CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 10528/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5339-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. di [OSCURATO:PERSONA] & C., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]’ e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al controricorso; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5339/2019 Numero sezionale 506/2022 Numero di raccolta generale 10528/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 3502/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedendo il pagamento dell’indennità di mancato preavviso ai sensi dell’art. 13 dell’[OSCURATO:PERSONA] del 2003, nonché della somma aggiuntiva di cui all’art. 12 rispetto alle indennità di risoluzione previste dagli artt. da 25 a 33 dello stesso accordo, ciò in quanto la preponente aveva receduto senza motivazione dal contratto di agenzia. Inoltre, aggiungeva che, ove si fosse ritenuto che il recesso era intervenuto ai sensi dell’art. 2 bis III comma dell’Accordo del 2003, la compagnia avrebbe dovuto corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso ed il 40% della detta somma aggiuntiva di cui all’art. 12 dell’AEC. Il Tribunale adito, nella resistenza della compagnia, affermata l’applicabilità delle previsioni di cui all’AEC del 2003, rilevava che il rapporto di agenzia, cessato a seguito del raggiungimento dell’età pensionabile da parte del soggetto delegato dalla società di agenzia allo svolgimento dell’attività di agente, non consentiva il recesso senza motivazione da parte della preponente, il che Ric. 2019 n. 5339 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5339/2019 Numero sezionale 506/2022 Numero di raccolta generale 10528/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 comportava la debenza delle indennità richieste, sulle quali riconosceva anche gli interessi al tasso di cui al D. Lgs, n. 231/2002. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]. cui resisteva l’agenzia e la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 3502 del 18/7/2018, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava che sulle somme spettanti alla [OSCURATO:SOCIETA] non potevano riconoscersi gli interessi come determinati dal Tribunale. Infatti, quanto al primo motivo di appello che negava il diritto alle indennità richieste, la sentenza osservava che era stata la stessa compagnia nelle proprie comunicazioni a richiamare la previsione di cui all’art. 17 co. V dell’Accordo del 2003, quanto alla disciplina dello scioglimento del rapporto di agenzia per raggiungimento del limite di età dell’agente, per l’ipotesi di incarico conferito ad una società. Pertanto, alla luce della disciplina che la stessa preponente aveva mostrato di reputare applicabile, spettavano le indennità come liquidate in prime cure, non potendosi equiparare l’insuccesso della trattativa finalizzata a favorire il mantenimento del rapporto con la sostituzione della persona che aveva raggiunto il limite di età previsto, con la diversa ipotesi della mancanza della stessa trattativa. Nella specie la trattativa non era andata a buon fine, non essendo stata raggiunta un’intesa circa l’individuazione della persona che Ric. 2019 n. 5339 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5339/2019 Numero sezionale 506/2022 Numero di raccolta generale 10528/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 avrebbe dovuto sostituire il vecchio agente, ma in tal caso competono il preavviso e l’indennità aggiuntiva. La Corte distrettuale reputava però fondato il secondo motivo di appello. Infatti, la disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2002 si applica ai soli contratti conclusi dopo l’8 agosto 2002, mentre il contratto di agenzia oggetto di causa risaliva al 1 giugno 1991. Inoltre, la norma si applica alle somme dovute a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale. L’attività negoziale dell’agente, secondo i giudici di appello, non poteva essere qualificata come prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 2 del citato D. Lgs., e ciò in quanto l’agente promuove contratti per conto e talvolta anche in nome del preponente, ma senza offrire alcun servizio. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. sulla base di tre motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4 ed 11 del D. Lgs. n. 231/2002 e dell’art. 12 delle disp. preliminari al c.c., avendo la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che la disciplina in tema di interessi moratori posta dal citato decreto legislativo non sia applicabile nella fattispecie, in ragione della norma di diritto Ric. 2019 n. 5339 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5339/2019 Numero sezionale 506/2022 Numero di raccolta generale 10528/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 intertemporale che prevede che la novella non si applichi ai contratti stipulati in data anteriore all’8 agosto 2002, assumendo che nella specie il contratto tra le parti sarebbe stato concluso il 1 giugno 1991. Si deduce che l’art. 1 prevede che le disposizioni del decreto si applichino ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intervenendo poi l’art. 4 a disciplinare il dies a quo per la decorrenza degli interessi di mora. L’art. 11 richiamato in sentenza non sarebbe stato correttamente applicato nella fattispecie in quanto la nozione di transazione commerciale va riferita alla specifica vicenda che ha generato l’obbligazione di pagamento. Poiché oggetto della domanda dell’agente sono le indennità dovute per effetto della risoluzione del rapporto di agenzia, e poiché tale risoluzione è sicuramente successiva alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2002, è evidente che la norma sopravvenuta sia suscettibile di trovare applicazione. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 231/20002 e dell’art. 12 disp. preliminari al c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il contratto di agenzia non rientri nel novero dei contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi. Infatti, la legge ha espressamente contemplato le ipotesi in cui la normativa in materia di ritardo nel pagamento della transazioni commerciali non trovi applicazione, e risulta palesemente in Ric. 2019 n. 5339 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5339/2019 Numero sezionale 506/2022 Numero di raccolta generale 10528/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 contrasto con la lettera della legge la conclusione cui è pervenuta la Corte distrettuale. L’agente, infatti, è un imprenditore commerciale, soprattutto nel caso che qui ricorre, in cui l’attività sia stata svolta avvalendosi della forma societaria, che si occupa di collocare sul mercato beni (le polizze), offrendo in tal modo un servizio alla società preponente. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 11 del D. Lgs. n. 231/2002 in quanto l’obbligazione dedotta in giudizio scaturiva dall’applicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 23 dicembre 2003, successivo all’entrata in vigore del citato D. Lgs., così’ che sarebbe erronea l’affermazione circa l’inapplicabilità temporale della norma in tema di interessi di mora, facendosi riferimento alla diversa data di conclusione del contratto di agenzia. 3. I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno rigettati. Effettivamente risulta censurabile l’affermazione del giudice di merito secondo cui il contratto di agenzia esulerebbe dal novero delle operazioni contrattuali suscettibili di rientrare nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, sul presupposto che la promozione di contratti per conto ed, a volte, anche in nome della preponente non costituirebbe una prestazione di servizi. Ric. 2019 n. 5339 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -6- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5339/2019 Numero sezionale 506/2022 Numero di raccolta generale 10528/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 Il D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, recepisce la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento di nelle transazioni commerciali (direttiva che è stata modificata dalla Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento di nelle transazioni commerciali, recepita dal d.lgs. 9 novembre 2012 n. 192, direttiva quest’ultima però non applicabile alla fattispecie ratione temporis), all'articolo 1 prevede la propria applicazione "ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale"; ed all'articolo 2, al primo comma, lettera a), stabilisce a sua volta che, ai fini del decreto medesimo, per "transazioni commerciali" si intendono "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo". La definizione della transazione commerciale viene integrata sotto il profilo soggettivo identificando chi è abilitato a porla in essere mediante le lettere b) e c) dello stesso comma: sempre ai fini dell'applicazione del decreto, la lettera b) qualifica - nel testo qui ratione temporis applicabile - pubblica amministrazione "le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici economici, ogni altro organismo dotato di Ric. 2019 n. 5339 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -7- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5339/2019 Numero sezionale 506/2022 Numero di raccolta generale 10528/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici", e parimenti ai fini dell'applicazione del decreto, la lettera c) statuisce che per "imprenditore" si intende "ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione". L'articolo 3 (Responsabilità del debitore), attribuisce al creditore il diritto alla corresponsione degli "interessi moratori" come regolato dai successivi articoli 4 e 5 se il debitore non dimostra che il ritardo nel pagamento del prezzo è derivato dall'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile; l'articolo 4 (Decorrenza degli interessi moratori) regola appunto la decorrenza di questi, mentre infine l'articolo 5 (Saggio degli interessi), pone una norma che è realmente posta al centro della "lotta contro i ritardi di pagamento", distaccando decisamente il tasso degli interessi moratori da quello dei "tradizionali" interessi legali: "1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua Ric. 2019 n. 5339 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -8- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5339/2019 Numero sezionale 506/2022 Numero di raccolta generale 10528/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare." Tra le ulteriori disposizioni, infine, è il caso di ricordare pure l'articolo 7 (Nullità) - che sanziona di nullità l'eventuale accordo delle parti "sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento" qualora sia "gravemente iniquo in danno del creditore" - e l'articolo 11 (Norme transitorie finali), che, per quanto qui interessa, al primo comma stabilisce l'inapplicabilità del decreto "ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002", e al secondo comma preserva la valenza delle "vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore". Come anche affermato in motivazione da Cass. S.U. n. 26496/2020 (richiamando il principio affermato da Cass. n. 28151/2019), la transazione commerciale, "in assenza di espresse limitazioni, deve essere intesa come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio", e tra queste non possono non includersi anche quelle offerte dall’agente in favore del Ric. 2019 n. 5339 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -9- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5339/2019 Numero sezionale 506/2022 Numero di raccolta generale 10528/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 preponente, tramite l’attività di promozione del prodotto assicurativo favorita dall’attività di intermediazione svolta dall’agente. Ritenuto che la nuova normativa non possa applicarsi alle obbligazioni pecuniarie aventi fonte non contrattuale (come le obbligazioni derivanti da fatto illecito, promessa unilaterale, gestione d'affari, pagamento dell'indebito e arricchimento senza causa), ciò che rileva è che il pagamento venga effettuato nel contesto di una «transazione commerciale», caratterizzata quest'ultima dalla presenza di prestazioni consistenti - anche non esclusivamente, purché prevalentemente - nella consegna di merci o nella prestazione di servizi. Il termine transazione commerciale - usato evidentemente in senso diverso dalla nozione tecnica di transazione di cui agli artt. 1965 e segg. c.c. - non introduce un nuovo tipo contrattuale, ma indica soltanto l'ambito di applicazione della disciplina, ovvero riassume il genus dei contratti ai quali quest'ultima si applica. Ne consegue che la disciplina de qua, come sottolineato in dottrina, trova dunque applicazione non soltanto a contratti tipici come la compravendita, l'appalto (quantomeno, di servizi), ma anche a tutti quei contratti tipici quali la somministrazione, il contratto d'opera, la mediazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione, l'agenzia, ed a quei contratti atipici, caratterizzati, appunto, dalla presenza di prestazioni di dare o di facere, come la concessione di vendita, il franchising, Ric. 2019 n. 5339 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -10- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5339/2019 Numero sezionale 506/2022 Numero di raccolta generale 10528/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 l'engineering, l'outsourcing, il catering, i contratti di pubblicità, la sponsorizzazione. L'espressione <<prestazione di servizi>>, che all’interno del codice civile si rinviene ad esempio nella disciplina del lavoro domestico ( art. 2240 c.c.), trova anche un richiamo nella definizione del contratto d'opera (compimento di un servizio, art.2222 c.c.), in alternativa al compimento di un'opera. Inoltre, anche nella definizione dell'appalto (art. 1655 c.c.) l'oggetto del contratto sta nel compimento di un'opera o di un servizio, ma deve ritenersi, in adesione alla prevalente dottrina, che l'espressione prestazione di servizi nella norma in esame sia stata usata dal legislatore in senso non tecnico, e stia ad indicare tutte le prestazioni di fare (e, quindi, anche di non fare) che trovano il loro corrispettivo in un pagamento, così che nella stessa espressione va compresa la generalità dei contratti (tra "imprese") caratterizzati da un pagamento in denaro quale corrispettivo di prestazioni della più varia natura (di dare, di consegnare, di fare, di non fare, etc.). L'espressione consegna di merci o prestazione di servizi indica in generale tutto ciò che viene fornito contro il pagamento di un prezzo. In definitiva, la categoria di contratti (transazioni commerciali) cui si applica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita dai contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati da soggetti qualificati e caratterizzati dal pagamento di un prezzo. Ric. 2019 n. 5339 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -11- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5339/2019 Numero sezionale 506/2022 Numero di raccolta generale 10528/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 Posta tale definizione, è evidente che anche il contratto di agenzia rientri nella nozione di transazione commerciale suscettibile di esser ricondotta nella disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2002, come peraltro confermato anche dall’art. 116 del D. Lgs. n. 209/2005 che, in relazione alla categoria degli intermediari assicurativi, a seguito dell’iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] degli Intermediari, prevede la possibilità di operare in regime di stabilimento e di libera prestazione i servizi, ravvisando quindi lo svolgimento di un’attività che è riconducibile alla nozione della prestazione di servizi di matrice comunitaria. Depone in tal senso anche la decisione a Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 26746/2007) che in relazione all’art. 5 del Regolamento CE del Consiglio n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, nella materia contrattuale, ancorché ai fini dell’individuazione della giurisdizione, ha ritenuto che anche il contratto di agenzia rientri nella nozione di contratti di prestazione di servizi. Tuttavia, sebbene si riveli erronea una delle due argomentazioni poste a sostegno della decisione del giudice di appello di negare il riconoscimento degli interessi moratori, risulta però intangibile, la diversa affermazione circa l’inapplicabilità della novella per ragioni di ordine temporale. In tal senso appare dirimente il rilievo che il contratto di agenzia oggetto di causa risulta essere stato concluso nel 1991 e quindi ben prima della data dell’8 agosto 1992 che, a norma dell’art. 11, Ric. 2019 n. 5339 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -12- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5339/2019 Numero sezionale 506/2022 Numero di raccolta generale 10528/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 costituisce il riferimento cronologico per l’applicazione delle nuove disposizioni. Non può infatti avere seguito la pretesa della ricorrente di prendere a punto di riferimento la diversa data in cui sarebbero maturate le obbligazioni inadempiute da parte della società preponente, occorrendo sempre rapportarsi al contratto dal quale le singole obbligazioni vengono a nascere. La natura di contratto di durata del rapporto di agenzia non consente infatti di frazionare e valutare in maniera atomistica le singole obbligazioni che nel corso dell’estrinsecarsi del rapporto possono sorgere a carico delle parti contraenti, dovendosi, come sopra evidenziato, riferire il termine transazione alla fonte delle obbligazioni suscettibili di scaturire nell’ambito dei rapporti tra le parti contraenti. Depone in tal senso anche la considerazione che poiché ai sensi del comma 1° dell'art. 11 (Disposizioni transitorie finali) la novella "non si applica ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002", è necessario che la fonte contrattuale della obbligazione di pagamento sia successiva alla data dell'8 agosto 2002, così che l'obbligazione di pagamento derivante da contratti conclusi prima di tale data è sottoposta al diritto comune e non al diritto speciale che viene introdotto; e ciò anche se l'obbligazione di pagamento venga a maturare in data successiva all'8 agosto 2002, risultando essenziale, per escludere l'applicazione della normativa, che essa derivi da contratto anteriore alla predetta data. Ric. 2019 n. 5339 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -13- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5339/2019 Numero sezionale 506/2022 Numero di raccolta generale 10528/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 Trattasi di conclusione che trova una giustificazione anche nella ratio della previsione che intende assicurare la parte contraente circa la prevedibilità delle conseguenze del proprio inadempimento, anche per quanto attiene al profilo degli interessi moratori, di guisa che, per i contratti stipulati in data anteriore all’8 agosto 2002, non potrebbe la parte inadempiente trovarsi assoggettata alle ben più gravi conseguenze in termini economici scaturenti dall’applicazione del saggio di interessi di cui all’art. 5 citato. Avuto riguardo poi alle obbligazioni oggetto del presente giudizio, rappresentate da indennità dovute all’agente quale conseguenza del recesso della compagnia, la soluzione risulta oltre modo giustificata in quanto trattasi di indennità che sebbene venute a maturazione alla data di cessazione del rapporto, hanno la loro genesi e maturazione nel corso del rapporto, risalente come detto ad epoca ben anteriore a quella dell’agosto del 2002, non potendo quindi esser valutate in maniera autonoma rispetto al rapporto dal quale rinvengono il loro fondamento. Né appare persuasivo l’argomento speso nel terzo motivo di ricorso, secondo cui le indennità de quibus sarebbero state compiutamente disciplinate solo con l’[OSCURATO:PERSONA] del 23 dicembre 2003. Infatti, rileva a tal fine la considerazione che in base a quanto dispone l'art. 1753 cod. civ., la disciplina degli agenti di assicurazione è contenuta negli usi e negli accordi collettivi del Ric. 2019 n. 5339 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -14- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5339/2019 Numero sezionale 506/2022 Numero di raccolta generale 10528/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 settore e solo in mancanza di questi è consentito applicare in via analogica le norme del codice civile in materia di agenti di commercio; pertanto, ove il rapporto dell'agente di assicurazione sia disciplinato da apposito accordo collettivo, è quest'ultimo ad essere applicabile in via esclusiva, prevalendo, in caso di contrasto, sulle correlative disposizioni codicistiche previste per l'agente di commercio (così ex multis Cass. n. 9386/2001). Emerge quindi che, con specifico riferimento alla figura degli agenti di assicurazione, per effetto dell’art. 1753 c.c. la disciplina posta dagli accordi collettivi di categoria vada ad eterointegrare il contenuto del regolamento delle parti, ma trattasi appunto di una fonte di integrazione del rapporto la cui genesi va sempre ricondotta alla volontà delle parti contraenti, con la conseguenza che, ai fini dell’applicazione della disciplina di diritto intertemporale di cui al citato art. 11, occorra sempre prendere come punto di riferimento la data in cui il rapporto di agenzia è sorto, non potendosi invocare la diversa data in cui è stato invece concluso l’accordo di categoria, destinato solo a disciplinare gli effetti del rapporto già in essere. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 4. Attesa la novità della questione trattata, che non risulta in precedenza oggetto di esame nella giurisprudenza di questa Corte, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio. Ric. 2019 n. 5339 sez. S2 - ud. 08-03-2022 -15- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5339/2019 Numero sezionale 506/2022 Numero di raccolta generale 10528/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 5. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civi