CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 31454/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza N. 6565/2025R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall ’ avv. Sa lvino Greco , come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a d a ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende come da procura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale come in atti -resistente - avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata il 20 . 2 .202 5 , resa nel procedimento iscritto al N. 33317/2024R.G.; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 8.10.2025dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; N. 6565/25R.G. Rilevato che -con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma - ne l procediment o N. 33317/24R.G., vertente tra [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] , avent e ad oggetto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione al precetto di pagamento da quest’ultima alla prima notificato, per il complessivo importo di € 11.485,86 - dopo aver preso atto della adesione, da parte dell’intimante opposta, alle ragioni dell’opposizione, spiegata per la sola somma di € 208,00, ha dichiarato d’ufficio la propria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di pace di Roma, proprio in considerazione del limitato importo in contestazione; - avverso detta ordinanza , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento necessario di competenza, contestando la superiore statuizione sulla scorta di un unico articolato motivo; -[OSCURATO:PERSONA] resist e con memoria difensiva; - il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso; -la ricorrente ha depositato memoria; -il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni; Considerato che -preliminarmente, si osserva che il ricorso deve ritenersi ammissibile a norma dell’art. 42 c.p.c., perché il provvedimento impugnato regola definitivamente la competenza, declinandola; -ciò posto, il proposto regolamento è fondato e va accolto , nei termini di cui appresso; N. 6565/25R.G. -infatti, nella giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidato l’orientamento per cui “ Nei giudizi di opposizione all ’ esecuzione ilvalore della controversia ai fini della competenza si determina, ai sensi dell’art. 17 c.p.c., in base all’importo indicato nell’atto di pignoramento, atteso che non assume rilievo la circostanza che l’opposizione sia limitata ad una sola parte del credito azionato esecutivamente” (per tutte, Cass.n. 16920/2018); -non rileva, dunque, che le ragioni dell ’ opposizione fossero limitate alla contestazione del solo importo di € 208,00, giacché l’importo complessivamente precettato rientra senz’altro nell’ambito della competenza per valore del Tribunale capitolino; - per tali ragioni, dunque, quest ’ ultimo non avrebbe potuto declinare la propria competenzaper valore; - i n definitiva, va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma , con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione; -le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui a Cass. n. 8912/2023, seguono la soccombenza della resistente e di esse va disposta la distrazione, a seguito della richiesta in tal senso; p. q. m. la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, al quale rimette le parti con termine di tre mesi per la riassunzione; condanna laresistente alla rifusione delle spese in favore dellaricorrente e con distrazione al suo difensore, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per N. 6565/25R.G. esborsi, oltre rimborso forfetario spese generaliin misura del 15% , oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile del