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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 19110/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

971avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso diCaldarola [OSCURATO:PERSONA] e di dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, per quanto quiinteressa, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inordine ai reati di bancarotta semplice documentale e da aggravamento del dissestoloro ascritti nella veste di componenti del Consiglio di amministrazione della“Hydralcoop soc. coop. a r.i.”, dichiarata fallita il 3 agosto 2018.2.

Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori,sviluppando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione.3. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi.3.1.

Con il primo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc. pen., l’inosservanza del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.Il capo di imputazione chiama [OSCURATO:PERSONA] a rispondere dei reati fallimentari inrassegna nella veste di amministratore di fatto della società cooperativa fallita.La Corte di appello, dopo aver preso atto che dall’istruttoria non erano emersielementi sufficienti per suffragare il ruolo indicato nell’editto accusatorio, dichiaracomunque l’imputato responsabile dei fatti ascrittigli quale componente delConsiglio di amministrazione e quindi in virtù della veste formale ricoperta.In tal modo non solo stravolge l’impianto della decisione di primo grado, maviola il precetto dell’art. 521, cod. proc. pen., poiché “esercitare le funzioni didiritto di amministratore ed esercitare le funzioni in fatto di amministratore sonodue circostanze storiche completamente diverse”.E ciò anche in prospettiva difensiva dato che nel primo caso l’oggetto dellaprova si incentra sui poteri e le attribuzioni all’interno del consiglio diamministrazione, sui criteri di funzionamento dell’amministrazione della società e,quindi, sulla riferibilità a un componente del consiglio degli obblighi propri delpresidente o dell’amministratore delegato; mentre nel secondo caso compito delladifesa è disquisire in ordine alla valenza degli indici, portati dall’accusa, sintomaticidell’esercizio di un ruolo gestorio, che è quanto avvenuto, in modo fruttuoso perla difesa, nel presente processo.3.2.

Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sugliartt. 42 e 43 cod. pen.Secondo il ricorrente, la Corte di appello si è inutilmente attardata sul profilodella sindacabilità della dichiarazione di fallimento quando invece il tema posto insede di gravame verteva sull’elemento soggettivo del dolo o della colpainescusabile: nel corso dell’attività della cooperativa, che per la forma mutualisticaassunta non soggiaceva alle regole dell’impresa commerciale, l’imputato nonavrebbe potuto prefigurarsi la dichiarazione di fallimento effettuata dal [OSCURATO:PERSONA].Al ricorrente si imputa di aver aggravato il dissesto astenendosi dal richiederela dichiarazione di fallimento, ma il ricorrente “non poteva avere consapevolezzapsicologica di dover richiedere il fallimento sussistendone le condizioni di legge,proprio perché la struttura giuridica della cooperativa di produzione lavoro nonammetteva il fallimento né le obbligazioni proprie delle società commerciali”.Quindi non si invoca un errore sul precetto normativo, ma si sostiene cheCaldarola non poteva “neppure supporre di dover chiedere il fallimento, perché lacooperativa non lo permetteva come soggetto giuridico regolato da normespecifiche”.

In sostanza: “l’elemento soggettivo richiesto per la commissione delreato non può dirsi sussistente in capo al ricorrente per la mancanza dellaconsapevolezza del dovere giuridico di agire per la richiesta di fallimento”.E questa ignoranza incolpevole vale per tutti gli obblighi dell’imprenditorecommerciale.4. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi.4.1.

Il primo denuncia violazione di legge sostanziale e processuale in quantol’imputata è stata chiamata a rispondere dei reati in rassegna solo in forza dellatitolarità formare assunta all’interno della società, senza che risulti provatol’esercizio di fatto di attività gestoria.4.2.

Il secondo motivo evidenzia la contraddittorietà della motivazione che daun lato esclude la sussistenza di elementi da cui desumere l’esercizio da parte dellaricorrente di compiti gestori, ma dall’altro lato ne conferma la condanna“equiparando l’amministrazione di fatto a quella di diritto”.Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della responsabilità penaledell’amministratore non operativo occorre dimostrare, sostiene la difesa, ilcontributo causale fornito, nonché la consapevolezza del fatto illecito.Elementi del tutto assenti nella motivazione della sentenza impugnata.5.

Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha depositato una articolata requisitoria a sostegnodelle conclusioni in epigrafe trascritte.Il 20 aprile 2026, e quindi tardivamente, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] depositato una memoria difensiva a sostegno dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono infondati.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il primo motivo è inammissibile.Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, già il Tribunale avevariconosciuto la responsabilità degli imputati quali amministratori di diritto dellasocietà cooperativa.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono soci fondatori e componenti delconsiglio di amministrazione — unitamente a [OSCURATO:PERSONA] (originariocoimputato) — della società fallita.La sentenza di primo grado legava espressamente a tale qualifical’affermazione di colpevolezza in ordine sia all’inosservanza degli obblighi di leggeproduttiva dell’aggravamento del dissesto proprio (cfr. pagg. 6 e 7) sia alla omessatenuta della contabilità nei tre anni antecedenti al fallimento (pag. 8).In sede di appello gli imputati non hanno sollevato specifica eccezione dinullità.Ne consegue che la diversità del fatto non è deducibile in questa sede, inquanto la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenzadà luogo ad una nullità non rientrante fra quelle assolute ed insanabili, ma aregime intermedio, sicché tale vizio non può essere dedotto per la prima volta insede di legittimità ove esso non sia stato denunciato nei motivi di appello (cfr. Sez.4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 – 01; Sez. 6, n. 31436 del12/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253217 - 01Sez. 5, n. 44008 del 28/09/2005, DiBenedetto, Rv. 232805 – 01).In ogni caso l’eccezione è manifestamente infondata, dato che la condottaascritta è rimasta immutata e la posizione degli imputati, nonché il ruolo daglistessi ricoperto risultavano, in modo chiaro, dagli atti, sicché opera il principio percui: «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversimutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementiessenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astrattaprevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; neconsegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto nonva esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazionee sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è deltutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venutoa trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione» (cfr. per tutte Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.248051 – 01).Del resto proprio sul tema della qualifica di amministratore di fatto o di dirittoindicata, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’affermare che non integraviolazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto insentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale unsoggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socioamministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, qualorarimanga immutata l'azione distrattiva ascrittagli (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 11158del 18/12/2025, dep. 2026, Calvi, Rv. 289597 – 01).2.2.

Il secondo motivo è infondato.Il 3 agosto 2018 il Tribunale civile ha dichiarato il fallimento della “Hydralcoopsoc. coop. a r.i.”, in quanto la società cooperativa esercitava attività commerciale.La tesi difensiva imperniata sull’imprevedibilità del fallimento si infrange sudue considerazioni, una giuridica e una fattuale.Sul piano giuridico va ricordato che la fallibilità delle cooperative mutualistichenon è il portato di una giurisprudenza recente, ma è stata riconosciuta dallagiurisprudenza civile di legittimità sin dal 1980 allorché si ebbe ad affermare chel'esercizio di un’impresa commerciale e il relativo intento di lucro non sonoinconciliabili con lo scopo mutualistico proprio delle cooperative, pertanto, in casodi insolvenza, le società cooperative che hanno per oggetto un'attivitàcommerciale sono soggette a fallimento (art 2540, secondo comma, cod civ),anche nell'ipotesi in cui detta attività non sia contemplata come oggetto sociale,ma sia stata in concreto esercitata (cfr. Sez. 1, n. 3856 del 18/06/1980, Rv.407710 – 01).Nello stesso senso continua ad esprimersi, in modo costante, la giurisprudenzasuccessiva: Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale peril riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabilel'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicitàdell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucrooggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il finemutualistico, ben può essere presente in una società cooperativa, la qualepertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essereassoggettata a fallimento, in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c. (cfr. tra lealtre Sez. 1, n. 25478 del 10/10/2019, Rv. 655625 - 01).Sul piano fattuale è sufficiente constatare che l’attribuzione di responsabilitàall’imputato si raccorda alla circostanza che costui ha fondato la società, è entratonel consiglio di amministrazione e ne è rimasto parte sino al fallimento, quindiconosceva perfettamente la tipologia di attività svolta in concreto, né del resto inricorso si svolgono specifici argomenti in senso contrario.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.I due motivi proposti vertono sostanzialmente sul medesimo tema involgenteil titolo di responsabilità dell’imputata e le relative conseguenze.Sul punto va richiamato quanto già osservato a proposito del primo motivodel ricorso [OSCURATO:PERSONA].Qualifica e poteri degli imputati sono stati chiariti dal giudice di primo gradocon motivi non adeguatamente contrastati in sede di gravame.La Corte di appello si limita ad arricchire le considerazioni del Tribunale,rilevando, in diritto, come la qualifica soggettiva che viene in rilievo, per VincenzoCaldarola e [OSCURATO:PERSONA], è quella di amministratore di diritto e non quella diamministratore di fatto, come riportato nel capo di imputazione.Sul punto va ribadito che la scelta, decisamente singolare, del pubblicoministero di formulare l’addebito indicando gli amministratori di diritto come“amministratori di fatto” è stata da subito precisata e “corretta” ad opera delgiudice di primo grado, di talché non può ravvisarsi alcuna interferenza con ildiritto di difesa.4.

Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
971avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso diCaldarola [OSCURATO:PERSONA] e di dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, per quanto quiinteressa, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inordine ai reati di bancarotta semplice documentale e da aggravamento del dissestoloro ascritti nella veste di componenti del Consiglio di amministrazione della“Hydralcoop soc. coop. a r.i.”, dichiarata fallita il 3 agosto 2018.2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori,sviluppando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione.3. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi.3.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc. pen., l’inosservanza del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.Il capo di imputazione chiama [OSCURATO:PERSONA] a rispondere dei reati fallimentari inrassegna nella veste di amministratore di fatto della società cooperativa fallita.La Corte di appello, dopo aver preso atto che dall’istruttoria non erano emersielementi sufficienti per suffragare il ruolo indicato nell’editto accusatorio, dichiaracomunque l’imputato responsabile dei fatti ascrittigli quale componente delConsiglio di amministrazione e quindi in virtù della veste formale ricoperta.In tal modo non solo stravolge l’impianto della decisione di primo grado, maviola il precetto dell’art. 521, cod. proc. pen., poiché “esercitare le funzioni didiritto di amministratore ed esercitare le funzioni in fatto di amministratore sonodue circostanze storiche completamente diverse”.E ciò anche in prospettiva difensiva dato che nel primo caso l’oggetto dellaprova si incentra sui poteri e le attribuzioni all’interno del consiglio diamministrazione, sui criteri di funzionamento dell’amministrazione della società e,quindi, sulla riferibilità a un componente del consiglio degli obblighi propri delpresidente o dell’amministratore delegato; mentre nel secondo caso compito delladifesa è disquisire in ordine alla valenza degli indici, portati dall’accusa, sintomaticidell’esercizio di un ruolo gestorio, che è quanto avvenuto, in modo fruttuoso perla difesa, nel presente processo.3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sugliartt. 42 e 43 cod. pen.Secondo il ricorrente, la Corte di appello si è inutilmente attardata sul profilodella sindacabilità della dichiarazione di fallimento quando invece il tema posto insede di gravame verteva sull’elemento soggettivo del dolo o della colpainescusabile: nel corso dell’attività della cooperativa, che per la forma mutualisticaassunta non soggiaceva alle regole dell’impresa commerciale, l’imputato nonavrebbe potuto prefigurarsi la dichiarazione di fallimento effettuata dal [OSCURATO:PERSONA].Al ricorrente si imputa di aver aggravato il dissesto astenendosi dal richiederela dichiarazione di fallimento, ma il ricorrente “non poteva avere consapevolezzapsicologica di dover richiedere il fallimento sussistendone le condizioni di legge,proprio perché la struttura giuridica della cooperativa di produzione lavoro nonammetteva il fallimento né le obbligazioni proprie delle società commerciali”.Quindi non si invoca un errore sul precetto normativo, ma si sostiene cheCaldarola non poteva “neppure supporre di dover chiedere il fallimento, perché lacooperativa non lo permetteva come soggetto giuridico regolato da normespecifiche”. In sostanza: “l’elemento soggettivo richiesto per la commissione delreato non può dirsi sussistente in capo al ricorrente per la mancanza dellaconsapevolezza del dovere giuridico di agire per la richiesta di fallimento”.E questa ignoranza incolpevole vale per tutti gli obblighi dell’imprenditorecommerciale.4. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi.4.1. Il primo denuncia violazione di legge sostanziale e processuale in quantol’imputata è stata chiamata a rispondere dei reati in rassegna solo in forza dellatitolarità formare assunta all’interno della società, senza che risulti provatol’esercizio di fatto di attività gestoria.4.2. Il secondo motivo evidenzia la contraddittorietà della motivazione che daun lato esclude la sussistenza di elementi da cui desumere l’esercizio da parte dellaricorrente di compiti gestori, ma dall’altro lato ne conferma la condanna“equiparando l’amministrazione di fatto a quella di diritto”.Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della responsabilità penaledell’amministratore non operativo occorre dimostrare, sostiene la difesa, ilcontributo causale fornito, nonché la consapevolezza del fatto illecito.Elementi del tutto assenti nella motivazione della sentenza impugnata.5. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha depositato una articolata requisitoria a sostegnodelle conclusioni in epigrafe trascritte.Il 20 aprile 2026, e quindi tardivamente, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] depositato una memoria difensiva a sostegno dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il primo motivo è inammissibile.Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, già il Tribunale avevariconosciuto la responsabilità degli imputati quali amministratori di diritto dellasocietà cooperativa.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono soci fondatori e componenti delconsiglio di amministrazione — unitamente a [OSCURATO:PERSONA] (originariocoimputato) — della società fallita.La sentenza di primo grado legava espressamente a tale qualifical’affermazione di colpevolezza in ordine sia all’inosservanza degli obblighi di leggeproduttiva dell’aggravamento del dissesto proprio (cfr. pagg. 6 e 7) sia alla omessatenuta della contabilità nei tre anni antecedenti al fallimento (pag. 8).In sede di appello gli imputati non hanno sollevato specifica eccezione dinullità.Ne consegue che la diversità del fatto non è deducibile in questa sede, inquanto la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenzadà luogo ad una nullità non rientrante fra quelle assolute ed insanabili, ma aregime intermedio, sicché tale vizio non può essere dedotto per la prima volta insede di legittimità ove esso non sia stato denunciato nei motivi di appello (cfr. Sez.4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 – 01; Sez. 6, n. 31436 del12/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253217 - 01Sez. 5, n. 44008 del 28/09/2005, DiBenedetto, Rv. 232805 – 01).In ogni caso l’eccezione è manifestamente infondata, dato che la condottaascritta è rimasta immutata e la posizione degli imputati, nonché il ruolo daglistessi ricoperto risultavano, in modo chiaro, dagli atti, sicché opera il principio percui: «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversimutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementiessenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astrattaprevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; neconsegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto nonva esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazionee sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è deltutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venutoa trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione» (cfr. per tutte Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.248051 – 01).Del resto proprio sul tema della qualifica di amministratore di fatto o di dirittoindicata, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’affermare che non integraviolazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto insentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale unsoggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socioamministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, qualorarimanga immutata l'azione distrattiva ascrittagli (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 11158del 18/12/2025, dep. 2026, Calvi, Rv. 289597 – 01).2.2. Il secondo motivo è infondato.Il 3 agosto 2018 il Tribunale civile ha dichiarato il fallimento della “Hydralcoopsoc. coop. a r.i.”, in quanto la società cooperativa esercitava attività commerciale.La tesi difensiva imperniata sull’imprevedibilità del fallimento si infrange sudue considerazioni, una giuridica e una fattuale.Sul piano giuridico va ricordato che la fallibilità delle cooperative mutualistichenon è il portato di una giurisprudenza recente, ma è stata riconosciuta dallagiurisprudenza civile di legittimità sin dal 1980 allorché si ebbe ad affermare chel'esercizio di un’impresa commerciale e il relativo intento di lucro non sonoinconciliabili con lo scopo mutualistico proprio delle cooperative, pertanto, in casodi insolvenza, le società cooperative che hanno per oggetto un'attivitàcommerciale sono soggette a fallimento (art 2540, secondo comma, cod civ),anche nell'ipotesi in cui detta attività non sia contemplata come oggetto sociale,ma sia stata in concreto esercitata (cfr. Sez. 1, n. 3856 del 18/06/1980, Rv.407710 – 01).Nello stesso senso continua ad esprimersi, in modo costante, la giurisprudenzasuccessiva: Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale peril riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabilel'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicitàdell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucrooggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il finemutualistico, ben può essere presente in una società cooperativa, la qualepertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essereassoggettata a fallimento, in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c. (cfr. tra lealtre Sez. 1, n. 25478 del 10/10/2019, Rv. 655625 - 01).Sul piano fattuale è sufficiente constatare che l’attribuzione di responsabilitàall’imputato si raccorda alla circostanza che costui ha fondato la società, è entratonel consiglio di amministrazione e ne è rimasto parte sino al fallimento, quindiconosceva perfettamente la tipologia di attività svolta in concreto, né del resto inricorso si svolgono specifici argomenti in senso contrario.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.I due motivi proposti vertono sostanzialmente sul medesimo tema involgenteil titolo di responsabilità dell’imputata e le relative conseguenze.Sul punto va richiamato quanto già osservato a proposito del primo motivodel ricorso [OSCURATO:PERSONA].Qualifica e poteri degli imputati sono stati chiariti dal giudice di primo gradocon motivi non adeguatamente contrastati in sede di gravame.La Corte di appello si limita ad arricchire le considerazioni del Tribunale,rilevando, in diritto, come la qualifica soggettiva che viene in rilievo, per VincenzoCaldarola e [OSCURATO:PERSONA], è quella di amministratore di diritto e non quella diamministratore di fatto, come riportato nel capo di imputazione.Sul punto va ribadito che la scelta, decisamente singolare, del pubblicoministero di formulare l’addebito indicando gli amministratori di diritto come“amministratori di fatto” è stata da subito precisata e “corretta” ad opera delgiudice di primo grado, di talché non può ravvisarsi alcuna interferenza con ildiritto di difesa.4. Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19110/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris