CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 22971/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 14689-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI, 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], anche quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso Mo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 98/E, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 14689 sez. 52 - ud. 09-03-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1099/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] D'OVIDIO, che ha chiesto accogliersi i primi tre motivi di ricorso; Lette le memorie depositate dalla ricorrente nonché dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Cavigioli, dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione del febbraio 2009 la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monza, le società bancarie di cui in intestazione per sentir accertare la loro responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sul presupposto che le stesse le avevano abusivamente concesso credito, chiedendo la condanna delle medesime al risarcimento del danno complessivamente quantificato in euro 45.608.320,00. Con sentenza n. 317/2011 l'adito Tribunale dichiarò il difetto di legittimazione attiva della società attrice e dispose la compensazione integrale delle spese giudiziali. Ric. 2019 n. 14689 sez. 52 - ud. 09-03-2022 -3- 2. Con sentenza n. 1229/2015 la Corte di appella di Milano, pronunciando sull'appello principale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione e sui gravami incidentali delle società appellate, accolse questi ultimi e condannò l'appellante principale a rifondere alle società appellate le spese di primo grado, liquidate separatamente per ognuna, oltre che alla rifusione del giudizio di secondo grado. 3. Decidendo sul ricorso principale per cassazione, articolato in sette motivi, della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in liquidazione), questa Corte, con sentenza n. 11798/2017, ebbe ad accoglierlo limitatamente al settimo motivo, rigettandolo nel resto e dichiarando assorbiti i ricorsi incidentali. Per quanto ancora qui rileva, con la suddetta sentenza, questa Corte ritenne fondato il citato motivo (con relativa cassazione con rinvio), inerente esclusivamente alle spese di lite, sotto il profilo della individuazione della versione temporalmente applicabile dell'art. 92 c.p.c., posto che, nel caso di specie, avrebbe dovuto applicarsi il testo riconducibile all'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, avuto riguardo al momento della determinazione della litispendenza coincidente con il 10 marzo 2009 (e, quindi, prima del 4 luglio 2009, data di entrata della legge della legge 18 giugno 2009). 4. Riassunto dalle società già appellanti incidentali il giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, con la sentenza n. 1099/2019, ritenendo che, in ogni caso, la compensazione delle spese giudiziali avrebbe potuto essere disposta solo nel concorso di altri giusti motivi e non rilevando alcuna sussistenza di questi ultimi (identificati con la peculiare difficoltà delle questioni trattate, la novità delle stesse e l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale), in accoglimento delle domande formulate Ric. 2019 n. 14689 sez. 52 - ud. 09-03-2022 -4- dalle riassumenti, condannava la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in liquidazione), a rifondere alle stesse le spese dei giudizi di primo grado, secondo grado e di rinvio, liquidandole separatamente in favore di ognuna. La sentenza adottata in sede di rinvio venne fatto oggetto di impugnazione per revocazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in liquidazione) e l'adita Corte di appello di Milano, previa sospensione - ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c. - del giudizio pendente in cassazione, con sentenza n. 3,369/2020 (pubblicata il 16 dicembre 2020), revocava la citata sentenza n. 1099/2019 (emessa all'esito del giudizio di rinvio) nella parte in cui con la stessa erano state riconosciute e liquidate le spese processuali dell'originario primo grado del giudizio ricomprendendo in esse anche quelle della fase istruttoria. 5. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in liquidazione) ha provveduto, quindi, con istanza del 13 maggio 2021, a chiedere la ripresa del giudizio in cassazione contrassegnato con il n. R.G. 14689/2019 (relativo al ricorso, riferito a cinque motivi, proposto avverso la sentenza n. 1099/2019 della Corte di appello di Milano), rifissato per l'adunanza camerale del 28 ottobre 2021, all'esito della quale la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. 6. Tutte le società intimate, ad eccezione di Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Milano, hanno resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie la ricorrente nonché le controricorrenti assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Cavigioli, dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; in prossimità dell'udienza [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 14689 sez. 52 - ud. 09-03-2022 -5- 1. Con il primo motivo la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in liquidazione) ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 4, comma 5, del D.M. Giustizia n. 55/2014, sul presupposto che la Corte di appello avrebbe, con l'impugnata sentenza, liquidato i compensi, in favore di ciascuna delle parti vittoriose, ponendo riferimento - in senso generale - a ciascuno dei gradi di giudizio, senza alcuna specificazione dei distinti onorari per le diverse fasi di ognuno di detti gradi (primo e secondo grado di merito, giudizio di cassazione e giudizio di rinvio). Con la seconda censura la suddetta ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.c., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima - in relazione agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo cornma, Cost. - il citato art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (e, quindi, anche in ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e di assoluta incertezza). Con il terzo mezzo la ricorrente ha prospettato la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., avuto riguardo alla ritenuta insussistenza degli elementi per disporre la compensazione delle spese giudiziali. Con il quarto motivo la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in liquidazione) ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, Ric. 2019 n. 14689 sez. 52 - ud. 09-03-2022 -6- comma 1, n. 3, c.p.c. - un'ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 4, comma 5, del D.M. Giustizia n. 55/2014, in relazione alla parte dell'impugnata sentenza con cui erano stati liquidati i compensi per la fase istruttoria mai espletata nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Tribunale di Monza. Con il quinto ed ultimo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in ordine alla parte dell'impugnata sentenza con cui erano stati liquidati i compensi per la fase istruttoria mai espletata nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Tribunale di Monza in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 2. Preliminarmente rileva il Collegio che con sentenza del 16 dicembre 2020 n. 3369, che tutte le parti riferiscono non esser stata oggetto di autonoma impugnazione, la Corte d'Appello di Milano ha accolto la domanda di revocazione proposta dalla ricorrente ed ha revocato la sentenza qui impugnata nella parte in cui ha liquidato le spese processuali del giudizio di primo grado, ricomprendendo erroneamente anche quella della fase istruttoria, pervenendo in tal modo a rideterminare le stesse spese per tutte le controparti nella minor somma di C 62.218,00, fatta eccezione per [OSCURATO:PERSONA] il cui ammontare è invece pari ad C 43.553,00. Va richiamato il principio per cui, qualora la domanda di revocazione concerna una parte autonoma della sentenza d'appello, il relativo accoglimento determina, in aderenza alle regole dell'impugnazione parziale e dell'effetto espansivo interno, la rescissione di quella parte soltanto, nonché delle parti che dipendano dalla parte rescissa, mentre conservano la loro efficacia le parti autonome ed indipendenti; sicché, nel Ric. 2019 n. 14689 sez. 52 - ud. 09-03-2022 -7- giudizio di cassazione pendente su queste ultime, la pronuncia di revocazione non fa cessare la materia del contendere (Cass.n. 8773/2020). Avendo la sentenza emessa in sede di revocazione sostanzialmente accolto le medesime doglianze che erano veicolate con il quarto ed il quinto motivo di ricorso, deve ritenersi che gli stessi motivi siano inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, concernendo una statuizione che ormai risulta essere caducata e superata per effetto del contenuto della sentenza emessa in sede rescissoria. Analoga conclusione deve poi raggiungersi quanto al primo motivo di ricorso, ma limitatamente alla contestazione che investe la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, posto che, avendo la Corte d'Appello in sede rescissoria espressamente escluso dal novero deile attività meritevoli di remunerazione solo quella concernente la fase istruttoria, ha quanto meno implicitamente, ritenuto invece dovuti i compensi per le restanti fasi, il che avrebbe imposto, ove parte ricorrente avesse reputato erronea tale conclusione, l'autonoma impugnazione della sentenza emessa in sede di revocazione a norma del secondo comma dell'art. 403 c.p.c. 3. L'ordine logico delle questioni impone la preventiva disamina del secondo e del terzo motivo