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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18107/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27048/2014R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende Oggetto: Tributi-Cartella di pagamento -Cessione di azienda -Responsabilità del cessionario- Definizione agevolata.Cons. est.

G.M.

Nonno unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale per atto notaio Cavallotti di Milano, rep. n. 20.000; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 57/01/14, depositata il 18 luglio 2014. nonché sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., inpersona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e contro Agenzia delle entrate - Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trento, in persona del Direttore pro tempore; -intimati- avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, notificato il 23 luglio 2020.Cons. est.

G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del6 luglio 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 57 / 0 1 / 1 4 del 18 / 07 /201 4 , la Commissione tributaria di secondo grado di Trento (di seguito CT2T) accoglieva l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) a vverso la sentenza n . 08/ 05 / 1 2 della Commissione tributaria di primo grado di Trento (di seguito CT1T),che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA relativaall’anno d’imposta 1997.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata , la cartella di pagamento era stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] in ragione di un debito IVA della cedente [OSCURATO:SOCIETA]., di cui la società contribuente rispondeva quale cessionaria del ramo di azienda.

1.2. La CTRaccoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a)al momento della cessione di azienda non era stato notificato alcun avviso di accertamento nei confronti della cedente; b) la responsabilità del cessionario non poteva essere estesa anche al caso in cui quest’ultimo non avrebbe potuto conoscere il debito tributario del cedente.

2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenz a della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituivano in giudizio depositando distinti controricorsi.

4. Con istanza del 13/05/2019 la società contribuente chiedeva la sospensione del giudizio in ragione dell’attivazione del procedimento di definizione agevolata della controversia.Cons. est.

G.M.

Nonno

5. Con provvedimento del 23/07/2020 AE emetteva formale diniego di definizione agevolata della controversia atteso che la cartella notificata alla contribuente riguardava un atto di mera riscossione.

6. Con ricorso ai sensi dell’art. 6, comma 12, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136 [OSCURATO:PERSONA] impugnava il menzionato atto di diniego con due motivi.

7. AE resisteva con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate – Riscossione non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente esaminato il ricorso avverso il provvedimento di definizione agevolata proposto da [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, avendo AE erroneamente qualificato la lite pendente come controversia su atto di mera riscossione.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 per l’essere l’obbligazione tributaria nei confronti del cessionario eventuale, autonoma e diversa rispetto a quella del cedente.

2. Il primo motivo è fondato, mentre il secondo motivo resta assorbito.

2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come Cons. est.

G.M.

Nonno tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva» (Cass.

S.U. n. 18298 del 25/06/2021).

2.2. Dalla menzionatasentenza può ricavarsi il principio per il quale la controversia tributaria è suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119 del 2018 ogni qual volta la cartella di pagamento ricevuta dal contribuente costituisca il primo e unico atto con il quale l’Amministrazione finanziaria comunichi allo stesso la pretesa impositiva; il che accade normalmente, oltre che nei casi di controllo automatico o formale previsti dagli artt. 36 bis e 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 54 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche nei casi di responsabilità solidale, in cui è consentita la notifica al coobbligato solidale della cartella di pagamento come primo e unico atto impositivo.

2.3. Quest’ultima ipotesi è quella che si è verificata nel caso di specie, laddove al cessionario di azienda, responsabile in solido con il cedente, è stata (legittimamente) notificata unicamente la cartella di pagamento oggetto di impugnazione; cartella che, quindi, non costituisce un atto esclusivamente riscossivo, come sostenuto da AE, ma è anche il primo impositivoricevuto dal cessionario.

2.4. Avverso detta cartella, pertanto, deve ritenersi consentita al cessionario la definizione agevolata della pretesa tributaria , sicché l’Amministrazione finanziaria ha illegittimamente ritenuto non definibile la controversia.

3. L’accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego di definizione agevolata implica l’estinzione del giudizio relativo all’impugnazione della cartella di pagamento, in ragione della intervenuta definizione della lite.

È, pertanto, superfluo l’esame del motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate.Cons. est.

G.M.

Nonno

4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, assorbito il secondo; va, quindi, dichiarata l’estinzione del giudizio concernente l’impugnazione della cartella di pagamento.

4.1. Il complessivo esisto della lite e la relativa novità della questione giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e dichiara assorbito il secondo; dichiara estinto il giudizioconcernente l’impugnazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27048/2014R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende Oggetto: Tributi-Cartella di pagamento -Cessione di azienda -Responsabilità del cessionario- Definizione agevolata.Cons. est. G.M. Nonno unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale per atto notaio Cavallotti di Milano, rep. n. 20.000; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 57/01/14, depositata il 18 luglio 2014. nonché sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., inpersona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e contro Agenzia delle entrate - Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trento, in persona del Direttore pro tempore; -intimati- avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, notificato il 23 luglio 2020.Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del6 luglio 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 57 / 0 1 / 1 4 del 18 / 07 /201 4 , la Commissione tributaria di secondo grado di Trento (di seguito CT2T) accoglieva l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) a vverso la sentenza n . 08/ 05 / 1 2 della Commissione tributaria di primo grado di Trento (di seguito CT1T),che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA relativaall’anno d’imposta 1997. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata , la cartella di pagamento era stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] in ragione di un debito IVA della cedente [OSCURATO:SOCIETA]., di cui la società contribuente rispondeva quale cessionaria del ramo di azienda. 1.2. La CTRaccoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a)al momento della cessione di azienda non era stato notificato alcun avviso di accertamento nei confronti della cedente; b) la responsabilità del cessionario non poteva essere estesa anche al caso in cui quest’ultimo non avrebbe potuto conoscere il debito tributario del cedente. 2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenz a della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituivano in giudizio depositando distinti controricorsi. 4. Con istanza del 13/05/2019 la società contribuente chiedeva la sospensione del giudizio in ragione dell’attivazione del procedimento di definizione agevolata della controversia.Cons. est. G.M. Nonno 5. Con provvedimento del 23/07/2020 AE emetteva formale diniego di definizione agevolata della controversia atteso che la cartella notificata alla contribuente riguardava un atto di mera riscossione. 6. Con ricorso ai sensi dell’art. 6, comma 12, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136 [OSCURATO:PERSONA] impugnava il menzionato atto di diniego con due motivi. 7. AE resisteva con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate – Riscossione non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente esaminato il ricorso avverso il provvedimento di definizione agevolata proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, avendo AE erroneamente qualificato la lite pendente come controversia su atto di mera riscossione. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 per l’essere l’obbligazione tributaria nei confronti del cessionario eventuale, autonoma e diversa rispetto a quella del cedente. 2. Il primo motivo è fondato, mentre il secondo motivo resta assorbito. 2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come Cons. est. G.M. Nonno tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva» (Cass. S.U. n. 18298 del 25/06/2021). 2.2. Dalla menzionatasentenza può ricavarsi il principio per il quale la controversia tributaria è suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119 del 2018 ogni qual volta la cartella di pagamento ricevuta dal contribuente costituisca il primo e unico atto con il quale l’Amministrazione finanziaria comunichi allo stesso la pretesa impositiva; il che accade normalmente, oltre che nei casi di controllo automatico o formale previsti dagli artt. 36 bis e 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 54 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche nei casi di responsabilità solidale, in cui è consentita la notifica al coobbligato solidale della cartella di pagamento come primo e unico atto impositivo. 2.3. Quest’ultima ipotesi è quella che si è verificata nel caso di specie, laddove al cessionario di azienda, responsabile in solido con il cedente, è stata (legittimamente) notificata unicamente la cartella di pagamento oggetto di impugnazione; cartella che, quindi, non costituisce un atto esclusivamente riscossivo, come sostenuto da AE, ma è anche il primo impositivoricevuto dal cessionario. 2.4. Avverso detta cartella, pertanto, deve ritenersi consentita al cessionario la definizione agevolata della pretesa tributaria , sicché l’Amministrazione finanziaria ha illegittimamente ritenuto non definibile la controversia. 3. L’accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego di definizione agevolata implica l’estinzione del giudizio relativo all’impugnazione della cartella di pagamento, in ragione della intervenuta definizione della lite. È, pertanto, superfluo l’esame del motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate.Cons. est. G.M. Nonno 4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, assorbito il secondo; va, quindi, dichiarata l’estinzione del giudizio concernente l’impugnazione della cartella di pagamento. 4.1. Il complessivo esisto della lite e la relativa novità della questione giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e dichiara assorbito il secondo; dichiara estinto il giudizioconcernente l’impugnazione
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