Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22038/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Gravante- controricorrenti-[OSCURATO:PERSONA]- intimato-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1649/2025,depositata il 14 marzo 2025 e notificata il 19 marzo 2025;Numero registro generale 10900/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 22038/2026Data pubblicazione 27/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Frosinone di ordinare a MarioCedrone e [OSCURATO:PERSONA]Aliesio il rilascio, in suo favore, di un compendioimmobiliare, consistente in due terreni e un fabbricato rurale, sito nelterritorio del comune di Ceprano.A sostegno della sua pretesa, e per quanto in questa sede ancoradi interesse, l’attrice dedusse che i convenuti erano conviventi di taleaffitto, che si era rifiutata di liberarli alla scadenza del contratto,costringendola a proporre azione di rilascio; conclusosi il giudizio, edavviata la fase di esecuzione, costoro avevano sostenuto che lasentenza di rilascio non era a loro opponibile, in quantocompossessori dei beni in virtù del pregresso acquisto di una quotaideale degli stessi, pari a 8/144.Portata comunque ad esecuzione la sentenza di rilascio, iconvenuti si erano rivolti al Pretore di Ceccano onde essere reintegratinel possesso della quota loro appartenente, assumendo di essernestati spogliati per effetto dell’immissione della Rea nel possessodell’intero compendio; e una volta rigettata tale domanda, avevanocontinuato ad occupare gli immobili.I convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della domanda,previo rilievo dell’inefficacia dell’atto di acquisto del compendio daparte della Rea; in via riconvenzionale, la sola D’Aliesio chiese chefosse accertato l’intervenuto acquisto degli immobili, da parte sua, aisensi dell’art. 1159-bis c.c.Sostennero, al riguardo, che l’originario proprietario dei terreni,[OSCURATO:PERSONA], li aveva trasferiti in parti uguali ai sei figli, fra i qualiNumero registro generale 10900/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 22038/2026Data pubblicazione 27/06/2026Rocco Rea, padre dell’attrice, e [OSCURATO:PERSONA], dagli eredi della quale essiavevano acquistato la loro quota ideale; l’attrice, pertanto, potevaritenersi proprietaria degli immobili nei limiti della quota ricevuta dalproprio dante causa.Al compossesso della quota, inoltre, la D’Alesio chiese di poteraggiungere il proprio possesso individuale, conseguente al fatto diaver precedentemente intrapreso attività imprenditoriale nel settoreagricolo sull’intero compendio.Il tribunale accolse la domanda principale e respinse lariconvenzionale, accertando, fra l’altro, che [OSCURATO:PERSONA] eracomproprietaria degli immobili nella sola misura del 25%, in virtù diun atto pubblico di acquisto del 1991 (e delle connesse vicendetraslative), e che, dopo la condanna dell’affittuaria al rilascio dei benie la successiva azione esecutiva, essa aveva realizzato una recinzioneche impediva alle controparti l’accesso all’intero compendio, ostandoa che potesse ritenersi dimostrato un valido possesso adusucapionem da parte loro.2.

La sentenza fu oggetto di appello principale di [OSCURATO:PERSONA] eAnna D’Aliesio e di appello incidentale della Rea.Il giudizio si interruppe per la morte di quest’ultima; riassunto neiconfronti degli eredi Fioralba, Piergiorgio e [OSCURATO:PERSONA](quest’ultimo rimasto contumace), fu deciso dalla Corte d’appello diRoma con la decisione in epigrafe, che respinse tutte le impugnazioni.A fondamento della decisione, e sempre per i profili ancora diinteresse in questa sede, i giudici distrettuali condivisero la pronunziadi primo grado per la parte concernente la domanda di usucapioneformulata da [OSCURATO:PERSONA]Aliesio.In particolare, dato atto che, secondo il tribunale, costei nonaveva dato prova del momento nel quale era rientrata nel possessoNumero registro generale 10900/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 22038/2026Data pubblicazione 27/06/2026del compendio dopo la realizzazione della recinzione da partedell’attrice, i giudici d’appello rilevarono che tale statuizione non erastata validamente scalfita dal gravame della D’Aliesio, che nonconteneva indicazioni utili al riguardo.3.

La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]Aliesio conricorso per cassazione affidato a due motivi.mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denunzia nullità della sentenza per violazionedegli artt. 132, comma secondo, num. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.La ricorrente sostiene che la pronunzia impugnata sarebbesorretta da «motivazione apparente, o manifestamente illogica econtraddittoria», nella parte in cui ha respinto la sua domanda diusucapione degli immobili.Assume, al riguardo, che la Corte d’appello si sarebbe limitata aribadire quanto affermato dal tribunale, senza compiere uno specificoesame «delle prove testimoniali e documentali in merito al possessoutile ad usucapire» e soprattutto ignorando il fatto, confermato daalcuni testimoni escussi e ammesso dalla stessa controparte in unoscritto difensivo depositato nel giudizio di primo grado, che essaaveva riacquistato il possesso, «o quantomeno l’autonomocompossesso», dei beni oggetto di giudizio, a far data dal 6 agosto1996.1.1.

Il motivo è infondato.Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, il difetto dimotivazione della sentenza rilevante nell’ottica del vizio denunziatoNumero registro generale 10900/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 22038/2026Data pubblicazione 27/06/2026ricorre quando il giudice – in violazione del preciso obbligo di legge,costituzionalmente imposto (art. 111, comma sesto, Cost.),affermato dall’art. 132, secondo comma, num. 4), c.p.c. – omette diesporre, anche concisamente, i motivi in fatto e in diritto delladecisione, non illustrando l’iter logico seguito per pervenire alladecisione assunta, ovvero non chiarendo le prove in base alle qualiha fondato il proprio convincimento, sì da costringere l’interprete adintegrare la statuizione con le più varie, ipotetiche congetture (v., frale numerose altre, Cass. n. 30178/2023; Cass. n. 5335/2018; Cass.n. 2876/2017).È poi noto, nello stesso senso, che la sanzione di nullità colpiscenon solo le sentenze del tutto prive di motivazione dal punto di vistagrafico o quelle che presentano un «contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili» ovvero una «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. Sez.

U, n. 8053/2014),ma anche quelle sorrette da una motivazione che, dietro la parvenzadi una giustificazione della decisione assunta, è tuttavia tale da nonconsentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della suagenesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultatoenunciato» (così Cass. n. 4448/2014).Si è in presenza, dunque, di una “motivazione apparente” quandola stessa, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee aconsentire un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice; ed anche in questo caso, si configura ilvizio di nullità.1.2.

Nel caso di specie, la Corte territoriale, sulla base dei fattiaccertati in giudizio, ha ritenuto che l’odierna ricorrente fosse stataNumero registro generale 10900/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 22038/2026Data pubblicazione 27/06/2026privata del possesso dell’area oggetto di controversia in seguito allarealizzazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di una recinzione attorno allastessa; quindi ha rilevato che la medesima ricorrente non aveva datoprova del momento, successivo a tale condotta della controparte, incui sarebbe rientrata nel possesso dell’area, né svolto allegazioni intal senso nella formulazione del motivo d’appello.In questi termini, la sentenza impugnata rappresenta in modoesaustivo e pienamente comprensibile il ragionamento su cui poggia;e tanto è sufficiente a designare l’infondatezza della censura.Del resto, i rilievi della ricorrente appaiono maggiormente volti aconfutare gli esiti di tale sentenza nel merito, laddove, in particolare,evidenziano che nel giudizio di primo grado sarebbero emersielementi idonei a far ritenere sussistente il successivo riacquisto delpossesso da parte sua; ma tali allegazioni non si confrontanoadeguatamente con la ratio decidendi della statuizione censurata, nonchiarendo, in particolare, se e come tali elementi fossero stati posti aconoscenza dei giudici d’appello, in quanto veicolati in uno dei motividi impugnazione.2.

Il secondo motivo denunzia «nullità della sentenza perviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., nonché degliartt. 1159 bis c.c., 1158 c.c., 1165 c.c., 1167 c.c. e 2943 c.c.».Anche in questo caso la ricorrente critica la sentenza d’appello perla parte in cui ha ritenuto insussistente la prova di un valido possessoad usucapionem da parte sua.In primo luogo, assume che la realizzazione della recinzione daparte della Rea non avrebbe interrotto il suo possesso degli immobili,poiché essa lo aveva nuovamente conseguito prima della scadenzadel termine di un anno prevista dall’art. 1167, primo comma, c.c.Numero registro generale 10900/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 22038/2026Data pubblicazione 27/06/2026Inoltre, rileva che era stata prodotta in giudizio, e «riconosciutada entrambe le parti», un’ordinanza resa dal Pretore di Ceccano neldiverso giudizio di cui si è dato conto in premessa, ove si dava attoche alla data del 6 agosto 1996 sussisteva «una situazione diautonomo compossesso» degli immobili.Sottolinea, infine, che nel caso di specie sussisterebbero ipresupposti per l’operatività dell’usucapione abbreviata ex art. 1159bis c.p.c., poiché i fondi oggetto di giudizio, sebbene non situati incomune classificato montano, hanno un reddito dominicale inferioread € 180,76.2.1.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.In primo luogo, la ricorrente introduce questioni che non risultanoessere state dedotte nel motivo di appello formulato sul punto; né,del resto, la censura consente di comprendere se e quando leevidenze istruttorie di cui si lamenta l’omesso esame sarebbero stateportate a conoscenza della Corte territoriale.Inoltre, ed analogamente a quanto rilevato in relazione allaprecedente censura, essa, dietro l’apparente denunzia di unaviolazione delle regole probatorie e della disciplina dell’usucapione,essa invoca una rivalutazione dei fatti, mediante diversoapprezzamento delle risultanze istruttorie, in termini che sfuggonoall’ambito di cognizione proprio del giudizio di legittimità.In particolare, l’esercizio del potere di apprezzamento delle proveda parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabilecon il ricorso per cassazione, non essendo, in particolare, inquadrabilenel paradigma della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art.2697 c.c.Tale ultima, infatti, si configura soltanto laddove il giudice abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti oNumero registro generale 10900/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 22038/2026Data pubblicazione 27/06/2026disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (inrelazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.), ovvero abbia attribuito l’oneredella prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovutogravare, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basatesulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (in relazione all’art.2697 c.c.) e non anche quando, nel valutare le prove, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr.Cass. n. 26739/2024; Cass. n. 26769/2018).3.

In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, vadato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 peresborsi, rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SupremaCorte di cassazione, il 23 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Gravante- controricorrenti-[OSCURATO:PERSONA]- intimato-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1649/2025,depositata il 14 marzo 2025 e notificata il 19 marzo 2025;Numero registro generale 10900/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 22038/2026Data pubblicazione 27/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Frosinone di ordinare a MarioCedrone e [OSCURATO:PERSONA]Aliesio il rilascio, in suo favore, di un compendioimmobiliare, consistente in due terreni e un fabbricato rurale, sito nelterritorio del comune di Ceprano.A sostegno della sua pretesa, e per quanto in questa sede ancoradi interesse, l’attrice dedusse che i convenuti erano conviventi di taleaffitto, che si era rifiutata di liberarli alla scadenza del contratto,costringendola a proporre azione di rilascio; conclusosi il giudizio, edavviata la fase di esecuzione, costoro avevano sostenuto che lasentenza di rilascio non era a loro opponibile, in quantocompossessori dei beni in virtù del pregresso acquisto di una quotaideale degli stessi, pari a 8/144.Portata comunque ad esecuzione la sentenza di rilascio, iconvenuti si erano rivolti al Pretore di Ceccano onde essere reintegratinel possesso della quota loro appartenente, assumendo di essernestati spogliati per effetto dell’immissione della Rea nel possessodell’intero compendio; e una volta rigettata tale domanda, avevanocontinuato ad occupare gli immobili.I convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della domanda,previo rilievo dell’inefficacia dell’atto di acquisto del compendio daparte della Rea; in via riconvenzionale, la sola D’Aliesio chiese chefosse accertato l’intervenuto acquisto degli immobili, da parte sua, aisensi dell’art. 1159-bis c.c.Sostennero, al riguardo, che l’originario proprietario dei terreni,[OSCURATO:PERSONA], li aveva trasferiti in parti uguali ai sei figli, fra i qualiNumero registro generale 10900/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 22038/2026Data pubblicazione 27/06/2026Rocco Rea, padre dell’attrice, e [OSCURATO:PERSONA], dagli eredi della quale essiavevano acquistato la loro quota ideale; l’attrice, pertanto, potevaritenersi proprietaria degli immobili nei limiti della quota ricevuta dalproprio dante causa.Al compossesso della quota, inoltre, la D’Alesio chiese di poteraggiungere il proprio possesso individuale, conseguente al fatto diaver precedentemente intrapreso attività imprenditoriale nel settoreagricolo sull’intero compendio.Il tribunale accolse la domanda principale e respinse lariconvenzionale, accertando, fra l’altro, che [OSCURATO:PERSONA] eracomproprietaria degli immobili nella sola misura del 25%, in virtù diun atto pubblico di acquisto del 1991 (e delle connesse vicendetraslative), e che, dopo la condanna dell’affittuaria al rilascio dei benie la successiva azione esecutiva, essa aveva realizzato una recinzioneche impediva alle controparti l’accesso all’intero compendio, ostandoa che potesse ritenersi dimostrato un valido possesso adusucapionem da parte loro.2. La sentenza fu oggetto di appello principale di [OSCURATO:PERSONA] eAnna D’Aliesio e di appello incidentale della Rea.Il giudizio si interruppe per la morte di quest’ultima; riassunto neiconfronti degli eredi Fioralba, Piergiorgio e [OSCURATO:PERSONA](quest’ultimo rimasto contumace), fu deciso dalla Corte d’appello diRoma con la decisione in epigrafe, che respinse tutte le impugnazioni.A fondamento della decisione, e sempre per i profili ancora diinteresse in questa sede, i giudici distrettuali condivisero la pronunziadi primo grado per la parte concernente la domanda di usucapioneformulata da [OSCURATO:PERSONA]Aliesio.In particolare, dato atto che, secondo il tribunale, costei nonaveva dato prova del momento nel quale era rientrata nel possessoNumero registro generale 10900/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 22038/2026Data pubblicazione 27/06/2026del compendio dopo la realizzazione della recinzione da partedell’attrice, i giudici d’appello rilevarono che tale statuizione non erastata validamente scalfita dal gravame della D’Aliesio, che nonconteneva indicazioni utili al riguardo.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]Aliesio conricorso per cassazione affidato a due motivi.mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia nullità della sentenza per violazionedegli artt. 132, comma secondo, num. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.La ricorrente sostiene che la pronunzia impugnata sarebbesorretta da «motivazione apparente, o manifestamente illogica econtraddittoria», nella parte in cui ha respinto la sua domanda diusucapione degli immobili.Assume, al riguardo, che la Corte d’appello si sarebbe limitata aribadire quanto affermato dal tribunale, senza compiere uno specificoesame «delle prove testimoniali e documentali in merito al possessoutile ad usucapire» e soprattutto ignorando il fatto, confermato daalcuni testimoni escussi e ammesso dalla stessa controparte in unoscritto difensivo depositato nel giudizio di primo grado, che essaaveva riacquistato il possesso, «o quantomeno l’autonomocompossesso», dei beni oggetto di giudizio, a far data dal 6 agosto1996.1.1. Il motivo è infondato.Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, il difetto dimotivazione della sentenza rilevante nell’ottica del vizio denunziatoNumero registro generale 10900/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 22038/2026Data pubblicazione 27/06/2026ricorre quando il giudice – in violazione del preciso obbligo di legge,costituzionalmente imposto (art. 111, comma sesto, Cost.),affermato dall’art. 132, secondo comma, num. 4), c.p.c. – omette diesporre, anche concisamente, i motivi in fatto e in diritto delladecisione, non illustrando l’iter logico seguito per pervenire alladecisione assunta, ovvero non chiarendo le prove in base alle qualiha fondato il proprio convincimento, sì da costringere l’interprete adintegrare la statuizione con le più varie, ipotetiche congetture (v., frale numerose altre, Cass. n. 30178/2023; Cass. n. 5335/2018; Cass.n. 2876/2017).È poi noto, nello stesso senso, che la sanzione di nullità colpiscenon solo le sentenze del tutto prive di motivazione dal punto di vistagrafico o quelle che presentano un «contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili» ovvero una «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. Sez. U, n. 8053/2014),ma anche quelle sorrette da una motivazione che, dietro la parvenzadi una giustificazione della decisione assunta, è tuttavia tale da nonconsentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della suagenesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultatoenunciato» (così Cass. n. 4448/2014).Si è in presenza, dunque, di una “motivazione apparente” quandola stessa, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee aconsentire un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice; ed anche in questo caso, si configura ilvizio di nullità.1.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, sulla base dei fattiaccertati in giudizio, ha ritenuto che l’odierna ricorrente fosse stataNumero registro generale 10900/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 22038/2026Data pubblicazione 27/06/2026privata del possesso dell’area oggetto di controversia in seguito allarealizzazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di una recinzione attorno allastessa; quindi ha rilevato che la medesima ricorrente non aveva datoprova del momento, successivo a tale condotta della controparte, incui sarebbe rientrata nel possesso dell’area, né svolto allegazioni intal senso nella formulazione del motivo d’appello.In questi termini, la sentenza impugnata rappresenta in modoesaustivo e pienamente comprensibile il ragionamento su cui poggia;e tanto è sufficiente a designare l’infondatezza della censura.Del resto, i rilievi della ricorrente appaiono maggiormente volti aconfutare gli esiti di tale sentenza nel merito, laddove, in particolare,evidenziano che nel giudizio di primo grado sarebbero emersielementi idonei a far ritenere sussistente il successivo riacquisto delpossesso da parte sua; ma tali allegazioni non si confrontanoadeguatamente con la ratio decidendi della statuizione censurata, nonchiarendo, in particolare, se e come tali elementi fossero stati posti aconoscenza dei giudici d’appello, in quanto veicolati in uno dei motividi impugnazione.2. Il secondo motivo denunzia «nullità della sentenza perviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., nonché degliartt. 1159 bis c.c., 1158 c.c., 1165 c.c., 1167 c.c. e 2943 c.c.».Anche in questo caso la ricorrente critica la sentenza d’appello perla parte in cui ha ritenuto insussistente la prova di un valido possessoad usucapionem da parte sua.In primo luogo, assume che la realizzazione della recinzione daparte della Rea non avrebbe interrotto il suo possesso degli immobili,poiché essa lo aveva nuovamente conseguito prima della scadenzadel termine di un anno prevista dall’art. 1167, primo comma, c.c.Numero registro generale 10900/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 22038/2026Data pubblicazione 27/06/2026Inoltre, rileva che era stata prodotta in giudizio, e «riconosciutada entrambe le parti», un’ordinanza resa dal Pretore di Ceccano neldiverso giudizio di cui si è dato conto in premessa, ove si dava attoche alla data del 6 agosto 1996 sussisteva «una situazione diautonomo compossesso» degli immobili.Sottolinea, infine, che nel caso di specie sussisterebbero ipresupposti per l’operatività dell’usucapione abbreviata ex art. 1159bis c.p.c., poiché i fondi oggetto di giudizio, sebbene non situati incomune classificato montano, hanno un reddito dominicale inferioread € 180,76.2.1. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.In primo luogo, la ricorrente introduce questioni che non risultanoessere state dedotte nel motivo di appello formulato sul punto; né,del resto, la censura consente di comprendere se e quando leevidenze istruttorie di cui si lamenta l’omesso esame sarebbero stateportate a conoscenza della Corte territoriale.Inoltre, ed analogamente a quanto rilevato in relazione allaprecedente censura, essa, dietro l’apparente denunzia di unaviolazione delle regole probatorie e della disciplina dell’usucapione,essa invoca una rivalutazione dei fatti, mediante diversoapprezzamento delle risultanze istruttorie, in termini che sfuggonoall’ambito di cognizione proprio del giudizio di legittimità.In particolare, l’esercizio del potere di apprezzamento delle proveda parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabilecon il ricorso per cassazione, non essendo, in particolare, inquadrabilenel paradigma della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art.2697 c.c.Tale ultima, infatti, si configura soltanto laddove il giudice abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti oNumero registro generale 10900/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 22038/2026Data pubblicazione 27/06/2026disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (inrelazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.), ovvero abbia attribuito l’oneredella prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovutogravare, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basatesulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (in relazione all’art.2697 c.c.) e non anche quando, nel valutare le prove, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr.Cass. n. 26739/2024; Cass. n. 26769/2018).3. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, vadato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 peresborsi, rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SupremaCorte di cassazione, il 23 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci