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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06674/2022

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ente Rep.

ORDINANZA INTERLOCUTORIA GG «(C<, sul ricorso iscritto al n. 18002/2020 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.", in liquidazione, con sede in Livorno, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bologna, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate; CONTRORICORRENTI E [OSCURATO:PERSONA], in persona della Sindaca pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la Regione Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), in persona del Sindaco pro tempore, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, e la C.C.I.A.A. della Provincia di Roma, con sede in Roma, in persona del Presidente della Giunta pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 4 novembre 2019 n. 6081/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 ottobre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.", in liquidazione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 4 novembre 2019 n. 6081/10/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria per n. 58 cartelle esattoriali relative a tributi di varia natura, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nei confronti della medesima, nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, di [OSCURATO:PERSONA], della Regione Lazio, del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e della C.C.I.A.A. della Provincia di Roma, avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 2 febbraio 2017 n. 2681/36/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la prescrizione decennale non fosse ancora maturata al momento della proposizione del ricorso originario della contribuente.

L'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate — [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e la C.C.I.A.A. della Provincia di Roma sono rimasti intimati.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 e 2948 cod. civ., nonché dell'art. 20 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472, in relazione (verosimilmente) all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che i crediti per tributi erariali (in particolare, per sanzioni ed interessi) si estinguessero per prescrizione decennale.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.", in liquidazione, ha notificato il ricorso per cassazione al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore.

Tuttavia, come si desume dall'esposizione delle vicende processuali nella sentenza impugnata, tale ente si era costituito a mezzo di difensore di fiducia (Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Roma) nel giudizio svoltosi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio.

Pertanto, il contraddittorio processuale non risulta essere stato correttamente integrato nei suoi confronti.

P.T.M.

La Corte assegna alla "[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.", in liquidazione, il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rinvia il procedimento a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 7 ottobre 2021.

IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA GG «(C<, sul ricorso iscritto al n. 18002/2020 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.", in liquidazione, con sede in Livorno, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bologna, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate; CONTRORICORRENTI E [OSCURATO:PERSONA], in persona della Sindaca pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la Regione Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), in persona del Sindaco pro tempore, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, e la C.C.I.A.A. della Provincia di Roma, con sede in Roma, in persona del Presidente della Giunta pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 4 novembre 2019 n. 6081/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 ottobre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.", in liquidazione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 4 novembre 2019 n. 6081/10/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria per n. 58 cartelle esattoriali relative a tributi di varia natura, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nei confronti della medesima, nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, di [OSCURATO:PERSONA], della Regione Lazio, del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e della C.C.I.A.A. della Provincia di Roma, avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 2 febbraio 2017 n. 2681/36/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la prescrizione decennale non fosse ancora maturata al momento della proposizione del ricorso originario della contribuente. L'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate — [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e la C.C.I.A.A. della Provincia di Roma sono rimasti intimati. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 e 2948 cod. civ., nonché dell'art. 20 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472, in relazione (verosimilmente) all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che i crediti per tributi erariali (in particolare, per sanzioni ed interessi) si estinguessero per prescrizione decennale. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.", in liquidazione, ha notificato il ricorso per cassazione al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore. Tuttavia, come si desume dall'esposizione delle vicende processuali nella sentenza impugnata, tale ente si era costituito a mezzo di difensore di fiducia (Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Roma) nel giudizio svoltosi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. Pertanto, il contraddittorio processuale non risulta essere stato correttamente integrato nei suoi confronti. P.T.M. La Corte assegna alla "[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.", in liquidazione, il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rinvia il procedimento a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 7 ottobre 2021. IL