CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 31691/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19665/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bergamo, e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio dell'Igtimo difensore; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Sondrio, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; - con troricorrente - avverso la "sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1374 depositata il 27 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con due distinti ricorsi ex art. 22 legge n. 689 del 1981, depositati in data 15 gennaio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], quale suo legale rappresentante, proponevano opposizione, innanzi al Tribunale di Como, avverso le due ordinanze ingiunzione emesse nei loro confronti dalla Riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, djducendo che la società [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa della ricorrente, aveva acquistato un compendio immobiliare sito in [OSCURATO:PERSONA] al fine di destinarlo ad impianto di frantumazione degli inerti prodotti nell'ambito dell'attività estrattiva svolta dalla stessa, compendio che ricadeva nell'ambito della riserva naturale, pur trattandosi di attività preesistente alla costituzione della riserva, tanto da essere stato l'impianto autorizzato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e dagli enti preposti. Aggiungevano che con l'entrata in vigore delle norme di attuazione dell'impianto di riserva, in particolare dell'art. 7, comma 5, l'Ente gestore e il proprietario dell'impianto avevano stipulato in data 09.06.2006 una convenzione volta ad individuare le modalità di intervento al fine di 'compatibilizzare' l'impianto, in particolare la Novannin aveva assunto l'obbligo di provvedere alla delocalizzazione dell'impianto di frantumazione degli inerti entro cinque anni decorrenti dalla stipula della convenzione e per questo veniva trasferito in prossimità della cava, al di fuori del territorio della Riserva naturale, oltre a realizzare interventi rivolti a ridurre le conseguenze della presenza e dell'esercizio dell'attività nella riserva. Nel 2013 il compendio immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] era stato acquistato dalla ricorrente, cui erano seguiti due accertamenti del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 18.07.2014, in base ai quali contestavano alla [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell'art. 7, commi 4 - 7 delle Norme di Attuazione del Piano della [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e Lago di Mezzola per essere l'attività ivi esercitata di lavorazione degli inerti incompatibile con le finalità della fascia di rispetto della riserva. In esito a dette contestazioni, in data 13.12.2014 venivano Notificate alla medesima ricorrente le due ordinanze nn. 913 e 915, emesse dal Presidente e dal Responsabile del servizio tecnico della Riserva con le quali veniva ingiunto il pagamento, rispettivamente, di euro 234.601,62 e di euro 44.805,38, di cui chiedevano la revoca e l'annullamento ovvero, in subordine, la rideterminazione delle sanzioni; - il giudice adito, nella resistenza della Riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 1259 del 2018, rigettava i ricorsi per non essere state eseguite le opere di mitigazione ambientale pur trovandosi l'impianto in zona di rispetto della riserva, nel quale venivano prodotti 36.000 mc di rifiuti speciali di lavorazioni dell'azienda e, per l'effetto, condannava i ricorrenti in solido al pagamento della sanzione nella misura ridotta di un terzo del massimo pari ad euro 250.980,85; - in virtù di impugnazione interposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Pensa, la Corte di appello di Milano, nella resistenza dell'appellata Riserva, che proponeva anche appello incidentale, espletata c.t.u., respingeva l'appello principale e in accoglimento di quello incidentale, revocava la riduzione della sanzione confermando gli importi indicati nelle originarie ordinanze ingiunzione. A sostegno della decisione adottata la Corte territoriale evidenziava che - chiarito quanto al termine che ai fini della notificazione delle ordinanze de quibus doveva aversi riguardo agli accertamenti intervenuti nel 2014 -dall'istruttoria espletata, nel dettaglio dalle dichiarazioni rese dai membri del Corpo forestale, emergeva la non realizzazione delle opere di compatibilizzazione delle attività svolte a [OSCURATO:PERSONA] perviste dalla convenzione, tanto da essere presenti in loco scarichi non debitamente autorizzati. Del resto l'incompatibilità dell'attività estrattiva si riferiva non solo alla frantumazione, pacificamente delocalizzata, ma ai molteplici aspetti in cui l'attività si estrinsecava (parametri estetici compromessi, produzione di polveri, inquinamento acustico, luminoso, interferenze negative con il ciclo dell'acqua). Quanto, infine, alla utilizzazione della relazione del c.t.u. nonostante lo stesso avesse utilizzato documentazione inammissibile (due lettere inviate dalla ricorrente al Comune di [OSCURATO:PERSONA] per comunicare la quantità di materiale estratto dalla cava fra il dicembre 2011 e il febbraio 2013 e fra il febbraio 2014 e il maggio 2015), osservava che si trattava di documentazione necessaria per espletare correttamente l'incarico conferito, in particolare la quantità di materiale estratto dalla cava per il periodo oggetto di indagine onde poter commisurare la sanzione. Inoltre il c.t.u. aveva acquisito le comunicazione nel pieno rispetto del contraddittorio, irrilevanti i documenti che la ricorrente aveva chiesto di produrre in conseguenza dell'acquisizione di cui sopra. Diversamente doveva trovare accoglimento l'appello incidentale per non essere possibile la riduzione in mancanza dei presupposti di legge, ossia il pagamento nel termine indicato; per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano ricorrono la [OSCURATO:PERSONA] e il Pensa sulla base di quattro motivi, cui ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; - entrambe le parti in prossimità dell'adunanza camerale hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c. Atteso che: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o la falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 118 disp.att. c.c., 300 d.lgs. n. 152/2006, punto 4.3.3. della Circolare dell'Assessore all'Ambiente ed Ecologia della Regione Lombardia n. 256 del 09.01.1985, 3 legge n. 241 del 1990, 163 e 416 c.p.c., 115 c.p.c., 2697 c.c., art.28, comma 1 legge Regione Lombardia n. 86 del 1983, 23, comma XII legge n. 689 del 1981 e 6 d.lgs. n. 150 del 2011 per avere la Corte di merito riconosciuto la responsabilità degli opponenti sulla sola base della esistenza sul territorio avente finalità di fascia di rispetto della riserva senza individuare specifici pretesi danni ambientali riferibili alla predetta lavorazione. Aggiungono i ricorrenti che la mancata esistenza di un accertamento sul danno ambientale aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello, non potendo essere considerato il danno ambientale un danno in re ipsa, come invece ritenuto dalla Corte distrettuale. La censura non può trovare ingresso perché infondata. La legge della regione Lombardia 30 novembre 1983 n. 86, sulle aree regionali protette, - in attuazione delle direttive contenute nella Convenzione di Ramsar (IRAN, 1971), aventi come finalità quelle di assicurare l'ambiente idoneo alla sosta e alla nidificazione dell'avifauna migratoria, di tutelare e mantenere le caratteristiche naturali e paesaggistiche della zona classificata umida, di disciplinare e controllare la fruizione dell'area a fini didattico- ricreativi e di valorizzare le attività socio-economiche presenti l nell'area nel rispetto delle esigenze di conservazione dell'ambiente - ha individuato molteplici aree protette, elencate nell'allegato A alla stessa legge (art. 2). Più specificamente il successivo art. 37 ha disposto che "i biotopi e geotopi già individuati con deliberazione del consiglio regionale ai sensi del titolo II della legge regionale 27 luglio 1977 n. 33 ed inclusi nell'allegato A come riserve e monumenti naturali, ai fini di quanto previsto dalla presente legge, si intendono istituiti come riserve e monumenti naturali". Tra tali riserve è compreso il biotopo "Pian di Spagna - Lago di Mezzola", indicato alla voce 14 della lettera b) del citato allegato A. Per effetto del cpv. dello stesso art. 37, nelle riserve naturali istituite dalla legge regionale (e quindi anche in quella ove trovasi il terreno di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) conservano efficacia le misure di salvaguardia previste dall'art. 5 della legge regionale 27 luglio 1977 n. 33, le quali implicano, tra l'altro, il divieto di "ogni attività" anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente" (n. 12). Tali misure di salvaguardia sono efficaci, sempre a norma dell'art. 37, "fino all'approvazione da parte del consiglio regionale delle determinazioni previste" dal precedente art. 12 come contenuto necessario di ogni deliberazione istitutiva di riserva naturale (con esclusione della sola delimitazione del territorio di riserva, effettuata, per le riserve già istituite, con la deliberazione emanata in attuazione della precedente legge regionale n. 33 del 1977). Tra le determinazioni che devono essere approvate dal Consiglio regionale è compresa la fissazione dei "divieti" e dei "limiti delle attività antropiche nell'ambito della riserva" (art.12, terzo comma, lettera e della legge n. 86 del 1983). Il quadro normativo si completa con la previsione dell'art. 27 della legge regionale n. 86 del 1983, secondo cui "sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui al successivo comma" (che rinvia agli artt. 28 e 29 della stessa legge) "le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabilite: a) dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette e dai relativi provvedimenti di attuazione; b) dalle disposizioni di cui alla legge regionale 27 gennaio 1977 n. 9". Poiché l'impianto di frantumazione degli inerti cui è collegata l'attività di estrazione della ricorrente, è situato, pacificamente, nell'ambito della riserva Pian di Spagna - Lago di Mezzola, istituita con la legge regionale n. 86 del 1983, tale fatto, vietato in modo assoluto per l'operatività delle misure di salvaguardia (rientrando nel divieto "di alterazione alla qualità dell'ambiente"), trova disciplina nella deliberazione "di attuazione" di cui alla D.G.R. 20.12.1996 - n. 6/22903, con connessa convenzione stipulata in data 9 giugno 2006, avente contenuto normativo (nella parte in cui contiene la disciplina astratta dei divieti e dei limiti, in attuazione dell'art. 37, secondo comma, della legge regionale n. 86 del 1983), che come tale va applicata da questa Corte. La sentenza impugnata nel pervenire alla corretta conclusione della applicabilità alla presente fattispecie della legge regionale n. 86 del 1983 si è fondata sulla considerazione che all'interno della riserva venivano effettuate lavorazioni industriali incompatibili con l'area naturale protetta, in spregio alla disciplina normativa, non avendo la ricorrente nel quinquennio successivo alla stipula della convenzione del 2006 provveduto a delocalizzare l'impianto. Per quanto attiene alla violazione dell'art. art. 28, comma 1 legge Regione Lombardia n. 86 del 1983 lamentata dai ricorrenti, va osservato che, a norma dell'art. 7, commi 5, 6 e 7 delle N.T.A. del piano della riserva è previsto il divieto "degli insediamenti produttivi, anche di tipo zootecnico, al di fuori delle aree all'uopo individuate dal piano e con le modalità stabilite dal medesimo". Si è visto che, per la riserva naturale Pian di Spagna e [OSCURATO:PERSONA] vige un regime di difesa dell'ambiente più restrittivo, esteso anche alle ordinarie attività antropiche, introdotto dall'art. LI 11 della stessa legge regionale n. 86 del 1983 e dalle "determinazioni" del consiglio regionale, previste dallo stesso art. 37. Queste determinazioni hanno introdotto la delocalizzazione delle attività industriali, a prescindere dalle caratteristiche delle stesse. In altri termini, la Corte distrettuale ha condiviso la valutazione del primo giudice laddove a pag. 11 della sentenza impugnata testualmente riferisce di "parametri estetici compromessi, di produzione di polveri, di inquinamento acustico e luminoso, e di interferenza con il ciclo dell'acqua". Ne consegue che il problema al più può venire in rilievo sotto il profilo dell'insufficiente motivazione, vizio che per espressa volontà del legislatore non è più denunciabile in Cassazione (v. modifica apportata all'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).In conclusione, non sussiste alcuna delle violazioni di legge lamentate, né vizi di motivazione che non rilevano per la sussistenza degli elementi oggettivi della violazione posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio: il potere del consiglio regionale di determinare "i divieti e i limiti alle attività antropiche nell'ambito della riserva" è specificamente previsto dal combinato disposto degli artt. 37, 11 e 12 della legge regionale n. 86-83, onde deve ritenersi rispettata la riserva di legge prevista dall'art. 42, secondo comma, Cost., per cui è sufficiente la sussistenza oggettiva della violazione per l'integrazione della fattispecie contestata; - con il secondo motivo i ricorrenti deducono la inammissibile acquisizione da parte del c.t.u. di documenti non allegati in atti dalle parti. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell'onere probatorio derivante dalla inammissibile acquisizione da parte del c.t.u. della documentazione di cui al secondo motivo. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano che sempre la medesima acquisizione sarebbe avvenuta in difetto del contraddittorio; inoltre si dolgono della mancata ammissione di alcuni documenti (come le fatture ed un contratto di fornitura). I tre motivi, da trattare congiuntamente per la evidente connessione, appaiono privi di pregio. Il tema che si viene ad introdurre in causa riguarda il sistema delle nullità processuali e in particolare della consulenza d'ufficio, che aveva diviso la giurisprudenza di questa Corte in due contrapposti indirizzi: per il primo, l'esorbitanza dal mandato peritale come pure l'acquisizione indebita di documenti non prodotti in causa, doveva essere fatta valere tempestivamente dalla parte interessata e in difetto la nullità relativa così provocata si sanava; per il secondo non era possibile aggirare il sistema delle preclusioni e decadenze, comunque rilevabili ex officio, con la conseguente ininfluenza di una immediata reazione della parte pregiudicata. Il contrasto così delineato è stato recentemente composto dalle Sezioni Unite di questa Corte che si è pronunciata ex art.363, comma 3, c.p.c., nell'interesse della legge, con la sentenza n. 3086 del 1°.2.2022 (seguita poi dalla sentenza n.6500 del 28.2.2022, depositata successivamente, ma deliberata all'esito della stessa udienza), che ha ratificato, all'esito di una complessa e approfondita ricostruzione sistematica, il primo indirizzo. Le Sezioni Unite hanno premesso che in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; il consulente, inoltre, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. Le Sezioni Unite hanno infine precisato che in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. Infine l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c. Alla luce di questo recentissimo intervento chiarificatore del Supremo consesso nomofilattico, in difetto di argomenti prospettati dalle parti a sostegno di un diverso avviso, i motivi devono essere respinti. Nella fattispecie, infatti, - diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti - l'acquisizione documentale è avvenuta nell'ambito di un esame volto ad accertare la compatibilità delle attività industriali, estrattive e di frantumazione, svolte dalla società ricorrente su territorio ricompreso nell'area di riserva tutelata, nel rispetto del principio del contraddittorio e comunque la ricorrente neanche allega di avere denunciato alcuna nullità nella prima difesa utile successiva all'atto o alla sua notizia ex art.157, comma 2 c.p.c. e cioè all'atto dell'acquisizione o comunque dopo il deposito della relazione peritale. Per completezza argomentativa osserva il Collegio che quanto alla mancata ammissione di documentazione, la censura di cui al quarto mezzo non coglie nel segno, per avere la Corte distrettuale esaminato i documenti (v. pag. 13 della sentenza impugnata), ritenendoli irrilevanti proprio alla luce degli esiti della c.t.u. Sotto siffatto profilo la censura attiene, quindi, alla valutazione documentale, come tale riservata al giudice di merito. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore impor