CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 21386/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21334-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 117, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 29 D.Lgs.Contratto di trasporto R.G.N. 21334/2018 Cron. Rep. Ud. 28/04/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1253/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/01/2018 R.G.N. 911/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Bologna confermava la decisione di primo grado di accoglimento dell'opposizione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl avverso il decreto ingiuntivo emesso, su ri- chiesta dell'Inps, per omesso versamento dei contributi (per il periodo 12 settembre 2008/31 dicembre 2009) in relazione ai lavoratori dipendenti di [OSCURATO:PERSONA]; 2. a fondamento del decisum,la Corte di appello ha pre- cisato che la domanda monitoria dell’Istituto si fondava sull'e- sistenza di un contratto di trasporto stipulato tra le due so- cietà. Per la Corte territoriale, la diversa qualificazione, in ter- mini di appalto, dedotta dall’INPS solo con la memoria di co- stituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo pro- posto dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl, era inammissibile, perché tar- diva: con tale deduzione, l’Inps aveva modificato l’originaria causa petendi; 3. con motivazione aggiuntiva («in ogni caso e comun- que») la Corte di merito giudicava il rapporto contrattuale in- tercorso tra le due società non riconducibile alla fattispecie dell'appalto del servizio di trasporto; 4. a tale riguardo, riportati i tratti differenziali delle due fattispecie giuridiche (appalto di servizi di trasporto e con- tratto di trasporto) osservava come gli elementi offerti in giu- dizio dall'Inpsnon fossero idonei, ancorché provati, a consen- tire la richiesta riqualificazione del rapporto; 5. ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, con un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, la parte pri- vata; 6. entrambe le parti hanno depositato memori a; per la parte controricorrente, la memoria è stata depositata da [OSCURATO:SOCIETA]., società che, dopo la notifica del ricorso per cassazione, ha incorporato per fusione [OSCURATO:SOCIETA].; 7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 8. con l'unico motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.29, commi 1 e 2, d.lgs. nr. 276 del 2003, così come modificato dall’art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. nr. 251 del 2004 e dall’art. 1, comma 911, della legge nr. 296 del 2006, degli artt. 1655 e 1678 cod. civ., per avere la sentenza impugnata escluso che l’ambito di applicazione della responsabilità solidale si estendesse al contratto di subtrasporto; 9. nello specifico, l'Inps assume che è configurabile la responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 29 cit., della società [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento dei contributi omessi – e relative sanzioni -in relazione ai lavoratori della [OSCURATO:PERSONA] che, in forza di un contratto di subtrasporto, hanno eseguito un servizio in favore della controricorrente (hanno cioè trasferito merce per una data tratta); 10.il Collegio giudica il motivo infondato; 11.non è in discussione che, tra le parti, sia intercorso un contratto di trasporto (più esattamente, secondo l’INPS, quello derivato di subtrasporto) e non un appalto di servizi di trasporto; 12.ciò che è controverso è, invece, il perimetro di applicazione della garanzia ex art. 29 che, per l’INPS, dovrebbe estendersi fino a ricomprendere la tutela dei lavoratori del subtrasportatore; 13.va precisato, in fatto, che la sentenza impugnata ha accertato, con giudizio non più sindacabile in questa sede, che tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:PERSONA] è intercorso un contratto di trasporto; 14.su tale premessa, ha escluso l’operatività dell’art. 29 del D.Lgs nr. 276 del 2003 e la responsabilità solidale dell’odierna parte controricorrente; 15. viene, dunque, in rilievo il disposto dell’art. 29 d.lgs. nr. 276 del 2003, comma 2, applicabile ratione temporis(nel testo modificato per effetto dell’art. 6, comma 1, d.lgs. 6 ottobre 2004, nr. 251, e dell'art. 1, comma 911, L. 27 dicembre 2006, nr. 296), che, nella parte di interesse, stabilisce: «[…] In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti[…]»; 16.come reso evidente dal significato delle parole, la disposizione in oggetto ha rafforzato la tutela dei lavoratori, in relazione a individuate operazioni economiche, affiancando al debitore principale (datore di lavoro), un debitore solidale (committente); 17. si tratta di una responsabilità «speciale»,riferita testualmente ai dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore, con cui si realizza una sorta di «codatorialità sostanziale», nell'ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro in quanto in definitiva l'appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi (Cass. nr. 2169 del 2022); 18.l’estensione della responsabilità solidale del committente ad una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore è stata giudicata plausibile, in presenza di situazioni di«dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione» (Cass.nr. 25172 del 2019); 19. il precedente indicato, relativo ad una fattispecie contrattuale di subfornitura, si è posto sulla scia di Corte Cost. nr. 254 del 2017 che, nel ritenere infondata la questione di costituzionalità dell’art. 29, prospettata in riferimento agliartt. 3 e 36 Cost. , nella parte in cui non estende la garanzia della responsabilità solidale del committente anche ai crediti dei dipendenti del subfornitore, ha ritenuto possibile l’applicazione, in via analogica, della tutela di cui all’art. 29 a fattispecie contrattuali diverse da quelle espressamente previste «ma pur sempre nell'ambito di situazioni omogenee, rispetto all’appalto, di lavoro indiretto»; 20.come la Corte costituzionale ha messo in risalto, nel contratto di subfornitura, le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice sono da considerare finanche più intense e imprescindibili che non nel caso di un «normale» appalto, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro; 21. è noto che lalegge nr. 192 del 1998, di d isciplina della subfornitura nelle attività produttive, risponde ad una funzione regolativa dell'integrazione della prestazione del subfornitore nel processo produttivo dell'impresa committente «in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi» forniti dall'impresa medesima; 22. l’estensione della responsabilità solidale ai dipendenti del subfornitore costituisce il naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come «sottotipo» dell'appalto e, a maggior ragione, di quella che sostanzialmente equipara i due negozi; 23.tuttavia, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, anche nell’ambito del diverso orientamento che ricostruisce la subfornitura come «tipo» negoziale autonomo, non può escludersi l’applicazione, in via analogica, dell’art. 29 in favore dei dipendenti del subfornitore. Il contratto di subfornitura realizza -secondo l’approccio interpretativo che ne evidenzia l’autonomia dalla figura contrattuale dell’appalto-una forma «non paritetica» di cooperazione imprenditoriale nella quale marcata è la dipendenza economica e tecnica del subfornitore che, inserito nel ciclo produttivo del committente, è tenuto a conformare la propria produzione ed organizzazione del lavoro alle direttive e specifiche di quest’ultimo (Cass. nr. 18186 del 2014); 24. si è, dunque, in presenza di una fattispecie particolare che giustifica la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 29, nella cui orbita, viceversa, non può attrarsi il contratto di trasporto (art. 1678 cod.civ.), ovvero quello derivato di subtrasporto, come, peraltro, sia pure implicitamente, già ritenuto da questa Corte, nelle numerose occasioni in cui, ai fini della responsabilità solidale di cui si discute, ha distinto l’ipotesi del contratto di appalto dei servizi di trasporto e il mero contratto di trasporto, riconoscendo, solo in relazione al primo, la tutela apprestata dall’art. 29 (ex plurimis, Cass. nr. 6449 del 2020; Cass. nr. 9126 del 2023). Si è reputato, in effetti, che la garanzia dell’art. 29 D.lgs. nr. 276 del 2003 presupponesse una diversa obbligazione del vettore, non limitata alle tipiche operazioni di trasporto, ma dal contenuto più ampio, comprensivo di una articolata prestazione di servizi, riconducibile alla disciplina dell’appalto, con la relativa responsabilità; 25.la prescelta ricostruzione trova conferma, a giudizio della Corte, nel fatto che il Legislatore ha regolamentato, con autonoma disciplina, sia pure successivamente ai fatti di causa (art. 83 bis, commi 4 bise 4 ter, DL nr. 112 del 2008, conv. in legge nr.133 del 2008, modificato dalla legge nr. 190 del 2014), la responsabilità solidale del committente, per i crediti retributivi e contributivi maturati dai dipendenti del vettore -o del subvettore-nel corso del contratto di trasporto, configurando la relativa responsabilità in maniera diversa da quella stabilita per i dipendenti dell’appaltatore; 26.nel caso del contratto di trasporto -e del subtrasporto- non solo è stabilito un più breve termine di decadenza dell’azione (di un anno e non di due anni) ma la responsabilità stessa è esclusa nel caso in cui il committente abbia verificato, preliminarmente alla stipulazione del contratto di trasporto, la regolarità contributiva ed assicurativa del vettore; condotta quest’ultima che, invece, resta ininfluente ai fi ni della responsabilità exart. 29, secondo l’interpretazione della Corte (Cass. nr. 24981 del 2022, in motiv. punto 2); 27.in definitiva, la peculiarità della disciplina attinente al contratto di trasporto, come sopra delineata, induce ad escludere l'assimilazione del contratto medesimo a quello di appalto ai fini dell'applicabilità dell'art. 29 citato; 28.alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso va rigettato; 29.l'assenza di precedenti giurisprudenziali specificigiustifica la compen sazione integrale delle spese del giudizio di legittimità; 30. sussistono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della suss