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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08912/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 15538/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2 S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA](p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]Ottavi (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via di Monserrato,n. 25; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ); [OSCURATO:PERSONA] civile - Sospensione del processo -Procedimenti pendenti dinanzi al medesimo ufficio - Sospensione per pregiudizialità -Condizioni e presupposti –controricorrente – e contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: gianlucacalistri @ordineavvocatiroma.org) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA],n. 109; –controricorrente – per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Roma depositata il 14 aprile 2022 nel procedimento n. 3065/2021R.G.; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRosa [OSCURATO:PERSONA]Erba che chiede che « la Corte accolga il ricorso con annullamento della ordinanza impugnata e restituzione degli atti al Tribunale di Roma per la prosecuzione del giudizio».

Rilevato che: il Tribunale di Roma ha disposto la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. della causa iscritta al n. 3065/2021 R.G., promossa daEmme 2 S.r.l.(quale acquirente di immobile subentrata nel rapporto di locazione in essere sullo stesso) contro [OSCURATO:SOCIETA]. (conduttrice) e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (affittuaria di ramo d’azienda avente sede nel medesimo immobile oggetto di locazione), per la risoluzione d el contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, ritenendo tale causa in rapporto di pregiudizialità dipendenza con quella pro mossa avanti il medesimo Ufficio dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in esercizio del vantato diritto di riscatto dell’immobile poiché venduto dagli eredi dell’originario locatore alla [OSCURATO:SOCIETA] in violazione del diritto di prelazione;avverso tale provvedimento [OSCURATO:SOCIETA]. propone — con ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 17 giugno 2022 — regolamento di competenza, cui resistono entrambe le società intimate, depositando memorie difensive; dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell’art. 380-tercod. proc. civ., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; il P.M. ha concluso per la prosecuzione del giudizio; [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie; considerato che: con il primo motivo, la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «errores in iudicandoed in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’articolo 1458 c.c. unitamente alla disciplina stabilita dall’articolo 39 della legge n. 392 del 1978»: sostiene in sintesi che, dovendosi aver riguardo alla data in cui è stata proposta l’azione di riscatto, successiva al maturare della morosità, è la causa introdotta dalla [OSCURATO:SOCIETA], pretesa riscattante, a doversi ritenere pregiudicata e dipendente da quella di risoluzione introdotta da [OSCURATO:SOCIETA] , poiché l’effetto retroattivo della pronuncia da quest’ultima richiesta escluderebbe che alla data dell’esercizio del riscatto il conduttore moroso potesse ormai più vantare la titolaritàdel relativo diritto; con il secondo motivo la ricorrente lamenta v iolazione e falsa applicazione degli articoli 295, 40, 273 e 274 c.p.c., deducendo che tra i due giudizi sussisteva un rapporto di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva che avrebbe giustificato la riunione tra i due procedimenti e non la sospensione; con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 295 e 34 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto decidere incidentalmente sulla domanda di riscatto promosso da [OSCURATO:SOCIETA]invece di sospendere il giudizio di primo grado exart. 295 c.p.c.; va preliminarmente disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorsoper tardività, opposta dalle controricorrenti sul rilievo che il dies a quo de l termine di trenta giorni per proporlo , ex art. 47,comma secondo, cod. proc. civ. , sarebbe da individuare nel 15 aprile 2022 (data del deposito telematico del verbale dell’udienza, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 221 , comma 4 , del d.l. n . 34 del 2020) e non dalla data della comunicazione dell'ordinanza impugnata (effettuata dalla cancelleria in data 18maggio 2022, come documentato in atti); come evidenziato dal P.M. nelle proprie conclusioni, la disciplina della c.d. udienza cartolare, quale dettata dall’art. 221, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione17 luglio 2020, n. 77(«Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. ….

Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. …»), trova il suo nucleo centrale e la sua stessa ratio ispiratrice nella «sostituzione» dell’u dienza aperta alla partecipazione delle parti e dei difensori con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; tale «sostituzione» implica evidentemente il venir meno della possibilità stessa di concepire un’attività qua le la lettura in udienza dell’ordinanza che, ai fini della conoscenza legale del provvedimento e, dunque, del decorso per proporre regolamento necessario di competenza ex art. 47, comma secondo, cod. proc. civ., possa considerarsi, ai sensi dell’art. 176, comma secondo, cod. proc. civ., equipollente alla comunicazione di cancelleria; il deposito telematico di note può, infatti , considerarsi attività «sostitutiva» dell’udienza ai fini dell’esercizio del contraddittorio e dell’interlocuzione delle parti tra di esse e con il giudice, ma non certo agli effetti dell’art. 176, comma secondo, cod. civ., ossia ai fini della conoscenza legale del provvedimento emesso successivamente ad essa , né tanto meno a tal fine può considerarsi sufficiente il mero successivo deposito telematico di quest’ultimo; nel merito del proposto regolamento si appalesa fondato il secondo motivo, che deve dunque condurre al suo accoglimento, con conseguente assorbimento degli altri; va invero ribadito che nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art.295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione;la violazione di tale principio può essere sindacata, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione (v., ex plurimis , Cas s. 28/09/2018, n. 23648; 17/05/2017, n. 12436; 06/10/2015, n. 19947; 17/09/2015, n. 18286; 26/07/2012, n. 13330; 20/07/2012, n. 12741; 23/07/2010, n.17468; 22/05/2008, n. 13194); nel caso di specie lo stato dell’altro procedimento, essendo stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 1° dicembre 2022 e, dunque, un incombente inerente alla fase di trattazione, non precludeva l’esercizio del potere di cui all’art. 274 c.p.c., cosa che sarebbe stata configurabile solo se l’altra causa fosse stata rimessa in decisione; dev’essere dunque disposta la prosecuzione del giudizio, con termine per la riassunzione di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dell'art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, secondo cui «qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopraenunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al va lore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l'ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881;29/01/2015, n. 1706); P.Q.M. dispone la prosecuzione del processo.

Fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza .

Condanna l e resistenti, in solido, alpagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento , che liquida in Euro 2.800 , 0 0 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro200 ed agli accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 15538/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2 S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA](p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]Ottavi (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via di Monserrato,n. 25; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ); [OSCURATO:PERSONA] civile - Sospensione del processo -Procedimenti pendenti dinanzi al medesimo ufficio - Sospensione per pregiudizialità -Condizioni e presupposti –controricorrente – e contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: gianlucacalistri @ordineavvocatiroma.org) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA],n. 109; –controricorrente – per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Roma depositata il 14 aprile 2022 nel procedimento n. 3065/2021R.G.; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRosa [OSCURATO:PERSONA]Erba che chiede che « la Corte accolga il ricorso con annullamento della ordinanza impugnata e restituzione degli atti al Tribunale di Roma per la prosecuzione del giudizio». Rilevato che: il Tribunale di Roma ha disposto la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. della causa iscritta al n. 3065/2021 R.G., promossa daEmme 2 S.r.l.(quale acquirente di immobile subentrata nel rapporto di locazione in essere sullo stesso) contro [OSCURATO:SOCIETA]. (conduttrice) e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (affittuaria di ramo d’azienda avente sede nel medesimo immobile oggetto di locazione), per la risoluzione d el contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, ritenendo tale causa in rapporto di pregiudizialità dipendenza con quella pro mossa avanti il medesimo Ufficio dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in esercizio del vantato diritto di riscatto dell’immobile poiché venduto dagli eredi dell’originario locatore alla [OSCURATO:SOCIETA] in violazione del diritto di prelazione;avverso tale provvedimento [OSCURATO:SOCIETA]. propone — con ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 17 giugno 2022 — regolamento di competenza, cui resistono entrambe le società intimate, depositando memorie difensive; dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell’art. 380-tercod. proc. civ., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; il P.M. ha concluso per la prosecuzione del giudizio; [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie; considerato che: con il primo motivo, la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «errores in iudicandoed in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’articolo 1458 c.c. unitamente alla disciplina stabilita dall’articolo 39 della legge n. 392 del 1978»: sostiene in sintesi che, dovendosi aver riguardo alla data in cui è stata proposta l’azione di riscatto, successiva al maturare della morosità, è la causa introdotta dalla [OSCURATO:SOCIETA], pretesa riscattante, a doversi ritenere pregiudicata e dipendente da quella di risoluzione introdotta da [OSCURATO:SOCIETA] , poiché l’effetto retroattivo della pronuncia da quest’ultima richiesta escluderebbe che alla data dell’esercizio del riscatto il conduttore moroso potesse ormai più vantare la titolaritàdel relativo diritto; con il secondo motivo la ricorrente lamenta v iolazione e falsa applicazione degli articoli 295, 40, 273 e 274 c.p.c., deducendo che tra i due giudizi sussisteva un rapporto di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva che avrebbe giustificato la riunione tra i due procedimenti e non la sospensione; con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 295 e 34 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto decidere incidentalmente sulla domanda di riscatto promosso da [OSCURATO:SOCIETA]invece di sospendere il giudizio di primo grado exart. 295 c.p.c.; va preliminarmente disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorsoper tardività, opposta dalle controricorrenti sul rilievo che il dies a quo de l termine di trenta giorni per proporlo , ex art. 47,comma secondo, cod. proc. civ. , sarebbe da individuare nel 15 aprile 2022 (data del deposito telematico del verbale dell’udienza, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 221 , comma 4 , del d.l. n . 34 del 2020) e non dalla data della comunicazione dell'ordinanza impugnata (effettuata dalla cancelleria in data 18maggio 2022, come documentato in atti); come evidenziato dal P.M. nelle proprie conclusioni, la disciplina della c.d. udienza cartolare, quale dettata dall’art. 221, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione17 luglio 2020, n. 77(«Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. …. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. …»), trova il suo nucleo centrale e la sua stessa ratio ispiratrice nella «sostituzione» dell’u dienza aperta alla partecipazione delle parti e dei difensori con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; tale «sostituzione» implica evidentemente il venir meno della possibilità stessa di concepire un’attività qua le la lettura in udienza dell’ordinanza che, ai fini della conoscenza legale del provvedimento e, dunque, del decorso per proporre regolamento necessario di competenza ex art. 47, comma secondo, cod. proc. civ., possa considerarsi, ai sensi dell’art. 176, comma secondo, cod. proc. civ., equipollente alla comunicazione di cancelleria; il deposito telematico di note può, infatti , considerarsi attività «sostitutiva» dell’udienza ai fini dell’esercizio del contraddittorio e dell’interlocuzione delle parti tra di esse e con il giudice, ma non certo agli effetti dell’art. 176, comma secondo, cod. civ., ossia ai fini della conoscenza legale del provvedimento emesso successivamente ad essa , né tanto meno a tal fine può considerarsi sufficiente il mero successivo deposito telematico di quest’ultimo; nel merito del proposto regolamento si appalesa fondato il secondo motivo, che deve dunque condurre al suo accoglimento, con conseguente assorbimento degli altri; va invero ribadito che nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art.295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione;la violazione di tale principio può essere sindacata, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione (v., ex plurimis , Cas s. 28/09/2018, n. 23648; 17/05/2017, n. 12436; 06/10/2015, n. 19947; 17/09/2015, n. 18286; 26/07/2012, n. 13330; 20/07/2012, n. 12741; 23/07/2010, n.17468; 22/05/2008, n. 13194); nel caso di specie lo stato dell’altro procedimento, essendo stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 1° dicembre 2022 e, dunque, un incombente inerente alla fase di trattazione, non precludeva l’esercizio del potere di cui all’art. 274 c.p.c., cosa che sarebbe stata configurabile solo se l’altra causa fosse stata rimessa in decisione; dev’essere dunque disposta la prosecuzione del giudizio, con termine per la riassunzione di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dell'art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, secondo cui «qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopraenunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al va lore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l'ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881;29/01/2015, n. 1706); P.Q.M. dispone la prosecuzione del processo. Fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza . Condanna l e resistenti, in solido, alpagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento , che liquida in Euro 2.800 , 0 0 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro200 ed agli accessori