CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 15898/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26371/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CA' [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONEin persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difeso dall'avvocato S [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in calce al ricorso -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , giusta procura in calce al controricorso -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2333/2019 depositata il 04/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Venezia,con sentenza del 4.6.2019, ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e d i [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Vicenza, in accoglimento delle domande proposte nei loro confrontidall’ arch. [OSCURATO:PERSONA] e dall’ ing. [OSCURATO:PERSONA] (a ll’epoca rappresentati in giudizio dallo [OSCURATO:PERSONA] , cui entrambi erano associati, poi scioltosi il 30 dicembre 2018)aveva condannato Ca’Moro al pagamento in favore degli attori della somma di € 72.000,00, a titolo di residuo corrispettivo dovuto per la progettazione e direzione lavori di un complesso residenziale sito in Bassano del Grappae aveva dichiarato inefficaci nei confronti de i medesimi professionisti , ai sensi dell’art. 2901 c.c., gli atti, stipulati il 29 ottobre 2010, con i quali [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva venduto due immobili di sua proprietà, l’uno alla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era amministratore [OSCURATO:PERSONA],e l’altro a quest’ultimo personalmente. La corte del merito ha, in primo luogo, respinto il motivo d’appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato che il credito spettante quale compenso agli attori/ appellatinon fosse stato ridotto in ragione del controcredito risarcitorio da essa vantato a causa del loro parziale inadempimento al mandato, per mancata rispondenza delle unità immobiliari progettate alla normativa acustica. Il giudice d’appello ha condiviso, sul punto,l’impostazione del tribunale, secondo cui la scelta di realizza re un unico muro divisor io tra le unità immobiliar i era ascrivibile esclusivamente alla committente, che l’aveva adottata per motivi di economicità e di spazio, nonostante le contrarie indicazioni dei professionisti, i quali l’avevano ampiamente informata che la soluzione avrebbe comportato un minore isolamento acustico eavevano proposto la costruzione di un doppio muro divisorio. La corte distrettuale ha poi esclusochele due compravendite dichiarate inefficaci potessero qualificarsi come atti dovuti, in quanto tali esenti da revocatoria ai sensi dell’art. 2901, 3° comma c.c., rilevando che gli appellanti non avevano provato il nesso di strumentalità necessaria fra i contratti stipulati e l’avvenuto pagamento di debiti scaduti, effettuatida [OSCURATO:PERSONA] in favore de gli stessi appellati (cui era stato versato un acconto) e d i altra società creditrice, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: ha osservato al riguardo che, anche a voler ritenere provato che i predetti pagamenti fossero stati eseguiti grazie alla liquidità ricavata dalle vendite, i contratti trovavano giustificazione nell’esigenza di accollare agli acquirenti le rate non ancora scadute dei mutui ipotecari gravanti sugli immobili, mentre “per soddisfare i modesti debiti scaduti si sarebbe potuto procedere diversamente, quanto meno procedendo alla vendita di uno solo dei beni”. Il giudice del gravame ha infine rigettato il motivo d’impugnazione volto a ottenere la dichiarazione di inefficacia di una sola delle due compravendite, posto che entrambi gli atti avevano leso le ragioni dei creditori. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionehanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza,affidato a sette motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con unico controricorso . [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more dichiarato, è rimasto intimato. Entrambe le parti hanno depositato memoriaex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c., per apoditticità/ apparenza della motivazione di rigetto del primo motivo d’appello, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato che la sua scelta di realizzare un unico muro divisorio,anziché i due previstinell’originario progetto, fosse stata consapevole, posto che i progettisti non l’avevano informata del carente isolamento acustico che ne sarebbe derivato. 2. Il motivo è in ammissibile , perché sotto l’apparente rubrica dell’ error in procedendo, mira a porre in discussione l’accertamento del giudice d’appello, fondato sulle risultanze della prova testimonialee insindacabile nella presente sede di legittimità, secondo cui la scelta di costruire un unico muro, con i relativi effetti sull’isolamento acustico, fu presa consapevolmente da [OSCURATO:PERSONA] per ragioni economiche, in pieno conflitto con le indicazioni dello Studio associato. L’assunto della ricorrente, che rileva come dalle dichiarazioni dei testi escussi riportate in sentenza non emergesse alcun fatto idoneo a denotare la consapevolezza e la piena autonomia della sua scelta, si risolve in una petizione di principio: questa Corte ha in contrario recentemente affermato (cfr. Cass. n. 31698/2022, non mass.) che la motivazione della sentenza di merito che si limiti ad affermare genericamente, cioè senza indicare specificamente le fonti probatorie da cui origina il convincimento, che l'istruttoria ha fornito la dimostrazione dei fatti, specificamente indicati, sui quali si fonda la decisione rappresenta una dichiarazione formale e – si dice pure - intrinsecamente solenne, con la quale il giudice attesta, in maniera semplificata ma chiara, che effettivamente sussistono gli elementi probatori ritenuti idonei a giustificare l'esplicitato convincimento (cfr. ancheCass. n. 11058-04). In questi casi, ove il provvedimento manchi di individuare le fonti probatorie (o, come nella specie, di riportarne l’intero contenuto), il ricorrente per cassazione non può limitarsi a lamentare il vizio di omessa o a p p ar ente motivazione, giacché altrimenti la censura postulerebbe la caducazione della decisione non per una concreta lesione sofferta dalla parte stessa, bensì solo per ragioni formali; egli invece ha l'onere di denunciare in maniera specifica che, contrariamente a quanto asserito dal giudice, nell'ambito degli elementi probatori non ne esistono di idonei a giustificare quel convincimento (cfr. Cass. n. 1593-17). Tale principio vale, a maggior ragione, in un caso, come quell o in esame, caratterizzato, sulla questione qui in discussione, da una c.d. doppia(sentenza) conforme, in cui l’accertamento di fatto del giudice d’appello viene a fondersi con quello del primo giudicee non è quindi deducibile, in virtù del disposto dell’art. 348 ter comma 5° cod. proc. civ., neppure la violazione di cui all’art. 360 comma 5° n. 5 cod. proc. civ. 4. Imotivi successivi investono il capo della decisione che ha accolto le domande di revoca ex art. 2901 c.c. di entrambe le compravendite. I ricorrenti deducono: 4.1.:col secondo motivo,la nullità, per mancanza assoluta di motivazione o per motivazione comunque perplessa o incomprensibile, della parte della sentenza che ha negato la strumentalità necessaria degli atti; 4.2.:col terzo motivo, l’omesso esame del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che il ricorso alle due compravendite era l’unico rimedioattuabile da [OSCURATO:PERSONA] per reperire la liquidità necessaria per pagar e i debiti già scaduti o di imminente scadenza (quali quelli con [OSCURATO:PERSONA] derivanti daimutui ipotecari che oneravano entrambi gli immobili). 4.3: col quarto motivo, la violazione dell’art. 2901 comma 3° cod. civ., per avere la c orte d’ a ppello integralmente respinto l’ecce zione di esenzione d alla revocatoria nonostante ne avesse riconosciuto i relativi presupposti, quantomeno in relazione ad una delle compravendite; 4.4.: col quinto motivo, in via alternativa, l ’omesso esame dell a pred etta eccezione; 4.5: col sesto motivo, la nullità della sentenza impugnata per irriducibile contraddittorietà della motivazione laddove la corte del merito ha escluso che l’esenzione potesse riguardare almeno uno dei due atti di vendita; 4.6: col settimo motivo, la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione con la quale la corte d’appello ha respinto il terzo mezzo di gravame, volto ad ottenere, in via subordinata, che la revoca fosse disposta per una sola delle due compravendite, non essendogiustificato l’accoglimento della domanda per entrambe in relazione adun credito liquidato in soli € 72.000,00. 5.Il sesto e il settimo motivo sono fondati, con conseguente assorbimento dei restanti. 5.1 La motivazione della sentenza impugnata difetta di coerenza logica nella parte in cui, dopo averdato atto che [OSCURATO:PERSONA] era priva delle liquidità occorrenti al pagamento dei debiti già scaduti vantati nei suoi confronti dai due progettisti e da una società terza, ha negato la strumentalità necessaria fra entrambe le compravendite e gli intervenuti pagamenti in base al conclusivo rilievo che,per soddisfare quei debiti,“si sarebbe potuto procedere diversamente, quantomeno procedendo alla vendita di uno solo dei beni ” : il giudice d’appello , in palese contraddizione col precedente assunto, ha dunque ritenuto che “ quantomeno una delle compravendite” sarebbe servita a [OSCURATO:PERSONA] per reperire le liquidità indispensabili per provvedere all’adempimento delle obbligazioni scadute. 5.2. Palesemente apodittica, esostanzialmente apparente, è poi la motivazione con la quale il giudice a quo ha respinto il terzo motivo di gravame degli odierni ricorrenti. 5.3. Sul punto la corte veneziana si è limitata a rilevare “ che entrambi gli atti hanno leso le ragioni dei creditori e sono, quindi, da revocarsi”, senza chiedersi minimamente se, tenuto conto della non rilevante entità del credito azionato, di gran lunga inferiore al prezzo al quale erano stati venduti l’uno e l’altro immobile, la diminuzione della generica garanzia patrimoniale degli attori/appellati non potesse essere reintegrata mediante la revocatoria di uno solo degli atti impugnati. Ciò, va aggiunto, nonostante la stessa corte, solo qualche riga prima (co me appena rilevato sub. 5.1.) avesse ipotizzato la sufficienza di una sola compravendita quale rimedio per estinguere i debiti pregressidi [OSCURATO:PERSONA]. 6. All’accoglimento del sesto e del settimo motivo del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il sesto e il settimo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti