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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34384/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24444/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia dei Port oghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 68, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della C [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIAn. 6245/26/2017 , depositata il 5 luglio 2017 ; nonché sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 68, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, [OSCURATO:PERSONA] –IRES2006.

R.G.

N.24444/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege, -controricorrente - avverso il provvedimento diniego di definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, n. 51216/2020prot., notificato dall’Agenzia delle entrate in data 24 giugno2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la cartella di pagamento n. 071-2015- 0000596277/002, avente ad oggetto somme dovute a titolo di IRES per l’anno 2006, per l’importo complessivo di € 81.593,00.

Tale cartella era stata emessa a seguito della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3549/49/2014, depositata l’8 aprile 2014 e divenuta definitiva in favore dell’Agenzia delle e ntrate, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.

TF3090102575/2011, emesso a carico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di società consolidante/controllante della società consolidata [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione.

Nel ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] precisava di avere ricoperto la carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sino alla data del 25 marzo 2010, e, nel contempo, la carica di presidente del [OSCURATO:SOCIETA]., società interamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA]; il contribuentededuceva quindi l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e della cartella impugnata, di cui chiedeva l’annullamento per: 1) omessa R.G.

N.24444/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] notifica dell’atto presupposto, in quanto l’avviso di accertamento n.

TF3090102575/2011 non gli era stato notificato; 2) omessa motivazione dell’atto; 3) insussistenza della responsabilità solidale del ricorrente.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 920/23/2016, depositata il 21 gennaio 2016, rigettava il ricorso.

3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 6245/26/2017, pronunciata il 30 giugno 2017 e depositata in segreteria il 5 luglio 2017, accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava la cartella di pagamento impugnata.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Nelle more del presente giudizio di legittimità, [OSCURATO:PERSONA] presentato istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 199, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che tuttavia veniva rigettata dall’Ufficio con provvedimento n. 51216/2020 prot., notificato dall’Agenzia delle entrate in data 24 giugno 2020.

Avverso tale diniego il contribuente ha proposto ricorso ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, sulla base di un unico motivo.

5. La discussione del ricorso è stat a quindi fissat a per la c amera di consiglio del 14 luglio2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dald.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che:

6. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle e ntrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non avere tenuto conto, la C.T.R., delle sue precedenti sentenze n. 5560/46/2014 R.G.

N.24444/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e n. 5563/46/2014, depositate il 3 giugno 2014, vertenti su questioni identiche relative ad altre cartelle di pagamento, e nelle quali erastata rigettata la prospettazione formulata dal sig. [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 40-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 127 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere, la C.T.R., ritenuto che l’omessa notifica del prodromico accertamento alla persona fisica coobbligata solidale con la società avrebbe comportato la nullità della successiva cartella notificata a quest’ultima, posto che l’unico obbligo dell’Agenzia era quello di notificare l’avviso di accertamento alla società consolidata ed alla società consolidante.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per avere, la C.T.R., ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non fosse una società a ristretta base societaria, nonostante che tale qualificazione fosse stata accertata dalla C.T.P., e non era stata contestata con l’atto di appello.

7. Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, il contribuente eccepisce l’illegittimità del diniego opposto dalla domanda di definizione agevolata, deducendo – sulla base di un unico motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 6 cit., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto la cartella di pagamento impugnata era da considerare un “atto impositivo”, trattandosi del primo e unico atto attraverso il quale la pretesa impositiva veniva estrinsecata nei confronti del ricorrente, e come tale rientrava tra le ipotesi di atto condonabile.

R.G.

N.24444/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

8. Cominciando, quindi, per evidenti ragioni di pregiudizialità logico- giuridica, lo scrutinio dei motivi dal ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego della definizione agevolata opposto dall’Ufficio, ritiene la Corte che tale ricorso sia fondato.

Ed invero, il diniego è stato motivato sul presupposto che la presente lite non sarebbe definibile, «poiché l’atto oggetto della controversia, la C.P. n. 071 2015 0000596277, non rientra tra quelli impositivi ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018.

1. La cartella reca la partita di ruolo riferita ai soli interessi, per euro 77.961,90, relativi all’IRES di cui all’avviso di accertamento n.

TF3090102575/2011, redatto per l’anno d’imposta 2006 a carico della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), per la quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] è considerato coobbligato (…)

2. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso introduttivo della lite, impugnando la cartella notificatagli ha chiesto espressamente l’annullamento dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento.

Sebbene la pretesa a carico del contribuente sia stata resa nota al medesimo con la notifica della cartella di pagamento, che rilevava la sua qualità di coobbligato nella partita di ruolo, tuttavia la controversia che il [OSCURATO:PERSONA] intende definire non è volta alla sua estromissione dal ruolo, intestato anche ad altri contribuenti, bensì all’annullamento del ruolo e della cartella».

Sul punto, va innanzitutto precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, l’atto impugnato, pur essendo rappresentato da una cartella, ha natura di “atto impositivo” ex art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, essendo il primo atto con i quale l’ente impositore ha portato a conoscenza del contribuente la propria pretesa impositiva.

Al riguardo, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, allorquando una cartella di pagamento non è stata preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento (come avviene, ad es., nel caso degli accertamenti automatici ex art.

R.G.

N.24444/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 36-bis d.P.R. n. 600/1973), la cartella riveste anche la natura di “atto impositivo”, trattandosi del primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del contribuente, conseguendone inoltre la sua impugnabilità ex art. 19 del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, anche per contestare il merito della pretesa impositiva (Cass. 24 ottobre 2019, n. 27271; Cass. n. 31055/2017ed altre).

E’ evidente, pertanto, come, nel caso di specie, in cui è pacifico che l’avviso di accertamento delle maggiori imposte non è stato notificato al contribuente, quale coobbligato solidale con le società consolidata e consolidante, la cartella di pagamento debba essere qualificata come “atto impositivo”, e quindi rientri tra quelli che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Quanto agli altri requisiti previsti dall’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, deve rilevarsi che è irrilevante che la cartella di pagamento impugnata riguardi solo gli interessi, trattandosi comunque di debito iscritto a ruolo, impugnabile nell’àmbito diuna controversia attribuita alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate.Totalmente irrilevante è poi il rilievo, contenuto nel provvedimento di diniego, secondo il quale «la controversia che il [OSCURATO:PERSONA] intende definire non è volta alla sua estromissione dal ruolo, intestato anche ad altri contribuenti, bensì all’annullamento del ruolo e della cartella (…) Nella presente fattispecie, la cartella di pagamento e il ruolo oggetto di impugnazione sono intestati anche ad altri soggetti, sicché il petitum dell’azione del [OSCURATO:PERSONA] è costituito dall’annullamento non di una pretesa a lui notificata per la volta bensì di atti, la cartella ed il ruolo, afferenti anche ad altre posizioni».

Invero, il fatto che il ruolo riguardi anche altre posizioni non esclude che il sig. [OSCURATO:PERSONA] possa definire quel ruolo limitatamente allasua posizione, e limitatamente al credito per il quale R.G.

N.24444/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] è stata esercitata la pretesa impositiva; del resto, è chiaro che, attraverso l’impugnazione della cartella di pagamento, il contribuente intenda procedere all’annullamento del ruolo, ma sempre limitatamente alla propria posizione, ragion per cui il rilievo in questione appare, prima che infondato, addirittura incomprensibile.

Ne discende, quindi, che: i ) la controversia è attribuita alla giurisdizione tributaria; ii) è parte in giudizio l’Agenzia delle entrate; iii) l’atto rientra tra quelli impugnabili, ed ha natura di atto impositivo; iv) il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 119/2018, e cioè entro il 24 ottobre 2018; v) alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si era concluso con pronuncia definitiva; vi) la controversia non concerne risorse proprie della U.E. e l’I.V.A., né il recupero di aiuti di Stato.

Ciò determina l’accoglimento del ricorso proposto avverso il diniego di definizione agevolata, avendo il ricorrente versato l’importo del 15% del valore della controversia, ex art. 6, comma 2, lett. b), d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018.

9. L’accoglimento del ricorso contro il diniego di definizione agevolata comporta anche che il giudizio principale debba essere dichiarato estinto, per intervenuta definizione della controversia.

10. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, stante l’intervenuta definizione in via amministrativa.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24444/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia dei Port oghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 68, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della C [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIAn. 6245/26/2017 , depositata il 5 luglio 2017 ; nonché sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 68, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, [OSCURATO:PERSONA] –IRES2006. R.G. N.24444/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege, -controricorrente - avverso il provvedimento diniego di definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, n. 51216/2020prot., notificato dall’Agenzia delle entrate in data 24 giugno2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la cartella di pagamento n. 071-2015- 0000596277/002, avente ad oggetto somme dovute a titolo di IRES per l’anno 2006, per l’importo complessivo di € 81.593,00. Tale cartella era stata emessa a seguito della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3549/49/2014, depositata l’8 aprile 2014 e divenuta definitiva in favore dell’Agenzia delle e ntrate, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TF3090102575/2011, emesso a carico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di società consolidante/controllante della società consolidata [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione. Nel ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] precisava di avere ricoperto la carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sino alla data del 25 marzo 2010, e, nel contempo, la carica di presidente del [OSCURATO:SOCIETA]., società interamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA]; il contribuentededuceva quindi l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e della cartella impugnata, di cui chiedeva l’annullamento per: 1) omessa R.G. N.24444/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] notifica dell’atto presupposto, in quanto l’avviso di accertamento n. TF3090102575/2011 non gli era stato notificato; 2) omessa motivazione dell’atto; 3) insussistenza della responsabilità solidale del ricorrente. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 920/23/2016, depositata il 21 gennaio 2016, rigettava il ricorso. 3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 6245/26/2017, pronunciata il 30 giugno 2017 e depositata in segreteria il 5 luglio 2017, accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava la cartella di pagamento impugnata. 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Nelle more del presente giudizio di legittimità, [OSCURATO:PERSONA] presentato istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 199, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che tuttavia veniva rigettata dall’Ufficio con provvedimento n. 51216/2020 prot., notificato dall’Agenzia delle entrate in data 24 giugno 2020. Avverso tale diniego il contribuente ha proposto ricorso ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, sulla base di un unico motivo. 5. La discussione del ricorso è stat a quindi fissat a per la c amera di consiglio del 14 luglio2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dald.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: 6. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle e ntrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non avere tenuto conto, la C.T.R., delle sue precedenti sentenze n. 5560/46/2014 R.G. N.24444/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e n. 5563/46/2014, depositate il 3 giugno 2014, vertenti su questioni identiche relative ad altre cartelle di pagamento, e nelle quali erastata rigettata la prospettazione formulata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 40-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 127 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere, la C.T.R., ritenuto che l’omessa notifica del prodromico accertamento alla persona fisica coobbligata solidale con la società avrebbe comportato la nullità della successiva cartella notificata a quest’ultima, posto che l’unico obbligo dell’Agenzia era quello di notificare l’avviso di accertamento alla società consolidata ed alla società consolidante. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per avere, la C.T.R., ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non fosse una società a ristretta base societaria, nonostante che tale qualificazione fosse stata accertata dalla C.T.P., e non era stata contestata con l’atto di appello. 7. Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, il contribuente eccepisce l’illegittimità del diniego opposto dalla domanda di definizione agevolata, deducendo – sulla base di un unico motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 6 cit., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto la cartella di pagamento impugnata era da considerare un “atto impositivo”, trattandosi del primo e unico atto attraverso il quale la pretesa impositiva veniva estrinsecata nei confronti del ricorrente, e come tale rientrava tra le ipotesi di atto condonabile. R.G. N.24444/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8. Cominciando, quindi, per evidenti ragioni di pregiudizialità logico- giuridica, lo scrutinio dei motivi dal ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego della definizione agevolata opposto dall’Ufficio, ritiene la Corte che tale ricorso sia fondato. Ed invero, il diniego è stato motivato sul presupposto che la presente lite non sarebbe definibile, «poiché l’atto oggetto della controversia, la C.P. n. 071 2015 0000596277, non rientra tra quelli impositivi ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018. 1. La cartella reca la partita di ruolo riferita ai soli interessi, per euro 77.961,90, relativi all’IRES di cui all’avviso di accertamento n. TF3090102575/2011, redatto per l’anno d’imposta 2006 a carico della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), per la quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] è considerato coobbligato (…) 2. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso introduttivo della lite, impugnando la cartella notificatagli ha chiesto espressamente l’annullamento dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento. Sebbene la pretesa a carico del contribuente sia stata resa nota al medesimo con la notifica della cartella di pagamento, che rilevava la sua qualità di coobbligato nella partita di ruolo, tuttavia la controversia che il [OSCURATO:PERSONA] intende definire non è volta alla sua estromissione dal ruolo, intestato anche ad altri contribuenti, bensì all’annullamento del ruolo e della cartella». Sul punto, va innanzitutto precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, l’atto impugnato, pur essendo rappresentato da una cartella, ha natura di “atto impositivo” ex art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, essendo il primo atto con i quale l’ente impositore ha portato a conoscenza del contribuente la propria pretesa impositiva. Al riguardo, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, allorquando una cartella di pagamento non è stata preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento (come avviene, ad es., nel caso degli accertamenti automatici ex art. R.G. N.24444/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 36-bis d.P.R. n. 600/1973), la cartella riveste anche la natura di “atto impositivo”, trattandosi del primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del contribuente, conseguendone inoltre la sua impugnabilità ex art. 19 del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, anche per contestare il merito della pretesa impositiva (Cass. 24 ottobre 2019, n. 27271; Cass. n. 31055/2017ed altre). E’ evidente, pertanto, come, nel caso di specie, in cui è pacifico che l’avviso di accertamento delle maggiori imposte non è stato notificato al contribuente, quale coobbligato solidale con le società consolidata e consolidante, la cartella di pagamento debba essere qualificata come “atto impositivo”, e quindi rientri tra quelli che possono essere oggetto di definizione agevolata. Quanto agli altri requisiti previsti dall’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, deve rilevarsi che è irrilevante che la cartella di pagamento impugnata riguardi solo gli interessi, trattandosi comunque di debito iscritto a ruolo, impugnabile nell’àmbito diuna controversia attribuita alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate.Totalmente irrilevante è poi il rilievo, contenuto nel provvedimento di diniego, secondo il quale «la controversia che il [OSCURATO:PERSONA] intende definire non è volta alla sua estromissione dal ruolo, intestato anche ad altri contribuenti, bensì all’annullamento del ruolo e della cartella (…) Nella presente fattispecie, la cartella di pagamento e il ruolo oggetto di impugnazione sono intestati anche ad altri soggetti, sicché il petitum dell’azione del [OSCURATO:PERSONA] è costituito dall’annullamento non di una pretesa a lui notificata per la volta bensì di atti, la cartella ed il ruolo, afferenti anche ad altre posizioni». Invero, il fatto che il ruolo riguardi anche altre posizioni non esclude che il sig. [OSCURATO:PERSONA] possa definire quel ruolo limitatamente allasua posizione, e limitatamente al credito per il quale R.G. N.24444/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] è stata esercitata la pretesa impositiva; del resto, è chiaro che, attraverso l’impugnazione della cartella di pagamento, il contribuente intenda procedere all’annullamento del ruolo, ma sempre limitatamente alla propria posizione, ragion per cui il rilievo in questione appare, prima che infondato, addirittura incomprensibile. Ne discende, quindi, che: i ) la controversia è attribuita alla giurisdizione tributaria; ii) è parte in giudizio l’Agenzia delle entrate; iii) l’atto rientra tra quelli impugnabili, ed ha natura di atto impositivo; iv) il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 119/2018, e cioè entro il 24 ottobre 2018; v) alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si era concluso con pronuncia definitiva; vi) la controversia non concerne risorse proprie della U.E. e l’I.V.A., né il recupero di aiuti di Stato. Ciò determina l’accoglimento del ricorso proposto avverso il diniego di definizione agevolata, avendo il ricorrente versato l’importo del 15% del valore della controversia, ex art. 6, comma 2, lett. b), d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018. 9. L’accoglimento del ricorso contro il diniego di definizione agevolata comporta anche che il giudizio principale debba essere dichiarato estinto, per intervenuta definizione della controversia. 10. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, stante l’intervenuta definizione in via amministrativa. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34384/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris