Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 30178/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30927/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],31 SC/B INT/1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] R.G. n. 15025/2020depositato i l 14/05/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 14/05/2021 il Giudice di Pace di Torino ha prorogato di trenta giorni il trattenimento presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di Torino di AKROUT [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 7 aprile 2000, disposto dal Questore di Agrigento l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], convalidato dal Giudice di Pace di Torino con decreto del 2-12-2020, già prorogato con decreto del Giudice di Pace di Torino in data 14-4-2021.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso sono così rubricati: «

I. V iolazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 112, c.p. c, 14, cc. 4, 5 e 5 - bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento (Cass., nn. 33144/18, 15647/21, 31536/21);

II. Violazione dell’art. 360, n. 5), c.p.c. in relazione agli artt. 6, D. Lgs. 142/15, e 28-bis, D. Lgs. 25/08 – omessa considerazione della violazione dei termini massimi del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale – cd. procedura accelerata (Cass., n. 2458/21)».

Con il primo motivo il ricorrente, nel trascrivere la motivazione del provvedimento impugnato con cui era disposta la seconda proroga del trattenimento (“Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierno”), deduce che il ragionamento decisorio è espresso attraverso una formula di stile, parzialmente prestampata, che indica l’acritica adesione del Giudice di Pace alle deduzioni della pubblica amministrazione ancora prima della loro esposizione, in un’inammissibile vanificazione dell’effettività del giudizio.

Rimarca che la motivazione del decreto di convalida e di proroga del trattenimento, per quanto sintetica o riconducibile a provvedimenti precedenti, non può limitarsi ad una formula astratta e predefinita, senza alcuna analisi del caso concreto, anche in merito alla fondatezza delle deduzioni svolte in udienza dalla difesa.

Con il secondo motivo denuncia il superamento dei termini massimi del trattenimento del ricorrente in quanto richiedente asilo, rilevando che l’argomentazione veniva respinta dal Giudice di Pace di Torino senza alcuna considerazione sul punto, richiamando genericamente le “motivazioni” rese dalla Questura in udienza, che peraltro nemmeno affrontavano tale profilo.

Deduce che, come emerge dagli atti del giudizio di merito, la domanda di protezione internazionale del ricorrente veniva registrata il 9 dicembre 2020, ma la decisione della Commissione territoriale veniva adottata solamente il 28 gennaio 2021, vale a dire 50 giorni dopo la richiesta, senza che la Commissione territoriale richiedesse l’estensione dei termini della procedura al fine di “un esame adeguato e completo della domanda” (art. 28-bis, c. 5, D. Lgs. 25/08).

Per tale motivo, in sede di udienza, la difesa affermava la violazione dei termini massimi di trattenimento opponendosi alla richiesta di proroga della misura, anche in considerazione dell’ampiezza del sindacato giurisdizionale del Giudice della convalida.

Richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha infatti affermato che “l’autorità giudiziaria chiamata a statuire su una domanda di proroga di un primo trattenimento deve necessariamente avere competenza a conoscere di qualsiasi elemento di fatto e di diritto rilevante per stabilire se la proroga sia giustificata, il che implica un esame approfondito degli elementi di fatto.

Detta autorità deve poter sostituire la propria decisione a quella che ha disposto il primo trattenimento e ordinare o la proroga del trattenimento o una misura alternativa meno coercitiva oppure la liberazione del cittadino, sussistendone i presupposti.

L’autorità giudiziaria deve prendere in considerazione ogni elemento rilevante nell’adozione di una siffatta decisione.

Ne consegue che i poteri di cui l’autorità giudiziaria dispone nell’esercizio di tale controllo non possono, in ogni caso, essere limitati ai soli elementi prodotti dall’autorità amministrativa”.

Rileva che il Giudice della proroga aveva l’onere di verificare la permanenza dei presupposti di legalità del trattenimento sulla base di qualunque elemento rilevante, a tutela del fondamentale bene della libertà personale, e che tali circostanze evidenziano la decisività del profilo in questione, debitamente sollevato e sottoposto al contraddittorio dalla difesa, ma ignorato dal Giudice di Pace.

2. Il primo motivo è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (da ultimo, tra le tante, Cass. 6758/2022, in conformità a Cass.

S.U. 8053/2014).

Nella specie, r icorre il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, denunziabile in sede di legittimità, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.

In particolare il Giudice di Pace si è limitato a un mero richiamo delle motivazioni della Questura (“Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierno”), senza alcuna disamina delle difese del ricorrente riportate nel verbale d’udienza del 14 - 5 - 2021 e senza alcuna esplicitazione, pur sintetica, delle ragioni di condivisione delle argomentazioni della Questura e finanche neppure delle ragioni giustificative della proroga.

Si è al cospetto, dunque, di una decisione assistita da una motivazione apparente e, come tale, inficiata dal vizio di nullità denunciato con il primo motivo, restando assorbito il secondo.

Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta (ovvero il termine di scadenza della precedente proroga).

3. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita albeneficio da parte dell’assistito (Cass.

S.U. 8561/2021) , non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023).

Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente dal contributo stesso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30927/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],31 SC/B INT/1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] R.G. n. 15025/2020depositato i l 14/05/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 14/05/2021 il Giudice di Pace di Torino ha prorogato di trenta giorni il trattenimento presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di Torino di AKROUT [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 7 aprile 2000, disposto dal Questore di Agrigento l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], convalidato dal Giudice di Pace di Torino con decreto del 2-12-2020, già prorogato con decreto del Giudice di Pace di Torino in data 14-4-2021. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso sono così rubricati: « I. V iolazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 112, c.p. c, 14, cc. 4, 5 e 5 - bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento (Cass., nn. 33144/18, 15647/21, 31536/21); II. Violazione dell’art. 360, n. 5), c.p.c. in relazione agli artt. 6, D. Lgs. 142/15, e 28-bis, D. Lgs. 25/08 – omessa considerazione della violazione dei termini massimi del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale – cd. procedura accelerata (Cass., n. 2458/21)». Con il primo motivo il ricorrente, nel trascrivere la motivazione del provvedimento impugnato con cui era disposta la seconda proroga del trattenimento (“Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierno”), deduce che il ragionamento decisorio è espresso attraverso una formula di stile, parzialmente prestampata, che indica l’acritica adesione del Giudice di Pace alle deduzioni della pubblica amministrazione ancora prima della loro esposizione, in un’inammissibile vanificazione dell’effettività del giudizio. Rimarca che la motivazione del decreto di convalida e di proroga del trattenimento, per quanto sintetica o riconducibile a provvedimenti precedenti, non può limitarsi ad una formula astratta e predefinita, senza alcuna analisi del caso concreto, anche in merito alla fondatezza delle deduzioni svolte in udienza dalla difesa. Con il secondo motivo denuncia il superamento dei termini massimi del trattenimento del ricorrente in quanto richiedente asilo, rilevando che l’argomentazione veniva respinta dal Giudice di Pace di Torino senza alcuna considerazione sul punto, richiamando genericamente le “motivazioni” rese dalla Questura in udienza, che peraltro nemmeno affrontavano tale profilo. Deduce che, come emerge dagli atti del giudizio di merito, la domanda di protezione internazionale del ricorrente veniva registrata il 9 dicembre 2020, ma la decisione della Commissione territoriale veniva adottata solamente il 28 gennaio 2021, vale a dire 50 giorni dopo la richiesta, senza che la Commissione territoriale richiedesse l’estensione dei termini della procedura al fine di “un esame adeguato e completo della domanda” (art. 28-bis, c. 5, D. Lgs. 25/08). Per tale motivo, in sede di udienza, la difesa affermava la violazione dei termini massimi di trattenimento opponendosi alla richiesta di proroga della misura, anche in considerazione dell’ampiezza del sindacato giurisdizionale del Giudice della convalida. Richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha infatti affermato che “l’autorità giudiziaria chiamata a statuire su una domanda di proroga di un primo trattenimento deve necessariamente avere competenza a conoscere di qualsiasi elemento di fatto e di diritto rilevante per stabilire se la proroga sia giustificata, il che implica un esame approfondito degli elementi di fatto. Detta autorità deve poter sostituire la propria decisione a quella che ha disposto il primo trattenimento e ordinare o la proroga del trattenimento o una misura alternativa meno coercitiva oppure la liberazione del cittadino, sussistendone i presupposti. L’autorità giudiziaria deve prendere in considerazione ogni elemento rilevante nell’adozione di una siffatta decisione. Ne consegue che i poteri di cui l’autorità giudiziaria dispone nell’esercizio di tale controllo non possono, in ogni caso, essere limitati ai soli elementi prodotti dall’autorità amministrativa”. Rileva che il Giudice della proroga aveva l’onere di verificare la permanenza dei presupposti di legalità del trattenimento sulla base di qualunque elemento rilevante, a tutela del fondamentale bene della libertà personale, e che tali circostanze evidenziano la decisività del profilo in questione, debitamente sollevato e sottoposto al contraddittorio dalla difesa, ma ignorato dal Giudice di Pace. 2. Il primo motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (da ultimo, tra le tante, Cass. 6758/2022, in conformità a Cass. S.U. 8053/2014). Nella specie, r icorre il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, denunziabile in sede di legittimità, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. In particolare il Giudice di Pace si è limitato a un mero richiamo delle motivazioni della Questura (“Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierno”), senza alcuna disamina delle difese del ricorrente riportate nel verbale d’udienza del 14 - 5 - 2021 e senza alcuna esplicitazione, pur sintetica, delle ragioni di condivisione delle argomentazioni della Questura e finanche neppure delle ragioni giustificative della proroga. Si è al cospetto, dunque, di una decisione assistita da una motivazione apparente e, come tale, inficiata dal vizio di nullità denunciato con il primo motivo, restando assorbito il secondo. Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta (ovvero il termine di scadenza della precedente proroga). 3. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita albeneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. 8561/2021) , non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente dal contributo stesso. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e ca