di ricorso, la cui fondatezza, ove ravvisata, determinerebbe evidentemente l'assorbimento del primo motivo, operando un'eventuale statuizione di compensazione in maniera tale da elidere la già disposta condanna alle spese dei precedenti gradi di giudizio. I motivi sono però inammissibili. In disparte la non diretta applicabilità alla fattispecie della sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale che ha in realtà interessato la formulazione dell'art. 92 c.p.c. quale Ric. 2019 n. 14689 sez. 52 - ud. 09-03-2022 -8- scaturente dalla novella di cui alla legge n. 162/2014, e ciò anche alla luce dell'espressa previsione di cui alla precedente pronuncia di questa Corte, secondo cui nella fattispecie la valutazione circa la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., doveva avvenire sulla base della formulazione introdotta dalla legge n. 263/2005 (cfr. pag. 20, punto 11 della sentenza n. 11798/2017). Vale ricordare che secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 23 febbraio 2012 n. 2730) in tema di spese processuali, solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta (conf. Cassazione civile sez. VI 28 aprile 2014 n. 9368). Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. n. 19613/2017). Trattasi peraltro di conseguente applicazione del principio a suo tempo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, ed in Ric. 2019 n. 14689 sez. 52 - ud. 09-03-2022 -9- relazione ad una formulazione dell'art. 92 c.p.c. che non si discosta significativamente da quella applicabile nel caso in esame, e che anzi offriva ben più ampi margini di discrezionalità al giudice di merito, secondo cui in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con un'espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. S.U. n. 14989/2005; conf. Cass. n. 7607/2006; Cass. n. 11329/2019). Pertanto esclusa la dedotta violazione di legge, avendo il giudice di merito fatta corretta applicazione della previsione di cui all'art. 91 c.p.c., appare altresì inconfigurabile il vizio di motivazione, con il conseguente rigetto del motivo, ciò anche alla luce del riferimento in motivazione da parte dei giudici di appello alla condizione di parte interamente soccombente dell'attrice, condizione nel presente giudizio definitivamente confermata anche a seguito della pronuncia di questa Corte, che aveva cassato la sentenza di secondo grado solo limitatamente all'erronea individuazione da parte del giudice di appello della norma destinata a regolare il potere di compensazione, essendosi altresì sottolineato come la carenza di legittimazione ad agire per far valere il diritto oggetto di causa trovasse il conforto della giurisprudenza di legittimità già intervenuta in data anteriore all'introduzione del giudizio, e senza che potesse tenersi conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali intervenuti in data successiva alla decisione in appello (evidenziando altresì che non potesse invocarsi nè la Ric. 2019 n. 14689 sez. 52 - ud. 09-03-2022 -10- qualità soggettiva dell'attrice nè la peculiare difficoltà delle questioni trattate). 4. Deve essere rigettato anche il primo motivo di ricorso La sentenza impugnata ha fatto precedere la liquidazione delle spese, dal richiamo alla necessità ratione temporis di fare applicazione delle previsioni di cui al DM n. 55/2014, individuando il valore della causa (con una distinzione per i primi due gradi di merito ed il giudizio di cassazione, da una parte ed il giudizio di rinvio, dall'altra, ritenendo che solo per i primi operasse il riferimento al valore della domanda risarcitoria, posto che in sede di rinvio la controversa proseguiva solo per il diritto al rimborso delle spese di lite), e ritenendo di dover fare applicazione dei valori medi di cui citato DM, tenuto conto della difficoltà delle questioni trattate. Ha quindi provveduto alla concreta liquidazione operando un calcolo distinto per ogni grado di giudizio, sia pur liquidando una somma unitariamente determinata per ogni grado. Ritiene il Collegio che le critiche di parte ricorrente non siano meritevoli di accoglimento. Rileva in primo luogo il fatto che, ancorché l'art. 4 co. 5. del citato DM disponga che il compenso è liquidato per fasi, non può trarsi da tale formulazione letterale anche la necessità che il giudice debba specificare il compenso liquidato per ogni singola fase, una volta che abbia però fornito i criteri in base ai quali ricavare la corrispondenza della liquidazione anche unitariamente effettuata, ai parametri normativamente dettati. Non depongono per un contrario orientamento del giudice di legittimità i precedenti invocati da parte ricorrente. Ed, infatti, quanto a Cass. n. 6306 del 31/03/2016, secondo cui in tema di spese processuali, in applicazione dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, i compensi dei professionisti, Ric. 2019 n. 14689 sez. 52 - ud. 09-03-2022 -11- quando sono riferiti a più fasi del giudizio, devono essere liquidati distinguendo ciascuna fase di esso, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle, la lettura della motivazione evidenzia come non sia in alcun modo affermato che la liquidazione debba avvenire con una puntuale distinzione delle fasi relative al medesimo grado, avendo la decisione invece utilizzato il termine fase al fine di sollecitare la necessaria distinzione tra i vari gradi di giudizio, offrendo anzi elementi per sostenere che debba ritenersi corretta una liquidazione dei compensi in maniera unitaria per il grado, nella parte in cui, sia pur facendo riferimento al precedente sistema di liquidazione degli onorari, ha affermato che "Ed allora, se anche, in termini generali, l'indicazione, con riguardo ad una singola fase del giudizio, dei soli onorari di avvocato può consentire alla parte interessata di effettuare, per esclusione, un controllo adeguato sul "quantum" delle voci residue, nella diversa ipotesi in cui l'indicazione di tali onorari sia, nell'importo indicato, riferita a più fasi del giudizio accorpate, tale verifica è sicuramente preclusa (così Cass. 27 agosto 2002, n. 12566). Nemmeno appare risolutivo il richiamo a Cass. n. 19482/2018, la cui massima (In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. Nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che aveva liquidato in termini complessivi ed in misura inferiore ai minimi tariffari le spese di lite relative ad un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e quelle del giudizio di opposizione), oltre a far riferimento a fasi autonome, quali quella dell'ATP e del giudizio di opposizione, Ric. 2019 n. 14689 sez. 52 - ud. 09-03-2022 -12- richiama però la necessità di dover correlare la mancata distinzione tra fasi anche alla denuncia della violazione nel caso di specie dei minimi tariffari, il che si traduce, nel caso in esame, nella necessità di allegare anche la violazione dei massimi tariffari, provenendo la censura da parte del soccombente. In tal senso rileva, infatti, il principio secondo cui (Cass. n. 19989/2021) in tema di liquidazione delle spese prccessuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (conf. Cass. n. 30286/2017), sicché la pretesa violazione dei criteri di liquidazione di cui al DM n. 55/2014 deve essere collegata alla denuncia di violazione dei limiti minimi o massimi, non potendosi semplicemente lamentare l'impossibilità di compiere una verifica per singola fase ovvero l'ammontare elevato delle somme liquidate (Cass.n. 33521/2021 non massimata). Né appare contrastare con tale soluzione quanto sostenuto da Cass. n. 25393/2019, sempre richiamata dalla difesa della ricorrente, che ha effettivamente cassato la decisione del giude di merito che si era limitato ad indicare l'importo globale liquidato senza specificare i criteri adottati e senza indicare le somme spettanti per ogni singola fase del giudizio, ma discostandosi in misura significativa dalle somme risultanti dall'applicazione dei parametri medi della tabella, ipotesi questa che evidentemente non ricorre nel caso di specie, ove il Ric. 2019 n. 14689 sez. 52 - ud. 09-03-2022 -13- giudice di rinvio, dopo avere fatto precedere la liquidazione dalla puntuale indicazione dei criteri ai quali si sarebbe attenuto (valori medi) e dall'individuazione del valore cui rapportare la liquidazione, ha determinato le somme conformemente alle indicazioni che si era dato, consentendo quindi di inferire dal mero raffronto tra la somma liquidata e quanto scaturente dall'applicazione delle tariffe di cui al DM n. 55/2014 anche le fasi per le quali il compenso era stato riconosciuto (cfr. sul punto il prospetto analitico contenuto in alcuni dei controricorsi). La riprova dell'adeguatezza di tale motivazione è peraltro data dalla stessa circostanza che, proprio alla luce della liquidazione operata in sentenza, la ricorrente ha ricavato la conclusione secondo cui la stessa aveva riguardato anche la fase istruttoria, in assenza del suo effettivo svolgimento. Il motivo deve pertanto essere rigettato. 5. Avuto riguardo all'accoglimento della domanda di revocazione parziale della sentenza gravata ed alla, solo, sopravvenuta inammissibilità degli ultimi due motivi di ricorso che attenevano a questione sulla quale la ricorrente è stata ritenuta vittoriosa in sede di revocazione, reputa il Collegio che ricorrano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio. Attesa la sopravvenuta inammissibilità del quarto e del quinto motivo di ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, operando tale misura soltanto nel caso del rigetto integrale dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibili