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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 10039/2024

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ente ORDINANZA sul ricorso nr.17012/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, nella sua qualità di procuratore di SPV [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] P [OSCURATO:PERSONA] nr. 2, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma nr. 286/2017 depositata in data 20/1/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 marzo 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Revocatoria fallimentare ex art 67 l fall. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]-CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - rel.

Consigliere - R.G.N. 17012/2017 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 20/1/2017, ha respinto l’appello principale e quello incidentale, proposti da Italfondiario, nella spiegata qualità contro [OSCURATO:PERSONA] spa, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento di revocatoria ex art. 67 2° comma l.fall, disattesa la domanda di revoca ex art. 67 1° comma l.fall.,aveva dichiarato l’inefficacia dei pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] spa nell’anno dalla dichiarazione di fallimento per € 425.000, condannando la soc.

SPV [OSCURATO:PERSONA] srl a restituire al Fallimento il suindicato importo oltre interessi legali dalla data di notifica della citazione. 1.1 Riconoscevano i giudici capitolini , per quanto di interesse in questa sede, i presupposti della revocatoria fallimentare di cui all’art. 67 comma 2 l.fall.; in particolare ritenevano integrato il requisito soggettivo della conoscenza da parte dell’accipiens dello stato di insolvenza, desumibile dalla proposizione da parte sua dell’istanza di fallimento. 1.2 Non sussisteva, a giudizio della Corte né l’ipotesi di esclusione della revocatoria fallimentare prevista all’art.39 4° comma d.l gs. n. 385/93, disposizione applicabile limitatamente ai pagament i effettuati dal debitore, né l’esenzione dall’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati nei confronti di società resesi cessionari e dei crediti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazioni, non essendo stata fornita la prova da parte della cessionaria dell’emissione dei titoli incorporanti i crediti ceduti ed immessi sul mercato per il pagamento del corrispettivo della cessione e dell’inclusione nella cessione dei crediti per i quali si discute. 2Italfondiario ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 380 bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1 I mezzi di impugnazione possono così riassumersi: 1) violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c. nr . 3 c.p.c., dell’art. 39, 4° comma d.l gs. nr 385/93 , per avere la Corte errato nel limitare l’operatività della disciplina dell’esenzione della revocatoria fallimentare ai pagamenti del mutuo fondiario effettuati solamente ai debitori e non agli altri pagatori (accollatari, fideiussioni eacq uirenti) ; 2) violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c. nr. 3 c.p.c. , dell’art. 4 comma 3 della legge 130/99 e dell’art . 58 commi 1 e 2 del d.lgs.nr. 385/93, per aver la Corte, infondatamente, denegato l’applicazione della esenzione della revocatoria avendo la società fallita pagato a SPV [OSCURATO:PERSONA] srl, società veicolo la quale aveva acquistato tutta una serie di crediti, tra cui quello oggetto del presente giudizio, nell’ambito di una vasta operazione di cartolarizzazione ex lege 130/99; 3) violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 nr 4 c.p.c., dell’art.112 c.p.c., in quanto la Corte, a fronte del dedotto vizio di omessa pronuncia del Tribunale sulla questione dell’esenzione della revocatoria fallimentare per pagamento effettuato alla cessionaria nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione, avrebbe «effettuato un proprio ragionamento espositivo che ha condotto ad una situazione lesiva del prescritto obbligo di corrispondenza»; 4) violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c. nr. 3, dell’art. 67, comma 2 °, l .fall.; sostiene la ricorrente che la Corte non avrebbe fatto buon governo dei principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza che richiede, ai fini della ricorrenza dell’elemento soggettivo della scientia decotionis, l’effettività della conoscenza dello stato di insolvenza che deve essere desunta da plurimi elementi indiziari; 5) violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., degli artt.91 e s. c.p.c., ove viene censurato il capo della sentenza che ha rigettato il motivo di gravame che contestava la decisione del giudice di primo grado di compensare le spese di lite nella misura del 30% e non in misura integrale, sostenendosi che la Corte avrebbe errato nel non riformare sul punto la sentenza di primo grado disponendo l’integrale compensazione delle spese, anche in considerazione della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate e della incertezzadella lite; 6) violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 385/93 e art. 67 ultimo comma l. fall.; si argomenta che la natura fondiaria del mutuo concesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] non viene meno né per via dell’ulteriore garanzia fideiussoria prestata da [OSCURATO:PERSONA] spa nè del superamento dei limiti di finanziamento, circostanza che in ogni caso non sussisteva. 2 Il primo motivoè infondato. 2.1 L‘art 39 4° comma del d.l gs. nr 385/93 , applicabile ratione temporis stabilisce che « Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

L’articolo 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari». 2.2 La disposizione è sufficientemente chiara e precisa nel limitare l’esenzione della revocatoria fallimentare ai pagamenti del «debitore» ( ed eventualmente agli aventi causa ) , senza alcun espresso riferimento agli «altri obbligati».

Ciò in quanto viene in evidenza la sola relazione tra il debitore mutuatario che concede ipoteca sull’immobile il cui acquisto gli è finanziato e l’istituto di credito sovventore, per cui il garante/terzo dell’operazione di mutuo diventa debitore ma senza essere parte del rapporto fondiario finanziamento-ipoteca su immobile e senza godere delle posizioni di favore previste con la fondiarietà del mutuo. 2.3 Essendo norma speciale che deroga al la disciplina generale della revocatoria fallimentare, diretta espressione del principio della par condicio creditorum, va privilegiata una interpretazione strettamente letterale che non consente di estendere l’applicabilità della disciplina esonerativa a soggetti responsabili per altro titolo (garanti) non espressamente richiamati dalla norma. 2.4 Il pagamento del fideiussore è esecuzione di una obbligazione propria diversa da quella del debitore principale, come insegna la giurisprudenza in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse effettuate dal fideiussore sul conto corrente del debitore principale; per esse, il fideiussore che le effettua non adempie ad un'obbligazione del debitore, ma ad una propria che , come tale , sfugge all'applicazione dell’art.67 l.fall.

Il fideiussore non è quindi un adiectus solutionis causa ma, quando paga, paga un debito proprio (cfr. Cass. 13418/2022 e10004/2011). 3 Il secondo motivo è inammissibile. 3.1 Giova passare in rassegna le disposizioni della legge 130/1999, qui di interesse, che regolamentano le operazioni di cartolarizzazioni: art.1 «l a presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: a) il cessionario sia una società prevista dall'articolo 3; b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione»; art 4 comma 3 « ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applicano l'articolo 65 e l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni»; art. 7 « Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili: a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli; b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.» 3.2 La ratio della esenzione di carattere soggettivo introdotta dalla l. 230/1999 è da rintracciarsi nell a finalità perseguita dal legislatore di non ledere l’interesse e le aspettative degli investitori che hanno sottoscritto le obbligazioni della cessionaria;costoro con il cedente fallito non hanno alcun rapporto e i loro diritti, derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni, potrebbero essere gravemente pregiudicati dalle azioni revocatorie che venissero proposte nei confronti della cessionaria stessa.

3.3. Pertanto , affinché operi l’esenzione è necessario che la cartolarizzazione venga effettivamente completata e cioè che il cessionario emetta gli strumenti finanziari che costituiscono la provvista necessaria per il pagamento dell’operazione di cessione in quanto, come visto , l’esenzione della revocatoria ha il fine di tutelare i titolari degli strumenti finanziari emessi in operazioni di cartolarizzazione. 3.4 La sentenza ha disconosciuto l’esenzione perché la banca non ha fornito la prova della sussistenza dell’ultimo passaggio della procedura di cartolarizzazione, necessario per il prodursi dell’effetto esonerativo della revocatoria fallimentare, costituito dalla emissione da parte della cessionaria del blocco dei crediti dei titoli incorporanti i crediti ceduti e dalla loro collocazione nel mercato; in altre parole vi sarebbe solo la prova della cessione in blocco dei crediti. 3.5 Tale argomentazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della Banca che, sul punto , si è limita ta ad affermare che l’art . 1 l. 130/1999 contiene una semplice descrizione dell’operazione finanziaria e non impone necessariamente l’emissione del titolo , ben potendo la provvista per la società-veicolo essere assunta attraverso le diverse modalità previste dall’art. 7 l . 130/99 (ad esempio erogazione del finanziamento e/o cessione a fondi comuni). 3.6 La sentenza impugnata non fa cenno a una simile questione, che dalla lettura della decisione non risulta fosse stata posta dall’appellante; né dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che la Banca, nel corso del giudizio di merito, avesse allegatola possibilità che la provvista per le società-veicolo potesse derivare da finanziamento o fondi comuni.

Sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (si vedano in questo senso, per tutte, Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013). 3.7 L’inammissibilità della censura che investe una ragione che da sé sola è idonea a sorreggere la decisione, determina l’inammissibilità dell’ulteriore articolazione della doglianza che contesta la distinta ratio decidendi della ritenuta carenza di prova dell’inclusionedel credito da mutuo fondiario nella cessione. 3.8 Al riguardosovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. 11.5.2018, n. 11493). 4 Il terzo motivo è infondato in quanto la Corte si è pronunciata sulla questione dell’esenzione dell’art. 4 l. 130/1999 che era stata oggetto di uno specifico motivo di appello che denunciava proprio la mancata statuizione da parte del Tribunale sull’invocata sussistenza della causa di esclusione della revocatoria fallimentare ex art. 4 l.130/1999. 5 Il quarto motivoè inammissibile. 5.1 La scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di una valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081; Cass. 18 aprile 2011, n. 8827); detta conoscenza deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi fattuali, purchéidonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività: la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass.3854/2019 e 3336/2015). 5.2 Orbene, la sentenza impugnata ha valorizzato ai fini della prova della consapevolezza da parte di Italfondiario dello stato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] spa un indizio, di rilevante spessore, costituito dalla presentazione da parte della stessa convenuta in revocatoria dell’istanza di fallimento; il giudice di primo grado, la cui motivazione è stata condivisa e recepita dalla Corte, aveva anche dato rilievo ad altre istanze di fallimento e di «svariati piani di rientro, tutti non onorati e per tale ragione rimodulati dalle parti» 5.3 A fronte degli accertamenti e delle valutazioni del compendio probatorio compiute dalla Corte d’ Appello, le doglianze della ricorrente, sotto l’apparenza della formale rubricazione di vizio di violazione di legge, mirano in realtà prospettando una rivisitazione in fatto e una lettura delle risultanze processuali diversa da quella alla quale è pervenuta la Corte territoriale, ad una non consentita rivalutazione della quaestio facti. 5.4 Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, Cass. n. 27686/2018 ; 7931/2013 ; 14233/2015 e 26860/2014. 6 Il quinto motivo è parimenti inammissibile in quanto la Corte ha condiviso la decisione del giudice di primo grado di compensare le spese del giudizio nella misura del 30% «tenendo conto della proporzione tra quanto inizialmente richiesto dal fallimento attore e quanto riconosciuto in suo favore all’esito del giudizio di primo grado». 6.1 Si tratta di accertamento in fatto, che ha dato rilievo, ai fini della compensazione solo parziale delle spese, a ll’accoglimento da parte del Tribunale della domanda proposta in via gradata, incensurabile inCassazione. 6.2 E’, infine, inammissibile anche il sesto motivo, in quanto la censura si appunta sulle argomentazioni difensive della curatela in ordine al limite massimo di finanziabilità del mutuo fondiario, questione che è fuori dal perimetro delle ragioni fondanti la decisione. 7 Conclusivamente il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; C ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 15.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%; dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso nr.17012/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, nella sua qualità di procuratore di SPV [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] P [OSCURATO:PERSONA] nr. 2, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma nr. 286/2017 depositata in data 20/1/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 marzo 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Revocatoria fallimentare ex art 67 l fall. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]-CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - rel. Consigliere - R.G.N. 17012/2017 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 20/1/2017, ha respinto l’appello principale e quello incidentale, proposti da Italfondiario, nella spiegata qualità contro [OSCURATO:PERSONA] spa, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento di revocatoria ex art. 67 2° comma l.fall, disattesa la domanda di revoca ex art. 67 1° comma l.fall.,aveva dichiarato l’inefficacia dei pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] spa nell’anno dalla dichiarazione di fallimento per € 425.000, condannando la soc. SPV [OSCURATO:PERSONA] srl a restituire al Fallimento il suindicato importo oltre interessi legali dalla data di notifica della citazione. 1.1 Riconoscevano i giudici capitolini , per quanto di interesse in questa sede, i presupposti della revocatoria fallimentare di cui all’art. 67 comma 2 l.fall.; in particolare ritenevano integrato il requisito soggettivo della conoscenza da parte dell’accipiens dello stato di insolvenza, desumibile dalla proposizione da parte sua dell’istanza di fallimento. 1.2 Non sussisteva, a giudizio della Corte né l’ipotesi di esclusione della revocatoria fallimentare prevista all’art.39 4° comma d.l gs. n. 385/93, disposizione applicabile limitatamente ai pagament i effettuati dal debitore, né l’esenzione dall’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati nei confronti di società resesi cessionari e dei crediti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazioni, non essendo stata fornita la prova da parte della cessionaria dell’emissione dei titoli incorporanti i crediti ceduti ed immessi sul mercato per il pagamento del corrispettivo della cessione e dell’inclusione nella cessione dei crediti per i quali si discute. 2Italfondiario ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 380 bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1 I mezzi di impugnazione possono così riassumersi: 1) violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c. nr . 3 c.p.c., dell’art. 39, 4° comma d.l gs. nr 385/93 , per avere la Corte errato nel limitare l’operatività della disciplina dell’esenzione della revocatoria fallimentare ai pagamenti del mutuo fondiario effettuati solamente ai debitori e non agli altri pagatori (accollatari, fideiussioni eacq uirenti) ; 2) violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c. nr. 3 c.p.c. , dell’art. 4 comma 3 della legge 130/99 e dell’art . 58 commi 1 e 2 del d.lgs.nr. 385/93, per aver la Corte, infondatamente, denegato l’applicazione della esenzione della revocatoria avendo la società fallita pagato a SPV [OSCURATO:PERSONA] srl, società veicolo la quale aveva acquistato tutta una serie di crediti, tra cui quello oggetto del presente giudizio, nell’ambito di una vasta operazione di cartolarizzazione ex lege 130/99; 3) violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 nr 4 c.p.c., dell’art.112 c.p.c., in quanto la Corte, a fronte del dedotto vizio di omessa pronuncia del Tribunale sulla questione dell’esenzione della revocatoria fallimentare per pagamento effettuato alla cessionaria nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione, avrebbe «effettuato un proprio ragionamento espositivo che ha condotto ad una situazione lesiva del prescritto obbligo di corrispondenza»; 4) violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c. nr. 3, dell’art. 67, comma 2 °, l .fall.; sostiene la ricorrente che la Corte non avrebbe fatto buon governo dei principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza che richiede, ai fini della ricorrenza dell’elemento soggettivo della scientia decotionis, l’effettività della conoscenza dello stato di insolvenza che deve essere desunta da plurimi elementi indiziari; 5) violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., degli artt.91 e s. c.p.c., ove viene censurato il capo della sentenza che ha rigettato il motivo di gravame che contestava la decisione del giudice di primo grado di compensare le spese di lite nella misura del 30% e non in misura integrale, sostenendosi che la Corte avrebbe errato nel non riformare sul punto la sentenza di primo grado disponendo l’integrale compensazione delle spese, anche in considerazione della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate e della incertezzadella lite; 6) violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 385/93 e art. 67 ultimo comma l. fall.; si argomenta che la natura fondiaria del mutuo concesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] non viene meno né per via dell’ulteriore garanzia fideiussoria prestata da [OSCURATO:PERSONA] spa nè del superamento dei limiti di finanziamento, circostanza che in ogni caso non sussisteva. 2 Il primo motivoè infondato. 2.1 L‘art 39 4° comma del d.l gs. nr 385/93 , applicabile ratione temporis stabilisce che « Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L’articolo 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari». 2.2 La disposizione è sufficientemente chiara e precisa nel limitare l’esenzione della revocatoria fallimentare ai pagamenti del «debitore» ( ed eventualmente agli aventi causa ) , senza alcun espresso riferimento agli «altri obbligati». Ciò in quanto viene in evidenza la sola relazione tra il debitore mutuatario che concede ipoteca sull’immobile il cui acquisto gli è finanziato e l’istituto di credito sovventore, per cui il garante/terzo dell’operazione di mutuo diventa debitore ma senza essere parte del rapporto fondiario finanziamento-ipoteca su immobile e senza godere delle posizioni di favore previste con la fondiarietà del mutuo. 2.3 Essendo norma speciale che deroga al la disciplina generale della revocatoria fallimentare, diretta espressione del principio della par condicio creditorum, va privilegiata una interpretazione strettamente letterale che non consente di estendere l’applicabilità della disciplina esonerativa a soggetti responsabili per altro titolo (garanti) non espressamente richiamati dalla norma. 2.4 Il pagamento del fideiussore è esecuzione di una obbligazione propria diversa da quella del debitore principale, come insegna la giurisprudenza in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse effettuate dal fideiussore sul conto corrente del debitore principale; per esse, il fideiussore che le effettua non adempie ad un'obbligazione del debitore, ma ad una propria che , come tale , sfugge all'applicazione dell’art.67 l.fall. Il fideiussore non è quindi un adiectus solutionis causa ma, quando paga, paga un debito proprio (cfr. Cass. 13418/2022 e10004/2011). 3 Il secondo motivo è inammissibile. 3.1 Giova passare in rassegna le disposizioni della legge 130/1999, qui di interesse, che regolamentano le operazioni di cartolarizzazioni: art.1 «l a presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: a) il cessionario sia una società prevista dall'articolo 3; b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione»; art 4 comma 3 « ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applicano l'articolo 65 e l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni»; art. 7 « Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili: a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli; b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.» 3.2 La ratio della esenzione di carattere soggettivo introdotta dalla l. 230/1999 è da rintracciarsi nell a finalità perseguita dal legislatore di non ledere l’interesse e le aspettative degli investitori che hanno sottoscritto le obbligazioni della cessionaria;costoro con il cedente fallito non hanno alcun rapporto e i loro diritti, derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni, potrebbero essere gravemente pregiudicati dalle azioni revocatorie che venissero proposte nei confronti della cessionaria stessa. 3.3. Pertanto , affinché operi l’esenzione è necessario che la cartolarizzazione venga effettivamente completata e cioè che il cessionario emetta gli strumenti finanziari che costituiscono la provvista necessaria per il pagamento dell’operazione di cessione in quanto, come visto , l’esenzione della revocatoria ha il fine di tutelare i titolari degli strumenti finanziari emessi in operazioni di cartolarizzazione. 3.4 La sentenza ha disconosciuto l’esenzione perché la banca non ha fornito la prova della sussistenza dell’ultimo passaggio della procedura di cartolarizzazione, necessario per il prodursi dell’effetto esonerativo della revocatoria fallimentare, costituito dalla emissione da parte della cessionaria del blocco dei crediti dei titoli incorporanti i crediti ceduti e dalla loro collocazione nel mercato; in altre parole vi sarebbe solo la prova della cessione in blocco dei crediti. 3.5 Tale argomentazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della Banca che, sul punto , si è limita ta ad affermare che l’art . 1 l. 130/1999 contiene una semplice descrizione dell’operazione finanziaria e non impone necessariamente l’emissione del titolo , ben potendo la provvista per la società-veicolo essere assunta attraverso le diverse modalità previste dall’art. 7 l . 130/99 (ad esempio erogazione del finanziamento e/o cessione a fondi comuni). 3.6 La sentenza impugnata non fa cenno a una simile questione, che dalla lettura della decisione non risulta fosse stata posta dall’appellante; né dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che la Banca, nel corso del giudizio di merito, avesse allegatola possibilità che la provvista per le società-veicolo potesse derivare da finanziamento o fondi comuni. Sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (si vedano in questo senso, per tutte, Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013). 3.7 L’inammissibilità della censura che investe una ragione che da sé sola è idonea a sorreggere la decisione, determina l’inammissibilità dell’ulteriore articolazione della doglianza che contesta la distinta ratio decidendi della ritenuta carenza di prova dell’inclusionedel credito da mutuo fondiario nella cessione. 3.8 Al riguardosovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. 11.5.2018, n. 11493). 4 Il terzo motivo è infondato in quanto la Corte si è pronunciata sulla questione dell’esenzione dell’art. 4 l. 130/1999 che era stata oggetto di uno specifico motivo di appello che denunciava proprio la mancata statuizione da parte del Tribunale sull’invocata sussistenza della causa di esclusione della revocatoria fallimentare ex art. 4 l.130/1999. 5 Il quarto motivoè inammissibile. 5.1 La scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di una valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081; Cass. 18 aprile 2011, n. 8827); detta conoscenza deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi fattuali, purchéidonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività: la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass.3854/2019 e 3336/2015). 5.2 Orbene, la sentenza impugnata ha valorizzato ai fini della prova della consapevolezza da parte di Italfondiario dello stato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] spa un indizio, di rilevante spessore, costituito dalla presentazione da parte della stessa convenuta in revocatoria dell’istanza di fallimento; il giudice di primo grado, la cui motivazione è stata condivisa e recepita dalla Corte, aveva anche dato rilievo ad altre istanze di fallimento e di «svariati piani di rientro, tutti non onorati e per tale ragione rimodulati dalle parti» 5.3 A fronte degli accertamenti e delle valutazioni del compendio probatorio compiute dalla Corte d’ Appello, le doglianze della ricorrente, sotto l’apparenza della formale rubricazione di vizio di violazione di legge, mirano in realtà prospettando una rivisitazione in fatto e una lettura delle risultanze processuali diversa da quella alla quale è pervenuta la Corte territoriale, ad una non consentita rivalutazione della quaestio facti. 5.4 Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, Cass. n. 27686/2018 ; 7931/2013 ; 14233/2015 e 26860/2014. 6 Il quinto motivo è parimenti inammissibile in quanto la Corte ha condiviso la decisione del giudice di primo grado di compensare le spese del giudizio nella misura del 30% «tenendo conto della proporzione tra quanto inizialmente richiesto dal fallimento attore e quanto riconosciuto in suo favore all’esito del giudizio di primo grado». 6.1 Si tratta di accertamento in fatto, che ha dato rilievo, ai fini della compensazione solo parziale delle spese, a ll’accoglimento da parte del Tribunale della domanda proposta in via gradata, incensurabile inCassazione. 6.2 E’, infine, inammissibile anche il sesto motivo, in quanto la censura si appunta sulle argomentazioni difensive della curatela in ordine al limite massimo di finanziabilità del mutuo fondiario, questione che è fuori dal perimetro delle ragioni fondanti la decisione. 7 Conclusivamente il ricorso va rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; C ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 15.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%; dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti pe