CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23706/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Roma,-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3686/2020depositata il 22.7.2020.Numero registro generale 28437/2020Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 23706/2026Data pubblicazione 21/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.7.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] evocava in giudizio, dinanzi alTribunale di Roma, la società [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora in poi perbrevità INA), deducendo di essere stato da essa nominato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA],unitamente al germano [OSCURATO:PERSONA], co-agente generale diCaserta, con ingresso poi nella gestione dopo la soppressionedell'agenzia generale di Aversa, anche di [OSCURATO:PERSONA], e che,all’esito di un’attività progressiva volta a ridurre la presenza dellaCompagnia nella Regione Campania, reputata ad alto rischioassicurativo, egli era stato unilateralmente estromesso dall’agenzia,mediante una comunicazione datata 6.3.2012, di pretesa risoluzioneconsensuale del rapporto lavorativo, cui non aveva fatto seguito alcunriaffidamento dell’agenzia.L’attore domandava, pertanto, la condanna della Compagnia alpagamento delle somme corrispondenti all’indennità di risoluzione,oltre ai maggiori importi di cui agli artt. 25-33 dell'Accordo NazionaleAgenti 2005 (d'ora in poi per brevità l'Accordo), all’indennità dimancato preavviso, alle provvigioni maturande ai sensi dell’art. 12 edell'art. 20 del citato Accordo, alle differenze provvigionali tra quantodovuto all’agente in base al contratto di agenzia e al collegatocapitolato provvigionale e quanto poi erogato in minor misura aseguito di disposizioni unilaterali riduttive della convenuta, condetrazione della rivalsa effettivamente dovuta dal coagente perl'indennità di risoluzione anticipatamente corrisposta dalla mandanteagli agenti cessati, il tutto con gli interessi moratori ex D. Lgs. n.231/2002.Numero registro generale 28437/2020Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 23706/2026Data pubblicazione 21/07/2026Costituitasi, INA precisava che, essendosi il rapporto contrattualesciolto consensualmente, l’attore aveva diritto alle sole indennitàpreviste dagli artt. 25-33 dell'Accordo; in via riconvenzionale, laconvenuta domandava la condanna del Berrino al pagamento dellasomma di euro 59.243,83 derivante dalla quadratura contabile dellasua posizione, in quanto gli importi da versarle per rivalsasuperavano quelli delle indennità dovute all'agente.Previo espletamento di CTU, con la sentenza n. 17393/2017, ilTribunale di Roma attribuiva la risoluzione al comportamento dellamandante, e sulla base della ricostruzione fatta dal CTU, ritenevache a partire dall'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si fosse passati dallacogestione al 50% ciascuno dell'agenzia [OSCURATO:PERSONA] di Caserta da partedei fratelli Piergiorgio e [OSCURATO:PERSONA], alla temporanea gestioneesclusiva di quest'ultimo, finalizzata alla verifica dell'andamento dellagestione, per poi addivenire alla gestione di una società in nomecollettivo che i fratelli Berrino avrebbero dovuto costituire e cheavevano poi costituito il 27.4.2012 con una quota del 60% in favoredi [OSCURATO:PERSONA] e del 40% in favore di [OSCURATO:PERSONA], senzache però la mandante avesse poi effettivamente attribuito la gestionea detta società; quindi, accoglieva parzialmente le domande avanzatein forma reciproca, ed applicata la compensazione, condannava INAal pagamento della differenza, pari ad euro 1.394.514,05, oltreinteressi legali dal deposito dell'ultima CTU fino al soddisfo, nonché alpagamento delle spese processuali e di [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora in poi per brevità [OSCURATO:PERSONA]), già INA,interponeva appello avverso la prefata pronuncia allo scopo di vederericonosciuta la risoluzione consensuale del contratto di agenzia e diNumero registro generale 28437/2020Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 23706/2026Data pubblicazione 21/07/2026accertare la spettanza all'agente delle sole indennità previste dagliartt. 25-33 dell'Accordo.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto dell'appello principale eproponeva impugnazione incidentale allo scopo di ottenere gliinteressi al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, con decorrenzadalla cessazione del rapporto di agenzia (marzo 2012), o in subordinedalla proposizione della domanda giudiziale (marzo 2013).La Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 3686/2020 del25.6/22.07.2020, ritenendo che il rapporto contrattuale intercorrentetra le parti fosse cessato per risoluzione consensuale e non, invece,come sostenuto dal primo Giudice, per risoluzione unilaterale suiniziativa della Compagnia, riformava la pronuncia gravata,espungendo le somme corrispondenti alle indennità di fine rapporto,all'indennità di mancato preavviso ed all’indennità aggiuntiva ex art.12, comma 4° ANA, (quest'ultima dovuta solo in caso di recesso dellamandante), riducendo il credito del ricorrente per le indennità dovutesecondo gli articoli 25-33 dell'Accordo e per le differenze provvigionali(essendo nulla la clausola contrattuale in base alla quale era statoprovvigioni, peraltro non connesso ad esigenze bilaterali), dedotta larivalsa dovuta alla mandante, ad euro 1.053.886,94 (di cui euro1.053.886,94 per le indennità automatiche ex artt. 25-33dell'Accordo, euro 581.371,39 per differenze provvigionali, ed euro577.704,16 per rivalsa) e condannando quindi [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodi tale differenza con gli interessi legali dalla data del depositodell'ultima CTU.Quanto al gravame incidentale, la Corte capitolina escludeva chel’attività negoziale dell’agente, anche ove svolta in forma societaria,Numero registro generale 28437/2020Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 23706/2026Data pubblicazione 21/07/2026potesse qualificarsi come prestazione di servizi, con conseguente nondebenza, sulle somme spettanti al Berrino in virtù del cessatocontratto di agenzia, degli interessi moratori previsti dal D.lgs. n.231/2002, e confermava la decorrenza degli interessi legaliriconosciuti in primo grado, ritenendo che fosse stata operata lacompensazione giudiziale tra i contrapposti crediti, aventi efficaciacostitutiva, al momento del calcolo da parte del CTU della lorodifferenza.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte PiergiorgioBerrino, affidandosi a cinque censure, e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.Nell’imminenza dell’adunanza camerale, entrambe le parti hannodepositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1325, 1326, 1362, 1363, 1366, 1965 e 1976 c.c.. [OSCURATO:PERSONA], in violazione delle norme in materia di ermeneuticacontrattuale, avrebbe omesso di rilevare la comune intenzione delleparti nella stipulazione dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – che era quella digarantire il rientro del ricorrente nell’agenzia a fronte della rinuncia,da parte dello stesso, alle ulteriori indennità di mancato preavviso ealla somma aggiuntiva prevista dall’ANA – ed avrebbe altresì omessodi riconoscere il mancato rispetto, da parte della resistente, delleobbligazioni in esso previste, in particolare in ordine all'affidamentodella gestione dell'agenzia alla società in nome collettivo costituita daifratelli Berrino, con la quota del 60% per [OSCURATO:PERSONA] e del40% per [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28437/2020Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 23706/2026Data pubblicazione 21/07/20261.1 Il primo motivo è inammissibile, sia per quanto riguarda laviolazione degli articoli 1325, 1326, 1965 e 1976 c.c., in quanto laparte argomentativa non supporta le violazioni di legge censurate, siaper quanto riguarda l'asserita violazione dei criteri d'interpretazionedei contratti transattivi del 6.3.2012 e del 10.7.2012 in relazioneall'art. 1362 c.c. (interpretazione dell'intenzione dei contraenti sullabase del senso letterale delle parole e del comportamentocomplessivo anche successivo delle parti), all'art. 1363 c.c.(interpretazione complessiva delle clausole) ed all'art. 1366 c.c.(interpretazione secondo buona fede).Sotto il profilo ermeneutico, infatti, si auspica da parte del ricorrenteun'interpretazione isolata dell'accordo transattivo inter partes del6.3.2012, avulsa da quella dell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senzaconsiderare che già il primo accordo transattivo indicava che lamandante aveva facoltà di modificare unilateralmente le modalità digestione dell'agenzia di Caserta sulla quale era in corso la verificacontabile, sostituendo la già prevista cogestione della costituendasocietà in nome collettivo dei fratelli Berrino con l'inserimento nellagestione di un terzo agente, poi programmato a decorrere dal9.10.2012 nell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscritto anche dai fratelliBerrino, ed espressamente destinato a superare l'accordo precedente,che invece prevedeva, dopo il periodo di gestione esclusiva diVincenzo Berrino, una seconda fase di affidamento della gestionedell'agenzia ad entrambi i fratelli Berrino ([OSCURATO:PERSONA] al 60%e [OSCURATO:PERSONA] al 40%) tramite una costituenda società in nomecollettivo. Nella sentenza impugnata si è del resto evidenziato che,nell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente si è assunto la responsabilitàamministrativa e contabile della gestione senza riserve in ipotesi diNumero registro generale 28437/2020Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 23706/2026Data pubblicazione 21/07/2026ripristinata cogestione ed è stata prevista ed accettata la continuitàamministrativa con la pregressa cogestione dei fratelli Berrino.Non sono state individuate dal ricorrente violazioni specifiche degliarticoli 1362, 1363 e 1366 c.c. e si è contrapposta a quella seguitadall'impugnata sentenza un'autonoma interpretazione, volta adindividuare l'elemento essenziale dell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nellacogestione dell'agenzia [OSCURATO:PERSONA] di Caserta da parte dei fratelliBerrino, come a suo tempo ritenuto dal giudice di primo grado, senzaconsiderare che in quell'accordo la cogestione non aveva un terminespecifico di adempimento e che era stata sostituita, con il consensodei Berrino e della mandante, con l'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con lacogestione a tre – che poi non aveva potuto essere attuata per larinuncia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del terzo cogestore, [OSCURATO:PERSONA],non imputabile alla mandante, come ricostruito dalla sentenzaimpugnata.L'interpretazione data da quest'ultima è senz'altro plausibile, anche inrelazione al fatto che la modifica delle modalità gestionali individuatenell'accordo sottoscritto dai fratelli Berrino e dalla mandante il10.7.2012 era legata alla verifica della passata gestione dei fratelliBerrino, e non a quella non ancora iniziata della loro società in nomecollettivo, costituita solo il 27.4.2012, come invece sostenuto dalricorrente, ed in relazione al fatto, valorizzato dal giudice di secondogrado, che solo dopo la rinuncia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del terzo gestore,[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si è opposto, con la lettera del15.10.2012, all'assunzione della qualifica di amministratore insiemesolo al fratello Vincenzo per i troppo onerosi obblighi di rivalsa cheavrebbe dovuto sostenere a favore della mandante, che avevaanticipato l'indennità di risoluzione all'agente cessato ed ha quindiNumero registro generale 28437/2020Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 23706/2026Data pubblicazione 21/07/2026tentato, ma senza esito, di raggiungere un nuovo accordo con lamandante che prevedesse maggiori benefici economici in suo favore,rifiutando altrimenti di riassumere la cogestione dell'agenzia.Va quindi richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo laquale in materia di interpretazione dei contratti, non si può affermareche vi sia una violazione delle regole legali di ermeneutica solo perchéil testo dell'accordo potrebbe teoricamente consentire interpretazionidiverse da quella adottata dalla sentenza impugnata.L'interpretazione del negozio giuridico scelta dal giudice di merito puòportare alla cassazione della sentenza solo quando sia palesementescorretta dal punto di vista grammaticale, sistematico o logico.Tuttavia, se l'interpretazione adottata è plausibile, anche in presenzadi altre interpretazioni ugualmente plausibili, non vi sono motivi percassare la sentenza. La Corte di Cassazione non può interviene persostituire un'interpretazione plausibile con un'altra altrettantoplausibile, ma solo per correggere interpretazioni manifestamenteerrate (Cass. n. 25836/2024; Cass. n. 24958/2016; Cass. n.11038/2006).2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione, sottodiverso profilo, dell’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 5) c.p.c., perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.,nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, ovverosia la lettera del15.10.2012, inviata alla Compagnia, con la quale il ricorrente, lungidal manifestare l’intenzione di recedere dal rapporto contrattuale,avrebbe comunicato la propria disponibilità a trattare un suo rientronell’agenzia di Caserta, dalla quale era stato estromesso circa settemesi prima.Numero registro generale 28437/2020Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 23706/2026Data pubblicazione 21/07/20262.1 Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.Come già sopra evidenziato è inammissibile per quanto concerne lalamentata violazione dei criteri ermeneutici, mentre è infondato perquanto riguarda la violazione dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.,in quanto la lettera del 15.10.2012 del ricorrente non è stata affattoignorata dalla sentenza impugnata.La Corte distrettuale, alle pagine 14 e 15 dell'impugnata sentenza, havisto nella lettera in questione la prova che dopo la rinuncia allacogestione da parte del terzo, [OSCURATO:PERSONA], è stato ilricorrente a non voler riprendere la gestione dell'agenzia comeamministratore per non farsi carico dei debiti di rivalsa verso lamandante, ed ha coerentemente rilevato che i benefici economici cheil ricorrente pretendeva per riprendere la cogestione non eranoricompresi negli accordi firmati e che il medesimo, nell'accordo del[OSCURATO:DATA_NASCITA], si era assunto la responsabilità amministrativa e contabiledella cogestione compiuta col fratello senza riserve.È evidente che il vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.presuppone che non sia stato considerato un fatto storico principale,o secondario decisivo, e non può essere invocato per sollecitare unadiversa interpretazione di un documento comunque valutato, anchese non nel senso sperato dal ricorrente (Cass. n. 12228/2026; Cass.n. 9249/2026; Cass. sez. un. n. 8063/2014).3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 108, 109 e116 del D.Lgs. n.209/2005, in relazione all’art. 113 c.p.c., per avere ilGiudice di seconde cure considerato fatto costitutivo nuovo, in quantodedotto soltanto nella comparsa conclusionale, l’iscrizione delricorrente nel [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] ai finiNumero registro generale 28437/2020Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 23706/2026Data pubblicazione 21/07/2026dello svolgimento dell’attività di agenzia, che avrebbe consentito diqualificare come prestazione di servizi l'attività svolta e di riconoscerequindi la spettanza degli interessi moratori sulle indennitàriconosciute in base al D. Lgs. n.231/2002, anziché dei meri interessilegali dal deposito dell'ultima CTU già attribuiti.Il terzo motivo è fondato, in quanto la Corte distrettuale anzitutto nonavrebbe dovuto considerare come un fatto nuovo il richiamo compiutodall'attuale ricorrente solo in comparsa conclusionale agli articoli 108,109 e 116 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private),trattandosi di richiamo a norme di legge che essa avrebbe dovutoapplicare anche d'ufficio ex art. 113 c.p.c. per il principio iura novitcuria, posto che l'agente fin dall'atto introduttivo aveva chiesto ilriconoscimento degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002,spettanti per le transazioni commerciali relative alla consegna dimerci ed alla prestazione di servizi agli imprenditori, qualifica peraltroriconosciuta al Berrino ex art. 2 lettera c) del D. Lgs. n. 231/2002, edato che l'iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] degli Intermediari del predetto,mai messa in discussione dalle parti, costituiva il presuppostoindispensabile sia delle domande dell'agente, che della mandante.Effettivamente risulta censurabile l'affermazione del giudice di meritosecondo cui il contratto di agenzia esulerebbe dal novero delleoperazioni contrattuali suscettibili di rientrare nella nozione ditransazione commerciale di cui al D. Lgs. n. 231/2002, art. 2, sulpresupposto che la promozione di contratti per conto e talvolta innome della preponente, non costituirebbe una prestazione di servizi(vedi Cass. 31.3.2022 n. 10528).Il D. Lgs. n. 231/2002 del 9.10.2002, ha recepito la Direttiva2000/35/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]Numero registro generale 28437/2020Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 23706/2026Data pubblicazione 21/07/2026relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazionicommerciali (direttiva che è stata poi modificata dalla Direttiva2011/7/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazionicommerciali, recepita dal D. Lgs. 9.11.2012 n. 192, direttivaquest'ultima però non applicabile alla fattispecie ratione temporis), edall'art. 1 prevede la propria applicazione "ad ogni pagamentoeffettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale";ed all'art. 2, al comma 1, lett. a), stabilisce a sua volta che, ai fini deldecreto medesimo, per "transazioni commerciali" si intendono "icontratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese epubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva oprevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro ilpagamento di un prezzo".La definizione della transazione commerciale viene integrata sotto ilprofilo soggettivo identificando chi è abilitato a porla in esseremediante le lett. b) e c) dello stesso comma: sempre ai finidell'applicazione del decreto viene qui in rilievo la lettera c), chestatuisce che per "imprenditore" si intende "ogni soggetto esercenteun'attività economica organizzata o una libera professione".L'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 (Responsabilità del debitore),moratori" come regolato dai successivi artt. 4 e 5 se il debitore nondimostra che il ritardo nel pagamento del prezzo è derivatodall'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile;l'art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori) regola appunto ladecorrenza di questi, mentre infine l'art. 5 (Saggio degli interessi),nella versione originaria del decreto, detta una norma che èNumero registro generale 28437/2020Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 23706/2026Data pubblicazione 21/07/2026realmente posta al centro della "lotta contro i ritardi di pagamento",distaccando decisamente il tasso degli interessi moratori da quello dei"tradizionali" interessi legali: "1. Salvo diverso accordo tra le parti, ilsaggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato inmisura pari al saggio d'interesse del principale strumento dirifinanziamento della Banca centrale Europea applicato alla sua piùrecente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primogiorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di settepunti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giornolavorativo della Banca centrale Europea del semestre in questione siapplica per i successivi sei mesi. 2. Il Ministero dell'economia e dellefinanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto dellamaggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo diciascun semestre solare."Tra le ulteriori disposizioni, infine, è il caso di ricordare pure l'art. 11(Norme transitorie finali), che, per quanto qui interessa, al comma 1stabilisce l'inapplicabilità del decreto "ai contratti conclusi primadell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]", e al comma 2 preserva la valenza delle "vigentidisposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono unadisciplina più favorevole per il creditore".Come anche affermato in motivazione dalla sentenza n. 26496/2020delle sezioni unite di questa Corte (richiamando il principio affermatoda Cass. n.28151/2019 e poi ribadito da Cass. n. 10528/2022), latransazione commerciale, "in assenza di espresse limitazioni, deveessere intesa come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio", etra queste non possono non includersi anche quelle offerte dall'agenteNumero registro generale 28437/2020Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 23706/2026Data pubblicazione 21/07/2026in favore del preponente, tramite l'attività di promozione del prodottoassicurativo favorita dall'attività di intermediazione svolta dall'agente.Ritenuto che la nuova normativa non possa applicarsi alle obbligazionipecuniarie aventi fonte non contrattuale (come le obbligazioniderivanti da fatto illecito, promessa unilaterale, gestione d'affari,pagamento dell'indebito e arricchimento senza causa), ciò che rileva èche il pagamento venga effettuato nel contesto di una "transazionecommerciale", caratterizzata quest'ultima dalla presenza diprestazioni consistenti - anche non esclusivamente, purchéprevalentemente - nella consegna di merci o nella prestazione diservizi. Il termine transazione commerciale - usato evidentemente insenso diverso dalla nozione tecnica di transazione di cui agli artt.1965 c.c. e s.s. - non introduce un nuovo tipo contrattuale, ma indicasoltanto l'ambito di applicazione della disciplina, ovvero riassume ilgenus dei contratti ai quali quest'ultima si applica.Ne consegue che la disciplina de qua, come sottolineato in dottrina,trova dunque applicazione non soltanto a contratti tipici come lacompravendita, l'appalto (quantomeno, di servizi), ma anche a tuttiquei contratti tipici quali la somministrazione, il contratto d'opera, lamediazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione,l'agenzia, ed a quei contratti atipici, caratterizzati, appunto, dallapresenza di prestazioni di dare o di facere, come la concessione divendita, il franchising, l'engineering, l'outsourcing, il catering, icontratti di pubblicità, la sponsorizzazione (Cass. n. 10528/2022).L'espressione "prestazione di servizi”, nella norma in esame è statausata dal legislatore in senso non tecnico, e sta ad indicare tutte leprestazioni di fare (e, quindi, anche di non fare) che trovano il lorocorrispettivo in un pagamento, così che nella stessa espressione vaNumero registro generale 28437/2020Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 23706/2026Data pubblicazione 21/07/2026compresa la generalità dei contratti (tra "imprese") caratterizzati daun pagamento in denaro quale corrispettivo di prestazioni della piùvaria natura (di dare, di consegnare, di fare, di non fare, etc.).L'espressione consegna di merci o prestazione di servizi indica ingenerale tutto ciò che viene fornito contro il pagamento di un prezzo.In definitiva, la categoria di contratti (transazioni commerciali) cui siapplica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita daicontratti di scambio che operano la creazione o circolazione dellaricchezza, stipulati da soggetti qualificati e caratterizzati dalpagamento di un prezzo.Posta tale definizione, è evidente che anche il contratto di agenziarientri nella nozione di transazione commerciale, suscettibile almenoin astratto di esser ricondotta nella disciplina di cui al D. Lgs. n.231/2002, come peraltro confermato anche dal Codice delleAssicurazioni private, che in relazione alla categoria degli intermediariassicurativi, a seguito dell'iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] degliIntermediari, prevede la possibilità di operare in regime distabilimento e di libera prestazione i servizi, ravvisando quindi losvolgimento di un'attività che è riconducibile alla nozione dellaprestazione di servizi di matrice comunitaria.Depone in tal senso anche la decisione a sezioni unite di questa Corte(Cass. sez. un. n. 26746/2007) che in relazione all'art. 5 delRegolamento CE del Consiglio n. 44/2001 del 22.12.2000, nellamateria contrattuale, ancorché ai fini dell'individuazione dellagiurisdizione, ha ritenuto che anche il contratto di agenzia rientri nellanozione di contratti di prestazione di servizi.Ne deriva che l'impugnata sentenza va cassata per avere ritenuto chel'attività svolta dall'agente non sia qualificabile come prestazione diNumero registro generale 28437/2020Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 23706/2026Data pubblicazione 21/07/2026servizi perché consistente nella promozione di contratti per conto ed avolte in nome della preponente, dovendo il giudice di rinvio, che siindividua nella Corte d'appello di Roma in diversa composizione, alfine di decidere circa la spettanza o meno all'attuale ricorrente degliinteressi ex D. Lgs. n.231/2002 sulle indennità riconosciute dovute,detratta per compensazione impropria l'indennità di rivalsa spettantealla mandante sulla base dello stesso rapporto di agenzia, considerarecome prestazione di servizi l’attività svolta dal ricorrente ed accertarein base alla norma transitoria dell'art. 11 comma primo del D. Lgs. n.231/2002, se il contratto di agenzia che ha dato luogo ai contrapposticrediti accertati sia stato concluso in data anteriore, o successivaall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], giacché gli interessi speciali previsti dal decreto inquestione sono applicabili solo ai pagamenti relativi ai contratticonclusi dopo quella data, a prescindere dalla data di esigibilità e dieffettuazione dei pagamenti.4. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n.3) c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n.231/2002, anche in relazione agli artt. 106 e 116 del D. Lgs. n.209/2005 ed all’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972, contenente la nozionedi prestazione di servizi a fini fiscali. La Corte distrettuale avrebbeomesso di rilevare che l’attività agenziale del ricorrente dovevaqualificarsi come prestazione di servizi, con conseguente applicabilitàdella disciplina sugli interessi moratori prevista dal D. Lgs. n.231/2002; ciò sia sotto il profilo soggettivo, stante la pacificasussistenza, in capo al ricorrente, della qualifica di imprenditorecommerciale, sia sotto il profilo oggettivo, consistendo l’attivitàdell’agente assicurativo nella prestazione di un servizio dietropagamento di un compenso.Numero registro generale 28437/2020Numero sezionale 1769/2026Numero di raccolta generale 23706/2026Data pubblicazione 21/07/20265. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n.3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1224 e 1282 c.p.c. (rectius c.c.), degli artt. 1240, 1241 e 1243 c.c.,nonché dell’art. 34 dell'Accordo ANA in tema di decorrenza degliinteressi, per non avere il Giudice di seconde cure calcolato gliinteressi sulle somme liquidate in favore del ricorrente dal momentodella loro esigibilità, o in subordine dalla costituzione in moraavvenuta con la notifica dell'atto di citazione, trattandosi di interessimoratori, che decorrono automaticamente dal giorno successivo allascadenza del termine legale per il pagamento, senza che sianecessaria la messa in mora, o comunque dalla costituzione in mora.5.1 Il quarto ed il quinto motivo di ricorso devono dichiararsi assorbitiper effetto dell'accoglimento del terzo motivo.Il giudice di rinvio provvederà anche per le spese del giudizio dilegittimità in base all'esito finale della lite. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinge i primi duemotivi, dichiara assorbiti i restanti, cassa l'impugnata sentenza inrelazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’Appello di Roma indiversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.7.2026Il PresidenteGiuseppe Tedesco