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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12982/2026

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a NAPOLI il 08/02/1986 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di doglianza, con il quale si denuncia la violazione di legge in ordine alla conferma della responsabilità del ricorrente per il contestato delitto di truffa, non supera la soglia di ammissibilità in quanto non consentito; le doglianze si configurano come meramente reiterative di profili di censura già vagliati e congruamente disattesi con logiche argomentazioni dal giudice di merito e propongono una diversa ed inammissibile ricostruzione storica dei fatti, non consentita dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto e non risulta la denunziata violazione di legge nell'applicazione dell'art. 640 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, là dove la Corte ha rilevato che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] fosse senza dubbio ingannatoria poiché lo stesso, prima aveva mentito sulle tecniche del generatore, poi, incalzato dalla persona offesa, aveva provato ad evitare un secondo incontro con questa, avanzando scuse e rifiutandosi di consegnare di persona il millantato secondo generatore); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MDFPOS T..?\ [OSCURATO:PERSONA]\-»"..':',717:9 AP 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a NAPOLI il 08/02/1986 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di doglianza, con il quale si denuncia la violazione di legge in ordine alla conferma della responsabilità del ricorrente per il contestato delitto di truffa, non supera la soglia di ammissibilità in quanto non consentito; le doglianze si configurano come meramente reiterative di profili di censura già vagliati e congruamente disattesi con logiche argomentazioni dal giudice di merito e propongono una diversa ed inammissibile ricostruzione storica dei fatti, non consentita dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto e non risulta la denunziata violazione di legge nell'applicazione dell'art. 640 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, là dove la Corte ha rilevato che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] fosse senza dubbio ingannatoria poiché lo stesso, prima aveva mentito sulle tecniche del generatore, poi, incalzato dalla persona offesa, aveva provato ad evitare un secondo incontro con questa, avanzando scuse e rifiutandosi di consegnare di persona il millantato secondo generatore); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MDFPOS T..?\ [OSCURATO:PERSONA]\-»"..':',717:9 AP 2026
Sentenza Cassazione n. 12982/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris