ( cfr.fra le tante Cass. nn. 818 e 2359 del 2020 che richiamano, in motivazione, Cass. n. 11037/2006; Cass. n. 8589/2015; Cass. n. 6174/2016; Cass. n. 18943/2016; Cass. n. 23180/2017); èstato precisato che, seppurel'osservanza dell’anzidetto criterio "trifasico” non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza fissat a da detto schema procedimentale, è comunque necessario che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, con la conseguenza che, oveuna delle predette fasi venga omessa o della stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché l’omissione si risolve nell’errata applicazione dell’art. 2103 cod. civ. e, per l’impiego pubblico contrattualizzato, dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (Cass. n. 11037/2006 e fra le più recenti Cass. n. 752/2018); con specifico riferimento all’esercizio di mansioni superiori nell’impiego pubblico,è stato osservato che lo svolgimento di mansioni superiorisi configura in presenza di una « attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni» ( art. 52, comma 3, d.lgs n. 165/2001 che ripete la formulazione dell’art. 56 del d.lgs.n. 29/1993, come modificato dall’art. 25 del d.lgs. n. 80/1998), e pertanto « il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti» (Cass. n. 20692/2004 e Cass. n. 16469/2007), al fine di accertare se le singole attività siano tutte riconducibili alla qualifica di inquadramento e se, eventualmente, quelle superiori abbiano i requisiti richiesti dall’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 per l’attribuzione del diverso e più favorevole trattamento retributivo; 3.1. ai richiamati principi non si è attenuta la Corte territoriale che, come evidenziato nello storico di lite: a) ha esaminato (tra l’altro parzialmente) la sola declaratoria dell’Area C, senza effettuare alcuna comparazione con quella del profilo di inquadramento della ricorrente, al fine di individuare gli elementi caratterizzanti la professionalità dell’uno e dell’altro profilo; b) non ha svolto alcun accertamento in fatto sulle plurime attività curate dalla ricorrente ed elencate nel ricorso; c) apoditticamente ha affermato che la ricorrente non aveva allegato «le attività in concreto svolte, in particolare quelle essenziali al riconoscimento della qualifica superiore vantata», senza dare conto delle ragioni per le quali i compiti analiticamente riportati nel ricorso fossero tutti riconducibili all’area di inquadramento e non a quella superiore; 3.2. come già affermato da Cass. n. 4540/2018, pronunciata in fattispecie analoga, dalle fasi del procedimento cosiddetto “trifasico”, checaratterizzano il ragionamento decisorio, non si può trarre un corrispondente onere di allegazione a carico del ricorrente,perché ciò che è riservato alla parte è solo la prova dei fatti oggetto di giudizio, non la loro valutazione giuridica, con la conseguenza che nel giudizio nel quale si fa valere l’assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento, l’onere imposto dall’art. 414 n. 4 cod. proc. civ., è soddisfatto dalla descrizione dell’attività svolta, dall’indicazione del profilo di inquadramento, dalla specificazione, che concorre ad individuare il petitum, del diverso profilo rivendicato; 3.3. è stato al riguardo precisato, in relazione all’impiego pubblico contrattualizzato ed al particolare regime che caratterizza i contratti collettivi stipulati ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 165/2001, che « dedotte le mansioni svolte, nonché il comparto e il livello di inquadramento, è dovere del giudice quello di porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile, per verificare la fondatezza o meno dell'assunto… secondo cui l'attività non sarebbe stata coerente con l'inquadramento formale e meriterebbe come tale migliore qualificazione, con quanto ne deriva in punto di (sole) differenze retributive»( Cass. n. 7641/2022) ; 4. in via conclusiva il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione; 5. non ricorrono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza