CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18529/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper l'inammissibilità del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione, per delega orale, dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], entrambi del Foro di Avellino, che si riporta ai motivi di ricorso,chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Salerno ha rigettato l’istanza diriesame dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salernoche aveva disposto la misura cautelare massima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],accusato del reato di estorsione aggravata.2. Presentando ricorso per cassazione, l’indagato, a mezzo del proprio difensore difiducia ha dedotto i seguenti motivi.2.1 Violazione di legge (artt. 606, 311 e 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 629cod. pen.) nonché illogicità di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dei graviindizi di colpevolezza con riferimento al concorso nell’estorsione.Va in primo luogo rimarcata (pg. 4 e 5), ad escludere l’ipotesi estorsiva, lacircostanza, sottovalutata dal Tribunale nella propria ordinanza, che ‘gli avellinesi’ silimitarono a chiedere la sola restituzione della quota capitale (€ 60.000,00), senzapattuizione di ulteriori interessi usurai.Si evidenzia (pg. 6), inoltre, che, dalle dichiarazioni della stessa persona offesa,l’imputato si è limitato a ricevere i pagamenti a nome di tale [OSCURATO:PERSONA], senza aggiuntadi alcuna condotta violenta o minacciosa, e limitandosi ad affermare che i destinatarifinali degli importi erano in Avellino, senza alcun riferimento ad ‘amici’ né alcun tonoimperioso. Né vi sono elementi, si aggiunge (pg. 7), per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse aconoscenza della natura usuraria (e tanto meno estorsiva) del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] el’[OSCURATO:PERSONA] (o chi per lui) o che il riferimento ad Avellino implicitamente evocasse ilNuovo [OSCURATO:PERSONA]. D’altronde, è lo stesso padre di [OSCURATO:PERSONA], l’imprenditore‘usurato’ ed ‘estorto’, cioè Giuseppe, a parlare, in una conversazione telefonicaintercettata, di [OSCURATO:PERSONA] in termini amicali.2.2 Violazione di legge (artt. 606, 311 e 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416bis 1 cod. pen.) nonché mancanza ed illogicità di motivazione, in ordine alla ritenutasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento all’aggravante mafiosa.L’unico collegamento di [OSCURATO:PERSONA] è con [OSCURATO:PERSONA], in nome e per contodel quale l’indagato è andato a ‘recuperare’ le somme. Di costui, non è dimostratal’affiliazione al clan [OSCURATO:PERSONA] che non compare nemmeno tra i soggetti imputatinel processo al [OSCURATO:PERSONA]. Né il semplice riferimento agli amici di Avellino èsufficiente a coagulare gli elementi costitutivi della aggravante, in assenza diqualsivoglia indicatore di volontà di favorire un clan o un gruppo.2.3 Violazione di legge (artt. 606 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 628 e 629cod. pen.) nonché apparente, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione, inordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante delle persone riunite.Non è configurabile l’aggravante specifica nell’ipotesi in cui, come nel caso concreto,la pluralità dei soggetti coinvolti nell’ipotizzata estorsione non siano compresenti.2.4 Violazione di legge (artt. 606, 311, 274 e 125 cod. proc. pen.) nonché mancanzaed illogicità di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.Quanto a quelle probatorie, l’episodicità del contatto con il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che costoro erano stati convocati dalla [OSCURATO:PERSONA], ed il fattoche l’indagato si fosse informato della propria posizione, sono circostanze chedimostrano l’insussistenza di qualsivoglia periculum specifico.In relazione al rischio di recidiva, manca totalmente una concreta valutazione siadella attualità che della concretezza, dovendo il giudice indicare gli elementi specificisulla base dei quali è possibile affermare che l’indagato, verificandosene l’occasione,potrà commettere reati della stessa specie, non essendo assolutamente sufficiente ilriferimento ai trascorsi giudiziari dell’imputato.Nessuna considerazione è stata data al rilievo marginale e defilato del Ravallesenella vicenda né alla assoluzione per insussistenza del fatto, già in primo grado, nelprocedimento innanzi al Tribunale di Avellino per reati associativi, di usura ed estorsionea carico dell’imputato e dei suoi correi.2.5 Violazione di legge (artt. 606, 311 e 275 e 275 bis cod. proc. pen.) nonché viziodi motivazione in ordine alla valutazione di esclusiva idoneità della misura cautelaremassima a soddisfare le esigenze cautelari evidenziate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato, adducendo motivi infondati.2. Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati unitariamente, per esigenzeespositive e per contiguità degli argomenti trattati.In parallelo, essi deducono violazione di legge processuale nonché vizio dimotivazione circa la sussistenza dei gravi indizi del reato ascritto all’indagato e sullasussistenza della contestata aggravante ‘mafiosa’. A dispetto dei motivi enunciati, essi,in realtà, finiscono con il criticare la sussistenza del ‘quadro probatorio’ (rectius,indiziario) posto a base delle due decisioni cautelari, contestando il merito dellevalutazioni espresse dai giudici.Premesso che ci si trova innanzi ad una doppia conforme (concetto applicabileanche in ambito cautelare allorché l’ordinanza genetica e la decisione del riesamepossano essere lette congiuntamente e costituiscano un unico complessivo corpodecisionale, essendosi fatto ricorso a conformi chiavi interpretative dei fatti eriscontrandosi – come nel caso avviene – plurimi richiami della seconda ordinanza allaprima), va altresì ricordato l'ambito di delibazione del giudizio di legittimità nel caso inesame. Costituisce infatti consolidato e risalente principio affermato da questa Corte,nel suo più autorevole consesso, che, in tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emessodal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, allaCorte suprema spetti il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbiadato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazioneriguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e aiprincipi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Le SezioniUnite hanno da tempo chiarito che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, comemezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validitàdell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod.proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimentocoercitivo, e hanno posto in evidenza come la motivazione della decisione del tribunaledel riesame, dal punto di vista strutturale, debba essere conformata al modello delineatodal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gliadattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, nonfondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità,bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Pertanto, in relazione alla peculiare natura delgiudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, non spetta a questa Corte l'apprezzamentodelle risultanze probatorie ovvero il controllo di quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazionedi circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).Sulla base di questa griglia interpretativa, è facile comprendere come le doglianzeavanzate in relazione alla sufficienza indiziaria ed alla aggravante ex art. 416 bis 1, cod.proc. pen., si risolvano integralmente in una rilettura del materiale fattuale disponibile,non consentita in questa sede, ove, per ragioni ordinamentali e penal-processualistiche,il vaglio dei vizi della motivazione è destinato a rimanere ‘esterno’ alla discrezionalitàdel giudice del merito, vale a dire sul piano della ‘logica formale’ del discorsogiustificativo della sentenza, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi nonchédi saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tral'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (trale altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).Nel caso specifico, in relazione alla affermazione di gravità indiziaria, il Tribunale haassolto al proprio onere motivazionale evidenziando, con adeguata esposizione,interconnessa con il tessuto narrativo della ordinanza genetica, come gli episodi chevedono l’indagato accusato di partecipare alla attività estorsiva connessa e conseguenteallo sfruttamento usurario del prestito effettuato ad [OSCURATO:PERSONA] ed a AndreaDel [OSCURATO:PERSONA] trovino fondamento e conferma nelle dichiarazioni delle persone offese che,oltre a descrivere gli incontri nel corso dei quali il [OSCURATO:PERSONA] espresse reiteratamente lerichieste di pagamento dei ratei dei saldi, facendo riferimento eloquente “agli amici diAvellino”, hanno appuntato in capo al predetto il ruolo di esattore, in ripetute occasioni,nel corso dell’estate ed autunno 2025, delle somme derivanti dal debito usurario.Ed anche con riferimento alla sussistenza della aggravante in contestazione,eloquente è la spendita del nome e del peso della fazione avellinese da parte delRavallese nei confronti tanto di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], secondo le dichiarazioni dacostoro rispettivamente rilasciate (cfr. pg. 92 e 93), perché, esclusa la millanteria,nemmeno ipotizzata invero, essa dimostra ineludibilmente la consapevolezza, da partedel [OSCURATO:PERSONA], che la notorietà del [OSCURATO:PERSONA] clan [OSCURATO:PERSONA] (locale consorteria malavitosa distampo mafioso operativa in Avellino e comuni limitrofi e comunemente conosciuta conl’espressione ‘gli amici di Avellino’) sarebbe stato sufficiente elemento di suggestione ecoazione in capo alle persone offese.Le giustificazioni e spiegazioni alternative addotte dalla difesa (cfr., in particolare,pg. 5 e seguenti) sono inidonee a sradicare gli argomenti posti a fondamento delladecisione, sia perché costituiscono semplici ipotesi alternative, sia, e soprattutto, perchénon indicano, in nessun punto, almeno uno dei tre soli motivi attraverso i quali la criticaalla motivazione giudiziale può elevarsi a critica di legittimità (e che sono quelli dell’art.606, lett. e, cod. proc. pen.: mancanza, contraddittorietà e manifesta – e non ‘semplice’,‘sola’ o ‘mera’ – illogicità).3. In relazione al terzo motivo di ricorso, si riscontra la carenza di interesse.Nell’ambito del generale orientamento ermeneutico che individua il parametro perla sussistenza dell’interesse della parte nella possibilità di ottenere un effettivovantaggio processuale, si è recentemente affermato, in consimili casu, che, in tema diprocedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato allaproposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia voltaad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica delfatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01). Nel caso concreto, pacificoessendo che l’eventuale esclusione della aggravante della commissione ‘congiunta’ dellaestorsione non avrebbe alcun effetto sul regime cautelare, deve escludersi la sussistenzadi un interesse concreto in capo al ricorrente.4. Infine, vi sono i motivi che riguardano le esigenze cautelari e la scelta dellamisura, che, per logica espositiva, possono essere trattati assieme.Si contesta, in sostanza, la carenza motivazionale in relazione alle esigenzecautelari nonché la mancata gradazione della misura, cioè la violazione di quella regoladi proporzionalità che deve governare il rapporto tra la gravità del periculum cautelaree la misura prescelta.I motivi, tuttavia, sono infondati.Il primo, non si confronta effettivamente con la motivazione del provvedimento,nella parte in cui (pg. 102) esso evidenzia il pericolo che dalla libertà dell’indagatoderiverebbe per l’integrità della prova in formazione, data la dimostrata propensione delRavallese all’intervento sulle persone offese (in particolare, [OSCURATO:PERSONA]) al fine diacquisire informazioni sulle dichiarazioni già rese nel corso delle indagini. Nel ricorso(pg. 18) si afferma, sul punto, che l’interessamento era diretto a verificare l’eventualecoinvolgimento personale del [OSCURATO:PERSONA] stesso, e che il quadro probatorio era comunqueoramai cristallizzato e, quindi, non suscettibile di modifiche, con conseguenteperenzione di un eventuale rischio di inquinamento probatorio.In verità, il provvedimento impugnato menziona l’interesse dell’indagato adacquisire informazioni sulle dichiarazioni rese dalle persone offese a carico di [OSCURATO:PERSONA] diAvellino ([OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA] di Avellino ([OSCURATO:PERSONA]), piuttosto chedi sé medesimo, a conferma (i) della capacità di acquisire informazioni su indagini incorso, (ii) dell’interesse ultra-personale, cioè riferito al gruppo nonché (iii) della assenzadi remore all’intervento, ad indagini in corso, per tutelare il predetto interesse. Conquesti aspetti, indicati nell’ordinanza, il ricorso non si confronta, condannandosi allagenericità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, maanche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorarele esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente,a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425).In aggiunta, che il pericolo di inquinamento probatorio sia eliso dallacristallizzazione del quadro probatorio, è affermazione apodittica, assertiva e priva diriscontri. Ma, soprattutto, è una affermazione giuridicamente non corretta, posto che findall’esordio del nuovo codice (in cui, per la centralità della oralità e della formazionedibattimentale della prova, il tema è particolarmente significativo) si è dato rilievo allaimmanenza di questa specifica esigenza cautelare, che connota tutto lo svolgimento delprocesso, fino all’appello. Si è infatti affermato, in tema di applicazione delle misurecautelari, che l'esigenza di salvaguardare da inquinamento l'acquisizione e la genuinitàdella prova non si esaurisce con la chiusura delle indagini preliminari o con la conclusionedel giudizio di primo grado. Ciò perché, nel processo penale, la prova conosce le fasidella individuazione e dell'acquisizione delle sue fonti, quella della vera e propriaformazione, poi dell'avanzamento e infine della conservazione, e che ostacoli al correttoevolversi di questo processo formativo e conservativo possono evidentemente insorgerein ciascuno di questi momenti, sicché il potere coercitivo attribuito al giudice, con lapossibilità dell'imposizione delle misure cautelari nella loro funzione di tutela di esigenzedi tipo probatorio, si estende lungo tutto l'arco del processo di merito, compreso quellodi appello ove la prova può attraversare l'ulteriore fase della rinnovazione (Sez. 2, n.3900 del 12/06/1997, Gava, Rv. 209019 – 01; Sez. 6, n. 3741 del 28/09/1994, Rv.200059 - 01).Sul piano del pericolo di recidiva, poi, la Corte evidenzia le modalità della condotta,la persistenza dell’esigenza di tutelare il proprio credito da parte del gruppo avellinesecessionario del credito, divenuto, a seguito dell’espunzione degli stabiesi dalla relazioneusuraria, primario interessato al recupero delle somme e si sofferma, infine, sullecaratteristiche criminologiche dell’indagato, attestate dai processi, pendenti o conclusisi,a suo carico, dipingendo così un quadro esaustivo della specifica esigenza cautelare (art.274, lett. c, cod. proc. pen.). In conclusione, sul crinale di tale valutazione, si ponealtresì la considerazione - in negativo – della mancata ostensione da parte dell’indagato,che nel corso dell’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, e comunquedella irreperibilità da parte del Tribunale, di elementi da cui desumere l’insussistenzadelle esigenze cautelari.Da tali premesse, deriva la conseguente applicazione dell’art. 275, comma 3, cod.proc. pen., (pg. 104), ed in particolare la parte finale del citato comma, tanto inrelazione alla presunzione dell’esigenza cautelare, che della sua modulazione concretanella misura carceraria.5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, mentre dalla mancataliberazione deriva la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttoredell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inserimento nella cartellapersonale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.Così deciso il 4 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente