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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 settembre 2026

Cassazione n. 25826/2026

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ttorio Ciavarella;-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la [OSCURATO:PERSONA] n. 1917/2021 depositata il 19 maggio2021;e sul ricorso iscritto al n. 25942/2021 R.G., proposto da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-Numero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026avverso la [OSCURATO:PERSONA] n. 1916/2021 depositata il 19 maggio 2021;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 settembre2026 dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] I di Milano dell’Agenzia delle Entrateemetteva due distinti avvisi di accertamento nei confronti della Rex s.s.(nn.

R1P024V00397/2009 e R1P024V00399/2009) e altrettanti a caricodella Imperium s.s. (nn.

R1P024V00390/2009 e R1P024V00398/2009),l’una e l’altra cancellate dal registro delle imprese, con i quali venivanorideterminati i redditi da loro dichiarati in relazione agli anni d’imposta2005 e 2006.1.1 Con tali atti l’Ufficio:- negava la deducibilità, nell’anno 2005, delle minusvalenze di500.000 e di 1.000.000 euro asseritamente derivate alla Rex s.s. e allaImperium s.s. dalla cessione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. delle loro quote dipartecipazione alla Pictura s.s. (pari, rispettivamente, al 33,33 e al 66,67per cento);- conseguentemente, recuperava a tassazione per l’anno 2006 leplusvalenze di 417.467 e 834.933 euro derivanti da tale cessione, espostedalle due società nel modello Unico 2007 perchè non dichiarate nell’annoprecedente.1.2 I primi due avvisi erano notificati a [OSCURATO:PERSONA] e aPaolo Bergamaschi, nella qualità di soci della Rex s.s.; gli altri due al soloGranata, nella veste di socio unico della Imperium s.s.2.

Nel frattempo, la [OSCURATO:PERSONA] di Cremona della medesimaagenzia fiscale notificava ai sunnominati Granata e Bergamaschi altri dueavvisi ai fini dell’IRPEF relativi all’anno 2006 (n.

T9M010200442 e n.T9M010200490) mediante i quali imputava per trasparenza: (i) aNumero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026entrambi i contribuenti, in proporzione alla rispettiva quota dipartecipazione agli utili da ciascuno posseduta (70% per il primo, 30% peril secondo), il maggior reddito precedentemente accertato in capo alla [OSCURATO:PERSONA].s.; (ii) al solo Granata l’intero maggior reddito ascritto alla Imperium s.s.3.

I destinatari degli atti impositivi contestavano le pretese erarialiproponendo sei autonomi ricorsi, che venivano decisi dalla CommissioneTributaria Provinciale (CTP) di Milano, alla quale erano stati trasmessidall’omologo ufficio giudiziario di Cremona i fascicoli dei due procedimentidinanzi ad esso originariamente incardinati.4.

Il collegio milanese, riuniti i giudizi relativi agli avvisi diaccertamento emessi nei confronti della Rex s.s., quelli riguardanti gliavvisi a carico della Imperium s.s. e quelli inerenti agli atti impositivi ai finidell’IRPEF, pronunciava tre distinte sentenze - la n. 10/03/12, la n.11/03/12 e la n. 12/03/12 del 2 febbraio 2012 - con le quali respingevatutti i ricorsi.5.

In séguito la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dellaLombardia, riuniti gli appelli separatamente proposti dai contribuentiavverso le decisioni nn. 11/03/12 e 12/03/12, li respingeva con sentenzan. 27/06/13 del 19 febbraio 2013; inoltre, con sentenza n. 99/42/13 del 4luglio 2013, rigettava anche l’appello da loro spiegato contro la decisionen. 10/03/12.6.

Le parti private soccombenti impugnavano, quindi, per cassazionele due menzionate sentenze di secondo grado.7.

Con ordinanze nn. 8922/2020 e 8923/2020 del 14 maggio 2020questa Corte accoglieva, rispettivamente, il quarto motivo del ricorsoavverso la sentenza n. 27/06/13 e il secondo di quello avverso la sentenzan. 99/42/13, volti a denunciare: (i) la violazione dell’art. 109 del d.P.R. n.917 del 1986 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.) e l’erroneità dellamotivazione (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); (ii) la violazionedell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 per carenzaNumero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026assoluta/illogicità della motivazione (art. 360, primo comma, num. 4,c.p.c.); per l’effetto, annullava le pronunce impugnate, nei limiti dellecensure accolte, rinviando le cause alla stessa CTR della Lombardia, indiversa composizione, per un nuovo esame.7.1 Per quanto in questa sede ancóra interessa, con la primaordinanza (n. 8922/2020) veniva così argomentato l’accoglimento delmotivo riconosciuto fondato:«[…]

4.1.1. la sentenza è affetta da nullità, per carenza assoluta dimotivazione, per ciò che attiene al rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],quale socio unico di Imperium s.s., avverso gli avvisi di accertamento nn.R1P024V00390/2009 e R1[P]024V00398/2009, in quanto la Commissionelombarda non ha spiegato le ragioni della ravvisata legittimità di tali attiimpositivi; resta in tal modo assorbita, limitatamente ai detti avvisi, lacensura di violazione del principio di competenza (art. 109, primo comma,t.u.i.r.);4.1.2. con riferimento agli atti impositivi emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].s. (R1P024V00397/2009 e R1P024V00399/2009), è fondata la censuradi violazione del principio di competenza, sancito dall’art. 109 cit., per ilquale i componenti positivi e i componenti negativi, di regola, concorronoa formare il reddito nell’esercizio di competenza, sicché la plusvalenzarealizzata nel 2005 doveva essere imputata a quell’esercizio e non al2006;la CTR ha rilevato che, per evitare la tassazione della plusvalenza, nel2006, di euro 417.467, maturata nel precedente esercizio, la societàcontribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione integrativa, entroi termini decadenziali previsti dalla normativa tributaria (nella sentenza -pag. 5 - e nel ricorso per cassazione, pag. 18 - come appena riferito, sicitano, erroneamente, gli ”artt. 8 e 8 bis del D.P.R. n. 322 del 1988“ […]);il ragionamento della Commissione lombarda che, in sintesi,Numero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026disconosce la legittimità della contestazione, da parte della contribuente,della pretesa tributaria, è in contrasto con il principio di diritto enunciatodalle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 30/06/2016, n. 13378;conf.: 28/11/2018, n. 30796; 30/10/2018, n. 27583; 11/05/2018, n.11507), secondo cui: ”In caso di errori od omissioni nella dichiarazione deiredditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre itermini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare undanno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre,se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori odomissioni in danno del contribuente, incontra il termine per lapresentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, concompensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che ilcontribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dalversamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiorepretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria“.In altri termini, le Sezioni unite affermano che il sistema normativoderivante dall’introduzione dei commi 8 e 8-bis consente di distinguere,nell’àmbito dell’art. 2, i limiti e l’oggetto delle rispettive dichiarazioniintegrative, nel senso, precisamente, che gli errori od omissioni in dannodella P.A. sono emendabili non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del d.P.R.n. 600 del 1973, mentre gli errori o le omissioni in danno del contribuentepossono, di contro, essere emendati non oltre il termine prescritto per lapresentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo,portando in compensazione il credito eventualmente risultante; la naturagiuridica della dichiarazione fiscale, quale mera esternazione di scienza, ilprincipio di capacità contributiva dell’art. 53 Cost., il disposto dell’art. 10dello Statuto del contribuente - secondo cui i rapporti tra contribuente efisco sono improntati al principio di collaborazione e buona fede - nonché ildiverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento eriscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario,Numero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026comportano, poi, l’inapplicabilità, in tale sede, delle decadenze prescritteper la sola fase amministrativa; deve, pertanto, riconoscersi alcontribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiorepretesa tributaria azionata dal fisco - anche con diretta iscrizione a ruolo aséguito di mero controllo automatizzato - allegando errori, di fatto o didiritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazionetributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all’art. 2,cit.».Con la seconda, riferita alla sentenza n. 99/42/13, si evidenziava che«[…] la sentenza della CTR [n. 99/42/13] e[ra] viziata da carenza assolutadi motivazione nella parte in cui afferma[va] la legittimità dell’imputazionepro quota a Bergamaschi e Granata, per l’annualità 2006, dellaplusvalenza realizzata da Rex s.s. nel 2005, senza minimamente dareconto delle ragioni che giustifica[va]no un simile convincimento,limitandosi a richiamare per relationem altra sentenza della CTRlombarda, la n. 27/06/13, avverso la quale pende[va] ricorso incassazione (recante RG n. 22486/2013) […]; l’accoglimento di tale profilodi critica e[ra] assorbente rispetto alle altre censure in cui si articola[va] ilcomplesso mezzo d’impugnazione».8.

I susseguenti giudizi di rinvio, tempestivamente riassunti, esitavanonelle sentenze n. 1916/2021 e n. 1917/2021 del 19 maggio 2021, con lequali la Commissione regionale nuovamente rigettava gli appelli deicontribuenti.9.

Contro queste ultime sentenze [OSCURATO:PERSONA] e PaoloBergamaschi hanno proposto due ricorsi congiunti per cassazione, iscrittiai nn. 25725/2021 e 25942/2021 r.g.10.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso nel soloprocedimento introdotto dal primo ricorso, restando invece intimatanell’altro.11.

Le cause sono state avviate alla trattazione in camera di consiglio,Numero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa in entrambi iprocedimenti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare va disposta d’ufficio la riunione dei procedimentiiscritti ai nn. 25725/2021 e 25942/2021 r.g., ambedue chiamatiall’odierna udienza dinanzi a questo Collegio, i quali risultano fra lorostrettamente connessi non solo sotto il profilo soggettivo, perché vertentifra le stesse parti, ma anche sotto il profilo oggettivo, considerato che, invirtù del principio di trasparenza di cui all’art. 5, comma 1, del t.u.i.r.,viene a instaurarsi un rapporto di diretta derivazione della rettifica deiredditi dei soci dalla rideterminazione di quelli della società di persone daloro partecipata, che ne rappresenta il presupposto indefettibile (cfr.sull’argomento Cass. n. 39817/2021, Cass. n. 24809/2025).Giova, in proposito, rammentare che l’istituto della riunione diprocedimenti relativi a cause connesse, disciplinato dall’art. 274 c.p.c.,essendo volto a garantire l’economia e il minor costo dei processi, nonchéla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, sianel caso di più sentenze pronunciate in grado d’appello nel medesimogiudizio sia in quello di più ricorsi proposti contro sentenze emesse ingiudizi diversi (cfr. Cass. n. 28227/2005, Cass. n. 7966/2006, Cass. n.14607/2007, Cass. n. 22631/2011, Cass. n. 15946/2025).1.1 Tanto premesso, rileva la Corte che entrambi i ricorsi riuniti sonoaffidati a due motivi.1.2 Con il primo motivo del ricorso iscritto al n. 25725/2021 r.g.,T9M010200490, viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n.546 del 1992.Numero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/20261.3 Si sostiene che l’impugnata sentenza n. 1917/2021 del 19 maggio2021 risulterebbe affetta da nullità per difetto assoluto, contraddittorietà eillogicità della motivazione.2.

Con il secondo motivo sono lamentate:(a) ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 109 del t.u.i.r. e dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322 del1998;(b) ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’erroneitàdella motivazione della sentenza.2.1 Si assume che la CTR avrebbe errato nell’interpretazione eapplicazione del principio di competenza economica e delle normedisciplinanti la presentazione della dichiarazione integrativa da parte delcontribuente incorso in errori od omissioni.3.

Con il primo motivo del ricorso iscritto al n. 25942/2021 r.g.,concernente gli avvisi di accertamento nn.

R1P024V00390/2009,R1P024V00397/2009, R1P024V00398/2009 e R1P024V00399/2009, sonoprospettate, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c.3.1 Viene rimproverato alla Commissione regionale di essere venutameno all’obbligo di uniformarsi al principio di diritto enunciato da questaCorte con l’ordinanza rescindente n. 8922/2020 del 14 maggio 2020.4.

Con il secondo mezzo è riproposta la censura fatta valere conl’omologo motivo del ricorso n. 25725/2021 r.g.5.

Riassunte le doglianze poste a base delle spiegate impugnazioni,ritiene il Collegio che, alla luce delle considerazioni svolte sopra in ordineal rapporto di diretta derivazione della rettifica dei redditi dei soci dallarideterminazione di quelli della società di persone partecipata, debbanoprendersi le mosse dall’esame del ricorso n. 25942/2021 r.g.5.1 I due motivi di cui esso consta possono essere scrutinaticongiuntamente perché strettamente connessi.Numero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/20265.2 Con la menzionata ordinanza rescindente n. 8922/2020 questaCorte aveva annullato la sentenza della CTR della Lombardia n. 27/06/13,in accoglimento del quarto motivo del ricorso per cassazione proposto da[OSCURATO:PERSONA] e Bergamaschi, entrambi nella qualità di ex soci della Rex s.s. e ilprimo anche in quella di ex socio unico della Imperium s.s.5.3 Segnatamente, nel citato provvedimento era stato affermato che:- con riferimento agli avvisi di accertamento emessi a carico dellaImperium s.s. (nn.

R1P024V00390/2009 e R1P024V00398/2009) lasentenza d’appello risultava «[…] affetta da nullità, per carenza assoluta dimotivazione […]», non avendo la Commissione regionale «[…] spiegato leragioni della ravvisata legittimità di tali atti impositivi»;conseguentemente, «[…] resta[va] in tal modo assorbita, limitatamente aidetti avvisi, la censura di violazione del principio di competenza (art. 109,comma 1, t.u.i.r.)»;- con riguardo agli avvisi di accertamento emessi a carico della [OSCURATO:PERSONA].s. (nn.

R1P024V00397/2009 e R1P024V00399/2009) era stato violatodai giudici di seconde cure il «[…] principio di competenza, sancito dall’art.109 [del t.u.i.r. …], per il quale i componenti positivi e i componentinegativi, di regola, concorrono a formare il reddito nell’esercizio dicompetenza, sicché la plusvalenza realizzata nel 2005 doveva essereimputata a quell’esercizio e non al 2006»; inoltre, «[…] il ragionamentodella Commissione lombarda che, in sintesi, [aveva] disconosc[iuto] lalegittimità della contestazione, da parte della contribuente, della pretesatributaria, e[ra] in contrasto con il principio di diritto enunciato dallesezioni unite […] (Cass. sez. un. 30/06/2016, n. 13378; conf.:28/11/2018, n. 30796; 30/10/2018, n. 27583; 11/05/2018, n. 11507),secondo cui: ”In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi,la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cuiall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per laP.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, aiNumero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni indanno del contribuente, incontra il termine per la presentazione delladichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione delcredito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente puòchiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ognicaso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributariadell’Amministrazione finanziaria“».5.4 Ciò posto, è utile ricordare che, per costante giurisprudenza dilegittimità, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi aseconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso percassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovveroper vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovveroper l’una e per l’altra ragione.Nella prima ipotesi, detto giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, aisensi dell’art. 384, primo comma, c.p.c., al principio di diritto enunciatodalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamentoe la valutazione dei fatti acquisiti al processo:Nella seconda, egli non solo può valutare liberamente i fatti giàaccertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamentocomplessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione diquella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze giàverificatesi.Nella terza, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsinell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione exnovo dei fatti già acquisiti, nonché l’apprezzamento di altri fatti, la cuiacquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte diCassazione, ma pur sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenzepregresse (cfr. Cass. n. 27337/2019, Cass. n. 448/2020, Cass. n.17240/2023).5.5 Alla stregua del surriferito insegnamento nomofilattico, poichéNumero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026relativamente ai due avvisi di accertamento riguardanti la Rex s.s. ilprecedente ricorso per cassazione era stato accolto sotto il profilo dellaviolazione di legge, la CTR avrebbe dovuto esclusivamente uniformarsi alleregulae iuris impartite dall’ordinanza cassatoria, secondo le quali:(i) in virtù del principio di competenza di cui all’art. 109 del t.u.i.r.,«[…] la plusvalenza realizzata nel 2005 doveva essere imputata aquell’esercizio e non al 2006»;(ii) anche in mancanza di presentazione della dichiarazione integrativaprevista dall’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, intesa ademendare errori od omissioni commessi in suo danno, il contribuente può«[…] in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesatributaria dell’Amministrazione finanziaria».5.6 Il collegio lombardo non si è però attenuto al cómpito che gli erastato affidato, avendo così argomentato il rigetto dell’appello del Granata:- «[i]l contribuente non era stato in grado né in primo grado né inque[ll]a sede di dimostrare l’origine d[ella…] minusvalenza» disconosciutadall’Ufficio;- pur essendo indubbio che la contestata plusvalenza, «[…] in ossequioal principio di competenza, […] dovesse essere esposta nell’annoprecedente [2005 – n.d.r.], essendosi perfezionata in tale annol’operazione di cessione delle partecipazioni», tuttavia «[…] ladichiarazione relativa all’anno 2006, nella quale v[e]ni[va] riportata per laprima volta la plusvalenza maturata nell’anno precedente, a[vev]a valenzadi dichiarazione integrativa, che il contribuente era ancóra in termini perpresentare»;- non poteva, nel caso concreto, trovare applicazione«[…]l’orientamento delle Sezioni Unite, pure richiamato dal giudice dilegittimità in fase rescindente, secondo cui è sempre riconosciuto alcontribuente il diritto di opporsi anche in sede contenziosa alla pretesafiscale, a fronte di errori o omissioni nella propria dichiarazione deiNumero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026redditi», in quanto, a tal fine, il Granata «[…] avrebbe potuto e dovuto […ded]urre le ragioni per le quali la ripresa a tassazione dell’Ufficio non eralegittima, contestando l’an e il quantum dell’avviso di accertamento».5.7 In proposito, va anzitutto notato che la questione deldisconoscimento della minusvalenza esulava dal thema decidendum,essendo questo limitato all’applicazione del principio in forza del quale laplusvalenza realizzata in un determinato anno (nella specie: il 2005) nonpoteva essere imputata all’anno successivo.Si osserva, inoltre, che l’eventuale dichiarazione integrativa ex art. 2,comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 - come chiarito nell’ordinanzarescindente - avrebbe dovuto riferirsi allo stesso anno d’imposta (2005)nel quale era stato commesso l’errore, e non a un anno diverso.Quanto, infine, all’ulteriore rilievo per cui il contribuente avrebbeomesso di dedurre le ragioni di illegittimità della ripresa a tassazioneoperata dall’Ufficio, esso si risolve in un accertamento in fatto precluso dalprincipio di diritto impartito da questa Corte, che presupponeva giàverificata l’esistenza di una contestazione in ordine all’an e al quantumdella pretesa tributaria.5.8 Il primo motivo di ricorso è, quindi, fondato nella parte relativaagli atti impositivi concernenti la Rex s.s., rispetto ai quali l’annullamentodell’originaria sentenza d’appello era stato disposto per violazione dilegge.6.

Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento anchedel secondo motivo, da ritenersi proposto con specifico riferimento agli attiimpositivi emessi a carico della Imperium s.s., in ordine ai quali questaCorte aveva accolto il ricorso della parte privata per vizio di motivazione,dichiarando assorbito il profilo di censura incentrato sulla dedottaviolazione del principio di competenza.6.1 Invero, poiché nella motivazione spesa dalla CTR lombarda nonvengono operate distinzioni di sorta fra le due società, le violazioni diNumero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026legge già riscontrate dall’ordinanza n. 8922/2020 con riguardo allestatuizioni della sentenza n. 27/06/13, attinenti agli avvisi diaccertamento emessi nei confronti della Rex s.s., finiscono per inficiarepure (per la prima volta) la decisione adottata dalla stessa Commissione inordine agli avvisi emessi a carico della Imperium s.s., la quale risultaaffetta dai medesimi errores in iudicando.7.

Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione della sentenza n.1916/2021.8.

Stante l’evidenziato rapporto di diretta derivazione della rettifica deiredditi del socio dalla rideterminazione di quelli della società di personepartecipata, l’adottata pronuncia cassatoria comporta, in virtù del c.d.effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, secondo comma, c.p.c., lacaducazione della sentenza n. 1917/2021, impugnata con il ricorso n.25725/2021 r.g., avente ad oggetto avvisi di accertamento che dipendonoda due di quelli ai quali si riferisce il ricorso n. 25942/2021 r.g. (vedasi sultema Cass. n. 39817/2021).8.1 Il giudice di rinvio - che viene individuato nella Corte di giustiziatributaria di secondo grado (già CTR) della Lombardia, in diversacomposizione – dovrà procedere a un nuovo esame della controversia,uniformandosi ai princìpi di diritto enunciati nelle ordinanze nn. 8922/2020e 8923/2020, come qui ulteriormente ribaditi e precisati.8.2 Al medesimo giudice viene demandata anche la pronuncia sullespese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie i ricorsi riuniti, nei sensi di cui in motivazione; cassale sentenze impugnate e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronunciasulle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione TributariaNumero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 settembre 2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttorio Ciavarella;-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la [OSCURATO:PERSONA] n. 1917/2021 depositata il 19 maggio2021;e sul ricorso iscritto al n. 25942/2021 R.G., proposto da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-Numero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026avverso la [OSCURATO:PERSONA] n. 1916/2021 depositata il 19 maggio 2021;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 settembre2026 dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] I di Milano dell’Agenzia delle Entrateemetteva due distinti avvisi di accertamento nei confronti della Rex s.s.(nn. R1P024V00397/2009 e R1P024V00399/2009) e altrettanti a caricodella Imperium s.s. (nn. R1P024V00390/2009 e R1P024V00398/2009),l’una e l’altra cancellate dal registro delle imprese, con i quali venivanorideterminati i redditi da loro dichiarati in relazione agli anni d’imposta2005 e 2006.1.1 Con tali atti l’Ufficio:- negava la deducibilità, nell’anno 2005, delle minusvalenze di500.000 e di 1.000.000 euro asseritamente derivate alla Rex s.s. e allaImperium s.s. dalla cessione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. delle loro quote dipartecipazione alla Pictura s.s. (pari, rispettivamente, al 33,33 e al 66,67per cento);- conseguentemente, recuperava a tassazione per l’anno 2006 leplusvalenze di 417.467 e 834.933 euro derivanti da tale cessione, espostedalle due società nel modello Unico 2007 perchè non dichiarate nell’annoprecedente.1.2 I primi due avvisi erano notificati a [OSCURATO:PERSONA] e aPaolo Bergamaschi, nella qualità di soci della Rex s.s.; gli altri due al soloGranata, nella veste di socio unico della Imperium s.s.2. Nel frattempo, la [OSCURATO:PERSONA] di Cremona della medesimaagenzia fiscale notificava ai sunnominati Granata e Bergamaschi altri dueavvisi ai fini dell’IRPEF relativi all’anno 2006 (n. T9M010200442 e n.T9M010200490) mediante i quali imputava per trasparenza: (i) aNumero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026entrambi i contribuenti, in proporzione alla rispettiva quota dipartecipazione agli utili da ciascuno posseduta (70% per il primo, 30% peril secondo), il maggior reddito precedentemente accertato in capo alla [OSCURATO:PERSONA].s.; (ii) al solo Granata l’intero maggior reddito ascritto alla Imperium s.s.3. I destinatari degli atti impositivi contestavano le pretese erarialiproponendo sei autonomi ricorsi, che venivano decisi dalla CommissioneTributaria Provinciale (CTP) di Milano, alla quale erano stati trasmessidall’omologo ufficio giudiziario di Cremona i fascicoli dei due procedimentidinanzi ad esso originariamente incardinati.4. Il collegio milanese, riuniti i giudizi relativi agli avvisi diaccertamento emessi nei confronti della Rex s.s., quelli riguardanti gliavvisi a carico della Imperium s.s. e quelli inerenti agli atti impositivi ai finidell’IRPEF, pronunciava tre distinte sentenze - la n. 10/03/12, la n.11/03/12 e la n. 12/03/12 del 2 febbraio 2012 - con le quali respingevatutti i ricorsi.5. In séguito la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dellaLombardia, riuniti gli appelli separatamente proposti dai contribuentiavverso le decisioni nn. 11/03/12 e 12/03/12, li respingeva con sentenzan. 27/06/13 del 19 febbraio 2013; inoltre, con sentenza n. 99/42/13 del 4luglio 2013, rigettava anche l’appello da loro spiegato contro la decisionen. 10/03/12.6. Le parti private soccombenti impugnavano, quindi, per cassazionele due menzionate sentenze di secondo grado.7. Con ordinanze nn. 8922/2020 e 8923/2020 del 14 maggio 2020questa Corte accoglieva, rispettivamente, il quarto motivo del ricorsoavverso la sentenza n. 27/06/13 e il secondo di quello avverso la sentenzan. 99/42/13, volti a denunciare: (i) la violazione dell’art. 109 del d.P.R. n.917 del 1986 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.) e l’erroneità dellamotivazione (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); (ii) la violazionedell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 per carenzaNumero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026assoluta/illogicità della motivazione (art. 360, primo comma, num. 4,c.p.c.); per l’effetto, annullava le pronunce impugnate, nei limiti dellecensure accolte, rinviando le cause alla stessa CTR della Lombardia, indiversa composizione, per un nuovo esame.7.1 Per quanto in questa sede ancóra interessa, con la primaordinanza (n. 8922/2020) veniva così argomentato l’accoglimento delmotivo riconosciuto fondato:«[…] 4.1.1. la sentenza è affetta da nullità, per carenza assoluta dimotivazione, per ciò che attiene al rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],quale socio unico di Imperium s.s., avverso gli avvisi di accertamento nn.R1P024V00390/2009 e R1[P]024V00398/2009, in quanto la Commissionelombarda non ha spiegato le ragioni della ravvisata legittimità di tali attiimpositivi; resta in tal modo assorbita, limitatamente ai detti avvisi, lacensura di violazione del principio di competenza (art. 109, primo comma,t.u.i.r.);4.1.2. con riferimento agli atti impositivi emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].s. (R1P024V00397/2009 e R1P024V00399/2009), è fondata la censuradi violazione del principio di competenza, sancito dall’art. 109 cit., per ilquale i componenti positivi e i componenti negativi, di regola, concorronoa formare il reddito nell’esercizio di competenza, sicché la plusvalenzarealizzata nel 2005 doveva essere imputata a quell’esercizio e non al2006;la CTR ha rilevato che, per evitare la tassazione della plusvalenza, nel2006, di euro 417.467, maturata nel precedente esercizio, la societàcontribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione integrativa, entroi termini decadenziali previsti dalla normativa tributaria (nella sentenza -pag. 5 - e nel ricorso per cassazione, pag. 18 - come appena riferito, sicitano, erroneamente, gli ”artt. 8 e 8 bis del D.P.R. n. 322 del 1988“ […]);il ragionamento della Commissione lombarda che, in sintesi,Numero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026disconosce la legittimità della contestazione, da parte della contribuente,della pretesa tributaria, è in contrasto con il principio di diritto enunciatodalle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 30/06/2016, n. 13378;conf.: 28/11/2018, n. 30796; 30/10/2018, n. 27583; 11/05/2018, n.11507), secondo cui: ”In caso di errori od omissioni nella dichiarazione deiredditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre itermini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare undanno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre,se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori odomissioni in danno del contribuente, incontra il termine per lapresentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, concompensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che ilcontribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dalversamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiorepretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria“.In altri termini, le Sezioni unite affermano che il sistema normativoderivante dall’introduzione dei commi 8 e 8-bis consente di distinguere,nell’àmbito dell’art. 2, i limiti e l’oggetto delle rispettive dichiarazioniintegrative, nel senso, precisamente, che gli errori od omissioni in dannodella P.A. sono emendabili non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del d.P.R.n. 600 del 1973, mentre gli errori o le omissioni in danno del contribuentepossono, di contro, essere emendati non oltre il termine prescritto per lapresentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo,portando in compensazione il credito eventualmente risultante; la naturagiuridica della dichiarazione fiscale, quale mera esternazione di scienza, ilprincipio di capacità contributiva dell’art. 53 Cost., il disposto dell’art. 10dello Statuto del contribuente - secondo cui i rapporti tra contribuente efisco sono improntati al principio di collaborazione e buona fede - nonché ildiverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento eriscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario,Numero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026comportano, poi, l’inapplicabilità, in tale sede, delle decadenze prescritteper la sola fase amministrativa; deve, pertanto, riconoscersi alcontribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiorepretesa tributaria azionata dal fisco - anche con diretta iscrizione a ruolo aséguito di mero controllo automatizzato - allegando errori, di fatto o didiritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazionetributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all’art. 2,cit.».Con la seconda, riferita alla sentenza n. 99/42/13, si evidenziava che«[…] la sentenza della CTR [n. 99/42/13] e[ra] viziata da carenza assolutadi motivazione nella parte in cui afferma[va] la legittimità dell’imputazionepro quota a Bergamaschi e Granata, per l’annualità 2006, dellaplusvalenza realizzata da Rex s.s. nel 2005, senza minimamente dareconto delle ragioni che giustifica[va]no un simile convincimento,limitandosi a richiamare per relationem altra sentenza della CTRlombarda, la n. 27/06/13, avverso la quale pende[va] ricorso incassazione (recante RG n. 22486/2013) […]; l’accoglimento di tale profilodi critica e[ra] assorbente rispetto alle altre censure in cui si articola[va] ilcomplesso mezzo d’impugnazione».8. I susseguenti giudizi di rinvio, tempestivamente riassunti, esitavanonelle sentenze n. 1916/2021 e n. 1917/2021 del 19 maggio 2021, con lequali la Commissione regionale nuovamente rigettava gli appelli deicontribuenti.9. Contro queste ultime sentenze [OSCURATO:PERSONA] e PaoloBergamaschi hanno proposto due ricorsi congiunti per cassazione, iscrittiai nn. 25725/2021 e 25942/2021 r.g.10. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso nel soloprocedimento introdotto dal primo ricorso, restando invece intimatanell’altro.11. Le cause sono state avviate alla trattazione in camera di consiglio,Numero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa in entrambi iprocedimenti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare va disposta d’ufficio la riunione dei procedimentiiscritti ai nn. 25725/2021 e 25942/2021 r.g., ambedue chiamatiall’odierna udienza dinanzi a questo Collegio, i quali risultano fra lorostrettamente connessi non solo sotto il profilo soggettivo, perché vertentifra le stesse parti, ma anche sotto il profilo oggettivo, considerato che, invirtù del principio di trasparenza di cui all’art. 5, comma 1, del t.u.i.r.,viene a instaurarsi un rapporto di diretta derivazione della rettifica deiredditi dei soci dalla rideterminazione di quelli della società di persone daloro partecipata, che ne rappresenta il presupposto indefettibile (cfr.sull’argomento Cass. n. 39817/2021, Cass. n. 24809/2025).Giova, in proposito, rammentare che l’istituto della riunione diprocedimenti relativi a cause connesse, disciplinato dall’art. 274 c.p.c.,essendo volto a garantire l’economia e il minor costo dei processi, nonchéla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, sianel caso di più sentenze pronunciate in grado d’appello nel medesimogiudizio sia in quello di più ricorsi proposti contro sentenze emesse ingiudizi diversi (cfr. Cass. n. 28227/2005, Cass. n. 7966/2006, Cass. n.14607/2007, Cass. n. 22631/2011, Cass. n. 15946/2025).1.1 Tanto premesso, rileva la Corte che entrambi i ricorsi riuniti sonoaffidati a due motivi.1.2 Con il primo motivo del ricorso iscritto al n. 25725/2021 r.g.,T9M010200490, viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n.546 del 1992.Numero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/20261.3 Si sostiene che l’impugnata sentenza n. 1917/2021 del 19 maggio2021 risulterebbe affetta da nullità per difetto assoluto, contraddittorietà eillogicità della motivazione.2. Con il secondo motivo sono lamentate:(a) ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 109 del t.u.i.r. e dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322 del1998;(b) ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’erroneitàdella motivazione della sentenza.2.1 Si assume che la CTR avrebbe errato nell’interpretazione eapplicazione del principio di competenza economica e delle normedisciplinanti la presentazione della dichiarazione integrativa da parte delcontribuente incorso in errori od omissioni.3. Con il primo motivo del ricorso iscritto al n. 25942/2021 r.g.,concernente gli avvisi di accertamento nn. R1P024V00390/2009,R1P024V00397/2009, R1P024V00398/2009 e R1P024V00399/2009, sonoprospettate, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c.3.1 Viene rimproverato alla Commissione regionale di essere venutameno all’obbligo di uniformarsi al principio di diritto enunciato da questaCorte con l’ordinanza rescindente n. 8922/2020 del 14 maggio 2020.4. Con il secondo mezzo è riproposta la censura fatta valere conl’omologo motivo del ricorso n. 25725/2021 r.g.5. Riassunte le doglianze poste a base delle spiegate impugnazioni,ritiene il Collegio che, alla luce delle considerazioni svolte sopra in ordineal rapporto di diretta derivazione della rettifica dei redditi dei soci dallarideterminazione di quelli della società di persone partecipata, debbanoprendersi le mosse dall’esame del ricorso n. 25942/2021 r.g.5.1 I due motivi di cui esso consta possono essere scrutinaticongiuntamente perché strettamente connessi.Numero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/20265.2 Con la menzionata ordinanza rescindente n. 8922/2020 questaCorte aveva annullato la sentenza della CTR della Lombardia n. 27/06/13,in accoglimento del quarto motivo del ricorso per cassazione proposto da[OSCURATO:PERSONA] e Bergamaschi, entrambi nella qualità di ex soci della Rex s.s. e ilprimo anche in quella di ex socio unico della Imperium s.s.5.3 Segnatamente, nel citato provvedimento era stato affermato che:- con riferimento agli avvisi di accertamento emessi a carico dellaImperium s.s. (nn. R1P024V00390/2009 e R1P024V00398/2009) lasentenza d’appello risultava «[…] affetta da nullità, per carenza assoluta dimotivazione […]», non avendo la Commissione regionale «[…] spiegato leragioni della ravvisata legittimità di tali atti impositivi»;conseguentemente, «[…] resta[va] in tal modo assorbita, limitatamente aidetti avvisi, la censura di violazione del principio di competenza (art. 109,comma 1, t.u.i.r.)»;- con riguardo agli avvisi di accertamento emessi a carico della [OSCURATO:PERSONA].s. (nn. R1P024V00397/2009 e R1P024V00399/2009) era stato violatodai giudici di seconde cure il «[…] principio di competenza, sancito dall’art.109 [del t.u.i.r. …], per il quale i componenti positivi e i componentinegativi, di regola, concorrono a formare il reddito nell’esercizio dicompetenza, sicché la plusvalenza realizzata nel 2005 doveva essereimputata a quell’esercizio e non al 2006»; inoltre, «[…] il ragionamentodella Commissione lombarda che, in sintesi, [aveva] disconosc[iuto] lalegittimità della contestazione, da parte della contribuente, della pretesatributaria, e[ra] in contrasto con il principio di diritto enunciato dallesezioni unite […] (Cass. sez. un. 30/06/2016, n. 13378; conf.:28/11/2018, n. 30796; 30/10/2018, n. 27583; 11/05/2018, n. 11507),secondo cui: ”In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi,la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cuiall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per laP.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, aiNumero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni indanno del contribuente, incontra il termine per la presentazione delladichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione delcredito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente puòchiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ognicaso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributariadell’Amministrazione finanziaria“».5.4 Ciò posto, è utile ricordare che, per costante giurisprudenza dilegittimità, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi aseconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso percassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovveroper vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovveroper l’una e per l’altra ragione.Nella prima ipotesi, detto giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, aisensi dell’art. 384, primo comma, c.p.c., al principio di diritto enunciatodalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamentoe la valutazione dei fatti acquisiti al processo:Nella seconda, egli non solo può valutare liberamente i fatti giàaccertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamentocomplessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione diquella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze giàverificatesi.Nella terza, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsinell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione exnovo dei fatti già acquisiti, nonché l’apprezzamento di altri fatti, la cuiacquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte diCassazione, ma pur sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenzepregresse (cfr. Cass. n. 27337/2019, Cass. n. 448/2020, Cass. n.17240/2023).5.5 Alla stregua del surriferito insegnamento nomofilattico, poichéNumero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026relativamente ai due avvisi di accertamento riguardanti la Rex s.s. ilprecedente ricorso per cassazione era stato accolto sotto il profilo dellaviolazione di legge, la CTR avrebbe dovuto esclusivamente uniformarsi alleregulae iuris impartite dall’ordinanza cassatoria, secondo le quali:(i) in virtù del principio di competenza di cui all’art. 109 del t.u.i.r.,«[…] la plusvalenza realizzata nel 2005 doveva essere imputata aquell’esercizio e non al 2006»;(ii) anche in mancanza di presentazione della dichiarazione integrativaprevista dall’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, intesa ademendare errori od omissioni commessi in suo danno, il contribuente può«[…] in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesatributaria dell’Amministrazione finanziaria».5.6 Il collegio lombardo non si è però attenuto al cómpito che gli erastato affidato, avendo così argomentato il rigetto dell’appello del Granata:- «[i]l contribuente non era stato in grado né in primo grado né inque[ll]a sede di dimostrare l’origine d[ella…] minusvalenza» disconosciutadall’Ufficio;- pur essendo indubbio che la contestata plusvalenza, «[…] in ossequioal principio di competenza, […] dovesse essere esposta nell’annoprecedente [2005 – n.d.r.], essendosi perfezionata in tale annol’operazione di cessione delle partecipazioni», tuttavia «[…] ladichiarazione relativa all’anno 2006, nella quale v[e]ni[va] riportata per laprima volta la plusvalenza maturata nell’anno precedente, a[vev]a valenzadi dichiarazione integrativa, che il contribuente era ancóra in termini perpresentare»;- non poteva, nel caso concreto, trovare applicazione«[…]l’orientamento delle Sezioni Unite, pure richiamato dal giudice dilegittimità in fase rescindente, secondo cui è sempre riconosciuto alcontribuente il diritto di opporsi anche in sede contenziosa alla pretesafiscale, a fronte di errori o omissioni nella propria dichiarazione deiNumero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026redditi», in quanto, a tal fine, il Granata «[…] avrebbe potuto e dovuto […ded]urre le ragioni per le quali la ripresa a tassazione dell’Ufficio non eralegittima, contestando l’an e il quantum dell’avviso di accertamento».5.7 In proposito, va anzitutto notato che la questione deldisconoscimento della minusvalenza esulava dal thema decidendum,essendo questo limitato all’applicazione del principio in forza del quale laplusvalenza realizzata in un determinato anno (nella specie: il 2005) nonpoteva essere imputata all’anno successivo.Si osserva, inoltre, che l’eventuale dichiarazione integrativa ex art. 2,comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 - come chiarito nell’ordinanzarescindente - avrebbe dovuto riferirsi allo stesso anno d’imposta (2005)nel quale era stato commesso l’errore, e non a un anno diverso.Quanto, infine, all’ulteriore rilievo per cui il contribuente avrebbeomesso di dedurre le ragioni di illegittimità della ripresa a tassazioneoperata dall’Ufficio, esso si risolve in un accertamento in fatto precluso dalprincipio di diritto impartito da questa Corte, che presupponeva giàverificata l’esistenza di una contestazione in ordine all’an e al quantumdella pretesa tributaria.5.8 Il primo motivo di ricorso è, quindi, fondato nella parte relativaagli atti impositivi concernenti la Rex s.s., rispetto ai quali l’annullamentodell’originaria sentenza d’appello era stato disposto per violazione dilegge.6. Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento anchedel secondo motivo, da ritenersi proposto con specifico riferimento agli attiimpositivi emessi a carico della Imperium s.s., in ordine ai quali questaCorte aveva accolto il ricorso della parte privata per vizio di motivazione,dichiarando assorbito il profilo di censura incentrato sulla dedottaviolazione del principio di competenza.6.1 Invero, poiché nella motivazione spesa dalla CTR lombarda nonvengono operate distinzioni di sorta fra le due società, le violazioni diNumero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026legge già riscontrate dall’ordinanza n. 8922/2020 con riguardo allestatuizioni della sentenza n. 27/06/13, attinenti agli avvisi diaccertamento emessi nei confronti della Rex s.s., finiscono per inficiarepure (per la prima volta) la decisione adottata dalla stessa Commissione inordine agli avvisi emessi a carico della Imperium s.s., la quale risultaaffetta dai medesimi errores in iudicando.7. Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione della sentenza n.1916/2021.8. Stante l’evidenziato rapporto di diretta derivazione della rettifica deiredditi del socio dalla rideterminazione di quelli della società di personepartecipata, l’adottata pronuncia cassatoria comporta, in virtù del c.d.effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, secondo comma, c.p.c., lacaducazione della sentenza n. 1917/2021, impugnata con il ricorso n.25725/2021 r.g., avente ad oggetto avvisi di accertamento che dipendonoda due di quelli ai quali si riferisce il ricorso n. 25942/2021 r.g. (vedasi sultema Cass. n. 39817/2021).8.1 Il giudice di rinvio - che viene individuato nella Corte di giustiziatributaria di secondo grado (già CTR) della Lombardia, in diversacomposizione – dovrà procedere a un nuovo esame della controversia,uniformandosi ai princìpi di diritto enunciati nelle ordinanze nn. 8922/2020e 8923/2020, come qui ulteriormente ribaditi e precisati.8.2 Al medesimo giudice viene demandata anche la pronuncia sullespese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i ricorsi riuniti, nei sensi di cui in motivazione; cassale sentenze impugnate e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronunciasulle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione TributariaNumero registro generale 25725/2021Numero sezionale 5813/2026Numero di raccolta generale 25826/2026Data pubblicazione 25/09/2026della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 settembre 2026.La PresidenteRoberta Crucitti