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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 08004/2026

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ORDINANZAsul ricorso 25883-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M. SCARAVILLI;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,643 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 622/2019 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 30/01/2020 R.G.N. 468/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25883/2020Numero sezionale 643/2026Data pubblicazione 31/03/20261.

Con l’impugnata sentenza n. 468/2015, la Corte d’appello diVenezia ha respinto l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (UPS), avverso la sentenza del Tribunale diVicenza, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso propostodalla medesima società, volto a contestare il verbale diaccertamento ispettivo n. 1/2008 ed accertare l’inesistenza didebiti, quale corresponsabile in solido, ex art. 29 d.lgs. n.276/2003, in qualità di committente della [OSCURATO:PERSONA].2.

In particolare, la Corte veneziana riteneva sussistente unappalto di servizi di trasporto tra le predette società, conconseguente responsabilità solidale della UPS, a sensi dellanorma richiamata, pur se procedeva a rideterminare il quantumdebeatur, riducendo l’importo dovuto ad euro 283.955,00.3.

La UPS ha presentato ricorso per cassazione, articolando duemotivi.

L’INPS ha opposto difese con controricorso.4.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la Violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., in punto di qualificazione del contratto di sub-trasporto e di applicazione dell’art. 29, comma secondo, d.lgs.n. 276/2003.

Violazione della normativa in materia di contrattodi trasporto merci (artt. 1678-1702 c.c. e artt. 2,6 d.lgs. n.286del 2005), in materia di contratto di appalto (art. 1655 c.c.) edei criteri interpretativi dei contratti (artt.1362, 1363, 1364,1371 c.c.).Numero registro generale 25883/20202.

La società, in particolare, censura la riqualificazione delN umero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 8004/2026contratto di sub-trasporto, sottoscritto dalle parti, in termini diData pubblicazione 31/03/2026appalto di servizi di trasporto, con falsa applicazione dellagaranzia della solidarietà, destinata ad operare tassativamentesolo per l'appalto, di opera o di servizi.

La medesima assume,quindi, di non richiedere una diversa ricostruzione del fatto, masolo la corretta identificazione della fattispecie negoziale,mediante inquadramento della fattispecie concreta nel correttotipo contrattuale, di fonte legale, tenuto conto che leobbligazioni tipiche del vettore sono contemplate dal contrattodi sub-trasporto.3.

La società, in sostanza, contesta la sentenza della Corteveneziana che, nel qualificare come appalto di servizi ditrasporto il contratto di sub-trasporto sottoscritto inter partes,avrebbe, secondo l’assunto sostenuto, falsamente applicato ladisciplina del trasporto e dell’appalto, in favore di una fattispeciedi creazione giurisprudenziale (l’appalto di servizi di trasporto),che non troverebbe riscontro normativo, con ciò violando anchela norma dell’art. 29 cit., di natura eccezionale e, quindi,insuscettibile di applicazione analogica o estensiva.4.

Il motivo è infondato.5.

In via preliminare va tenuto conto che, come affermato piùvolte da questa Corte, il vincolo di solidarietà ex art. 29 d.lgs.n. 279 del 2003 sussiste in relazione al contratto di appalto diservizi di trasporto e non anche in relazione al contratto ditrasporto (Cass. n. 21386/2023).

Di qui, l’interesse dellaricorrente alla diversa qualificazione del rapporto intercorso conil vettore.6.

Inoltre, occorre premettere, in linea generale, chel'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito edè censurabile in sede di legittimità unicamente nei limitiNumero registro generale 25883/2020consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., oppure perN umero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 8004/2026violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deveData pubblicazione 31/03/2026essere dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario,la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, nellamera proposta di un'interpretazione diversa da quellacensurata, come tale inammissibile in sede di legittimità (Cass.,n. 353 del 2025).7.

Quanto alla fattispecie dedotta in giudizio, questa Corte dilegittimità (n. 23498 del 2024, n. 20413 del 2019) ha avutomodo di esprimere il principio, ormai consolidato, secondo ilquale è configurabile un contratto di appalto di servizio ditrasporto e non un semplice contratto di trasporto, allorché ci sitrovi in presenza di un'apposita organizzazione di mezziapprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, inrelazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare.Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente,da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti,nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverseprestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi daparte del trasportatore (Cass. n.18751 del 2018 e i precedentiivi richiamati).8.

In definitiva, il discrimine, tra l'appalto di servizi di trasportoe il mero contratto di trasporto, va ricercato nella sussistenza,in relazione al primo e non al secondo, di una pianificazionedell'esecuzione di una serie di trasporti, con una disciplina e uncorrispettivo unitario e con l'allestimento di un'idoneaorganizzazione (Cass. n. 9126 del 2023).9.

Proprio con riferimento alla posizione della UPS, in un casoanalogo al presente, questa Corte (n. 6449/2020) ha precisatoNumero registro generale 25883/2020Numero sezionale 643/2026che «la presunzione di esistenza di un unitario contraNutmtoer o ddi ir accolta generale 8004/2026Data pubblicazione 31/03/2026appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità dicontratti di trasporto o subtrasporto, può essere utilmenteinvocata qualora le modalità di esecuzione dei trasportimedesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, sianotali da evidenziare, a prescindere dai contenuto formale deinegozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico edonnicomprensivo, caratterizzato da continuità epredeterminazione delle rispettive prestazioni (v.

Cass. n.18751del 2018 cit.);si ricava che al fine della configurabilità di un unitario contrattodi appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo aduna serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitariodelle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati alraggiungimento di un risultato complessivo, non limitatoall'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto,ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento dicarattere continuativo».10.

Nel precedente menzionato caso, attinente alla medesimaUPS (pur se con altro operatore), è stata ritenuta rilevante laesternalizzazione di fasi complesse del ciclo produttivo dellacommittente, estranee al trasporto o sub-trasporto e a singolisub-trasporti, con la necessaria presenza, in capoall'appaltatore, della organizzazione dei mezzi necessari per ilcompimento dei servizi ulteriori, atti a realizzare una strategiadi outsourcing nel settore trasporti.11.

Ad analoghe conclusioni, sempre con riferimento ad unavicenda processuale coinvolgente l’odierna ricorrente, èpervenuta l’ordinanza n. 19106/2023, la quale ha ulteriormenteribadito che «se la prestazione di trasporto si inserisce in unquadro di interessi che non è quello del contratto di trasportoNumero registro generale 25883/2020Numero sezionale 643/2026ma piuttosto del contratto d’appalto di servizi di trasNpumoerrot odi, r accolta generale 8004/2026Data pubblicazione 31/03/2026poiché avente ad oggetto una serie indeterminata di prestazionidi trasporto verso un corrispettivo commisurato non al singoloviaggio ma alla messa a disposizione di un’organizzazionecapace di assicurare una durevole esecuzione di trasporti,l’autonomia contrattuale non esclude la riconduzione al tipocontrattuale dell’appalto di servizi».12.

Orbene, nel caso di specie, dei criteri enucleati da questaCorte, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione.La pronuncia censurata ha, in particolare, escluso che, nellaspecie, si trattasse di un vero e proprio contratto di trasportomerci, vertendosi piuttosto in un caso di “servizi di trasportoassai simili al servizio di appalto”.

Ha, quindi, tratteggiato icaratteri essenziali del contratto di appalto di servizi ditrasporto; in particolare, ha affermato che l'appalto del serviziodi trasporto si caratterizza per un facere organizzato dalcommittente in termini di mezzi e persone per la esecuzione dimolteplici trasporti di cose in modo sistematico, quasiquotidiano, con rischi a carico del trasportatore e nell'ambito diun rapporto unico e omnicomprensivo continuativo, conprestazioni ripetitive e predeterminate, una volta per tutte,comprensive anche delle operazioni quali facchinaggio esulantidal tipico schema del trasporto.13.

Ai fini della qualificazione del rapporto controverso in terminidi contratto di appalto di servizi di trasporto, il giudice di appelloha, poi, correttamente valorizzato gli elementi – non contestatitra le parti – da cui emergeva la volontà dei contraenti di darvita a un rapporto contrattuale unico e omnicomprensivo,caratterizzato da continuità e predeterminazione dellaprestazione di trasporto.

A questo scopo, la Corte ha attribuitoNumero registro generale 25883/2020Numero sezionale 643/2026rilievo, quindi, a tutte le specifiche circostanze indicate alN upmuenro tdoi r accolta generale 8004/2026Data pubblicazione 31/03/20265 della sentenza, e quindi non solo alla continuità e sistematicitàdella collaborazione e alla ripetitività delle prestazioni, ma,altresì, alle modalità del corrispettivo (predeterminato edunitario) e alla peculiarità dell’organizzazione del servizio,calibrato sulle specifiche esigenze della committente, conpredisposizione, per esempio, di strumenti realizzati in funzionedi quest’ultima, come mezzi di trasporto con scritte cheriproducevano il marchio della UPS ovvero divise di lavoro colmedesimo logo o, ancora, dispositivi, terminali, modulisticasempre della UPS e così per l’organizzazione e gestione dellavoro riferibile alla committente.14.

Secondo la linea tracciata dal menzionato orientamentogiurisprudenziale, lo svolgimento in concreto dei rapporti tra leparti è stato valutato dai giudici del gravame alla stregua dellerisultanze istruttorie e degli elementi di fatto acquisiti agli atti,secondo la puntuale ricostruzione contenuta nel capo 5 dellasentenza.15.

Alla luce di ciò, le doglianze articolate non appaiono idoneea scalfire l'impianto argomentativo del dictum, risultando perquanto evidenziato corretta la valutazione di ritenuta coerenzadel rapporto negoziale con lo schema contrattuale dell'appaltodi servizi di trasporto, in presenza della riscontrata esistenza: diun rapporto contrattuale «unico, omnicomprensivo econtinuativo», con avvenuta pianificazione “sistematica”, tra leparti, dell'esecuzione di una serie di trasporti, con carattere diprestazioni ripetitive e predeterminate, soggette ad unadisciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultatocomplessivo rispondente alle precipue esigenze del committente(beneficiario finale), non limitato all'esecuzione di singole esporadiche prestazioni di trasporto.Numero registro generale 25883/202016.

Inoltre, la stessa Corte territoriale invoca, a confermaN umero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 8004/2026dell’applicabilità dell’art. 29, la sentenza della CorteData pubblicazione 31/03/2026costituzionale n.254 del 2017, che ha evidenziato - come giàconsiderato nella citata pronuncia di questa Corte n. 6449 del2020 - che «la stessa ratio dell'introduzione della responsabilitàsolidale del committente - evitare il rischio che i meccanismi didecentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto dilavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno deilavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale -non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, incontrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predispostagaranzia nei confronti dei dipendenti (del subfornitore, nellaspecie all'esame del Giudice delle leggi), atteso che la tutela delsoggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non puònon estendersi a tutti i livelli del decentramento».17.

Poiché, peraltro, nel caso di specie vi era stata lariqualificazione del rapporto, non è pertinente il richiamooperato dalla ricorrente, anche nella memoria, allagiurisprudenza relativa all’inapplicabilità dell’art. 29 al contrattodi trasporto, principio qui non posto in discussione.Il motivo è dunque infondato18.

Col secondo motivo di ricorso, viene lamentato l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggettodi discussione tra le parti e viene contestata la violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.e all’art. 118 disp. att. c.p.c.19.

Ad avviso della ricorrente, il giudice d’appello non avrebbeesplicitato le ragioni di diritto in base alle quali alcuni dati difatto considerati in sentenza e riportati a pag. 45 del ricorso,sarebbero sintomatici di una fattispecie di appalto di servizi.Numero registro generale 25883/202020.

Il motivo risulta inammissibile ed infondato.

Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 8004/2026Infatti, la censura ha per oggetto una valutazione e non un fattoData pubblicazione 31/03/2026della natura; inoltre, la corte territoriale ha esaminato in modopuntuale la serie di «fatti» che la ricorrente assume obliati,circostanze di fatto indicate dalla ricorrente risultanoadeguatamente esaminate e valutate, sia in primo che insecondo grado, con le conclusioni sopra riportate.

Il motivo sirisolve, quindi, nel sindacato sul ragionamento probatorio delgiudice di merito, inammissibile in questa sede perchécontenuto nei termini stabiliti dall’art.116, comma primo, c.p.c.21.

In ogni caso, è inammissibile la doglianza indirizzataindirettamente ad un riesame del materiale probatorio, peraltroin ipotesi di doppia conforme e, quindi, con ogni conseguentedivieto di formulare vizi di motivazione.Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.22.

Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore delcontroricorrente come in dispositivo, tenuto conto del valoredella causa.23.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 8.000,00 (ottomila) per compensi, oltre alleNumero registro generale 25883/2020spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiN umero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 8004/2026liquidati in euro 200,00, ed agli accessori come per legge.Data pubblicazione 31/03/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio2026.La PresidenteLUCIA ESPOSITO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 25883-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M. SCARAVILLI;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,643 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 622/2019 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 30/01/2020 R.G.N. 468/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25883/2020Numero sezionale 643/2026Data pubblicazione 31/03/20261. Con l’impugnata sentenza n. 468/2015, la Corte d’appello diVenezia ha respinto l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (UPS), avverso la sentenza del Tribunale diVicenza, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso propostodalla medesima società, volto a contestare il verbale diaccertamento ispettivo n. 1/2008 ed accertare l’inesistenza didebiti, quale corresponsabile in solido, ex art. 29 d.lgs. n.276/2003, in qualità di committente della [OSCURATO:PERSONA].2. In particolare, la Corte veneziana riteneva sussistente unappalto di servizi di trasporto tra le predette società, conconseguente responsabilità solidale della UPS, a sensi dellanorma richiamata, pur se procedeva a rideterminare il quantumdebeatur, riducendo l’importo dovuto ad euro 283.955,00.3. La UPS ha presentato ricorso per cassazione, articolando duemotivi. L’INPS ha opposto difese con controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la Violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., in punto di qualificazione del contratto di sub-trasporto e di applicazione dell’art. 29, comma secondo, d.lgs.n. 276/2003. Violazione della normativa in materia di contrattodi trasporto merci (artt. 1678-1702 c.c. e artt. 2,6 d.lgs. n.286del 2005), in materia di contratto di appalto (art. 1655 c.c.) edei criteri interpretativi dei contratti (artt.1362, 1363, 1364,1371 c.c.).Numero registro generale 25883/20202. La società, in particolare, censura la riqualificazione delN umero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 8004/2026contratto di sub-trasporto, sottoscritto dalle parti, in termini diData pubblicazione 31/03/2026appalto di servizi di trasporto, con falsa applicazione dellagaranzia della solidarietà, destinata ad operare tassativamentesolo per l'appalto, di opera o di servizi. La medesima assume,quindi, di non richiedere una diversa ricostruzione del fatto, masolo la corretta identificazione della fattispecie negoziale,mediante inquadramento della fattispecie concreta nel correttotipo contrattuale, di fonte legale, tenuto conto che leobbligazioni tipiche del vettore sono contemplate dal contrattodi sub-trasporto.3. La società, in sostanza, contesta la sentenza della Corteveneziana che, nel qualificare come appalto di servizi ditrasporto il contratto di sub-trasporto sottoscritto inter partes,avrebbe, secondo l’assunto sostenuto, falsamente applicato ladisciplina del trasporto e dell’appalto, in favore di una fattispeciedi creazione giurisprudenziale (l’appalto di servizi di trasporto),che non troverebbe riscontro normativo, con ciò violando anchela norma dell’art. 29 cit., di natura eccezionale e, quindi,insuscettibile di applicazione analogica o estensiva.4. Il motivo è infondato.5. In via preliminare va tenuto conto che, come affermato piùvolte da questa Corte, il vincolo di solidarietà ex art. 29 d.lgs.n. 279 del 2003 sussiste in relazione al contratto di appalto diservizi di trasporto e non anche in relazione al contratto ditrasporto (Cass. n. 21386/2023). Di qui, l’interesse dellaricorrente alla diversa qualificazione del rapporto intercorso conil vettore.6. Inoltre, occorre premettere, in linea generale, chel'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito edè censurabile in sede di legittimità unicamente nei limitiNumero registro generale 25883/2020consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., oppure perN umero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 8004/2026violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deveData pubblicazione 31/03/2026essere dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario,la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, nellamera proposta di un'interpretazione diversa da quellacensurata, come tale inammissibile in sede di legittimità (Cass.,n. 353 del 2025).7. Quanto alla fattispecie dedotta in giudizio, questa Corte dilegittimità (n. 23498 del 2024, n. 20413 del 2019) ha avutomodo di esprimere il principio, ormai consolidato, secondo ilquale è configurabile un contratto di appalto di servizio ditrasporto e non un semplice contratto di trasporto, allorché ci sitrovi in presenza di un'apposita organizzazione di mezziapprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, inrelazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare.Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente,da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti,nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverseprestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi daparte del trasportatore (Cass. n.18751 del 2018 e i precedentiivi richiamati).8. In definitiva, il discrimine, tra l'appalto di servizi di trasportoe il mero contratto di trasporto, va ricercato nella sussistenza,in relazione al primo e non al secondo, di una pianificazionedell'esecuzione di una serie di trasporti, con una disciplina e uncorrispettivo unitario e con l'allestimento di un'idoneaorganizzazione (Cass. n. 9126 del 2023).9. Proprio con riferimento alla posizione della UPS, in un casoanalogo al presente, questa Corte (n. 6449/2020) ha precisatoNumero registro generale 25883/2020Numero sezionale 643/2026che «la presunzione di esistenza di un unitario contraNutmtoer o ddi ir accolta generale 8004/2026Data pubblicazione 31/03/2026appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità dicontratti di trasporto o subtrasporto, può essere utilmenteinvocata qualora le modalità di esecuzione dei trasportimedesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, sianotali da evidenziare, a prescindere dai contenuto formale deinegozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico edonnicomprensivo, caratterizzato da continuità epredeterminazione delle rispettive prestazioni (v. Cass. n.18751del 2018 cit.);si ricava che al fine della configurabilità di un unitario contrattodi appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo aduna serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitariodelle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati alraggiungimento di un risultato complessivo, non limitatoall'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto,ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento dicarattere continuativo».10. Nel precedente menzionato caso, attinente alla medesimaUPS (pur se con altro operatore), è stata ritenuta rilevante laesternalizzazione di fasi complesse del ciclo produttivo dellacommittente, estranee al trasporto o sub-trasporto e a singolisub-trasporti, con la necessaria presenza, in capoall'appaltatore, della organizzazione dei mezzi necessari per ilcompimento dei servizi ulteriori, atti a realizzare una strategiadi outsourcing nel settore trasporti.11. Ad analoghe conclusioni, sempre con riferimento ad unavicenda processuale coinvolgente l’odierna ricorrente, èpervenuta l’ordinanza n. 19106/2023, la quale ha ulteriormenteribadito che «se la prestazione di trasporto si inserisce in unquadro di interessi che non è quello del contratto di trasportoNumero registro generale 25883/2020Numero sezionale 643/2026ma piuttosto del contratto d’appalto di servizi di trasNpumoerrot odi, r accolta generale 8004/2026Data pubblicazione 31/03/2026poiché avente ad oggetto una serie indeterminata di prestazionidi trasporto verso un corrispettivo commisurato non al singoloviaggio ma alla messa a disposizione di un’organizzazionecapace di assicurare una durevole esecuzione di trasporti,l’autonomia contrattuale non esclude la riconduzione al tipocontrattuale dell’appalto di servizi».12. Orbene, nel caso di specie, dei criteri enucleati da questaCorte, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione.La pronuncia censurata ha, in particolare, escluso che, nellaspecie, si trattasse di un vero e proprio contratto di trasportomerci, vertendosi piuttosto in un caso di “servizi di trasportoassai simili al servizio di appalto”. Ha, quindi, tratteggiato icaratteri essenziali del contratto di appalto di servizi ditrasporto; in particolare, ha affermato che l'appalto del serviziodi trasporto si caratterizza per un facere organizzato dalcommittente in termini di mezzi e persone per la esecuzione dimolteplici trasporti di cose in modo sistematico, quasiquotidiano, con rischi a carico del trasportatore e nell'ambito diun rapporto unico e omnicomprensivo continuativo, conprestazioni ripetitive e predeterminate, una volta per tutte,comprensive anche delle operazioni quali facchinaggio esulantidal tipico schema del trasporto.13. Ai fini della qualificazione del rapporto controverso in terminidi contratto di appalto di servizi di trasporto, il giudice di appelloha, poi, correttamente valorizzato gli elementi – non contestatitra le parti – da cui emergeva la volontà dei contraenti di darvita a un rapporto contrattuale unico e omnicomprensivo,caratterizzato da continuità e predeterminazione dellaprestazione di trasporto. A questo scopo, la Corte ha attribuitoNumero registro generale 25883/2020Numero sezionale 643/2026rilievo, quindi, a tutte le specifiche circostanze indicate alN upmuenro tdoi r accolta generale 8004/2026Data pubblicazione 31/03/20265 della sentenza, e quindi non solo alla continuità e sistematicitàdella collaborazione e alla ripetitività delle prestazioni, ma,altresì, alle modalità del corrispettivo (predeterminato edunitario) e alla peculiarità dell’organizzazione del servizio,calibrato sulle specifiche esigenze della committente, conpredisposizione, per esempio, di strumenti realizzati in funzionedi quest’ultima, come mezzi di trasporto con scritte cheriproducevano il marchio della UPS ovvero divise di lavoro colmedesimo logo o, ancora, dispositivi, terminali, modulisticasempre della UPS e così per l’organizzazione e gestione dellavoro riferibile alla committente.14. Secondo la linea tracciata dal menzionato orientamentogiurisprudenziale, lo svolgimento in concreto dei rapporti tra leparti è stato valutato dai giudici del gravame alla stregua dellerisultanze istruttorie e degli elementi di fatto acquisiti agli atti,secondo la puntuale ricostruzione contenuta nel capo 5 dellasentenza.15. Alla luce di ciò, le doglianze articolate non appaiono idoneea scalfire l'impianto argomentativo del dictum, risultando perquanto evidenziato corretta la valutazione di ritenuta coerenzadel rapporto negoziale con lo schema contrattuale dell'appaltodi servizi di trasporto, in presenza della riscontrata esistenza: diun rapporto contrattuale «unico, omnicomprensivo econtinuativo», con avvenuta pianificazione “sistematica”, tra leparti, dell'esecuzione di una serie di trasporti, con carattere diprestazioni ripetitive e predeterminate, soggette ad unadisciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultatocomplessivo rispondente alle precipue esigenze del committente(beneficiario finale), non limitato all'esecuzione di singole esporadiche prestazioni di trasporto.Numero registro generale 25883/202016. Inoltre, la stessa Corte territoriale invoca, a confermaN umero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 8004/2026dell’applicabilità dell’art. 29, la sentenza della CorteData pubblicazione 31/03/2026costituzionale n.254 del 2017, che ha evidenziato - come giàconsiderato nella citata pronuncia di questa Corte n. 6449 del2020 - che «la stessa ratio dell'introduzione della responsabilitàsolidale del committente - evitare il rischio che i meccanismi didecentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto dilavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno deilavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale -non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, incontrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predispostagaranzia nei confronti dei dipendenti (del subfornitore, nellaspecie all'esame del Giudice delle leggi), atteso che la tutela delsoggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non puònon estendersi a tutti i livelli del decentramento».17. Poiché, peraltro, nel caso di specie vi era stata lariqualificazione del rapporto, non è pertinente il richiamooperato dalla ricorrente, anche nella memoria, allagiurisprudenza relativa all’inapplicabilità dell’art. 29 al contrattodi trasporto, principio qui non posto in discussione.Il motivo è dunque infondato18. Col secondo motivo di ricorso, viene lamentato l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggettodi discussione tra le parti e viene contestata la violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.e all’art. 118 disp. att. c.p.c.19. Ad avviso della ricorrente, il giudice d’appello non avrebbeesplicitato le ragioni di diritto in base alle quali alcuni dati difatto considerati in sentenza e riportati a pag. 45 del ricorso,sarebbero sintomatici di una fattispecie di appalto di servizi.Numero registro generale 25883/202020. Il motivo risulta inammissibile ed infondato. Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 8004/2026Infatti, la censura ha per oggetto una valutazione e non un fattoData pubblicazione 31/03/2026della natura; inoltre, la corte territoriale ha esaminato in modopuntuale la serie di «fatti» che la ricorrente assume obliati,circostanze di fatto indicate dalla ricorrente risultanoadeguatamente esaminate e valutate, sia in primo che insecondo grado, con le conclusioni sopra riportate. Il motivo sirisolve, quindi, nel sindacato sul ragionamento probatorio delgiudice di merito, inammissibile in questa sede perchécontenuto nei termini stabiliti dall’art.116, comma primo, c.p.c.21. In ogni caso, è inammissibile la doglianza indirizzataindirettamente ad un riesame del materiale probatorio, peraltroin ipotesi di doppia conforme e, quindi, con ogni conseguentedivieto di formulare vizi di motivazione.Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.22. Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore delcontroricorrente come in dispositivo, tenuto conto del valoredella causa.23. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 8.000,00 (ottomila) per compensi, oltre alleNumero registro generale 25883/2020spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiN umero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 8004/2026liquidati in euro 200,00, ed agli accessori come per legge.Data pubblicazione 31/03/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio2026.La PresidenteLUCIA ESPOSITO
Sentenza Cassazione n. 08004/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris