CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 33521/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12146-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 942/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dalla ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma che aveva parzialmente accolto l'opposizione proposta avverso varie cartelle esattoriali relative a violazioni del codice della strada, dolendosi della compensazione delle spese di lite. Rilevava che il giudice di primo grado, a fronte della richiesta di invalidare le cartelle esattoriali ed i verbali sottostanti, aveva annullato tutte le cartelle e due verbali impugnati, respingendo la domanda di annullamento dei restanti verbali. Tuttavia, se effettivamente la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata solo parzialmente accolta, l'attrice, nei confronti della concessionaria, era risultata totalmente vittoriosa, palesandosi quindi erronea la compensazione delle spese di lite. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia di Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma con la sentenza n. 942 del 15/1/2019 accoglieva l'appello e per l'effetto condannava Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] al rimborso in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in C 450,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori, nonché di quelle di appello, liquidate in C 400,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori, il tutto con distrazione al difensore antistatario. Invece compensava le spese del grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, riteneva che all'esito del giudizio di primo grado l'Aldrovandi fosse risultata totalmente vittoriosa nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], essendo state annullate tutte le cartelle esattoriali, non giustificandosi quindi la disposta compensazione. Ric. 2019 n. 12146 sez. M2 ud. 24-06-2021 -2- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo, illustrati da memorie. L'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa fase. Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM n. 37/2018 e delle tabelle 1-2 allegate, nonché dell'art. 91 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c., in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di appello. Si rileva che il Tribunale, pur avendo riconosciuto la soccombenza dell'intimata, ha liquidato per il giudizio di appello la somma di C 400,00 per compensi professionali, senza un'analitica distinzione della liquidazione per fasi ed in violazione, oltre che dei valori medi, soprattutto di quelli minimi. Infatti, il valore della controversia in entrambi i gradi era pari all'importo di cui alle cartelle impugnate, e cioè ad C 2.633,86, così che, tenuto conto di tale importo, la liquidazione secondo i valori medi non poteva essere inferiore ad C 870,00, mentre quella secondo i valori minimi, non inferiore ad C 436,00, pur tenuto conto della massima riduzione consentita. Il ricorso è inammissibile. Ed, infatti, ritenuto che ai fini della validità della liquidazione sia consentita una complessiva liquidazione per i compensi dell'intero grado, senza anche che appaia necessaria la specificazione dei compensi per ogni singola fase, la censura della ricorrente risulta a monte inficiata dalla non corretta individuazione del valore della controversia d'appello sulla scorta del quale procedere alla determinazione delle spese di lite dovute ai sensi del richiamato DM n. 55/2014. Ric. 2019 n. 12146 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -3- Infatti, ritiene la parte che sia in primo grado che in appello il valore della controversia sa rimasto identico, e che cioè coincida con l'importo delle cartelle esattoriali di cui era stato chiesto l'annullamento. Tuttavia, omette di considerare che già all'esito del giudizio di prime cure le cartelle erano state oggetto di integrale annullamento, sicché, in assenza di impugnazione incidentale da parte della concessionaria, il gravame verteva unicamente sulla dedotta erroneità della compensazione, aspirando l'Aldrovrandi a conseguire anche la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. Occorre a tal fine richiamare la giurisprudenza di questa Corte che nella sua più autorevole composizione ha affermato che (Cass. S.U. n. 19014/2007) ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (conf. Cass. n. 27274/2017). Facendo applicazione di tale principio alla fattispecie, ed essendo stato l'appello proposto al solo fine di conseguire la «u liquidazione anche delle spese relative al giudizio di primo grado, in quanto erroneamente compensate, il valore della controversia da prendere in esame ai fini della liquidazione delle spese di lite corrisponde all'importo liquidato dal giudice di appello per il giudizio di primo grado, e cioè pari ad C 450,00 Ric. 2019 n. 12146 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -4- oltre spese generali in misura percentuale del 15 °/0, il che rende evidente l'erroneità del richiamo allo scaglione di valore sulla scorta del quale la ricorrente ha invece individuato i valori tabellari violati dal Tribunale. Deve, infatti, farsi riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore fino ad C 1.100,00, ed essendo esclusa la possibilità di denunciare la violazione dei parametri medi, posto che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 2386/2017) in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (conf. Cass. n. 26608/2017; Cass. n. 29606/2017). Nella memoria la ricorrete pone il problema della necessità di distinguere tra le varie fasi (in tal senso Cass. n. 6306/2016), ma osserva il Collegio che il principio risulta essere stato affermato quando il sistema di liquidazione dei compensi poneva la distinzione fra diritti ed onorari, e che non possa essere inteso in maniera altrettanto rigorosa, allorchè con l'introduzione del criterio dei compensi, la liquidazione avvenga per fasi, essendo invece onere del ricorrente che lamenti l'eccessiva ristrettezza della liquidazione, in violazione dei minimi tariffari, allegare specificamente che la liquidazione abbia violato le prescrizioni di cui al DM n. 55/2014, avuto riguardo alle fasi per le quali si pretende di avere diritto al compenso. Il ricorso risulta quindi privo di specificità sul punto, ma in ogni caso, avuto riguardo allo scaglione come sopra individuato, e tenuto conto delle fasi che la stessa ricorrente individua come Ric. 2019 n. 12146 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -5- meritevoli di compenso (fase di studio, introduttiva e decisoria), la liquidazione secondo i valori minimi risulta pari ad C 219,00 (C 62,00 per la fase di studio, C 62,00 per la fase introduttiva ed C 95,00 per quella decisoria), risultando quindi infondata la dedotta violazione delle previsioni tabellari, a fronte di una liquidazione operata dal giudice di appello per le spese relative al giudizio svoltosi dinanzi a lui pari ad C 400,00. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla a disporre per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara il ricorso inammissibile; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello st