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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 32995/2022

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ENZA sul ricorso iscritto al n. 26733/2014R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente – contro Società di gestione aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA] , assistita rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, come da procura speciale a margine del controricorso per cassazione, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino e dagli avv.ti Claudio tributi r.g. n.26733/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, presso questi ultimi elettivamente domiciliata in Roma alla via Crescenzio n.91. –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n.503/36/14,pronunciata il 4 febbraio 2014 , depositata in data 1aprile 2014 e non notificata .

E sul ricorso avverso il diniego di condono proposto da [OSCURATO:PERSONA] di gestione aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA] , assistita rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, come da procura speciale a margine del controricorso per cassazione, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino e dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, presso questi ultimi elettivamente domiciliata in Roma alla via Crescenzio n.91. -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. -intimata- Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/10/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso avverso il diniego di condono e le pronunzie conseguenziali. r.g. n.26733/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto istanza di discussione orale della causa, ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA]

1. L ’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso , con due motiv i , contro la Società di gestione aeroporto di Cuneo - Levaldigi s.p.a. (GEAC S.p.A.), che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte , n. 503/36/14 , pronunciata il 4 febbraio 2014, depositata in data 1 aprile 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell ’ufficio , in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’invito al riversamento della somma di euro 100.802,06, rimborsata il 17/9/2008, afferente ad un credito di imposta esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1995, e della cartella di pagamento notificata in data 15/12/2011 con cui era stata portata l’iscrizione a ruolo di detta somma.

2. Con la sentenza impugnata la C.t.r. , affermata l’ammissibilità dei ricorsi, riteneva che l’ufficio, con la cartella suddetta, avesse operato una surrettizia rettifica alla dichiarazione dei redditi oltre il termine previsto dall’art.43 d.P.R. n.600/1973, confermando sul punto la sentenza di primo grado, che, secondo i giudici di appello, apparivacorrettamente motivata e argomentata.

3. Nelle more, la contribuente aderiva alla definizione agevolata ex art.6 d.l. n.119/2018 e chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio, producendo la documentazione attestante la presentazione dell’istanza ed il versamento di quanto dovuto, ma l’ufficio emetteva un provvedimento diniego di condono, impugnato dalla contribuente.

Il P.G. [OSCURATO:PERSONA] faceva pervenire conclusioni scritte, con cui chiedeva l’accoglimento del ricorso avverso il diniego di condono e, per l’effetto, dichiararsi l’estinzione del giudizio. r.g. n.26733/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo di ricorso , l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, 38, 42 e 43 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e 2697 cod. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

Tuttavia appare preliminare l’esame del ricorso avverso il diniego di condono, che appare fondato e va accolto.

Tale ricorsoinvolge la questione dell’ammissibilità dell'istanza di definizione della lite pendente, ove essa abbia ad oggetto un atto della riscossione, come la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ed in assenza di previo avviso di accertamento.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dellacartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass.

S.U. n. 18298/2021).

La citata pronunzia, nel conflitto tra due orientamenti contrastanti, ha ritenuto, con ampia motivazione alla quale si r.g. n.26733/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rimanda, di dover confermare l’indirizzo che riteneva che il giudizio relativo all'impugnazione di cartella di pagamentoex art. 36 - bis del d.P.R. n. 600/1973 potesse formare oggetto di definizione agevolata se ed in quanto la cartella costituisse il primo atto con il quale il contribuente era messo a conosc enza dell'esistenza di una pretesa fiscale nei suoi confronti, con riferimento alle norme di cui all'art. 16 della l. n. 289/2002 o all'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011 che alla primarinvia.

Si è, dunque, affermato che «[i]n tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, le controversie relative a cartella esattoriale emessaex art. 36 - bis del d.P.R. n. 60 0 del 1973, non preceduta da precedente atto di accertamento, la quale, come tale, è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale vienecomunicata al contribuente» (in tal senso, tra le molte, più di recente, Cass., Sez. 5, 27 settembre 2018, n. 23269; Cass., Sez. 5, ord. 12 dicembre 2018, n. 32132; Cass., Sez. 5, ord. 17 gennaio 2019, n. 1158; Cass., Sez. 5, ord. 8 febbraio 2019, n. 3759; Cass., Sez. 5, ord. 24 settembre 2020, n. 20058; Cass., Sez. 5, ord. 7 dicembre 2020, n. 27975, nonché, in precedenza, in relazione all'art. 16 della l. n. 289/2002, tra le altre, Cass., Sez. 5, 20 marzo 2006, n. 6186; Cass., Sez. 5, 2 luglio 2009, n. 15548; Cass., Sez. 5, 16 aprile 2010, n. 16075; Cass., Sez. 5, 7 luglio 2010, n. 16075).

Nel caso di specie l'impugnazione da parte della contribuente dell’invito di riversamento e della cartella di pagamento, con distinti ricorso poi riuniti, non pù considerarsi come lite avente ad oggetto un mero atto riscossivo, dovendo, infatti, la cartella (ed il previo r.g. n.26733/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] invito, relativo alla stessa pretesa), quantunque emessa a seguito di controllo cartolare, considerarsi l'atto col quale per la prima volta la contribuente ̀ stata resa destinataria di una nuova pretesa impositiva, concernente la richiesta di restituzione di un rimborso indebitamente effettuato.

Come osservato nella citata pronuncia delle Sezioni Unite, quanto alla negazione della natura di "attoimpositivo" della cartella di pagamento laddove, come nel caso di specie, la cartella costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti, pù attribuirsi alla cartella, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, natura di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum.

La stessa Amministrazione finanziaria, d'altronde, nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6/E del primo aprile 2019,sia pure a fini diversi (come, ad esempio, riguardo alla natura impositiva che debba riconoscersi agli avvisi di liquidazione in tema di imposta di registro, catastale o di successione che rettifichino i dati esposti dal contribuente, con effetto novativo della pretesa), pone in evidenza come rilevi, di làdal nomen iuris, per poter accedere alla definizione agevolata della controversia, la natura sostanziale dell'atto impugnato.

Nel caso di specie, quello effettuato dal fisco direttamente con cartella, è il disconoscimento di un credito d’imposta con correlativo rimborso, il che è pacificamente considerato condonabile anche sulla basedella cir colare dell’amministrazione finanziaria.

Deve, quindi, concludersi nel senso che la natura impositiva dell'atto, ai fini dell'ammissibilità della definizione agevolata della lite pendente a seguito della sua impugnazione, debba essere r.g. n.26733/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riconosciuta quando esso sia destinato ad esprimere per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale, purch́ vi sia controversia effettiva, e non apparente, sulla legittimità, sotto qualsiasi profilo della pretesa impositiva medesima, tranne che su aspetti relativi a meri errori di calcolo (tra le pronunce ricondotte al suddetto orientamento l'ordinanza interlocutoria richiama, tra le altre, C:ass., sez. 5, ord. 29 novembre 2017, n. 28611; Cass., sez. 5, 8 luglio 2015, n. 14196; Cass., sez. 5, 22 gennaio 2014, n. 2986; Cass., sez. 5, 6 ottobre 2010, n. 20731).

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi fondato il ricorso avverso il diniego di condono.

Di conseguenza, non rimane che dichiarare l’estinzione del giudizio per l’adesione del contribuente alla definizione agevolata della lite, con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui all’art.6 d.l. n.119/2018, convertito dalla leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENZA sul ricorso iscritto al n. 26733/2014R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente – contro Società di gestione aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA] , assistita rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, come da procura speciale a margine del controricorso per cassazione, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino e dagli avv.ti Claudio tributi r.g. n.26733/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, presso questi ultimi elettivamente domiciliata in Roma alla via Crescenzio n.91. –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n.503/36/14,pronunciata il 4 febbraio 2014 , depositata in data 1aprile 2014 e non notificata . E sul ricorso avverso il diniego di condono proposto da [OSCURATO:PERSONA] di gestione aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA] , assistita rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, come da procura speciale a margine del controricorso per cassazione, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino e dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, presso questi ultimi elettivamente domiciliata in Roma alla via Crescenzio n.91. -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. -intimata- Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/10/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso avverso il diniego di condono e le pronunzie conseguenziali. r.g. n.26733/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto istanza di discussione orale della causa, ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. L ’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso , con due motiv i , contro la Società di gestione aeroporto di Cuneo - Levaldigi s.p.a. (GEAC S.p.A.), che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte , n. 503/36/14 , pronunciata il 4 febbraio 2014, depositata in data 1 aprile 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell ’ufficio , in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’invito al riversamento della somma di euro 100.802,06, rimborsata il 17/9/2008, afferente ad un credito di imposta esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1995, e della cartella di pagamento notificata in data 15/12/2011 con cui era stata portata l’iscrizione a ruolo di detta somma. 2. Con la sentenza impugnata la C.t.r. , affermata l’ammissibilità dei ricorsi, riteneva che l’ufficio, con la cartella suddetta, avesse operato una surrettizia rettifica alla dichiarazione dei redditi oltre il termine previsto dall’art.43 d.P.R. n.600/1973, confermando sul punto la sentenza di primo grado, che, secondo i giudici di appello, apparivacorrettamente motivata e argomentata. 3. Nelle more, la contribuente aderiva alla definizione agevolata ex art.6 d.l. n.119/2018 e chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio, producendo la documentazione attestante la presentazione dell’istanza ed il versamento di quanto dovuto, ma l’ufficio emetteva un provvedimento diniego di condono, impugnato dalla contribuente. Il P.G. [OSCURATO:PERSONA] faceva pervenire conclusioni scritte, con cui chiedeva l’accoglimento del ricorso avverso il diniego di condono e, per l’effetto, dichiararsi l’estinzione del giudizio. r.g. n.26733/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo di ricorso , l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, 38, 42 e 43 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e 2697 cod. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Tuttavia appare preliminare l’esame del ricorso avverso il diniego di condono, che appare fondato e va accolto. Tale ricorsoinvolge la questione dell’ammissibilità dell'istanza di definizione della lite pendente, ove essa abbia ad oggetto un atto della riscossione, come la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ed in assenza di previo avviso di accertamento. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dellacartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass. S.U. n. 18298/2021). La citata pronunzia, nel conflitto tra due orientamenti contrastanti, ha ritenuto, con ampia motivazione alla quale si r.g. n.26733/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rimanda, di dover confermare l’indirizzo che riteneva che il giudizio relativo all'impugnazione di cartella di pagamentoex art. 36 - bis del d.P.R. n. 600/1973 potesse formare oggetto di definizione agevolata se ed in quanto la cartella costituisse il primo atto con il quale il contribuente era messo a conosc enza dell'esistenza di una pretesa fiscale nei suoi confronti, con riferimento alle norme di cui all'art. 16 della l. n. 289/2002 o all'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011 che alla primarinvia. Si è, dunque, affermato che «[i]n tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, le controversie relative a cartella esattoriale emessaex art. 36 - bis del d.P.R. n. 60 0 del 1973, non preceduta da precedente atto di accertamento, la quale, come tale, è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale vienecomunicata al contribuente» (in tal senso, tra le molte, più di recente, Cass., Sez. 5, 27 settembre 2018, n. 23269; Cass., Sez. 5, ord. 12 dicembre 2018, n. 32132; Cass., Sez. 5, ord. 17 gennaio 2019, n. 1158; Cass., Sez. 5, ord. 8 febbraio 2019, n. 3759; Cass., Sez. 5, ord. 24 settembre 2020, n. 20058; Cass., Sez. 5, ord. 7 dicembre 2020, n. 27975, nonché, in precedenza, in relazione all'art. 16 della l. n. 289/2002, tra le altre, Cass., Sez. 5, 20 marzo 2006, n. 6186; Cass., Sez. 5, 2 luglio 2009, n. 15548; Cass., Sez. 5, 16 aprile 2010, n. 16075; Cass., Sez. 5, 7 luglio 2010, n. 16075). Nel caso di specie l'impugnazione da parte della contribuente dell’invito di riversamento e della cartella di pagamento, con distinti ricorso poi riuniti, non pù considerarsi come lite avente ad oggetto un mero atto riscossivo, dovendo, infatti, la cartella (ed il previo r.g. n.26733/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] invito, relativo alla stessa pretesa), quantunque emessa a seguito di controllo cartolare, considerarsi l'atto col quale per la prima volta la contribuente ̀ stata resa destinataria di una nuova pretesa impositiva, concernente la richiesta di restituzione di un rimborso indebitamente effettuato. Come osservato nella citata pronuncia delle Sezioni Unite, quanto alla negazione della natura di "attoimpositivo" della cartella di pagamento laddove, come nel caso di specie, la cartella costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti, pù attribuirsi alla cartella, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, natura di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum. La stessa Amministrazione finanziaria, d'altronde, nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6/E del primo aprile 2019,sia pure a fini diversi (come, ad esempio, riguardo alla natura impositiva che debba riconoscersi agli avvisi di liquidazione in tema di imposta di registro, catastale o di successione che rettifichino i dati esposti dal contribuente, con effetto novativo della pretesa), pone in evidenza come rilevi, di làdal nomen iuris, per poter accedere alla definizione agevolata della controversia, la natura sostanziale dell'atto impugnato. Nel caso di specie, quello effettuato dal fisco direttamente con cartella, è il disconoscimento di un credito d’imposta con correlativo rimborso, il che è pacificamente considerato condonabile anche sulla basedella cir colare dell’amministrazione finanziaria. Deve, quindi, concludersi nel senso che la natura impositiva dell'atto, ai fini dell'ammissibilità della definizione agevolata della lite pendente a seguito della sua impugnazione, debba essere r.g. n.26733/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riconosciuta quando esso sia destinato ad esprimere per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale, purch́ vi sia controversia effettiva, e non apparente, sulla legittimità, sotto qualsiasi profilo della pretesa impositiva medesima, tranne che su aspetti relativi a meri errori di calcolo (tra le pronunce ricondotte al suddetto orientamento l'ordinanza interlocutoria richiama, tra le altre, C:ass., sez. 5, ord. 29 novembre 2017, n. 28611; Cass., sez. 5, 8 luglio 2015, n. 14196; Cass., sez. 5, 22 gennaio 2014, n. 2986; Cass., sez. 5, 6 ottobre 2010, n. 20731). Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi fondato il ricorso avverso il diniego di condono. Di conseguenza, non rimane che dichiarare l’estinzione del giudizio per l’adesione del contribuente alla definizione agevolata della lite, con compensazione delle spese di lite. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui all’art.6 d.l. n.119/2018, convertito dalla leg
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