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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14209/2022

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mente ad oggetto la modifica del vincolo di garanzia assicurativa e di conferma ed estensione della polizza assicurativa.

La Corte di merito ha comunque osservato che non sarebbe stata necessaria l'autorizzazione dell'assicurato per la valida costituzione in pegno della polizza, trattandosi di una polizza index pure linkeed che si concretizzava in un Sez.

I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 5 vero e proprio prodotto finanziario (onde non trovava applicazione il disposto normativo di cui all'art. 1919, comma 2, c.c.).

Da ultimo, il Giudice distrettuale ha disatteso il motivo di gravame con cui era censurata la statuizione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto applicabile alla controversia il diritto svizzero.

La Corte di merito ha osservato che le parti avevano individuato nella legge elvetica la normativa da utilizzare il caso di controversie tra di esse e che, inoltre, non potevano assumere rilievo, nella fattispecie, le norme di applicazione necessaria di cui all'art. 17

I. n. 218/1995, giacché l'operatività di tali norme «esige pur sempre che ci si trovi di fronte ad una fattispecie che presenti profili di trasnazionalità tali da far apparire, almeno astrattamente, anche l'ordinamento italiano interessato alla regolamentazione del caso, presupposto qui insussistente, giacché la vicenda si è svolta in tutti i suoi passaggi e operazioni interamente in Svizzera».

5. — La sentenza è stata impugnata dalla società [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso per cassazione articolato in quattordici motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] & C. Ltd) e [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.

Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. — I motivi di ricorso si riassumono come segue.

Primo motivo: vizio di motivazione apparente con riferimento ai contenuti e ai limiti del mandato fiduciario.

Si evidenzia che la Corte di appello non avrebbe spiegato la ragione per cui il mandato fiduciario dovesse ritenersi conferito da [OSCURATO:PERSONA] anziché dalla società [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente deduce di aver documentalmente provato che [OSCURATO:SOCIETA]. era una fiduciaria «statica» e che il mandato fiduciario non conteneva alcun potere di disposizione da parte di essa in ordine alla polizza amministrata.

Sez.

I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 6 Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in merito alla sussistenza dell'ingiustizia del danno e del diritto al risarcimento sulla base degli elementi valutati dal Giudice di appello.

Osserva la ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, sussisterebbero, nel caso in esame, tutti i presupposti integranti la responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di credito a carico sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA]: risulterebbero integrati i presupposti della responsabilità risarcitoria, avendo riguardo sia alla «lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento», rappresentato dalla decurtazione del valore della polizza pervenuta in restituzione tramite gli organi della procedura concorsuale di [OSCURATO:SOCIETA], sia al «danno arrecato non iure, inferto cioè in assenza di una causa giustificativa».

La circostanza che un soggetto si costituisca garante a beneficio di una banca non autorizzerebbe l'istituto di credito ad agire senza alcun riguardo per gli interessi del garante medesimo; né rileverebbe la specifica autorizzazione rilasciata da Molino alla costituzione del vincolo pignoratizio sulla polizza assicurativa, non potendosi pretendere dal garante quelle verifiche e valutazioni sul merito creditizio rimesse invece all'intermediario.

Si evidenzia, al riguardo, sia la negligenza della banca nella conduzione dell'istruttoria per l'assegnazione del «merito creditizio», sia il mancato controllo delle richieste di utilizzo del denaro da parte del mutuatario (che aveva dirottato le risorse verso una sconosciuta società lussemburghese), sia, infine, l'omesso accertamento della genuinità del consenso prestato dal soggetto fiduciante a fronte della complessiva ambiguità dell'operazione posta in atto.

Terzo motivo: violazione dell'art. 132 n. 4, c.p.c., per vizio di mera apparenza della motivazione in ordine all'espletamento di un'adeguata istruttoria sul merito creditizio del mutuatario [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in Sez.

I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 7 cui ha ritenuto fosse stata svolta un'adeguata istruttoria con riferimento al merito creditizio di [OSCURATO:PERSONA], osservando come i documenti valorizzati dalla Corte di appello consistessero in mere referenze rilasciate dal «consulente esterno» Penragram e rilevando come non si sia operata alcuna verifica circa i dati patrimoniali e reddituali falsamente dichiarati e falsamente referenziati.

Quarto motivo: vizio ex art. 112 c.p.c., per l'omesso esame della contestazione relativa all'utilizzo della prima somma mutuata per finalità difformi da quelle contrattualmente dichiarate dal [OSCURATO:PERSONA] e, in via subordinata, vizio di violazione di legge, per erronea interpretazione della domanda.

Si lamenta sia mancata alcuna considerazione della circostanza per cui la provvista fornita a [OSCURATO:PERSONA] non venne impiegata per l'acquisto di titoli emessi da SICAV, ma semplicemente trasferita a una comunissima società lussemburghese riconducibile a tale [OSCURATO:PERSONA], che avanzava pretese economiche rilevantissime nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di BNK, di cui [OSCURATO:PERSONA] stesso era uomo di fiducia.

Quinto motivo: vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra parti, in ordine alla mancanza di solidità creditizia del mutuatario per incapienza patrimoniale, al rilascio di false dichiarazioni e al difforme utilizzo del finanziamento.

Si lamenta sia mancato l'accertamento dei seguenti fatti, attinenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]: mancata disponibilità, da parte dello stesso, delle risorse patrimoniali e reddituali dichiarate alla banca; sottoscrizione di una richiesta circa l'apertura di un conto svizzero «contenente conferme per iscritto sulle indicazioni che c:olà vi si leggono»; conclusione di un contratto avente ad oggetto un mutuo per complessivi euro 8.000.000,00 e di un altro contratto di pegno sulla polizza per cui è causa; sottoscrizione di due moduli di trasmissione delle somme ricevute in Lussemburgo su un conto intestato a una società denominata Coltren SA, in difformità rispetto a quanto era Sez.

I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 8 stato dichiarato.

Sesto motivo: violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., e vizio di motivazione apparente sempre in relazione al c:ontributo oggettivo e soggettivo di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sopra ricordata lesione aquiliana del credito.

Secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe mancato di motivare l'affermazione per cui non risultava dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza o avesse addirittura cooperato al disegno criminoso posto in atto.

In altre parole, la veste di terzo «totalmente ignaro» ipotizzata della sentenza e la stessa predicata sostanziale «ininfluenza» di comportamenti da lui tenuti risulterebbero essere «affermazioni totalmente scollate rispetto al contesto fattuale presente negli atti».

Settimo motivo: violazione degli artt. 2871 e 1203 c.c., dell'art. 1

I. n. 1966/39 e degli artt. 1706 e 1707 c.c., in ordine all'erronea attribuzione della titolarità della polizza oggetto del mandato fiduciario, e per violazione degli artt. 24 Cost. e 81 c.p.c., per l'erronea individuazione del soggetto legittimato ad agire.

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui la Corte di Milano ha affermato che la legittimazione all'esperimento dell'azione di regresso prevista dagli artt. 2871 e 1203 c.c. competerebbe a [OSCURATO:SOCIETA], quale «effettiva contraente la polizza».

Viene richiamato, al riguardo, l'insegnamento della giurisprudenza secondo cui, in virtù della disciplina legislativa che le regola, le società fiduciarie non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati.

Ottavo motivo: violazione degli artt. 2033, 1325 n. 2, e 1324 c.c., in relazione all'erronea individuazione di un titolo giustificativo per la costituzione della garanzia reale a beneficio di [OSCURATO:PERSONA] mediante cespite appartenente alla società [OSCURATO:PERSONA] e conseguente mancato accoglimento della domanda subordinata di ripetizione dell'indebito; in via subordinata, vizio di violazione dell'art. 1.32, n. 4, Sez.

I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 9 c.p.c.., per la mancanza e l'apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza di un rapporto giuridico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tale da giustificare la costituzione di un pegno sulla polizza appartenente alla società per garantire il debito del secondo.

La censura investe l'affermazione della Corte di Milano per cui non era configurabile, nella fattispecie, alcuna ipotesi di indebito oggettivo, avendo Molino sottoscritto i contratti di sottoposizione della polizza al vincolo pignoratizio e i due successivi patti modificativi della estensione e conferma della garanzia prestata a favore di [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce, in sintesi, che lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione causale era quello di cui aveva in sostanza fruito [OSCURATO:PERSONA], e cioè il debitore garantito, nel vedere appianata, e prima ancora garantita, «una multimilionaria esposizione debitoria contratta con [OSCURATO:PERSONA]».

Nono motivo: violazione degli artt. 1325 n. 2, 1324 e 2041 c.c., in relazione all'erronea individuazione di un titolo giustificatvo per la costituzione della garanzia reale a beneficio del [OSCURATO:PERSONA] mediante cespite appartenente a [OSCURATO:PERSONA] s.s. e conseguentemente mancato accoglimento della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento; in via subordinata, vizio di violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per la mancanza e l'apparenza dela motivazione in ordine alla sussistenza di rapporti giuridici tra la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tali da giustificare la costituzione in pegno della polizza assicurativa appartenente alla società per garantire il debito contratto dal secondo.

Vi si afferma sussistessero i presupposti per il riconoscimento dell'ingiustificato arricchimento, invece negato dal Giudice distrettuale essendosi attuato uno spostamento di ricchezza dal patrimonio della società [OSCURATO:PERSONA], proprietaria della polizza escussa a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva visto azzerata l'esposizione debitoria che egli aveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Decimo motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa o Sez.

I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 10 apparente motivazione in ordine a specifici motivi di gravame; ovvero, in subordine, per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente.

La ricorrente si duole dell'omessa pronuncia della Corte di merito sul tema dell'accertamento della falsità dei documenti contrattuali che recavano l'apparente firma di [OSCURATO:PERSONA] e sulla conseguente questione relativa all'inconsapevolezza che costui avesse avuto dell'operazione e dei vincoli sulla polizza.

Ci si duole , che, sul punto, la Corte di appello si sia limitata ad affermare che il motivo risultava essere infondato poiché sui contratti in questione compariva la firma dell'«assicurato» [OSCURATO:PERSONA].

Undicesimo motivo: omesso esame di fatto decisivo dato dalla non conoscenza, da parte di Molino, della falsità dei dati in base ai quali la banca aveva concesso i finanziamenti al [OSCURATO:PERSONA].

Deduce la ricorrente che, quand'anche dovesse ipotizzarsi che le sottoscrizioni di [OSCURATO:PERSONA] presupponessero un'effettiva e consapevole partecipazione della società agli atti sui quali esse apparivano, l'operazione in questione era stata recepita dalla banca come un mutuo da erogare a un soggetto solido e solvibile.

In conseguenza — si deduce —, la sentenza impugnata non avrebbe accertato l'insussistente rapporto di conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'ignoranza, da parte del primo, delle condizioni patrimoniali ed economiche del secondo.

Dodicesimo motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c., e cioè omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello avente ad oggetto l'applicabilità della legge italiana tra [OSCURATO:PERSONA] s.s. e [OSCURATO:PERSONA].

È invocato l'art. 4.2 reg. 864/07 (CE), secondo cui, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese; si osserva che tale disposizione prevale sull'art. 62

I. n. 218/1995 alla stregua dell'art. 2 della stessa legge per la quale le disposizioni di essa non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni Sez.

I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 11 internazionali in vigore per l'Italia.

Tredicesimo motivo: violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per vizio di mera apparenza della motivazione in relazione all'individuazione dei titoli da cui sarebbe scaturito il danno e dai quali discenderebbe l'applicazione della legge italiana, nonché violazione dell'art. 1362 c.c. per erronea interpretazione del motivo di appello avente ad oggetto l'individuazione dei predetti titoli.

La ricorrente contesta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui l'evento causa del pregiudizio sofferto dalla ricorrente sarebbe da individuare nella sola concessione del mutuo: evenienza, questa, valorizzata dalla Corte di merito, che ha preso conseguentemente in considerazione la pattuizione, risultante dal testo contrattuale, circa l'individuazione della normativa da applicare in caso di controversie tra le parti (normativa che si identifica nella legge elvetica).

Sostiene la ricorrente non essersi affatto limitata a sostenere che il solo fatto eziologicamente rilevante nella produzione del pregiudizio lamentato si identificasse nella concessione di un mutuo privo di idonea istruttoria.

Quattordicesimo motivo: vizio di violazione dell'art. 17

I. n. 218/1995 per erronea interpretazione di tale disposizione e conseguente erronea individuazione della legge applicabile ovvero, in subordine, violazione dell'art. 112 c.p.c. relativamente all'omessa applicazione del diritto svizzero nonostante l'affermazione della sua applicabilità al caso di specie.

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui vi si afferma che l'art. 17 cit. esigerebbe pur sempre che «ci si trovi di fronte a una fattispecie che presenti profili di trasnazionalità tali da far apparire, almeno astrattamente, l'ordinamento italiano interessato alla regolamentazione del caso, presupposto qui insussistente, giacché la vicenda si è svolta in tutti i suoi passaggi e operazioni interamente in Svizzera».

Si nega abbia fondamento la «restrizione» applicativa enunciata dal Giudice di secondo grado, osservandosi come le norme di applicazione Sez.

I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 12 necessaria siano quelle disposizioni italiane che il giudice deve applicare nonostante il richiamo alla legge straniera.

E' aggiunto che ove la Corte di Milano avesse avuto ragione nell'affermare l'applicabilità al rapporto processuale del diritto svizzero, essa avrebbe dovuto esaminare le conseguenze di tale asserzione, prendendo in esame le disposizioni di tale ordinamento che nella fattispecie avrebbero dovuto regolare la vicenda controversa.

2. — Per ragioni che attengono all'antecedenza logico-giuridica può accordarsi priorità di trattazione alle censure che riguardano il diritto sostanziale applicabile alla controversia.

Occorre ricordare che, a norma dell'art. 4.1 reg. 864/2007 (CE), la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

La norma, come è noto, trova applicazione indipendentemente dall'appartenenza all'Unione europea dello Stato con cui la fattispecie risulta collegata e anche se la legge designata non sia, come nel caso in esame,, quella di uno Stato membro (art. 3 del regolamento).

In base alla richiamata disposizione, come si è detto, non rileva il luogo in cui si sono determinate le conseguenze indirette del fatto illecito: e quindi la localizzazione delle conseguenze patrimoniali non opera quale criterio di collegamento (in tal senso, la norma è conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia sulla competenza giurisdizionale, secondo cui «l'espressione 'luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto' non si riferisce al luogo del domicilio dell'attore in cui sarebbe localizzato il 'centro patrimoniale' di quest'ultimo, solo perché egli vi abbia subito un danno economico risultante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato contraente» (Corte giust.

CE 10 giugno 2004, C-168/02, Kronhofer, Sez.

I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 13 che si è pronunciata sull'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968).

In tal senso, dunque, sarebbe vano invocare la circostanza per cui la società ricorrente, che si assume danneggiata, ha sede in Italia.

La Corte di appello ha ritenuto che dovesse applicarsi il diritto svizzero avendo riguardo alla circostanza per cui «tutti i fatti e i comportamenti, da cui parte appellante fa discendere la lesione del proprio credito si sono verificati al di fuori del territorio italiano»; ha osservato, in proposito, che sia BKN, che Pentagram (società a cui BKN aveva dato in gestione il patrimonio do Molino), sia la società assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] avevano sede «all'estero» (la prima e la terza in Svizzera, la seconda, per la verità, in Lussemburgo).

Ha aggiunto che «le contestazioni mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.s. alle due appellate individuano nella concessione del mutuo da parte di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] l'evento causa del pregiudizio da lei sofferto, consistito nella riduzione della consistenza patrimoniale della polizza» e che in tale contratto le parti avevano pattiziamente individuato nella legge elvetica la normativa da utilizzare in caso di controversia.

In realtà, il dato della nazionalità dei soggetti coinvolti nella vicenda, oltre a non essere indicativo del luogo in cui si sarebbe prodotto il danno (che la Corte di appello, difatti, non individua, riferendo genericamente di accadimenti e condotte occorse in terra straniera), risulta riferito solo alle nominate società: non è stato difatti applicato alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che, come ricordato dalla ricorrente, era cittadino italiano (pag. 84 del ricorso).

In disparte tale rilievo, la Corte di appello ha attribuito centralità — come si è rammentato — alla legge regolatrice del contratto di mutuo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che il pregiudizio prospettato dalla società [OSCURATO:PERSONA] dipendesse dalla concessione del detto finanziamento (siccome erogato senza Sez.

I- RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 14 un'adeguata istruttoria).

La pronuncia non chiarisce, per la verità, in che modo la scelta della legge applicabile a un contratto influisca sulla individuazione del luogo in cui si è prodotto il danno extracontrattuale (per lesione del credito) lamentato da un soggetto terzo, e correlato a quel contratto.

Va in ogni caso rimarcato — sulla scorta di precisa deduzione svolta col tredicesimo motivo di ricorso — come l'odierna ricorrente avesse raccordato il pregiudizio patrimoniale dedotto in causa anche al fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva «accettato come garanzia un cespite di un terzo»: ciò che la Corte di merito ha esplicitamente riconosciuto (sentenza impugnata, pag. 11).

In tal modo, la motivazione del provvedimento — che trascura del tutto questo secondo profilo — risulta basarsi sul contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (quelle contenute, rispettivamente, a pag. 15 e a pag. 11 del provvedimento) e finisce per risultare obiettivamente incomprensibile: essa è cioè connotata da vizi motivazionali tuttora rilevanti in sede di legittimità (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054).

E' infine da osservare che — come dedotto dalla ricorrente col quattordicesimo motivo — la Corte di merito, pur reputando applicabile alla controversia (nella sua interezza) il diritto svizzero, ha mancato di confrontarsi con le norme di tale ordinamento.

Ha al contrario fatto riferimento a disposizioni del diritto italiano (in particolare, gli artt. 2043, 2871, 1202, n. 3, 2033 e 2041 c.c.), così da incorrere, anche qui, nell'enunciazione di asserzioni irrimediabilmente discordanti e nella rappresentazione di un'argomentazione non intellegibile.

Alla stregua del tenore complessivo del provvedimento, che denuncia le richiamate contraddizioni, il nodo della identificazione delle norme di diritto applicabili al giudizio risulta dunque, nella sostanza, irrisolto.

Non è concludente, al riguardo, il rilievo, svolto da [OSCURATO:PERSONA] (controricorso, pag. 96), secondo cui solo nella comparsa Sez.

I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 15 conclusionale di primo grado l'odierna ricorrente avrebbe articolato difese secondo il diritto elvetico.

Infatti, a norma dell'art. 14

I. n. 218/1995, l'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice (cfr. in tema: Cass. 29 dicembre 2016, n. 27365; Cass. 14 novembre 2011, n. 12963; Cass.24 giugno 2009, n. 14777; Cass. 5 giugno 2009, n. 13087).

Sebbene, poi, ai fini dell'individuazione delle norme del diritto straniero è possibile ricorrere a qualsiasi mezzo, pure informale, valorizzando anche il ruolo attivo delle parti, non sussiste, in capo a queste ultime, alcun onere di indicazione, né di allegazione documentale della legge straniera ritenuta applicabile (Cass. 29 dicembre 2016, i. 27365, cit.): è escluso, pertanto, che il giudice possa disattendere il dovere officioso che gli compete in ragione della condotta processuale della parte che ometta o ritardi di indicare le norme del diritto estero che debbano applicarsi alla controversia.

3. — Nei termini appena indicati, tredicesimo e quattordicesimo motivo vanno accolti.

Restano assorbiti i restanti.

4. — La sentenza è cassata in relazione alle censure reputate fondate, con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, che giudicherà in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il tredicesimo e il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mente ad oggetto la modifica del vincolo di garanzia assicurativa e di conferma ed estensione della polizza assicurativa. La Corte di merito ha comunque osservato che non sarebbe stata necessaria l'autorizzazione dell'assicurato per la valida costituzione in pegno della polizza, trattandosi di una polizza index pure linkeed che si concretizzava in un Sez. I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 5 vero e proprio prodotto finanziario (onde non trovava applicazione il disposto normativo di cui all'art. 1919, comma 2, c.c.). Da ultimo, il Giudice distrettuale ha disatteso il motivo di gravame con cui era censurata la statuizione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto applicabile alla controversia il diritto svizzero. La Corte di merito ha osservato che le parti avevano individuato nella legge elvetica la normativa da utilizzare il caso di controversie tra di esse e che, inoltre, non potevano assumere rilievo, nella fattispecie, le norme di applicazione necessaria di cui all'art. 17 I. n. 218/1995, giacché l'operatività di tali norme «esige pur sempre che ci si trovi di fronte ad una fattispecie che presenti profili di trasnazionalità tali da far apparire, almeno astrattamente, anche l'ordinamento italiano interessato alla regolamentazione del caso, presupposto qui insussistente, giacché la vicenda si è svolta in tutti i suoi passaggi e operazioni interamente in Svizzera». 5. — La sentenza è stata impugnata dalla società [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso per cassazione articolato in quattordici motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] & C. Ltd) e [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. — I motivi di ricorso si riassumono come segue. Primo motivo: vizio di motivazione apparente con riferimento ai contenuti e ai limiti del mandato fiduciario. Si evidenzia che la Corte di appello non avrebbe spiegato la ragione per cui il mandato fiduciario dovesse ritenersi conferito da [OSCURATO:PERSONA] anziché dalla società [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente deduce di aver documentalmente provato che [OSCURATO:SOCIETA]. era una fiduciaria «statica» e che il mandato fiduciario non conteneva alcun potere di disposizione da parte di essa in ordine alla polizza amministrata. Sez. I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 6 Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in merito alla sussistenza dell'ingiustizia del danno e del diritto al risarcimento sulla base degli elementi valutati dal Giudice di appello. Osserva la ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, sussisterebbero, nel caso in esame, tutti i presupposti integranti la responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di credito a carico sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA]: risulterebbero integrati i presupposti della responsabilità risarcitoria, avendo riguardo sia alla «lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento», rappresentato dalla decurtazione del valore della polizza pervenuta in restituzione tramite gli organi della procedura concorsuale di [OSCURATO:SOCIETA], sia al «danno arrecato non iure, inferto cioè in assenza di una causa giustificativa». La circostanza che un soggetto si costituisca garante a beneficio di una banca non autorizzerebbe l'istituto di credito ad agire senza alcun riguardo per gli interessi del garante medesimo; né rileverebbe la specifica autorizzazione rilasciata da Molino alla costituzione del vincolo pignoratizio sulla polizza assicurativa, non potendosi pretendere dal garante quelle verifiche e valutazioni sul merito creditizio rimesse invece all'intermediario. Si evidenzia, al riguardo, sia la negligenza della banca nella conduzione dell'istruttoria per l'assegnazione del «merito creditizio», sia il mancato controllo delle richieste di utilizzo del denaro da parte del mutuatario (che aveva dirottato le risorse verso una sconosciuta società lussemburghese), sia, infine, l'omesso accertamento della genuinità del consenso prestato dal soggetto fiduciante a fronte della complessiva ambiguità dell'operazione posta in atto. Terzo motivo: violazione dell'art. 132 n. 4, c.p.c., per vizio di mera apparenza della motivazione in ordine all'espletamento di un'adeguata istruttoria sul merito creditizio del mutuatario [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in Sez. I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 7 cui ha ritenuto fosse stata svolta un'adeguata istruttoria con riferimento al merito creditizio di [OSCURATO:PERSONA], osservando come i documenti valorizzati dalla Corte di appello consistessero in mere referenze rilasciate dal «consulente esterno» Penragram e rilevando come non si sia operata alcuna verifica circa i dati patrimoniali e reddituali falsamente dichiarati e falsamente referenziati. Quarto motivo: vizio ex art. 112 c.p.c., per l'omesso esame della contestazione relativa all'utilizzo della prima somma mutuata per finalità difformi da quelle contrattualmente dichiarate dal [OSCURATO:PERSONA] e, in via subordinata, vizio di violazione di legge, per erronea interpretazione della domanda. Si lamenta sia mancata alcuna considerazione della circostanza per cui la provvista fornita a [OSCURATO:PERSONA] non venne impiegata per l'acquisto di titoli emessi da SICAV, ma semplicemente trasferita a una comunissima società lussemburghese riconducibile a tale [OSCURATO:PERSONA], che avanzava pretese economiche rilevantissime nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di BNK, di cui [OSCURATO:PERSONA] stesso era uomo di fiducia. Quinto motivo: vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra parti, in ordine alla mancanza di solidità creditizia del mutuatario per incapienza patrimoniale, al rilascio di false dichiarazioni e al difforme utilizzo del finanziamento. Si lamenta sia mancato l'accertamento dei seguenti fatti, attinenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]: mancata disponibilità, da parte dello stesso, delle risorse patrimoniali e reddituali dichiarate alla banca; sottoscrizione di una richiesta circa l'apertura di un conto svizzero «contenente conferme per iscritto sulle indicazioni che c:olà vi si leggono»; conclusione di un contratto avente ad oggetto un mutuo per complessivi euro 8.000.000,00 e di un altro contratto di pegno sulla polizza per cui è causa; sottoscrizione di due moduli di trasmissione delle somme ricevute in Lussemburgo su un conto intestato a una società denominata Coltren SA, in difformità rispetto a quanto era Sez. I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 8 stato dichiarato. Sesto motivo: violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., e vizio di motivazione apparente sempre in relazione al c:ontributo oggettivo e soggettivo di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sopra ricordata lesione aquiliana del credito. Secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe mancato di motivare l'affermazione per cui non risultava dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza o avesse addirittura cooperato al disegno criminoso posto in atto. In altre parole, la veste di terzo «totalmente ignaro» ipotizzata della sentenza e la stessa predicata sostanziale «ininfluenza» di comportamenti da lui tenuti risulterebbero essere «affermazioni totalmente scollate rispetto al contesto fattuale presente negli atti». Settimo motivo: violazione degli artt. 2871 e 1203 c.c., dell'art. 1 I. n. 1966/39 e degli artt. 1706 e 1707 c.c., in ordine all'erronea attribuzione della titolarità della polizza oggetto del mandato fiduciario, e per violazione degli artt. 24 Cost. e 81 c.p.c., per l'erronea individuazione del soggetto legittimato ad agire. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui la Corte di Milano ha affermato che la legittimazione all'esperimento dell'azione di regresso prevista dagli artt. 2871 e 1203 c.c. competerebbe a [OSCURATO:SOCIETA], quale «effettiva contraente la polizza». Viene richiamato, al riguardo, l'insegnamento della giurisprudenza secondo cui, in virtù della disciplina legislativa che le regola, le società fiduciarie non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati. Ottavo motivo: violazione degli artt. 2033, 1325 n. 2, e 1324 c.c., in relazione all'erronea individuazione di un titolo giustificativo per la costituzione della garanzia reale a beneficio di [OSCURATO:PERSONA] mediante cespite appartenente alla società [OSCURATO:PERSONA] e conseguente mancato accoglimento della domanda subordinata di ripetizione dell'indebito; in via subordinata, vizio di violazione dell'art. 1.32, n. 4, Sez. I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 9 c.p.c.., per la mancanza e l'apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza di un rapporto giuridico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tale da giustificare la costituzione di un pegno sulla polizza appartenente alla società per garantire il debito del secondo. La censura investe l'affermazione della Corte di Milano per cui non era configurabile, nella fattispecie, alcuna ipotesi di indebito oggettivo, avendo Molino sottoscritto i contratti di sottoposizione della polizza al vincolo pignoratizio e i due successivi patti modificativi della estensione e conferma della garanzia prestata a favore di [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce, in sintesi, che lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione causale era quello di cui aveva in sostanza fruito [OSCURATO:PERSONA], e cioè il debitore garantito, nel vedere appianata, e prima ancora garantita, «una multimilionaria esposizione debitoria contratta con [OSCURATO:PERSONA]». Nono motivo: violazione degli artt. 1325 n. 2, 1324 e 2041 c.c., in relazione all'erronea individuazione di un titolo giustificatvo per la costituzione della garanzia reale a beneficio del [OSCURATO:PERSONA] mediante cespite appartenente a [OSCURATO:PERSONA] s.s. e conseguentemente mancato accoglimento della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento; in via subordinata, vizio di violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per la mancanza e l'apparenza dela motivazione in ordine alla sussistenza di rapporti giuridici tra la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tali da giustificare la costituzione in pegno della polizza assicurativa appartenente alla società per garantire il debito contratto dal secondo. Vi si afferma sussistessero i presupposti per il riconoscimento dell'ingiustificato arricchimento, invece negato dal Giudice distrettuale essendosi attuato uno spostamento di ricchezza dal patrimonio della società [OSCURATO:PERSONA], proprietaria della polizza escussa a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva visto azzerata l'esposizione debitoria che egli aveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Decimo motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa o Sez. I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 10 apparente motivazione in ordine a specifici motivi di gravame; ovvero, in subordine, per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente. La ricorrente si duole dell'omessa pronuncia della Corte di merito sul tema dell'accertamento della falsità dei documenti contrattuali che recavano l'apparente firma di [OSCURATO:PERSONA] e sulla conseguente questione relativa all'inconsapevolezza che costui avesse avuto dell'operazione e dei vincoli sulla polizza. Ci si duole , che, sul punto, la Corte di appello si sia limitata ad affermare che il motivo risultava essere infondato poiché sui contratti in questione compariva la firma dell'«assicurato» [OSCURATO:PERSONA]. Undicesimo motivo: omesso esame di fatto decisivo dato dalla non conoscenza, da parte di Molino, della falsità dei dati in base ai quali la banca aveva concesso i finanziamenti al [OSCURATO:PERSONA]. Deduce la ricorrente che, quand'anche dovesse ipotizzarsi che le sottoscrizioni di [OSCURATO:PERSONA] presupponessero un'effettiva e consapevole partecipazione della società agli atti sui quali esse apparivano, l'operazione in questione era stata recepita dalla banca come un mutuo da erogare a un soggetto solido e solvibile. In conseguenza — si deduce —, la sentenza impugnata non avrebbe accertato l'insussistente rapporto di conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'ignoranza, da parte del primo, delle condizioni patrimoniali ed economiche del secondo. Dodicesimo motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c., e cioè omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello avente ad oggetto l'applicabilità della legge italiana tra [OSCURATO:PERSONA] s.s. e [OSCURATO:PERSONA]. È invocato l'art. 4.2 reg. 864/07 (CE), secondo cui, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese; si osserva che tale disposizione prevale sull'art. 62 I. n. 218/1995 alla stregua dell'art. 2 della stessa legge per la quale le disposizioni di essa non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni Sez. I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 11 internazionali in vigore per l'Italia. Tredicesimo motivo: violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per vizio di mera apparenza della motivazione in relazione all'individuazione dei titoli da cui sarebbe scaturito il danno e dai quali discenderebbe l'applicazione della legge italiana, nonché violazione dell'art. 1362 c.c. per erronea interpretazione del motivo di appello avente ad oggetto l'individuazione dei predetti titoli. La ricorrente contesta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui l'evento causa del pregiudizio sofferto dalla ricorrente sarebbe da individuare nella sola concessione del mutuo: evenienza, questa, valorizzata dalla Corte di merito, che ha preso conseguentemente in considerazione la pattuizione, risultante dal testo contrattuale, circa l'individuazione della normativa da applicare in caso di controversie tra le parti (normativa che si identifica nella legge elvetica). Sostiene la ricorrente non essersi affatto limitata a sostenere che il solo fatto eziologicamente rilevante nella produzione del pregiudizio lamentato si identificasse nella concessione di un mutuo privo di idonea istruttoria. Quattordicesimo motivo: vizio di violazione dell'art. 17 I. n. 218/1995 per erronea interpretazione di tale disposizione e conseguente erronea individuazione della legge applicabile ovvero, in subordine, violazione dell'art. 112 c.p.c. relativamente all'omessa applicazione del diritto svizzero nonostante l'affermazione della sua applicabilità al caso di specie. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui vi si afferma che l'art. 17 cit. esigerebbe pur sempre che «ci si trovi di fronte a una fattispecie che presenti profili di trasnazionalità tali da far apparire, almeno astrattamente, l'ordinamento italiano interessato alla regolamentazione del caso, presupposto qui insussistente, giacché la vicenda si è svolta in tutti i suoi passaggi e operazioni interamente in Svizzera». Si nega abbia fondamento la «restrizione» applicativa enunciata dal Giudice di secondo grado, osservandosi come le norme di applicazione Sez. I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 12 necessaria siano quelle disposizioni italiane che il giudice deve applicare nonostante il richiamo alla legge straniera. E' aggiunto che ove la Corte di Milano avesse avuto ragione nell'affermare l'applicabilità al rapporto processuale del diritto svizzero, essa avrebbe dovuto esaminare le conseguenze di tale asserzione, prendendo in esame le disposizioni di tale ordinamento che nella fattispecie avrebbero dovuto regolare la vicenda controversa. 2. — Per ragioni che attengono all'antecedenza logico-giuridica può accordarsi priorità di trattazione alle censure che riguardano il diritto sostanziale applicabile alla controversia. Occorre ricordare che, a norma dell'art. 4.1 reg. 864/2007 (CE), la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto. La norma, come è noto, trova applicazione indipendentemente dall'appartenenza all'Unione europea dello Stato con cui la fattispecie risulta collegata e anche se la legge designata non sia, come nel caso in esame,, quella di uno Stato membro (art. 3 del regolamento). In base alla richiamata disposizione, come si è detto, non rileva il luogo in cui si sono determinate le conseguenze indirette del fatto illecito: e quindi la localizzazione delle conseguenze patrimoniali non opera quale criterio di collegamento (in tal senso, la norma è conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia sulla competenza giurisdizionale, secondo cui «l'espressione 'luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto' non si riferisce al luogo del domicilio dell'attore in cui sarebbe localizzato il 'centro patrimoniale' di quest'ultimo, solo perché egli vi abbia subito un danno economico risultante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato contraente» (Corte giust. CE 10 giugno 2004, C-168/02, Kronhofer, Sez. I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 13 che si è pronunciata sull'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968). In tal senso, dunque, sarebbe vano invocare la circostanza per cui la società ricorrente, che si assume danneggiata, ha sede in Italia. La Corte di appello ha ritenuto che dovesse applicarsi il diritto svizzero avendo riguardo alla circostanza per cui «tutti i fatti e i comportamenti, da cui parte appellante fa discendere la lesione del proprio credito si sono verificati al di fuori del territorio italiano»; ha osservato, in proposito, che sia BKN, che Pentagram (società a cui BKN aveva dato in gestione il patrimonio do Molino), sia la società assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] avevano sede «all'estero» (la prima e la terza in Svizzera, la seconda, per la verità, in Lussemburgo). Ha aggiunto che «le contestazioni mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.s. alle due appellate individuano nella concessione del mutuo da parte di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] l'evento causa del pregiudizio da lei sofferto, consistito nella riduzione della consistenza patrimoniale della polizza» e che in tale contratto le parti avevano pattiziamente individuato nella legge elvetica la normativa da utilizzare in caso di controversia. In realtà, il dato della nazionalità dei soggetti coinvolti nella vicenda, oltre a non essere indicativo del luogo in cui si sarebbe prodotto il danno (che la Corte di appello, difatti, non individua, riferendo genericamente di accadimenti e condotte occorse in terra straniera), risulta riferito solo alle nominate società: non è stato difatti applicato alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che, come ricordato dalla ricorrente, era cittadino italiano (pag. 84 del ricorso). In disparte tale rilievo, la Corte di appello ha attribuito centralità — come si è rammentato — alla legge regolatrice del contratto di mutuo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che il pregiudizio prospettato dalla società [OSCURATO:PERSONA] dipendesse dalla concessione del detto finanziamento (siccome erogato senza Sez. I- RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 14 un'adeguata istruttoria). La pronuncia non chiarisce, per la verità, in che modo la scelta della legge applicabile a un contratto influisca sulla individuazione del luogo in cui si è prodotto il danno extracontrattuale (per lesione del credito) lamentato da un soggetto terzo, e correlato a quel contratto. Va in ogni caso rimarcato — sulla scorta di precisa deduzione svolta col tredicesimo motivo di ricorso — come l'odierna ricorrente avesse raccordato il pregiudizio patrimoniale dedotto in causa anche al fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva «accettato come garanzia un cespite di un terzo»: ciò che la Corte di merito ha esplicitamente riconosciuto (sentenza impugnata, pag. 11). In tal modo, la motivazione del provvedimento — che trascura del tutto questo secondo profilo — risulta basarsi sul contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (quelle contenute, rispettivamente, a pag. 15 e a pag. 11 del provvedimento) e finisce per risultare obiettivamente incomprensibile: essa è cioè connotata da vizi motivazionali tuttora rilevanti in sede di legittimità (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). E' infine da osservare che — come dedotto dalla ricorrente col quattordicesimo motivo — la Corte di merito, pur reputando applicabile alla controversia (nella sua interezza) il diritto svizzero, ha mancato di confrontarsi con le norme di tale ordinamento. Ha al contrario fatto riferimento a disposizioni del diritto italiano (in particolare, gli artt. 2043, 2871, 1202, n. 3, 2033 e 2041 c.c.), così da incorrere, anche qui, nell'enunciazione di asserzioni irrimediabilmente discordanti e nella rappresentazione di un'argomentazione non intellegibile. Alla stregua del tenore complessivo del provvedimento, che denuncia le richiamate contraddizioni, il nodo della identificazione delle norme di diritto applicabili al giudizio risulta dunque, nella sostanza, irrisolto. Non è concludente, al riguardo, il rilievo, svolto da [OSCURATO:PERSONA] (controricorso, pag. 96), secondo cui solo nella comparsa Sez. I - RG 21229/2017 udienza pubblica 31.1.2021 15 conclusionale di primo grado l'odierna ricorrente avrebbe articolato difese secondo il diritto elvetico. Infatti, a norma dell'art. 14 I. n. 218/1995, l'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice (cfr. in tema: Cass. 29 dicembre 2016, n. 27365; Cass. 14 novembre 2011, n. 12963; Cass.24 giugno 2009, n. 14777; Cass. 5 giugno 2009, n. 13087). Sebbene, poi, ai fini dell'individuazione delle norme del diritto straniero è possibile ricorrere a qualsiasi mezzo, pure informale, valorizzando anche il ruolo attivo delle parti, non sussiste, in capo a queste ultime, alcun onere di indicazione, né di allegazione documentale della legge straniera ritenuta applicabile (Cass. 29 dicembre 2016, i. 27365, cit.): è escluso, pertanto, che il giudice possa disattendere il dovere officioso che gli compete in ragione della condotta processuale della parte che ometta o ritardi di indicare le norme del diritto estero che debbano applicarsi alla controversia. 3. — Nei termini appena indicati, tredicesimo e quattordicesimo motivo vanno accolti. Restano assorbiti i restanti. 4. — La sentenza è cassata in relazione alle censure reputate fondate, con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, che giudicherà in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il tredicesimo e il