CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 22832/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , per procura conferita a margine del ricorso per cassazione , da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 104 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.4158/2017 Cron. Rep. C.C. 14/04/2023 giurisdizione Conciliazione fiscale e pretesa contributiva dell’INPS -2 - per la cassazione della sentenza n. 313 del 20 16 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 1 8 agosto 20 16 (R.G.N. 227/2015). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 1 4 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro la cartella esattoriale, emessa per l’importo di Euro 11.375,13 e concernente lacontribuzione dovuta alla gestione commercianti per gli anni 2006 e 2010. A sostegno del ricorso, l’opponente ha dedotto l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo in pendenza del ricorso al giudice tributario contro l’avviso di accertamento fiscale e, in secondo luogo, la nullità della cartella, in quanto carente della motivazione prescritta dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Medio tempore, il ricorrente ha definito la controversia fiscale con la conciliazione prevista dall’art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 30 gennaio 2015, ha annullato la cartella opposta in base al rilievo che la definizione della controversia fiscale destituisce di ogni valore l’accertamento tributario e, conseguentemente, priva di fondamento anche la pretesa contributiva. 2.–L’INPS ha impugnato la pronuncia di primo grado, lamentando che il Tribunale abbia annullato la cartella, anche per quel che concerne la contribuzione dovuta per l’anno 2010, del tutto estranea alle contestazioni dell’opponente, e abbia attribuito rilevanza, per ilresto, alla conciliazione fiscale, inopponibile all’Istituto, in quanto res inter alios acta. -3 - 3.–Con sentenza n. 313 del 2016, depositata il 18 agosto 2016, la Corte d’appello di Cagliari ha accolto in parte il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato la cartella esattoriale n. 025 2011 00090648 17 e ha condannato il signor Lecca a corrispondere gl’importi di cui alle voci 4 e 5 della cartella e la somma di Euro 3.180,16, in relazione ai contributi a percentuale per l’anno 2006. I giudici d’appello hanno compensato per due terzi le spese dei giudizi di primo e di secondo grado e hanno condannato la parte appellata a rifondere all’appellante il restante terzo. 3.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato, in primo luogo, che non sono state contestate le voci 4 e 5 della cartella, inerenti ai contributi fissi per il secondo trimestre del 2010. La sentenza di primo grado presta, dunque, il fianco alle censure dell’appellante, nella parte in cui ha annullato la cartella anche con riferimento aicontributi in esame . 3.2.–Quanto alla residua parte del credito vantato , la violazione del divieto d’iscrizione a ruolo , in pendenza dell’impugnazione dell’accertamento fiscale, non preclude l’esame del merito della pretesa. A tale riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato che la definizione della lite fiscale non incide sulla pretesa contributiva, che dovrà essere soddisfatta in una misura pari al 30% dell’importo rivendicato dall’Istituto, in quanto nella medesima misura è stata soddisfatta l’obbligazione tributaria, in conseguenza della conciliazione fiscale. 3.3.–L’esito complessivo della causa giustifica la compensazione per due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Sulla parte appellata graverà il restante terzo. -4 - 4.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, con ricorso notificato il 10 febbraio 2017. 5.–L’INPS resiste con controricorso, notificato il 20 marzo 20 17 e illustrato da memoria. 6.–La trattazione del ricorso è stata da ultimo fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380 - bis .1, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 7.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 8.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione del signor [OSCURATO:PERSONA] si dipana in quattromotivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e sostiene che la sentenza impugnata abbia aggirato il «divieto esplicito e tassativo» d’iscrivere a ruolo i crediti previdenziali, quando sia impugnato l’accertamento che è all’origine della pretesa creditoria. La violazione del divieto determinerebbe «un vizio insanabile della cartella di pagamento»: una diversa interpretazione del dato normativo svilirebbe il significato dell’inequivocabile previsione di legge. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011. Avrebbe errato la Corte d’appello di Cagliari, nel configurare un accordo sulla base imponibile, idoneo a fungere da parametro anche per la determ inazione della contribuzione dovuta. Con la definizione della controversia fiscale, -5 - cesserebbe la materia del contendere e «nessuna pretesa contributiva può essere avanzata, essendo venuti meno i presupposti della medesima» (pagina 10 del ricorso per cassazione). 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La sentenza impugnatasarebbe erronea, per un duplice ordine di ragioni:essa parametr erebbe i contributi a «una riduzione di imposta del tutto scollegata» (pagina 10 del ricorso per cassazione) e non ad un reddito; inoltre, nell’applicare la riduzione del 30%, speculare a quella riferita al debito tributario, la pronuncia d’appello non terrebbe conto dell’importo corretto dei contributi accertati, pari ad Euro 5.849,67. 1.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente allega, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ. Ad onta della soccombenza dell’Istituto previdenziale, la Corte d’appello di Cagliari avrebbe condannato la parte ricorrente alla rifusione d’un terzo delle spese processuali, peraltro liquidate in misura «esorbitante» (pagina 11 del ricorso per cassazione). 2.–Il primo motivo si rivela infondato. 2.1.–La sentenza impugnata (in particolare, pagina 4) è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte, che anche l’Istituto richiama nelle sue difese (pagine 3 e 4 del controricorso e memoria illustrativa) e che la parte ricorrente non confuta in modo efficace. 2.2.– Questa Corte è costante nell’affermare che, i n tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale, allorché ritenga illegittima l’ iscrizione a ruolo , non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità. Il giudice, invero, è tenuto a esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’Istituto previdenziale(fra le molte, Cass., sez. VI-L, 6 -6 - luglio 2018, n. 17858), in modo non dissimile da quel che l’ordinamento prevede in caso di opposizione a decreto ingiuntivo. Anche nella fattispecie evocata come termine di paragone, l’opposizione del debitore dà luogo a un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, che non è circoscritto all ’ esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma necessariamente involge anche la disamina della fondatezza d ella domandae impone al giudice di pronunciarsi sul merito della pretesa (da ultimo, Cass., sez. II, 15 dicembre 2021, n. 40110). I principi enunciati si attagliano anche all’ipotesioggi sottoposta al vaglio di questa Corte, in cui la cartella si correl a a un accertamento già impugnato davanti all’autorità giudiziaria (Cass., sez. VI - L, 7 maggio 2019, n. 12025). 2.3.–Correttamente, pertanto, la sentenza d’appello ha scrutinato il merito della pretesa, senza arrestarsi in limineal riscontro di un mero vizio formale della cartella. 3.–Infondate si palesano anche la seconda e la terza censura, che possono essere esaminate congiuntamente, per l’intima connessione che le avvince. 3.1.–Per giurisprudenza costante di questa Corte, la definizione concordata della lite fiscale, prevista dall’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e dall’art. 16 della legge n. 289 del 20 02, persegue la finalità di sfoltire il contenzioso tributario e non incide in alcun modo sul contenuto e sulla portata presuntiva dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle entrate. Tale atto serb a , dunque , intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPSa percentuale sulmaggior reddito (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21541). Ne consegue che il consolidamento e la definitività dell’accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell’obbligato e, pertanto, dall ’ offerta di prove di segno contrario. I n assenza di contestazione , i fatti, oggetto -7 - dell’accertamento, devono reputarsidefinitivi, con ogni consequenziale riflesso sull’obbligazione contributiva(Cass., sez. lav., 3 ottobre 2019, n. 24774). 3.2.–Alla stregua di tali principi di diritto, confermati a più riprese da questa Corte (da ultimo, anche Cass., sez. VI-L, 11 febbraio 2021, n. 3386, punti 11, 12, 13 e 14 del “Considerato”), si rivela infondata la prospettazione della parte ricorrente. 3.2.1.–Dev’essere anzitutto disattesa la richiesta, svolta in via principale con il secondo mezzo, di considerare sprovvisto d’ogni valore l’accertamento impugnato, sol perché è sopraggiunta la definizione concordata della lite fiscale (pagina 10 del ricorso per cassazione). Né la parte ricorrente ha dedotto elementi circostanziati e persuasivi, idonei a infirmare la pretesa dell’Istituto, limitandosi a far leva sulla sopravvenienza della definizione concordata e sulla sua idoneità a caducare integralmente il credito vantato. 3.2.2.–Non arride miglior sorte neppure alla richiesta, articolata in subordine con il terzo mezzo, di commisurare la contribuzione dovuta all’importo più vantaggioso determinato in sede di conciliazione della controversia tributaria (pagine 10 e 11 del ricorso per cassazione). Tale censura muove da una pre messa argomentativa identic a , e parimenti fallace, rispetto a quellache sorregge il secondo motivo. Il ricorrente presuppone che l’accertamento impugnato cess i di esplicare ogni efficacia sul versante extrafiscale e, in particolare, sul versante dell’obbligazione contributiva e trae da quest’assunto un ulteriore corollario: una volta che l’originario accertamento sia tamquam non esset, si dovrebbe comunque , a tutto concedere, assumere come parametro rigido e vincolante l ’importo fissato nella definizione concordata. Anche tale argomentazione confligge con la giurisprudenza costante di questa Corte, che consente di superare il valore -8 - dell’accertamento solo in presenza di critiche pertinenti e di contestazioni mirate, e non già d’un mero epilogo conciliativo della contesa tributaria. 4.–In parte infondata e in parte inammissibile risulta, infine , la quarta doglianza. 4.1.–La critica è infondata, nella parte in cui qualifica l’INPS come parte soccombente e reputa, pertanto, contra legem la condanna a rifondere in suo favore le spese processuali, pur se nella misura d’un terzo. 4.1.1.–Il giudizio, instaurato su impulso del contribuente, verte pur sempre sull’accertamento della fondatezza della pretesa dell’INPS e tale pretesa è stata avvalorata dai giudici del gravame, benché in misura inferiore rispetto all’importo inizialmente richiesto. Di tale discrepanza la sentenza impugnata ha tenuto il debito conto , in una pronuncia di parziale compensazione. Si deve rimarcare che l’INPS non ha potuto non promuovere il giudizio d’appello, per censurare una pronuncia di primo grado che avevaaccolto l’opposizione instaurata dal ricorrente e av eva ritenuto privo d’ogni consistenza il credito azionato, anche con riferimento all’anno 2010. L’INPS, nel giudizio d’appello, ha dovuto avversare le argomentazioni dell’odierno ricorrente, che ha radicalmente contestato l’obbligo contributivo relativo all’anno 2006. 4.1.2.– Nel regime delle spese, riveste importanza cruciale la circostanza che, all’esito del giudizio, il credito dell’Istituto sia stato riconosciuto e che siano state disattese le deduzioni di segno contrario del debitore, volte a contrastare in radice la domanda con riferimento ad una sua apprezzabile componente (quella relativa all’anno 2006). I giudici d’appello hanno dunque ponderato l’esito finale della lite, canone imprescindibile di giudizio nella regolamentazione delle spese (già Cass., sez. III, 12 maggio 2015, n. 9587, e, di recente, Cass., sez. -9 - II, 9 agosto 2022, n. 24482; nello stesso senso, anche Cass., sez. VI- I, 21 luglio 2017, n. 18125), che il codice di rito vuole improntata a una valutazione unitaria dell’esito del procedimento (da ultimo, Cass., sez. II, 14 febbraio 2023, n. 4477, incontinuità con le enunciazioni di principio di Cass., S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061). 4.1.3.– A fronte del parziale accoglimento della domanda dell’INPS, che rappresenta l’oggetto precipuo del contendere, non si può ravvisare una posizione di soccombenza dell’Istituto (Cass., S.U., 31 ottobre2022, n. 32061, cit.) . In ultima analisi, si dimostra esente da censure la pronuncia impugnata, che, in ragione di tale premessa e dell’incidenza del parziale accoglimento della domanda, ha regolato di conseguenza le spese processuali. 4.2.–La doglianza sul carattere “esorbitante” dell’importo liquidato dai giudici d’appello (pagina 11 del ricorso) è, per contro, inammissibile, in quanto irrimediabilmente generica e avulsa da ogni puntuale confronto con i parametri normativi di determinazione delle spesegiudiziali. 5.–Il ricorso, pertanto, dev’essere nel suo complesso respinto. 6.– La parte ricorrente è condannata a rifondere all a parte controricorrente le spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), nella misura liquidata in dispositivo. 7.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013,impone di dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese processuali, che liquida in Euro 200,00 per -10 - esborsi, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib