CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 32378/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14643/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LANCIANO n. 174/2025 , depositata il 03/06/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] notificava a [OSCURATO:SOCIETA]. atto di precetto con cui intimava il pagamento della somma complessiva di € 4.934,42 a titolo di pagamento delle spese di lite liquidate in forza della sentenza del Tribunale di Teramo n. 585/2024. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione. In via principale, deduceva l’estinzione del credito per compensazione con il maggior controcredito di € 15.755,47 vantato nei confronti del Ferretti da [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei crediti deteriorati di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]), relativi al medesimo rapporto di conto corrente oggetto della sentenza richiamata. In via subordinata, chiedeva la riduzione del credito precettato al 50%, ai sensi dell’art.1302 c.c., trattandosi di debito solidale. Si costituiva il Ferretti, chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 174/2025: - dichiarava la propria incompetenza per valore, rilevando d’ufficio che l’importo indicato nel precetto rientrava nella competenza del Giudice di Pace di Lanciano, rilevando che, ai sensi dell’art. 17 cod. proc. civ. nelle cause di opposizione all’esecuzione forzata il valore delle stesse è determinato dall’importo del credito per cui si procede, pari nella specie a € 4.934,42; -compensava le spese di lite tra le parti; - assegnava termine per la riassunzione innanzi al giudice competente. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano ha proposto ricorso per regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 e 47 cod. proc. civ. la [OSCURATO:SOCIETA]. Non ha svolto difese la parte intimata, [OSCURATO:PERSONA]. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte concludendo per l’accoglimento del ricorso, con declaratoria di inammissibilità per tardività del provvedimento che ha sollevato ex officio il conflitto di competenza, e conseguente radicamento della competenza del Tribunale di Lanciano. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., insistendo per l’accoglimento del ricorso. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA] articola in ricorso un unico motivo con cui denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 171-bis c.p.c.», nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza solo con la decisione finale, senza che la questione fosse stata sollevata dalla controparte nella comparsa di risposta né rilevata dal giudice con il decreto ex art. 171-bis cod. proc. civ. , come previsto dall’art. 38, commi1 e 3, cod. proc. civ.. Evidenzia la tardività del rilievo officioso dell’incompetenza, che è ammesso, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 164/2024, esclusivamente entro i termini previsti all’art. 171-biscod. proc. civ., decorsi i quali la competenza del giudice adito diviene insindacabile. 2. Il ricorso è fondato. Invero,in via preliminare ed assorbente, occorre rilevare che l a declaratoria di incompetenza del Tribunale di Lanciano, contenuta nella sentenza impugnata, ètardiva (e, quindi, inammissibile) . Dirimente è ladisamina del combinato disposto, di cui agli artt. 45 e 38, comma 3, cod. proc. civ. alla luce delle modifiche normative intervenute in tema di termine di rilevazione della competenza per valore, materia e territorio. Il d.lgs. 149/2022,come modificato dal d. lgs. n. 164/2024 – applicabile nel caso di specie in base alla disciplina transitoria (art. 7), essendo iniziato il presente procedimento dopo il 28 febbraio 2023 – interviene sul testo dell’art. 38 cod. proc. civ., prevedendo [ all’art. 3 , comma 1, lett. a)]che la rilevazione della competenza per materia, per valore e per territorio (nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., quanto a quest’ultima) sono rilevate anche d’ufficio « con il decreto previsto dall’articolo 171-biso, nei procedimenti ai quali non si applica detto articolo, non oltre la prima udienza». E, tanto disponendo, ha così introdotto una consistente limitazione della rilevabilità della incompetenza su istanza di parte e d’ufficio allo scopo di favorire la rapida formazione delle preclusioni in modo da evitare che rilievi tardivi possano vanificare l’attività già svolta e ritardare l’esito naturale dei giudizi. Orbene, dagli atti risulta che il Tribunale di Lanciano: a) dapprima, con decreto 12 agosto 2024, ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo sul quale si fondava il precetto, in quanto l’atto di precetto contemplava il pagamento di spese legali liquidate in sentenza in favore della parte precettante, e la sentenza medesima disponeva in favore della parte precettata per somme che questa oppone in compensazione ai fini dell’opposizione; b) poi, con decreto 28 novembre 2024, ha così disposto: « In esito alle v erifiche preliminari, preso atto della costituzione delle parti citate in giudizio, e rilevato che non vi sono provvedimenti da emettere ai sensi dell’art. 171 bis co 1 cpc; letto l’art. 171 bis co 3 c.p.c., visto il ruolo d’udienza, differisce la data della prima udienza per la comparizione delle parti al 13 gennaio 2025 ore 11:15 (nuova decorrenza termini art.171 ter cpc ex lege). Si comunichi». Dagli atti risulta altresì che, in sede di verbale di udienza 13 gennaio 2025: a) nessuna eccezione di incompetenza è stata sollevata dalle parti; b) BDM, stante la natura documentale della causa, ha chiesto fissarsi l’udienza di rimessione in decisione e GF si è associato alla richiesta; c) il Tribunale ha rinviato, per assumere la causa in decisione, all’udienza del 5 maggio 2025, disponendone lo svolgimento a trattazione scritta ex art. 127-tercod. proc. civ., ma, con la sentenza, per cui è il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha dichiarato la propria incompetenza per valore (per essere competente il Giudice di pace di Lanciano). Ne consegue, non risultando ragioni per le quali alla controversia non debba applicarsi l’art. 171-bis cod. proc. civ.,che la declaratoria di incompetenza per valoreè tardiva, ragion per cui la competenza deve intendersi definitivamente radicata davanti al Tribunale di Lanciano, al quale va rimessa la causa. In definitiva, il ricorso viene deciso sulla base del seguente principio di diritto: «In tema di regolamento di competenza, a seguito dell’entrata in vigore d.lgs. n. 164/2024, che ha modificato l’art. 38, terzo comma , cod. proc. civ.,per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, ogni eventuale rilievo di incompetenza del giudice adito può ritenersi tempestivo solo se “espressamente” effettuato con il decreto previsto dall’articolo 171-biscod. proc. civ. o, nei procedimenti ai quali non si applica detto articolo, entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di “espressa” riserva assunta nella stessa udienza». 3. In punto di spese processuali, dando continuità a Cass. n. 8912/2023 (che richiama Cass. n. 504/2020; nonché Cass. n. 21672, n. 3881 e n. 1706/ 2015), le stesse si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dell'art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, secondo cui «qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile». Invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza per l’appunto, e, dunque, un processo che non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l'ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5. In definitiva, va qui ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali, il ricorso per regolamento di competenza, sulla base dell'art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, va considerato di valore indeterminabile, non avendo ad oggetto il relativo procedimento l’intera controversia, ma soltanto una questione (quella della competenza per l’appunto). P.Q.M La Corte: -accoglie il ricorso per regolamento di competenza; - dichiara la competenza del Tribunale di Lanciano , dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge; -condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore della società ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del