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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2025

Cassazione n. 30841/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24186/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 8004/2019 depositata il 19/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ltd aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. facendo valere la garanzia per vizi e difetti delle opere commissionate alla controparte e lamentando altre inadempienze: la società attrice aveva formulato domande di riduzione del prezzo, di condanna al pagamento della penale pattuita e di restituzione di quanto pagato per opere non eseguite.

La società convenuta si era costituita proponendo domanda riconvenzionale con la quale faceva valere la pretesa creditoria che affermava di vantare nei confronti della società attrice.

Il Tribunale di Velletri aveva parzialmente accolto le domande dell’una e dell’altra parte.

Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] ltd aveva articolato appello incidentale.

Alla prima udienza avanti alla Corte d’Appello di Roma l’appellante principale aveva eccepito il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] ltd per intervenuto scioglimento della stessa.

La Corte d’Appello di Roma aveva disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione perché l’eventuale scioglimento di [OSCURATO:PERSONA] ltd non determinerebbe la perdita di soggettività della società, ma semmai l’apertura di una fase di liquidazione volta all’estinzione dei debiti, alla riscossione dei crediti e alla ripartizione dell’eventuale residuo tra i soci, fase che anzi renderebbe necessaria la sua presenza nel giudizio promosso per regolare ogni rapporto di credito e di debito in dipendenza dell’appalto per cui è causa .

Nel merito, confermata la corretta individuazione della competenza territoriale, la Corte aveva respinto sia l’appello principale che quello incidentale.

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., articolandolo su due motivi.

Deposita controricorso in data 29.10.2020 [OSCURATO:PERSONA] ltd, in persona di [OSCURATO:PERSONA], suo procuratore speciale in forza di procura speciale in data 30.7.2009, legalizzata e postillata il 31.7.2009, instando per la declaratoria di inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Si premette che appare rituale la proposizione del ricorso per cassazione con notificazione dello stesso presso il procuratore domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA] ltd, risultante tale dagli atti del giudizio di appello: ciò a prescindere dal poter essere considerata la società inglese come aver legittimamente partecipato oppure no -e, in ipotesi negativa, con quali conseguenze sul processo- alle fasi di giudizio di merito, in particolare alla fase di appello, perché la questione dell’esistenza giuridica di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ha partecipato al giudizio di appello proponendo appello incidentale, e quindi del legittimo conferimento del mandato al difensore - apparentemente, nel processo, rappresentante processuale e domiciliatario della società inglese-, è uno dei profili controversi tra le parti.

Si deve invece rilevare fin da ora la irritualità del controricorso, della materiale esistenza e del contenuto del quale non si potrà tenere conto, perché al momento della costituzione nel giudizio di cassazione la società inglese sicuramente non era stata ancora ripristinata (ciò è avvenuto solo nel febbraio 2021) e [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun legittimo potere di rappresentanza della stessa né poteva rilasciare valida procura ad litemper il giudizio di cassazione al difensore, per le considerazioni che saranno svolte nell’ambito dell’esame del primo motivo di ricorso.

Non rileva, infine, il dissolvimento di [OSCURATO:PERSONA] ltd nuovamente intervenuto il 14/19.9.2023 -come documentato dalla ricorrente in allegato alla memoria ex art.380 bis1 c.p.c. nel rispetto dei termini dell’art.372 co 2 c.p.c.-, non comportando conseguenze sul giudizio di cassazione, che non è suscettibile di interruzione, gli eventi che nelle fasi di merito sono significativi ex art.299, 300 c.p.c.

1. Con il primo motivo di critica, inquadrato nell’ambito del disposto dell’art.360 co 1 n.3 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. lamenta la violazione e falsa applicazione ex art.2495 comma 2 c.c. e art.299 e 300 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ltd era stata cancellata dal registro delle società inglesi il 10.6.2014, come da certificato della Camera di Commercio inglese, e aveva contestualmente perso la capacità giuridica a partire dalla stessa data di cancellazione, con conseguente perdita della capacità di rappresentanza da parte del procuratore speciale.

La Corte di merito avrebbe dovuto applicare il disposto dell’art.2495 c.c. e invece ha ritenuto, secondo la ricorrente ingiustificatamente, che per la controparte si fosse solo aperta la fase di liquidazione ai fini della definizione dei rapporti giuridici pendenti.

La Corte d’Appello avrebbe dovuto invece provvedere come il Tribunale di Velletri in altra causa pendente tra [OSCURATO:PERSONA] ltd e il socio di [OSCURATO:SOCIETA]. [nell’ambito di un processo nel quale fu la difesa della società inglese a dichiarare l’evento interruttivo, come emerge dal provvedimento giudiziale allegato dalla ricorrente], con declaratoria della perdita immediata di capacità giuridica della controparte e della conseguente perdita di capacità di rappresentanza in capo al procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], tale da rendere inesistente la procura al difensore.

In effetti, secondo la ricorrente, la cancellazione della società dal registro delle imprese determinerebbe l’estinzione dell’ente e, quindi, la cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario sarebbe rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e dovrebbe comportare l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Il motivo in esame è infondato.

In fatto, lo svolgimento del processo nelle fasi di merito, fino alla proposizione del giudizio di legittimità, si ricostruisce come segue: -[OSCURATO:PERSONA] ltd, società di diritto inglese, aveva provveduto, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] -munito di procura speciale del 30.7.2009, legalizzata e postillata il 31.7.2009, ritualmente in atti-, alla notificazione dell’atto di citazione per il primo grado a [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -la data indicata per l’intervenuta cancellazione di [OSCURATO:PERSONA] ltd è quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -come da certificato con apostille del 27.3.2018, prodotto dalla ricorrente nella fase di appello, dopo l’introduzione del giudizio di impugnazione-, comportante il dissolvimento della società; il dissolvimento della società di diritto inglese è intervenuto pertanto dopo il radicarsi del giudizio di primo grado, quando questo era già in corso da anni; -l’evento interruttivo (se come tale sia da valutare l’intervenuta cancellazione della società, secondo il diritto inglese e non ex art.2495 c.c.) non è stato dichiarato in udienza né notificato dal difensore della società e il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza del Tribunale di Velletri n.1053 in data 1.4.2016; -il giudizio di appello è stato introdotto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nel 2016, con notificazione dell’atto introduttivo di fase alla controparte presso il procuratore domiciliatario; -la costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] ltd è stata curata dallo stesso avvocato già costituito nel giudizio di primo grado, che aveva fatto riferimento, proponendo pure appello incidentale, non alla procura già rilasciata per il primo grado ma ad una procura ad litem del 27.9.2016, rilasciata ad hoc per il giudizio di appello in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dal procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], tale in forza della stessa procura speciale sopra richiamata del luglio 2009 (come ribadito nell’intestazione dell’atto processuale richiamato); -la Corte d’Appello di Roma ha respinto nel merito, in data 19.12.2019 con la sentenza impugnata, sia l’appello principale sia l’appello incidentale, confermando la sentenza di primo grado a spese di fase compensate; -il ricorso per cassazione è stato introdotto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. con atto che è stato notificato il 21.9.2020, ancora una volta al procuratore domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA] ltd, costituita nel giudizio di appello; -in data 29.10.2020 [OSCURATO:PERSONA] ltd ha depositato controricorso, con procura ad hoc per il giudizio di cassazione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale, in base all’atto negoziale del 2009 sopra richiamato, della società. -come da certificato della competente autorità inglese, del 2.2.2021, a seguito di richiesta depositata nel 2019 [OSCURATO:PERSONA] ltd risulta essere stata ripristinata , con effetto retroattivo, e cioè a far data dalla declaratoria del dissolved/cancellazione; detta situazione è stata documentata dalla parte ricorrente mediante la produzione di un certificate rilasciato dalla [OSCURATO:PERSONA] at [OSCURATO:PERSONA], Business and [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da cui risulta che, dopo la c.d. dissolution, la società è stata ripristinata a seguito di richiesta dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -quindi nei sei anni dalla dissolution intervenuta nel 2014: cfr., ancora, Cass.n.11003/2022 che si richiama all'art. 1024 del [OSCURATO:PERSONA]-.

Si riporta la traduzione del certificato inglese, per le parti di interesse: Su richiesta con Modulo di Richiesta datato 11 gennaio 2019 di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente amministratore della sopra denominata [OSCURATO:PERSONA] (di seguito denominata [OSCURATO:PERSONA]) e dopo aver letto le prove , in assenza di opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] al provvedimento richiesto da questa Pretesa come risultava dalla lettera di rinuncia del [OSCURATO:PERSONA] del 9 aprile 2019 e tenuto conto che il ricorrente risultava aver ottemperato ai requisiti del Registro delle Imprese aggiornando la data del fascicolo pubblico della Società con il deposito delle dichiarazioni statutarie in sospeso E' ORDINATO che: (1) la denominazione della predetta [OSCURATO:PERSONA] sia ripristinata nel Registro delle Imprese , con lo stesso nome ove ancora disponibile; (3) una copia d'ufficio del presente Ordine sia consegnata al Registro delle Imprese e, ai sensi della suddetta legge, la società si riterrà che abbia continuato ad esistere come se il suo nome non fosse stato cancellato ; -nel 2023 è intervenuta una nuova cancellazione della società [OSCURATO:PERSONA] ltd, con sua (documentata) dissolution .

In diritto, occorre evidenziare che, per quanto riguarda i profili sostanziali relativi alla costituzione, trasformazione ed estinzione della società [OSCURATO:PERSONA] ltd, trattandosi di società costituita nel [OSCURATO:PERSONA], la legge applicabile è quella inglese, ex art.25 co 2 lett.c) l. n.218/1995, e non la legge italiana, in particolare non l’art.2495 c.c. - l’orientamento interpretativo di legittimità è pacifico nel senso che nelle controversie in cui è applicabile l'art. 14 l. n. 218 del 1995, l'obbligo del giudice di ricercare d'ufficio le fonti del diritto va riferito anche alle norme giuridiche degli ordinamentistranieri, per la cui individuazione può ricorrere a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile all'acquisizione della normativa volta a disciplinare il caso concreto, fermo restando che non sussiste alcun onere di queste ultime né di indicare né di documentare lalegge straniera ritenuta applicabile: così Cass.n.14209/2022, Cass. n.27365/2016-.

La legge regolatrice del processo è invece quella italiana, come conferma il disposto dell’art.12 della legge citata.

Alla luce delle indicazioni che precedono, si deve prima di tutto rilevare che per il diritto inglese una società dissolved è una società cessata: è possibile che una società di diritto inglese si trovi, a seguito della cancellazione in base alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] 2006, in una situazione riconducibile all'istituto previsto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] 2006 nel capitolo 2 della parte 31, sotto gli articoli 1012 e s., qualificato con l'espressione bona vacantia , in base al quale -in sintesi- ove vi siano beni residui all’esito dello scioglimento di una società ne è possibile l’acquisizione alla Corona inglese; il procedimento eventuale assimilabile alla fase liquidatoria disciplinata su iniziativa della compagine sociale deve essere già stato definito prima della dissoluzione della società e l’istituto regolato dagli art.1012 e s. cit. riguarda i beni residui -escluse quindi le passività- sui quali i soci nulla hanno disposto quando la società era ancora esistente.

Nel caso concreto si deve presumere, nella totale assenza di allegazioni prima di tutto in fatto delle parti sul punto, che l’eventuale fase di liquidazione volontaria dei beni eventualmente esistenti abbia preceduto lo scioglimento della società inglese, mentre non è dato sapere se, in relazione a residue situazioni giuridiche attive, ove esistenti, della società dissolved abbia trovato applicazione l'acquisizione alla Corona (Crown), nei termini indicati dall'art. 1012 cit., ma anzi emergono elementi significativi di segno contrario dall’atto di ripristino della società del 2.2.2021 - che sarà esaminato oltre-, ove si dà atto della mancanza di opposizione da parte della Corona alla richiesta in tal senso nell’interesse della società già dissolved -cfr., come riscontro delle considerazioni svolte, Cass. n.11003/2022, in motivazione-.

In conclusione, quindi, la dissolution/cancellazione di una società di diritto inglese non apre la fase liquidatoria della stessa ma ne determina l’estinzione e può fondare l’iniziativa acquisitiva della Corona inglese: nel caso di specie, a fronte dell’intervenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese inglese, non risulta che vi fossero i presupposti per iniziative ex art.1012 e s. cit. né risulta che esse siano comunque state prese nell’interesse della Corona (risultano anzi elementi per affermare il contrario); ne consegue che non sono necessari approfondimenti sulla qualificazione giuridica e sull’operatività dell’istituto ex art.1012 e s. [OSCURATO:PERSONA] 2006 e sulla sua concreta incidenza sull’attualità della cancellazione e correlata estinzione della società che ne sono presupposto.

La cancellazione della società dal Registro delle Imprese inglese deve essere considerata come comportante l’estinzione della stessa, costituente evento interruttivo del giudizio secondo gli art.299, 300 del codice di procedura civile italiano.

Alla luce delle norme processuali richiamate, non può esservi questione sul fatto che il giudizio di primo grado sia stato ritualmente introdotto, con conferimento del mandato di difesa e della procura al legale da parte del procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ltd, perché l’atto di citazione a giudizio è stato formato nel 2009 e notificato il 14.12.2009; all’epoca [OSCURATO:PERSONA] ltd era effettivamente iscritta nel Registro delle Imprese inglese e [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente procuratore speciale della società inglese -come documentato in atti- ed aveva effettivamente il potere di rappresentarla in giudizio e di conferire mandato ex art.83 c.p.c., come in concreto avvenuto.

E’ pacifico che la dissolution di [OSCURATO:PERSONA] ltd, avvenuta nel corso del processo di primo grado (la causa è stata decisa dal Tribunale di Velletri in data 1.4.2016) ed equiparabile nel diritto interno all’intervenuta cancellazione di una società di diritto italiano dal registro delle imprese, non fu dichiarata in udienza né notificata alla controparte dal legale della società, il quale continuò a rappresentarla attivamente in giudizio anche dopo il 10.6.2014: trattandosi di evento interruttivo verificatosi dopo la costituzione in giudizio della parte che ne era stata colpita, non rilevabile d’ufficio ma secondo le modalità individuate dall’art.300 c.p.c., l’interruzione del processo non avrebbe potuto essere pronunciata - nemmeno seguendo l’orientamento espresso dalla sentenza delle SU n.6070/2013, che riconosce nell’estinzione di una società un fenomeno successorio particolare, comportante il subentro dei soci inquadrabile nell’ambito del disposto dell’art.110 c.p.c. e non nell’ambito del disposto dell’art.111 c.p.c., comunque disciplinato ai sensi degli art.299 o 300 c.p.c. secondo il momento processuale del suo verificarsi-.

Quindi la pronuncia del Tribunale di Velletri è avvenuta all’esito di un giudizio svoltosi ritualmente tra le parti originarie.

L’impugnazione è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., la quale ha notificato l’atto di citazione in appello al procuratore domiciliatario della controparte, già costituitosi in primo grado, dopo lo scioglimento di [OSCURATO:PERSONA] ltd e prima che intervenisse il ripristino con efficacia retroattiva - quindi prima che, sotto il profilo sostanziale, la società inglese divenisse di nuovo un’impresa giuridicamente esistente a partire dalla prima iscrizione, come se non fosse mai stata cancellata per periodi intermedi-.

Appare in proposito condivisibile l’orientamento interpretativo più recente affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale – in linea con la sentenza delle SU n.15295/2014, che aveva superato sul punto il diverso orientamento espresso dalla sentenza delle SU n.6070/2013- la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattivitàdel mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. - così Cass.n.2439/2024; in linea con i principi esposti, la sentenza delle SU n.29812/2024, pure se la questione esaminata riguardava le modalità di legittima proposizione del ricorso per cassazione-.

Nel caso di specie quindi, nonostante il dissolvimento/cancellazione di [OSCURATO:PERSONA] ltd dal Registro delle Imprese del [OSCURATO:PERSONA], l'appello poteva essere utilmente notificato presso il procuratore domiciliatario già ritualmente costituito nel giudizio di primo grado per la società cancellata, con la conseguenza che anche il giudizio di appello è stato radicato -da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.-correttamente.

Non si può invece ritenere la costituzione nel giudizio di secondo grado, con proposizione di appello incidentale, di [OSCURATO:PERSONA] ltd validamente avvenuta a mezzo di difensore munito di procura.

La cancellazione dal registro delle imprese, estinguendo la società, la priva anche della capacità di stare in giudizio e di conferire procura ex art.83 c.p.c.: nel caso di specie la costituzione della società nel giudizio di appello era stata effettuata non con richiamo alla procura già allegata in primo grado -che avrebbe comportato la necessità di valutare la posizione della parte tenendo conto del principio di ultrattività del mandato, sopra richiamato-ma sulla base di una procura, espressamente indicata, rilasciata per il secondo grado di giudizio da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di procuratore speciale, nonostante il venir meno di ogni potere di rappresentanza del procuratore speciale nei confronti di un soggetto non più esistente.

Non può rilevare, per una diversa valutazione della questione in esame, il successivo ripristino della società con efficacia retroattiva, perché la ritualità delle attività processuali deve essere verificata in relazione al tempo della loro effettuazione, salvo ratifica espressa- che avrebbe dovuto intervenire dopo il 2.2.2021- che nel caso di specienon c’è stata.

L’inesistenza della procura rilasciata dal procuratore speciale, non più tale, di [OSCURATO:PERSONA] ltd, all’epoca non più esistente, comporta che chi appariva difensore della società nel giudizio di secondo grado non era in realtà tale e che anche la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale era quindi da considerare inesistente.

Ciononostante la Corte d’Appello di Roma ha deciso nel merito sia sull’appello principale introdotto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., sia sull’appello incidentale apparentemente riferibile a [OSCURATO:PERSONA] ltd, respingendo entrambi a spese compensate all’esito di una valutazione autonoma dell’una e dell’altra impugnazione - in particolare, le considerazioni poste, apparentemente per quanto sopra detto, dalla società inglese a fondamento dell’appello incidentale, comunque respinte, non sono state valorizzate per la decisione dell’appello principale della società italiana-.

L’esistenza di una sentenza pronunciata all’esito del giudizio comporta, ex art.161 co 1 c.p.c., la conversione dei profili di nullità della stessa in motivi di impugnazione: ed allora la prima questione da verificare è se la società ricorrente abbia interesse ad impugnare la sentenza della Corte d’Appello di Roma per non aver rilevato un evento interruttivo che aveva colpito la controparte, reso noto nel giudizio d’appello non da questa ma dalla stessa ricorrente.

La risposta deve essere negativa, perché l’evento interruttivo non era stato dichiarato o notificato nell’interesse della parte che ne era stata colpita, ex art.300 co 1 c.p.c., perché l’appello incidentale, che pure avrebbe dovuto essere considerato come non proposto, è stato comunque respinto nel merito, perché non vi è stata una valorizzazione delle difese della parte solo apparentemente costituita per il rigetto dell’appello principale - operato dalla Corte di merito, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, attraverso la valutazione complessiva delle emergenze istruttorie e la sostanziale adesione al deciso di primo grado- e perché le spese processuali del grado sono state compensate, senza condanna a carico dell’appellante principale e a favore dell’appellata apparente. [OSCURATO:PERSONA] ltd, il cui difensore nel giudizio di primo grado aveva continuato a qualificarsi e ad agire come tale anche nel grado di appello, non ha proposto impugnazione avverso alla sentenza d’appello, come sarebbe stato necessario ex art.161 co 1 c.p.c., per lamentare eventuali conseguenze dannose derivatele dalla mancata interruzione del giudizio -a prescindere dalla ritualità del controricorso senza proposizione di ricorso incidentale in questa sede, non risulta proposto alcun ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma oggetto del presente ricorso dalla o nell’interesse della società inglese o da chi ad essa eventualmente subentrato-.

Il motivo di ricorso per cassazione in esame deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, alla luce delle considerazioni svolte.

2. Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la Erroneità della sentenza per omessa condanna alle spese del doppio grado di giudizio anche in relazione allo spiegato appello incidentale –erronea e falsa applicazione degli art.91-94 c.p.c.

Secondo la ricorrente, non esistendo più [OSCURATO:PERSONA] ltd, avrebbe dovuto essere condannato al rimborso delle spese processuali dei due gradi del giudizio di merito il procuratore speciale della società cancellata, che aveva operato nel processo munito di delega invalida ed aveva anche proposto appello incidentale conferendo mandato ad litem in nome e per conto di una società non più esistente.

Il motivo, che si fonda sull’erroneo presupposto dell’irrituale svolgimento delle fasi del giudizio di merito, rimane assorbito nelle stesse considerazioni svolte sopra.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla sulle spese per la ricorrente principale, tenuto conto della pronuncia di rigetto; nulla sulle spese per la controricorrente, essendo il controricorso da considerare inesistente perché formato da difensore privo di qualsiasi potere di rappresentanza processuale nei confronti dell’assistita.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto, per la ricorrente.

P.Q.M La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24186/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 8004/2019 depositata il 19/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ltd aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. facendo valere la garanzia per vizi e difetti delle opere commissionate alla controparte e lamentando altre inadempienze: la società attrice aveva formulato domande di riduzione del prezzo, di condanna al pagamento della penale pattuita e di restituzione di quanto pagato per opere non eseguite. La società convenuta si era costituita proponendo domanda riconvenzionale con la quale faceva valere la pretesa creditoria che affermava di vantare nei confronti della società attrice. Il Tribunale di Velletri aveva parzialmente accolto le domande dell’una e dell’altra parte. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] ltd aveva articolato appello incidentale. Alla prima udienza avanti alla Corte d’Appello di Roma l’appellante principale aveva eccepito il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] ltd per intervenuto scioglimento della stessa. La Corte d’Appello di Roma aveva disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione perché l’eventuale scioglimento di [OSCURATO:PERSONA] ltd non determinerebbe la perdita di soggettività della società, ma semmai l’apertura di una fase di liquidazione volta all’estinzione dei debiti, alla riscossione dei crediti e alla ripartizione dell’eventuale residuo tra i soci, fase che anzi renderebbe necessaria la sua presenza nel giudizio promosso per regolare ogni rapporto di credito e di debito in dipendenza dell’appalto per cui è causa . Nel merito, confermata la corretta individuazione della competenza territoriale, la Corte aveva respinto sia l’appello principale che quello incidentale. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., articolandolo su due motivi. Deposita controricorso in data 29.10.2020 [OSCURATO:PERSONA] ltd, in persona di [OSCURATO:PERSONA], suo procuratore speciale in forza di procura speciale in data 30.7.2009, legalizzata e postillata il 31.7.2009, instando per la declaratoria di inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Si premette che appare rituale la proposizione del ricorso per cassazione con notificazione dello stesso presso il procuratore domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA] ltd, risultante tale dagli atti del giudizio di appello: ciò a prescindere dal poter essere considerata la società inglese come aver legittimamente partecipato oppure no -e, in ipotesi negativa, con quali conseguenze sul processo- alle fasi di giudizio di merito, in particolare alla fase di appello, perché la questione dell’esistenza giuridica di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ha partecipato al giudizio di appello proponendo appello incidentale, e quindi del legittimo conferimento del mandato al difensore - apparentemente, nel processo, rappresentante processuale e domiciliatario della società inglese-, è uno dei profili controversi tra le parti. Si deve invece rilevare fin da ora la irritualità del controricorso, della materiale esistenza e del contenuto del quale non si potrà tenere conto, perché al momento della costituzione nel giudizio di cassazione la società inglese sicuramente non era stata ancora ripristinata (ciò è avvenuto solo nel febbraio 2021) e [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun legittimo potere di rappresentanza della stessa né poteva rilasciare valida procura ad litemper il giudizio di cassazione al difensore, per le considerazioni che saranno svolte nell’ambito dell’esame del primo motivo di ricorso. Non rileva, infine, il dissolvimento di [OSCURATO:PERSONA] ltd nuovamente intervenuto il 14/19.9.2023 -come documentato dalla ricorrente in allegato alla memoria ex art.380 bis1 c.p.c. nel rispetto dei termini dell’art.372 co 2 c.p.c.-, non comportando conseguenze sul giudizio di cassazione, che non è suscettibile di interruzione, gli eventi che nelle fasi di merito sono significativi ex art.299, 300 c.p.c. 1. Con il primo motivo di critica, inquadrato nell’ambito del disposto dell’art.360 co 1 n.3 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. lamenta la violazione e falsa applicazione ex art.2495 comma 2 c.c. e art.299 e 300 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ltd era stata cancellata dal registro delle società inglesi il 10.6.2014, come da certificato della Camera di Commercio inglese, e aveva contestualmente perso la capacità giuridica a partire dalla stessa data di cancellazione, con conseguente perdita della capacità di rappresentanza da parte del procuratore speciale. La Corte di merito avrebbe dovuto applicare il disposto dell’art.2495 c.c. e invece ha ritenuto, secondo la ricorrente ingiustificatamente, che per la controparte si fosse solo aperta la fase di liquidazione ai fini della definizione dei rapporti giuridici pendenti. La Corte d’Appello avrebbe dovuto invece provvedere come il Tribunale di Velletri in altra causa pendente tra [OSCURATO:PERSONA] ltd e il socio di [OSCURATO:SOCIETA]. [nell’ambito di un processo nel quale fu la difesa della società inglese a dichiarare l’evento interruttivo, come emerge dal provvedimento giudiziale allegato dalla ricorrente], con declaratoria della perdita immediata di capacità giuridica della controparte e della conseguente perdita di capacità di rappresentanza in capo al procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], tale da rendere inesistente la procura al difensore. In effetti, secondo la ricorrente, la cancellazione della società dal registro delle imprese determinerebbe l’estinzione dell’ente e, quindi, la cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario sarebbe rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e dovrebbe comportare l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il motivo in esame è infondato. In fatto, lo svolgimento del processo nelle fasi di merito, fino alla proposizione del giudizio di legittimità, si ricostruisce come segue: -[OSCURATO:PERSONA] ltd, società di diritto inglese, aveva provveduto, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] -munito di procura speciale del 30.7.2009, legalizzata e postillata il 31.7.2009, ritualmente in atti-, alla notificazione dell’atto di citazione per il primo grado a [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -la data indicata per l’intervenuta cancellazione di [OSCURATO:PERSONA] ltd è quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -come da certificato con apostille del 27.3.2018, prodotto dalla ricorrente nella fase di appello, dopo l’introduzione del giudizio di impugnazione-, comportante il dissolvimento della società; il dissolvimento della società di diritto inglese è intervenuto pertanto dopo il radicarsi del giudizio di primo grado, quando questo era già in corso da anni; -l’evento interruttivo (se come tale sia da valutare l’intervenuta cancellazione della società, secondo il diritto inglese e non ex art.2495 c.c.) non è stato dichiarato in udienza né notificato dal difensore della società e il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza del Tribunale di Velletri n.1053 in data 1.4.2016; -il giudizio di appello è stato introdotto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nel 2016, con notificazione dell’atto introduttivo di fase alla controparte presso il procuratore domiciliatario; -la costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] ltd è stata curata dallo stesso avvocato già costituito nel giudizio di primo grado, che aveva fatto riferimento, proponendo pure appello incidentale, non alla procura già rilasciata per il primo grado ma ad una procura ad litem del 27.9.2016, rilasciata ad hoc per il giudizio di appello in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dal procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], tale in forza della stessa procura speciale sopra richiamata del luglio 2009 (come ribadito nell’intestazione dell’atto processuale richiamato); -la Corte d’Appello di Roma ha respinto nel merito, in data 19.12.2019 con la sentenza impugnata, sia l’appello principale sia l’appello incidentale, confermando la sentenza di primo grado a spese di fase compensate; -il ricorso per cassazione è stato introdotto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. con atto che è stato notificato il 21.9.2020, ancora una volta al procuratore domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA] ltd, costituita nel giudizio di appello; -in data 29.10.2020 [OSCURATO:PERSONA] ltd ha depositato controricorso, con procura ad hoc per il giudizio di cassazione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale, in base all’atto negoziale del 2009 sopra richiamato, della società. -come da certificato della competente autorità inglese, del 2.2.2021, a seguito di richiesta depositata nel 2019 [OSCURATO:PERSONA] ltd risulta essere stata ripristinata , con effetto retroattivo, e cioè a far data dalla declaratoria del dissolved/cancellazione; detta situazione è stata documentata dalla parte ricorrente mediante la produzione di un certificate rilasciato dalla [OSCURATO:PERSONA] at [OSCURATO:PERSONA], Business and [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da cui risulta che, dopo la c.d. dissolution, la società è stata ripristinata a seguito di richiesta dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -quindi nei sei anni dalla dissolution intervenuta nel 2014: cfr., ancora, Cass.n.11003/2022 che si richiama all'art. 1024 del [OSCURATO:PERSONA]-. Si riporta la traduzione del certificato inglese, per le parti di interesse: Su richiesta con Modulo di Richiesta datato 11 gennaio 2019 di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente amministratore della sopra denominata [OSCURATO:PERSONA] (di seguito denominata [OSCURATO:PERSONA]) e dopo aver letto le prove , in assenza di opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] al provvedimento richiesto da questa Pretesa come risultava dalla lettera di rinuncia del [OSCURATO:PERSONA] del 9 aprile 2019 e tenuto conto che il ricorrente risultava aver ottemperato ai requisiti del Registro delle Imprese aggiornando la data del fascicolo pubblico della Società con il deposito delle dichiarazioni statutarie in sospeso E' ORDINATO che: (1) la denominazione della predetta [OSCURATO:PERSONA] sia ripristinata nel Registro delle Imprese , con lo stesso nome ove ancora disponibile; (3) una copia d'ufficio del presente Ordine sia consegnata al Registro delle Imprese e, ai sensi della suddetta legge, la società si riterrà che abbia continuato ad esistere come se il suo nome non fosse stato cancellato ; -nel 2023 è intervenuta una nuova cancellazione della società [OSCURATO:PERSONA] ltd, con sua (documentata) dissolution . In diritto, occorre evidenziare che, per quanto riguarda i profili sostanziali relativi alla costituzione, trasformazione ed estinzione della società [OSCURATO:PERSONA] ltd, trattandosi di società costituita nel [OSCURATO:PERSONA], la legge applicabile è quella inglese, ex art.25 co 2 lett.c) l. n.218/1995, e non la legge italiana, in particolare non l’art.2495 c.c. - l’orientamento interpretativo di legittimità è pacifico nel senso che nelle controversie in cui è applicabile l'art. 14 l. n. 218 del 1995, l'obbligo del giudice di ricercare d'ufficio le fonti del diritto va riferito anche alle norme giuridiche degli ordinamentistranieri, per la cui individuazione può ricorrere a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile all'acquisizione della normativa volta a disciplinare il caso concreto, fermo restando che non sussiste alcun onere di queste ultime né di indicare né di documentare lalegge straniera ritenuta applicabile: così Cass.n.14209/2022, Cass. n.27365/2016-. La legge regolatrice del processo è invece quella italiana, come conferma il disposto dell’art.12 della legge citata. Alla luce delle indicazioni che precedono, si deve prima di tutto rilevare che per il diritto inglese una società dissolved è una società cessata: è possibile che una società di diritto inglese si trovi, a seguito della cancellazione in base alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] 2006, in una situazione riconducibile all'istituto previsto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] 2006 nel capitolo 2 della parte 31, sotto gli articoli 1012 e s., qualificato con l'espressione bona vacantia , in base al quale -in sintesi- ove vi siano beni residui all’esito dello scioglimento di una società ne è possibile l’acquisizione alla Corona inglese; il procedimento eventuale assimilabile alla fase liquidatoria disciplinata su iniziativa della compagine sociale deve essere già stato definito prima della dissoluzione della società e l’istituto regolato dagli art.1012 e s. cit. riguarda i beni residui -escluse quindi le passività- sui quali i soci nulla hanno disposto quando la società era ancora esistente. Nel caso concreto si deve presumere, nella totale assenza di allegazioni prima di tutto in fatto delle parti sul punto, che l’eventuale fase di liquidazione volontaria dei beni eventualmente esistenti abbia preceduto lo scioglimento della società inglese, mentre non è dato sapere se, in relazione a residue situazioni giuridiche attive, ove esistenti, della società dissolved abbia trovato applicazione l'acquisizione alla Corona (Crown), nei termini indicati dall'art. 1012 cit., ma anzi emergono elementi significativi di segno contrario dall’atto di ripristino della società del 2.2.2021 - che sarà esaminato oltre-, ove si dà atto della mancanza di opposizione da parte della Corona alla richiesta in tal senso nell’interesse della società già dissolved -cfr., come riscontro delle considerazioni svolte, Cass. n.11003/2022, in motivazione-. In conclusione, quindi, la dissolution/cancellazione di una società di diritto inglese non apre la fase liquidatoria della stessa ma ne determina l’estinzione e può fondare l’iniziativa acquisitiva della Corona inglese: nel caso di specie, a fronte dell’intervenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese inglese, non risulta che vi fossero i presupposti per iniziative ex art.1012 e s. cit. né risulta che esse siano comunque state prese nell’interesse della Corona (risultano anzi elementi per affermare il contrario); ne consegue che non sono necessari approfondimenti sulla qualificazione giuridica e sull’operatività dell’istituto ex art.1012 e s. [OSCURATO:PERSONA] 2006 e sulla sua concreta incidenza sull’attualità della cancellazione e correlata estinzione della società che ne sono presupposto. La cancellazione della società dal Registro delle Imprese inglese deve essere considerata come comportante l’estinzione della stessa, costituente evento interruttivo del giudizio secondo gli art.299, 300 del codice di procedura civile italiano. Alla luce delle norme processuali richiamate, non può esservi questione sul fatto che il giudizio di primo grado sia stato ritualmente introdotto, con conferimento del mandato di difesa e della procura al legale da parte del procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ltd, perché l’atto di citazione a giudizio è stato formato nel 2009 e notificato il 14.12.2009; all’epoca [OSCURATO:PERSONA] ltd era effettivamente iscritta nel Registro delle Imprese inglese e [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente procuratore speciale della società inglese -come documentato in atti- ed aveva effettivamente il potere di rappresentarla in giudizio e di conferire mandato ex art.83 c.p.c., come in concreto avvenuto. E’ pacifico che la dissolution di [OSCURATO:PERSONA] ltd, avvenuta nel corso del processo di primo grado (la causa è stata decisa dal Tribunale di Velletri in data 1.4.2016) ed equiparabile nel diritto interno all’intervenuta cancellazione di una società di diritto italiano dal registro delle imprese, non fu dichiarata in udienza né notificata alla controparte dal legale della società, il quale continuò a rappresentarla attivamente in giudizio anche dopo il 10.6.2014: trattandosi di evento interruttivo verificatosi dopo la costituzione in giudizio della parte che ne era stata colpita, non rilevabile d’ufficio ma secondo le modalità individuate dall’art.300 c.p.c., l’interruzione del processo non avrebbe potuto essere pronunciata - nemmeno seguendo l’orientamento espresso dalla sentenza delle SU n.6070/2013, che riconosce nell’estinzione di una società un fenomeno successorio particolare, comportante il subentro dei soci inquadrabile nell’ambito del disposto dell’art.110 c.p.c. e non nell’ambito del disposto dell’art.111 c.p.c., comunque disciplinato ai sensi degli art.299 o 300 c.p.c. secondo il momento processuale del suo verificarsi-. Quindi la pronuncia del Tribunale di Velletri è avvenuta all’esito di un giudizio svoltosi ritualmente tra le parti originarie. L’impugnazione è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., la quale ha notificato l’atto di citazione in appello al procuratore domiciliatario della controparte, già costituitosi in primo grado, dopo lo scioglimento di [OSCURATO:PERSONA] ltd e prima che intervenisse il ripristino con efficacia retroattiva - quindi prima che, sotto il profilo sostanziale, la società inglese divenisse di nuovo un’impresa giuridicamente esistente a partire dalla prima iscrizione, come se non fosse mai stata cancellata per periodi intermedi-. Appare in proposito condivisibile l’orientamento interpretativo più recente affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale – in linea con la sentenza delle SU n.15295/2014, che aveva superato sul punto il diverso orientamento espresso dalla sentenza delle SU n.6070/2013- la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattivitàdel mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. - così Cass.n.2439/2024; in linea con i principi esposti, la sentenza delle SU n.29812/2024, pure se la questione esaminata riguardava le modalità di legittima proposizione del ricorso per cassazione-. Nel caso di specie quindi, nonostante il dissolvimento/cancellazione di [OSCURATO:PERSONA] ltd dal Registro delle Imprese del [OSCURATO:PERSONA], l'appello poteva essere utilmente notificato presso il procuratore domiciliatario già ritualmente costituito nel giudizio di primo grado per la società cancellata, con la conseguenza che anche il giudizio di appello è stato radicato -da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.-correttamente. Non si può invece ritenere la costituzione nel giudizio di secondo grado, con proposizione di appello incidentale, di [OSCURATO:PERSONA] ltd validamente avvenuta a mezzo di difensore munito di procura. La cancellazione dal registro delle imprese, estinguendo la società, la priva anche della capacità di stare in giudizio e di conferire procura ex art.83 c.p.c.: nel caso di specie la costituzione della società nel giudizio di appello era stata effettuata non con richiamo alla procura già allegata in primo grado -che avrebbe comportato la necessità di valutare la posizione della parte tenendo conto del principio di ultrattività del mandato, sopra richiamato-ma sulla base di una procura, espressamente indicata, rilasciata per il secondo grado di giudizio da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di procuratore speciale, nonostante il venir meno di ogni potere di rappresentanza del procuratore speciale nei confronti di un soggetto non più esistente. Non può rilevare, per una diversa valutazione della questione in esame, il successivo ripristino della società con efficacia retroattiva, perché la ritualità delle attività processuali deve essere verificata in relazione al tempo della loro effettuazione, salvo ratifica espressa- che avrebbe dovuto intervenire dopo il 2.2.2021- che nel caso di specienon c’è stata. L’inesistenza della procura rilasciata dal procuratore speciale, non più tale, di [OSCURATO:PERSONA] ltd, all’epoca non più esistente, comporta che chi appariva difensore della società nel giudizio di secondo grado non era in realtà tale e che anche la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale era quindi da considerare inesistente. Ciononostante la Corte d’Appello di Roma ha deciso nel merito sia sull’appello principale introdotto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., sia sull’appello incidentale apparentemente riferibile a [OSCURATO:PERSONA] ltd, respingendo entrambi a spese compensate all’esito di una valutazione autonoma dell’una e dell’altra impugnazione - in particolare, le considerazioni poste, apparentemente per quanto sopra detto, dalla società inglese a fondamento dell’appello incidentale, comunque respinte, non sono state valorizzate per la decisione dell’appello principale della società italiana-. L’esistenza di una sentenza pronunciata all’esito del giudizio comporta, ex art.161 co 1 c.p.c., la conversione dei profili di nullità della stessa in motivi di impugnazione: ed allora la prima questione da verificare è se la società ricorrente abbia interesse ad impugnare la sentenza della Corte d’Appello di Roma per non aver rilevato un evento interruttivo che aveva colpito la controparte, reso noto nel giudizio d’appello non da questa ma dalla stessa ricorrente. La risposta deve essere negativa, perché l’evento interruttivo non era stato dichiarato o notificato nell’interesse della parte che ne era stata colpita, ex art.300 co 1 c.p.c., perché l’appello incidentale, che pure avrebbe dovuto essere considerato come non proposto, è stato comunque respinto nel merito, perché non vi è stata una valorizzazione delle difese della parte solo apparentemente costituita per il rigetto dell’appello principale - operato dalla Corte di merito, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, attraverso la valutazione complessiva delle emergenze istruttorie e la sostanziale adesione al deciso di primo grado- e perché le spese processuali del grado sono state compensate, senza condanna a carico dell’appellante principale e a favore dell’appellata apparente. [OSCURATO:PERSONA] ltd, il cui difensore nel giudizio di primo grado aveva continuato a qualificarsi e ad agire come tale anche nel grado di appello, non ha proposto impugnazione avverso alla sentenza d’appello, come sarebbe stato necessario ex art.161 co 1 c.p.c., per lamentare eventuali conseguenze dannose derivatele dalla mancata interruzione del giudizio -a prescindere dalla ritualità del controricorso senza proposizione di ricorso incidentale in questa sede, non risulta proposto alcun ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma oggetto del presente ricorso dalla o nell’interesse della società inglese o da chi ad essa eventualmente subentrato-. Il motivo di ricorso per cassazione in esame deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, alla luce delle considerazioni svolte. 2. Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la Erroneità della sentenza per omessa condanna alle spese del doppio grado di giudizio anche in relazione allo spiegato appello incidentale –erronea e falsa applicazione degli art.91-94 c.p.c. Secondo la ricorrente, non esistendo più [OSCURATO:PERSONA] ltd, avrebbe dovuto essere condannato al rimborso delle spese processuali dei due gradi del giudizio di merito il procuratore speciale della società cancellata, che aveva operato nel processo munito di delega invalida ed aveva anche proposto appello incidentale conferendo mandato ad litem in nome e per conto di una società non più esistente. Il motivo, che si fonda sull’erroneo presupposto dell’irrituale svolgimento delle fasi del giudizio di merito, rimane assorbito nelle stesse considerazioni svolte sopra. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese per la ricorrente principale, tenuto conto della pronuncia di rigetto; nulla sulle spese per la controricorrente, essendo il controricorso da considerare inesistente perché formato da difensore privo di qualsiasi potere di rappresentanza processuale nei confronti dell’assistita. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto, per la ricorrente. P.Q.M La