CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32614/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha c:hiesto il rigetto del ricorso uditi i difensori: l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso, di cui chiede l'accoglimento; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene impugnata dinanzi alla Cassazione l'ordinanza del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui è stata rigettata l'istanza avanzata ex art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, nella specie alla 'ndrangheta, nella sua articolazione territoriale di [OSCURATO:PERSONA], facente capo alla cosca Piromalli, inserita nel mandamento tirrenico; la contestazione si riferisce al periodo dal 14.10.2000 al 21.5.2020 (e si precisa, nell'imputazione provvisoria, che la data di inizio della condotta partecipativa è successiva al segmento temporale oggetto di precedente e ultima contestazione associativa di cui alla sentenza del GUP di [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 2000, nel processo n. 55 del 1998 RGNR). L'indagato è stato ritenuto gravemente indiziato del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., per essere tra gli organizzatori e leader della cosca Piromalli, con compiti di pianificazione ed individuazione delle azioni delittuose da compiere (omicidi, estorsioni al porto di [OSCURATO:PERSONA], riciclaggio di denaro proveniente da usura) e degli obiettivi da conseguire, oltre che di: garantire supporto logistico ai componenti del sodalizio; tenere rapporti con gli esponenti di altre cosche sul territorio calabrese e con imprenditori vicini a clan di [OSCURATO:PERSONA] oppure camorristici; gestire società riferibili alla sua famiglia ed operanti nel traffico illecito di rifiuti e dei rottami ferrosi, tra le quali la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], suo fratello, che, sottoposta a confisca definitiva, veniva egualmente ricondotta al dominio mafioso della famiglia [OSCURATO:SOCIETA], grazie alla collusione degli amministratori giudiziari Nucara e Gangemi, poi coadiutori dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati. All'indagato sono contestate anche la direzione e partecipazione dell'associazione a delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti, in particolare ferrosi, già al centro degli obiettivi mafiosi, rifiuti che venivano illecitamente smaltiti in terreni adiacenti alle società dedite a tale traffico e riferibili alla famiglia [OSCURATO:SOCIETA], con rischi per la salute pubblica derivanti dall'inquinamento di tali aree, a vocazione agricola. Sono stati contestati, infine, numerosi reati fine nei confronti dell'indagato, sia collegati al delitto di associazione mafiosa (capo A) - si tratta di estorsioni e trasferimento fraudolento di valori aggravati dalla finalità e dalle modalità mafiose: capi M e N -, sia al delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti (capo O), con riguardo alle contestazioni inserite ai capi P, Q, T (riqualificato nel delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen.), U, V, AI, CI. Tra i reati fine connessi a tale seconda associazione vi sono condotte previste dall'art. 452-quaterdecies ed anche il reato di falso in atto pubblico in relazione alla falsificazione di documentazione varia attinente alla società [OSCURATO:SOCIETA]. — sol:toposta a confisca di prevenzione — destinata a confluire nella relazione dei coadiutori nominati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (A.N.B.S.C.), Gangemi e Nucera: il reato era finalizzato ad occultare la perdurante gestione della società confiscata da parte di Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], nonché a nascondere il coinvolgimento delle altre società loro riferibili nell'attività della società confiscata, attività gestionali ed economiche che venivano consentite dalla complicità dei coadiutori Gangemi e Nucera, i quali prelevavano anche somme di denaro periodicamente dal conto corrente della società, consegnandole ai [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi di censura, concentrati esclusivamente ed esplicitamente sulla configurabilità nei suoi riguardi della contestazione di partecipazione qualificata ad associazione mafiosa e sulla sussistenza delle esigenze cautelari. 2.1. Il primo argomento difensivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'esistenza di gravità indiziaria in capo al ricorrente relativamente al delitto di partecipazione mafiosa al clan Piromalli con ruolo di leadership. La tesi difensiva è che non sia stata data risposta alla contraddittorietà della posizione del ricorrente, per come ricostruita dalle indagini, di partecipe inserito, nel corso del tempo, ai vertici di due gruppi di 'ndrangheta un tempo alleati ma poi divenuti rivali - i Molè e i Piromalli - a maggior ragione dopo la frattura seguita all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] nel 2008. Inoltre, si evidenzia la parziale coincidenza dei periodi di partecipazione associativa oggi contestati con il periodo già giudicato in un altro procedimento chiuso con sentenza di assoluzione del 25.1.2007 della Corte d'Appello di Catanzaro (per il quale egli ha anche ricevuto la somma di 167.000 euro a titolo di riparazione per ingiusta detenzione). Passando all'esame del tema afferente alla "qualità" della prova, il ricorso eccepisce l'insufficienza delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], carenti sotto il profilo dei riscontri estrinseci ed evanescenti nel riferire la fonte della loro conoscenza di particolare relativi alla posizione del ricorrente, oltre che risalenti quanto alla datazione della loro partecipazione mafiosa. Il ricorso evidenzia, poi, alcuni passaggi della gravità indiziaria ricostruita dall'ordinanza impugnata che, invece, sono contraddittori rispetto alla configurabilità di un suo ruolo di intraneo e capo del sodalizio, poiché denotano piuttosto un tentativo di accreditarsi con la cosca Piromalli attraverso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (si citano le conversazioni intercettate n. 87 e successive del 18.4.2019, riportate a pag. 158 del provvedimento di riesame). Il ricorso ricostruisce alcuni approdi fondamentali della giurisprudenza di legittimità in tema di partecipazione mafiosa qualificata, sottolineando come, nel caso del ricorrente, i parametri interpretativi delineati non trovano riscontro nel tessuto indiziario.2.2. La seconda ragione di censura eccepisce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità delle aggravanti previste dai commi quarto e sesto dell'art. 416- bis cod. pen. (essere l'associazione armata e finalizzata ad acquisire il controllo di attività economiche finanziate con capitali provento di reati), in quanto non sussistono elementi concreti per ritenere la disponibilità delle armi da parte degli associati, né per verificare l'intervento in strutture produttive dei capitali mafiosi. 2.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla mancata riqualificazione della condotta di partecipazione mafiosa in posizione apicale contestata al capo A, in quella di concorso esterno in associazione mafiosa, senza che sia stata data adeguata risposta alle ragioni in tal senso eccepite dinanzi al Collegio del Riesame. 2.4. La quarta doglianza della difesa attinge l'aggravante della finalità mafiosa, ritenuta sussistente nei confronti del ricorrente in relazione a tutti i reati fine a lui contestati. La difesa sostiene che gli indizi posti alla base della considerazione positiva di detta aggravante siano in realtà frutto di una generica impostazione d'accusa, priva di elementi di sostegno concreti. 2.5. Il quinto motivo di ricorso eccepisce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari che il provvedimento impugnato ha abbinato al pericolo di recidivanza, desunto dalla mera considerazione della gravità astratta dei reati ipotizzati a suo carico - in violazione dei principi introdotti dalla novella di cui alla legge n. 47 del 2015 - e dalla qualità del materiale indiziario, in realtà insufficiente a dimostrare l'elevata probabilità che si prospetti una nuova occasione di delitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente inammissibile. 2. E' opportuno premettere all'analisi delle ragioni difensive una breve sintesi dell'accertamento indiziario contenuto nell'ordinanza impugnata. Il provvedimento avverso cui è stato proposto ricorso per cassazione si inserisce nell'ambito di un complesso procedimento penale (chiamato "Mala pigna"), riguardante l'evoluzione della cosca Piromalli, storico sodalizio di 'ndrangheta, operativo in [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento all'ascesa criminale dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'arresto di alcuni dei capi e promotori della cosca. Seguendo la motivazione dell'ordinanza del Riesame, si può notare come le indagini al centro del procedimento abbiano svelato che il settore di riferimento della attività illecite di [OSCURATO:SOCIETA], il quale aveva assunto un ruolo di "luogotenente" della cosca e di portavoce degli interessi criminali dei Piromalli, fosse costituito dal traffico illecito di rifiuti e in particolare di rottami ferrosi, che aveva assunto negli anni dimensioni elevate, non solo in ambito nazionale, dove le società riconducibili a [OSCURATO:SOCIETA] rifornivano acciaierie di grandi gruppi industriali nazionali, ma anche in ambito internazionale, con capacità di tali società di acquistare e vendere rifiuti dalla Cina e dall'Iran, avvalendosi di circuiti criminali in cui [OSCURATO:SOCIETA] - secondo l'ipotesi d'accusa - è risultato pienamente inserito. Tale attività si accompagnava a quelle "classiche" criminali, riferite al riciclaggio ed al reimpiego di capitali illeciti per conto della cosca Piromalli (capitali derivanti maggiormente dal reato di usura). Le indagini - costituite da acquisizioni documentali, servizi di osservazione, controlli e pedinamenti, intercettazioni telefoniche, videoriprese - hanno permesso di ricostruire in particolare l'associazione mafiosa finalizzata al traffico di rifiuti (il core business della partecipazione mafiosa di [OSCURATO:SOCIETA]), avente come leader e promotore proprio [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto e di diritto di alcune società atl:ive nel settore della gestione dei trasporti di rifiuti, tra le quali la Ecoservizi s.r.I.; la MC metalli s.r.l. e le ditte individuali di Rocco e [OSCURATO:PERSONA] nonché la CM Service metalli [OSCURATO:SOCIETA] ditte talvolta erano intestate a prestanome legati ai [OSCURATO:SOCIETA] e la schermatura si rendeva vieppiù necessaria in seguito alla confisca definitiva della società madre [OSCURATO:SOCIETA]. Anche i sequestri poi attivati su alcune di tali società non avevano interrotto la attività del sodalizio dedito al traffico illecito di rifiuti, commesso, tra l'altro, interrando tali residui nocivi in terreni circostanti alle sedi delle società di smaltimento, producendo danni ambientali derivanti dalla contaminazione di tali terreni, che erano di natura agricola. 3. Esaminando preliminarmente i primi quattro motivi di censura dedotti dalla difesa del ricorrente - relativi tutti alla valutazione della sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente, per il delitto associativo, anche nella sua qualificazione giuridica (i primi tre motivi), nonché per i reati fine a lui contestati -, deve segnalarsi che l'ordinanza del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] sottoposta alla verifica di legittimità è ampia e dettagliata nella motivazione, che ha ricostruito il suddetto quadro di gravità indiziaria in termini logici, dal punto di vista della connessione degli elementi di fatto, e corretti, valutando il necessario inquadramento giuridico, tenuto conto anche degli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità. Di contro, gli argomenti che la difesa contrappone alla ricostruzione dei giudici della cautela si rivelano generici ed in fatto, sin da una prima lettura del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). Tale opzione risulta coerente, peraltro, con gli insegnamenti delle Sezioni Unite che, sin dalla pronuncia Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828, hanno stabilito come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Deve escludersi, pertanto, che alla Corte di cassazione spetti il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 3.1. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso dell'indagato è formulato secondo uno schema di censura che travalica il perimetro del sindacato di legittimità, sì come ricostruito. Anzitutto, sotto un diverso ed aggiuntivo profilo di inammissibilità, deve rilevarsi la genericità del motivo proposto, quanto alla parte di censura relativa alla sovrapponibilità di una quota delle condotte associative contestate all'indagato, con quelle già giudicate con sentenza di assoluzione del 2012, della quale non si indicano neppure i dati identificati e in relazione alla quale si propone soltanto un aspec:ifico riferimento alla condotta partecipativa contestata dal 2003 al 2012, anno in cui vi sarebbe stata l'assoluzione; si richiamano ancora, ma con valenza poco chiara e, probabilmente, per sostenere la fragilità del dato indiziario, altre due !:;entenze assolutorie, anch'esse senza indicazioni precise, sia pur sotto piani diversi: una relativa ad un'estorsione aggravata (con assoluzione del Tribunale di Palmi del 2.7.2003, priva di contestualizzazione alcuna circa i fatti commessi); l'altra, più risalente, della Corte d'Appello di Catanzaro del 10.6.2007, emessa a seguito di annullamento con rinvio da parte della Cassazione e divenuta irrevocabile, della quale si forniscono dati informativi, senza tuttavia delinearne la valenza ai fini di sostenere la tesi difensiva. Il ricorrente si limita ad inserire nel ricorso, virgolettandolo, il contenuto della memoria depositata al Tribunale del Riesame, da cui non si evincono date certe relative alla contestazione del delitto associativo che si ritiene sovrapponibile e, dunque, capace di generare problemi di bis in idem.Né si evoca compiutamente alcuna valutazione riferita a tale questione giuridica, che, come noto, attiene alla complessa risoluzione di una valutazione in fatto ed in diritto (sulla identità degli elementi raccolti nella "triade condotta-nesso causale-evento"), secondo le indicazioni contenute, principalmente, nella sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, nonché tenendo conto delle affermazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Giustizia Europea, recepite dagli orientamenti dei giudici di legittimità (cfr., per tutte, la sentenza Sez. 5, n. 39999 del 15/4/2019, Respigo, Rv. 276963; Sez. 5, n. 397 del 22/11/2019, clep. 2020, Rosso, Rv. 278155; Sez. 5, n. 3555 del 7/9/2021, dep. 2022, Rv. 282981; cfr. anche gli interessanti spunti da ultimo contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2022). In ogni caso, se può ribadirsi che, in tema di associazione di tipo mafioso, al fine di escludere la medesimezza del fatto, che preclude la possibilità di svolgere nuove investigazioni in caso di archiviazione senza richiesta di riapertura delle indagini (ed a maggior ragione, ovviamente, di pronuncia assolutoria), non rilevano i mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli) del soggetto ovvero le eventuali modifiche della composizione numerica o degli equilibri interni al sodalizio, ma è necessario accertare che il partecipe sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio (Sez. 5, n. 32767 del 15/7/2021, Capaldo, Rv. 281870), non vi è dubbio che debba emergere, dalla fattispecie concreta, quantomeno la medesimezza delle condizioni per ritenere la sussistenza dell'idem factum. Ciò perché, come noto, in tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato (Sez. 3, n. 9988 del 19/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278534). In caso di reati permanenti, infatti, allorquando sia intervenuta una sentenza di proscioglimento passata in giudicato per insussistenza del fatto o per mancata commissione dello stesso, per il principio del "ne bis in idem" è preclusa la valutazione del segmento di condotta posto in essere dal medesimo imputato successivamente a detta sentenza qualora tra il fatto già irrevocabilmente giudicato e quello da giudicare vi sia coincidenza dell'intera materialità del reato nei suoi tre elementi essenziali: condotta evento e nesso causale (Sez. 3, n. 55474 del 23/2/2017, Barravecchia, Rv. 272361). Il ricorrente, come si è anticipato, non mette in evidenza alcuna specifica condotta che possa dirsi significativa della nnedesimezza della contestazione partecipativa mafiosa attuale con quella passata e coperta da assoluzione, quanto meno per una porzione temporale più definita di quella genericamente invocata, limitandosi a richiamare la sentenza di assoluzione irrevocabile del 2007, che neppure ha allegato al ricorso, e quella del 2012, egualmente non allegata e di cui non si enuncia neppure l'irrevocabilità nel motivo difensivo. Senza contare che, nel caso di specie, è la stessa contestazione di reato formulata in fase cautelare a farsi carico dell'esigenza di evitare sovrapposizioni tra la condotta associativa contestata ed altre eventualmente giudicate in precedenza, là dove specifica: "..per [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] (epoca successiva al segmento temporale oggetto di precedente e ultima contestazione associativa di cui alla sentenza del GUP di [OSCURATO:PERSONA] n. 299/2000 nel processo n. 55/1998 RGNR) al 21.5.2020 (data di deposito della richiesta di applicazione della misura)..". Tanto considerato, ed in conclusione, alla Corte di cassazione, neppure in sede cautelare, può essere chiesto di verificare autonomamente circostanze che, per quanto rivelatrici di questioni giuridiche, rimangono dati di fatto ai quali deve necessariamente riferirsi il ricorrente, affinchè possa giudicarsi un'eventuale carenza del tessuto motivazionale del provvedimento impugnato. 3.2. E d'altro canto, dal punto di vista della gravità indiziaria descritta dall'ordinanza del Riesame oggi in scrutinio, risultano condotte variegate e molteplici a carico del ricorrente, dipanatesi nel corso di lunghi periodi temporali e con mutevoli atteggiamenti, fino a delinearne la figura di leader vero e proprio del sodalizio mafioso in contestazione: con questa ricostruzione avrebbe dovuto confrontarsi il ricorso, sia sotto il profilo dell'esistenza di una violazione del divieto di bis in idem (neppure evocata precisamente come questione giuridica), sia avuto riguardo alla constatazione del percorso argomentativo che ha condotto alla decisione impugnata. La validità degli elementi indiziari raccolti a carico del ricorrente, poi, si coglie da numerosi punti di emersione, quali i riferimenti compiuti alle tante intercettazioni, riportate in motivazione e collegate tra loro ed alle altre acquisizioni investigative, e l'evidenziazione della "straordinaria convergenza del narrato" dei molti collaboratori di giustizia che ne hanno parlato come di un soggetto di spiccata presenza criminale nella cosca Piromalli-Molè, con presenza storica in essa e vero e proprio braccio finanziario del capocosca [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 145 e ss dell'ordinanza impugnata): l'ordinanza ha ripercorso puntualmente i singoli accadimenti che hanno coinvolto il ricorrente negli affari criminali del sodalizio citato ed ha dedicato specifica e puntuale attenzione ad ogni dichiarazione di ciascun collaboratore di giustizia (tra le molte propalazioni, si rammenta quella di Fondacaro, particolarmente approfondita, riportarte alle pagg. 148 e ss.). Viceversa, il ricorso risulta composto da una serie di affermazioni apodittiche, poco collegate alle vicende concrete ed agli indizi raccolti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e da molti richiami giurisprudenziali che, a prescindere dalla correttezza della lettura propostane, si risolvono in un mero contenitore di principi, scarsamente raffrontabili con la fattispecie concreta ed il quadro indiziario composto nei riguardi del ricorrente.Le denunce circa l'incoerenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e del senso tratto dalle intercettazioni in atti, nonché l'eccezione relativa alla mancanza di riscontri ai propalanti, confliggono, invece, con una ricostruzione logica di tali dati ed evidenze indiziarie (vere e proprie prove, per molti aspetti ed in prognosi nella prosecuzione del giudizio), messa in risalto dalla motivazione del provvedimento impugnato, che dà ampiamente e logicamente conto delle ragioni in base alle quali si è determinata nel senso della conferma del provvedimento impugnato, con ciò sottraendosi al sindacato di legittimità che, come si è già sottolineato, prescinde dal potere di ricostruire diversamente la vicenda concreta, in mancanza di manifeste distonie argomentative. In particolare, oltre alla constatabile convergenza sui punti chiave ed essenziali del narrato dei collaboratori, si segnalano la "robusta attività di riscontro" (così definita e specificamente elencata, a pag. 150, dai giudici del Riesame), solo genericamente affermata come inesistente o insufficiente dal ricorrente (mentre invece il provvedimento impugnato mette in risalto, tra i molti riscontri: le indagini sulla gestione di un supermercato, la cui proprietà è riconducibile alla cosca Molè secondo i collaboratori; la sponsorizzazione della squadra di basket "[OSCURATO:PERSONA]"; i titoli di credito esibiti alla polizia giudiziaria dal collaboratore Fondacaro, attestanti un ingente debito nei confronti del ricorrente, dedito all'usura per conto del clan, reato che offriva le condizioni per il riciclaggio del danaro provento dei reati commessi dal sodalizio). 3.3. Quanto alla lettura dei contenuti delle intercettazioni, ampiamente e logicamente affrontata dal provvedimento cautelare in esame in più parti, si segnala soltanto, a riprova della manifesta infondatezza della prospettazione difensiva, che le intercettazioni riportate a pag. 158 dell'ordinanza ed oggetto degli strali difensivi appaiono offrire, invece, nell'ottica argomentativa del Riesame, una convincente e solida conferma del significato trattone dai giudici: ci si trova dinanzi a rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di tipo consolidato e che puntano ad individuare proprio il ricorrente come punto di riferimento per i pagamenti dei servizi professionali da corrispondere al difensore ed al consulente di parte Nunziata (o ad altri eventuali consulenti per il sodalizio), in relazione alle spese legali necessarie a supportare la posizione del leader [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuto. In proposito, a conferma dell'inammissibilità della censura difensiva, è utile richiamare il principio consolidato secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).Nel caso del ricorrente, appare evidente l'assertiva proposizione di una lettura alternativa del significato delle intercettazioni oggetto di ricorso, a fronte di una invece plausibile e logica interpretazione dei loro contenuti da parte del Riesame. 3.4. L'auspicata qualificazione giuridica del contributo partecipativo del ricorrente, in posizione "organizzativa" e primaria, nella diversa ipotesi di concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, risulta evidente, dal percorso argomentativo complesso ed articolato, che gli interessi del ricorrente nel clan Pironnalli-Molè, le sue interessenze con esponenti e notabili del gruppo criminale e le condotte di reati-fine in relazione alle quali egli è risultato raggiunto da gravità indiziaria - per quanto rileva in sede di legittimità già sintetizzate nei paragrafi precedenti - conducono a ritenere pienamente confermata la sussistenza, allo stato, dell'ipotesi di partecipazione qualificata all'associazione mafiosa "ndranghetista" in contestazione. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce, in proposito, che la distinzione tra la condotta' di partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo in qualche modo stabile e sistematico nel sodalizio, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell—extraneus", sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (Sez. 2, n. 35185 del 21/9/2020, Cangiano, Rv. 280458, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la condanna per partecipazione ad associazione di stampo mafioso dell'imputato che, divenuto direttore del reparto di ingegneria di una struttura ospedaliera grazie al diretto interessamento della cosca, aveva garantito in maniera sistematica l'affidamento e l'aggiudicazione di appalti ad esponenti del mondo imprenditoriale vicini al clan). Il principio deriva la sua genesi, ovviamente, dall'affermazione, tuttora indiscussa, secondo cui integra il reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso la condotta di colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 5, n. 45840 del 1476/2018, M., Rv. 274180). Infine, anche la sussistenza delle aggravanti previste dai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen., che il ricorrente contesta nell'argomentazione spesa dal Tribunale del Riesame per sostenere la loro configurabilità, appare manifestamente infondata. A prescindere dalla questione sulla rilevanza dell'interesse a ricorrere sul punto, innegabile per il ricorrente, in vista della qualificazione giuridica del fatto al fine delle prospettive cautelari future e del giudizio di cognizione eventuale, si segnala la manifesta infondatezza delle prospettazioni difensive. L'ordinanza impugnata ha spiegato sia le radici fattuali e giuridiche sulle quali fonda il convincimento dell'esistenza di una vera e propria dimensione mafiosa "immanente" di tutta l'attività imprenditoriale di [OSCURATO:SOCIETA], cresciuta ed alimentata dai legami con esponenti apicali delle cosche Mole -Piromalli e per effetto dell'immissione in essa di capitali illeciti del sodalizio e dell'inquinamento dell'asset societario con i proventi di reati, in particolar modo di quello di usura, vero e proprio bacino di risorse illecite del gruppo criminale calabrese, da "ripulire" in attività imprenditoriali più o meno lecite. 3.5. I primi quattro motivi di ricorso, in definitiva, scontano, accanto alle richiamate genericità, una sostanziale e pervasiva infondatezza complessiva, venendo smentiti dalla ricostruzione del provvedimento impugnato. 4. Il quinto motivo di ricorso, dedicato a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari riscontrate nel pericolo di recidivanza, poiché sarebbero state desunte solo dalla astratta gravità del reato, in violazione delle indicazioni del legislatore da ultimo recepite nella legge n. 47 del 2015, che ha innovato le corrispondenti disposizioni normative del codice di rito, è egualmente inammissibile. In proposito, va sottolineato come l'ordinanza si richiami ai principi affermati da questa Corte regolatrice in tema di presunzione relativa ed assoluta di adeguatezza della misura custodiale in carcere, tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei reati, e sottolinei, quanto a tale secondo aspetto, la vicinanza temporale delle condotte commesse rispetto al momento di applicazione della misura custodiale. La Cassazione, nella sua giurisprudenza maggioritaria, infatti, ritiene che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 1, n. 14840 del 22/1/2020, Oliviero, Rv. 279122; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 3, n. 9041 del 15/2/2022, Gizzi, Rv. 282891). In quest'ottica, il provvedimento impugnato prende in esame la tipologia delle condotte per desumerne la pericolosità dell'indagato, segnalandosene la particolare scaltrezza criminale e tendenza a delinquere, desumibili da alcune significative circostanze ed in particolare dal fatto che neppure i sequestri poi attivati su alcune di tali società avevano interrotto l'attività del sodalizio dedito al traffico illecito di rifiuti da lui gestito e commesso, tra l'altro, interrando tali residui nocivi in terreni circostanti alle sedi delle società di smaltimento, producendo danni ambientali derivanti dalla contaminazione di tali terreni, che erano di natura agricola. Esiste, dunque, già solo sotto tale aspetto, una pericolosità non gestibile con gli arresti domiciliari ma solo con la custodia in carcere. Ed a differenza di quanto sostiene il ricorrente, il Riesame, nel valutare lo specifico rischio di ripetere analoghe condotte delittuose, in relazione alle contestazioni di partecipazione mafiosa aggravata, si è fatto carico di ragionare in termini "nuovi", ai sensi delle modifiche determinate dall'intervento della novella del 2015, individuando proprio nella spiccata pericolosità della personalità criminale del ricorrente, desunta dall'attitudine e pervicacia dimostrata nelle molteplici attività criminali registrate negli anni ed a lui attribuibili, la cifra della sua propensione "attuale" alla reiterazione criminale, ai sensi dell'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., in relazione alla durata della partecipazio