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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09783/2026

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da Brescia n. 9/10,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentadifende- ricorrente principale e controricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Richter, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gradassi, subentrata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente principale e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 671/2019 del Tribunale di Rovigo,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Rovigo attribuì aBanca dei [OSCURATO:SOCIETA]. [la banca] l’importocapitale di € 54.127,40, quale quota di spettanza della stessa –titolare di ipoteca fondiaria – sulla maggiore somma ricavatadalla vendita forzata di un immobile di proprietà della fallita NestS.p.A.Il curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizioneai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., sostenendo che il giudicenon avrebbe potuto attribuire la somma alla banca, per nonessersi questa insinuata al passivo del fallimento.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Rovigo, inaccoglimento dell’opposizione, attribuì tutto il ricavato dellavendita immobiliare al fallimento, statuendo che la bancacreditrice ipotecaria, pur avendo diritto di procedere in viaesecutiva in pendenza del fallimento della proprietariadell’immobile (art. 41, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, «Testounico delle leggi in materia bancaria e creditizia»), non potevarendersi assegnataria in via definitiva della somma ricavata, inmancanza della previa insinuazione al passivo della proceduraconcorsuale.Contro la sentenza del tribunale, Banca dei Monti dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato intre motivi.Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. si è difeso con controricorsocontenente anche due motivi di ricorso incidentale condizionatoall’accoglimento di quello principale.La banca ha quindi depositato controricorso incidentale.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritteNumero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/2026per chiedere l’accoglimento del ricorso principale e ladichiarazione di inammissibilità di quello incidentale, mentre ilfallimento – con un nuovo difensore, subentrato al precedente,deceduto – ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Innanzitutto, i ricorsi – principale e incidentale – sonoammissibili in quanto da intendersi proposti ai sensi dell’art. 111,comma 7, Cost., contro la sentenza inappellabile resa dalTribunale di Rovigo.Infatti, il rinvio all’art. 617, comma 2, c.p.c. contenutonell’art. 512 c.p.c. – che disciplina la risoluzione dellecontroversie sorte sulla distribuzione della somma ricavatanell’esecuzione forzata – deve intendersi più in generale riferitoalla disciplina delle opposizioni agli atti esecutivi, che continuanel successivo art. 618 c.p.c., in forza del quale la controversiaè decisa «con sentenza inoppugnabile» (Cass. nn. 19122/2020;15903/2011).2.

Il primo motivo di ricorso principale è così rubricato:«nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” inriferimento agli artt. 1273 e 1411 c.c. sia nella parte in cui ilTribunale di Rovigo attribuisce alla mera ed indimostrataconoscenza dell’accollo interno da parte del creditore l’effetto diadesione allo stesso sia nella parte in cui ha accertato che labanca (che non ha aderito in alcun modo all’accollo) vanta uncredito nei confronti dell’acquirente/accollante fallito».Occorre precisare che, secondo il diritto vivente nel vigoredella legge fallimentare, il titolare di ipoteca o pegno su un benedell’imprenditore fallito, che non fosse anche creditore del fallito,non era legittimato a (e quindi non aveva l’onere di) insinuarsi alpassivo al fine di pretendere la soddisfazione del proprio creditoNumero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/2026con prelazione sul ricavato del bene ipotecato o pignorato (Cass.S.u. n. 8557/2023; conf.

Cass. n. 5733/2025).

Per il creditoreipotecario del fallito, invece, l’insinuazione e l’ammissione alpassivo sono condizioni necessarie per la distribuzione in propriofavore del ricavato della vendita, anche se si tratta di ipotecafondiaria e anche se, come consentito dall’art. 41, comma 2,T.U.B. e dall’art. 51 legge fall., il creditore ha proseguito eportato a termine l’espropriazione individuale (art. 52, commi 2e 3, legge fall.; in giurisprudenza, ex multis, Cass. nn.23482/2018; 6377/2015).In tale contesto, con il primo motivo di ricorso principale labanca mira a sostenere che, in base a una corretta lettura delledisposizioni sull’accollo e ad una loro esatta applicazione al casodi specie, essa non era (e non è) creditrice della fallita NestS.p.A., ma soltanto titolare di ipoteca sul bene che [OSCURATO:SOCIETA]aveva acquistato dalla mutuataria [OSCURATO:SOCIETA]2.1.

Il motivo è fondato.Il Tribunale di Rovigo ha dato rilievo determinante al fattoche la banca era a conoscenza dell’accollo del debito pattuito nelcontratto con cui [OSCURATO:SOCIETA]. acquistò l’immobile ipotecato,ritenendo invece non necessaria l’adesione della creditriceall’accollo, essendo questo un contratto a favore di terzi, in forzadel quale il terzo «acquista il diritto contro il promittente pereffetto della stipulazione» (art. 1411, comma 2, c.c.).La banca sostiene, invece, che quello stipulato tra debitoreaccollato e soggetto accollante non può che essere un «accollointerno», privo di effetti nei confronti del terzo creditore, finchéquesto non vi aderisca espressamente.Entrambe le tesi, così come formulate, si prestano acensura.Numero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/20262.2.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla banca,l’accollo tipizzato nell’art. 1273 c.c. è proprio l’«accollo esterno»,che è idoneo a produrre effetti anche nei confronti del creditore,la cui adesione è richiesta soltanto per rendere quegli effettiirreversibili, ovverosia per rendere «irrevocabile la stipulazione asuo favore».

Ciò non esclude che accollante e accollato,nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possano stabiliredi escludere l’efficacia nei confronti del creditore, ovverosiadecidere di stipulare un «accollo interno» (Cass. n. 38225/2021).Ma ciò dipende, appunto, dalla volontà delle parti, ed è questioneche concerne l’interpretazione del contratto, dovendosi inveceescludere che la disciplina legale dell’accollo richieda in generalel’adesione del creditore per produrre (e non solo per stabilizzare)nei suoi confronti l’effetto di renderlo creditore dell’accollante.In questo senso, la disciplina dell’accollo è considerataun’estrinsecazione del principio espresso nell’art. 1411 c.c., che,in deroga alla regola generale dell’art. 1372, comma 2, c.c.,facoltà di quest’ultimo di rendere l’effetto irreversibile,dichiarando «di volerne profittare», o, al contrario, di rifiutarel’acquisto del diritto.La logica e il limite della deroga posta al principio per cui«il contratto non produce effetto rispetto ai terzi» comporta, peresempio, che non può essere efficace nei confronti del terzocreditore, in mancanza del suo consenso, un «accollo privativo»,con cui accollante e accollato mirano a sostituire il primo alsecondo quale soggetto obbligato al pagamento del debito.

Èinfatti evidente che il creditore deve essere libero di scegliere, inbase a un suo insindacabile giudizio di interesse e convenienza,se vuole sostituire l’accollante all’accollato quale soggetto tenutoall’adempimento dell’obbligazione in suo favore.Numero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/2026Viceversa, nel caso dell’«accollo cumulativo», il creditorenormalmente riceve soltanto un vantaggio dall’aggiunta di unulteriore soggetto (e patrimonio) al quale potrà rivolgersi persoddisfare il proprio diritto.Sennonché, la condizione per l’efficacia del meccanismo delcontratto in favore di terzi, ovverosia della deroga al principioper cui il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi,necessita di essere di volta in volta verificata con più specificaspecie, trattandosi di debito verso creditore garantito da ipotecafondiaria, il trasferimento del bene senza accollo del debito daparte dell’acquirente garantiva (nel vigore della leggefallimentare) alla banca una maggior libertà di manovra in casodi successiva espropriazione forzata del bene e di fallimentodell’acquirente, evitando l’onere di insinuazione e di ammissioneal passivo fallimentare (e, con esso, il rischio di vedere del tuttovanificata la garanzia ipotecaria in caso mancato assolvimento diquell’onere).

Da ciò il paradosso per cui, nella presentecontroversia, la banca, per risultare vincitrice (e avere diritto ditrattenere le somme a lei assegnate dal giudice dell’esecuzione)deve dimostrare di non essere creditrice della fallita [OSCURATO:SOCIETA].;mentre la titolarità del diritto di credito nei confronti della fallitale farebbe perdere il diritto di trattenere le somme assegnate.Ai fini che qui interessano, il rilevato paradosso mette inevidenza che, nel caso di specie, l’accollo del debito da parte diNest S.p.A. non avrebbe portato soltanto vantaggi al creditoreipotecario, ma anche un peggioramento della sua situazionerispetto alla possibilità di avvalersi del diritto di sequela,ovverosia di espropriare il bene ipotecato presso il terzoacquirente, condizionandolo alla previa insinuazione al passivo incaso di fallimento di quest’ultimo.Numero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ma, allora, non può operare, nel caso dell’accollo per cui ècausa (che cade sotto il vigore della legge fallimentare), ilmeccanismo dell’efficacia diretta ed immediata del contratto afavore del terzo, che si giustifica sul presupposto che al terzoderivino soltanto vantaggi, e non anche obblighi o oneri, dallastipulazione cui egli non abbia aderito.

L’accollo rimane valido epienamente efficace tra le parti (accollante e accollato), ma nonpuò produrre il normale effetto immediato nei confronti del terzocreditore.2.3.

Né, a tal fine, può essere sufficiente la meraconoscenza, da parte della banca creditrice, dell’accollo stipulatotra la società mutuataria e la società acquirente del beneipotecato.

E in ciò consiste, appunto, l’errore di diritto nellasentenza impugnata, così come il margine di fondatezza delprimo motivo di ricorso principale.Una volta escluso l’effetto immediato della stipulazionedell’accollo nei confronti del creditore perché esso comportaanche un onere a suo carico, che altrimenti egli non avrebbe,rimane del pari escluso che possa operare anche il meccanismotipico della proposta diretta a concludere un contratto conobbligazioni del solo proponente, che prevede la conclusione delcontratto sulla base della mera conoscenza della proposta daparte del destinatario, a meno che questi non esprima untempestivo rifiuto (art. 1333 c.c.).

E ciò proprio perché l’accollodel debito ipotecario fondiario comportava, per il creditore, sottoil vigore della legge fallimentare, non solo l’indubbio vantaggiodi aggiungere un altro debitore dal quale poter pretenderel’adempimento (senza perdere il diritto nei confronti del debitoreoriginario), ma anche l’onere di insinuarsi al passivo, qualora ilnuovo debitore fosse stato dichiarato fallito, per poterfruttuosamente esperire l’esecuzione forzata individuale eNumero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/2026ricevere il ricavato della vendita del bene ipotecato asoddisfazione del credito.Contrariamente a quanto statuito nella sentenzaimpugnata, per giungere alla conclusione che la banca, in virtùdell’accollo del debito da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., aveva perso ildiritto di utilmente espropriare il bene ipotecato anche senzainsinuarsi al passivo del fallimento, si sarebbe dovuta accertarel’adesione all’accollo della banca stessa.

Adesione necessaria nonsolo, come di consueto, per rendere l’accollo irrevocabile, maanche per rendere opponibile al creditore l’effetto dannoso dellacondizione eventuale (in caso di fallimento) posta al diritto disequela di cui gode tipicamente il creditore ipotecario in generalee quello fondiario in particolare.2.4.

Il primo motivo deve essere, pertanto, accolto, conconseguente cassazione della sentenza e rinvio al medesimoTribunale di Rovigo, in diversa composizione, perché decidalegge fallimentare – e quindi del diritto vivente secondo cui iltitolare di ipoteca su un bene del fallito, che non sia creditore diquest’ultimo, non è legittimato a, né ha l’onere di, insinuarsi alpassivo del fallimento (Cass.

S.u. n. 8557/2023), mentre taleonere sussiste a carico del creditore ipotecario del fallito –l’accollo del debito da parte del terzo acquirente dal mutuatariodel bene ipotecato non produce l’effetto di rendere il titolaredell’ipoteca creditore dell’acquirente-accollante, a meno che iltitolare dell’ipoteca non abbia aderito all’accollo; ne consegueche, in caso di fallimento dell’acquirente del bene e diespropriazione forzata portata a termine dal titolare dell’ipotecafondiaria ai sensi dell’art. 41, comma 2, T.U.B., il creditoreipotecario non aderente all’accollo ha diritto di trattenere lasomma ricavata dalla vendita del bene (o la quota di suaNumero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/2026spettanza di tale somma) anche se non si è insinuato al passivodel fallimento».3.

Con l’accoglimento del primo motivo, restano assorbiti idue rimanenti motivi di ricorso principale.3.1.

Il secondo motivo denuncia «nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per “violazione o falsaapplicazione di norme di diritto” relativamente agli artt. 52 leggefall. e 41 T.U.B. nella parte in cui il Tribunale di Rovigo ha accoltola tesi della curatela per cui va revocato il pagamento eseguito afavore del creditore fondiario, riconosciuto quale creditoredell’accollante fallimento, per mancata presentazione della didomanda di ammissione al passivo».La ricorrente sostiene, in conformità al diritto viventeconsolidatosi con la citata sentenza delle Sezioni unite (n.8557/2023), che il titolare di ipoteca su un bene del fallito, senon è anche creditore del fallito, non può e non deve insinuarsial passivo (rectius: non doveva nel caso di specie, rationetemporis, posto che il Codice della crisi d’impresa edell’insolvenza ha introdotto sul punto un’innovativa disposizionedi segno contrario: art. 201, commi 1 e 3, lett. b).Sul punto il tribunale non si è pronunciato, avendo datoquanto statuito nella parte della sentenza appena censurata ecassata.3.2.

Il terzo motivo di ricorso principale censura «nullitàdella sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.,per motivazione apparente, complessa o incomprensibile …».La critica alla motivazione della sentenza, a prescindere daqualsiasi considerazione circa la compatibilità dei termini in cui èsvolta con i limiti propri del giudizio di legittimità, è chiaramenteNumero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/2026superflua, dopo l’accoglimento del primo motivo in puntoviolazione di norme di diritto.4.

L’accoglimento del ricorso principale comporta, invece,l’esame di quello incidentale che è condizionato appunto aquell’accoglimento e che è articolato in due motivi.4.1.

Il primo motivo denuncia «omesso esame di eccezionepreliminare (art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.)».Secondo il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., il tribunale non sisarebbe pronunciato sulla «eccezione» che anche il creditoreipotecario fondiario, pur potendo attivare e proseguirel’esecuzione individuale sul bene ipotecato in pendenza delfallimento, per poter trattenere definitivamente la sommaricavata dalla vendita deve essersi insinuato al passivo.4.2.

Il motivo è inammissibile, perché non si confronta conla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha accoltol’opposizione del fallimento al riparto del giudice dell’esecuzioneproprio applicando la norma di diritto invocata dal curatore conquella «eccezione».4.3.

Il secondo motivo di ricorso incidentale prospetta un«ulteriore omesso esame di eccezione preliminare (art. 360, nn.3 e 4, c.p.c.)», questa volta con riguardo al dichiaratoassorbimento della questione relativa all’applicabilità degli artt.51 e 52 legge fall. anche al titolare di ipoteca su un bene delfallito, che non sia però creditore di quest’ultimo.4.4.

Anche questo motivo è inammissibile e per lamedesima ragione di non confrontarsi con la motivazione dellasentenza impugnata.In particolare, una volta accertato (sia pure sulla base diun’argomentazione di cui qui si è affermata l’erroneità) che labanca era creditrice della fallita [OSCURATO:SOCIETA]., la questione relativaall’onere di insinuarsi o meno del titolare di ipoteca non creditore,Numero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/2026da un lato, risultava non pertinente al caso di specie, dall’altrolato, era comunque superflua, posto che nulla poteva aggiungere(né togliere) all’accoglimento dell’opposizione proposta dalfallimento.5.

In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso principale,con assorbimento del secondo e del terzo motivo, e dichiaratoinammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata vienecassata con rinvio al Tribunale di Rovigo, perché decida, indiversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.6.

Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste, acarico del solo ricorrente incidentale, il presupposto per ilraddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiaraassorbiti i rimanenti motivi del medesimo ricorso, dichiarainammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnatae rinvia al Tribunale di Rovigo, perché decida, in diversacomposizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, soltanto da parte del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.2.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da Brescia n. 9/10,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentadifende- ricorrente principale e controricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Richter, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gradassi, subentrata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente principale e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 671/2019 del Tribunale di Rovigo,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Rovigo attribuì aBanca dei [OSCURATO:SOCIETA]. [la banca] l’importocapitale di € 54.127,40, quale quota di spettanza della stessa –titolare di ipoteca fondiaria – sulla maggiore somma ricavatadalla vendita forzata di un immobile di proprietà della fallita NestS.p.A.Il curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizioneai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., sostenendo che il giudicenon avrebbe potuto attribuire la somma alla banca, per nonessersi questa insinuata al passivo del fallimento.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Rovigo, inaccoglimento dell’opposizione, attribuì tutto il ricavato dellavendita immobiliare al fallimento, statuendo che la bancacreditrice ipotecaria, pur avendo diritto di procedere in viaesecutiva in pendenza del fallimento della proprietariadell’immobile (art. 41, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, «Testounico delle leggi in materia bancaria e creditizia»), non potevarendersi assegnataria in via definitiva della somma ricavata, inmancanza della previa insinuazione al passivo della proceduraconcorsuale.Contro la sentenza del tribunale, Banca dei Monti dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato intre motivi.Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. si è difeso con controricorsocontenente anche due motivi di ricorso incidentale condizionatoall’accoglimento di quello principale.La banca ha quindi depositato controricorso incidentale.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritteNumero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/2026per chiedere l’accoglimento del ricorso principale e ladichiarazione di inammissibilità di quello incidentale, mentre ilfallimento – con un nuovo difensore, subentrato al precedente,deceduto – ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Innanzitutto, i ricorsi – principale e incidentale – sonoammissibili in quanto da intendersi proposti ai sensi dell’art. 111,comma 7, Cost., contro la sentenza inappellabile resa dalTribunale di Rovigo.Infatti, il rinvio all’art. 617, comma 2, c.p.c. contenutonell’art. 512 c.p.c. – che disciplina la risoluzione dellecontroversie sorte sulla distribuzione della somma ricavatanell’esecuzione forzata – deve intendersi più in generale riferitoalla disciplina delle opposizioni agli atti esecutivi, che continuanel successivo art. 618 c.p.c., in forza del quale la controversiaè decisa «con sentenza inoppugnabile» (Cass. nn. 19122/2020;15903/2011).2. Il primo motivo di ricorso principale è così rubricato:«nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” inriferimento agli artt. 1273 e 1411 c.c. sia nella parte in cui ilTribunale di Rovigo attribuisce alla mera ed indimostrataconoscenza dell’accollo interno da parte del creditore l’effetto diadesione allo stesso sia nella parte in cui ha accertato che labanca (che non ha aderito in alcun modo all’accollo) vanta uncredito nei confronti dell’acquirente/accollante fallito».Occorre precisare che, secondo il diritto vivente nel vigoredella legge fallimentare, il titolare di ipoteca o pegno su un benedell’imprenditore fallito, che non fosse anche creditore del fallito,non era legittimato a (e quindi non aveva l’onere di) insinuarsi alpassivo al fine di pretendere la soddisfazione del proprio creditoNumero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/2026con prelazione sul ricavato del bene ipotecato o pignorato (Cass.S.u. n. 8557/2023; conf. Cass. n. 5733/2025). Per il creditoreipotecario del fallito, invece, l’insinuazione e l’ammissione alpassivo sono condizioni necessarie per la distribuzione in propriofavore del ricavato della vendita, anche se si tratta di ipotecafondiaria e anche se, come consentito dall’art. 41, comma 2,T.U.B. e dall’art. 51 legge fall., il creditore ha proseguito eportato a termine l’espropriazione individuale (art. 52, commi 2e 3, legge fall.; in giurisprudenza, ex multis, Cass. nn.23482/2018; 6377/2015).In tale contesto, con il primo motivo di ricorso principale labanca mira a sostenere che, in base a una corretta lettura delledisposizioni sull’accollo e ad una loro esatta applicazione al casodi specie, essa non era (e non è) creditrice della fallita NestS.p.A., ma soltanto titolare di ipoteca sul bene che [OSCURATO:SOCIETA]aveva acquistato dalla mutuataria [OSCURATO:SOCIETA]2.1. Il motivo è fondato.Il Tribunale di Rovigo ha dato rilievo determinante al fattoche la banca era a conoscenza dell’accollo del debito pattuito nelcontratto con cui [OSCURATO:SOCIETA]. acquistò l’immobile ipotecato,ritenendo invece non necessaria l’adesione della creditriceall’accollo, essendo questo un contratto a favore di terzi, in forzadel quale il terzo «acquista il diritto contro il promittente pereffetto della stipulazione» (art. 1411, comma 2, c.c.).La banca sostiene, invece, che quello stipulato tra debitoreaccollato e soggetto accollante non può che essere un «accollointerno», privo di effetti nei confronti del terzo creditore, finchéquesto non vi aderisca espressamente.Entrambe le tesi, così come formulate, si prestano acensura.Numero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/20262.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla banca,l’accollo tipizzato nell’art. 1273 c.c. è proprio l’«accollo esterno»,che è idoneo a produrre effetti anche nei confronti del creditore,la cui adesione è richiesta soltanto per rendere quegli effettiirreversibili, ovverosia per rendere «irrevocabile la stipulazione asuo favore». Ciò non esclude che accollante e accollato,nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possano stabiliredi escludere l’efficacia nei confronti del creditore, ovverosiadecidere di stipulare un «accollo interno» (Cass. n. 38225/2021).Ma ciò dipende, appunto, dalla volontà delle parti, ed è questioneche concerne l’interpretazione del contratto, dovendosi inveceescludere che la disciplina legale dell’accollo richieda in generalel’adesione del creditore per produrre (e non solo per stabilizzare)nei suoi confronti l’effetto di renderlo creditore dell’accollante.In questo senso, la disciplina dell’accollo è considerataun’estrinsecazione del principio espresso nell’art. 1411 c.c., che,in deroga alla regola generale dell’art. 1372, comma 2, c.c.,facoltà di quest’ultimo di rendere l’effetto irreversibile,dichiarando «di volerne profittare», o, al contrario, di rifiutarel’acquisto del diritto.La logica e il limite della deroga posta al principio per cui«il contratto non produce effetto rispetto ai terzi» comporta, peresempio, che non può essere efficace nei confronti del terzocreditore, in mancanza del suo consenso, un «accollo privativo»,con cui accollante e accollato mirano a sostituire il primo alsecondo quale soggetto obbligato al pagamento del debito. Èinfatti evidente che il creditore deve essere libero di scegliere, inbase a un suo insindacabile giudizio di interesse e convenienza,se vuole sostituire l’accollante all’accollato quale soggetto tenutoall’adempimento dell’obbligazione in suo favore.Numero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/2026Viceversa, nel caso dell’«accollo cumulativo», il creditorenormalmente riceve soltanto un vantaggio dall’aggiunta di unulteriore soggetto (e patrimonio) al quale potrà rivolgersi persoddisfare il proprio diritto.Sennonché, la condizione per l’efficacia del meccanismo delcontratto in favore di terzi, ovverosia della deroga al principioper cui il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi,necessita di essere di volta in volta verificata con più specificaspecie, trattandosi di debito verso creditore garantito da ipotecafondiaria, il trasferimento del bene senza accollo del debito daparte dell’acquirente garantiva (nel vigore della leggefallimentare) alla banca una maggior libertà di manovra in casodi successiva espropriazione forzata del bene e di fallimentodell’acquirente, evitando l’onere di insinuazione e di ammissioneal passivo fallimentare (e, con esso, il rischio di vedere del tuttovanificata la garanzia ipotecaria in caso mancato assolvimento diquell’onere). Da ciò il paradosso per cui, nella presentecontroversia, la banca, per risultare vincitrice (e avere diritto ditrattenere le somme a lei assegnate dal giudice dell’esecuzione)deve dimostrare di non essere creditrice della fallita [OSCURATO:SOCIETA].;mentre la titolarità del diritto di credito nei confronti della fallitale farebbe perdere il diritto di trattenere le somme assegnate.Ai fini che qui interessano, il rilevato paradosso mette inevidenza che, nel caso di specie, l’accollo del debito da parte diNest S.p.A. non avrebbe portato soltanto vantaggi al creditoreipotecario, ma anche un peggioramento della sua situazionerispetto alla possibilità di avvalersi del diritto di sequela,ovverosia di espropriare il bene ipotecato presso il terzoacquirente, condizionandolo alla previa insinuazione al passivo incaso di fallimento di quest’ultimo.Numero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ma, allora, non può operare, nel caso dell’accollo per cui ècausa (che cade sotto il vigore della legge fallimentare), ilmeccanismo dell’efficacia diretta ed immediata del contratto afavore del terzo, che si giustifica sul presupposto che al terzoderivino soltanto vantaggi, e non anche obblighi o oneri, dallastipulazione cui egli non abbia aderito. L’accollo rimane valido epienamente efficace tra le parti (accollante e accollato), ma nonpuò produrre il normale effetto immediato nei confronti del terzocreditore.2.3. Né, a tal fine, può essere sufficiente la meraconoscenza, da parte della banca creditrice, dell’accollo stipulatotra la società mutuataria e la società acquirente del beneipotecato. E in ciò consiste, appunto, l’errore di diritto nellasentenza impugnata, così come il margine di fondatezza delprimo motivo di ricorso principale.Una volta escluso l’effetto immediato della stipulazionedell’accollo nei confronti del creditore perché esso comportaanche un onere a suo carico, che altrimenti egli non avrebbe,rimane del pari escluso che possa operare anche il meccanismotipico della proposta diretta a concludere un contratto conobbligazioni del solo proponente, che prevede la conclusione delcontratto sulla base della mera conoscenza della proposta daparte del destinatario, a meno che questi non esprima untempestivo rifiuto (art. 1333 c.c.). E ciò proprio perché l’accollodel debito ipotecario fondiario comportava, per il creditore, sottoil vigore della legge fallimentare, non solo l’indubbio vantaggiodi aggiungere un altro debitore dal quale poter pretenderel’adempimento (senza perdere il diritto nei confronti del debitoreoriginario), ma anche l’onere di insinuarsi al passivo, qualora ilnuovo debitore fosse stato dichiarato fallito, per poterfruttuosamente esperire l’esecuzione forzata individuale eNumero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/2026ricevere il ricavato della vendita del bene ipotecato asoddisfazione del credito.Contrariamente a quanto statuito nella sentenzaimpugnata, per giungere alla conclusione che la banca, in virtùdell’accollo del debito da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., aveva perso ildiritto di utilmente espropriare il bene ipotecato anche senzainsinuarsi al passivo del fallimento, si sarebbe dovuta accertarel’adesione all’accollo della banca stessa. Adesione necessaria nonsolo, come di consueto, per rendere l’accollo irrevocabile, maanche per rendere opponibile al creditore l’effetto dannoso dellacondizione eventuale (in caso di fallimento) posta al diritto disequela di cui gode tipicamente il creditore ipotecario in generalee quello fondiario in particolare.2.4. Il primo motivo deve essere, pertanto, accolto, conconseguente cassazione della sentenza e rinvio al medesimoTribunale di Rovigo, in diversa composizione, perché decidalegge fallimentare – e quindi del diritto vivente secondo cui iltitolare di ipoteca su un bene del fallito, che non sia creditore diquest’ultimo, non è legittimato a, né ha l’onere di, insinuarsi alpassivo del fallimento (Cass. S.u. n. 8557/2023), mentre taleonere sussiste a carico del creditore ipotecario del fallito –l’accollo del debito da parte del terzo acquirente dal mutuatariodel bene ipotecato non produce l’effetto di rendere il titolaredell’ipoteca creditore dell’acquirente-accollante, a meno che iltitolare dell’ipoteca non abbia aderito all’accollo; ne consegueche, in caso di fallimento dell’acquirente del bene e diespropriazione forzata portata a termine dal titolare dell’ipotecafondiaria ai sensi dell’art. 41, comma 2, T.U.B., il creditoreipotecario non aderente all’accollo ha diritto di trattenere lasomma ricavata dalla vendita del bene (o la quota di suaNumero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/2026spettanza di tale somma) anche se non si è insinuato al passivodel fallimento».3. Con l’accoglimento del primo motivo, restano assorbiti idue rimanenti motivi di ricorso principale.3.1. Il secondo motivo denuncia «nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per “violazione o falsaapplicazione di norme di diritto” relativamente agli artt. 52 leggefall. e 41 T.U.B. nella parte in cui il Tribunale di Rovigo ha accoltola tesi della curatela per cui va revocato il pagamento eseguito afavore del creditore fondiario, riconosciuto quale creditoredell’accollante fallimento, per mancata presentazione della didomanda di ammissione al passivo».La ricorrente sostiene, in conformità al diritto viventeconsolidatosi con la citata sentenza delle Sezioni unite (n.8557/2023), che il titolare di ipoteca su un bene del fallito, senon è anche creditore del fallito, non può e non deve insinuarsial passivo (rectius: non doveva nel caso di specie, rationetemporis, posto che il Codice della crisi d’impresa edell’insolvenza ha introdotto sul punto un’innovativa disposizionedi segno contrario: art. 201, commi 1 e 3, lett. b).Sul punto il tribunale non si è pronunciato, avendo datoquanto statuito nella parte della sentenza appena censurata ecassata.3.2. Il terzo motivo di ricorso principale censura «nullitàdella sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.,per motivazione apparente, complessa o incomprensibile …».La critica alla motivazione della sentenza, a prescindere daqualsiasi considerazione circa la compatibilità dei termini in cui èsvolta con i limiti propri del giudizio di legittimità, è chiaramenteNumero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/2026superflua, dopo l’accoglimento del primo motivo in puntoviolazione di norme di diritto.4. L’accoglimento del ricorso principale comporta, invece,l’esame di quello incidentale che è condizionato appunto aquell’accoglimento e che è articolato in due motivi.4.1. Il primo motivo denuncia «omesso esame di eccezionepreliminare (art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.)».Secondo il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., il tribunale non sisarebbe pronunciato sulla «eccezione» che anche il creditoreipotecario fondiario, pur potendo attivare e proseguirel’esecuzione individuale sul bene ipotecato in pendenza delfallimento, per poter trattenere definitivamente la sommaricavata dalla vendita deve essersi insinuato al passivo.4.2. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta conla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha accoltol’opposizione del fallimento al riparto del giudice dell’esecuzioneproprio applicando la norma di diritto invocata dal curatore conquella «eccezione».4.3. Il secondo motivo di ricorso incidentale prospetta un«ulteriore omesso esame di eccezione preliminare (art. 360, nn.3 e 4, c.p.c.)», questa volta con riguardo al dichiaratoassorbimento della questione relativa all’applicabilità degli artt.51 e 52 legge fall. anche al titolare di ipoteca su un bene delfallito, che non sia però creditore di quest’ultimo.4.4. Anche questo motivo è inammissibile e per lamedesima ragione di non confrontarsi con la motivazione dellasentenza impugnata.In particolare, una volta accertato (sia pure sulla base diun’argomentazione di cui qui si è affermata l’erroneità) che labanca era creditrice della fallita [OSCURATO:SOCIETA]., la questione relativaall’onere di insinuarsi o meno del titolare di ipoteca non creditore,Numero registro generale 38410/2019Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 9783/2026Data pubblicazione 16/04/2026da un lato, risultava non pertinente al caso di specie, dall’altrolato, era comunque superflua, posto che nulla poteva aggiungere(né togliere) all’accoglimento dell’opposizione proposta dalfallimento.5. In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso principale,con assorbimento del secondo e del terzo motivo, e dichiaratoinammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata vienecassata con rinvio al Tribunale di Rovigo, perché decida, indiversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste, acarico del solo ricorrente incidentale, il presupposto per ilraddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiaraassorbiti i rimanenti motivi del medesimo ricorso, dichiarainammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnatae rinvia al Tribunale di Rovigo, perché decida, in diversacomposizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, soltanto da parte del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.2.2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09783/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris