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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 11003/2022

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. . [OSCURATO:PERSONA] Composto da: [OSCURATO:PERSONA] Presidente e relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FRASCA ha pronunciato il seguente decreto, provvedendo sulle istanze presentate ai sensi degli artt. 78 e ss. c.p.c. in relazione al ricorso iscritto al n.r.g. 26535-2021.

Ritenuto che:

1. Nell'agosto del 2009 UniCredit [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di mandataria della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] LLC, società di diritto statunitense, i signori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], società di diritto inglese, e la [OSCURATO:PERSONA], fondazione di diritto panamense, e, previa deduzione che nel giugno del 1993 la Cozzani aveva rilasciato in favore di Ugo e [OSCURATO:PERSONA] una fideiussione omnibus per le obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e che nel dicembre del 2004 detta società era fallita e UniCredit era stata ammessa al passivo fallimentare per un credito di C 10.000.000,00 ed aveva ottenuto contro la garante un decreto ingiuntivo, opposto dalla medesima e poi riassunto dai suoi eredi, assumeva che nelle more detta istante aveva appreso che: a) con atto del dicembre 2010 la Cozzani aveva conferito alla [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà dell'immobile sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 26, ricevendone in cambio il conferimento di n. 760.000 azioni del valore di 1 C ciascuna; b) con successivo atto di compravendita dell'ottobre 2005 a sua volta la [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito il 50% della nuda proprietà dell'immobile alla [OSCURATO:PERSONA] LLC e con altro atto, questa volta di donazione, del gennaio 2006 il restante 50% alla [OSCURATO:PERSONA].

2. Sulla base di tali deduzioni l'attrice chiedeva, ai sensi dell'art.2901 e ss. c.c. in via principale e in via subordinata, per il caso di ritenuta applicabilità, ai sensi della legge inglese ed in particolare della Section 423 dell'[OSCURATO:PERSONA] 1986, la declaratoria di inefficacia nei propri confronti dei tre atti dispositivi.

3. Nella resistenza all'azione dei convenuti il Tribunale di Roma, con sentenza del maggio 2015, accoglieva l'azione ai sensi dell'art. 2910 c.c.

4. Provvedendo sull'appello principale di Aldo ed [OSCURATO:PERSONA] e su quelli separatamente proposti e poi riuniti della [OSCURATO:PERSONA] e della Rosslclaim LLC, nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]., già UniCredit [OSCURATO:PERSONA]) e nella contumacia della [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Roma, con sentenza del luglio 2021 rigettava gli appelli.

5. A seguito della pronuncia della sentenza di appello, l'[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] (rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]), e l'[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] LLC (rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]), con istanze depositate il 12 ottobre 2021 e, rispettivamente, il 13 ottobre 2021, adducendo di dover notificare ricorso per cassazione contro di essa e di doverlo notificare anche alla [OSCURATO:PERSONA], chiedevano al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, a norma degli artt. 78 e ss. c.p.c., la nomina di un curatore speciale di detta società, affermando che essa, già contumace in appello, risultava cancellata dal registro delle imprese inglese [OSCURATO:PERSONA].

6. [OSCURATO:PERSONA], quale delegato del [OSCURATO:PERSONA] Presidente, con provvedimento del 20 ottobre 2021, su conforme parere del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, rigettava dette istanze, osservando che, in applicazione del diritto inglese, cui occorreva fare riferimento per [OSCURATO:PERSONA], era possibile, al fine della prosecuzione del giudizio con l'impugnazione innanzi alla Corte di cassazione, l'esperimento della speciale procedura di restoration della società [OSCURATO:PERSONA], già dissolved, cioè cessata secondo il diritto inglese, onde all'esperimento di tale procedura non poteva supplire la chiesta nomina di un curatore speciale per la rappresentanza della società cancellata secondo l'ordinamento inglese, potendosene, del resto ottenere la restauration anche ai soli fini della notificazione del ricorso per cassazione in funzione della prosecuzione del giudizio.

7. A seguito dell'emissione del detto decreto del P.P.A., gli indicati difensori, in data 20 gennaio 2022 hanno depositato separate nuove istanze, rivolte sempre al Capo dell'Ufficio, ed hanno insistito per la nomina del curatore speciale della [OSCURATO:PERSONA], giustificando le nuove istanze con nuova documentazione tesa a dimostrare che, essendo trascorsi ormai più di sei anni dalla cessazione - dissolution - di detta società, non era più possibile attivare la procedura di restoration, giusta il disposto dell'art. 24, quarto comma, del [OSCURATO:PERSONA] 2006. [OSCURATO:PERSONA], dopo avere richiesto il parere al Pubblico Ministero presso questa Corte, che lo rendeva con conclusioni del 9 febbraio 2022, premesso il rilievo che le nuove istanze risultavano depositate in sopravvenuta pendenza davanti alla Corte di ricorso per cassazione, iscritto al n.r.g. 26535 del 2021, notificato in data 15 ottobre 2021 da parte della [OSCURATO:PERSONA] LLC alle altre parti, seguito da notifica di successivo ricorso anche da parte di [OSCURATO:PERSONA] in data 2 novembre 2021 e da altro ricorso successivo di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] notificato in data 4 novembre 2021, entrambi sempre alle altre parti, con provvedimento del 17 febbraio 2022 ha disposto la trasmissione delle due nuove istanze alla Terza Sezione Civile, ravvisandone la competenza interna per essere tabellarmente assegnataria dei ricorsi, giusta il principio di diritto di cui a Cass. n. 7362 del 2015, seguito da Cass. n. 38883 del 2021, in ordine alla sussistenza, una volta introdotto il giudizio, della competenza ai sensi degli artt. 78 e ss. del giudice designato alla trattazione e non del Capo dell'Ufficio.

8. [OSCURATO:PERSONA], a seguito del pervenimento dell'incombente a questa Sezione ha delegato all'esame l'estensore della presente e, quindi, su sua richiesta, dovendo aver seguito la trattazione con il procedimento camerale ai sensi degli artt. 727 e ss., tenuto conto che (giusta il richiamato precedente di cui a Cas. n. 7362 del 2015) in esso si iscrive il procedimento di cui agli artt. 78 e ss. c.p.c. anche allorquando introdotto in relazione ad un giudizio pendente, ha designato alla trattazione l'odierno Collegio presieduto dallo scrivente e già fissato in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis-1 c.p.c.

9. Con decreto del 21 marzo 2022 il sottoscritto Presidente, visto il secondo comma dell'art. 738 c.p.c., ha fissato per la trattazione la camera di consiglio odierna e disposto che la Cancelleria comunicasse al Procuratore Generale presso la Corte il presente decreto ai fini della presentazione di eventuali conclusioni scritte aggiuntive a quelle già depositate a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in data 9 febbraio 2022 nel procedimento preliminare svoltosi dinanzi al Presidente [OSCURATO:PERSONA] prima della designazione di questa Sezione alla trattazione delle stesse.

Il decreto è stato comunicato e non sono state presentate conclusioni aggiuntive dal Pubblico Ministero.

Considerato che:

1. In via preliminare il Collegio osserva che si è reputato inutile assumere osservazioni e, quindi, notiziare preliminarmente della fissazione dell'odierna trattazione le due parti istanti, in quanto, a seguito del procedimento svoltosi presso il Presidente [OSCURATO:PERSONA] a norma del primo comma dell'art. 80 c.p.c. in relazione alle originarie istanze e di quello sempre davanti ad Esso seguito alle istanze oggi in esame, risultava inutile l'acquisizione di ulteriori informazioni, essendosi evidenziata dalle parti istanti, anche mediante produzione con apostille di riscontri del registro inglese di cui al [OSCURATO:PERSONA] 2006, la situazione verificatasi nell'ordinamento inglese di appartenenza quanto alla società [OSCURATO:PERSONA].

2. Detta situazione è stata documentata dalle parti istanti - mediante un certificate rilasciato da un Barrister asseverato da un [OSCURATO:PERSONA] con apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 - nel senso che, a seguito della c.d. dissolution non è intervenuta nel periodo di sei anni da essa la c.d. restauration della società di cui trattasi, ai sensi dell'art. 1024 del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rileva che le parti istanti nulla hanno osservato sull'eventuale verificarsi in relazione alla società di cui trattasi, a seguito della cancellazione dal [OSCURATO:PERSONA], di una situazione riconducibile all'istituto previsto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel capitolo 2 della parte 31, sotto gli articoli 1012-1023, e che è indicata con l'espressione "bona vacantia".

Non è stato dedotto se, in relazione alle situazioni giuridiche attive della società dissolved ha trovato applicazione l'acquisizione alla Corona (Crown), nei termini indicati dall'art. 1012, ed eventualmente se vi sia stata una successiva effettuazione di disclaimer (rinuncia) da parte della Corona, ipotesi nella quale, comunque, l'art. 1015, comma 2, lascia peraltro intatta la liability, cioè la responsabilità di altre persone.

Peraltro, la situazione giuridica soggettiva della società dissolved oggetto del giudizio in relazione al quale sono state presentate le istanze in esame è, avuto riguardo alla natura dell'azione contro di essa esercitata, una situazione di soggezione alla declaratoria di inefficacia dell'atto di conferimento nei suoi confronti operato dalla debitrice ora defunta e di quelli a sua volta operati da essa stessa a favore dell'altra società e della fondazione convenute e, dunque, non è una situazione giuridica soggettiva attiva, ma passiva, in quanto diretta ad assicurare la responsabilità patrimoniale della de cuius ed ora per essa dei suoi eredi sul bene ricevuto e poi alienato.

Trattandosi, dunque, di situazione giuridica passiva in essa non potrebbe dirsi subentrata la Corona, il che evidenzia che nella specie, a prescindere dalla sua mancata allegazione, nemmeno potrebbe essersi realizzato l'istituto di cui al citato art. 1012, denominato "Property of dissolved company to be bona vacantia", tenuto conto che esso concerne "all property and rights whatsoever vested in or held on trust for the company immediately before its dissolution", cioè situazioni giuridiche attive, nel mentre le descritte situazioni di soggezione sono di natura passiva.

L'assenza di rilevanza dell'istituto di cui all'art. 1012 del [OSCURATO:PERSONA], al di là dell'assorbenza del rilievo della mancata allegazione delle parti istanti, ha indotto questa Corte a non assumere informazioni da dette parti sul punto.

3. Tanto premesso, si deve rilevare che nella situazione della società di diritto inglese allegata e, dunque, da apprezzare come dissolved e nella carenza di verificazione di una restauration, l'invocazione da parte delle società istanti dell'applicazione dell'istituto di cui agli artt. 78 e ss. c.p.c. appare priva di fondamento, il che giustificherà il rigetto delle istanze.

Queste le ragioni.

4. Una volta acclarato che la società [OSCURATO:PERSONA] si è cancellata e non è stata ricostituita, accertamento che correttamente si è svolto con l'applicazione del diritto inglese ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c), della legge n. 218 del 1995, assume rilievo la circostanza che, essendo conclamata l'estinzione della detta società, l'applicazione dell'istituto dell'art. 78 c.p.c. è stata sollecitata del tutto al di fuori dei presupposti che la norma indica, in quanto essa prevede che si possa nominare un curatore speciale «se manca la persona a cui spetta la rappresentanza[....] o vi sono ragioni d'urgenza» ed entrambe tali ipotesi non ricorrono.

La prima suppone che il soggetto per il quale si chiede la nomina del curatore speciale "manchi" ed è evidente che ciò suppone comunque che il soggetto de quo sia esistente.

E' palese che non si può nominare un curatore speciale per un soggetto che non esiste, nella specie - per quanto interessa - una persona giuridica.

La seconda ipotesi parimenti suppone che il soggetto per cui si deve nominare il curatore esista, supponendosi implicitamente che la persona che ne ha la rappresentanza vi sia, cioè non manchi, ma ricorrano ragioni di urgenza che gli impediscano di svolgere la rappresentanza.

La nomina è fatta, del resto, nell'uno come nell'altro caso, fino a che «subentri colui al quale spetta la rappresentanza» ed è palese che, nel caso di persona giuridica, tale spettanza non può che supporre l'esistenza della società.

La situazione che risulta esposta e documentata dalle istanze in esame è allora, in realtà, del tutto estranea a quanto disciplina l'istituto degli artt. 78 e ss., pur applicabile (secondo il precedente già citato) anche in relazione ad un processo pendente.

Si tratta, in effetti, di una situazione che secondo il diritto processuale civile italiano esige l'individuazione del soggetto che sia succeduto, nella pendenza del processo, alla società estintasi e nei cui confronti il processo può e deve proseguire.

Tale individuazione deve farsi secondo la legge italiana, atteso che l'art. 12 della citata legge n. 218 del 1995 dispone che «il processo ivie che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana» e considerato che essa, come fa manifesto l'art. 110 c.p.c. prevede che «quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito da: successore universale o in suo confronto».

Ora, secondo l'esegesi che, in relazione al fenomeno dell'estinzione della società di capitali o di persone nella pendenza del processo, è stata fatta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 6070 del 2013, venir meno della società, nel che si concreta il suo fenomeno estintivo, per quanto si desume anche da un'esegesi delle norme degli artt. 2312 e 2495 c.c. in relazione all'art. 24 della Costituzione là dove tutela il diritto di azione, impone di ritenere che: «La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.».

Poiché la situazione di dissolution rappresentata dalle istanze, in quanto verificatasi in pendenza di un processo, è disciplinata dall'art. 110 c.., è palese che la notifica del ricorso per cassazione per quanto attiene alla posizione della società dissolved and not restaurated deve effettuarsi ai soci della società al momento dell'estinzione, atteso che si -1);J:lica la legge processuale italiana di cui a detta norma.

Ne segue che le parti istanti, tenuto conto che il processo di :esazione è stato già introdotto quanto alle altre parti e considerato che posizione della società dissolved era riconducibile alla fattispecie del :onsorzio necessario, si trovano nella condizione di poter procedere 3 notifica ai soci a titolo di spontanea integrazione del contraddittorio, mentre sarà, nel caso di loro inattività, il Collegio designato alla trattazione del ricorso in sede giurisdizionale ad ordinare detta integrazione.5.

Per mera completezza rileva, inoltre, il Collegio che se la situazione di dissolution si fosse verificata prima dell'inizio del giudizio in ?rimo grado, l'applicazione della legge italiana - possibile sempre secondo ; art. 25, comma 2, lett. c), citato - si sarebbe giustificata in quanto le -floni Unite, al di là del richiamo all'art. 110 c.p.c., che riguarda la iiazione di pendenza del processo (come nella specie), hanno , negato la legittimazione successoria dei soci della società estinta (sia caso di società di capitali che personali) al diritto costituzionale di (Azione e, dunque, ad una norma processuale (che, peraltro, è trasfusa l-ì-11'art. 99 c.p.c. a livello di legge ordinaria), attribuendo alle norme civilistiche degli artt. 2312 e 2495 c.c. solo un valore confermativo dell'esigenza di individuare un successore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. . [OSCURATO:PERSONA] Composto da: [OSCURATO:PERSONA] Presidente e relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FRASCA ha pronunciato il seguente decreto, provvedendo sulle istanze presentate ai sensi degli artt. 78 e ss. c.p.c. in relazione al ricorso iscritto al n.r.g. 26535-2021. Ritenuto che: 1. Nell'agosto del 2009 UniCredit [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di mandataria della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] LLC, società di diritto statunitense, i signori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], società di diritto inglese, e la [OSCURATO:PERSONA], fondazione di diritto panamense, e, previa deduzione che nel giugno del 1993 la Cozzani aveva rilasciato in favore di Ugo e [OSCURATO:PERSONA] una fideiussione omnibus per le obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e che nel dicembre del 2004 detta società era fallita e UniCredit era stata ammessa al passivo fallimentare per un credito di C 10.000.000,00 ed aveva ottenuto contro la garante un decreto ingiuntivo, opposto dalla medesima e poi riassunto dai suoi eredi, assumeva che nelle more detta istante aveva appreso che: a) con atto del dicembre 2010 la Cozzani aveva conferito alla [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà dell'immobile sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 26, ricevendone in cambio il conferimento di n. 760.000 azioni del valore di 1 C ciascuna; b) con successivo atto di compravendita dell'ottobre 2005 a sua volta la [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito il 50% della nuda proprietà dell'immobile alla [OSCURATO:PERSONA] LLC e con altro atto, questa volta di donazione, del gennaio 2006 il restante 50% alla [OSCURATO:PERSONA]. 2. Sulla base di tali deduzioni l'attrice chiedeva, ai sensi dell'art.2901 e ss. c.c. in via principale e in via subordinata, per il caso di ritenuta applicabilità, ai sensi della legge inglese ed in particolare della Section 423 dell'[OSCURATO:PERSONA] 1986, la declaratoria di inefficacia nei propri confronti dei tre atti dispositivi. 3. Nella resistenza all'azione dei convenuti il Tribunale di Roma, con sentenza del maggio 2015, accoglieva l'azione ai sensi dell'art. 2910 c.c. 4. Provvedendo sull'appello principale di Aldo ed [OSCURATO:PERSONA] e su quelli separatamente proposti e poi riuniti della [OSCURATO:PERSONA] e della Rosslclaim LLC, nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]., già UniCredit [OSCURATO:PERSONA]) e nella contumacia della [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Roma, con sentenza del luglio 2021 rigettava gli appelli. 5. A seguito della pronuncia della sentenza di appello, l'[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] (rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]), e l'[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] LLC (rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]), con istanze depositate il 12 ottobre 2021 e, rispettivamente, il 13 ottobre 2021, adducendo di dover notificare ricorso per cassazione contro di essa e di doverlo notificare anche alla [OSCURATO:PERSONA], chiedevano al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, a norma degli artt. 78 e ss. c.p.c., la nomina di un curatore speciale di detta società, affermando che essa, già contumace in appello, risultava cancellata dal registro delle imprese inglese [OSCURATO:PERSONA]. 6. [OSCURATO:PERSONA], quale delegato del [OSCURATO:PERSONA] Presidente, con provvedimento del 20 ottobre 2021, su conforme parere del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, rigettava dette istanze, osservando che, in applicazione del diritto inglese, cui occorreva fare riferimento per [OSCURATO:PERSONA], era possibile, al fine della prosecuzione del giudizio con l'impugnazione innanzi alla Corte di cassazione, l'esperimento della speciale procedura di restoration della società [OSCURATO:PERSONA], già dissolved, cioè cessata secondo il diritto inglese, onde all'esperimento di tale procedura non poteva supplire la chiesta nomina di un curatore speciale per la rappresentanza della società cancellata secondo l'ordinamento inglese, potendosene, del resto ottenere la restauration anche ai soli fini della notificazione del ricorso per cassazione in funzione della prosecuzione del giudizio. 7. A seguito dell'emissione del detto decreto del P.P.A., gli indicati difensori, in data 20 gennaio 2022 hanno depositato separate nuove istanze, rivolte sempre al Capo dell'Ufficio, ed hanno insistito per la nomina del curatore speciale della [OSCURATO:PERSONA], giustificando le nuove istanze con nuova documentazione tesa a dimostrare che, essendo trascorsi ormai più di sei anni dalla cessazione - dissolution - di detta società, non era più possibile attivare la procedura di restoration, giusta il disposto dell'art. 24, quarto comma, del [OSCURATO:PERSONA] 2006. [OSCURATO:PERSONA], dopo avere richiesto il parere al Pubblico Ministero presso questa Corte, che lo rendeva con conclusioni del 9 febbraio 2022, premesso il rilievo che le nuove istanze risultavano depositate in sopravvenuta pendenza davanti alla Corte di ricorso per cassazione, iscritto al n.r.g. 26535 del 2021, notificato in data 15 ottobre 2021 da parte della [OSCURATO:PERSONA] LLC alle altre parti, seguito da notifica di successivo ricorso anche da parte di [OSCURATO:PERSONA] in data 2 novembre 2021 e da altro ricorso successivo di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] notificato in data 4 novembre 2021, entrambi sempre alle altre parti, con provvedimento del 17 febbraio 2022 ha disposto la trasmissione delle due nuove istanze alla Terza Sezione Civile, ravvisandone la competenza interna per essere tabellarmente assegnataria dei ricorsi, giusta il principio di diritto di cui a Cass. n. 7362 del 2015, seguito da Cass. n. 38883 del 2021, in ordine alla sussistenza, una volta introdotto il giudizio, della competenza ai sensi degli artt. 78 e ss. del giudice designato alla trattazione e non del Capo dell'Ufficio. 8. [OSCURATO:PERSONA], a seguito del pervenimento dell'incombente a questa Sezione ha delegato all'esame l'estensore della presente e, quindi, su sua richiesta, dovendo aver seguito la trattazione con il procedimento camerale ai sensi degli artt. 727 e ss., tenuto conto che (giusta il richiamato precedente di cui a Cas. n. 7362 del 2015) in esso si iscrive il procedimento di cui agli artt. 78 e ss. c.p.c. anche allorquando introdotto in relazione ad un giudizio pendente, ha designato alla trattazione l'odierno Collegio presieduto dallo scrivente e già fissato in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis-1 c.p.c. 9. Con decreto del 21 marzo 2022 il sottoscritto Presidente, visto il secondo comma dell'art. 738 c.p.c., ha fissato per la trattazione la camera di consiglio odierna e disposto che la Cancelleria comunicasse al Procuratore Generale presso la Corte il presente decreto ai fini della presentazione di eventuali conclusioni scritte aggiuntive a quelle già depositate a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in data 9 febbraio 2022 nel procedimento preliminare svoltosi dinanzi al Presidente [OSCURATO:PERSONA] prima della designazione di questa Sezione alla trattazione delle stesse. Il decreto è stato comunicato e non sono state presentate conclusioni aggiuntive dal Pubblico Ministero. Considerato che: 1. In via preliminare il Collegio osserva che si è reputato inutile assumere osservazioni e, quindi, notiziare preliminarmente della fissazione dell'odierna trattazione le due parti istanti, in quanto, a seguito del procedimento svoltosi presso il Presidente [OSCURATO:PERSONA] a norma del primo comma dell'art. 80 c.p.c. in relazione alle originarie istanze e di quello sempre davanti ad Esso seguito alle istanze oggi in esame, risultava inutile l'acquisizione di ulteriori informazioni, essendosi evidenziata dalle parti istanti, anche mediante produzione con apostille di riscontri del registro inglese di cui al [OSCURATO:PERSONA] 2006, la situazione verificatasi nell'ordinamento inglese di appartenenza quanto alla società [OSCURATO:PERSONA]. 2. Detta situazione è stata documentata dalle parti istanti - mediante un certificate rilasciato da un Barrister asseverato da un [OSCURATO:PERSONA] con apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 - nel senso che, a seguito della c.d. dissolution non è intervenuta nel periodo di sei anni da essa la c.d. restauration della società di cui trattasi, ai sensi dell'art. 1024 del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rileva che le parti istanti nulla hanno osservato sull'eventuale verificarsi in relazione alla società di cui trattasi, a seguito della cancellazione dal [OSCURATO:PERSONA], di una situazione riconducibile all'istituto previsto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel capitolo 2 della parte 31, sotto gli articoli 1012-1023, e che è indicata con l'espressione "bona vacantia". Non è stato dedotto se, in relazione alle situazioni giuridiche attive della società dissolved ha trovato applicazione l'acquisizione alla Corona (Crown), nei termini indicati dall'art. 1012, ed eventualmente se vi sia stata una successiva effettuazione di disclaimer (rinuncia) da parte della Corona, ipotesi nella quale, comunque, l'art. 1015, comma 2, lascia peraltro intatta la liability, cioè la responsabilità di altre persone. Peraltro, la situazione giuridica soggettiva della società dissolved oggetto del giudizio in relazione al quale sono state presentate le istanze in esame è, avuto riguardo alla natura dell'azione contro di essa esercitata, una situazione di soggezione alla declaratoria di inefficacia dell'atto di conferimento nei suoi confronti operato dalla debitrice ora defunta e di quelli a sua volta operati da essa stessa a favore dell'altra società e della fondazione convenute e, dunque, non è una situazione giuridica soggettiva attiva, ma passiva, in quanto diretta ad assicurare la responsabilità patrimoniale della de cuius ed ora per essa dei suoi eredi sul bene ricevuto e poi alienato. Trattandosi, dunque, di situazione giuridica passiva in essa non potrebbe dirsi subentrata la Corona, il che evidenzia che nella specie, a prescindere dalla sua mancata allegazione, nemmeno potrebbe essersi realizzato l'istituto di cui al citato art. 1012, denominato "Property of dissolved company to be bona vacantia", tenuto conto che esso concerne "all property and rights whatsoever vested in or held on trust for the company immediately before its dissolution", cioè situazioni giuridiche attive, nel mentre le descritte situazioni di soggezione sono di natura passiva. L'assenza di rilevanza dell'istituto di cui all'art. 1012 del [OSCURATO:PERSONA], al di là dell'assorbenza del rilievo della mancata allegazione delle parti istanti, ha indotto questa Corte a non assumere informazioni da dette parti sul punto. 3. Tanto premesso, si deve rilevare che nella situazione della società di diritto inglese allegata e, dunque, da apprezzare come dissolved e nella carenza di verificazione di una restauration, l'invocazione da parte delle società istanti dell'applicazione dell'istituto di cui agli artt. 78 e ss. c.p.c. appare priva di fondamento, il che giustificherà il rigetto delle istanze. Queste le ragioni. 4. Una volta acclarato che la società [OSCURATO:PERSONA] si è cancellata e non è stata ricostituita, accertamento che correttamente si è svolto con l'applicazione del diritto inglese ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c), della legge n. 218 del 1995, assume rilievo la circostanza che, essendo conclamata l'estinzione della detta società, l'applicazione dell'istituto dell'art. 78 c.p.c. è stata sollecitata del tutto al di fuori dei presupposti che la norma indica, in quanto essa prevede che si possa nominare un curatore speciale «se manca la persona a cui spetta la rappresentanza[....] o vi sono ragioni d'urgenza» ed entrambe tali ipotesi non ricorrono. La prima suppone che il soggetto per il quale si chiede la nomina del curatore speciale "manchi" ed è evidente che ciò suppone comunque che il soggetto de quo sia esistente. E' palese che non si può nominare un curatore speciale per un soggetto che non esiste, nella specie - per quanto interessa - una persona giuridica. La seconda ipotesi parimenti suppone che il soggetto per cui si deve nominare il curatore esista, supponendosi implicitamente che la persona che ne ha la rappresentanza vi sia, cioè non manchi, ma ricorrano ragioni di urgenza che gli impediscano di svolgere la rappresentanza. La nomina è fatta, del resto, nell'uno come nell'altro caso, fino a che «subentri colui al quale spetta la rappresentanza» ed è palese che, nel caso di persona giuridica, tale spettanza non può che supporre l'esistenza della società. La situazione che risulta esposta e documentata dalle istanze in esame è allora, in realtà, del tutto estranea a quanto disciplina l'istituto degli artt. 78 e ss., pur applicabile (secondo il precedente già citato) anche in relazione ad un processo pendente. Si tratta, in effetti, di una situazione che secondo il diritto processuale civile italiano esige l'individuazione del soggetto che sia succeduto, nella pendenza del processo, alla società estintasi e nei cui confronti il processo può e deve proseguire. Tale individuazione deve farsi secondo la legge italiana, atteso che l'art. 12 della citata legge n. 218 del 1995 dispone che «il processo ivie che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana» e considerato che essa, come fa manifesto l'art. 110 c.p.c. prevede che «quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito da: successore universale o in suo confronto». Ora, secondo l'esegesi che, in relazione al fenomeno dell'estinzione della società di capitali o di persone nella pendenza del processo, è stata fatta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 6070 del 2013, venir meno della società, nel che si concreta il suo fenomeno estintivo, per quanto si desume anche da un'esegesi delle norme degli artt. 2312 e 2495 c.c. in relazione all'art. 24 della Costituzione là dove tutela il diritto di azione, impone di ritenere che: «La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.». Poiché la situazione di dissolution rappresentata dalle istanze, in quanto verificatasi in pendenza di un processo, è disciplinata dall'art. 110 c.., è palese che la notifica del ricorso per cassazione per quanto attiene alla posizione della società dissolved and not restaurated deve effettuarsi ai soci della società al momento dell'estinzione, atteso che si -1);J:lica la legge processuale italiana di cui a detta norma. Ne segue che le parti istanti, tenuto conto che il processo di :esazione è stato già introdotto quanto alle altre parti e considerato che posizione della società dissolved era riconducibile alla fattispecie del :onsorzio necessario, si trovano nella condizione di poter procedere 3 notifica ai soci a titolo di spontanea integrazione del contraddittorio, mentre sarà, nel caso di loro inattività, il Collegio designato alla trattazione del ricorso in sede giurisdizionale ad ordinare detta integrazione.5. Per mera completezza rileva, inoltre, il Collegio che se la situazione di dissolution si fosse verificata prima dell'inizio del giudizio in ?rimo grado, l'applicazione della legge italiana - possibile sempre secondo ; art. 25, comma 2, lett. c), citato - si sarebbe giustificata in quanto le -floni Unite, al di là del richiamo all'art. 110 c.p.c., che riguarda la iiazione di pendenza del processo (come nella specie), hanno , negato la legittimazione successoria dei soci della società estinta (sia caso di società di capitali che personali) al diritto costituzionale di (Azione e, dunque, ad una norma processuale (che, peraltro, è trasfusa l-ì-11'art. 99 c.p.c. a livello di legge ordinaria), attribuendo alle norme civilistiche degli artt. 2312 e 2495 c.c. solo un valore confermativo dell'esigenza di individuare un successore