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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 31698/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20996-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E SANDRA , [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , COMUNITA' [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , SANTONI Ric. 2021 n. 20996 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 -2- SRL , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] E CRISTIAN , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

COOP. , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , C.A.P.A. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , DAPRA' LORENZO , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso il decreto n.

RG 27/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositato l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 20996 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 -3- Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con quattro motivi, avverso il decreto della Corte d’appello di Trento che ne ha respinto il reclamo contro il diniego di esdebitazione; la corte d’appello ha ritenuto di non accordare un ulteriore rinvio dell’udienza camerale rispetto a quello dal ricorrente già previamente ottenuto in attesa della conclusione del procedimento di riabilitazione pendente dinanzi al tribunale di sorveglianza, in relazione alla condanna per truffa aggravata dal medesimo Tomasi riportata; e ha respinto il reclamo rilevando che la condanna era stata pronunciata per un reato ostativo all’esdebitazione, siccome perpetrato al fine di procurare fondi per la prosecuzione dell’attività d’impresa, così da evitare il fallimento; gli intimatinon hanno svolto difese.

Considerato che:

I. -il ricorrente denunzia nell’ordine: (i) la violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 132 cod. proc. civ., 118 att. cod. proc. civ., 111 cost., 142 e seg. legge fall.: si duole peraltro della “omessa ammissione di prova documentale” e dell’omesso esame di un fatto decisivo concernente il provvedimento del tribunale di sorveglianza “volto ad ottenere la riabilitazione in relazione al contestato reato di truffa”; (ii) la violazione o falsa applicazione degli artt.132 cod. proc. civ., 118 att. cod. proc. civ., 111 cost., per motivazione irriducibilmente contraddittoria tra il Ric. 2021 n. 20996 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 -4- rigetto dell’istanza di rinvio, la garanzia di celerità del procedimento e il rigetto del reclamo; (iii) la violazione o falsa applicazione delle medesime norme per motivazione apparente in ordine alla rilevanza ostativa della condanna, non essendo stati indicati gli elementi da cui inferire la connessione tra il reato e l’attività d’impresa; (iv) la violazione o falsa applicazione dell’art.142 legge fall., poiché la norma esclude qualsivoglia valutazione in merito ai delitti ivi indicati ove sia intervenuta la riabilitazione, donde il decreto sarebbe errato a misura del fatto di non aver atteso l’esito del procedimento di riabilitazione pendente dinanzi al tribunale di sorveglianza;

II. - il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente per connessione, è inammissibile;

III. - questa Corte ha già affermato che il disposto dell'art. 142, n. 6, legge fall., nella parte in cui prevede, quale condizione di esclusione per il fallito dal beneficio dell'esdebitazione, la condanna per delitti compiuti in "connessione con l'esercizio dell'attività di impresa", va interpretato nel senso che il delitto deve essere stato commesso non in semplice rapporto di occasionalità, ma in stretto collegamento finalistico o funzionale con l'attività di impresa, ovvero in legame di presupposizione tra il reato e l'attività suddetta (v.

Cass. n. 10080-19); ove ciò sia accertato dal giudice del merito, si è in presenza di condanna ostativa ex lege, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; Ric. 2021 n. 20996 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 -5- nessuno dubita che ove il fallito abbia ottenuto la riabilitazione in relazione a uno dei reati previsti dall’art. 142, n. 6, legge fall. la condotta ivi ascritta non può essere riconsiderata dal giudice fallimentare per negare la riabilitazione;

IV. – tuttavia, non è vero che il giudice del merito sia tenuto a sospendere il giudizio di esdebitazione in presenza di un procedimento di riabilitazione simultaneamente pendente dinanzi al tribunale di sorveglianza; la sospensione è prevista come necessaria solo ove sia pendente il procedimento penale per uno dei reati indicati nell’art. 146 citato, non anche invece ove penda semplicemente, dopo la condanna passata in giudicato, il procedimento di riabilitazione;

V. - nella concreta fattispecie la corte d’appello, ritenendo non opportuno l’ennesimo rinvio per contrasto col principio di celerità del procedimento, ha esercitato la potestà discrezionale a essa accordata dall’ordinamento dinanzi a istanze del genere; e la decisione non è sul punto sindacabile; dopodiché ha respinto il reclamo in base a un accertamento di fatto, osservando che era appunto “risultato” in causa che il reato di truffa era stato commesso in collegamento finalistico con l’attività d’impresa; l’affermazione non è apparente, perché evocando le risultanze, esprime la ratio decidendi in modo certo sintetico ma comprensibile; del resto, la motivazione della sentenza di merito che si limiti ad affermare genericamente, cioè senza Ric. 2021 n. 20996 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 -6- indicare specificamente le fonti probatorie da cui origina il convincimento, che l'istruttoria ha fornito la dimostrazione di fatti, specificamente indicati, sui quali il giudicante fonda il suo convincimento, rappresenta una dichiarazione formale e – si dice pure - intrinsecamente solenne, con la quale il giudice attesta, in maniera semplificata ma chiara, che effettivamente sussistono gli elementi probatori ritenuti idonei a giustificare l'esplicitato convincimento in fatto (v.

Cass. n. 11058-04); in questi casi, ove la decisione manchi di indicare le fonti probatorie di un determinato accertamento, il ricorrente per cassazione non può limitarsi a lamentare il vizio di omessa o parvente motivazione, giacché altrimenti la censura postulerebbe la caducazione della decisione non per una concreta lesione sofferta dalla parte stessa, bensì solo per ragioni formali; egli invece ha l'onere di denunciare in maniera specifica che, contrariamente a quanto asserito dal giudice, nell'ambito degli elementi probatori non ne esistono di idonei a giustificare il convincimento espresso (per tutte Cass. n. 1593-17);

VI. –il profilo è decisivo: il giudice del merito ha accertato in fatto la connessione funzionale tra il reato di truffa, oggetto della condanna penale irrevocabile, e l’attività d’impresa del fallito, e in proposito nessuna specifica indicazionedi elementi storici contrari è stata allegata a sostegno di un eventuale vizio motivazionale; né risulta dedotto, nel ricorso, che sia intervenuta la riabilitazione per la detta condanna.

Ric. 2021 n. 20996 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 -7- p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20996-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E SANDRA , [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , COMUNITA' [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , SANTONI Ric. 2021 n. 20996 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -2- SRL , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] E CRISTIAN , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. COOP. , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , C.A.P.A. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , DAPRA' LORENZO , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso il decreto n. RG 27/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositato l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 20996 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -3- Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con quattro motivi, avverso il decreto della Corte d’appello di Trento che ne ha respinto il reclamo contro il diniego di esdebitazione; la corte d’appello ha ritenuto di non accordare un ulteriore rinvio dell’udienza camerale rispetto a quello dal ricorrente già previamente ottenuto in attesa della conclusione del procedimento di riabilitazione pendente dinanzi al tribunale di sorveglianza, in relazione alla condanna per truffa aggravata dal medesimo Tomasi riportata; e ha respinto il reclamo rilevando che la condanna era stata pronunciata per un reato ostativo all’esdebitazione, siccome perpetrato al fine di procurare fondi per la prosecuzione dell’attività d’impresa, così da evitare il fallimento; gli intimatinon hanno svolto difese. Considerato che: I. -il ricorrente denunzia nell’ordine: (i) la violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 132 cod. proc. civ., 118 att. cod. proc. civ., 111 cost., 142 e seg. legge fall.: si duole peraltro della “omessa ammissione di prova documentale” e dell’omesso esame di un fatto decisivo concernente il provvedimento del tribunale di sorveglianza “volto ad ottenere la riabilitazione in relazione al contestato reato di truffa”; (ii) la violazione o falsa applicazione degli artt.132 cod. proc. civ., 118 att. cod. proc. civ., 111 cost., per motivazione irriducibilmente contraddittoria tra il Ric. 2021 n. 20996 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -4- rigetto dell’istanza di rinvio, la garanzia di celerità del procedimento e il rigetto del reclamo; (iii) la violazione o falsa applicazione delle medesime norme per motivazione apparente in ordine alla rilevanza ostativa della condanna, non essendo stati indicati gli elementi da cui inferire la connessione tra il reato e l’attività d’impresa; (iv) la violazione o falsa applicazione dell’art.142 legge fall., poiché la norma esclude qualsivoglia valutazione in merito ai delitti ivi indicati ove sia intervenuta la riabilitazione, donde il decreto sarebbe errato a misura del fatto di non aver atteso l’esito del procedimento di riabilitazione pendente dinanzi al tribunale di sorveglianza; II. - il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente per connessione, è inammissibile; III. - questa Corte ha già affermato che il disposto dell'art. 142, n. 6, legge fall., nella parte in cui prevede, quale condizione di esclusione per il fallito dal beneficio dell'esdebitazione, la condanna per delitti compiuti in "connessione con l'esercizio dell'attività di impresa", va interpretato nel senso che il delitto deve essere stato commesso non in semplice rapporto di occasionalità, ma in stretto collegamento finalistico o funzionale con l'attività di impresa, ovvero in legame di presupposizione tra il reato e l'attività suddetta (v. Cass. n. 10080-19); ove ciò sia accertato dal giudice del merito, si è in presenza di condanna ostativa ex lege, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; Ric. 2021 n. 20996 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -5- nessuno dubita che ove il fallito abbia ottenuto la riabilitazione in relazione a uno dei reati previsti dall’art. 142, n. 6, legge fall. la condotta ivi ascritta non può essere riconsiderata dal giudice fallimentare per negare la riabilitazione; IV. – tuttavia, non è vero che il giudice del merito sia tenuto a sospendere il giudizio di esdebitazione in presenza di un procedimento di riabilitazione simultaneamente pendente dinanzi al tribunale di sorveglianza; la sospensione è prevista come necessaria solo ove sia pendente il procedimento penale per uno dei reati indicati nell’art. 146 citato, non anche invece ove penda semplicemente, dopo la condanna passata in giudicato, il procedimento di riabilitazione; V. - nella concreta fattispecie la corte d’appello, ritenendo non opportuno l’ennesimo rinvio per contrasto col principio di celerità del procedimento, ha esercitato la potestà discrezionale a essa accordata dall’ordinamento dinanzi a istanze del genere; e la decisione non è sul punto sindacabile; dopodiché ha respinto il reclamo in base a un accertamento di fatto, osservando che era appunto “risultato” in causa che il reato di truffa era stato commesso in collegamento finalistico con l’attività d’impresa; l’affermazione non è apparente, perché evocando le risultanze, esprime la ratio decidendi in modo certo sintetico ma comprensibile; del resto, la motivazione della sentenza di merito che si limiti ad affermare genericamente, cioè senza Ric. 2021 n. 20996 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -6- indicare specificamente le fonti probatorie da cui origina il convincimento, che l'istruttoria ha fornito la dimostrazione di fatti, specificamente indicati, sui quali il giudicante fonda il suo convincimento, rappresenta una dichiarazione formale e – si dice pure - intrinsecamente solenne, con la quale il giudice attesta, in maniera semplificata ma chiara, che effettivamente sussistono gli elementi probatori ritenuti idonei a giustificare l'esplicitato convincimento in fatto (v. Cass. n. 11058-04); in questi casi, ove la decisione manchi di indicare le fonti probatorie di un determinato accertamento, il ricorrente per cassazione non può limitarsi a lamentare il vizio di omessa o parvente motivazione, giacché altrimenti la censura postulerebbe la caducazione della decisione non per una concreta lesione sofferta dalla parte stessa, bensì solo per ragioni formali; egli invece ha l'onere di denunciare in maniera specifica che, contrariamente a quanto asserito dal giudice, nell'ambito degli elementi probatori non ne esistono di idonei a giustificare il convincimento espresso (per tutte Cass. n. 1593-17); VI. –il profilo è decisivo: il giudice del merito ha accertato in fatto la connessione funzionale tra il reato di truffa, oggetto della condanna penale irrevocabile, e l’attività d’impresa del fallito, e in proposito nessuna specifica indicazionedi elementi storici contrari è stata allegata a sostegno di un eventuale vizio motivazionale; né risulta dedotto, nel ricorso, che sia intervenuta la riabilitazione per la detta condanna. Ric. 2021 n. 20996 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -7- p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti