Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15946/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ZA (1)sul ricorso per cassazione iscritto al n. 4876/2018 R.G. proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Cicerone n. 28 presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2326/2017 depositata il 6 luglio nonché sui successivi ricorsi, rubricati sotto il medesimo numero di ruolo generale, proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via Cicerone n. 28 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso i due distinti [OSCURATO:PERSONA] DELLE CONTRO[OSCURATO:PERSONA] adottati dalla [OSCURATO:PERSONA]'AGENZIA DELLE ENTRATE ai sensi dell’art. 6, comma 12, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, notificati il 19 novembre 2019 (2)sul ricorso per cassazione iscritto al n. 5024/2018 R.G. proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Cicerone n. 28 presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2327/2017 depositata il 6 luglio (3)sul ricorso per cassazione iscritto al n. 5178/2018 R.G. proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Cicerone n. 28 presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2328/2017 depositata il 6 luglio Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 aprile 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A sèguito del passaggio in giudicato delle sentenze con le quali erano state respinte le impugnazioni proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso due avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari dell’Agenzia delle Entrate per gli anni 2007 e 2008, venivano notificate a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -il primo e il secondo nella qualità di ex soci, il terzo in quella di ex liquidatore della prefata società, cancellata dal registro delle imprese in data 23 gennaio 2014- due distinte intimazioni di pagamento delle somme dalla stessa dovute a titolo di maggiori imposte e sanzioni.

I sunnominati Conticchio, Calderoni e Bisanti impugnavano le intimazioni di pagamento inparola, ognuno di loro proponendo due distinti ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari.

Quest’ultima, previa riunione dei procedimenti separatamente introdotti dal singolo contribuente, respingeva tutti i ricorsi con tre sentenze in pari data.

Le decisioni venivano, però, successivamente riformate dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenze nn. 2326/2017, 2327/2017 e 2328/2017 depositate il 6 luglio 2017, in accoglimento degli appelli autonomamente spiegati dalle parti private, annullava le impugnate intimazioni.

Contro queste sentenze l’Agenzia delle Entrate ha proposto tre autonomi ricorsi per cassazione, iscritti ai nn. 4876/2018, 5024/2018 e 5178/2018 R.G.. [OSCURATO:PERSONA], il Calderoni e il Bisanti, con singoli controricorsi, hanno resistito al gravame esperito nei confronti di ognuno di loro.

Nelle more dei giudizi così incardinati, il Conticchio ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, due distinte domande di definizione agevolata delle controversie tributarie inerenti a ciascuno degli atti impugnati.

Con provvedimenti nn. 156276/19 e 156277/19 notificati all’istante in data 19 novembre 2019, l’Ufficio respingeva entrambe le domande, rilevando che gli atti oggetto di controversia non hanno natura impositiva, ma di mera riscossione .

Avverso i dinieghi opposti dall’Amministrazione il Conticchio, il Calderoni e il Bisanti hanno spiegato due tempestivi ricorsi congiunti, chiedendo di accertare il loro diritto alla definizione agevolata delle liti.

A tali ricorsi l’Agenzia delle Entrate non ha resistito.

I ricorsi sono stati avviati alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] (A)Riunione dei procedimenti

1. In via preliminare, va disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 4876/2018, 5024/2018 e 5178/2018 R.G., i quali appaiono fra di loro strettamente connessi non solo per l’avvenuta proposizione ad opera dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Calderoni e Bisanti di due congiunte opposizioni ex art. 6, comma 12, del D.L. n. 119 del 2018 avverso i summenzionati provvedimenti di diniego della definizione agevolata adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari dell’Agenzia delle Entrate, entrambe iscritte sotto lo stesso numero di ruolo generale (4876/2018) attribuito al primo dei procedimenti anzidetti, ma anche per l’identità delle questioni giuridiche poste a base dei tre distinti ricorsi per cassazione spiegati dalla difesa erariale contro le tre sentenze rese «inter partes»dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Giova, in proposito, rammentare che l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse disciplinato dall’art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire l’economia e il minor costo dei processi, nonchè la certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, sia nel caso di più sentenze pronunciate in grado di appello nel medesimo giudizio sia in quello di più ricorsi proposti contro sentenze emesse in giudizi diversi (cfr. Cass. n. 22631/2011, Cass. n. 14607/2007, Cass. n. 7966/2006, Cass. n. 28227/2005). (B)Ricorsi per cassazione proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso le sentenze della CTR della [OSCURATO:PERSONA] nn. 2326/2017, 2327/2017 e 2328/2017 del 6 luglio 2017 (B1)Ricorso n. 4876/2018 R.G.

2. Il ricorso n. 4876/2018 R.G. è affidato a due motivi. 2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.. 2.2 Si censura la gravata decisione per aver erroneamente riconosciuto efficacia di giudicato esterno vincolante alla sopravvenuta sentenza della CTP di Bari n. 1656/2016, con la quale era stata accolta l’impugnazione proposta dai contribuenti avverso altra intimazione di pagamento delle imposte iscritte a ruolo a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno 2009. 2.3 Viene, al riguardo, evidenziato che la menzionata sentenza non aveva toccato i presupposti di fatto del tributo, ma esclusivamente la correttezza o meno delle procedure impositive utilizzate dall’Agenzia delle Entrate ai fini della riscossione del tributo stesso , onde non era possibile affermare la rilevanza del c.d. giudicato esterno, che… non può che riguardare l’accertamento di presupposti di fatto ricorrenti in maniera identi(ca)per differenti periodi di imposta .

3. Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.- è lamentata la violazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, e dell’art. 2945 c.c.. 3.1 Si rimprovera alla CTR di aver a torto ritenuto illegittime le intimazioni di pagamento notificate dall’Ufficio, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78 del 2010, agli ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]., sull’assunto che nei loro confronti dovessero essere emessi autonomi e motivati avvisi di accertamento a norma dell’art. 36, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973. 3.2 Viene obiettato, sul punto, che la pretesa tributaria era già stata definitivamente accertata con i due atti impositivi adottati nei riguardi della società, all’epoca ancora attiva, e che gli ex soci, nella qualità di successori dell’ente successivamente estintosi, erano tenuti al pagamento delle obbligazioni facenti capo ad esso. (B2)Ricorso n. 5024/2018 R.G.

4. Il ricorso n. 5024/2018 R.G. è affidato a un unico motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., con il quale sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. 4.1 La censura coincide sostanzialmente con la prima del ricorso n. 4876/2018 R.G.. 4.2 A supporto di essa si argomenta che: - la sussistenza di un giudicato esterno può essere riconosciuta solo in ipotesi di identica causa petendi ed identità di petitum ; - sono ammesse deroghe al divieto di rilevare il giudicato esterno formatosi su altro periodo di imposta per quanto riguarda le statuizioni della sentenza relative ad ”elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente“, mentre nessuna deroga è invece consentita in relazione ”a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo“ ; - la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1656/2016, di cui si è (invocata) l’efficacia di giudicato, è fondata su un apprezzamento della motivazione delle intimazioni, ritenute illegittime per la mancata indicazione della responsabilità personale dei soci a mente dell’art. 36 DPR 602/73 . (B3)Ricorso n. 5178/2018 R.G.

5. Il ricorso n. 5178/2018 R.G. è affidato a unico motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., con il quale sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.. 5.1 Il contenuto della doglianza è sovrapponibile a quello della censura illustrata nel sottoparagrafo 4.2, al quale si rinvia. (C)Ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso i provvedimenti di diniego della definizione agevolata delle controversie tributarie emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari dell’Agenzia delle Entrate

6. Entrambi i ricorsi in opposizione ai provvedimenti di diniego della definizione agevolata risultano affidati a un unico comune motivo, con il quale sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018. 6.1 Si deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, i provvedimenti opposti rientravano fra quelli di mera riscossione, giacchè con gli stessi era stata per la prima (e unica) volta portata a conoscenza degli intimati la pretesa tributaria vantata dall’Amministrazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale trovava titolo in due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008 notificati alla prefata società. (D)Esame dei motivi

7. Nell’ordine logico-giuridico si appalesa prioritario l’esame dei ricorsi proposti dal Conticchio, dal Calderoni e dal Bisanti, in quanto il loro eventuale accoglimento condurrebbe alla declaratoria di estinzione dei presenti giudizi riuniti per il verificarsi della fattispecie contemplata dall’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018. 7.1 Va anzitutto notato che i provvedimenti di diniego sono stati notificati esclusivamente al Conticchio, avendo egli solo presentato le domande di definizione agevolata di cui si discorre. 7.2 Cionondimeno, la legittimazione ad impugnare va riconosciuta anche al Calderoni e al Bisanti, atteso che: - le controversie tributarie separatamente promosse dagli ex soci e dall’ex liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. hanno ad oggetto gli stessi atti; - ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.L. n. 119 del 2018, costituisce controversia autonoma suscettibile di definizione agevolata quella relativa a ciascun atto impugnato; - a mente del successivo comma 14 dello stesso articolo, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri; - i provvedimenti impugnati incidono negativamente non soltanto sulla posizione dell’istante Conticchio, ma anche su quella dell’altro ex socio e dell’ex liquidatore della mentovata società, impedendo loro di avvalersi degli effetti favorevoli della definizione agevolata cui il primo ha aderito. 7.3 Tanto precisato, occorre tener presente che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del citato decreto-legge, «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a sèguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia». 7.4 Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 18298/2021, «in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva». 7.5 Dal menzionato arresto nomofilattico può, dunque, ricavarsi il principio generale secondo cui una controversia tributaria è suscettibile di definizione, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, ogniqualvolta l’atto impugnato costituisca il primo e unico con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] comunica al contribuente la pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 18107/2023, Cass. n. 34384/2022; negli stessi termini vedano pure Cass. n. 32995/2022, Cass. n. 33838/2022, Cass. n. 32039/2024). 7.6 Ciò posto, nel caso di specie è incontroverso che le intimazioni di pagamento abbiano rappresentato i primi atti con i quali l’[OSCURATO:PERSONA] portò a conoscenza degli ex soci e dell’ex liquidatore della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. le pretese fiscali vantate nei confronti della cessata società, risultanti da due avvisi di accertamento emessi a carico di quest’ultima e divenuti definitivi. 7.7 Gli atti in parola sono, pertanto, annoverabili fra quelli che possono formare oggetto di definizione agevolata, alla stregua del surriferito insegnamento giurisprudenziale di legittimità, che viene qui ribadito. 7.8 Fermo quanto precede, va a questo punto osservato che: (a)le controversie di cui trattasi sono attribuite alla giurisdizione tributaria e non rientrano fra quelle escluse dalla definizione agevolata a mente del comma 5 dell’art. 6 del D.L. n. 119; (b)di esse è parte l’Agenzia delle Entrate; (c)i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado sono stati notificati alla controparte entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119 del 2018; (d)alla data della presentazione delle domande di definizione agevolata i processi non si erano conclusi con pronunce definitive; (e)l’istante ha dato prova di aver versato entro il 31 maggio 2019 un importo pari al 15 per cento del valore delle due controversie stabilito ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, giusta quanto previsto dal comma 2, lettera b), dell’art. 6 dello stessoD.L. n. 119 per l’ipotesi in cui l’[OSCURATO:PERSONA] sia risultata soccombente nella pronuncia di secondo grado. (E)Statuizioni conclusive

8. Acclarata, quindi, la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per l’accesso alla definizione agevolata, devono essere accolti i ricorsi spiegati dai contribuenti. 8.1 Ne discende che i giudizi riuniti nn. 4876/2018, 5024/2018 e 5178/2018 R.G. vanno dichiarati estinti per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6, comma 6, del D.L. n. 119 del 2018, con conseguente assorbimento dei motivi di ricorso per cassazione proposti dall’Agenzia delle Entrate. 8.2 Le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate, a mente dell’art. 6, comma 13, ultimo periodo, del menzionato decreto-legge. 8.3 Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), in quanto la formula definitoria dei giudizi non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) e inoltre la parte pubblica ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma 1, lettera a), dello stesso D.P.R. e 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA (1)sul ricorso per cassazione iscritto al n. 4876/2018 R.G. proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Cicerone n. 28 presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2326/2017 depositata il 6 luglio nonché sui successivi ricorsi, rubricati sotto il medesimo numero di ruolo generale, proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via Cicerone n. 28 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso i due distinti [OSCURATO:PERSONA] DELLE CONTRO[OSCURATO:PERSONA] adottati dalla [OSCURATO:PERSONA]'AGENZIA DELLE ENTRATE ai sensi dell’art. 6, comma 12, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, notificati il 19 novembre 2019 (2)sul ricorso per cassazione iscritto al n. 5024/2018 R.G. proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Cicerone n. 28 presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2327/2017 depositata il 6 luglio (3)sul ricorso per cassazione iscritto al n. 5178/2018 R.G. proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Cicerone n. 28 presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2328/2017 depositata il 6 luglio Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 aprile 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A sèguito del passaggio in giudicato delle sentenze con le quali erano state respinte le impugnazioni proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso due avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari dell’Agenzia delle Entrate per gli anni 2007 e 2008, venivano notificate a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -il primo e il secondo nella qualità di ex soci, il terzo in quella di ex liquidatore della prefata società, cancellata dal registro delle imprese in data 23 gennaio 2014- due distinte intimazioni di pagamento delle somme dalla stessa dovute a titolo di maggiori imposte e sanzioni. I sunnominati Conticchio, Calderoni e Bisanti impugnavano le intimazioni di pagamento inparola, ognuno di loro proponendo due distinti ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari. Quest’ultima, previa riunione dei procedimenti separatamente introdotti dal singolo contribuente, respingeva tutti i ricorsi con tre sentenze in pari data. Le decisioni venivano, però, successivamente riformate dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenze nn. 2326/2017, 2327/2017 e 2328/2017 depositate il 6 luglio 2017, in accoglimento degli appelli autonomamente spiegati dalle parti private, annullava le impugnate intimazioni. Contro queste sentenze l’Agenzia delle Entrate ha proposto tre autonomi ricorsi per cassazione, iscritti ai nn. 4876/2018, 5024/2018 e 5178/2018 R.G.. [OSCURATO:PERSONA], il Calderoni e il Bisanti, con singoli controricorsi, hanno resistito al gravame esperito nei confronti di ognuno di loro. Nelle more dei giudizi così incardinati, il Conticchio ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, due distinte domande di definizione agevolata delle controversie tributarie inerenti a ciascuno degli atti impugnati. Con provvedimenti nn. 156276/19 e 156277/19 notificati all’istante in data 19 novembre 2019, l’Ufficio respingeva entrambe le domande, rilevando che gli atti oggetto di controversia non hanno natura impositiva, ma di mera riscossione . Avverso i dinieghi opposti dall’Amministrazione il Conticchio, il Calderoni e il Bisanti hanno spiegato due tempestivi ricorsi congiunti, chiedendo di accertare il loro diritto alla definizione agevolata delle liti. A tali ricorsi l’Agenzia delle Entrate non ha resistito. I ricorsi sono stati avviati alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] (A)Riunione dei procedimenti 1. In via preliminare, va disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 4876/2018, 5024/2018 e 5178/2018 R.G., i quali appaiono fra di loro strettamente connessi non solo per l’avvenuta proposizione ad opera dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Calderoni e Bisanti di due congiunte opposizioni ex art. 6, comma 12, del D.L. n. 119 del 2018 avverso i summenzionati provvedimenti di diniego della definizione agevolata adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari dell’Agenzia delle Entrate, entrambe iscritte sotto lo stesso numero di ruolo generale (4876/2018) attribuito al primo dei procedimenti anzidetti, ma anche per l’identità delle questioni giuridiche poste a base dei tre distinti ricorsi per cassazione spiegati dalla difesa erariale contro le tre sentenze rese «inter partes»dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Giova, in proposito, rammentare che l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse disciplinato dall’art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire l’economia e il minor costo dei processi, nonchè la certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, sia nel caso di più sentenze pronunciate in grado di appello nel medesimo giudizio sia in quello di più ricorsi proposti contro sentenze emesse in giudizi diversi (cfr. Cass. n. 22631/2011, Cass. n. 14607/2007, Cass. n. 7966/2006, Cass. n. 28227/2005). (B)Ricorsi per cassazione proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso le sentenze della CTR della [OSCURATO:PERSONA] nn. 2326/2017, 2327/2017 e 2328/2017 del 6 luglio 2017 (B1)Ricorso n. 4876/2018 R.G. 2. Il ricorso n. 4876/2018 R.G. è affidato a due motivi. 2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.. 2.2 Si censura la gravata decisione per aver erroneamente riconosciuto efficacia di giudicato esterno vincolante alla sopravvenuta sentenza della CTP di Bari n. 1656/2016, con la quale era stata accolta l’impugnazione proposta dai contribuenti avverso altra intimazione di pagamento delle imposte iscritte a ruolo a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno 2009. 2.3 Viene, al riguardo, evidenziato che la menzionata sentenza non aveva toccato i presupposti di fatto del tributo, ma esclusivamente la correttezza o meno delle procedure impositive utilizzate dall’Agenzia delle Entrate ai fini della riscossione del tributo stesso , onde non era possibile affermare la rilevanza del c.d. giudicato esterno, che… non può che riguardare l’accertamento di presupposti di fatto ricorrenti in maniera identi(ca)per differenti periodi di imposta . 3. Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.- è lamentata la violazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, e dell’art. 2945 c.c.. 3.1 Si rimprovera alla CTR di aver a torto ritenuto illegittime le intimazioni di pagamento notificate dall’Ufficio, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78 del 2010, agli ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]., sull’assunto che nei loro confronti dovessero essere emessi autonomi e motivati avvisi di accertamento a norma dell’art. 36, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973. 3.2 Viene obiettato, sul punto, che la pretesa tributaria era già stata definitivamente accertata con i due atti impositivi adottati nei riguardi della società, all’epoca ancora attiva, e che gli ex soci, nella qualità di successori dell’ente successivamente estintosi, erano tenuti al pagamento delle obbligazioni facenti capo ad esso. (B2)Ricorso n. 5024/2018 R.G. 4. Il ricorso n. 5024/2018 R.G. è affidato a un unico motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., con il quale sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. 4.1 La censura coincide sostanzialmente con la prima del ricorso n. 4876/2018 R.G.. 4.2 A supporto di essa si argomenta che: - la sussistenza di un giudicato esterno può essere riconosciuta solo in ipotesi di identica causa petendi ed identità di petitum ; - sono ammesse deroghe al divieto di rilevare il giudicato esterno formatosi su altro periodo di imposta per quanto riguarda le statuizioni della sentenza relative ad ”elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente“, mentre nessuna deroga è invece consentita in relazione ”a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo“ ; - la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1656/2016, di cui si è (invocata) l’efficacia di giudicato, è fondata su un apprezzamento della motivazione delle intimazioni, ritenute illegittime per la mancata indicazione della responsabilità personale dei soci a mente dell’art. 36 DPR 602/73 . (B3)Ricorso n. 5178/2018 R.G. 5. Il ricorso n. 5178/2018 R.G. è affidato a unico motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., con il quale sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.. 5.1 Il contenuto della doglianza è sovrapponibile a quello della censura illustrata nel sottoparagrafo 4.2, al quale si rinvia. (C)Ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso i provvedimenti di diniego della definizione agevolata delle controversie tributarie emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari dell’Agenzia delle Entrate 6. Entrambi i ricorsi in opposizione ai provvedimenti di diniego della definizione agevolata risultano affidati a un unico comune motivo, con il quale sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018. 6.1 Si deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, i provvedimenti opposti rientravano fra quelli di mera riscossione, giacchè con gli stessi era stata per la prima (e unica) volta portata a conoscenza degli intimati la pretesa tributaria vantata dall’Amministrazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale trovava titolo in due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008 notificati alla prefata società. (D)Esame dei motivi 7. Nell’ordine logico-giuridico si appalesa prioritario l’esame dei ricorsi proposti dal Conticchio, dal Calderoni e dal Bisanti, in quanto il loro eventuale accoglimento condurrebbe alla declaratoria di estinzione dei presenti giudizi riuniti per il verificarsi della fattispecie contemplata dall’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018. 7.1 Va anzitutto notato che i provvedimenti di diniego sono stati notificati esclusivamente al Conticchio, avendo egli solo presentato le domande di definizione agevolata di cui si discorre. 7.2 Cionondimeno, la legittimazione ad impugnare va riconosciuta anche al Calderoni e al Bisanti, atteso che: - le controversie tributarie separatamente promosse dagli ex soci e dall’ex liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. hanno ad oggetto gli stessi atti; - ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.L. n. 119 del 2018, costituisce controversia autonoma suscettibile di definizione agevolata quella relativa a ciascun atto impugnato; - a mente del successivo comma 14 dello stesso articolo, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri; - i provvedimenti impugnati incidono negativamente non soltanto sulla posizione dell’istante Conticchio, ma anche su quella dell’altro ex socio e dell’ex liquidatore della mentovata società, impedendo loro di avvalersi degli effetti favorevoli della definizione agevolata cui il primo ha aderito. 7.3 Tanto precisato, occorre tener presente che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del citato decreto-legge, «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a sèguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia». 7.4 Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 18298/2021, «in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva». 7.5 Dal menzionato arresto nomofilattico può, dunque, ricavarsi il principio generale secondo cui una controversia tributaria è suscettibile di definizione, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, ogniqualvolta l’atto impugnato costituisca il primo e unico con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] comunica al contribuente la pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 18107/2023, Cass. n. 34384/2022; negli stessi termini vedano pure Cass. n. 32995/2022, Cass. n. 33838/2022, Cass. n. 32039/2024). 7.6 Ciò posto, nel caso di specie è incontroverso che le intimazioni di pagamento abbiano rappresentato i primi atti con i quali l’[OSCURATO:PERSONA] portò a conoscenza degli ex soci e dell’ex liquidatore della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. le pretese fiscali vantate nei confronti della cessata società, risultanti da due avvisi di accertamento emessi a carico di quest’ultima e divenuti definitivi. 7.7 Gli atti in parola sono, pertanto, annoverabili fra quelli che possono formare oggetto di definizione agevolata, alla stregua del surriferito insegnamento giurisprudenziale di legittimità, che viene qui ribadito. 7.8 Fermo quanto precede, va a questo punto osservato che: (a)le controversie di cui trattasi sono attribuite alla giurisdizione tributaria e non rientrano fra quelle escluse dalla definizione agevolata a mente del comma 5 dell’art. 6 del D.L. n. 119; (b)di esse è parte l’Agenzia delle Entrate; (c)i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado sono stati notificati alla controparte entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119 del 2018; (d)alla data della presentazione delle domande di definizione agevolata i processi non si erano conclusi con pronunce definitive; (e)l’istante ha dato prova di aver versato entro il 31 maggio 2019 un importo pari al 15 per cento del valore delle due controversie stabilito ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, giusta quanto previsto dal comma 2, lettera b), dell’art. 6 dello stessoD.L. n. 119 per l’ipotesi in cui l’[OSCURATO:PERSONA] sia risultata soccombente nella pronuncia di secondo grado. (E)Statuizioni conclusive 8. Acclarata, quindi, la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per l’accesso alla definizione agevolata, devono essere accolti i ricorsi spiegati dai contribuenti. 8.1 Ne discende che i giudizi riuniti nn. 4876/2018, 5024/2018 e 5178/2018 R.G. vanno dichiarati estinti per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6, comma 6, del D.L. n. 119 del 2018, con conseguente assorbimento dei motivi di ricorso per cassazione proposti dall’Agenzia delle Entrate. 8.2 Le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate, a mente dell’art. 6, comma 13, ultimo periodo, del menzionato decreto-legge. 8.3 Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), in quanto la formula definitoria dei giudizi non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) e inoltre la parte pubblica ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma 1, lettera a), dello stesso D.P.R. e 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA]