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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 agosto 2026

Cassazione n. 24413/2026

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ASÍLIO, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 726/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Osserva1. [OSCURATO:PERSONA] acquistò, nel 2015, da BasílioTôrres Neto, rappresentato dalla procuratrice generale (procura del 2012)Numero registro generale 15095/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 24413/2026Data pubblicazione 03/08/2026Aurivania Costantino, una villa con annessa corte pertinenziale, un garageseminterrato, un impianto fotovoltaico e uno stacco di terreno, per ilcorrispettivo di € 840.000, che la parte compratrice aveva corrisposto conassegni circolari intestati alla procuratrice, allora coniuge del venditore.L’atto venne trascritto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il giorno 1/4/2015 il Torres donò a [OSCURATO:PERSONA] la proprietàsuperficiaria di quanto già venduto dalla procuratrice, fatta eccezione peril terreno e riservandosi il diritto d’uso e d’abitazione.

L’atto vennetrascritto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] chiese, in viaprincipale, che fosse dichiarato nullo, simulato e, quindi, non produttivo dieffetti, l’atto di donazione in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cuiBasílio [OSCURATO:PERSONA] aveva donato a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà anzidetta,era stata effettuata proprio al fine di paralizzare gli effetti della vendita,stipulata in data precedente.In via subordinata, l’attrice chiese accertarsi che ella era titolare deldiritto di uso e di abitazione sull’intero compendio, non oggetto dellasuccessiva vicenda traslativa – considerato che il Torres aveva donato alVella unicamente la proprietà superficiaria – nonché la propria qualità diproprietaria del terreno di pertinenza della villa, che non era statoparimenti ricompreso nei beni oggetto della donazione.In caso di reiezione anche di tale ultima domanda, chiese, altresì, larestituzione del prezzo di compravendita, pari alla somma risultante dalladifferenza tra il prezzo complessivo del cespite e il corrispettivo versatoper l’acquisto del terreno di pertinenza, che non era stato oggetto dellasuccessiva donazione e di cui l’attrice era divenuta legittimamenteproprietaria.1.1. [OSCURATO:PERSONA] contestò le avverse pretese e deduzioni e, invia riconvenzionale, chiese l’annullamento dell’atto in [OSCURATO:PERSONA] MarinoNumero registro generale 15095/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 24413/2026Data pubblicazione 03/08/2026del 25/03/2015 – con cui l’attrice aveva acquistato dalla rappresentantedel convenuto, [OSCURATO:PERSONA], l’intero cespite per cui è lite (oltrealle autovetture del pari alienate da [OSCURATO:PERSONA] nella qualitàsuddetta), ai sensi dell’art. 1394 cod. civ., in quanto l’atto risultava postoin essere dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato,conflitto di cui l’attrice era pienamente a conoscenza.1.2.

Si costituì, altresì, il convenuto [OSCURATO:PERSONA], donatario del dirittodi proprietà superficiaria di parte del cespite per cui si discute,contestando in fatto e diritto il merito delle avverse pretese ed instandoper il rigetto delle domande di parte attrice.2.

Il Tribunale di Siracusa, per quanto qui interessa, rigettò ledomande di [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento di quellariconvenzionale, annullò l’atto con cui l’attrice aveva acquistato dal Tôrresil compendio immobiliare sito in Augusta, via dei Garofani, nonché gli attidi cessione delle due autovetture.3.

La Corte d’appello di Catania rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel chequi possa rilevare:- per quanto attiene al rigetto dell’invocata simulazione delladonazione della proprietà superficiaria, secondo la Corte locale non èstata fornita alcuna prova che donante e donatario erano a conoscenzadelle vendite poste in essere dalla procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] nelledate del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (le due autovetture) e del 25.03.2015 (gli immobilisopra indicati) e, quindi, che ci fosse la precisa volontà di paralizzare glieffetti di un contratto di cui donante e donatario erano a conoscenza; e seanche fosse stato dimostrato che il donante intendeva paralizzare glieffetti dei due atti di compravendita stipulati pochi giorni prima, ciò nonesclude che l’atto fosse reale e non simulato.

Occorre, comunque, la provadi un preciso e concreto accordo simulatorio ;Numero registro generale 15095/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 24413/2026Data pubblicazione 03/08/2026- per quanto concerne, invece, l’accoglimento della domandariconvenzionale, volta all’annullamento del contratto di compravendita delcompendio immobiliare e delle due autovetture, la Corte etnea rilevavache il Tribunale aveva ampiamente motivato l’accoglimento, ritenendosussistenti una serie di indizi gravi, precisi e concordanti sulla esistenzadel conflitto d’interesse in capo alla procuratrice generale, notoall’acquirente: appena qualche giorno prima della presentazione delladomanda di divorzio [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto ai propri figlil’azienda del Torres sita in Brasile, un cospicuo patrimonio immobiliare e ledue autovetture di pregio, non vi era prova che per la vendita delleautovetture fosse stato corrisposto il prezzo e l’acquirente (MarcelaConstantino Guimares) era financo priva di patente di guida, il prezzo di €840.000,00 indicato nell’atto pubblico era di molto inferiore rispetto alvalore di mercato del compendio e mancava la prova che l’anzidettasomma fosse stata effettivamente corrisposta, atteso che gli assegni trattidalla compratrice recavano come beneficiaria [OSCURATO:PERSONA] e nonil venditore e non era stato dimostrato che i titoli fossero stati incassati dacostui.5.

Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] (prima delmatrimonio [OSCURATO:PERSONA]) propone ricorso fondato sutre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono, con separaticontroricorsi.

Tutte le parti hanno depositato memorie.1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1414 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc.civ., co. 1, n. 3, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto nonprovata la natura simulata dell’atto di donazione in assenza di presunzionigravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 cod. civ.La doglianza è infondata.La Corte di Catania, condivisa la motivazione di primo grado, spiegache donante e donatario avevano voluto gli effetti del negozio, pur oveNumero registro generale 15095/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 24413/2026Data pubblicazione 03/08/2026avessero inteso perseguire (come sostenuto dalla stessa attrice) lo scopodi paralizzare l’effetto del contratto di vendita, qualche giorno primastipulato dalla procuratrice; che il donatario era assiduo frequentatore difamiglia dei coniugi e legato da un rapporto di profonda amicizia coldonante (circostanze, queste, rimaste non controverse); che spirito diliberalità e gratitudine erano sintonici col rapporto di fraterna amicizia fradonante e donatario; non assumeva rilievo la celerità della trascrizione delcontratto; la non inclusione nella donazione del terreno costituivacircostanza neutra, potendo valere lo scopo di non comprometterel’utilizzabilità dell’indice di edificabilità di un terreno edilizio che in futuroavrebbe potuto rivendere a terzi .

Gli ulteriori pretesi indici dellasimulazione evidenziati dalla parte appellante erano privi di valenzaprobatoria perché generici e di significato non univoco e decisivo, conriferimento sia alla donazione stipulata in un momento di sconforto etimore (il Torres aveva paura che il suocero potesse assoldare dei sicari,venuto a conoscenza della volontà di divorziare), sia al legame con la villain Italia, manifestato dal Torres fino a poco tempo prima.In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art.2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti",laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deveessere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado diprobabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto,mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità dielementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desuntoda una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nelladimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logiconei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, ondescartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva diquelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la lorocombinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza delNumero registro generale 15095/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 24413/2026Data pubblicazione 03/08/2026molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomisticadegli stessi.Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsaapplicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che ilragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise econcordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravitào precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma(Cass. n. 9054/2022; in senso conforme, si vedano: Cass. n. 22544/2025;Cass. n. 25889/2025).

Ovviamente, in via speculare, laddove la denunciainvesta il giudizio negativo sul valore probatorio degli elementi elevatidalla parte a presunzione.Con il motivo in scrutinio s’invoca un alternativo apprezzamentodegli elementi addotti, in questa sede inammissibile, la cui significanzaviene ancorata a una ricostruzione alternativa, piuttosto che a un’effettivaviolazione o falsa applicazione di legge.

Elementi che la Corte territorialeha giudicato privi di gravità, precisione e concordanza, cioè capacid’inferenza univoca in ordine alla prospettata simulazione.Infine, val la pena soggiungere che la denuncia di violazione di leggesostanziale non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio dellaquestione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamentofattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicatoinquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente chel’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale dadoversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (exmultis, S.U. n. 25573, 12/11/2020).

E ancora, in tema di ricorso perNumero registro generale 15095/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 24413/2026Data pubblicazione 03/08/2026cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione diun'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanzedi causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato dilegittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340, 05/02/2019; da ultimo Cass. n.1769/2026).L’appellante confonde i possibili motivi interni che avrebbero potutospingere il Torres alla stipulazione del contratto di donazione, i qualipossono risiedere anche in scopi esterni al contratto e che questo,perseguendo la sua causa tipica (utilità patrimoniale attribuita al donatariosenza corrispettivo, per spirito di liberalità) può accidentalmenteappagare.

La prova della simulazione (nel caso, assoluta) avrebbe dovutoconsistere nella dimostrazione che le parti non avevano voluto gli effettidella donazione.

Prova che la Corte locale, con giudizio in questa sede nonsindacabile, ha escluso essere stata offerta.2.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1394 e 1723, co. 2, cod. civ., in relazione all’art.360 cod. proc. civ., co. 1, n. 3, per avere la Corte territorialeerroneamente ritenuto di annullare per conflitto di interessi gli atti dicompravendita del cespite immobiliare e delle due autovetture, in quantosolo nell’ipotesi di preventiva revoca del mandato conferito allarappresentante [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe potuta ottenere unapronuncia di inefficacia delle compravendite.La doglianza è manifestamente infondata.Il conflitto d’interesse tra rappresentante e rappresentato, ai sensidell'art 1394 c.c., rende annullabile il contratto concluso dalrappresentante con il terzo nell’esecuzione del mandato, non incidendoNumero registro generale 15095/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 24413/2026Data pubblicazione 03/08/2026sull’astratta validità della procura, che costituisce mero strumento esternolegittimante.

Esso costituisce distorsione dell’interesse che ilrappresentante è tenuto doverosamente a perseguire nella attivitàgestoria, che trova manifestazione ultima nella successiva attivitànegoziale, la cui sussistenza va accertata in concreto.Di conseguenza non ha rilevanza alcuna predicare la formale validitàdella procura, quel che conduce all’annullamento del negozio concluso dalrappresentante e l'accertato suo agire in situazione di conflitto (cfr. Cass.n. 2529/2017).3.

Con il terzo motivo ci si duole della violazione e/o della falsaapplicazione degli artt. 14 della legge n. 218/1995 e 685 cod. civ.brasiliano, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., co. 1, n. 3, per avere laCorte d’appello erroneamente ritenuto di applicare la legge italiananell’interpretazione del mandato rilasciato da un soggetto straniero adaltrettanti soggetti residenti all’estero, mandato che è stato rilasciato inBrasile da cittadini brasiliani e a favore di cittadini brasiliani, mandato che,pertanto, avrebbe dovuto essere interpretato in base alla legge delBrasile.La doglianza è infondata.La novità del motivo non rileva, stante il contenuto dell’art. 14, l. n.218/1995 (fra le tante, Cass. n. 14209/2022), ma il motivo non puòessere accolta.L'interpretazione della legge straniera, al pari di quella nazionale,rientra alla competenza istituzionale della Corte di cassazione nell'eserciziodella funzione di nomofilachia, sicché, ove essa (…) si applichi al rapportocontroverso (nella specie, per il combinato disposto dell'art. 57 della l. n.218 del 1995, secondo cui le obbligazioni contrattuali sono in ogni casoregolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, e dell'art. 4 didetta Convenzione, laddove dispone che in mancanza di una scelta delleparti il contratto è regolato dalla legge del Paese col quale presenta ilNumero registro generale 15095/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 24413/2026Data pubblicazione 03/08/2026collegamento più stretto), è ammissibile il ricorso per cassazione perviolazione di legge (Sez. 1, n. 21712, 26/10/2015, Rv. 637679 – 01).La tesi della ricorrente non può essere condivisa.

Qui non vienesottoposta al giudice italiano la questione della validità della procurarilasciata in Brasile, bensì quella attinente all’attività gestoria del mandato,contratto il quale regola i rapporti interni.

Non è qui in giocol’interpretazione della procura e, quindi, ammesso in tesi che possareputarsi sussistere un “collegamento più stretto” con la legge brasiliana,vanamente viene invocata quella legge, la quale non potrebbe disciplinarel’attività giuridica svolta in Italia e in relazione a immobili ivi siti e adautovetture ivi registrate (peraltro, la vendita di quest’ultime, per quantodi pregio, si pone in evidente situazione di accessorietà).Il conflitto d’interessi nasce proprio dall’avere la mandatariaadempiuto infedelmente al mandato, regolante i rapporti interni.

Ilnegozio unilaterale di procura, riguardante il lato esterno(l’estrinsecazione dei poteri), il cui contenuto e la cui validità non è incontestazione, non viene in gioco.“Il fatto” del collegamento più stretto con il Brasile risulta esserestato apoditticamente postulato dalla ricorrente, evocando la nazionalitàbrasiliana di rappresentato e rappresentante e il luogo di rilascio dellaprocura, ma proprio per quel che si è chiarito immediatamente sopra untal collegamento appare eccentrico poiché riferito al negozio di procura.Per contro, il compendio immobiliare e le autovetture erano site in Italia el’attività negoziale si è svolta per intero in Italia, di talché non è datosapere su quali evidenze fattuali possa ipotizzarsi “il collegamento piùstretto” col Brasile.Al rigetto del ricorso nel suo complesso segue la condanna dellaricorrente alle spese, nella misura di cui in dispositivo, che tiene contodella natura e qualità della causa e delle attività svolte.

Condanna che perVella deve distrarsi in favore dei suoi avvocati, dichiaratisi antistatari.Numero registro generale 15095/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 24413/2026Data pubblicazione 03/08/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis”(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuno deicontroricorrenti, in euro 12.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, e agli accessori di legge, disponendo la distrazione in favore degliavvocati Antonino e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ASÍLIO, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 726/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Osserva1. [OSCURATO:PERSONA] acquistò, nel 2015, da BasílioTôrres Neto, rappresentato dalla procuratrice generale (procura del 2012)Numero registro generale 15095/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 24413/2026Data pubblicazione 03/08/2026Aurivania Costantino, una villa con annessa corte pertinenziale, un garageseminterrato, un impianto fotovoltaico e uno stacco di terreno, per ilcorrispettivo di € 840.000, che la parte compratrice aveva corrisposto conassegni circolari intestati alla procuratrice, allora coniuge del venditore.L’atto venne trascritto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il giorno 1/4/2015 il Torres donò a [OSCURATO:PERSONA] la proprietàsuperficiaria di quanto già venduto dalla procuratrice, fatta eccezione peril terreno e riservandosi il diritto d’uso e d’abitazione. L’atto vennetrascritto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] chiese, in viaprincipale, che fosse dichiarato nullo, simulato e, quindi, non produttivo dieffetti, l’atto di donazione in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cuiBasílio [OSCURATO:PERSONA] aveva donato a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà anzidetta,era stata effettuata proprio al fine di paralizzare gli effetti della vendita,stipulata in data precedente.In via subordinata, l’attrice chiese accertarsi che ella era titolare deldiritto di uso e di abitazione sull’intero compendio, non oggetto dellasuccessiva vicenda traslativa – considerato che il Torres aveva donato alVella unicamente la proprietà superficiaria – nonché la propria qualità diproprietaria del terreno di pertinenza della villa, che non era statoparimenti ricompreso nei beni oggetto della donazione.In caso di reiezione anche di tale ultima domanda, chiese, altresì, larestituzione del prezzo di compravendita, pari alla somma risultante dalladifferenza tra il prezzo complessivo del cespite e il corrispettivo versatoper l’acquisto del terreno di pertinenza, che non era stato oggetto dellasuccessiva donazione e di cui l’attrice era divenuta legittimamenteproprietaria.1.1. [OSCURATO:PERSONA] contestò le avverse pretese e deduzioni e, invia riconvenzionale, chiese l’annullamento dell’atto in [OSCURATO:PERSONA] MarinoNumero registro generale 15095/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 24413/2026Data pubblicazione 03/08/2026del 25/03/2015 – con cui l’attrice aveva acquistato dalla rappresentantedel convenuto, [OSCURATO:PERSONA], l’intero cespite per cui è lite (oltrealle autovetture del pari alienate da [OSCURATO:PERSONA] nella qualitàsuddetta), ai sensi dell’art. 1394 cod. civ., in quanto l’atto risultava postoin essere dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato,conflitto di cui l’attrice era pienamente a conoscenza.1.2. Si costituì, altresì, il convenuto [OSCURATO:PERSONA], donatario del dirittodi proprietà superficiaria di parte del cespite per cui si discute,contestando in fatto e diritto il merito delle avverse pretese ed instandoper il rigetto delle domande di parte attrice.2. Il Tribunale di Siracusa, per quanto qui interessa, rigettò ledomande di [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento di quellariconvenzionale, annullò l’atto con cui l’attrice aveva acquistato dal Tôrresil compendio immobiliare sito in Augusta, via dei Garofani, nonché gli attidi cessione delle due autovetture.3. La Corte d’appello di Catania rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel chequi possa rilevare:- per quanto attiene al rigetto dell’invocata simulazione delladonazione della proprietà superficiaria, secondo la Corte locale non èstata fornita alcuna prova che donante e donatario erano a conoscenzadelle vendite poste in essere dalla procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] nelledate del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (le due autovetture) e del 25.03.2015 (gli immobilisopra indicati) e, quindi, che ci fosse la precisa volontà di paralizzare glieffetti di un contratto di cui donante e donatario erano a conoscenza; e seanche fosse stato dimostrato che il donante intendeva paralizzare glieffetti dei due atti di compravendita stipulati pochi giorni prima, ciò nonesclude che l’atto fosse reale e non simulato. Occorre, comunque, la provadi un preciso e concreto accordo simulatorio ;Numero registro generale 15095/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 24413/2026Data pubblicazione 03/08/2026- per quanto concerne, invece, l’accoglimento della domandariconvenzionale, volta all’annullamento del contratto di compravendita delcompendio immobiliare e delle due autovetture, la Corte etnea rilevavache il Tribunale aveva ampiamente motivato l’accoglimento, ritenendosussistenti una serie di indizi gravi, precisi e concordanti sulla esistenzadel conflitto d’interesse in capo alla procuratrice generale, notoall’acquirente: appena qualche giorno prima della presentazione delladomanda di divorzio [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto ai propri figlil’azienda del Torres sita in Brasile, un cospicuo patrimonio immobiliare e ledue autovetture di pregio, non vi era prova che per la vendita delleautovetture fosse stato corrisposto il prezzo e l’acquirente (MarcelaConstantino Guimares) era financo priva di patente di guida, il prezzo di €840.000,00 indicato nell’atto pubblico era di molto inferiore rispetto alvalore di mercato del compendio e mancava la prova che l’anzidettasomma fosse stata effettivamente corrisposta, atteso che gli assegni trattidalla compratrice recavano come beneficiaria [OSCURATO:PERSONA] e nonil venditore e non era stato dimostrato che i titoli fossero stati incassati dacostui.5. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] (prima delmatrimonio [OSCURATO:PERSONA]) propone ricorso fondato sutre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono, con separaticontroricorsi. Tutte le parti hanno depositato memorie.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1414 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc.civ., co. 1, n. 3, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto nonprovata la natura simulata dell’atto di donazione in assenza di presunzionigravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 cod. civ.La doglianza è infondata.La Corte di Catania, condivisa la motivazione di primo grado, spiegache donante e donatario avevano voluto gli effetti del negozio, pur oveNumero registro generale 15095/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 24413/2026Data pubblicazione 03/08/2026avessero inteso perseguire (come sostenuto dalla stessa attrice) lo scopodi paralizzare l’effetto del contratto di vendita, qualche giorno primastipulato dalla procuratrice; che il donatario era assiduo frequentatore difamiglia dei coniugi e legato da un rapporto di profonda amicizia coldonante (circostanze, queste, rimaste non controverse); che spirito diliberalità e gratitudine erano sintonici col rapporto di fraterna amicizia fradonante e donatario; non assumeva rilievo la celerità della trascrizione delcontratto; la non inclusione nella donazione del terreno costituivacircostanza neutra, potendo valere lo scopo di non comprometterel’utilizzabilità dell’indice di edificabilità di un terreno edilizio che in futuroavrebbe potuto rivendere a terzi . Gli ulteriori pretesi indici dellasimulazione evidenziati dalla parte appellante erano privi di valenzaprobatoria perché generici e di significato non univoco e decisivo, conriferimento sia alla donazione stipulata in un momento di sconforto etimore (il Torres aveva paura che il suocero potesse assoldare dei sicari,venuto a conoscenza della volontà di divorziare), sia al legame con la villain Italia, manifestato dal Torres fino a poco tempo prima.In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art.2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti",laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deveessere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado diprobabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto,mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità dielementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desuntoda una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nelladimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logiconei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, ondescartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva diquelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la lorocombinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza delNumero registro generale 15095/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 24413/2026Data pubblicazione 03/08/2026molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomisticadegli stessi.Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsaapplicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che ilragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise econcordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravitào precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma(Cass. n. 9054/2022; in senso conforme, si vedano: Cass. n. 22544/2025;Cass. n. 25889/2025). Ovviamente, in via speculare, laddove la denunciainvesta il giudizio negativo sul valore probatorio degli elementi elevatidalla parte a presunzione.Con il motivo in scrutinio s’invoca un alternativo apprezzamentodegli elementi addotti, in questa sede inammissibile, la cui significanzaviene ancorata a una ricostruzione alternativa, piuttosto che a un’effettivaviolazione o falsa applicazione di legge. Elementi che la Corte territorialeha giudicato privi di gravità, precisione e concordanza, cioè capacid’inferenza univoca in ordine alla prospettata simulazione.Infine, val la pena soggiungere che la denuncia di violazione di leggesostanziale non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio dellaquestione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamentofattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicatoinquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente chel’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale dadoversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (exmultis, S.U. n. 25573, 12/11/2020). E ancora, in tema di ricorso perNumero registro generale 15095/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 24413/2026Data pubblicazione 03/08/2026cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione diun'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanzedi causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato dilegittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340, 05/02/2019; da ultimo Cass. n.1769/2026).L’appellante confonde i possibili motivi interni che avrebbero potutospingere il Torres alla stipulazione del contratto di donazione, i qualipossono risiedere anche in scopi esterni al contratto e che questo,perseguendo la sua causa tipica (utilità patrimoniale attribuita al donatariosenza corrispettivo, per spirito di liberalità) può accidentalmenteappagare. La prova della simulazione (nel caso, assoluta) avrebbe dovutoconsistere nella dimostrazione che le parti non avevano voluto gli effettidella donazione. Prova che la Corte locale, con giudizio in questa sede nonsindacabile, ha escluso essere stata offerta.2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1394 e 1723, co. 2, cod. civ., in relazione all’art.360 cod. proc. civ., co. 1, n. 3, per avere la Corte territorialeerroneamente ritenuto di annullare per conflitto di interessi gli atti dicompravendita del cespite immobiliare e delle due autovetture, in quantosolo nell’ipotesi di preventiva revoca del mandato conferito allarappresentante [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe potuta ottenere unapronuncia di inefficacia delle compravendite.La doglianza è manifestamente infondata.Il conflitto d’interesse tra rappresentante e rappresentato, ai sensidell'art 1394 c.c., rende annullabile il contratto concluso dalrappresentante con il terzo nell’esecuzione del mandato, non incidendoNumero registro generale 15095/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 24413/2026Data pubblicazione 03/08/2026sull’astratta validità della procura, che costituisce mero strumento esternolegittimante. Esso costituisce distorsione dell’interesse che ilrappresentante è tenuto doverosamente a perseguire nella attivitàgestoria, che trova manifestazione ultima nella successiva attivitànegoziale, la cui sussistenza va accertata in concreto.Di conseguenza non ha rilevanza alcuna predicare la formale validitàdella procura, quel che conduce all’annullamento del negozio concluso dalrappresentante e l'accertato suo agire in situazione di conflitto (cfr. Cass.n. 2529/2017).3. Con il terzo motivo ci si duole della violazione e/o della falsaapplicazione degli artt. 14 della legge n. 218/1995 e 685 cod. civ.brasiliano, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., co. 1, n. 3, per avere laCorte d’appello erroneamente ritenuto di applicare la legge italiananell’interpretazione del mandato rilasciato da un soggetto straniero adaltrettanti soggetti residenti all’estero, mandato che è stato rilasciato inBrasile da cittadini brasiliani e a favore di cittadini brasiliani, mandato che,pertanto, avrebbe dovuto essere interpretato in base alla legge delBrasile.La doglianza è infondata.La novità del motivo non rileva, stante il contenuto dell’art. 14, l. n.218/1995 (fra le tante, Cass. n. 14209/2022), ma il motivo non puòessere accolta.L'interpretazione della legge straniera, al pari di quella nazionale,rientra alla competenza istituzionale della Corte di cassazione nell'eserciziodella funzione di nomofilachia, sicché, ove essa (…) si applichi al rapportocontroverso (nella specie, per il combinato disposto dell'art. 57 della l. n.218 del 1995, secondo cui le obbligazioni contrattuali sono in ogni casoregolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, e dell'art. 4 didetta Convenzione, laddove dispone che in mancanza di una scelta delleparti il contratto è regolato dalla legge del Paese col quale presenta ilNumero registro generale 15095/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 24413/2026Data pubblicazione 03/08/2026collegamento più stretto), è ammissibile il ricorso per cassazione perviolazione di legge (Sez. 1, n. 21712, 26/10/2015, Rv. 637679 – 01).La tesi della ricorrente non può essere condivisa. Qui non vienesottoposta al giudice italiano la questione della validità della procurarilasciata in Brasile, bensì quella attinente all’attività gestoria del mandato,contratto il quale regola i rapporti interni. Non è qui in giocol’interpretazione della procura e, quindi, ammesso in tesi che possareputarsi sussistere un “collegamento più stretto” con la legge brasiliana,vanamente viene invocata quella legge, la quale non potrebbe disciplinarel’attività giuridica svolta in Italia e in relazione a immobili ivi siti e adautovetture ivi registrate (peraltro, la vendita di quest’ultime, per quantodi pregio, si pone in evidente situazione di accessorietà).Il conflitto d’interessi nasce proprio dall’avere la mandatariaadempiuto infedelmente al mandato, regolante i rapporti interni. Ilnegozio unilaterale di procura, riguardante il lato esterno(l’estrinsecazione dei poteri), il cui contenuto e la cui validità non è incontestazione, non viene in gioco.“Il fatto” del collegamento più stretto con il Brasile risulta esserestato apoditticamente postulato dalla ricorrente, evocando la nazionalitàbrasiliana di rappresentato e rappresentante e il luogo di rilascio dellaprocura, ma proprio per quel che si è chiarito immediatamente sopra untal collegamento appare eccentrico poiché riferito al negozio di procura.Per contro, il compendio immobiliare e le autovetture erano site in Italia el’attività negoziale si è svolta per intero in Italia, di talché non è datosapere su quali evidenze fattuali possa ipotizzarsi “il collegamento piùstretto” col Brasile.Al rigetto del ricorso nel suo complesso segue la condanna dellaricorrente alle spese, nella misura di cui in dispositivo, che tiene contodella natura e qualità della causa e delle attività svolte. Condanna che perVella deve distrarsi in favore dei suoi avvocati, dichiaratisi antistatari.Numero registro generale 15095/2023Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 24413/2026Data pubblicazione 03/08/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis”(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuno deicontroricorrenti, in euro 12.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, e agli accessori di legge, disponendo la distrazione in favore degliavvocati Antonino e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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