CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 agosto 2026
Cassazione n. 24393/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GNONE, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente –2962avverso la sentenza n. 57/2023 della CORTE D'APPELLO diTRIESTE, depositata il 20/12/2023 R.G.N. 78/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 24393/20261. Con la sentenza non definitiva in epigrafe indicata laData pubblicazione 02/08/2026Corte d’appello di Trieste, in parziale accoglimento dell’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale diUdine n. 80/2021 del 25.3.2021, che per l’effetto integralmenteriformava, accertava e dichiarava “che fra l’appellante eBouvard Italia [OSCURATO:SOCIETA]. sussiste un rapporto di lavoro subordinatoa tempo pieno sin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”, mentre provvedeva “conseparata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria alloscopo di accertare e quantificare le eventuali differenzeretributive a credito dell’appellante; spese al definitivo”.2. Con la sentenza definitiva pure sopra indicata lamedesima Corte d’appello, ribadendo la suddetta integraleriforma, condannava “[OSCURATO:SOCIETA]. a pagareall’appellante, a titolo di differenze retributive maturate dalgennaio 2015 a marzo 2023, la somma complessiva di Euro14.595,49 con la rivalutazione monetaria secondo gli indiciISTAT e gli interessi di legge calcolati sul capitale rivalutato dianno in anno a partire dalle singole scadenze mensili fino alsaldo”; poneva “definitivamente a carico di [OSCURATO:SOCIETA]le spese di consulenza tecnica, salva la solidarietà nei confrontidella C.T.U.”; condannava “[OSCURATO:SOCIETA]. a rifondereall’appellante le altre spese di lite”, come liquidate per ognigrado.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nellasentenza non definitiva, in ordine alla prima questione daaffrontare e risolvere, vale a dire quella relativaall’accertamento dell’orario di lavoro seguito, in concreto, dal DiPoi, all’esito di una prima CTU contabile fatta espletare,reputava certo che, nel periodo fra l’assunzione e il deposito delNumero registro generale 14817/2024ricorso di primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato – in media 173,24N umero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 24393/2026ore al mese e quindi, in sostanza, a tempo pieno (consideratDoat a pubblicazione 02/08/2026che il numero medio di ore di lavoro mensile era parti,astrattamente, a 173,33).4. Svolta una serie di ulteriori rilievi, sempre sulla scortadelle verifiche del CTU, la Corte specificava che era certo che,sin dall’inizio del rapporto, [OSCURATO:SOCIETA] aveva utilizzato il DiPoi a tempo pieno, inserendolo in un orario di lavoro a turni, eciò aveva fatto in modo stabile, continuativo e indipendente da(eventuali e ignote) fluttuazioni dell’attività produttiva; non siera trattato perciò, secondo la Corte, di un evento casuale esporadico, o giustificato da particolari circostanze esterne (comeun picco di ordini), ma di una scelta precisa e consolidata, cheevidentemente esprimeva una chiara volontà dell’azienda nelsenso di attuare, in concreto, un rapporto in regime di tempopieno (e cioè costituiva un comportamento concludente, nonessendo interpretabile in alcun modo diverso da quello appenaevidenziato, almeno a partire da un determinato momento inpoi).5. Sul piano giuridico, poi, dava conto la Corte che BouvardItalia affermava che la giurisprudenza di legittimità, purammettendo la trasformazione del rapporto di lavoro da tempoparziale a tempo pieno, subordinava questo effetto a duecondizioni, una positiva (e cioè la volontà delle parti dimodificare stabilmente l’orario di lavoro) e una negativa (e cioèla mancanza di specifiche esigenze organizzative aziendalisottostanti alla variazione di orario); e che la società, adimostrazione della effettiva sussistenza delle esigenze diflessibilità da cui sarebbe derivato l’orario seguito, in concreto,dal [OSCURATO:PERSONA], aveva richiamato i contratti collettivi aziendaliNumero registro generale 14817/2024stipulati nel corso degli anni e in particolare quello deNl umero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 24393/202617/1/2014. Data pubblicazione 02/08/20265.1. Sul punto, però, la Corte, in base ad altreconsiderazioni, concludeva che al [OSCURATO:PERSONA] non era stato maiapplicato il regime di flessibilità previsto dall’accordo collettivodel [OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché – oltre ad aver questo perso efficaciavincolante poco dopo l’assunzione del lavoratore – non si eranomai verificati, almeno riguardo alla sua specifica posizionepersonale, i presupposti per l’operatività di tale regime.6. In definitiva, per la Corte la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] accolta nel senso che, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il rapporto di lavorointercorso fra lui e [OSCURATO:SOCIETA] andava considerato (pereffetto della concorde volontà espressa dalle parti per fatticoncludenti) a tempo pieno, sicché riteneva necessarioproseguire e completare gli accertamenti contabili allo scopo diquantificare l’eventuale residuo credito del lavoratore, pari alladifferenza fra la retribuzione dovutagli (per tutti gli istituticontrattuali) sulla base della reale natura del rapporto di lavoroe quella percepita in concreto.7. Nella seconda sentenza (definitiva), quindi, la Corte, allastregua dell’ulteriore C.T.U. disposta, quantificava la suddettadifferenza in complessivi € 14.595,49, per la quale sommapronunciava condanna della società nei termini sopra specificati.8. Avverso tali decisioni, non definitiva e definitiva, laBouvard Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa quattro motivi e successiva memoria.9. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il controricorrente ha preliminarmente eccNeumpeirtoo re gistro generale 14817/2024Numero sezionale 2962/2026l’inammissibilità del ricorso per cassazione, sul rilieNvuom eroc hdi era ccolta generale 24393/2026l’accertamento in ordine alla natura full time del rapporto Ddait a pubblicazione 02/08/2026lavoro, cui si riferiscono tutti i motivi di ricorso, ha formatooggetto esclusivamente della sentenza non definitiva n.57/2023 del 20.12.2023, mentre la procura per proporre ilricorso per cassazione è stata conferita agli Avvocati solo perimpugnare quella definitiva (n. 155/2023 del 19.12.2023), chesi è limitata a richiamare le conclusioni raggiunte nellaprecedente decisione sull’an, ed ha riguardato solo ladeterminazione del quantum debeatur.2. Rileva il Collegio che la procura in questione è in effettiriferita al conferimento di rappresentare e difendere la societàricorrente “avanti la Suprema Corte di Cassazione, SezioneLavoro, avente ad oggetto il ricorso per cassazione dellasentenza n. 155/2023 pubbl. il 19/12/2023, della Corted’Appello di Trieste, …”.3. L’eccezione, tuttavia, è superabile, perché il ricorso percassazione, di cui s’è detto in narrativa, è inequivocabilmenteriferito ad entrambe le sentenze della Corte distrettuale, nondefinitiva e definitiva, in dettaglio specificate (alla pag. 2 eall’ultima pag. 12), e nell’epigrafe alla prima pagina è indicatala “procura in calce al presente atto”. Pertanto, trattandosi diprocura rilasciata “su documento informatico separatosottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferiscemediante strumenti informatici, individuati con apposito decretodal Ministero della Giustizia” (cfr. il testo dalla procura con firmadigitale del difensore) e, quindi, da considerare “in calce”, aisensi dell’art. 83, comma terzo, terzo periodo, c.p.c. novellato,in base ad una interpretazione della procura in questione allaluce dell’atto cui accede, è possibile concludere che Nuemsersoa re gistro generale 14817/2024Numero sezionale 2962/2026procura, benché menzioni esplicitamente solo la seNnumteeron dzi ara ccolta generale 24393/2026definitiva nei suoi estremi, si riferisca anche alla sentenza noDnat a pubblicazione 02/08/2026definitiva n. 57/2023 della medesima Corte territoriale. E tantoanche in applicazione del principio di conservazione degli atti aisensi degli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c. (vedi Cass.n. 22979 del 11/11/2015, nonché Cass. sez.un, n 11178 del 27/10/1995).4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione di legge e in particolare degli art. 2094 e 1362c.c. in relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”. Deduce che: “[OSCURATO:PERSONA]Appello ha erroneamente qualificato il rapporto di lavoro delSig. [OSCURATO:PERSONA] come rapporto a tempo pieno sulla base di unapresunta, ma invero mai manifestata, volontà delle parti dimodificare stabilmente l’orario di lavoro”.5. Il primo motivo è inammissibile per plurime ragioni.6. Invero, la ricorrente, anche nel breve sviluppo dellacensura (tra la pag. 7 e la pag. 8 del ricorso in esame), nonchiarisce in che senso e perché giudichi violato e, nel contempo,falsamente applicato l’art. 2094 c.c., visto che, come si traechiaramente dallo stesso ricorso in esame, oltre che dallesentenze impugnate, non era discusso in causa che il [OSCURATO:PERSONA] un “Prestatore di lavoro subordinato”, bensì eracontroverso se di fatto questi avesse lavorato a tempo pieno.7. Parimenti incongrua, e comunque non illustrata, è laconcorrente denuncia di “violazione e falsa applicazione”dell’art. 1362 c.c., in quanto la ricorrente neanche specifica aquale atto delle parti in causa riferisca la violazione e falsaNumero registro generale 14817/2024applicazione del suddetto articolo recante regole di ermeneuticaN umero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 24393/2026legale. Data pubblicazione 02/08/20268. La censura, inoltre, neppure è aderente ai ragionamentisvolti nelle due sentenze impugnate.8.1. In particolare, la ricorrente asserisce che: … leodierne contendenti non hanno mai manifestato la volontà dimodificare l’orario di lavoro passando da un part time misto adun tempo pieno. Su tale punto la Corte d’Appello si limita ariferire nella sentenza n. 155/2023 “Con sentenza non definitivapronunciata il 23/3/2023 è stato accertato che, a partiredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il rapporto di lavoro intercorso fra il sig. [OSCURATO:PERSONA] eBouvard Italia deve essere considerato (per effetto dellaconcorde volontà espressa dalle parti per fatti concludenti) atempo pieno”. Tuttavia nella sentenza non definitiva (n.57/2023 resa dalla medesima Corte) non vi è alcun passaggiomotivazionale o argomentativo sulla presunta “volontà espressadalle parti per fatti concludenti” né risulta che alcuno deglielementi probatori (quale?) deponga in tal senso. .8.2. Ebbene, contrariamente a (anzi all’opposto di) quantoassume la ricorrente, il passaggio motivazionale trascritto dellasent. n. 155/2023 (presente all’inizio di pag. 7 di quest’ultima),come già evidenziato in narrativa, richiama puntualmente laconclusione già tratta dalla medesima Corte nella sent. n.57/2023 laddove (al § 3. a pag. 15) ha appunto affermato cheil rapporto di lavoro intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] “e [OSCURATO:SOCIETA] vaconsiderato (per effetto della concorde volontà espressa dalleparti per fatti concludenti) a tempo pieno”.8.3. Infine, è piuttosto la ricorrente a ignorare del tuttol’oltremodo diffusa motivazione esposta dai giudici di secondogrado per giungere alla su riportata conclusione (cfr. in exNtuemnersoo re gistro generale 14817/2024Numero sezionale 2962/2026pagg. 7-15 della sentenza non definitiva). Numero di raccolta generale 24393/2026Data pubblicazione 02/08/20269. Con il secondo motivo denuncia “Omessa ovvero in ognicaso insufficiente motivazione ai sensi dell’articolo 360, comma1, n. 5 c.p.c. in ordine alla presunta manifestazione di volontàdelle parti di modificare stabilmente l’orario di lavoro”. Deduceche: “La Corte d’Appello non ha fornito una motivazioneadeguata a sostegno della sua affermazione che le parti abbianomodificato l’orario di lavoro in un regime di tempo pieno. Lasemplice menzione di una “concorde volontà espressa dalle partiper fatti concludenti” è insufficiente a spiegare le ragioni di talemodifica”.10. Anche tale motivo è inammissibile.11. Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recenteribadito che la riformulazione del n. 5 del comma primo dell’art.360 c.p.c. (come già più volte vagliata dalle stesse Sezioni unitea partire da Sez. un. n. 8053/2014) ha poi determinato ilrifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., per il tramite delle normeche impongono al giudice l’obbligo di motivazione, del viziomotivazionale nella quadruplice (o forse meglio duplice, giacchéle prime due ipotesi attengono all’esistenza della motivazione,le altre due alla sua tenuta logica) nota declinazione che leSezioni Unite ne hanno dato: la “mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico” e la “motivazioneapparente”; il “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” e “la motivazione perplessa e obbiettivamenteincomprensibile”. In questo caso – occorre evidenziare perquanto si dirà più avanti – il vizio è testuale, come lo era inprecedenza il vizio motivazionale regolato dal previgente n. 5dell’articolo 360 (la cosa è scontata, solo a titolo di esempio siNumero registro generale 14817/2024cita tra le tante Cass., Sez. Un., 11 giugno 1998, n. 5802) N umero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 24393/2026(così nel § 10.9. di Cass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792). Data pubblicazione 02/08/202612. Nella specie, allora, appare dirimente il rilievo che nellosvolgimento, generico quanto assertivo, della censura in esameè del tutto ignorata – come già notato nell’esaminare il primomotivo – la diffusa ed articolata motivazione resa dalla Corte dimerito nella sua prima sentenza. Non è dunque riscontrabilel’asserito difetto di motivazione.13. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Omessavalutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”.Assume che: “La Corte d’Appello ha valutato in maniera erroneale prove prodotte, attribuendo valore probatorio a fatti nondimostrati e ignorando le risultanze istruttorie determinanti”.14. Anche tale motivo è inammissibile.15. Secondo questa Corte, infatti, l’omesso esame di unfatto storico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella suaaccezione storico-fenomenica, principale (ossia, costitutivo,impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) osecondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processualie che abbia carattere decisivo. Costituisce un “fatto”, agli effettidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un“punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico enormativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodiofenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cuiomesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; gliNumero registro generale 14817/2024elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o iNl umero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 24393/2026“vario insieme dei materiali di causa” (così, tra le altre, CassD.a,t a pubblicazione 02/08/2026sez. lav., 22.5.2020, n. 9483).16. Orbene, il terzo motivo, come il precedente, fa capoesclusivamente al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5),c.p.c. (questa volta, secondo la versione di quest’ultima ipotesida tempo e tuttora vigente).Tuttavia, come risulta chiaramente dall’esposizione di talecensura (cfr. pagg. 9-10 del ricorso), la ricorrente neppureindividua uno o più fatti storici (principali o secondari) nel sensotesté precisato, e piuttosto propone una propria rivisitazionedelle risultanze processuali, contrapposta all’apprezzamento diqueste ultime senz’altro operato dai giudici di secondo grado.Mette conto aggiungere che la critica così esposta neppuresi confronta con l’articolato ragionamento decisorio espostonell’impugnata sentenza, che a più riprese ha considerato, eargomentatamente disatteso, le tesi sostenute dalla società(cfr. in particolare, §§ 1. e 1.1. a pag. 7; 1.3.1; 1.3.2., 1.3.3.,1.4., 1.5., 2., 2.1., 2.1.2., 2.2., 2.2.1.), anche in relazione all’“applicazione di clausole flessibili ed elastiche” cui oragenericamente allude.17. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “Violazionee falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione allavalutazione delle prove, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.”. Deduce che: “La Corte d’Appello ha valutato in manieraerronea le prove prodotte, attribuendo valore probatorio a fattinon dimostrati e ignorando le risultanze della contrattazionecollettiva e delle testimonianze rese in primo grado”.Numero registro generale 14817/202418. Pure quest’ultimo motivo è inammissibile. Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 24393/2026Data pubblicazione 02/08/202619. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, intema di ricorso per cassazione, una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonpuò porsi per una erronea valutazione del materiale istruttoriocompiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi chequest’ultimo abbia posto a base della decisione prove nondedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limitilegali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia consideratocome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (così, exmultis, riassuntivamente Cass. n. 6674/2022).20. Come risulta chiaramente dall’esposizione di talemotivo (alla pag. 11 del ricorso), la ricorrente non ha formulatoassolutamente quest’ultimo nei suddetti stretti limiti nei quali èconsentita in sede di legittimità la denuncia della violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c.21. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore dei due difensori delcontroricorrente, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutaal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensiprofessionali, oltre rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrNaumee roin re gistro generale 14817/2024Numero sezionale 2962/2026favore di difensori del controricorrente. Numero di raccolta generale 24393/2026Data pubblicazione 02/08/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 14817/2024Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 24393/2026Data pubblicazione 02/08/2026