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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25560/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 14951del ruolo generale dell’anno 2015, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 48; -ricorrente - Contro Agenzia delle entratein persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di condono- cartella di pagamento ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneton. 2023/31/2014, depositata in data 5 dicembre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 75 /0 8 /2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Treviso che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso il diniego di definizione agevolata d i lit e fiscale pendent e, ex art. 39 , comma 12, della legge n. 98/2011, avente ad oggettouna cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 con la quale l’Ufficio aveva disconosciuto un credito di imposta indicatodalla società nella dichiarazione del 2003(per l’anno 2002), per omessa presentazione della dichiarazione relativa alla precedente annualità.

2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR-confermando la sentenza di primo grado-ha ritenuto che la cartella di pagamento ex art. 36bis cit. non rientrasse tra gli atti definibili ex art.39, comma 12, della legge n. 98 del 2011 in quanto l’Ufficio “aveva esercitato una potestà riconducibile alla sola liquidazione delle imposte essendosi limitato a recuperare un credito inesistente sulla base di una dichiarazione omessa e quindi non aveva rideterminato o quantificato l’obbligazione tributaria… ma si era limitato a riscuotere il dovuto”. 3.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

4. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Sesta sezione civile -T, non ravvisando i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. rinviava la causa a nuovo ruolo per la fissazione in P.U. dinanzi alla V sezione tributaria.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con i primi due motivi,formulati in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si deducono – rispettivamente – la “violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 in relazione all’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011” nonché “la violazione e falsa applicazione dell’art. 36bis del DPR n. 600/73, art. 39, comma 12, della legge n.98/11 e art. 54bis del DPR n. 633 del 1972” per avere la CTR erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento, oggetto dellaistanza di definizione dell a lit e fiscal e pendent e, emessa a seguito di un controlloautomatizzato sulla dichiarazione dei redditi, non rientrava tra gli atti definibili ex art.39, comma 12, cit. in quanto l’Ufficio “aveva esercitato una potestà riconducibile alla sola liquidazione delle imposte essendosi limitato a recuperare un credito inesistente sulla base di una dichiarazione omessa e quindi non aveva rideterminato o quantificato l’obbligazione tributaria .. ma si era limitato a riscuotere il dovuto”.

Al contrario, ad avviso della ricorrente, si sarebbe trattato di un vero e proprio “atto impositivo” “espressamente criticato sia in termini di an che di quantum ” dalla contribuente in quanto recante il disconoscimento di un credito sulla base di un’attività di controllo, non già di mera liquidazione e riscossione. 2.Con il terzo motivo,intestato “art. 360, comma 4, c.p.c. per inesistente o solo apparente motivazione”, si denuncia sostanzialmente l’errone a conferma da parte della CTR della legittimità del diniego di definizione agevolata,ex art. 39, comma 12, cit. della lite fiscale pendente avente ad oggetto una cartella di pagamento ex art. 36bis cit. in quanto trattavasi di “esercizio di una potestà riconducibile alla sola liquidazione delle imposte” sebbene tale operato dell’Amministrazione violasse la ratio sottesa alla scelta del legislatore - come chiaramenteespresso dall’art. 39, comma 12, cit- di “ di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie”.

3. I primi due motivi –da trattare congiuntamente per connessione-sono fondati con assorbimento del terzo.4.Nel caso di specie è in contestazione la natura o meno di “ atto impositivo ” della cartella di pagamento emessa, ex art. 36bis, ai fini Irap e Iva, relativamente al 2002, nei confronti della società (per disconosciment o di un credito di imposta esposto nella dichiarazione del 2003), la cui legittimità era stata statuita dalla CTP di Treviso, con sentenza n. 10/9/09 confermata dalla CTR del Veneto con sentenza n. 38/22/2011, depositata in data 15.2.2011 (v. ricorso pag. 2) non ancora definitiva al momento della presentazione dell’istanza di definizione agevolata in data 10 gennaio 2012 (v. ricorso pag. 2 e pag. 5 del controricorso) ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011 facente rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 289 del 2002 art. 16. 5.Invero le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 18298 del 25 giugno 2021, hanno affermato il seguente principio « In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.».

La motivazione di tale arresto prende espressamente ed ampiamente in considerazione la medesima questione anche con riferimento alla fattispecie normativa qui in esame, rilevando innanzitutto «come l'art. 6, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018 -laddove stabilisce che «[l]e controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia», stabilito ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - si ponga, in termini di sostanziale continuità con le precedenti disposizioni di cui: all'art. 2 - quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 novembre 1994, n. 656; all'art. 16 della l. 27 dicembre 2002, n. 289; all'art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla

I. 15 luglio 2011, n. 111.».

Viene poi dato atto che «Tra le precedenti disposizioni, in particolare, pare utile ricordare il contenuto dell'art. 16, terzo comma, della l. n. 289/2002, al quale il c.d. minicondono del 2011 per le liti di valore fino a ventimila euro ha, salvo alcune specificazioni, fatto rinvio, trattandosi della norma in relazione alla quale si è, per lo più, affermato l'indirizzo in esame.

L'art. 16 della

I. n. 289/2002, per quanto qui d'interesse, stabilisce, al terzo comma, che per lite fiscale pendente, in relazione al disposto del primo comma della stessa norma, s'intende quella in cui è parte l'amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali, alla data di entrata in vigore di detta legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio. […] Nella vigenza del condono previsto dalla

I. n. 289/2002, si è andato affermando l'indirizzo secondo cui «in tema di condono fiscale, l'art. 16 della

I. n. 289/2002, consentendo la definizione agevolata delle sole liti aventi ad oggetto un atto impositivo comunque denominato, non si applica alle controversie riguardanti la cartella, emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con cui l'Amministrazione richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell'omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell'Amministrazione» (cfr, tra le molte, Cass., sez. 5, 21 aprile 2011, n. 9194; Cass., sez. 5, ord. 24 maggio 2012, n. 9894; Cass., sez. 5, 11 aprile 2014, n. 8529; Cass., sez. 5, 28 gennaio 2015, n. 1571; Cass., sez. 6-5, ord. 2 novembre 2018, n. 28064, nonché Cass., sez. 5, 12 luglio 2013, n. 17252; Cass. sez. 5, 13 aprile 2016, n. 7279; Cass. sez. 6-5, ord. 8 giugno 2017, n. 14344; Cass. sez. 5, ord. 21 gennaio 2021, n. 1231, queste ultime in fattispecie relative all'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011).».

Si aggiunge inoltre che « […] I documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate secondo le diverse discipline in tema di condono sopra menzionate (da ultimo, riguardo all'art. 6 del d.l. n. 119/2018, si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6/E del primo aprile 2019), riflettono l'orientamento sopra esposto. […] Ad esso si contrappone il diverso indirizzo che ritiene che il giudizio relativo all'impugnazione di cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 possa formare oggetto di definizione agevolata se ed in quanto la cartella costituisca il primo atto con il quale il contribuente è messo a conoscenza dell'esistenza di una pretesa fiscale nei suoi confronti, trovando espressione il più delle volte la massima in cui esso è esposto, con riferimento alle norme di cui all'art. 16 della

I. n. 289/2002 o all'art. 39, comma 12, del d.l. n.98/2011 che alla prima, come si è detto, rinvia.

Si è, dunque, affermato che «[i]n tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in I. n. 111 del 2011, le controversie relative a cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non preceduta da precedente atto di accertamento, la quale, come tale, è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente» (in tal senso, tra le molte, più di recente, Cass., sez. 5, 27 settembre 2018, n. 23269; Cass., sez. 5, ord. 12 dicembre 2018, n. 32132; Cass. sez. 5, ord. 17 gennaio 2019, n. 1158; Cass., sez. 5, ord. 8 febbraio 2019,n. 3759; Cass., sez. 5, ord. Cass., sez. 5, ord. 24 settembre 2020, n. 20058; Cass., sez. 5, ord. 7 dicembre 2020, n. 27975, nonché, in precedenza, in relazione all'art. 16 della

I. n. 289/2002, tra le altre, Cass., sez. 5, 20 marzo 2006, n. 6186; Cass., sez. 5, 2 luglio 2009, n. 15548; Cass., sez. 5, 16 aprile 2010, n. 16075; Cass., sez. 5, 7 luglio 2010, n. 16075).

Da ultimo, con specifico riferimento alla definizione agevolata, ex art. 6, del d.l. n. 119/2018, Cass., sez. 5, ord. 26 gennaio 2021, n. 1590, ha ribadito come l'impugnazione della cartella di pagamento, con cui l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dia origine “ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, in quanto detta cartella, essendo l'unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo”.

Nel prosieguo della motivazione della medesima decisione delle Sezioni Unite, per le ragioni ivi ampiamente confermate, viene quindi confermato quest’ultimo orientamento, con la formulazione del già citato principio di diritto.

La cui portata può estendersi anche al caso sub iudice, sia per la rilevata sostanziale continuità normativa, sul punto, dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 e dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, che al primo rinvia, con l'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 sia per il diretto e ripetuto riferimento delle argomentazioni esposte dalle Sezioni Unite, ai fini dell’illustrazione e della risoluzione del conflitto giurisprudenziale in materia, proprio ai contrapposti orientamenti aventi ad oggetto la disciplina dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, oltre che dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002, cui il primo rinvia (Sez.5, Ordinanza n. 2901 del 2024 ). 6.In ragione del richiamato principio di diritto, la cartella oggetto del giudizio (principale)emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600/73, costituendo il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è stata comunicata, va valutata alla stregua di “atto impositivo”, sicché la controversia proposta dalla contribuente, per contestarne la legittimità, in riferimento a motivi attinenti al fondamento della pretesa, eradefinibile in base all'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011. 7.In conclusione, vanno accolti i primi due motivi, assorbito il terzo con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel meritoex art. 384, comma 2, c.p.c., con accoglimento del ricorso originario avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata.

Con la conseguenza, rispetto al giudizio principale di impugnativa della cartella, che deve ritenersi perfezionata la definizione agevolata ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011con conseguente estinzione dello stesso [essendo stata l’istanza di definizione agevolata presentata in data 10 gennaio 2012, nelle “ more del detto giudizio”, allorquandocioèpendevano ancora i termini per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenzadepositata il 15.2.2011 della CTR del Veneto n. 38/22/2011 di conferma della legittimità della cartella]. 8.Le spese processuali, attesa la definizione agevolata della controversia(v. in tal senso Cass. sez. 5, sentenza n. 32995 del 2022)e il consolidamento della giurisprudenza in materia successivamente alla proposizione del ricorso, vanno interamente compensate fra le parti.

P.Q.

M. La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo ; cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., accoglie ilricorso originario avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolatae

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 14951del ruolo generale dell’anno 2015, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 48; -ricorrente - Contro Agenzia delle entratein persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di condono- cartella di pagamento ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneton. 2023/31/2014, depositata in data 5 dicembre 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 75 /0 8 /2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Treviso che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso il diniego di definizione agevolata d i lit e fiscale pendent e, ex art. 39 , comma 12, della legge n. 98/2011, avente ad oggettouna cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 con la quale l’Ufficio aveva disconosciuto un credito di imposta indicatodalla società nella dichiarazione del 2003(per l’anno 2002), per omessa presentazione della dichiarazione relativa alla precedente annualità. 2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR-confermando la sentenza di primo grado-ha ritenuto che la cartella di pagamento ex art. 36bis cit. non rientrasse tra gli atti definibili ex art.39, comma 12, della legge n. 98 del 2011 in quanto l’Ufficio “aveva esercitato una potestà riconducibile alla sola liquidazione delle imposte essendosi limitato a recuperare un credito inesistente sulla base di una dichiarazione omessa e quindi non aveva rideterminato o quantificato l’obbligazione tributaria… ma si era limitato a riscuotere il dovuto”. 3.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 4. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Sesta sezione civile -T, non ravvisando i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. rinviava la causa a nuovo ruolo per la fissazione in P.U. dinanzi alla V sezione tributaria.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con i primi due motivi,formulati in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si deducono – rispettivamente – la “violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 in relazione all’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011” nonché “la violazione e falsa applicazione dell’art. 36bis del DPR n. 600/73, art. 39, comma 12, della legge n.98/11 e art. 54bis del DPR n. 633 del 1972” per avere la CTR erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento, oggetto dellaistanza di definizione dell a lit e fiscal e pendent e, emessa a seguito di un controlloautomatizzato sulla dichiarazione dei redditi, non rientrava tra gli atti definibili ex art.39, comma 12, cit. in quanto l’Ufficio “aveva esercitato una potestà riconducibile alla sola liquidazione delle imposte essendosi limitato a recuperare un credito inesistente sulla base di una dichiarazione omessa e quindi non aveva rideterminato o quantificato l’obbligazione tributaria .. ma si era limitato a riscuotere il dovuto”. Al contrario, ad avviso della ricorrente, si sarebbe trattato di un vero e proprio “atto impositivo” “espressamente criticato sia in termini di an che di quantum ” dalla contribuente in quanto recante il disconoscimento di un credito sulla base di un’attività di controllo, non già di mera liquidazione e riscossione. 2.Con il terzo motivo,intestato “art. 360, comma 4, c.p.c. per inesistente o solo apparente motivazione”, si denuncia sostanzialmente l’errone a conferma da parte della CTR della legittimità del diniego di definizione agevolata,ex art. 39, comma 12, cit. della lite fiscale pendente avente ad oggetto una cartella di pagamento ex art. 36bis cit. in quanto trattavasi di “esercizio di una potestà riconducibile alla sola liquidazione delle imposte” sebbene tale operato dell’Amministrazione violasse la ratio sottesa alla scelta del legislatore - come chiaramenteespresso dall’art. 39, comma 12, cit- di “ di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie”. 3. I primi due motivi –da trattare congiuntamente per connessione-sono fondati con assorbimento del terzo.4.Nel caso di specie è in contestazione la natura o meno di “ atto impositivo ” della cartella di pagamento emessa, ex art. 36bis, ai fini Irap e Iva, relativamente al 2002, nei confronti della società (per disconosciment o di un credito di imposta esposto nella dichiarazione del 2003), la cui legittimità era stata statuita dalla CTP di Treviso, con sentenza n. 10/9/09 confermata dalla CTR del Veneto con sentenza n. 38/22/2011, depositata in data 15.2.2011 (v. ricorso pag. 2) non ancora definitiva al momento della presentazione dell’istanza di definizione agevolata in data 10 gennaio 2012 (v. ricorso pag. 2 e pag. 5 del controricorso) ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011 facente rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 289 del 2002 art. 16. 5.Invero le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 18298 del 25 giugno 2021, hanno affermato il seguente principio « In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.». La motivazione di tale arresto prende espressamente ed ampiamente in considerazione la medesima questione anche con riferimento alla fattispecie normativa qui in esame, rilevando innanzitutto «come l'art. 6, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018 -laddove stabilisce che «[l]e controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia», stabilito ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - si ponga, in termini di sostanziale continuità con le precedenti disposizioni di cui: all'art. 2 - quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 novembre 1994, n. 656; all'art. 16 della l. 27 dicembre 2002, n. 289; all'art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla I. 15 luglio 2011, n. 111.». Viene poi dato atto che «Tra le precedenti disposizioni, in particolare, pare utile ricordare il contenuto dell'art. 16, terzo comma, della l. n. 289/2002, al quale il c.d. minicondono del 2011 per le liti di valore fino a ventimila euro ha, salvo alcune specificazioni, fatto rinvio, trattandosi della norma in relazione alla quale si è, per lo più, affermato l'indirizzo in esame. L'art. 16 della I. n. 289/2002, per quanto qui d'interesse, stabilisce, al terzo comma, che per lite fiscale pendente, in relazione al disposto del primo comma della stessa norma, s'intende quella in cui è parte l'amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali, alla data di entrata in vigore di detta legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio. […] Nella vigenza del condono previsto dalla I. n. 289/2002, si è andato affermando l'indirizzo secondo cui «in tema di condono fiscale, l'art. 16 della I. n. 289/2002, consentendo la definizione agevolata delle sole liti aventi ad oggetto un atto impositivo comunque denominato, non si applica alle controversie riguardanti la cartella, emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con cui l'Amministrazione richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell'omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell'Amministrazione» (cfr, tra le molte, Cass., sez. 5, 21 aprile 2011, n. 9194; Cass., sez. 5, ord. 24 maggio 2012, n. 9894; Cass., sez. 5, 11 aprile 2014, n. 8529; Cass., sez. 5, 28 gennaio 2015, n. 1571; Cass., sez. 6-5, ord. 2 novembre 2018, n. 28064, nonché Cass., sez. 5, 12 luglio 2013, n. 17252; Cass. sez. 5, 13 aprile 2016, n. 7279; Cass. sez. 6-5, ord. 8 giugno 2017, n. 14344; Cass. sez. 5, ord. 21 gennaio 2021, n. 1231, queste ultime in fattispecie relative all'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011).». Si aggiunge inoltre che « […] I documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate secondo le diverse discipline in tema di condono sopra menzionate (da ultimo, riguardo all'art. 6 del d.l. n. 119/2018, si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6/E del primo aprile 2019), riflettono l'orientamento sopra esposto. […] Ad esso si contrappone il diverso indirizzo che ritiene che il giudizio relativo all'impugnazione di cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 possa formare oggetto di definizione agevolata se ed in quanto la cartella costituisca il primo atto con il quale il contribuente è messo a conoscenza dell'esistenza di una pretesa fiscale nei suoi confronti, trovando espressione il più delle volte la massima in cui esso è esposto, con riferimento alle norme di cui all'art. 16 della I. n. 289/2002 o all'art. 39, comma 12, del d.l. n.98/2011 che alla prima, come si è detto, rinvia. Si è, dunque, affermato che «[i]n tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in I. n. 111 del 2011, le controversie relative a cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non preceduta da precedente atto di accertamento, la quale, come tale, è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente» (in tal senso, tra le molte, più di recente, Cass., sez. 5, 27 settembre 2018, n. 23269; Cass., sez. 5, ord. 12 dicembre 2018, n. 32132; Cass. sez. 5, ord. 17 gennaio 2019, n. 1158; Cass., sez. 5, ord. 8 febbraio 2019,n. 3759; Cass., sez. 5, ord. Cass., sez. 5, ord. 24 settembre 2020, n. 20058; Cass., sez. 5, ord. 7 dicembre 2020, n. 27975, nonché, in precedenza, in relazione all'art. 16 della I. n. 289/2002, tra le altre, Cass., sez. 5, 20 marzo 2006, n. 6186; Cass., sez. 5, 2 luglio 2009, n. 15548; Cass., sez. 5, 16 aprile 2010, n. 16075; Cass., sez. 5, 7 luglio 2010, n. 16075). Da ultimo, con specifico riferimento alla definizione agevolata, ex art. 6, del d.l. n. 119/2018, Cass., sez. 5, ord. 26 gennaio 2021, n. 1590, ha ribadito come l'impugnazione della cartella di pagamento, con cui l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dia origine “ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, in quanto detta cartella, essendo l'unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo”. Nel prosieguo della motivazione della medesima decisione delle Sezioni Unite, per le ragioni ivi ampiamente confermate, viene quindi confermato quest’ultimo orientamento, con la formulazione del già citato principio di diritto. La cui portata può estendersi anche al caso sub iudice, sia per la rilevata sostanziale continuità normativa, sul punto, dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 e dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, che al primo rinvia, con l'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 sia per il diretto e ripetuto riferimento delle argomentazioni esposte dalle Sezioni Unite, ai fini dell’illustrazione e della risoluzione del conflitto giurisprudenziale in materia, proprio ai contrapposti orientamenti aventi ad oggetto la disciplina dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, oltre che dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002, cui il primo rinvia (Sez.5, Ordinanza n. 2901 del 2024 ). 6.In ragione del richiamato principio di diritto, la cartella oggetto del giudizio (principale)emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600/73, costituendo il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è stata comunicata, va valutata alla stregua di “atto impositivo”, sicché la controversia proposta dalla contribuente, per contestarne la legittimità, in riferimento a motivi attinenti al fondamento della pretesa, eradefinibile in base all'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011. 7.In conclusione, vanno accolti i primi due motivi, assorbito il terzo con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel meritoex art. 384, comma 2, c.p.c., con accoglimento del ricorso originario avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata. Con la conseguenza, rispetto al giudizio principale di impugnativa della cartella, che deve ritenersi perfezionata la definizione agevolata ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011con conseguente estinzione dello stesso [essendo stata l’istanza di definizione agevolata presentata in data 10 gennaio 2012, nelle “ more del detto giudizio”, allorquandocioèpendevano ancora i termini per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenzadepositata il 15.2.2011 della CTR del Veneto n. 38/22/2011 di conferma della legittimità della cartella]. 8.Le spese processuali, attesa la definizione agevolata della controversia(v. in tal senso Cass. sez. 5, sentenza n. 32995 del 2022)e il consolidamento della giurisprudenza in materia successivamente alla proposizione del ricorso, vanno interamente compensate fra le parti. P.Q. M. La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo ; cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., accoglie ilricorso originario avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolatae
Sentenza Cassazione n. 25560/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris