CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: T27Z
Titolo CCNL: CCNL FORPRO-26
Titolo accordo: CCNL FORPRO-26
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI
Sottosettori: formazione professionale
Parti datoriali: ASFORM
Parti sindacali: SINALF
Decorrenza: 2026-01-01
Scadenza: 2029-12-31
Stipula: 2026-01-15
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-245882
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=245882
--- Testo contratto ---
Contratto Collettivo Nazionale Lavoro
“FORPRO-26”
TRA LE PARTI
S.I.N.A.L.F.
Sindacato Italiano Nazionale Addetti e Fruitori della Formazione
In persona del suo legale rappresentante sig.ra Felicina Fantini nata a Toirano (SV) il 12.02.1951 e della sig.ra Mara Cozzi nata a Rho
(MI) il 08.08.1973 responsabile relazioni istituzionali,
e
A.S.F.O.R.M.
Associazione Nazionale Enti Formazione Sicurezza e Macchine
In persona del suo legale rappresentante sig. Fabio Fanani nato a Genova (GE) il 13.08.1976 e del sig. Alessandro Ferrazzi nato a
Gallarate (VA) il 06.01.1964 consigliere e membro del direttivo
Fatto letto e sottoscritto in Roma il giorno 15.01.2026
PARTE PRIMA
CAPITOLO I: RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - Contratto regionale e relative procedure
A - PREMESSA:
Il ruolo della contrattazione di secondo livello, regionale e di Ente, va rafforzato, ritenendola strategica per dare risposte
a specificità diversificate, nei limiti dettati dalla Legge e dal presente CCNL.
In materia salariale la contrattazione di secondo livello può intervenire sulle componenti accessorie della retribuzione,
corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. Per consentire tale
intervento le Par ti convengono che una quota della massa salariale complessivamente negoziata a livello nazionale,
come previsto dall'art. 25, E comma 3, venga gestita direttamente dalla contrattazione regionale, o, in assenza,
demandata alla contrattazione di Ente, fissandone modalità e criteri generali per l'attribuzione ai lavoratori.
B - IL CONTRATTO
1. Il livello di contrattazione regionale ha propria autonomia e potere decisionale in particolare sulle seguenti materie:
- modalità e tempi di attuazione dei diritti di informazione e della concertazione territoriale;
- costituzione di specifici fondi negli Enti Bilaterali Regionali;
- composizione e funzionamento delle Commissioni regionali;
- criteri per l'aggiornamento professionale, qualificazione, riconversione e riqualificazione del personale dipendente,
sperimentazione di nuove figure professionali nonché gestione della sua mobilità, anche in relazione alle innovazioni
tecnologiche ed organizzative;
- criteri per determinare quantità e modalità di attribuzione del fondo incentivi e gestione delle indennità varie;
- modalità e parametri per l'attribuzione degli incentivi, ivi compresa la costanza della presenza quale elemento
concorrente alla misura della partecipazione per l'attribuzione delle componenti accessorie della retribuzione,
corrisposte in relazione ad in crementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, di cui al precedente
comma A - 2, secondo quanto previsto all'art. 25;
- dinamiche professionali, loro eventuale incentivazione economica e sviluppo di carriera legati alle specificità regionali
ai sensi dell'art. 25;
- organizzazione, programmazione e flessibilità dell'orario di lavoro;
- diritto allo studio;
- criteri modalità e tempi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari ed atipici in rapporti di lavoro a Tempo
Indeterminato.
2. Nell'ambito della contrattazione regionale, al fine di armonizzare le esigenze organizzative, le parti firmatarie del
presente CCNL individuano all'art. 11 le materie che concorrono alla definizione del contratto integrativo di Ente.
3. Ai fini della contrattazione regionale, le Associazioni degli Enti di FP firmatarie del presente contratto, ove costituite a
tale livello e gli Enti a carattere regionale che ad esso aderiscono, individuano i rappresentanti che fanno parte della
delegazione trattante.
4. Gli Enti e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, previa comunicazione preventiva a tutti i soggetti interessati,
possono avvalersi, nella contrattazione regionale, dell'assistenza dei propri rappresentanti a livello nazionale.
5. Copia di ogni contratto regionale verrà trasmessa alla Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale, di cui al successivo
art. 4, per la costituzione di un archivio nazionale disponibile alla consultazione delle Parti.
C - LE PROCEDURE
1. Le contrattazioni regionali rimangono in vigore qualora non ne sia data disdetta formale da una delle parti entro 3
mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, o secondo le decorrenze previste dagli accordi stessi. La vigenza del
contratto Regionale ha la medesima decorrenza del presente CCNL di cui al successivo art. 20 sia per la parte economica
che per quella normativa.
2. Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, le associazioni datoriali e sindacali firmatarie dei
contratti collettivi regionali che ancora svolgono i loro effetti perché vigenti o in ultrattività devono aggiornare i contratti
collettivi regionali alle disposizioni contenute nel presente contratto ed alla normativa vigente.
Art. 2 - Relazioni sindacali
1. Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità degli Enti di FP e dei Sindacati, perseguono
l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla loro crescita
professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
2. Le Parti concordano di mantenere gli Enti Bilaterali come specificato al seguente articolo 3 e le Commissioni Paritetiche
Bilaterali come specificato nel seguente articolo 4 del presente CCNL.
Art. 3 - Ente bilaterale nazionale e regionale
a) Ente bilaterale nazionale (EBINFORM)
1. Le Parti firmatarie del presente CCNL confermano l'Ente Bilaterale Nazionale quale strumento per affrontare problemi
e bisogni dei lavoratori e degli organismi formativi e supportare processi di cambiamento secondo quanto previsto dallo
Statuto dell'Ente, allegato n. 1, parte integrante del presente CCNL.
2. Le Parti si impegnano a favorire l'implementazione degli Enti Bilaterali Regionali nelle Regioni nelle quali essi non siano
ancora operativi e danno mandato all'Assemblea Generale dei soci dell' EBINFORM, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, di
promuovere quelle modifiche necessarie per consentire ai soci, su richiesta motivata delle due parti delle regioni
interessate, di costituire Enti Bilaterali Interregionali tra quelle Regioni in cui non può essere ordinariamente garantita la
costituzione di un Ente autonomo per l'attuale insufficienza di partecipazione degli addetti, indicando un piano di
intervento anche con misure di carattere straordinario e temporaneo, per raggiungere una situazione tale da assicurare
la capienza economica per il funzionamento dell'Ente in questione
3. Sono Soci Fondatori dell'Ente Bilaterale Nazionale della Formazione Professionale (EBINFORM):
- le Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori S.I.N.A.L.F;
- le Associazioni Nazionali degli Enti Formativi A.S.F.O.R.M.
4. L'Ente Bilaterale Nazionale ha la finalità di rappresentare, a livello nazionale, tutti gli Enti Bilaterali Regionali dell a
Formazione Professionale ed ha i seguenti scopi:
- promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo al monitoraggio dei sistemi regionali di formazione
professionale, all'analisi dei fabbisogni di formazione, alla legislazione nazionale, regionale ed europea, allo sviluppo
della formazione professionale;
- monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nel settore, nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle
intese tra le Parti sociali;
- realizzare il monitoraggio dei rapporti ordinamentali tra il sistema scolastico nazionale dell'istruzione ed i sistemi
regionali di formazione professionale;
- promuovere l'accessibilità e la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla
contrattazione collettiva;
- recensire e diffondere esperienze formative di eccellenza e buone pratiche;
- promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei
dipendenti anche armonizzando i propri interventi con attività dei fondi interprofessionali. Per tale attività possono
essere attivate forme di collaborazione con le istituzioni nazionali, e internazionali;
- promuovere forme di previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa e forme innovative di welfare;
- sostenere, ove non può intervenire l'Ente bilaterale regionale con risorse proprie o in aggiunta a queste, i lavoratori e
le strutture formative in difficoltà.
- attuare gli altri compiti che le Parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di
attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale.
5. Gli scopi di cui ai precedenti punti trovano applicazione esclusivamente per i soggetti che applicano il CCNL.
b) Le risorse
9. La quota di affiliazione da versare annualmente entro il 30 settembre sul fondo unico di sostegno di cui al successivo
punto 12, da ogni Ente Bilaterale Regionale o Interregionale all'Ente Bilaterale Nazionale per sottoscrivere il legame
associativo e assicurare un apporto al funzionamento dello stesso è definita in 0,50 € a dipendente (la base di calcolo è
costituita dall'Uniemens del mese di dicembre). La mancata costituzione in una Regione dell'Ente Bilaterale Regionale
(o l'adesione a un ente bilater ale Interregionale), entro i termini previsti dal presente articolo, impegna comunque i
soggetti che in tale territorio operano e applicano il presente CCNL al versamento della contribuzione fissata per la
costituzione dei fondi gestiti dagli Enti Bilaterali Regionali. Tale versamento confluirà in un fondo, denominato "fondo di
supplenza", istituito ad hoc dall'Ente Bilaterale Nazionale, che sarà a disposizione dell'Ente Bilaterale Regionale al
momento della sua costituzione, con lo storno dei costi sostenu ti dall'Ente Bilaterale Nazionale per lo svolgimento
dell'attività di supplenza, opportunamente documentata.
10. La contribuzione è fissata dalla contrattazione regionale nella misura minima dello 0,5% del monte salari, versata da
ogni soggetto che applica il CCNL -FP all'Ente Bilaterale Regionale della regione di competenza, per la costituzione di un
fondo comune di sostegno le cui finalità saranno:
- formazione ed interventi straordinari destinati ai lavoratori in presenza di crisi aziendali;
- realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro;
- altre finalità definite e contrattate a livello regionale;
11. La contribuzione dovrà essere versata dai datori di lavoro secondo cadenze stabilite dalla contrattazione regionale e
recepita nei regolamenti dell'Ente, in misura pari al 30% a carico dei lavoratori e al 70% a carico dei datori di lavoro. La
quota percentuale è calcolata sull'imponibile previdenziale complessivo dei lavoratori, assunti con contratto di lavoro
subordinato, ancorché a tempo determinato o a tempo indeterminato.
12. Il fondo comune di sostegno, costituito sia a livello nazionale presso EBINFORM e a livello regionale presso EBIRFOP ,
è disciplinato da un apposito regolamento che ne individuerà le modalità di impiego e di gestione.
13. Le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni lavoratore il quale matura,
esclusivamente nei confronti degli Enti non aderenti e non versanti al sistema della bilateralità, il diritto all'erogazione
diretta da parte dei datori di lavoro.
14. A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del CCNL per la FP , gli Enti che applicano il presente CCNL,
non aderenti al sistema della bilateralità e che non versano i relativi contributi di cui ai precedenti punti, sono tenuti ad
erogare a ciascun dipendente un importo mensile pari all'1,5% dell'imponibile previdenziale annuo, calcolato su 13
mensilità e diviso su 12 mensilità. Tale importo cessa dal mese successivo all'adesione ed all'inizio dei versamenti
dell'Ente al sistema della bilateralità. Tale importo rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide su
tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti.
15. L'Ente Bilaterale Nazionale e gli Enti Bilaterali Regionali costituiscono appositi fondi denominati "Fondo per la
rappresentanza sindacale" da tenersi con contabilità separata. La gestione delle risorse del Fondo è definita dal
Regolamento, proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci.
16. Gli Enti Bilaterali nazionale e regionali dovranno modificare le proprie finalità e operatività in relazione alle
modificazioni che si dovessero introdurre a livello di contrattazione nazionale e regionale
17. Le parti si impegnano, a livello nazionale e regionale, a verificare i livelli di efficacia ed efficienza degli Enti Bila terali
e ad apportare le eventuali modifiche contrattuali e statutarie necessarie a garantirne il corretto funzionamento.
Art. 4 - Commissione paritetica bilaterale nazionale e territoriale
1. Le Parti confermano l'istituzione delle Commissioni paritetiche a livello nazionale e regionale con il compito prioritario
di predisporre ed emanare rispettivamente interpretazioni autentiche delle normative contrattuali e delle contrattazioni
regionali nonché di esaminare e risolvere eventuali controversie nella interpretazione ed applicazione dei contenuti del
CCNL e delle materie oggetto di contrattazione regionale così come previsto dal regolamento di cui all'allegato n. 2, parte
integrante del presente CCNL.
2. Analoghi compiti in relazione ai contratti regionali hanno le commissioni paritetiche bilaterali territoriali. Esse sono
costituite nell'ambito della contrattazione regionale e regolate da appositi regolamenti concordati tra le parti.
Art. 5 - Tentativo di conciliazione
1. In tutti i casi di controversie le Parti convengono di esercitare, per la prevenzione e la risoluzione preventiva dei conflitti,
il tentativo di conciliazione che, ai sensi della Legge n. 183 del 2010, è attività facoltativa, secondo le modalità di cui
all'allegato n. 3. parte integrante del presente CCNL.
CAPITOLO II: RAPPORTO DI LAVORO
Art. 6 - Lavoro a tempo determinato
1. Nell'ambito del contratto di lavoro è consentito il ricorso al tempo determinato stipulato ai sensi del Decreto
Legislativo n. 81 del 15 Giugno 2015 e sue successive modifiche e integrazioni, secondo quanto definito dall'allegato n.
4, parte integrante del presente CCNL.
2. La percentuale massima dei contratti a tempo determinato, con esclusione dal computo dei lavoratori assunti in
sostituzione di dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro, non potrà superare il 20% del
personale con contratt o di lavoro a tempo indeterminato, salvo diversa regolamentazione stabilita in sede di
contrattazione regionale e/o di Ente.
Art. 7 - Apprendistato professionalizzante
1. Il Contratto di apprendistato professionalizzante, stipulato direttamente dagli Enti/Agenzie formative, è un contratto
di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani ai sensi del Decreto legislativo
n. 81 del 15 giugno 2015 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le Parti riconoscono il contratto di apprendistato professionalizzante quale strumento utile per l'acquisizione delle
competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa e percorso orientato tra sistema di istruzione e
formazione e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, come regolato dal Decreto
legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le parti si impegnano a definire i profili cui riferire i piani formativi individuali previsti dal Decreto legislativo n. 81 del
15 giugno 2015 e successive modifiche e integrazioni entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, dando mandato
all'Ente Bilaterale Nazionale EBINFORM di presentare una ipotesi complessiva.
Art. 8 - Telelavoro subordinato
1. Si definisce telelavoro la modalità di effettuazione della prestazione da parte di un lavoratore subordinato, il cui
espletamento avviene con l'ausilio di strumenti anche telematici, prevalentemente al di fuori della abituale sede di
lavoro.
2. La contrattazione regionale e/o di Ente regolamenterà le modalità di attuazione del presente articolo, facendo
riferimento all'accordo interconfederale del 9 giugno 2004, di cui all'allegato n. 5, parte integrante del presente CCNL.
Art. 9 - Lavoro in somministrazione
1. In ragione della richiesta di figure professionali in modalità intermittente che il sistema della formazione professionale
può richiedere, è possibile la stipulazione di contratti di fornitura di somministrazione di prestazioni di lavoro secondo
quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi
provvedimenti attuativi, previa contrattazione di Ente con la PSA/PSU o, in mancanza, con le OO.SS. territoriali, sui limiti
quantitativi e temporali.
Art. 10 - Collaborazioni coordinate e continuative
1. Il ricorso al contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015
e successive modifiche ed integrazioni, è regolamentato dall'allegato n. 7, parte integrate del presente CCNL.
CAPITOLO III: ASSETTI CONTRATTUALI
Art. 11 - Contrattazione di ente
1. La Contrattazione di Ente si attiva trascorsi i 6 mesi dalla firma del CCNL o alla conclusione del Contratto Regionale. Il
confronto tra Ente e la rappresentanza sindacale territoriale e/o di struttura (RSA/RSU) riguarda i seguenti temi:
- superamento della percentuale del 20% per la stipulazione dei contratti a termine (art. 6, comma 2);
- regolamentazione del telelavoro subordinato (art. 8, comma 2);
- determinazione dei limiti per il lavoro in somministrazione (art. 9);
- modalità e tempi dell'informazione preventiva e successiva (art. 12, comma 4);
- definizione delle spese relative all'aggiornamento (art. 15, comma 5);
- modalità di presentazione delle domande di trasformazione del lavoro full time in lavoro part-time (art. 23, comma 2);
- determinazione della percentuale di maggiorazione della retribuzione, criteri e modalità di attuazione per la
disponibilità alla variazione temporale del part-time (art. 23, comma 8);
- individuazione delle disponibilità finanziarie per il sistema incentivante o premio di risultato (art. 25, punto E, comma
2);
- indennità varie (art. 25, lettera F);
- modalità di fruizione del diritto alla mensa (art. 28, comma 2);
- modalità generali dell'impegno orario dei formatori (art. 37, punto B 1);
- eventuale flessibilità, incentivazione e/o forme compensative rispetto all'orario medio settimanale dei formatori (art.
37, punto B 4);
- impegno aggiuntivo di 150 ore in situazioni straordinarie e motivate (art. 37, punto B 5);
- orario di lavoro dei formatori in agricoltura e modalità di calcolo delle distanze (art. 37, punti C 1 e 2);
- orario di formazione diretta in istituti di pena, comunità di recupero ed attività per disabili (art. 37, punto D 1);
- determinazione della quota annuale di aggiornamento (art. 37, punti E1 e E2);
- possibilità di gestione pluriennale di progetti di aggiornamento (art. 37, punti E1 e E2);
- programmazione del monte ore complessivo di aggiornamento (art. 37, punto E 4);
- modalità di adesione alla Banca delle ore (art. 40, comma 3);
- tempi e modalità di verifica della Banca delle ore (art. 40, comma 4);
- determinazione del trattamento economico e normativo per le missioni (art. 49, comma 1);
- criteri e modalità per l'utilizzo del mezzo proprio e del calcolo delle distanze (art. 49, commi 2 e 3);
- definizione di ulteriori permessi retribuiti per diritto allo studio (art. 55, comma 2);
- definizione di ulteriori modalità applicative per diritto allo studio (art. 55, comma 7);
- flessibilità degli orari per l'esercizio delle pari opportunità (art. 63, comma 1, b).
La vigenza del contratto di Ente ha la medesima decorrenza del presente CCNL di cui al successivo art. 20.
Art. 12 - Informazione e concertazione
1. Ai fini di una più compiuta informazione, le Parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed, in ogni
caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi, iniziative per l'innovazio ne
tecnologica degli stessi, eventuali processi di dismissione e di trasformazione.
2. La concertazione si sviluppa a livello regionale tra i rappresentanti regionali delle Associazioni e/o Enti di FP firmatar i
o aderenti al presente CCNL e le Segreterie regionali di categoria S.I.N.A.L.F.
3. Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli Enti garantiscono
una costante informazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL sugli atti che riguardano il
personale dipendente, le collaborazioni a progetto, i tempi determinati, l'organizzazione del lavoro.
4. Le modalità e i tempi dell'informazione, che devono avere carattere preventivo e/o successivo, sono definiti tra Enti e
Organizzazioni Sindacali a livello regionale e/o di Ente.
Art. 13 - Igiene e sicurezza sul lavoro
1. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli organismi paritetici, la formazione, i permessi, le
attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni
e la documentazione interna si rinvia ai contenuti degli Accordi Interconfederali in materia di Igiene e Sicurezza sul lavoro,
2. Le Parti si danno atto dell'opportunità di attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di
monitoraggio ed analisi.
Art. 14 - Collegio dei formatori
1. Il collegio dei formatori, che può essere articolato per dipartimenti di lavoro, presieduto dal direttore dell'Istituzione
Formativa e composto da tutti i relativi formatori, è finalizzato alla valorizzazione della professionalità dei medesimi e
del lor o concorso attivo per realizzare percorsi e interventi di formazione e/o di orientamento professionale nella
formazione iniziale, superiore, continua e per allievi con disabilità e/o con svantaggio sociale e/o culturale e per
interventi riguardanti le politiche del lavoro e i relativi servizi.
2. Con riferimento agli eventuali indirizzi regionali ed in coerenza con la proposta formativa del rispettivo Ente, il collegio
dei formatori:
a. contribuisce alla programmazione metodologico -didattica dei percorsi e degli interventi di cui al comma 1 attivati
dall'Istituzione Formativa;
b. concorre a determinare gli obiettivi didattici degli stages formativi e/o periodi di alternanza in azienda previsti nel
piano delle attività programmate;
c. elabora proposte metodologiche atte a facilitare l'integrazione nelle attività curricolari normali degli allievi con
disabilità e/o con svantaggio sociale e/o culturale anche in raccordo con le Istituzioni scolastiche e con gli Enti Locali di
competenza;
d. propone sussidi didattici descrittivi, audiovisuali e multimediali, concorrendo alla elaborazione dei medesimi in
rapporto alle specifiche esigenze dei progetti;
e. concorre a programmare ed attuare le verifiche intermedie e finali delle attività di cui al comma 1, in rapporto al
conseguimento degli obiettivi individuati;
f. effettua la valutazione periodica dell'andamento e dell'efficacia complessiva dell'azione didattico formativa in rapporto
agli orientamenti e agli obiettivi programmati;
g. concorre a programmare e organizzare gli incontri con le famiglie degli allievi minori;
h. concorre a programmare progetti di aggiornamento collegiale e/o individuale dei formatori, predisposti dall'Ente o
dall'Istituzione Formativa, ed elabora proposte in ordine alle necessità di aggiornamento e formazione continua del
personale;
i. concorre, nella formazione continua, alla verifica delle ricadute dei percorsi formativi sulle strutture produttive;
j. si relaziona con gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche relativamente ai percorsi integrati.
3. I formatori sono tenuti a partecipare alle riunioni del collegio dei formatori/dipartimenti.
4. Le suddette riunioni sono comprese nell'orario di lavoro ed hanno luogo in ore non coincidenti con l'attività didattica.
5. Alle riunioni del collegio dei formatori/dipartimenti possono essere invitati Responsabili/Collaboratori dell'area
amministrativa che esercitano specifiche funzioni di raccordo e integrazione con la programmazione didattica delle azioni
formative e figure specialistiche dell'area dell'erogazione.
Art. 15 - Aggiornamento
1. Il personale dipendente è tenuto, su programmazione dell'Ente, a partecipare alle iniziative di aggiornamento,
riqualificazione e riconversione professionale previste dall'Ente medesimo, dalla Legge n. 845/78 o attivate dalle Regioni,
dagli Enti Locali, dall'Ente Bilaterale, dai Fondi paritetici interprofessionali.
2. Tali iniziative sono finalizzate alla riconversione e qualificazione delle attività anche attraverso la formazione di nuove,
diversificate e più elevate professionalità funzionali allo sviluppo del sistema e, in particolare:
- alla progettazione e revisione dei profili professionali;
- alla progettazione, revisione e sperimentazione dei percorsi di orientamento e di formazione professionale iniziale,
superiore, continua e per utenze con particolari bisogni;
- agli interventi di inserimento e reinserimento lavorativo;
- ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, mirati alla riqualificazione dei medesimi;
- all'attuazione e sviluppo delle azioni richieste dalla certificazione di qualità e dell'accreditamento e delle azioni
innovative.
3. I lavoratori con contratto di lavoro part-time, hanno diritto, limitatamente al periodo di svolgimento delle iniziative di
formazione/aggiornamento, alla retribuzione corrispondente all'effettivo impegno orario, qualora superiore.
4. Al personale dipendente che ha frequentato iniziative di qualificazione, aggiornamento e riconversione professionale
viene rilasciata idonea documentazione.
5. La quantità e le modalità di riconoscimento delle spese sostenute dai partecipanti alle iniziative di aggiornamento
vengono definite in sede di contrattazione regionale o di Ente.
6. La partecipazione ad ogni iniziativa di aggiornamento è autorizzata dal datore di lavoro.
PARTE SECONDA
TITOLO I: DIRITTI SINDACALI
Art. 16 - Astensione dal lavoro
1. In conformità ai principi della Costituzione e della Legge n. 300/70, è garantito l'esercizio della libertà e delle attivi tà
sindacali, nonché del diritto di sciopero.
2. La dichiarazione di sciopero da parte delle Organizzazioni Sindacali dovrà essere preceduta da preavviso, di norma
non inferiore a 2 giornate lavorative.
Art. 17 - Diritti e libertà sindacali
1. I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla Legge n. 300/70 e dalle disposizioni del presente contratto.
2. I periodi di fruizione di tutte le libertà sindacali sono validi ai fini dei vari istituti contrattuali e si configurano c ome
effettivo servizio prestato nella propria funzione professionale, nella rispettiva sede di titolarità.
A - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
1. Nel rispetto dell'accordo per la costituzione delle RSU nel comparto della Formazione professionale, la rappresentanza
sindacale unitaria è così composta: 1 componente per ogni Istituzione Formativa che impegna fino a 15 dipendenti; 3
componenti per ogni Istituzione Formativa che impegna oltre 15 dipendenti.
2. Le predette rappresentanze sindacali sono riconosciute nell'ambito dei sindacati di categoria aderenti alle
Confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie del presente Contratto.
3. Per l'esplicazione del proprio mandato la rappresentanza sindacale unitaria, come definita al precedente punto 2, ha
diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 8 ore mensili in media per anno formativo per ogni componente.
4. Le ore di permesso sono utilizzabili da uno o più rappresentanti sindacali.
5. Ferma restando l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, e fino al completamento delle elezioni delle
RSU, restano in carica le RSA di Istituzione Formativa previste dal precedente CCNL con criteri di calcolo del complesso
dei permessi retribuiti previsti ai precedenti commi 1 e 3.
B - Assemblea sindacale
1. Per l'esercizio dell'attività sindacale sono riconosciute 12 ore annue individuali retribuite per tenere l'assemblea degli
operatori in orario di lavoro. L'assemblea, che sarà convocata con un preavviso non inferiore a tre giorni lavorativi, potrà
essere svolta anche al di fuori della abituale sede di servizio, previa opportuna precisazione nella richiesta avanzata dalla
RSA/RSU o dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL.
2. Nei periodi di attività formativa, se le assemblee coincidono con l'orario delle attività formative e coinvolgono i
formatori e il personale ad esse addetto, di norma vanno collocate all'inizio o alla fine del turno di lavoro.
3. All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali.
C - Affissione
1. Le RSA/RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi predisposti dal datore di lavoro e accessibili da tutti i lavoratori,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. Il diritto di affiggere comunicazioni in bacheca, su delega delle RSA/ RSU, può essere esercitato dai singoli membri
della rappresentanza.
D - TRATTENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI
1. Nei confronti dei lavoratori iscritti alle Organizzazioni Sindacali, l'Ente è tenuto ad operare la trattenuta per contributi
sindacali mediante lettera -delega firmata dal lavoratore interessato e ad effettuare le relative rimesse secondo le
istruzioni emanate dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
2. La lettera-delega sarà inviata alla direzione dell'Ente dalla rispettiva organizzazione sindacale.
E - ESONERI SINDACALI
1. Gli esoneri sindacali di cui al presente punto costituiscono un costo contrattuale.
2. È riconosciuto un esonero sindacale nazionale a tempo pieno retribuito per un lavoratore per ciascuna delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto S.I.N.A.L.F.
3. La contrattazione regionale definisce il numero degli esoneri sindacali retribuiti attribuiti alle OO. SS. firmatarie del
presente contratto S.I.N.A.L.F., su base proporzionale, e secondo quanto previsto all'allegato 9 del presente CCNL.
4. Sono fatti salvi gli accordi regionali in materia di esoneri sindacali sin qui applicati, se non congiuntamente disdettati,
secondo le specifiche modalità in essi contenute.
TITOLO II: AMBITO E DECORRENZA CONTRATTUALE
Art. 18 - Norme di Legge
1. Al personale dipendente degli Enti, anche operante in Centri o Istituzioni Formative con un numero di operatori
inferiore a 16 unità, si applicano le norme della Legge n. 300/70, le norme di legislazione sociale relative alla salvaguardia
dell'occupazione, le assicurazioni sociali e quant'altro previsto dalle leggi vigenti.
2. Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa rinvio alla legislazione vigente.
3. Le Parti stipulanti convengono inoltre che il presente CCNL, per tutto il periodo della sua validità, deve essere
considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile e sostituisce, ad ogni effetto, il precedente CCNL, salvo le
norme espressamente richiamate.
Art. 19 - Campo di applicazione
1. Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli Enti di FP i quali operano all'interno
delle Istituzioni Formative accreditate o che possono accreditarsi ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Il presente contratto disciplina inoltre il rapporto di lavoro del personale dipendente di enti di qualunque natura
giuridica, anche riuniti in consorzi, fondazioni, reti e poli, operanti nel campo della formazione professionale degli
occupati e degli i noccupati, della formazione continua, dell'Istruzione Tecnica Superiore, dell'Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore, della Istruzione e Formazione Professionale ordinamentale, dei servizi per il lavoro, dell'educazione
degli adulti, della formazione per le arti ed i mestieri e delle attività connesse alle politiche attive per il lavoro.
3. Esso costituisce il complesso normativo generale nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferire la contrattazione
regionale.
4. I contenuti del presente contratto sono definiti con l'obiettivo di realizzare il contratto unico della formazione
professionale vincolante per tutti gli Enti impegnati nella gestione di attività previste dal decreto per l'accreditamento
delle Istituzioni Formative.
Art. 20 - Durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto ha decorrenza quadriennale dal 1º gennaio 202 6 al 31 dicembre 20 29 con articolazione
economica biennale.
2. Le parti concordano di dare avvio, a partire dal mese di settembre 202 7, alla trattativa per il rinnovo del secondo
biennio economico e di un aggiornamento - revisione complessiva dell'articolato che recepisca i cambiamenti e le
innovazioni in atto nella formazione professionale, nel mondo del lavoro e della vita sociale dei giovani, degli adulti e
delle fasce fragili.
3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una
delle Parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 6 mesi prima della scadenza del contratto.
TITOLO III: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 21 - Assunzioni
1. Al momento dell'assunzione, l'ente comunicherà al nuovo assunto tutte le informazioni previste dal decreto legislativo
n. 104/2022 e successive sue modifiche ed integrazioni, nelle forme ivi previste.
Art. 22 - Periodo di prova
1. Il personale dipendente nuovo assunto a tempo indeterminato è tenuto a svolgere un periodo di prova nella seguente
misura:
2. - 6 mesi per il personale dipendente inquadrato dal V al IX livello;
3. - 3 mesi per il personale dipendente inquadrato dal I al IV livello.
4. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il dipendente verrà ammesso a
completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere servizio, entro il periodo fissato dal presente
articolo.
5. Il periodo di prova non potrà essere prolungato e, superato lo stesso senza che sia intervenuta da una delle Parti
disdetta scritta del rapporto, il dipendente si intende assunto con decorrenza del servizio, a tutti gli effetti contrattuali ,
dal primo giorno di inizio del periodo di prova.
6. Al dipendente assunto in prova, in caso di non superamento della stessa entro i periodi di cui al comma 1 e in caso di
non assunzione al loro termine, viene riconosciuto lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente
a tempo indeterminato, compreso il trattamento di fine rapporto, escludendo tutti gli elementi incentivanti.
7. Per il personale di tutti i livelli assunto a tempo determinato il periodo di prova è pari a 1/4 della durata del contratto,
con limite massimo pari a quello previsto per un dipendente a tempo indeterminato di pari livello.
Art. 23 - Part-time
1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e successive modifiche ed integrazioni gli Enti possono
procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto
dal presente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
2. Su accordo delle Parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale. Le domande relative alla suddetta trasformazione vanno presentate all'Ente secondo le modalità da
definire in sede di contrattazione regionale o, in subordine, di Ente, con priorità per le richieste motivate da gravi motivi
di salute o di famiglia.
3. Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. La mancanza della forma scritta trasforma il contratto
part-time in contratto di lavoro full time.
4. L'orario di lavoro, convenuto tra le Parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere,
della relativa distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausol e
di elasticità concordate tra le Parti interessate. Per il personale assunto a part-time è ammesso, oltre l'orario settimanale
concordato:
a. il lavoro supplementare, previo consenso del lavoratore, nella misura massima dell'orario settimanale;
b. il lavoro straordinario, previo consenso del lavoratore, nella misura massima di 2 ore giornaliere nel limite massimo
annuo fissato dall'art. 39.
5. Il lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part-time concordate è ammesso fino alla concorrenza dell'orario
convenzionale, e comunque non oltre le 8 ore giornaliere, e viene retribuito come completamento d'orario.
6. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o
straordinario, né ricorre il giustificato motivo di licenziamento.
7. Su richiesta del lavoratore dipendente, il lavoro supplementare, che sia effettuato con modalità ripetitive o per periodi
pari o superiori ai nove mesi nell'arco dell'anno formativo, é assorbito e consolidato nell'orario settimanale ordinario
individuale, con esclusione dei casi di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
8. La disponibilità a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta a favore del lavoratore
una maggiorazione della retribuzione mensile globale in atto di norma non inferiore al 10%. Percentuale di
maggiorazione, modalità di attuazione, periodi e priorità vengono definite dalla contrattazione regionale o, in subordine,
di Ente, fatti salvi i migliori trattamenti economici in essere. La variazione temporale deve essere comunicata al lavoratore
con almeno 5 giorni di anticipo.
9. Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla richiesta di variazione temporale, quando ricorrano
comprovati motivi di famiglia, di salute, di formazione o di altra attività lavorativa subordinata o autonoma; in ogni caso
occorre che siano trascorsi almeno 5 mesi dalla data del consenso previo preavviso di 1 mese.
10. Il trattamento economico del dipendente a part -time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello
previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e
periodiche complessive. Il personale dipendente a part -time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale
dipendente con contratto full time.
11. La eventuale trasformazione dell'orario da part -time a full time, a richiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad
eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni. Tale diritto si applica in tutte le Istituzioni Formative di uno stesso Ente,
nel rispetto delle modalità definite in contrattazione regionale.
Art. 24 - Incompatibilità
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso quello a tempo parziale volontario, è incompatibile con altro
rapporto di lavoro dipendente e/o professionale in concorrenza con l'Ente di formazione, fatte salve le disposizioni di
Legge in materia.
2. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, che svolgono attività di tipo intellettuale,
per poter operare per altri Enti di formazione e/o Istituzioni Formative dovranno richiedere e ottenere idonea liberatoria,
in mancanza della quale il dipendente incorre nei provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 55.
TITOLO IV: TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 25 - Trattamento economico
A - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. La struttura della retribuzione del personale dipendente si compone di:
a. trattamento fondamentale:
- stipendio tabellare del livello retributivo di cui alla successiva tabella n. 1;
- progressione economica orizzontale individuale di cui alla successiva tabella n. 2;
- eventuali superminimi derivanti da accordi contrattuali collettivi;
- Trattamento di Assistenza Sanitaria Integrativa.
- Trattamento di Previdenza complementare di cui all'allegato 9
b. trattamento accessorio:
- compenso per lavoro straordinario;
- incentivi;
- indennità;
- eventuali trattamenti accessori derivanti da accordi regionali e/o di Ente.
2. Al personale dipendente, ove spettante, è corrisposto l'assegno unico per i figli a carico ai sensi della Legge n. 46 del
1º aprile 2021 e sue successive integrazioni e modificazioni.
B - LIVELLI RETRIBUTIVI
1. Ai livelli funzionali, definiti dal successivo art. 32, corrispondenti ai relativi profili professionali, sono attribuiti i nuovi
livelli retributivi di cui alla successiva tabella n. 1 con gli aumenti e le decorrenze ivi indicate:
Tabella n. 1: livelli retributivi - Primo Biennio economico 2026-2027
Tabellare giu-27 set-28
LIV Aumento Tabellare Aumento Tabellare
I 1556,48 47,71 1604,19 31,80 1635,99
II 1646,60 50,47 1697,07 33,64 1730,71
III 1745,43 53,50 1798,93 35,66 1834,59
IV 1879,17 57,60 1936,77 38,40 1975,16
V 1957,63 60,00 2017,63 40,00 2057,63
VI 2218,12 67,98 2286,10 45,32 2331,43
VII 2321,97 71,17 2393,14 47,44 2440,58
VIII 2500,00 76,62 2576,62 51,08 2627,71
IX 3066,16 93,98 3160,14 62,65 3222,79
C - FUNZIONI SUPERIORI
1. Qualora il dipendente sia addetto a funzioni superiori per una quota parziale o totale del proprio orario di lavoro, fatti
salvi i casi previsti dal C.C., la retribuzione sarà quella del livello corrispondente alla funzione superiore espletata
proporzionalmente rapportata all'incarico orario e per la durata dello stesso.
2. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
Tabella n. 2 - Valori economici della progressione economica orizzontale individuale (P .E.O.I.)
Livelli Incremento mensile €
I 30,00
II 30,00
III 30,00
IV 40,00
V 55,00
VI 60,00
VII 60,00
VIII 60,00
IX 60,00
D - PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE INDIVIDUALE
1. Oltre all'inquadramento, di cui alla precedente tabella 1, è prevista una progressione economica orizzontale
individuale (P .E.O.I.) sulla base dell'anzianità maturata nel sistema di FP , che si realizza con l'applicazione complessiva di
cinque incrementi retributivi quadriennali. Gli scatti maturati successivamente al 1 febbraio 2012 avranno il valore
unitario indicato nella tabella n. 2.
E - SISTEMA INCENTIVANTE O PREMIO DI RISULTATO
1. Il sistema incentivante o premio di risultato è finalizzato a favorire e sviluppare processi innovativi, flessibili e interattivi.
2. È previsto per tutto il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato un incentivo o premio di
RISULTATO derivante da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. La contrattazione regionale,
e/o di ente individ ua la disponibilità finanziaria globale del sistema incentivante o premio di risultato, di norma non
inferiore al 3% dell'imponibile previdenziale annuo del personale dipendente, prendendo a riferimento l'andamento
quali/quantitativo delle attività dell'Ente.
3. nell'ambito del rinnovo del CCNL la contrattazione di secondo livello dispone di una quota economica una tantum, da
corrispondere a tutti i lavoratori come welfare aziendale o da versare sui fondi pensionistici, nella misura massima di
1000 euro e determinata in proporzione alla durata del rapporto di lavoro e alla eventuale percentuale di PT.
F - INDENNITÀ VARIE
1. Le Parti rinviano alla contrattazione regionale e/o di Ente la competenza a normare le materie di cui ai seguenti punti:
a. incentivazione di cui all'art. 37 - orario di lavoro, lettera B, punto 4;
b. incentivazione di cui all'art. 37 - orario di lavoro, lettera B, punto 5, nella misura minima del 15% aggiuntivo della
retribuzione oraria;
c. modalità di variazione temporale nel rapporto di lavoro part-time di cui all'art. 23 - part-time, comma 8, nella misura
minima del 10% della retribuzione;)
d. nelle Istituzioni Formative a carattere convittuale, il personale dipendente impegnato nelle attività di assistenza serale
e notturna fruisce di una indennità minima annua di € 700,00 a valere ad ogni effetto contrattuale;
e. al personale dipendente, impegnato in attività formative presso istituti di pena o con utenza proveniente dalle
medesime strutture o presso comunità di recupero extossicodipendenti, è corrisposta una indennità minima annua di €
1.400,00, corrisposta proporzionalmente all'orario di servizio nelle stesse strutture, a valere ad ogni effetto contrattuale;
f. al personale che ricopre l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.lvo n. 81/2008,
è corrisposta una indennità minima annua di € 700,00 da valere ad ogni effetto contrattuale.
G - SANITÀ INTEGRATIVA
Per i dipendenti degli Enti che applicano il presente contratto è previsto un contributo mensile pari a 7 euro per 12
mensilità, parte integrante della retribuzione, per l'adesione ad un fondo per l'Assistenza Sanitaria Integrativa. Il
contributo sarà erogato a partire dalla data di attivazione dell'accordo nazionale specifico.
Art. 26 - Tredicesima mensilità
1. Al personale dipendente, entro il 16 dicembre di ogni anno, è corrisposta la retribuzione globale mensile vigente a
quella data a titolo di tredicesima mensilità.
Art. 27 - Mensa
1. Al personale dipendente impegnato per almeno 6 ore giornaliere con orario di lavoro che prevede rientri, spetta la
mensa o il ticket o l'indennità di mensa.
2. Le modalità e le quantità sono previste dalla contrattazione regionale e/o, in subordine, di Ente.
Art. 28 - Retribuzione mensile, giornaliera, oraria, prospetto paga
1. La retribuzione mensile, è corrisposta al personale dipendente, tra il giorno 27 di ogni mese e non oltre il 10º giorno
di calendario successivo al mese di prestazione.
2. Il prospetto paga con l'indicazione di tutti gli elementi che concorrono a formare la retribuzione mensile, nonché tutte
le ritenute effettuate, è consegnato, anche in via telematica, o reso disponibile al dipendente contestualmente alla
retribuzione.
3. La retribuzione mensile è determinata, ai sensi dell'art. 25, punto A:
- dal trattamento fondamentale;
- dal trattamento accessorio.
4. La retribuzione del personale dipendente impegnato a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato o
determinato, è commisurata a tanti trentaseiesimi della retribuzione piena prevista al precedente comma 3, per quante
sono le ore di effettivo impegno settimanale contrattuale; al personale dipendente sono altresì corrisposti, con gli stessi
criteri, eventuali altri elementi retributivi collegati a tale forma di rapporto.
5. La quota giornaliera si determina convenzionalmente, dividendo la retribuzione mensile per 26.
6. La retribuzione oraria, anche ai fini dei vari istituti contrattuali, si determina: retribuzione mensile/156
Art. 29 - Trattenute per sciopero
1. La trattenuta per sciopero viene effettuata sulla base della effettiva adesione allo sciopero programmato.
2. Per i dipendenti part -time o con orario ridotto la trattenuta viene effettuata sulla base dell'effettiva astensione dal
lavoro.
3. La trattenuta oraria per sciopero è calcolata come previsto dal comma 6 dell'art. 29.
Art. 30 - Trattamento previdenziale e previdenza complementare
1. Il trattamento previdenziale ordinario è attuato ai sensi delle leggi e disposizioni vigenti in materia.
2. La previdenza complementare è regolata dall'accordo, allegato n. 9, parte integrante del presente CCNL.
TITOLO V: MANSIONI E QUALIFICHE
Art. 31 - Classificazione e inquadramento del personale
1. Il sistema di classificazione e inquadramento del personale è definito dalle Parti a livello nazionale:
a. sulla base:
- dello stretto rapporto esistente tra professionalità, inquadramento economico funzionale e organizzazione del lavoro;
- della necessità di tener conto dei processi di accreditamento, nazionale e regionali, relativamente alla previsione delle
competenze professionali specifiche del settore;
- dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e delle figure professionali con particolare riferimento a quelle con più
elevata professionalità;
a. con i seguenti obiettivi:
- rafforzare il rapporto tra professionalità, sistema di inquadramento del personale e organizzazione del lavoro;
- salvaguardare le specificità dei modelli organizzativi regionali;
- disegnare un quadro di riferimento nazionale che permetta di riconoscere le professionalità del comparto.
2. Fermo restando il mantenimento della qualifica ed il livello di inquadramento acquisiti per il personale in servizio, per
le nuove assunzioni ed i passaggi di livello si rimanda all'allegato n. 11, "profili e livelli", parte integrante del present e
CCNL individuando il livello di Ente per la definizione degli inquadramenti professionali.
3. Le Parti si incontreranno per definire nuovi profili in relazione all'evoluzione delle figure professionali e di eventuali
mutate esigenze tecnico-formative.
Art. 32 - Passaggi di livello o di funzione
1. I passaggi al II, III, IV, V e VI livello avvengono sulla base dei requisiti previsti dalle rispettive declaratorie e dalle esigenze
dell'Ente.
2. Nei passaggi di livello a domanda e che prevedono il trasferimento da una struttura formativa ad altra, al personale
dipendente interessato non compete rimborso alcuno per le eventuali spese sostenute per il trasferimento stesso, né
per le eventuali maggiori spese sostenute per raggiungere la nuova sede di servizio.
Art. 33 - Mobilità professionale
1. Il personale dipendente degli Enti può essere soggetto a processi di mobilità professionale all'interno della fascia
professionale di propria competenza, anche attraverso percorsi di formazione, aggiornamento, riconversione e/o
riqualificazione.
2. Detta mobilità si attua:
a) all'interno delle Istituzioni Formative dello stesso Ente, mediante trattativa aziendale;
b) tra strutture di Enti diversi, mediante convenzioni e/o accordi;
c) tra Istituzioni Formative degli Enti e Istituzioni pubbliche, mediante convenzioni e/o accordi.
Art. 34 - Salvaguardia occupazionale
1. Per la salvaguardia occupazionale si applica quanto previsto dall'allegato n. 11, parte integrante del presente CCNL.
2. Sono salvaguardati i diritti acquisiti dal personale in servizio assunto con titoli inferiori a quelli previsti dal presen te
CCNL in relazione alla definizione degli incarichi e alle forme di mobilità interna ed esterna che potranno coinvolgere il
personale sopra citato.
Art. 35 – Procedura bilaterale
Nei casi in cui le parti, nel rispetto delle procedure di cui all'allegato n. 11, non abbiano individuato soluzioni condivise e
soddisfacenti, le stesse sono tenute ad aprire le ulteriori procedure per le tutele occupazionali e di reddito previste dalla
normativa vigente. Le parti, altresì, sono tenute a verificare e attuare quanto previsto dallo statuto e dal regolamento
dell'Ente Bilaterale nazionale (EBINFORM) e dagli statuti e regolamenti degli Enti Bilaterali regionali (EBIRFOP), nonché
dall'art. 3 del presente CCNL in materia di interventi straordinari destinati ai lavoratori in presenza di crisi aziendali.
Art. 36 - Mutamento di funzioni per inidoneità
1. Nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni
assegnategli, l'Ente, prima di procedere alla sua dispensa dal lavoro, dovrà esperire ogni utile tentativo, compatibile con
le strutture organizzative dei vari settori, di intesa con le Organizzazioni Sindacali, per recuperarlo al servizio attivo in
funzioni diverse da quelle proprie, allo stesso livello retributivo o a livello inferiore conservando il livello economico in
godimento.
TITOLO VI: ORARIO
Art. 37 - Orario di lavoro
A - Premessa
1. L'impegno di lavoro del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno è di 36 ore settimanali.
2. L'orario settimanale è distribuito su non meno di 5 giorni.
3. L'orario di lavoro convenzionale mensile è di 156 ore.
B - Formatori
1. I formatori, nei limiti orari di seguito definiti e secondo le modalità concordate in contrattazione regionale e/o di Ente,
sono impegnati nelle attività di cui alle macro tipologie regolamentate dal presente contratto di comparto.
2. Per i formatori l'orario di lavoro è comprensivo della formazione diretta, come di seguito specificato, e delle ore
destinate alle funzioni descritte nelle declaratorie dei profili professionali, fino al completamento delle 36 ore settimanali.
3. L'orario convenzionale medio settimanale di formazione diretta è pari a 22 ore fino ad un massimo di un monte di 800
ore annue. La distribuzione del monte ore di formazione diretta è definita su un calendario massimo di 46 settimane.
4. L'eventuale flessibilità e le relative quote di incentivazione e/o forme compensative sono definite in sede di
contrattazione regionale e/o di Ente. La programmazione è effettuata all'inizio delle attività, previo esame congiunto con
la RSA/RSU, sulla base dei calendari formativi regionali e aggiornate in ragione delle commesse acquisite dall'Ente.
5. Sulla base di motivate e straordinarie esigenze aziendali previa contrattazione a livello regionale e/o di Ente sui criteri,
sulle modalità di attuazione nonché sulla retribuzione oraria, è possibile concordare un impegno aggiuntivo e incentivato
di formazione diretta fino ad un massimo di 150 ore annue lavorative oltre le 800 e distribuite all'interno delle 36 ore
settimanali. La misura minima dell'incentivo non può essere inferiore a quanto previsto all'art. 25, punto F, lettera b).
Tali ore possono essere accantonate nella Banca delle ore.
6. Sono considerate attività di formazione diretta:
- la formazione svolta in aula/laboratorio;
- la formazione svolta in azienda;
- il sostegno alle persone con disabilità certificate e inserite nei corsi ordinari, in compresenza con il formatore;
- le supplenze;
- le ore impiegate per gli esami finali, limitatamente a quelle svolte direttamente con l'utenza in situazione di aula, di
gruppo o individualizzate.
7. L'orario del formatore comprende le funzioni previste nella declaratoria del formatore, di cui all'allegato 10 del
presente CCNL, ivi comprese le attività di team/organi collegiali, riunioni, gestione e produzione di report e le attività di
formazione/aggiornamento, di cui alla lettera E, punto 1 del presente articolo.
8. L'orario di lavoro del formatore, sia articolato in formazione diretta che in altre funzioni, anche su livelli contrattual i
diversi, prevede che le ore di formazione diretta assegnata devono comportare un impegno minimo di ore pari al 30%
da dedicare alle attività connesse alla sua funzione di cui al precedente punto B7. Le restanti ore, con esclusione delle
ore dedicate all'aggiomamento e alle attività collegiali, saranno dedicate a quanto previsto dell'incarico/chi assegnato/i.
C - A.S.F.O.R.M.TORI IMPEGNATI IN AGRICOLTURA
1. Per i formatori impegnati in agricoltura, l'articolazione dell'orario di lavoro nonché l'orario di formazione diretta
settimanale, in relazione alle specificità degli interventi, è determinato attraverso la contrattazione regionale e/o di Ente.
2. Il tempo impiegato per il trasferimento dalla sede di servizio alle sedi di effettivo svolgimento delle attività formative
è computato all'interno dell'orario di lavoro, ferme restando le ore di formazione diretta, ed è calcolato attraverso
specifici strumenti telematici individuati in contrattazione regionale e/o di Ente, a partire dalla sede di servizio/residenza
più vicina.
D - A.S.F.O.R.M.TORI IMPEGNATI IN ISTITUTI DI PENA, IN COMUNITÀ DI RECUPERO O IN ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE A
PERSONE CON DISABILITÀ
1. Per i formatori impegnati in istituti di pena, in comunità di recupero o in attività formative rivolte prevalentemente a
persone con disabilità, l'orario di formazione diretta settimanale, in relazione alle specificità degli interventi, è
determinato attraverso la contrattazione regionale e/o di Ente.
E - ORARIO DI AGGIORNAMENTO
1. Per il personale dipendente dell'area dell'erogazione, la quota annuale minima di formazione è di 100 ore medie
annue, programmate secondo la modalità di cui all'art. 15 ed elevabile dalla contrattazione a livello regionale e/o di Ente,
anche relativamente alla possibilità della loro gestione cumulativa in progetti pluriennali;
2. per il personale dipendente di Ente e/o di sede operativa inquadrato nelle altre aree, la quota annuale minima di
formazione è di 36 ore medie annue, programmate secondo la modalità di cui all'art. 15 ed elevabile dalla contrattazione
a livello regionale e/o di Ente, anche relativamente alla possibilità della loro gestione cumulativa in progetti pluriennali;
3. la programmazione del monte ore complessivo sarà oggetto di contrattazione con le OO.SS. aziendali ai sensi dell'art.
15, per la definizione delle attività formative specifiche, dei criteri di partecipazione, dei tempi e dei relativi quantitati vi
assegnati ai dipendenti inquadrati nei vari livelli;
4. nel caso in cui non ci siano programmazioni complessive contrattate e autorizzate, ogni dipendente che non è oggetto
di azioni programmate di aggiornamento, può utilizzare fino ad un massimo del 50% della quota media annuale pro -
capite, per progetti individuali, con le stesse finalità previste dall'art. 15.
Art. 38 - Attività di supplenza nella formazione diretta
1. In caso di assenze brevi, per un periodo non superiore a 8 giorni lavorativi, i formatori impegnanti a tempo pieno con
contratto a tempo indeterminato e determinato sono tenuti a prestare attività di supplenza per tutte le ore residuali
rispetto all'impegno di 800 ore annue.
2. Analogamente, i formatori impegnati con contratto di lavoro part-time, sono tenuti a prestare attività di supplenza per
tutte le ore residuali rispetto all'impegno di formazione diretta prevista nel contratto individuale, nei limiti previsti dall'art.
23.
Art. 39 - Lavoro straordinario
1. È considerato lavoro straordinario quello prestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a particolari
esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre il limite dell'orario contrattuale settimanale di lavoro,
salvo i casi previsti dal presente contratto.
2. Il lavoro straordinario deve essere autorizzato.
3. Il lavoro straordinario non può essere forfetizzato.
4. Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a svolgere il lavoro straordinario richiesto nel limite
massimo di 120 ore annue. Il superamento di detto limite, e fino ad un massimo di 200 ore annue, dovrà essere
concordato con la RSA/RSU.
5. Il compenso orario per lavoro straordinario è determinato secondo la seguente formula:
retribuzione mensile di cui all'art. 28, comma 3
156
maggiorato del 15%.
6. Per il lavoro straordinario, prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per Legge, detto compenso è
maggiorato del 30%; per il lavoro straordinario, prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per Legge, il
compenso è maggiorato del 50%.
7. Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo o con l'istituto della
Banca delle ore.
Art. 40 - Banca delle ore
1. La "Banca delle ore" è lo strumento per permettere la flessibilità di orario e il godimento di ferie e permessi aggiuntivi
anche nell'ottica della conciliazione dei tempi del lavoro e della vita familiare e personale, compatibilmente con le
esigenze di servizio.
2. Nella Banca delle ore verranno accantonate le ore che la lavoratrice/il lavoratore matura nel corso dell'anno a vario
titolo come, ad esempio:
a) i recuperi delle festività coincidenti con la domenica;
b) le ore prestate di intensificazione concordate della prestazione lavorativa;
c) le ore autorizzate di lavoro straordinario;
d) ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.
3. L'adesione all'istituto della Banca delle ore è volontaria, individuale ed annualmente espressa secondo modalità
definite nella contrattazione di Ente.
4. La contrattazione di Ente definirà inoltre tempi e modalità di verifica periodica delle posizioni individuali.
5. Ogni maggiorazione della retribuzione oraria derivante da qualsiasi istituto contrattuale sarà liquidata con il periodo
di paga corrente, eccetto che nel caso in cui il lavoratore debba saldare un debito o nel caso cumuli delle ore oltre quelle
contrattuali settimanali, in previsione di successiva fruizione.
6. Alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno pagati o trattenuti dalla retribuzione eventuali crediti o debiti orari
residui.
Art. 41 - Lavoro notturno
1. Per lavoro notturno si intende quello svolto, in via non eccezionale, per almeno 3 ore del tempo di lavoro giornaliero
dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del mattino successivo.
2. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze
organizzative dell'Ente.
3. Per il lavoro ordinario, prestato dopo le ore 22.00 o nei giorni festivi, è prevista una maggiorazione del 15%.
4. L'orario di lavoro notturno non può superare le 8 ore nelle 24 ore.
5. In relazione all'idoneità al lavoro notturno e alla salvaguardia della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto
alle disposizioni dell'art. 5 del D.lvo 26 novembre 1999, n. 532. e successive modificazioni.
Il lavoratore in caso di accertata inidoneità al lavoro notturno, di intesa con le OO.SS. può essere adibito ad altre mansioni,
secondo le procedure previste dall'art. 36.
6. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSA/RSU. La consultazione deve concludersi
entro 7 giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
Art. 42 - Festività
1. Le festività religiose e civili eventualmente cadenti di domenica, sono retribuite nella misura di una giornata lavorativa
o, a richiesta del lavoratore, trasformate in giornate di riposo compensativo o collocate nella Banca delle ore, secondo
quando previsto dall'art. 40.
Art. 43 - Ferie
1. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa è considerata di 6 giorni lavorativi; nel caso di
distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ogni giorno di ferie corrisponde a 1,2 giorni lavorativi.
2. Compatibilmente con le esigenze dell'Ente, le ferie dovranno essere godute nei periodi di inattività formativa.
3. Il dipendente ha diritto ad un periodo annuale retribuito di ferie pari a 32 giorni lavorativi. Le frazioni di anno si
computano in dodicesimi ed i periodi eccedenti i 15 giorni di calendario saranno considerati mese intero.
4. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse.
5. Per particolari necessità, e su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche
durante i periodi di attività formativa, compatibilmente con le esigenze di servizio.
6. Il calendario delle ferie sarà definito dall'Ente, previo esame congiunto con la RSA/RSU.
7. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio viene riconosciuta come giornata
festiva secondo le previsioni di Legge.
8. L'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ricovero ospedaliero o malattia ed infortuni adeguatamente
documentati e in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.
9. Il decorso delle ferie è sospeso in caso di malattia del bambino fino ad 8 anni, su richiesta dell'interessato, secondo
quanto previsto dal D.lvo 151 del 2001 e successive modificazioni.
Art. 44 - Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente possono essere concessi da parte dell'Ente permessi retribuiti per i seguenti casi da
documentare debitamente:
a. partecipazione ad esami scolastici/universitari, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni 8 all'anno;
b. lutti per coniugi, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni 3 consecutivi per evento;
c. per particolari motivi personali o familiari, compresa la nascita di figli: giorni 3 all'anno;
d. per assolvere all'ufficio di giudice popolare, per tutta la durata dell'incarico ai sensi della Legge n. 287/51.
2. I permessi di cui al comma precedente possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie
e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
3. Il dipendente ha altresì diritto, ove ne ricorrono le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche
disposizioni di Legge.
Art. 45 - Permessi non retribuiti
In caso di eccezionali motivi i lavoratori possono richiedere e, compatibilmente con le esigenze di servizio, ottenere
permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni per anno solare previa autorizzazione dell'Ente.
Art. 46 - Permessi brevi
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su autorizzazione dell'Ente. Tali permessi non possono essere di
durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive e
non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire all'Ente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del
permesso deve essere effettuata entro la giornata lavorativa precedente, salvo casi di particolare urgenza o necessità,
valutati dall'Ente.
3. Ildipendente è tenuto a recuperare le suddette ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità
individuate dall'Ente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione o tali
ore possono essere gestite attraverso la Banca delle ore.
4. Gli esami clinici e di controllo (comprese le visite specialistiche) non urgenti vanno effettuati fuori dell'orario di lavoro.
Per effettuare visite specialistiche, esami clinici e di controllo prescritti nell'ambito del SSN, che, per comprovati motivi ,
non possono essere effettuati al di fuori dell'orario di lavoro, sono concessi permessi retribuiti limitatamente al tempo
necessario alla realizzazione dei medesimi e al relativo viaggio di andata e ritorno dalla sede di servizio. Le prescrizioni
con carattere di urgenza non sono soggette a limitazioni. Per le ore eventualmente impiegate oltre le 18 annuali si
possono utilizzare le modalità di recupero del precedente comma 3. I permessi previsti dal presente comma non sono
soggetti ai limiti e alle modalità previste dal comma 1.
Art. 47 - Permessi elettorali
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali e referendarie si applica quanto previsto dalla legislazione vigente.
TITOLO VII: LUOGO DI LAVORO
Art. 48 - Trasferimenti
1. Il trasferimento del dipendente che comporti il cambiamento della sede di lavoro avverrà secondo le indicazioni di
seguito riportate.
2. Il provvedimento, con relativa motivazione, deve essere comunicato al dipendente per iscritto e con un preavviso non
inferiore ad un mese. Tale trasferimento deve essere effettuato dopo aver sentito il dipendente interessato. In caso di
disaccordo con il dipendente è previsto un confronto con le OO.SS. di categoria per ricercare intese.
3. Al dipendente trasferito d'ufficio, nel caso di comprovata necessità di cambio di domicilio o di residenza, deve essere
corrisposto per sé e per i familiari a carico che lo seguono nel trasferimento, nonché per gli effetti familiari, il rimborso
delle spese di viaggio nella misura di una mensilità di retribuzione.
4. Il dipendente può chiedere il trasferimento, qualora ve ne sia la possibilità rispetto ai posti disponibili, una volta
esaurita la mobilità, nell'ambito delle strutture formative dello stesso Ente.
5. Al dipendente trasferito è garantita la posizione giuridica ed economica in godimento.
6. I trasferimenti a domanda vengono attuati mediante accordi con l'Ente interessato, senza oneri per l'Ente medesimo.
7. Per il trasferimento dei dirigenti sindacali si fa riferimento all'art. 22 della Legge n. 300/70.
Art. 49 - Missioni
1. Al personale dipendente, assegnato in missione temporanea per esigenze strettamente connesse alle attività di
formazione professionale, compete il trattamento economico e normativo di missione stabilito in sede di contrattazione
regionale o in subordine di Ente.
2. In sede di contrattazione aziendale saranno definiti criteri e modalità per l'eventuale utilizzo del proprio mezzo di
trasporto; in carenza di contrattazione il rimborso per l'uso autorizzato del mezzo proprio è pari ad 1/5 del costo del
carburante per km.
3. Le distanze sono calcolate attraverso specifici strumenti telematici individuati in contrattazione regionale e/o di Ente,
a partire dalla sede di servizio/residenza più vicina.
TITOLO VIII: TUTELA DEI LAVORATORI
Art. 50 - Malattia
1. II personale dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di
18 mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre
anni precedenti l'episodio morboso in corso.
2. Per motivi di particolare gravità, al dipendente in malattia, che abbia raggiunto il limite previsto dal precedente comma
1 e ne faccia motivata richiesta, viene concesso un periodo di aspettativa personale fino a 18 mesi.
3. In caso di patologie gravi, che richiedono terapie salvavita e/o temporaneamente e parzialmente invalidanti quali, a
mero titolo di esempio, emodialisi o chemioterapia, le assenze sono escluse dal computo dei giorni di cui al precedente
comma 1.
4. Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento per malattia, l'Ente corrisponderà al dipendente,
mese per mese, durante il periodo di malattia:
- il 100% della normale retribuzione mensile per un massimo di 12 mesi;
- il 75% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi;
- i periodi di cui al comma 2 non sono retribuiti.
5. L'assenza per malattia deve essere comunicata alla direzione dell'Ente e/o dell'Istituzione Formativa, tempestivamente
e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione
dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
6. Il dipendente è tenuto a comunicare alla direzione dell'Ente e/o dell'Istituzione Formativa il codice INPS ricevuto dal
medico certificante entro i due giorni successivi aM'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa.
Qualora tale termine scada in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
7. La direzione dell'Ente e/o dell'Istituzione Formativa dispone il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni
di Legge, di norma, fin dal primo giorno di assenza, attraverso gli uffici competenti.
8. Per cure idrotermali e fisioterapiche, si fa riferimento alle attuali disposizioni di Legge.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di Legge a tutela degli affetti da TBC.
10. Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
Art. 51 - Maternità
A - norme generali
1. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della
paternità previste dal D.lvo 26 marzo 2001 n. 151, e successive modifiche e integrazioni, e a cui si fa espressamente
riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo.
2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta l'intera retribuzione mensile nonché le indennità
fisse e ricorrenti.
3. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi
dal lavoro il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del
SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In alternativa, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di differire ulteriori giornate di astensione obbligatoria al peri odo
post-parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso.
Inoltre, le lavoratrici hanno la facoltà di fruire del periodo di congedo di maternità esclusivamente dopo l'evento del
parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con
esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino
che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
4. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo
periodo di astensione obbligatoria post partum.
5. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal
lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
6. I lavoratori con figli di età fino a 12 anni hanno diritto a fruire complessivamente di un periodo di congedo parentale
per ogni figlio pari a 10 mesi (elevabile a 11 mesi in caso di fruizione da parte del padre di tre mesi di congedo
continuativo): 6 mesi per il padre (elevabile a 7 mesi se il padre fruisce di tre mesi di congedo continuativo) e 6 mesi per
la madre. Qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo
337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio, il genitore potrà fruire del congedo parentale per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi. Il congedo parentale alternativo può essere fruito dal
padre non soltanto in caso di affidamento esclusivo del figlio (art. 337-quater Cod. Civ.) ma pure in caso di morte o grave
infermità della madre oppure di abbandono da parte della madre.
7. Il congedo parentale può essere goduto per periodi continuativi oppure frazionati, su base mensile, giornaliera o oraria.
La modalità di fruizione oraria non modifica la durata del congedo parentale, valgono quindi i limiti complessivi ed
individuali sopra previsti.
8. I periodi di congedo parentale sono retribuiti secondo quanto previsto dalla normativa di Legge, con l'eccezione di 30
giorni, fruibili anche frazionalmente entro il primo anno di vita del bambino, riconosciuti con la retribuzione integrata
dal datore di lavoro al 100%.
9. La richiesta di astensione deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai 15 giorni di
calendario. Il datore di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di astensione.
B - I riposi durante il primo anno di vita del bambino
1. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un'ora ciascuno.
Il riposo si riduce a uno se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti
gli effetti.
2. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri (art. 39 e seg. del D.lvo 26/03/2001, n° 151) sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
3. Riposi giornalieri spettano al padre lavoratore in tutti i casi previsti dalla Legge.
4. In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.
C - Malattia del figlio
1. Fino al terzo anno di vita del bambino per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri sono previsti 30 giorni complessivi
di permessi retribuiti per malattia del bambino.
2. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire alternativamente tra loro dei permessi di cui al comma C
1, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è computato nell'anzianità di servizio.
3. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore
richiedente ha un reddito individuale, nell'anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento
pensionistico, fissato annualmente dall'INPS, i permessi per malattia figlio saranno retribuiti nella misura del 30% della
retribuzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi C 1 e C 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo
quanto disposto dal punto 6 dell'art. 3 della Legge n° 53/2000. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il
minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2 del D.Lgs. n. 151/2001.
D - Permessi per esami prenatali
1. Ai sensi del D.lvo 25 novembre 1996, n° 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro ed
entrano in computo in quanto previsto nel comma 7 paragrafo A del presente articolo per l'effettuazione di esami
prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano
essere svolti durante l'orario di lavoro.
Art. 52 - Infortuni sul lavoro
1. Il dipendente è assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali all'INAIL.
2. Per i rischi non coperti dall'INAIL e ricollegabili alle prestazioni lavorative del dipendente, l'Ente provvede ad accendere
apposita polizza assicurativa.
3. In caso di infortunio si applicano le disposizioni di Legge e di regolamento che disciplinano la materia.
4. Durante il periodo di invalidità temporanea assoluta l'Ente corrisponderà al dipendente la retribuzione nella misura e
con le modalità di cui al precedente art. 50, comma 4.
5. Al dipendente colpito da infortunio o malattia contratta a causa di servizio spettano i trattamenti economici e
normativi previsti al precedente art. 50, salvo più favorevoli condizioni di Legge.
6. Il dipendente ha l'obbligo di restituire all'Ente l'indennità infortunio relativa alla retribuzione erogatagli direttamente
dall'INAIL.
7. Al termine del periodo previsto per il congedo e perdurando l'impossibilità a riprendere servizio per particolari motivi
di gravità, al dipendente che ne faccia richiesta, l'Ente potrà concedere un periodo di aspettativa personale.
Art. 53 - Congedo matrimoniale
1. I dipendenti che contraggono matrimonio hanno diritto ad un periodo di permesso straordinario retribuito di gg. 15
di calendario, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo e fruibili, previa comunicazione all'Ente, da una
settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
2. Il congedo matrimoniale non è frazionabile, non è computabile nelle ferie né può essere inserito come periodo di
preavviso. Durante il permesso retribuito il dipendente è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Art. 54 - Aspettativa e congedi formativi
A - Aspettativa
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che avrà effettuato almeno tre anni di servizio presso
l'Ente, può essere concessa per motivi personali una aspettativa non retribuita con la conservazione del posto e dei diritti
acquisiti.
2. L'aspettativa potrà essere concessa per un periodo massimo di un anno e potrà essere concessa ulteriormente dopo
altri due anni di servizio sempre compatibilmente con le attività dell'Ente.
3. Al dipendente chiamato a ricoprire cariche elettive pubbliche nonché cariche sindacali è concessa una aspettativa per
la durata della carica come previsto dalla normativa vigente.
B - Congedi formativi
1. Possono inoltre essere concessi permessi e congedi di cui alla Legge n. 53/2000.
2. I dipendenti possono richiedere congedi fino ad un massimo di 11 mesi, anche frazionati, per il completamento della
scuola dell'obbligo, il conseguimento di titoli di studio di secondo grado, di un diploma universitario o di una laurea.
3. In tutti i casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla Legge n. 53/2000, la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritt o
alla conservazione del posto di lavoro e al rientro e compatibilmente con le attività dell'Ente nella stessa struttura
operativa ove erano occupati al momento della richiesta di astensione; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni
svolte o equivalenti a quelle dell'ultimo periodo lavorativo sempre compatibilmente con le attività dell'Ente al momento
del suo rientro.
4. La contrattazione regionale fissa le modalità di fruizione dei congedi, le percentuali massime di accoglimento e le
regole per il diniego ed il differimento.
Art. 55 - Diritto allo studio
1. Al fine di garantire il diritto allo studio previsto dalla Legge sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura
massima di centocinquanta ore, da utilizzare nel triennio, anche cumulabili in un solo anno.
2. La contrattazione regionale e/o di Ente può definire ulteriori permessi retribuiti finalizzati al conseguimento, da parte
del personale docente, qualora non in possesso, di lauree e/o abilitazioni all'insegnamento.
3. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi volti al conseguimento di titoli di studio in scuole
di istruzione secondaria e di formazione professionale, pubbliche, statali o paritarie, nonché corsi universitari e corsi
monografici finalizzati a potenziare la professionalità del personale dipendente nell'ambito dell'impegno nel proprio
Ente.
Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le
seguenti modalità:
- i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei
limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/10 o frazione di 1/10 del personale della istituzione formativa;
- a parità di condizioni hanno precedenza a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito
dei permessi relativi al diritto allo studio.
4. Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a turni di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro
straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine
alla iscrizione e alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.
6. In sede di contrattazione regionale e/o di Ente potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative
e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere
ad esigenze specifiche.
TITOLO IX: NORME DISCIPLINARI
Art. 56 - Norme disciplinari
1. Il dipendente è tenuto al rispetto integrale della normativa contenuta nel presente CCNL nonché delle disposizioni di
Legge in materia di rapporto di lavoro dipendente, con particolare riguardo all'art. n. 2105 del Codice Civile.
2. Le infrazioni alle norme possono essere sanzionate, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti
disciplinari:
a. richiamo verbale;
b. richiamo scritto;
c. multa non superiore all'equivalente di 3 ore di stipendio base;
d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di 3 giorni;
e. sospensione cautelativa dal lavoro nel caso in cui il lavoratore dipendente incorra nei motivi di licenziamento per
giusta causa previsti dalla Legge n. 604/66.
3. Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che in via esemplificativa:
a. non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi
l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b. senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o sospenda o ne anticipi la cessazione.
4. Nessun provvedimento disciplinare di cui ai precedenti commi potrà essere adottato senza la preventiva contestazione
degli addebiti al lavoratore dipendente e senza averlo sentito in sua difesa.
5. La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite
l'organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato, secondo quanto previsto dal precedente
art. 5. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato prima che siano sentite le Parti.
6. Il tentativo di conciliazione tra le Parti interrompe i termini di decorrenza della procedura disciplinare.
7. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale
verrà indicato il termine entro cui il lavoratore dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni.
8. Tale termine non potrà, in ogni caso essere inferiore a 10 gg. Il dipendente potrà farsi assistere dall'Organizzazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
9. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata inviata entro 10 giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni.
10. Tale termine è sospeso nel caso in cui le Parti concordino di incontrarsi per un tentativo di composizione. In caso di
esito negativo del tentativo di composizione, i termini per l'adozione del provvedimento disciplinare riprendono dal
giorno successivo all'incontro.
11. Trascorso il suddetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal
dipendente si intendono accolte.
12. I provvedimenti disciplinari, comminati senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono
inefficaci.
13. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi i due anni dalla loro applicazione.
14. Salvo casi eccezionali, non potranno essere adottati provvedimenti più gravi senza il precedente ricorso a
provvedimenti più lievi.
15. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono 1e disposizioni contenute nella Legge n. 300/70.
TITOLO X: CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Art. 57 - Preavviso
1. Le Parti non possono recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza darne preavviso, salvo i casi previsti
dalla Legge e dall'art. 59 lettera B del presente CCNL.
2. Il termine di preavviso per il caso di licenziamento, una volta superato il periodo di prova, è stabilito in 3 mesi; in caso
di dimissioni tale termine è stabilito in 2 mese per i dipendenti inquadrati dal I al IV livello compreso, e in 3 mesi per i
dipendenti inquadrati nei livelli superiori.
3. Il periodo di preavviso, anche sostituito con la corresponsione della retribuzione, è utile a tutti gli effetti contrattuali.
4. Durante il periodo di preavviso per licenziamento il dipendente avrà diritto ad un permesso retribuito di 2 ore
giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di un'altra occupazione.
Art. 58 - Risoluzione del rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa alla scadenza del termine.
2. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma delle vigenti disposizioni di Legge, ferma
restando la permanenza in servizio fino al momento della decorrenza del trattamento.
3. Al dipendente che abbia raggiunto l'età pensionabile e non abbia maturato i requisiti minimi per l'ottenimento della
pensione è consentito di rimanere in servizio, fino al raggiungimento di tali requisiti.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di Legge.
Art. 59 - Licenziamento per giusta causa
1. Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento del lavoratore dipendente non può avvenire che per
giusta causa.
2. Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. In caso di mancata o incompleta
comunicazione, il lavoratore dipendente, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione, ha 15 giorni per
richiedere le m otivazioni che hanno determinato il recesso. Il datore di lavoro deve, entro 7 giorni dalla richiesta,
comunicarle per iscritto. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi è
inefficace.
A - Licenziamento con preavviso
1. Il licenziamento per giusta causa con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali del prestatore di lavoro.
2. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che non
siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla successiva lettera B.
B - Licenziamento senza preavviso
1. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Ente grave nocumento morale o materiale o che compia,
in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di Legge.
2. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- abbandono del posto di lavoro da cui è derivato pregiudizio alla incolumità delle persone;
- sottrazione o danneggiamento doloso al materiale dell'Ente;
- danneggiamento economico doloso dell'Ente;
- sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati legati alle attività istituzionali dell'Ente.
3. Il licenziamento per giusta causa deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della
sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore ad
impugnare il lic enziamento stesso, anche attraverso l'intervento dell'Organizzazione sindacale cui è iscritto o abbia
conferito mandato.
4. Il termine di cui al precedente comma decorre dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione
delle motivazioni ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.
4. La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite
l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato secondo quanto previsto dal precedente
art. 5.
Art. 60 - Indennità sostitutiva del preavviso
1. Durante il preavviso, l'Ente può dispensare il dipendente dall'attività, corrispondendogli una indennità sostitutiva pari
alla retribuzione che il medesimo avrebbe percepito durante tale periodo.
2. Tale indennità è costituita dalla retribuzione in atto e da tutti gli altri elementi retributivi che vengono corrisposti con
carattere continuativo.
3. L'accettazione da parte del dipendente dell'indennità sostitutiva del preavviso, comporta la cessazione immediata del
rapporto di lavoro e la perdita degli eventuali diritti che dovessero maturare nel periodo del preavviso stesso.
Art. 61 - Trattamento di fine rapporto
1. Ai sensi della Legge n. 297/82 e successive integrazioni e modificazioni, in ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro
il dipendente ha diritto ad un trattamento di fine rapporto da corrispondersi entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto
di lavoro.
2. Il dipendente, con almeno otto anni di accantonamento, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una
anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla
data della richiesta.
3. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 20% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e
comunque di almeno il 4% del numero totale dei dipendenti dell'Ente di FP a livello regionale.
4. La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:
- eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; la
necessità di terapie e interventi straordinari, per il dipendente ed i componenti a carico del proprio nucleo familiare,
deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto o costruzione, anche in cooperativa, e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli,
previa documentazione;
- nei casi previsti dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53.
5. Ai fini dell'accoglimento delle domande di anticipazione si darà priorità a quelle giustificate dalla necessità di spese
sanitarie, che dovranno essere definite entro 30 giorni dalla presentazione.
6. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. L'importo corrispondente
all'anticipazione sarà detratto, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto compreso quello spettante ai sensi
dell'art. 2122 del Codice Civile.
7. La quota di TFR verrà accantonata secondo le leggi vigenti. Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore già definiti a
livello di accordi regionali o per normativa regionale.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento alla Legge che regola tale materia.
Art. 62 - Restituzione dei documenti di lavoro
1. Alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da qualsiasi contestazione in atto, spettano al lavoratore
dipendente i seguenti documenti:
a. libretto di lavoro;
b. certificato di servizio con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, del livello e delle mansioni;
c. eventuale certificato di licenziamento valevole per l'indennità di disoccupazione;
d. certificato dal quale risultino i redditi di lavoro corrispostigli nell'anno solare in cui avviene il licenziamento e le relative
ritenute fiscali;
e. quant'altro previsto dalle leggi vigenti.
TITOLO XI: ALTRE MATERIE
Art. 63 - Pari opportunità
1. In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, vanno
attivate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che
tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di riqualificazione, garantendo quote di partecipazione del 50% al
personale femminile in organico nelle singole strutture ai vari livelli, a parità di requisiti professionali;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze di conciliazione dei tempi di lavoro e della vita familiare e
personale, da concordare in sede di contrattazione aziendale, anche con gli strumenti previsti dalla Legge n. 53/2000,
con particolare riguardo ai progetti di cui all'9 della stessa;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali.
Art. 64 - Tutela dei dipendenti con disabilità o in particolari condizioni psicofisiche
1. Le misure di sostegno indicate nel presente articolo, hanno lo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero del
personale dipendente nei confronti del quale, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative
convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, sia stata attestata:
- la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza e/o alcolismo cronico;
- la condizione di portatore di handicap.
2. Qualora questo personale debba sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e/o di riabilitazione predisposto
dalle strutture medesime, sono stabilite, secondo le modalità di esecuzione del progetto, alternativamente le seguenti
misure di sostegno:
a. concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
b. riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a temp o
parziale, limitatamente alla durata del progetto;
c. utilizzazione del dipendente in funzioni diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura
sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
3. Durante questo periodo al dipendente sarà corrisposta la retribuzione nelle modalità previste dal precedente art. 50
e per la durata contemplata ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.
4. Il personale dipendente, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle
condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione,
ha diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa non retribuita per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto
medesimo.
5. L'Ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio del personale dipendente di cui al primo comma qualora il
medesimo non si sia volontariamente sottoposto alle previste terapie.
ALLEGATI
ALLEGATO N. 1 - STATUTO DELL'ENTE BILATERALE NAZIONALE
Art. 1 - Costituzione, denominazione e Soci Fondatori
1. In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2007-2010 per la Formazione
Professionale, è costituta una libera associazione ai sensi del capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile avente la
denominazione "Ente Bilaterale Nazionale della Formazione Professionale", in sigla "EBINFORM", di seguito denominato
ENTE.
2. Sono Soci Fondatori le Associazioni Nazionali degli Enti Formativi A.S.F.O.R.M. e A.S.F.O.R.M., le Organizzazioni
Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori S.I.N.A.L.F., S.I.N.A.L.F.
Art. 2 - Sede e durata
1. L'ENTE ha sede in Roma. Ha durata illimitata.
Art. 3 - Scopo e finalità
1. L'Ente non ha fini di lucro ed esclude tassativamente qualsiasi operazione di distribuzione di utili, avanzi di gestione,
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ENTE stesso, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte dalla
Legge.
2. L'ENTE ha la finalità di rappresentare, a livello nazionale, tutti gli Enti Bilaterali Regionali della Formazione
Professionale (costituiti in riferimento all'Art. 3 del CCNL-FP), assolverà inoltre ai seguenti compiti:
a. promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione, alla
legislazione nazionale, regionale ed europea, allo sviluppo della formazione professionale;
b. monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nel settore, nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle
intese tra le Parti sociali;
c. realizzare il monitoraggio dei rapporti tra il sistema scolastico nazionale dell'Istruzione ed i sistemi regionali di
Formazione Professionale;
d. promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione
collettiva anche per l'accessibilità nei luoghi di lavoro;
e. recensire e diffondere esperienze formative di eccellenza e buone pratiche;
f. attuare gli altri compiti che le Parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di
attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale.
Gli scopi di cui ai precedenti punti trovano applicazione esclusivamente per i soggetti che applicano il CCNL della
Formazione Professionale.
Art. 4 - Soci Fondatori e Soci Affiliati
1. Sono soci fondatori dell'ENTE le Associazioni Nazionali degli Enti Formativi e le Organizzazioni nazionali dei Sindacati
dei lavoratori che aderiscono allo stesso e già citati all'Art 1 del presente Statuto.
2. I Soci Fondatori versano unå quota pari a 1.000 € per la costituzione dell'ENTE.
3. Sono Soci Affiliati all'ENTE gli Enti Bilaterali Regionali della Formazione Professionale, in sigla (EBiRFoP), che hanno
regolarmente versato la quota di affiliazione stabilita dal presente Statuto, previa deliberazione dell'Assemblea Generale
dei Soci dell'ENTE.
4. I Soci Affiliati all'ENTE versano annualmente una quota definita in 0,50 € a dipendente.
5. I Soci Affiliati non hanno diritto di voto né di rappresentanza attiva e passiva negli organi dell'ENTE.
6. I Soci Affiliati entrano di diritto nella consulta degli Enti Bilaterali Regionali affiliati all'ENTE.
Art. 5 - Recesso ed esclusione del Socio
1. La cessazione della qualità di Socio si verifica a causa:
a. del venire meno delle condizioni previste negli articoli 1 e 4;
b. dell'esclusione disposta dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea dei Soci, per il mancato rispetto delle
statuizioni di cui al presente statuto.
In particolare potrà essere prevista l'esclusione del Socio in relazione al mancato pagamento delle quote associative, per
lo svolgimento di attività che si pongano in aperto contrasto con le finalità istituzionali, per qualslasi altra causa prevista
dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. I Soci cessati non hanno diritto ad alcun rimborso per ogni eventuale quota associativa versata, fermo restando il
mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall'adesione all'ENTE.
Art. 6 - Organi dell'ENTE
1. Sono Organi dell'ENTE:
- L'Assemblea generale dei Soci Fondatori;
- Il Presidente e il Vicepresidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- La Consulta dei Soci Affiliati;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. In tali organi dovrà essere garantita e riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività a tutti i Soci Fondatori.
Art. 7 - Assemblea generale dei Soci Fondatori
1. L'assemblea generale dei Soci Fondatori è il massimo organo deliberativo dell'ENTE, è composta da 16 componenti
effettivi e 16 supplenti, di cui 8 titolari ed 8 supplenti nominati dalle Associazioni Nazionali degli Enti Formativi e 8 titolari
ed 8 supplenti nominati dalle Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori, firmatarie del CCNL-FP .
2. La nomina di ciascun componente, sia esso effettivo o supplente, è a carattere fiduciario. Il Socio Fondatore che lo ha
nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Qualora un
componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata mediante nomina
da parte dell'Associazione/Organizzazione di appartenenza. La durata delle nomine è di due anni, rinnovabili.
3. Ogni componente effettivo o supplente ha diritto ad un voto. Qualora uno dei componenti effettivi sia impossibilitato
a partecipare può delegare la partecipazione all'assemblea al suo componente supplente o ad altro componente purché
appartenente alla stessa parte bilaterale.
4. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. È convocata dal Presidente, d'intesa con il Vicepresidente,
oppure su richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno 1/3 dei componenti con l'ordine del
giorno da essi proposto.
5. Nel proprio ambito l'Assemblea dei Soci nomina, ad ogni riunione, un Segretario.
6. L'assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal
Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Chi presiede l'assemblea ne constata la regolarità
della costituzione. Al termine dell'assemblea viene approvato il verbale redatto dal Segretario. Il verbale sarà inviato ai
soci.
7. L'Assemblea generale dei Soci delibera sulle seguenti materie:
- elezione del Presidente e del Vicepresidente;
-- approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'ENTE;
- definizione delle linee di indirizzo di attività;
- presa d'atto della revoca o sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Revisori;
- ratifica delle affiliazioni degli Enti bilaterali regionali della Formazione Professionale;
- approvazione del regolamento dell'ENTE;
- approvazione dei verbali delle sedute;
- approvazione e modifiche dello statuto dell'ENTE;
- trasformazione o scioglimento dell'ENTE;
- nomina dei liquidatori;
- devoluzione dei beni dell'ENTE.
8. L'Assemblea generale dei Soci, al termine del primo biennio di funzionamento dell'assemblea stessa, verifica la
praticabilità e l'agibilità dello Statuto dell'ENTE, predisponendo e deliberando, se necessario, eventuali modifiche.
9. L'Assemblea generale dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per
l'approvazione del bilancio e della relazione relativa all'attività svolta.
10. La convocazione, con la contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione, è
effettuata a mezzo raccomandata o fax (o mezzi equipollenti), da inviare ai componenti ed ai Soci almeno dieci giorni
prima della data della riunione.
11. L'Assemblea generale dei Soci è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi
componenti purché sia garantita la presenza di almeno un rappresentante di ciascun socio fondatore.
a. L'Assemblea generale delibera con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei Soci Fondatori presenti sulle seguenti materie:
- elezione del Presidente e del Vicepresidente;
- approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- approvazione e modifiche dello statuto;
b. trasformazione o scioglimento dell'ENTE con la maggioranza assoluta dei soci fondatori presenti su tutte le altre
materie.
Art. 8 - Presidente e Vicepresidente
1. L'Assemblea generale dei Soci eLegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente; essi durano in carica
fino alla scadenza del Consiglio Direttivo medesimo.
2. Le cariche di Presidente e Vicepresidente saranno alternativamente ricoperte da un rappresentante delle
Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori e da un rappresentante delle Associazioni Nazionali degli Enti
Formativi, firmatarie del CCNL FP.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'ENTE e sta per esso in giudizio.
4. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'ENTE e svolge ogni altro compito che venga a lui delegato dal Consiglio
Direttivo.
5. Il Presidente d'intesa con il Vicepresidente convoca le Assemblee dei Soci, il Consiglio Direttivo e la Consulta dei Soci
Affiliati.
6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
Art. 9 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da 8 componenti effettivi e 8 supplenti, 4 titolari e 4 supplenti indicati dalle
Associazioni Nazionali degli Enti Formativi e 4 titolari e 4 supplenti indicati dalle Organizzazioni Nazionali dei Sindacati
dei Lavoratori, firmatarie del CCNL-FP . La nomina di ciascun componente effettivo (e supplente) è a carattere fiduciario.
Il socio fondatore che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento, a suo insindacabile
giudizio. Qualora un componen te nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è
effettuata mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza. La durata delle nomine è di due anni.
2. Ogni componente effettivo o supplente ha diritto ad un voto. Qualora uno dei componenti effettivi sia impossibilitato
a partecipare può delegare la partecipazione al Consiglio Direttivo al suo componente supplente.
3. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli
espressamente riservati all'Assemblea. In particolare al Consiglio Direttivo spettano i poteri di:
a. redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea;
b. assicurare la gestione dei mezzi finanziari di cui Art. 13 in conformità al regolamento di cui Art. 14, deliberando, in
particolare, su tutte le materie destinate alla sua competenza dal Regolamento medesimo;
c. promuovere progetti coerenti con le finalità dell'ENTE, coinvolgendo dove possibile gli Enti Bilaterali regionali e le
istituzioni;
d. attuare le decisioni dell'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, d'intesa con il Vicepresidente, ritenga necessario
convocarlo ovvero ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.
5. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e di eventuale documentazione sono fatte
mediante avviso a mezzo fax (o con altri mezzi equipollenti) da recapitarsi ai suoi componenti e ai soci almeno cinque
giorni prima della data della riunione.
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal
Vicepresidente.
7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti, purché sia
garantita la presenza di almeno un rappresentante di ciascun socio fondatore. Le deliberazioni del Consiglio vengono
adottate, di norma, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti presenti. È possibile, all'inizio di ogni riunione, su
richiesta di almeno 2 componenti effettivi (o supplenti) presenti, deliberare con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei
suoi componenti presenti, arrotondata all'unità superiore, su tutti o alcuni punti previsti all'Ordine del Giorno.
8. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo nomina, ad ogni riunione, un Segretario, che provvede a redigere il verbale
dell'incontro, che sarà approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva e inviato ai soci.
Art. 10 - La Consulta dei Soci Affiliati
1. È organo consultivo dell'ENTE la consulta degli Enti Bilaterali Regionali affiliati all'ENTE.
2. La consulta è costituita di norma dai Presidenti e Vicepresidenti di ogni Ente bilaterale regionale affiliato.
3. La Consulta dei soci affiliati è convocata dal Presidente d'intesa con il Vicepresidente ogni qualvolta lo ritenga
necessario ovvero ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci o da almeno 1/3 dei Soci Affiliati.
4. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, sono fatte mediante avviso a mezzo fax (o con
altri mezzi equipollenti) da recapitarsi ai suoi componenti e ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione.
5. Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal
Vicepresidente. La Consulta è convocata almeno una volta all'anno.
6. Il compito della Consulta è di dare pareri consultivi e orientamenti, rispetto agli indirizzi, alle tematiche e ai progetti
che l'ENTE intende realizzare e su eventuali modifiche dello Statuto.
Art. 11 - Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi così designati: uno
scelto dalla parte delle Associazioni Nazionali degli Enti formativi, uno dalla parte delle Organizzazioni nazionali sindacali
dei Lavoratori e uno scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti che svolgerà la funzione di Presidente del
Collegio stesso.
2. È compito dell'Assemblea dei Soci la nomina dei Revisori venuti meno per qualsiasi motivo.
3. Al Collegio dei Revisori compete il controllo dell'attività di gestione del patrimonio e dei mezzi finanziari dell'ENTE con
ogni potere di accertamento e di ispezione.
4. In caso di irregolarità accertate, i componenti del Collegio riferiranno al Presidente e, se lo riterranno necessario,
all'Assemblea dei Soci affinché assuma i provvedimenti di competenza.
5. Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque almeno una volta all'anno.
6. Le modalità di convocazione sono le medesime di quelle previste per la convocazione dell'Assemblea dei soci e del
Consiglio Direttivo.
Art. 12 - Rimborsi spese e compensi
1. Tutti gli incarichi previsti dal presente statuto si intendono esclusivamente a titolo gratuito, ad eccezione del
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Ai consiglieri che abbiano svolto missioni o incarichi particolari per conto dell'ENTE, verrà riconosciuto il rimborso
delle spese documentate, nei limiti definiti dal Regolamento.
Art. 13 - Mezzi Finanziari
1. L'ENTE è finanziato mediante le quote versate dai Soci Affiliati previsti all'Art 4.
2. L'ENTE potrà inoltre avvalersi delle entrate derivanti da:
- contributi ed erogazioni liberali degli associati e di soggetti pubblici e privati;
- proventi derivanti da iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi statutari dell'ENTE;
- interessi e altri proventi maturati con le risorse finanziarie gestite dall'ENTE e dai beni acquistati con le sopradescritte
risorse;
- finanziamenti pubblici ricevuti a fronte della presentazione o candidatura a realizzare progetti ed attività;
- eventuali proventi derivanti dalla sottoscrizione di accordi successivi definiti dai Soci Fondatori.
Art. 14 - Regolamento delle attività dell'ENTE
1. Le attività dell'ENTE ed ogni altra materia attinente lo svolgimento delle stesse, sono disciplinate, oltre che dal
presente Statuto, da un apposito regolamento che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo entro un mese dal suo
insediamento e deliberato dall'Assemblea dei Soci.
Art. 15 - Deliberazioni degli organi
1. Gli organi dell'Ente non possono assumere deliberazioni in contrasto con la Legge, con lo Statuto e con gli accordi
sindacali stipulati dalle Parti firmatarie del CCNL FP .
Art. 16 - Esercizio sociale
1. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo, approva il Bilancio consuntivo dell'esercizio, corredato
dalla relazione del Consiglio Direttivo sul bilancio e sull'attività svolta, dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Co nti,
e ne invia copia ai soci.
Art. 17 - Avanzi di gestione
1. Gli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio sono accantonati nel fondo riserva a disposizione del Consiglio Direttivo
per lo sviluppo dell'attività dell'ENTE, salva diversa determinazione dei soci.
Art. 18 - Scioglimento dell'ENTE
1. Oltre che per le cause previste dalla Legge, l'ENTE si scioglie in caso di disdetta dell'accordo di cui all'Art. 1.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea dei soci provvede alla nomina di due liquidatori designati rispettivamente dalle
Associazioni Nazionali degli Enti Formativi e dalle Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori, di cui all'art. 1,
comma 2.
3. L'Assemblea determina, all'atto della messa in liquidazione, i compiti dei liquidatori.
4. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altro ente avente fine analogo
o prossimo, così come individuato dall'Assemblea dei soci.
Art. 19 - Disposizioni generali
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di Legge.
Art. 20 - Foro competente
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal
regolamento la competenza esclusiva è del Tribunale di Roma.
Art. 21 - Disposizioni transitorie finali
1. I soci si impegnano a uniformare, anche attraverso la modifica del presente statuto il funzionamento e l'organizzazione
dell'ENTE a quanto sarà eventualmente definito, dai successivi rinnovi contrattuali del CCNL-FP .
ALLEGATO N. 2 - REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA BILATERALE NAZIONALE
1. Istituzione e composizione:
1.1. La Commissione è formata da 8 componenti effettivi, ciascuno dei quali, in caso di impossibilità a partecipare, può
essere sostituito da un supplente, nominati pariteticamente dalle Associazioni A.S.F.O.R.M da una parte e dalle
Organizzazioni sindacali S.I.N.A.L.F., dall'altra, firmatari del CCNL.
1.2. Le Organizzazioni sindacali e le Parti datoriali nominano un Presidente protempore, che assicurerà il servizio di
segreteria della Commissione.
2. Durata e compiti:
2.1. La Commissione dura in carica fino al rinnovo del presente CCNL.
2.2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a. controllo e verifica della corretta applicazione degli istituti contrattuali del CCNL;
b. formulazione di eventuali interpretazioni autentiche dei medesimi;
c. esame e soluzione di eventuali controversie nell'interpretazione ed applicazione degli istituti contrattuali nazionali e
delle materie demandate dalla contrattazione regionale;
d. decisione su qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato o rimesso dalle Commissioni Paritetiche Regionali.
3. Sede e convocazione:
3.1. La sede di lavoro della Commissione sarà determinata dal Presidente protempore.
1.1. La Commissione viene convocata dal Presidente di norma una volta all'anno.
1.2. La Commissione si riunisce altresì su richiesta presentata da una delle Associazioni A.S.F.O.R.M. da una delle
Organizzazioni Sindacali S.I.N.A.L.F e/o da una delle Commissioni Paritetiche Regionali.
1.3. La convocazione deve essere comunicata ai componenti tramite avviso scritto, inviato anche per via telematica, con
indicazione dell'ordine del giorno corredato dalla relativa documentazione, con un preavviso di almeno 15 giorni.
1.4. L'ordine del giorno può essere integrato su richiesta scritta, inviata anche per via telematica, di uno dei componenti
della Commissione, da inviarsi al Presidente pro-tempore e agli altri componenti almeno 7 giorni prima della riunione.
1.5. La Commissione, prima di deliberare, può riservarsi di acquisire ogni ulteriore informazione e documentazione utili
all'esame dell'argomento.
1.6. La Commissione può aggiornare i propri lavori, fissandone la data, qualora gli argomenti all'ordine del giorno non
fossero esauriti, dandone immediata comunicazione ai componenti assenti.
1.7. Il processo decisionale della Commissione deve comunque concludersi, di norma, entro 45 giorni dalla convocazione.
2. Validità delle sedute:
2.1. La Commissione è validamente insediata qualora sia presente la maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti effettivi
o rappresentati dai rispettivi supplenti.
3. Processo decisionale, verbali, effetti delle decisioni:
3.1. La Commissione assume deliberazioni e pareri a maggioranza assoluta dei presenti, che non può essere espressione
di una sola delle Parti. L'eventuale dissenso deve essere motivato e verbalizzato.
3.2. Il processo decisionale, su proposta del Presidente pro-tempore e con l'esplicito accordo di tutti i componenti, può
essere svolto per via telematica.
3.3. Il verbale delle sedute, redatto dal Presidente pro -tempore e sottoscritto da tutti i presenti, deve essere notificato,
anche telematicamente, ai componenti assenti della Commissione ed alle Parti interessate.
3.4. Le deliberazioni assunte sono vincolanti per tutte le Parti datoriali e sindacali.
4. Esperti:
4.1. La Commissione può istituire gruppi tecnici di lavoro, anche composti da esperti esterni, su specifici argomenti, come
supporto al processo decisionale.
5. Validità e modifica del regolamento:
5.1. Il presente regolamento ha validità coincidente con la vigenza della Commissione.
5.2. Proposte di variazioni devono essere assunte con l'unanimità dei componenti della Commissione.
ALLEGATO N. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
1. La Parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite
l'Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
2. L'Ente o l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la
controversia alla Commissione regionale di conciliazione, di cui alla successiva lettera A) per mezzo di lettera
raccomandata A/R o al tro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. La denuncia deve contenere gli elementi
essenziali della controversia.
3. Ricevuta la comunicazione, la Commissione di conciliazione provvede entro 20 giorni alla convocazione delle Parti,
fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione che deve essere espletato entro il termine di 1 0
giorni dalla convocazione.
A - Commissione di conciliazione:
1. Vengono costituite le Commissioni di conciliazione su base provinciale o regionale così composte:
- da un rappresentante dell'Ente su base regionale e/o provinciale;
- da un rappresentante a livello regionale o provinciale della Organizzazione Sindacale di categoria firmataria del CCNL,
alla quale il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.
2. I membri della Commissione di conciliazione, per svolgere il loro ruolo effettivo di conciliatori, debbono aver
depositato la firma presso la Direzione Regionale del Lavoro di competenza.
B - Verbale:
1. Il verbale di accordo e/o di mancato accordo deve contenere al suo interno:
- il richiamo al contratto che disciplina il rapporto di lavoro;
- la presenza dei conciliatori, sia di parte sindacale che di parte datoriale;
- la presenza delle Parti personalmente o correttamente rappresentate;
- l'eventuale richiamo al verbale della Commissione paritetica bilaterale, di cui al precedente art. 4, di interpretazione
contrattuale, nei casi di controversie in cui è richiesta un'interpretazione congiunta delle Parti.
2. I verbali di accordo e/o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle Parti. Due copie del
verbale saranno inviate a cura della Commissione di conciliazione all'Ufficio del lavoro competente per territorio.
C - Norme di carattere generale:
1. Qualora le Parti, dopo l'invio della comunicazione del tentativo di conciliazione della controversia, abbiano già trovato
la soluzione della stessa, possono richiedere che la commissione di conciliazione recepisca l'accordo e ne verifichi il
merito. Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto
collettivo nazionale di lavoro. Tale competenza resta di esclusiva pertinenza delle Commissioni paritetiche così come
previsto dal precedente art. 4.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda alle norme in materia.
ALLEGATO N. 4 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
A - Apposizione del termine e contingente
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.
2. La apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale
devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi daN'inizio della
prestazione.
4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia
superiore a 12 giorni.
B - Divieti
1. Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso Istituzioni Formative nelle quali si sia proceduto, entro i 12 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi
degli art. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 salvo diversa pattuizione delle Parti effettuata a norma di Legge;
- presso Istituzioni Formative nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario che
interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
- da parte delle Istituzioni Formative che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni.
C - Disciplina della proroga
1. Il contratto può avere una durata superiore (ai dodici mesi di cui alla lettera A c. 1 del presente articolo), ma comunque
non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
2. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1,
il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
3. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del
datore di lavoro.
D - Scadenza del termine. Successione dei contratti
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai
sensi del comma C, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per
ogni giorno di conti nuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno
ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero
oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto
di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il
secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine — intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna
soluzione di continuità con esclusione della disciplina della proroga di cui al precedente punto C — il rapporto di lavoro
si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
E - Criteri di computo
I lavoratori con contratto a tempo determinato, ove il contratto abbia durata pari o superiore a nove mesi, sono
computabili ai fini di cui all'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, salvo il caso di sostituzione di lavoratori assenti
che mantengono il diritto del posto di lavoro.
F - Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente accordo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da
specifiche normative ed intese tra le Parti:
- il lavoro in somministrazione;
- i contratti di apprendistato;
- attività di stage e tirocinio.
G - Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spetta il trattamento in atto per i lavoratori con contratto a
tempo indeterminato.
H - Formazione
1. La contrattazione regionale individua anche specifiche iniziative di formazione finalizzate ad aumentare la
qualificazione, a promuovere la carriera e a migliorare la mobilità occupazionale.
I - Diritto di precedenza
1. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato mantengono presso lo stesso ente, a parità di
professionalità nella medesima qualifica, il diritto di precedenza per future nuove assunzioni a Tempo Indeterminato.
2. Il diritto di precedenza si estingue con il rifiuto del lavoratore o allo scadere di un anno dalla cessazione del rapporto
di lavoro.
L - Informazioni
1. Gli Enti informano le RSA/RSU, o in mancanza le Organizzazioni Sindacali territoriali, circa i posti vacanti che si
rendessero disponibili, in modo da garantire al personale con diritto di precedenza di cui alla precedente lettera I
l'assunzione a tempo indeterminato.
2. Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal CCNL per il personale a tempo
indeterminato.
ALLEGATO N. 5 - ACCORDO TRA ENTI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA SULLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
- Vista la Legge 8-8-95 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- visto il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005;
- visto il decreto-Legge n. 279 del 13 novembre 2006;
- vista la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- visti i decreti attuativi del 30 gennaio 2007 della Legge n. 296/2006;
- ferme restando le disposizioni di Legge sulle modalità di destinazione del TFR per i lavoratori dipendenti assunti prima
o dopo il 28 aprile 1993:
le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori S.I.N.A.L.F., S.I.N.A.L.F. e le Organizzazioni dei datori di lavoro A.S.F.O.R.M. e
A.S.F.O.R.M., firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale, concordano di
contribuire a un più elevato livello di copertura previdenziale per gli operatori ai quali si applica il CCNL della Formazione
Professionale (d'ora in avanti operatori).
A tal fine, ferma restando l'autonomia di scelta dei lavoratori come prevista dalla Legge n. 335/1995 e sue successive
modificazioni e integrazioni, le Parti concordano, in via negoziale, di indicare agli operatori l'adesione al Fondo negoziale
ESPERO.
L'associazione degli operatori al Fondo avverrà mediante l'adesione volontaria o in base a quanto previsto dalla Legge,
secondo forme e modalità previste dagli statuti dei rispettivi Fondi e potrà riguardare tutti gli operatori ai quali si applica
il CCNL della Formazione Professionale.
Le Parti convengono le seguenti contribuzioni con riferimento alla retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto
(TFR): quota a carico del lavoratore, dell'1% annuo, con possibilità di incremento; quota a carico del datore di lavoro di
almeno l'1% verso uno dei due Fondi negoziali previsti dal presente accordo e prescelto dal lavoratore.
Le Parti concordano che, a seguito dell'emanazione di nuovi provvedimenti governativi o all'istituzione di nuovi Fondi di
interesse per la Formazione Professionale, si procederà alla modifica del presente accordo mediante specifica sequenza
contrattuale.
Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimenti alla vigente normativa di Legge.
ALLEGATO N. 6 - PROFILI E LIVELLI
AREA FUNZIONALE 1:
SEGRETERIA, LOGISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO
1.1. OPERATORE TECNICO AUSILIARIO
a) Descrizione delle funzioni generali:
L'Operatore Tecnico Ausiliario, nell'ambito delle direttive dell'Ente, garantisce l'agibilità e la funzionalità della struttura;
provvede alla piccola manutenzione generale della struttura operativa, all'apertura e chiusura dei locali ed alla loro
pulizia; cura la vigilanza degli allievi in casi particolari e la riproduzione di materiali; provvede alle commissioni esterne
assegnate.
b) Qualifica Professionale: Operatore Tecnico Ausiliario
c) Requisiti per l'assunzione: Diploma di scuola secondaria di 1º grado
d) Livello di inquadramento: I II
1.2. OPERATORE TECNICO DELLA LOGISTICA
a) Descrizione delle funzioni generali:
L'Operatore Tecnico della Logistica, nell'ambito delle direttive dell'Ente, garantisce l'agibilità e la funzionalità della
struttura; provvede alla manutenzione generale della struttura operativa, alla manutenzione e conduzione tecnica dei
laboratori; provvede alle commissioni esterne assegnate; ha compiti di organizzazione e conduzione dei servizi di cucina;
provvede alla conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento; provvede alla conduzione dei pullman per
il trasporto allievi; cura la gestione del magazzino.
b) Qualifica Professionale: Operatore Tecnico della Logistica.
Requisiti per l'assunzione: Diploma di scuola secondaria di 1º grado + esperienza professionale o qualifica di formazione
professionale.
d) Livello di inquadramento: I II.
1.3. OPERATORE DI SEGRETERIA
a) Descrizione delle funzioni generali:
L'Operatore di Segreteria, nell'ambito delle direttive dell'Ente, esercita la gestione amministrativa dei progetti e la
gestione del flusso delle informazioni:
- L'Operatore di Segreteria addetto a mansioni d'ordine assolve a compiti operativi:
Provvede al protocollo e all'archiviazione degli atti; ha relazioni di prima informazione con gli utenti; smista la
documentazione affidata ai vari settori; predispone e redige atti amministrativi, documenti e verbali; gestisce il servizio
di centralino telefonico; provvede alle commissioni esterne assegnate.
- L'Operatore di Segreteria addetto a mansioni di concetto, con autonomia operativa e determinante iniziativa,
nell'ambito delle proprie mansioni, predispone atti e provvedimenti relativi all'iter burocratico di gestione dei progetti;
cura la gestione del flusso delle informazioni, gli aspetti logistici e l'impiego delle risorse strumentali; ha relazioni di prima
informazione con gli utenti; provvede alle commissioni esterne assegnate e cura la gestione dell'archivio.
b) Qualifica Professionale: Operatore di Segreteria
c) Requisiti per l'assunzione: Diploma di scuola secondaria di 2º grado o qualifica professionale
d) Livello di inquadramento: II III IV
1.4. TECNICO DEI SERVIZI
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Tecnico dei Servizi, nell'ambito delle direttive dell'Ente, svolge compiti tecnici operativamente autonomi con funzioni
di coordinamento e controllo. Rientrano in questo profilo il Tecnico di Sistemi Informatici che progetta, sviluppa e gestisce
il funzionamento e la sicurezza della rete informatica e informativa; il Tecnico Sistema Qualità che cura le politiche della
qualità, le procedure e la loro diffusione/attuazione, l'elaborazione e l'aggiornamento dei manuali di qualità e si occupa
dei collegamenti con gli Enti di certificazione.
- Il Tecnico dei Sistemi Informatici attiva e rende efficace la rete informatizzata e ne cura la manutenzione; individua le
attrezzature informatiche da utilizzare nelle Istituzioni Formative; concorre alla realizzazione dei progetti riguardanti i
sistemi informatizzati e all'aggiornamento delle risorse umane, provvede all'analisi e alla realizzazione dei progetti
riguardanti i sistemi informatici e informativi e all'installazione dei nuovi software e ne attua i controlli di sicurezza; cura
la documentazione relativa alle licenze in uso e l'installazione e il funzionamento delle apparecchiature informatiche,
assiste gli utenti per problemi relativi alla rete, collabora alla gestione delle banche dati e alla definizione dei piani di
investimento.
- Il Tecnico dei Sistemi Qualità produce e gestisce la documentazione del sistema qualità e del sistema di accreditamento
e ne verifica la corretta applicazione; accompagna nell'applicazione del sistema e supporta la direzione nei rapporti con
gli enti di certificazione e accreditamento; concorre all'aggiornamento delle risorse umane.
b) Qualifica Professionale: Tecnico dei Servizi
c) Requisiti per l'assunzione: Laurea o Diploma di scuola secondaria di 2º grado + esperienza specifica
d) Livello di inquadramento: IV V
AREA FUNZIONALE 2:
AMMINISTRAZIONE
2.1. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Collaboratore amministrativo, nell'ambito delle direttive dell'Ente, cura nell'esecuzione e nel controllo la gestione
contabile, fiscale, economica, rendicontativa, l'amministrazione del personale e dei progetti.
- Il Collaboratore amministrativo cura la registrazione dei documenti contabili, la predisposizione degli atti amministrativi
e contabili nella gestione delle risorse umane, la rendicontazione, la raccolta e l'archiviazione dei documenti e, in
collaborazione con i coordinatori, la verifica e il controllo degli stati di avanzamento del budget; collabora alla
predisposizione degli atti amministrativi e contabili, alla preparazione dei rendiconti, delle verifiche
contabili/rendicontative e alla gestione amministrativa dei progetti.
b) Qualifica Professionale: Collaboratore Amministrativo
c) Requisiti per l'assunzione: Diploma di scuola secondaria di 2º grado o qualifica professionale + esperienza
professionale
d) Livello di inquadramento: III IV
2.2. RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-ORGANIZZATIVO
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Responsabile amministrativo -organizzativo, nell'ambito delle direttive dell'Ente, sovrintende all'esecuzione e al
controllo della gestione contabile, fiscale, economico, finanziaria, rendicontativa, all'amministrazione delle risorse
umane e alla gestione del flusso delle informazioni. A questa area appartengono operatori che esplicano, in autonomia,
funzioni di responsabilità e/o svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico professionali.
- Il Responsabile Amministrativo -Organizzativo nell'ambito dell'Amministrazione delle Risorse Umane è responsabile
della gestione amministrativa delle risorse umane, predispone e redige le denunce obbligatorie previste dalla Legge;
supporta la direzione ne lla definizione dei budget di costo del personale; gestisce procedure per l'elaborazione
informatica dei dati; coordina il lavoro dei collaboratori assegnati; collabora con la direzione alla formazione e
aggiornamento delle risorse umane.
- Il Responsabile Amministrativo-Organizzativo nell'ambito della Contabilità Generale è responsabile di tutte le attività
connesse alla predisposizione, compilazione e tenuta dei libri contabili; predispone il bilancio e redige le denunce
obbligatorie previste dalla Legge; cura, di concerto con l'Ente, le relazioni con gli istituti bancari, i clienti e i fornitori;
coordina il lavoro dei collaboratori assegnati.
- Il Responsabile Amministrativo-Organizzativo nell'ambito della Gestione, Controllo e Rendicontazione collabora con la
direzione nella definizione dei budget delle attività e nella pianificazione economica/gestionale/finanziaria della
struttura operativa; è responsabile della contabilità analitica e dell'elaborazione e compilazione degli atti connessi alle
attività di rendicontazione; cura, in collaborazione con i coordinatori, la verifica e il controllo degli stati di avanzament o
del budget; coordina il lavoro dei collaboratori assegnati.
Il Responsabile Amministrativo-Organizzativo nell'ambito dell'area organizzativa coordina gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, provvede alla diretta gestione delle attività; presidia la funzionalità delle risorse strumentali e
logistiche, coordina il lavoro dei collaboratori assegnati.
b) Qualifica Professionale: Responsabile Amministrativo-Organizzativo
c) Requisiti per l'assunzione: Laurea o Diploma di scuola secondaria di 2º grado + esperienza specifica
d) Livello di inquadramento: V VI
AREA FUNZIONALE 3:
EROGAZIONE
3.1. A.S.F.O.R.M.TORE
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Formatore realizza il processo di formazione e apprendimento volto a promuovere lo sviluppo professionale, umano,
culturale e civile degli utenti.
Il formatore gestisce ed è responsabile dei servizi e/o delle attività necessarie all'utenza per l'acquisizione e/o il
potenziamento di conoscenze, capacità e competenze in coerenza con la progettazione formativa.
Concorre:
- alla promozione dello sviluppo professionale, umano, culturale, civile della persona nel rispetto del modello valoriale e
della mission dell'Ente;
- alla progettazione di dettaglio dell'azione formativa con l'individuazione di obiettivi specifici e metodologie d'azione e
al monitoraggio e valutazione fornendo gli elementi connessi alla propria attività assicurando l'applicazione delle
procedure del sistema qualità dell'ente.
Collabora:
- alla progettazione di specifiche azioni formative in attuazione della programmazione definita dall'Ente e all'attuazione
dei processi di orientamento secondo le specifiche progettuali nel contesto delle azioni formative.
Provvede:
- all'ordinaria manutenzione degli strumenti e delle attrezzature nonché delle macchine dei laboratori o reparti di
lavorazione di cui è responsabile e al riordino del materiale necessario per le esercitazioni nonché alla verifica periodica
di detti materiali e alle proposte di acquisto di materiale necessario per le esercitazioni.
Acquisisce ed elabora:
- nell'ambito dell'erogazione dei servizi formativi, informazioni relative alla tipologia degli utenti e delle dinamiche
territoriali che connotano i fenomeni associati e, nell'ambito dell'erogazione dei servizi formativi, informazioni relative
alle realtà aziendali e/o scolastiche coinvolte.
Partecipa:
- ai gruppi interistituzionali e alla gestione in rete dei processi di orientamento, avviamento e mantenimento al lavoro
ed eventuale selezione dei corsisti.
Assicura:
- ai soggetti coinvolti una costante informazione circa l'andamento dell'azione formativa e il proprio costante
aggiornamento per migliorare la preparazione pedagogico -didattica adeguata alla propria area di impegno e la
preparazione tecnico-scientifica attraverso la partecipazione alle attività programmate dall'ente;
- il proprio costante aggiornamento per migliorare la preparazione pedagogica didattica adeguata alla propria area di
impegno e la preparazione tecnico -scientifica attraverso la partecipazione alle attività programmate dall'ente e \o con
altre iniziative concordate con l'ente.
b) Qualifica Professionale: Formatore
c) Requisiti per l'assunzione:
- Laurea
- Diploma di scuola secondaria di 2º grado + esperienza specifica nell'area tecnico/pratica
d) Livello di inquadramento: V
3.2. A.S.F.O.R.M.TORE - TUTOR
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Formatore -Tutor, all'interno di servizi formativi, di orientamento e di accompagnamento al lavoro, integra ed
arricchisce il processo formativo con interventi individuali, di gruppo e di classe facilitando i processi di apprendimento,
di integrazione e di riduzione del disagio curandone gli aspetti organizzativo-procedurali.
Il Formatore-Tutor elabora e realizza i piani d'intervento, in accordo con il coordinatore e i formatori, che tengono conto
dei bisogni professionali e individuali espressi in relazione al mercato del lavoro locale e in coerenza con il percorso
formativo.
Concorre:
- alla promozione dello sviluppo professionale, umano, culturale, civile della persona nel rispetto del modello valoriale
espresso nella mission dell'ente.
Realizza:
- interventi di socializzazione e/o sviluppo del clima all'interno dei servizi formativi.
Propone e gestisce:
- interventi di potenziamento delle competenze e del processo di apprendimento.
Collabora:
- alla gestione di interventi di diagnosi individuale e/o di gruppo volti a individuare e rimuovere gli ostacoli
all'apprendimento;
- alla definizione e all'applicazione degli strumenti per la gestione della qualità e dell'accreditamento;
- alla progettazione di specifiche azioni formative in attuazione della programmazione definita dall'Ente;
- alla progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione di attività di stage, tirocini e/o borse di lavoro gestendo le
convenzioni, le relazioni con le imprese e presidiando i diversi adempimenti previsti.
Promuove:
- l'individualizzazione degli interventi di apprendimento garantendo congruenza fra attività formative e obiettivi previsti
nell'azione.
Applica:
- tecniche di monitoraggio, verifica e valutazione degli apprendimenti nella formazione individuale e di gruppo.
Individua e propone:
- le aziende idonee alle attività di stage/tirocinio.
Cura ed aggiorna:
- la compilazione e la raccolta della documentazione prevista e i rapporti con le aziende;
- le banche dati aziendali che riguardano le aree di pertinenza.
Si raccorda:
- con le istituzioni e associazioni locali che si occupano di fasce svantaggiate per l'utilizzo mirato delle risorse disponibili
applicando gli strumenti legislativi ed operativi a sostegno dell'inserimento lavorativo di fasce svantaggiate;
- con i servizi per l'impiego per l'integrazione dei percorsi di inserimento con altre opportunità informativo-orientative.
Assicura:
- il proprio costante aggiornamento per migliorare la preparazione pedagogico -didattica adeguata alla propria area di
impegno e la preparazione tecnicoscientifica attraverso la partecipazione alle attività programmate dall'ente e \o con
altre iniziative concordate con l'ente.
b) Qualifica Professionale: Formatore Tutor
c) Requisiti per l'assunzione:
- Laurea
- Diploma di scuola secondaria di 2º grado + esperienza specifica nell'area tecnico/pratica
d) Livello di inquadramento: V
3.3. A.S.F.O.R.M.TORE - ORIENTATORE
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Formatore -Orientatore interviene nella progettazione ed erogazione della formazione individuale e di gruppo,
all'interno dei processi formativi e di accompagnamento al lavoro, nelle iniziative di informazione, nelle attività di
consulenza di orientamento e nel bilancio di competenze.
Il Formatore-Orientatore gestisce attività di informazione e formazione orientativa individuali e di gruppo.
Illustra:
- le opportunità formative proposte dall'Ente anche attraverso l'uso di strumenti cartacei e multimediali.
Individua ed analizza:
- i bisogni formativi espressi dall'utenza e l'offerta necessaria per interventi di recupero per gli utenti.
Cura l'informazione:
- sull'offerta di azioni di formazione e istruzione;
- sugli sbocchi occupazionali in relazione al mercato del lavoro locale;
- sui servizi territoriali pubblici e privati per il lavoro;
- eroga moduli di formazione individuali e di gruppo.
Gestisce:
- relazioni di aiuto individualizzato volte a favorire la conoscenza di sé, la scoperta delle proprie attitudini capacità ed
interessi, motivazioni alla formazione e all'inserimento lavorativo.
Realizza:
- percorsi di bilancio di competenze e processi di orientamento al lavoro ed alla formazione.
Assicura:
- il proprio costante aggiornamento per migliorare la preparazione pedagogico -didattica adeguata alla propria area di
impegno e la preparazione tecnicoscientifica attraverso la partecipazione alle attività programmate dall'ente e \o con
altre iniziative concordate con l'ente.
b) Qualifica Professionale: Formatore-Orientatore
c) Requisiti per l'assunzione: Laurea con indirizzo psico-socio-pedagogico o equipollente
d) Livello di inquadramento: V
3.4. A.S.F.O.R.M.TORE-COORDINATORE
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Formatore -Coordinatore, nell'ambito dell'erogazione delle attività, interviene negli aspetti organizzativi e didattici
previsti nei progetti armonizzando le azioni degli esperti e dei tutor, favorendone la collaborazione per il conseguimento
degli obietti vi del percorso, eseguendo le direttive dell'ente. Partecipa alle attività di progettazione, organizzazione,
rendicontazione e valutazione delle azioni previste nei progetti da realizzare assicurando l'impiego efficace e rispondente
a criteri di qualità delle risorse umane, tecniche ed organizzative rese disponibili dall'Ente. Il Formatore -Coordinatore
promuove sul territorio i servizi proposti dall'ente seguendo modalità e procedure concordate, nel rispetto degli obiettivi
formativi, didattici ed organizzativi previsti nel progetto e nelle direttive emanate dagli enti finanziatori.
Partecipa:
- con l'equipe della sede/Istituzione Formativa alla progettazione.
Sovrintende:
- alla logistica necessaria e all'iter per l'avvio del progetto.
Provvede:
- al reperimento e selezione dei partecipanti;
- al controllo del raggiungimento dei vari obiettivi previsti nel progetto;
- alla verifica e alla predisposizione dei documenti necessari alla rendicontazione del progetto;
- alla verifica della relativa documentazione e alla congruenza dei costi con le regole di rendicontazione o indicate dal
committente.
Organizza e presidia:
- il team di progetto per la realizzazione delle azioni,
- lo svolgimento della funzione del tutor nei suoi rapporti con i corsisti e col mondo esterno.
Coordina e monitora:
- le risorse umane che la Direzione incarica per la realizzazione del progetto;
- il progetto, il suo svolgimento e, raccordandosi con la direzione e/o con il responsabile dei processi, provvede ad
eventuali rettifiche che si rendessero necessarie in itinere.
Presiede:
- alla realizzazione dell'orientamento.
Provvede:
- alla verifica del raggiungimento dei risultati attesi e al rispetto degli indicatori previsti ed è responsabile della
somministrazione degli strumenti volti alla rilevazione del gradimento, così come previsto dalle procedure interne e dei
committenti.
Controlla:
- la coerenza del progetto col sistema di qualità in essere.
Pianifica e determina:
- il fabbisogno di materiali per l'attività di progetto.
Mantiene:
- costante contatto con la direzione del progetto circa l'andamento dello stesso;
- contatti con eventuali partners del progetto.
Assicura:
- il proprio costante aggiornamento per migliorare la propria preparazione attraverso la partecipazione alle attività
programmate dall'ente e\o con altre iniziative concordate con l'ente.
b) Qualifica Professionale: Formatore-Coordinatore
c) Requisiti per l'assunzione:
- Laurea con esperienza professionale diversificata in ambito formativo/orientativo o dei servizi o in attività analoghe in
altri settori;
- diploma di scuola secondaria di 2º grado con esperienza professionale pluriennale diversificata in ambito formativo/
orientativo.
d) Livello di inquadramento: V
3.5. RESPONSABILE DEI PROCESSI
a) Descrizione delle funzioni generali:
Il Responsabile dei processi, nell'ambito delle direttive e/o deleghe dell'ente, garantisce il presidio generale delle azioni
previste, in uno o più processi, attraverso l'armonizzazione e l'ottimizzazione delle risorse umane, economiche e
logistiche coinv olte nei progetti assegnati al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'ente. Presidia, su delega
dell'Ente e nel rispetto dell'organizzazione interna, uno o più processi riguardanti le aree di: promozione; orientamento;
progettazione e sviluppo; erogazione; valutazione. Sviluppa, cura e gestisce i contatti col territorio di riferimento.
Il Responsabile dei processi mantiene i contatti col territorio e il costante contatto con la direzione; rappresenta l'ente
nei contatti coi committenti o enti coinvolti; coordina gruppi di lavoro specifici assicurando le azioni necessarie al
raggiungimento degli obiettivi assegnati; assicura il proprio costante aggiornamento per migliorare la propria
preparazione attraverso la partecipazione alle attività programmate dall'Ente e/o con altre iniziative concordate con
l'Ente.
3.5.1. Presidia la funzione di promozione, progettazione e sviluppo delle attività dell'Ente attraverso:
- l'analisi delle opportunità offerte nei bandi progettando e/o coordinando in equipe, le azioni in funzione dei bisogni dei
committenti;
- l'analisi dei bisogni territoriali;
- la promozione sul territorio e con potenziali Enti finanziatori, dei servizi offerti dall'ente;
- la definizione di proposte formative, di orientamento e di accompagnamento al lavoro, con il coinvolgimento anche di
gruppi di lavoro specifici;
- la definizione degli aspetti commerciali, in collaborazione con l'apparato amministrativo dell'Ente.
3.5.2. Presidia la funzione di erogazione e provvede:
- alla individuazione della logistica necessaria alla realizzazione dei progetti assegnati, all'iter procedurale necessario per
l'avvio del progetto;
- alle azioni di reclutamento e selezione dei partecipanti;
- alla organizzazione e gestione delle risorse umane che la Direzione incarica per la realizzazione del progetto;
- alla realizzazione delle azioni di progetto;
- al monitoraggio del progetto e al suo stato di avanzamento coordinandosi con la direzione;
- al controllo di gestione del progetto ed alle eventuali rettifiche che si rendessero necessarie in itinere;
- alla predisposizione della documentazione necessaria alla rendicontazione del progetto.
3.5.3. Presidia la funzione di valutazione attraverso:
- la verifica della documentazione e la congruenza dei costi con le regole di rendicontazione o regole indicate dal
committente;
- la valutazione del progetto;
- la verifica del raggiungimento dei risultati attesi oltre al monitoraggio occupazionale;
- il controllo della coerenza del progetto col sistema di qualità in essere;
- la programmazione e la somministrazione dei monitoraggi del gradimento così come previsto dalle procedure adottate.
3.5.4. Presidia organizza i processi di orientamento attraverso la gestione delle risorse tecniche e professionali destinate
ad interventi di orientamento pianificati su basi territoriali in collaborazione con soggetti pubblici e privati anche in rete.
b) Qualifica Professionale: Responsabile di processi
c) Requisiti per l'assunzione: Laurea o diploma di scuola secondaria di 2º grado con esperienza professionale diversificata
in ambito formativo/orientativo o dei servizi o in attività analoghe in altri settori;
d) Livello di inquadramento: VI
AREA FUNZIONALE 4:
DIREZIONE
4.1. DIRETTORE
a) Descrizione delle funzioni generali:
La direzione assicura la gestione organizzativa, economica ed operativa relativamente al funzionamento delle sedi/centri
e allo svolgimento di attività, programmi, progetti, servizi del sistema di formazione; la direzione, finalizza, nell'ambito
delle direttive ricevute, il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Ente.
4.1.1. DIRETTORE DI SEDE OPERATIVA
Il Direttore, di una o più sedi operative, attua gli obiettivi programmatori dell'ente; è responsabile del marketing e
sviluppo delle attività e delle azioni formative, è responsabile dell'attuazione delle politiche della qualità e
dell'accreditamento; ges tisce le risorse assegnate, verifica e risponde dell'attuazione degli obiettivi e dei risultati
conseguiti.
4.1.2. DIRETTORE DI FUNZIONE
4.1.2. A. Il direttore Commerciale e Sviluppo è responsabile della promozione, lo sviluppo e la commercializzazione dei
servizi erogati dall'ente e presidia la pianificazione e l'erogazione delle attività dell'ente.
4.1.2. B. Il direttore Amministrativo è responsabile della predisposizione e pianificazione di preventivi, indicatori
economici e finanziari riferiti all'attività formativa, secondo le modalità con cui essa è organizzata; È responsabile della
redazione e del controllo di atti amministrativi, contabili, di budget e di bilancio. Cura, all'interno delle direttive ricevute,
gli aspetti finanziari; gestisce le risorse assegnate, verifica e risponde dell'attuazione degli obiettivi e dei risultati
conseguiti.
4.1.2. C. Il direttore Risorse Umane gestisce la politica delle risorse umane attraverso le azioni di selezione, l'attuazione
delle politiche retributive e la definizione dei piani formativi, di aggiornamento e riqualificazione, curandone lo sviluppo
professionale.
Razionalizza l'utilizzo delle risorse umane all'interno dell'ente; cura la gestione amministrativa delle stesse; assicura le
relazioni con le OO.SS. di categoria.
b) Qualifica professionale: Direttore
c) Requisiti per l'assunzione: Laurea o diploma di scuola secondaria di 2º grado + esperienza pluriennale (solo laurea per
gli assunti dopo la data della firma del CCNL)
d) Livello di inquadramento: VII VIII
4.2. DIRETTORE GENERALE
a) Descrizione delle funzioni generali:
il Direttore Generale determina, nell'ambito delle deleghe ricevute, le politiche dell'ente, provvede alla realizzazione
delle stesse ed è responsabile del funzionamento dell'ente attraverso il presidio delle funzioni direttive preposte.
b) Qualifica professionale: Direttore Generale
c) Requisiti per l'assunzione: Laurea o diploma di scuola secondaria di 2º grado + esperienza
d) Livello di inquadramento: IX
AREA FUNZIONALE 5:
SERVIZI AL LAVORO
5.1 CASE MANAGER (OPERATORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO)
a) Descrizioni delle funzioni generali:
Il Case Manager, seguendo modalità e procedure concordate, progetta e realizza piani individualizzati di
accompagnamento al lavoro e di reinserimento lavorativo per utenti in condizione di svantaggio che partecipano a bandi
di politica attiva.
Provvede:
- al reperimento degli utenti
Cura:
- la presa in carico orientativa, accogliendo l'utente e fornendo informazioni relative ai servizi di Politiche Attive del
Lavoro, ai diritti e doveri per l'accesso agli stessi e le loro modalità di fruizione;
Individua e analizza:
- i bisogni e gli obiettivi dell'utente, facilitandone la riformulazione attraverso un'indagine delle aspettative e delle
motivazioni;
- l'esperienza formativa e lavorativa, le capacità, le potenzialità, gli interessi e le attitudini al fine di definire gli obie ttivi
professionali;
Promuove:
- lo sviluppo di abilità/tecniche dell'utente, anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione;
- la presa in carico globale dell'utente attraverso azioni di raccordo tra i servizi pubblici e privati attivi sul territorio;
Pianifica e monitora:
- l'accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro e l'inserimento lavorativo;
Pianifica e gestisce l'incontro tra domanda e offerta attraverso lo svolgimento di:
- attività di scouting per la ricerca di opportunità di lavoro sul territorio di riferimento;
- attivazione e gestione dei tirocini;
Cura e aggiorna:
- la compilazione e la raccolta della documentazione e della reportistica prevista.
b) Qualifica professionale: Case Manager
c) Requisiti per l'assunzione: Diploma di scuola secondaria di 2º grado
d) Livello di inquadramento: IV - V
ALLEGATO N. 7 - MODALITÀ PER LA SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE
1. Gli Enti di FP rappresentati da A.S.F.O.R.M. convengono sulla necessità di realizzare un diffuso processo di innovazione,
qualificazione e ristrutturazione del sistema di FP sulla base degli standard minimi definiti dalla Conferenza Stato-Regioni
per l'accreditamento delle sedi formative. A tal fine ritengono indispensabile l'attivazione di un processo di qualificazione
e di aggiornamento del personale operante nel sistema di FP di competenza regionale.
2. L'eventuale ricollocazione del personale, prioritaria, rispetto alle nuove assunzioni a parità di professionalità e qualifica
si realizza attraverso:
a) l'estensione del sistema degli ammortizzatori sociali al comparto;
b) l'attivazione degli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali con l'utilizzo di eventuali fondi anche sostenuti da un impegno
finanziario dello Stato e delle Regioni;
c) la contrattazione tra Enti ed OO.SS. che ne individua i criteri per il possibile inserimento dei lavoratori, con il
coinvolgimento nei processi anche delle istituzioni regionali, provinciali, ecc., vincolante nel caso di passaggi di personale
tra privato e pubblico.
3. Qualora manchino le condizioni per il reinserimento, le OO.SS e le Associazioni degli Enti di FP attivano il confronto
con la Regione/Province al fine di individuare le condizioni di una nuova collocazione dei lavoratori anche in altre attività,
anche all'esterno del settore della Formazione Professionale.
Modalità di attuazione che si applicano nelle regioni e nelle province autonome ove esistano leggi, delibere, circolari o
intese che disciplinano l'ex art. 26 del CCNL 1994-1997
1. Le Parti riconfermano la validità dei contenuti già recepiti dalle normative regionali, dalle deliberazioni e dagli accordi
tra Regione, Organizzazioni Sindacali ed Enti.
2. Per rispondere alle esigenze della programmazione regionale attraverso la razionale, qualificata e rispondente
gestione del personale, per la salvaguardia dell'occupazione, si attua la mobilità del personale dipendente all'interno del
Sistema Regionale di Formazione Professionale.
3. La mobilità si attua attraverso l'istituzione di tavoli trilaterali regionali anche tra Istituzioni Formative degli Enti e
Istituzioni Formative della Regione e degli Enti delegati, mediante accordi.
4. La contrattazione regionale ne definisce i criteri, le modalità, nonché le priorità per il reinserimento; la Commissione
Bilaterale regionale attiva i processi per la gestione della mobilità anche in riferimento all'Albo regionale che costituisce
il quadro delle professionalità del personale dipendente.
5. Nel caso di trasferimento della struttura da una ad altra area territoriale o passaggio della struttura ad altro Ente, tutto
il personale con contratto a tempo indeterminato, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro nella nuova sede o alle
dipendenze del nuovo Ente, conservando la posizione economica e giuridica acquisita, escludendo tutti gli oneri collegati
al trattamento del TFR, che viene corrisposto al lavoratore dipendente.