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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05733/2025

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to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17279-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e LUCA BOGGIOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E C.; -intimato - avverso la SENTENZA N. 468/2017 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],depositata il 28 / 2 /20 1 7 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 30/5/2024. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 28.2.2017, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva , a sua volta , rigettato la domanda della banca, avanzata ai sensi dell’art. 101 l. fall., di ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (dichiarat o anteriormente Ric. 2017n. 1 7279 - Sez. 1 - CC del 30 maggio 20 2 4 all’entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2006) d el credito complessivo di €. 500 . 390,13, preteso con collocazione privilegiata in ragione delle ipoteche concessedalla società poi fallita e dalla socia accomandataria a garanzia del pagamento dei debiti contratti verso un pool di banche, fra cui l’appellante, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., anch’essa fallita.

1.1. La corte del merito, per ciò che in questa sede ancorainteressa - premesso che il primo giudice aveva accolto l’eccezione del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il credito verso la socia accomandataria, fallita per ripercussione del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe potuto essere fatto valere solo nell’ambito d i detta procedura -ha ritenuto l e ipotec he nu ll e sotto due profili: in primis perché iscritt e a garanzia della somma complessiva asseritamente erogata dalle banche alla [OSCURATO:SOCIETA], di oltre 4 milioni di euro, senza che si potesse distinguere qual era il credito di ciascuna banca; inoltre, perché il titolo dell’iscrizione era stato qualificato come finanziamento, mentre, con successivo atto di integrazione, le parti avevano chiarito che la somma precedentemente indicata come mutuo era in realtà riferita all’ammontare di linee di credito preesistenti e scadute, riscadenziate a seguito della concessione delle ipotec he.

Ha infine rilevato che l’appellante, che non era creditrice di CLM, non aveva mai chiesto di essere ammessa al passivo al chirografo, quanto, piuttosto “di soddisfarsi con preferenza sui beni ipotecati”, sicché la dichiarata nullità della garanzia travolgeva in totola domanda.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso illustrato da memoria, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza , domandando che, in accoglimento dello stesso, la Corte dichiari “il diritto della ricorrente a partecipare – quale creditore ipotecario – al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione Ric. 2017n. 1 7279 - Sez. 1 - CC del 30 maggio 20 2 4 del cespite cauzionale, così come domandato con l’istanza ai sensi dell’art. 101 l.fall.”.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art. 2809, comma 1°, c.c., per avere la corte del merito erroneamente ritenuto che, ai fini della validità dell’ipoteca, sia necessario specificare nella nota di iscrizione l’ammontare della quota spettante a ciascuno dei creditori.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1414, 1417 e 1418 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudice d’appello, altrettanto erroneamente, affermato la nullità del contratto di mutuo simulato, come se si trattasse di simulazione assoluta e non relativa, e senza perciò considerare che fra le parti si era efficacemente concluso, ed era valido, il contratto di riscadenziamento del debito.

2.3. Con il terzo motivo la banca ripropone la doglianza sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo.

2.4. Il decreto impugnatova cassata senza rinvio perché il giudizio non poteva essere iniziato né proseguito.

2.5. La corte d’appello, con accertamento rimasto incensurato, ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] si era qualificata “non come creditrice della società, ma come creditrice di terzi (… la già citata [OSCURATO:SOCIETA].) nell’interesse dei quali la società fallita concesse ipoteca su propri beni in veste di terza datrice e che, in tale veste, non ha neppure allegato di essere creditrice di [OSCURATO:SOCIETA]., ma solo di aver diritto a soddisfarsi con preferenza sui beni ipotecari della [OSCURATO:SOCIETA].” e che “ladomanda … non era diretta ad ottenere l’ammissione al chirografo, quanto piuttosto ad ottenere” il riconoscimento del suo “diritto a Ric. 2017n. 1 7279 - Sez. 1 - CC del 30 maggio 20 2 4 partecipare”, “ in ragione delle ipoteche iscritte ”, “ a lla distribuzione del ricavato in via privilegiata”e “di soddisfarsi con preferenza sui beni ipotecati … della [OSCURATO:SOCIETA]”.

2.6. Ora, come di recente riaffermato da questa Corte (Cass.

S.U. n. 8557 del 2023) il titolare di un diritto d’ipoteca su un bene compreso nelfallimento costituito in garanzia per un credito vantato verso un debitore diverso dal soggetto fallito, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007, non può avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, potendo invece intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compres i nella procedura che sono stati ipotecati in suo favore .

2.7. La questione procedurale non ha formato oggetto di contraddittorio fra le parti né può ritenersi decisa in maniera implicita dai giudici di primo e secondo grado (che si sono entrambi limitati a rigettare nel merito la domanda in ragione della ritenuta nullità delle ipoteche) e può dunque essere rilevata d’ufficio da questa Corte (Cass.n. 7941/2020).

3. Nulla per le spese di lite in mancanza di attività difensiva del [OSCURATO:PERSONA] intimato.

4. La Corte, infine, dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte , pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio il Ric. 2017n. 1 7279 - Sez. 1 - CC del 30 maggio 20 2 4 decreto impugnato perché il giudizio non poteva iniziare né essere proseguito.

Dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17279-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e LUCA BOGGIOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E C.; -intimato - avverso la SENTENZA N. 468/2017 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],depositata il 28 / 2 /20 1 7 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 30/5/2024. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 28.2.2017, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva , a sua volta , rigettato la domanda della banca, avanzata ai sensi dell’art. 101 l. fall., di ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (dichiarat o anteriormente Ric. 2017n. 1 7279 - Sez. 1 - CC del 30 maggio 20 2 4 all’entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2006) d el credito complessivo di €. 500 . 390,13, preteso con collocazione privilegiata in ragione delle ipoteche concessedalla società poi fallita e dalla socia accomandataria a garanzia del pagamento dei debiti contratti verso un pool di banche, fra cui l’appellante, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., anch’essa fallita. 1.1. La corte del merito, per ciò che in questa sede ancorainteressa - premesso che il primo giudice aveva accolto l’eccezione del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il credito verso la socia accomandataria, fallita per ripercussione del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe potuto essere fatto valere solo nell’ambito d i detta procedura -ha ritenuto l e ipotec he nu ll e sotto due profili: in primis perché iscritt e a garanzia della somma complessiva asseritamente erogata dalle banche alla [OSCURATO:SOCIETA], di oltre 4 milioni di euro, senza che si potesse distinguere qual era il credito di ciascuna banca; inoltre, perché il titolo dell’iscrizione era stato qualificato come finanziamento, mentre, con successivo atto di integrazione, le parti avevano chiarito che la somma precedentemente indicata come mutuo era in realtà riferita all’ammontare di linee di credito preesistenti e scadute, riscadenziate a seguito della concessione delle ipotec he. Ha infine rilevato che l’appellante, che non era creditrice di CLM, non aveva mai chiesto di essere ammessa al passivo al chirografo, quanto, piuttosto “di soddisfarsi con preferenza sui beni ipotecati”, sicché la dichiarata nullità della garanzia travolgeva in totola domanda. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso illustrato da memoria, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza , domandando che, in accoglimento dello stesso, la Corte dichiari “il diritto della ricorrente a partecipare – quale creditore ipotecario – al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione Ric. 2017n. 1 7279 - Sez. 1 - CC del 30 maggio 20 2 4 del cespite cauzionale, così come domandato con l’istanza ai sensi dell’art. 101 l.fall.”. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art. 2809, comma 1°, c.c., per avere la corte del merito erroneamente ritenuto che, ai fini della validità dell’ipoteca, sia necessario specificare nella nota di iscrizione l’ammontare della quota spettante a ciascuno dei creditori. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1414, 1417 e 1418 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudice d’appello, altrettanto erroneamente, affermato la nullità del contratto di mutuo simulato, come se si trattasse di simulazione assoluta e non relativa, e senza perciò considerare che fra le parti si era efficacemente concluso, ed era valido, il contratto di riscadenziamento del debito. 2.3. Con il terzo motivo la banca ripropone la doglianza sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo. 2.4. Il decreto impugnatova cassata senza rinvio perché il giudizio non poteva essere iniziato né proseguito. 2.5. La corte d’appello, con accertamento rimasto incensurato, ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] si era qualificata “non come creditrice della società, ma come creditrice di terzi (… la già citata [OSCURATO:SOCIETA].) nell’interesse dei quali la società fallita concesse ipoteca su propri beni in veste di terza datrice e che, in tale veste, non ha neppure allegato di essere creditrice di [OSCURATO:SOCIETA]., ma solo di aver diritto a soddisfarsi con preferenza sui beni ipotecari della [OSCURATO:SOCIETA].” e che “ladomanda … non era diretta ad ottenere l’ammissione al chirografo, quanto piuttosto ad ottenere” il riconoscimento del suo “diritto a Ric. 2017n. 1 7279 - Sez. 1 - CC del 30 maggio 20 2 4 partecipare”, “ in ragione delle ipoteche iscritte ”, “ a lla distribuzione del ricavato in via privilegiata”e “di soddisfarsi con preferenza sui beni ipotecati … della [OSCURATO:SOCIETA]”. 2.6. Ora, come di recente riaffermato da questa Corte (Cass. S.U. n. 8557 del 2023) il titolare di un diritto d’ipoteca su un bene compreso nelfallimento costituito in garanzia per un credito vantato verso un debitore diverso dal soggetto fallito, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007, non può avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, potendo invece intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compres i nella procedura che sono stati ipotecati in suo favore . 2.7. La questione procedurale non ha formato oggetto di contraddittorio fra le parti né può ritenersi decisa in maniera implicita dai giudici di primo e secondo grado (che si sono entrambi limitati a rigettare nel merito la domanda in ragione della ritenuta nullità delle ipoteche) e può dunque essere rilevata d’ufficio da questa Corte (Cass.n. 7941/2020). 3. Nulla per le spese di lite in mancanza di attività difensiva del [OSCURATO:PERSONA] intimato. 4. La Corte, infine, dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte , pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio il Ric. 2017n. 1 7279 - Sez. 1 - CC del 30 maggio 20 2 4 decreto impugnato perché il giudizio non poteva iniziare né essere proseguito. Dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in R
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