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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36899/2023

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 ottobre 1964 avverso l'ordinanza resa 18 marzo 2023 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Milano il 23 gennaio 2023 che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari, nell'ambito di una indagine avente ad oggetto un'associazione a delinquere finalizzata al compimento di reati in tema di traffico organizzato di rifiuti, di reati tributari e di fatti di riciclaggio.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è indagato per avere partecipato a tale associazione a delinquere nella veste di organizzatore e promotore, in qualità di referente delle società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di gestire i rapporti documentali e di ricevere somme di denaro in contanti per riconsegnarle a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri affiliati.

La misura della custodia cautelare in carcere era stata applicata in ragione della ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione criminosa del reato associativo. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato, deducendo: 2.1 violazione del principio di parità tra accusa e difesa sancito dall'art. 111 della Costituzione, poiché il difensore non ha avuto la possibilità di prendere contezza delle registrazioni audio delle conversazioni telefoniche del 4 e 5 giugno 2020 tra Stocchi e Sampino, né di poter conoscere il contenuto dell'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] del 20 Febbraio 2003.

Il Tribunale ha respinto la doglianza osservando che la difesa non si era attivata per acquisire detti supporti, ma non ha considerato che nell'istanza di riesame era stata inserita anche la richiesta che il pubblico ministero trasmettesse le intercettazioni telefoniche poste a base dell'ordinanza cautelare e che detta istanza è stata depositata via PEC anche alla Procura di Milano, sicchè il Tribunale avrebbe dovuto tener conto che il pubblico ministero aveva l'obbligo di depositare la registrazione audio delle conversazioni suindicate.

Inoltre, manca agli atti l'interrogatorio del coindagato Rullo, che avrebbe dovuto essere depositato per intero. 2.2 Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria, poiché la stessa è imperniata su nuovi elementi portati in udienza dal pubblico ministero, ma all'esito di tali produzioni il ruolo dell'indagato risulta ancora incerto.

Nel provvedimento di riesame vengono richiamate e valorizzate le dichiarazioni dei coindagati che coinvolgono Stocchi, ma non è stato considerato che molte delle persone hanno reso informazioni favorevoli all'indagato, a conferma della sua estraneità alle condotte illecite. 2.3 Violazione dell'art. 416 cod.pen. poiché non emergono elementi per attribuire a Stocchi la veste di organizzatore o promotore e risulta carente la prova in ordine all'affectio societatis necessaria per ritenerlo partecipe dell'associazione, in quanto emerge dalle intercettazioni il distacco e l'atteggiamento critico assunto rispetto alla attività del Rullo. 2.4 Mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla loro attualità, considerato che l'ultima attività penalmente rilevante si colloca nel 2020, quindi circa tre anni prima dell'applicazione della misura cautelare, sicchè il tribunale formula una motivazione apparente e illogica.

Inoltre non spiega in alcun modo il pericolo di inquinamento probatorio, poiché non chiarisce come sia possibile che dopo tre anni l'indagato possa inficiare il compendio probatorio, essendo già da lungo tempo a conoscenza delle indagini.

3. Occorre preliminarmente rilevare che da accertamenti sullo stato cautelare dell'indagato, si è appreso che il 24 maggio 2023 il Gip del Tribunale di Milano ha disposto la revoca della misura cautelare applicata, in ragione del decorso del tempo e dell'imminente definizione del procedimento.

Stante l'intervenuta revoca della misura de qua, e considerato che il difensore non ha rappresentato al collegio l'eventuale residuo interesse che potrebbe sostenere la sua impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 591, comma 1, lett. a) cod.proc.pen..

Alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi soccombenza (Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] Roma 5 luglio 2023 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] nna Petruzzelli DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 ottobre 1964 avverso l'ordinanza resa 18 marzo 2023 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Milano il 23 gennaio 2023 che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari, nell'ambito di una indagine avente ad oggetto un'associazione a delinquere finalizzata al compimento di reati in tema di traffico organizzato di rifiuti, di reati tributari e di fatti di riciclaggio. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è indagato per avere partecipato a tale associazione a delinquere nella veste di organizzatore e promotore, in qualità di referente delle società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di gestire i rapporti documentali e di ricevere somme di denaro in contanti per riconsegnarle a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri affiliati. La misura della custodia cautelare in carcere era stata applicata in ragione della ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione criminosa del reato associativo. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato, deducendo: 2.1 violazione del principio di parità tra accusa e difesa sancito dall'art. 111 della Costituzione, poiché il difensore non ha avuto la possibilità di prendere contezza delle registrazioni audio delle conversazioni telefoniche del 4 e 5 giugno 2020 tra Stocchi e Sampino, né di poter conoscere il contenuto dell'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] del 20 Febbraio 2003. Il Tribunale ha respinto la doglianza osservando che la difesa non si era attivata per acquisire detti supporti, ma non ha considerato che nell'istanza di riesame era stata inserita anche la richiesta che il pubblico ministero trasmettesse le intercettazioni telefoniche poste a base dell'ordinanza cautelare e che detta istanza è stata depositata via PEC anche alla Procura di Milano, sicchè il Tribunale avrebbe dovuto tener conto che il pubblico ministero aveva l'obbligo di depositare la registrazione audio delle conversazioni suindicate. Inoltre, manca agli atti l'interrogatorio del coindagato Rullo, che avrebbe dovuto essere depositato per intero. 2.2 Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria, poiché la stessa è imperniata su nuovi elementi portati in udienza dal pubblico ministero, ma all'esito di tali produzioni il ruolo dell'indagato risulta ancora incerto. Nel provvedimento di riesame vengono richiamate e valorizzate le dichiarazioni dei coindagati che coinvolgono Stocchi, ma non è stato considerato che molte delle persone hanno reso informazioni favorevoli all'indagato, a conferma della sua estraneità alle condotte illecite. 2.3 Violazione dell'art. 416 cod.pen. poiché non emergono elementi per attribuire a Stocchi la veste di organizzatore o promotore e risulta carente la prova in ordine all'affectio societatis necessaria per ritenerlo partecipe dell'associazione, in quanto emerge dalle intercettazioni il distacco e l'atteggiamento critico assunto rispetto alla attività del Rullo. 2.4 Mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla loro attualità, considerato che l'ultima attività penalmente rilevante si colloca nel 2020, quindi circa tre anni prima dell'applicazione della misura cautelare, sicchè il tribunale formula una motivazione apparente e illogica. Inoltre non spiega in alcun modo il pericolo di inquinamento probatorio, poiché non chiarisce come sia possibile che dopo tre anni l'indagato possa inficiare il compendio probatorio, essendo già da lungo tempo a conoscenza delle indagini. 3. Occorre preliminarmente rilevare che da accertamenti sullo stato cautelare dell'indagato, si è appreso che il 24 maggio 2023 il Gip del Tribunale di Milano ha disposto la revoca della misura cautelare applicata, in ragione del decorso del tempo e dell'imminente definizione del procedimento. Stante l'intervenuta revoca della misura de qua, e considerato che il difensore non ha rappresentato al collegio l'eventuale residuo interesse che potrebbe sostenere la sua impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 591, comma 1, lett. a) cod.proc.pen.. Alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi soccombenza (Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] Roma 5 luglio 2023 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] nna Petruzzelli DEPOS
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