CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2026
Cassazione n. 26194/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,3589 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 719/2020 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 04/08/2020 R.G.N. 39/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3878/2021 Numero di raccolta generale 26194/2026Numero sezionale 3589/2026 Data pubblicazione 04/10/20261.- L’[OSCURATO:PERSONA] ha notificato in data 2 dicembre 2015 ad AntonellaRotundo due avvisi di addebito relativi a contributi previdenzialidovuti alla Gestione artigiani per l’anno 2009 (€ 4.523,70) e 2010(€ 1.255,39), originati da due avvisi di accertamento dell’Agenziadelle Entrate, già impugnati dalla contribuente davanti al giudicetributario, che avevano riscontrato la percezione, per gli anniindicati, di maggiori redditi.2.- [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato i due avvisi di addebitodavanti al Tribunale di Catanzaro, affermando che ai sensi dell’art.24, terzo comma, del d.lgs. n. 46 del 1999, è preclusa all’[OSCURATO:PERSONA] lapossibilità di iscrizione a ruolo di crediti previdenziali in pendenzadel giudizio relativo all’accertamento tributario.Il Tribunale di Catanzaro ha accolto il ricorso affermandol’illegittimità dell’iscrizione a ruolo in pendenza del giudizioproposto dal contribuente avverso gli avvisi di accertamentoinnanzi al giudice tributario.3.- La Corte di appello di Catanzaro ha accolto il gravameproposto dall’[OSCURATO:PERSONA], affermando che ha errato il giudice di primogrado a limitarsi a dichiarare l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, inquanto avrebbe dovuto esaminare nel merito la fondatezza delcredito previdenziale vantato dall’[OSCURATO:PERSONA].Sul presupposto che “rispetto a tale fondatezza … la parteprivata non ha preso, in primo grado, alcuna posizione, limitandole proprie critiche all’ambito operativo, asseritamente violato, delpiù volte citato art. 24” e che, di contro, l’[OSCURATO:PERSONA] nel depositare iverbali di accertamento dell’Agenzia delle Entrate “ha assolto alproprio onere di provare i presupposti per la propria azione direcupero”, ha accolto l’appello rigettando il ricorso di primo gradodi [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 38784/2.0-21 Per la cassazione della sentenza ricorrNeu mAnetro ndei lrlac cRooltau ngednoe, rale 26194/2026Numero sezionale 3589/2026 Data pubblicazione 04/10/2026proponendo tre censure, assistite da memoria.5.- L’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 24, comma terzo, del d.lgs. n. 46 del 1999(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in quanto l’impugnazione degliavvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate davanti allacommissione tributaria, dai quali è scaturita una maggior pretesaa titolo di contributi previdenziali, costituisce impedimento allariscossione del credito contributivo, con la conseguenza chel’avviso di addebito emesso deve ritenersi illegittimo e deve essereannullato.2.- Il motivo è infondato.Premesso che oggetto degli avvisi di addebito è costituitodall’omesso versamento di contributi in favore della Gestioneartigiani, ritenuti dovuti sulla base di accertamento dell’Agenziadelle Entrate, va, in primis, disattesa la censura che si appunta sulmotivo che gli avvisi di addebito erano stati inammissibilmenteemessi in pendenza d’impugnazione in sede tributaria.3.- Sul punto, la Corte territoriale ha correttamente affermatoche, anche laddove l’iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio fosseritenuta illegittima, il giudice deve comunque procedere conl’esame del merito della pretesa azionata dall’[OSCURATO:PERSONA] con l’avviso diaddebito, facendo applicazione di un orientamento di legittimitàsecondo cui la violazione dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999 non esimeil giudice dall'accertamento del merito della fondatezza dellaobbligazione contributiva e non determina quindi la nullitàdell'accertamento giudiziale: «Questa Corte è costantenell’affermare che, in tema di riscossione di contributi e premiNumero registro generale 3878/2021 Numero di raccolta generale 26194/2026Numero sezionale 3589/2a0s26sicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartellaDaetsaa ptutobrbilaiclaez, ione 04/10/2026allorché ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo, non può limitarsi adichiarare tale illegittimità. Il giudice, invero, è tenuto a esaminarenel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’Istitutoprevidenziale, valendo gli stessi principi che governanol’opposizione al decreto ingiuntivo (Cass. n. 17858/2018).In quest’ultimo caso, infatti, l’opposizione del debitore dà luogoa un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, che non ècircoscritto all’esame delle condizioni di ammissibilità e di validitàdel procedimento monitorio, ma necessariamente involge anche ladisamina della fondatezza della domanda e impone al giudice dipronunciarsi sul merito della pretesa (Cass. n. 40110/2021).4.- Infatti, l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo deicontributi previdenziali integra un'ordinaria azione diaccertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchél’eventuale illegittimità dell’iscrizione a ruolo non esime il giudicedalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'an enel quantum, seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedereil mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specificadomanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine allasussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domandanuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente alpagamento del credito di cui alla cartella (Cass. n. 1558/2020).5.- La censura, allora, non considera che l’opposizione adavviso di addebito dà luogo a un ordinario giudizio di cognizionenel quale il giudice, anche ove rilevi vizi del titolo esecutivo, deveaccertare la fondatezza della pretesa creditoria, secondo i principielaborati in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e richiamatidalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19110/2026).6.- Non sussistono, allora, motivi per discostarsi dal costanteorientamento di questa Corte (Cass. n. 12025/2019 e successiveconformi, da ultimo, Cass. n. 12982/2026 e Cass. n. 13571/2025)Numero registro generales 3e8c78o/2n0d21o cui in tema di riscossione di Ncuomnetrroib dui tria cceo ltap rgeemnei rale 26194/2026Numero sezionale 3589/2026 Data pubblicazione 04/10/2026assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella di pagamentoche ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi adichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito lafondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale,valendo gli stessi princìpi che governano l’opposizione a decretoingiuntivo; ne consegue che, ove la cartella consegua a unaccertamento già impugnato davanti all’autorità giudiziaria, nonsussiste un interesse concreto e attuale della parte a far valerel’illegittimità dell’iscrizione per difetto di un provvedimentogiudiziale esecutivo sull’impugnazione dell’accertamento, ex art.24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurreche la cartella emessa sia stata azionata in via esecutiva, giacchéun’eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la partealcun risultato.7.- In definitiva, la Corte territoriale ha fatto correttaapplicazione dei principi di diritto sopra indicati e ha correttamentescrutinato il merito della pretesa, senza arrestarsi in limine alriscontro di un mero vizio formale della cartella (Cass. n.22832/2023).8.- Sulla base di tali premesse, la Corte è, quindi, entrata nelmerito, osservando che: “rispetto a tale fondatezza - o meno -,coerentemente con quanto osservato dall’[OSCURATO:PERSONA], la parte privatanon ha preso, in primo grado, alcuna posizione, limitando leproprie critiche all’ambito operativo, asseritamente violato, del piùvolte citato art. 24”, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] “nel rispetto dell’onere dellaprova su di esso gravante, ha allegato e documentato le ragionidelle proprie pretese creditorie (derivanti dal riscontro di maggioriredditi di impresa, registrati in capo al contribuente, trattodall’attività ispettiva eseguita dall’Agenzia delle Entrate) rispettoai cui elementi siccome forniti, l’originaria ricorrente non ha preso,come detto, posizione alcuna. Tali ragioni, seppure contenute neiNumero registro generale 3878/2021 Numero di raccolta generale 26194/2026Numero sezionale 3589/2v0e26rbali di accertamento dell’Agenzia delle Entrate,Dastoan pou bsbtliactaez ione 04/10/2026recepite dall’[OSCURATO:PERSONA], il quale, nel produrre in giudizio detti documentie nell’attuare un richiamo ai motivi della propria pretesa desumibiliproprio dagli stessi documenti citati ha assolto al proprio onere diprovare i presupposti per la propria azione di recupero” (vedisentenza impugnata, pag. 4).9.- Con il secondo motivo lamenta violazione e falsaapplicazione delle disposizioni di cui agli artt. 345 e 437 c.p.c. (art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.), per avere la Corte di appello ritenutoche l’[OSCURATO:PERSONA] abbia assolto all’onere della prova con il mero richiamoai verbali di accertamento, mentre la contribuente, allegando erichiamando il contenuto dei ricorsi innanzi la Commissionetributaria, non abbia fornito alcuna prova liberatoria.10.- Con il terzo motivo afferma la violazione e falsaapplicazione deli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.), per motivazione apparente e comunquecontraddittoria, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto la“sostanziale inconsistenza dei motivi di opposizione fatti valereinnanzi alle due giurisdizioni”.11.- I due motivi possono essere esaminati congiuntamente,facendo riferimento sostanzialmente alla medesima censura, e nonsono fondati.12.- Le argomentazioni che precedono, infatti, consentono didisattendere anche la seconda censura, posto che la Corte diappello nel valutare la fondatezza della pretesa, dando rilevanzaalla documentazione prodotta dall’[OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio, nonè incorsa in alcuna violazione delle regole processuali di cui agliartt. 345 e 437 c.p.c., violazione neppure indicata in manierachiara e specifica nell’articolazione del motivo.La valutazione del quadro probatorio emerso all’esito dellaproduzione documentale delle parti integra una tipica prerogativaNumero registro generaled 3e8l7 8g/2i0u21dice di merito, non sindacabile in sedeNduimlegroit dtii mraictàco, lstae gneonne rale 26194/2026Numero sezionale 3589/2026 Data pubblicazione 04/10/2026nei limiti del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.13.- Nella fattispecie in esame, nell’operare tale valutazione,la Corte di appello ha ritenuto provato il credito previdenzialevantato dall’[OSCURATO:PERSONA], anche nell’assenza di qualsivoglia contestazionesollevata dalla contribuente in sede di opposizione agli avvisi diaddebito circa la pretesa contributiva dell’[OSCURATO:PERSONA], avendo limitatol’opposizione a profili di carattere formale relativi alla legittimitàdell’iscrizione a ruolo.14.- A fronte di tale motivazione, in sé coerente e logica, laricorrente non ha fornito alcuna indicazione idonea a suffragare lacensura, limitandosi a ritenere implicitamente contestato il creditoprevidenziale attraverso l’allegazione di avere proposto avverso iverbali ispettivi dell’Agenzia delle Entrate ricorso davanti al giudicetributario.15.- Tuttavia, tale ultima affermazione non tiene conto che inmateria di accertamento del credito contributivo dell’istitutoprevidenziale, conseguente a un accertamento fiscale, questaCorte (Cass. n. 950/2021) ha affermato che “una volta che l'INPSabbia invocato tale accertamento, del quale a quanto detto vaaggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi (frutto edespressione di attività investigativa), costituisce applicazione diparametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditiulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesacontributiva ove non resistita da prove di segno contrario; nel casodi specie, l'odierno ricorrente ha del tutto trascurato di contestarel'idoneità degli apprezzamenti posti a base dell'atto diaccertamento tributario che ha fondato l'avviso di addebitonotificato dall'[OSCURATO:PERSONA]”.16.- La ricorrente, inoltre, lamenta la nullità della sentenza,sotto il profilo della carenza motivazionale e dellacontraddittorietà, per avere la Corte di merito ritenuta provata laNumero registro generale 3878/2021 Numero di raccolta generale 26194/2026Numero sezionale 3589/2p0r2e6 tesa dell’[OSCURATO:PERSONA] attraverso la produzione degDliataa vpvubisbi licadzi ione 04/10/2026accertamento dell’Agenzia delle Entrate e, nel contempo, peravere affermato che “Meno che meno può operare, ad integrare ledifese dell’appellata, il richiamo indiretto ai contenuti dei ricorsiproposti innanzi alla Commissione Tributaria, giacché i due giudizi,ovverosia quello tributario e quello incardinato di fronte al giudicedel lavoro, presentano interlocutori diversi tra loro” (punto I.3,pag. 4).17.- Non si ravvisa il denunciato error in procedendo, postoche sul punto la sentenza risulta rispettosa del principiocostantemente affermato da questa Corte (vedi ex multis, Cass.n. 4564/2021, che richiama Cass. S.U. n. 19523/2018 e, più direcente, Cass. n. 20950/2025) secondo cui si deve escludere chetra il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva correlataall'accertamento di un maggior reddito e il giudizio avente adoggetto i contributi previdenziali su di esso dovuti sussista unrapporto di pregiudizialità necessaria, ancorché siano fondatientrambi sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delleEntrate: trattasi infatti non solo di cause pendenti tra soggettidiversi, ma relative a rapporti giuridici differenti, per modo che tradi esse può a tutto concedere ravvisarsi una pregiudizialità logica,che per sua natura non può dar luogo ad alcun contrasto digiudicati.18.- Il ricorso va, dunque, respinto con condanna della partericorrente al pagamento in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite delpresente giudizio di cassazione.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MNumero registro generale 3878L/2a02 1Corte rigetta il ricorso e condanna Nlau mpearrot ed i raiccocrorletan gte nae rale 26194/2026Numero sezionale 3589/2026 Data pubblicazione 04/10/2026rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 2.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 17 settembre 2026La PresidenteIrene Tricomi