CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17675/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ramberappresentate e difese giusta procure speciali allegate al ricorso, dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i qualielettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, al VicoloDell’Oro n. 24.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Adro (BS), alla via [OSCURATO:PERSONA] n.11/B, in persona del presidente del consiglio di amministrazione FedericaGiachetti, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata allamemoria difensiva depositata il 13/14 novembre 2024, dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lombardi, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata([OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domicilia.Numero registro generale 22749/2024Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 17675/2026Data pubblicazione 03/06/2026- resistente -per regolamento di competenza avverso la ORDINANZA del TRIBUNALE DIBRESCIA, pronunciata nel procedimento n.r.g. 8966/2023, depositata il23/09/2024.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno29/05/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto affermarsi lacompetenza del Tribunale di Brescia.1. Con atto ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. citò Lectra S.A.,con sede in Francia, e Gemini CAD Systems S.A., con sede in Romania,dinanzi al Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa,per sentirle condannare, in via solidale o alternativa tra loro e ciascuna atitolo contrattuale o extracontrattuale per quanto di competenza, alrisarcimento del danno: a) la [OSCURATO:PERSONA], per avere violato ilcontratto di distribuzione (in essere fino alla fine del 2018) col quale si eraimpegnata a fornire, in via esclusiva, a [OSCURATO:PERSONA] un prodotto softwarecreato appositamente per la committente (ed appositamente denominato“[OSCURATO:PERSONA]”) e da impiantare sulle macchine da taglio tessuti che essaproduceva e vendeva; b) la Lectra S.A, per avere, quale maggiorecompetitore mondiale nel mercato della produzione e vendita di macchine dataglio, che aveva successivamente acquisito la maggioranza delle quote diGemini Cad S.A., obbligato quest’ultima a interrompere la fornitura a MorganTecnica di detto software. Dedusse che entrambe le convenute avevano postoin essere atti di boicottaggio secondario ex art. 2598, n. 3, cod. civ. (Lectra,per avere indotto Gemini a violare il contratto con [OSCURATO:PERSONA] e ad interrompereogni collaborazione con la stessa, in concorso con Gemini, essendoresponsabili, quindi, entrambe a titolo extracontrattuale pur dovendo Geminirispondere poi anche a titolo contrattuale) e, inoltre, abusato dellaNumero registro generale 22749/2024Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 17675/2026Data pubblicazione 03/06/2026dipendenza economica di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che essa disponevasolo di quel determinato software prodotto da Gemini, da qui la perdita diclientela e la necessità di dover ridurre la produzione.Costituendosi, Lectra S.A. e Gemini S.A. eccepirono l’incompetenzaterritoriale del Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia diImpresa, in favore del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia diimpresa, ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 168/2003. A loro dire,infatti: i) la controversia doveva essere fatta rientrare nell’art. 3 del d.lgs.168/2003, anzitutto nelle lett. a] (competenza per rinvio all’art. 134 c.p.i.) eb] (competenza in materia di diritto d’autore e diritti connessi d’autore),avendo l’attrice contestato condotte poste in essere da Gemini, da sola o inconcorso con l’altra convenuta Lectra, nell’esercizio dei diritti di proprietàintellettuale concernenti il software personalizzato MD Cad, di cui l’attriceaffermava, in sostanza, di essere coautrice, nonché avanzato domande diconcorrenza sleale, ex art. 2598, n. 3, cod. civ., anche per boicottaggiosecondario, e di responsabilità extracontrattuale, parimenti collegateall’esercizio, da parte di Gemini, di diritti di proprietà intellettuale relativi alsuddetto software, condotte illecite addebitate anche a Lectra (competenzaai sensi del comma 3 dell’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003); ii) gli addebiti mossia Lectra involgevano la normativa antitrust, sempre rientranti nell’esclusivacompetenza funzionale delle Sezioni specializzate ora Tribunali delle Impresedi cui all’art. 3 citato (lett. d]); iii) entrambe le società convenute avevanosede all’estero.1.1. Il Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa,dopo avere fissato udienza di discussione sulla sola questione relativa allacompetenza, con ordinanza del 23 settembre 2024, comunicata il giornosuccessivo, così opinò: «Premesso che: ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.168/2003, come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 145/2013, “per lecontroversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di piùconvenuti ai sensi dell’articolo 33 del codice di procedura civile, una società,in qualunque forma costituita, con sede all’estero, anche avente sedisecondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che,Numero registro generale 22749/2024Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 17675/2026Data pubblicazione 03/06/2026secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delledisposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattatedagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:[…] 5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli ufficigiudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano”; Rilevato che: l’attrice hadedotto, a fondamento di alcune delle sue pretese, l’abuso di dipendenzaeconomica da parte di una delle due convenute; l’art. 9, comma 3, L. 18giugno 1998, n. 192, prevede che le azioni esperibili a fronte di pattiproposte davanti alle sezioni specializzate in materia d’impresa; ritenuto che:la deroga funzionale-territoriale che devolve alla sezione specializzata delTribunale di Milano la cognizione delle cause di competenza della sezionespecializzata in materia d’impresa del Tribunale di Brescia nel caso in cui siaparte del giudizio una società straniera riguardi soltanto le materieespressamente indicate dall’art. 3 del d.lgs. 168/2003, e non ogni materiarientrante nella competenza della sezione specializzata indicata, difettandoun’apposita norma in tal senso; P.Q.Mex art. 171-ter c.p.c.; fissa udienza al 13.3.2025, ore 12.30, per esame delleistanze istruttorie. […]».2. Avverso tale ordinanza Lectra S.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.A. hannoproposto ricorso per regolamento necessario di competenza, affidato a duemotivi, chiedendo la cassazione del provvedimento impugnato e ladeclaratoria di competenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata inmateria di imprese. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria ex art. 47,ultimo comma, cod. proc. civ., concludendo per il rigetto dell’avverso ricorso.La Procura Generale presso questa Corte ha depositato memoria,concludendo per l’affermazione della competenza del Tribunale di Brescia,Sezione specializzata in materia di Impresa, in quanto, nel giudizio, latitolarità e l’uso del software da parte della convenuta Gemini non appare indiscussione, non essendo allegata la violazione e/o la titolarità del softwareelaborato da quest’ultima per [OSCURATO:PERSONA] ed essendo, anzi, detta titolarità in capoalla convenuta circostanza del tutto pacifica.Numero registro generale 22749/2024Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 17675/2026Data pubblicazione 03/06/2026Entrambe le parti hanno depositato da memoria ex art. 380-bis.1, cod.proc. civ.3.1. Con ordinanza interlocutoria del 16 novembre 2025, n. 30204, lacausa è stata rinviata a nuovo ruolo. In particolare, il Collegio, dopo averrespinto un’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistentesolo nella sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. ed avere descritto ilcomplessivo quadro normativo da utilizzarsi per la decisione della lite, harilevato che «risulta pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA], 1° serie speciale,Corte Costituzionale n. 44 del 29/10/2025, ordinanza del Tribunale di Milano,Sezione specializzata in materia di Imprese del 3 settembre 2025, con laquale si è investita la Corte Costituzionale della questione, ritenuta rilevantee non manifestamente infondata, di legittimità costituzionale dell'art. 9,comma 3 (seconda frase), legge n. 192/1998, come introdotto dal decretolegislativo n. 118/2022, per violazione degli articoli 3, 24, 25, 111 e 117,comma 1, in riferimento agli articoli 6 e 13 CEDU, assumendosil’irragionevolezza manifesta della scelta operata dal legislatore introducendonel 2022 tra le materie di competenza delle Sezioni specializzate anche“l’«abuso di dipendenza economica”, che delinea fattispecie transtipiche,afferenti ai più diversi rapporti sostanziali di durata (subfornitura, appalto,franchising, servizi informatici, vari contratti atipici, ecc.)». Pertanto, haritenuto «opportuno il rinvio a nuovo ruolo del regolamento di competenza,in attesa della definizione del suddetto giudizio di legittimità costituzionale,concernente norma rilevante per la decisione del presente regolamento».3.2. Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale, sono statedepositate altre memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che: i) vanno ribadite anche inquesta sede le argomentazioni, qui condivise integralmente (ed alle quali,dunque, può farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.), concui l’ordinanza interlocutoria n. 30204 del 2025 ha disatteso l’eccezione diinammissibilità dell’avverso ricorso formulata dalla controricorrente («inquanto Lectra S.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.A. sono in evidentissimo conflittoNumero registro generale 22749/2024Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 17675/2026Data pubblicazione 03/06/2026di interessi e, ciononostante, hanno introdotto il ricorso col medesimo atto ecoi medesimi difensori») solo nella sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc.civ. depositata il 10 ottobre 2025; ii) quanto alla ragione che avevagiustificato il rinvio a nuovo ruolo disposto dalla medesima ordinanzainterlocutoria, con ordinanza del 12 maggio 2026, n. 75, la Cortecostituzionale: ii-a) ha dichiarato «inammissibili le questioni di legittimitàcostituzionale dell’art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge 18 giugno1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive),introdotto dall’art. 33, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 2022, n. 118(Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), sollevate in riferimentoagli artt. 24, primo comma, 111, primo e secondo comma, per il profilo dellaeffettività della tutela e di efficienza della risposta giurisdizionale, e 117,primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Tribunale ordinario diMilano, sezione specializzata in materia di impresa, con l’ordinanza indicatain epigrafe»; ii-b) ha ritenuto «non fondate le questioni di legittimitàcostituzionale dell’art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 192 del1998, introdotto dall’art. 33, comma 1, lettera c), della legge n. 118 del 2022,sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e, per il profilo dellaragionevole durata del processo, 111, secondo comma, Cost., dal Tribunaleordinario di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, conl’ordinanza indicata in epigrafe».2. Fermo quanto precede, i formulati motivi della odierna impugnazionedenunciano, rispettivamente:I) «Violazione degli artt. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 168/03 (comemodificato dall’art. 10 del d.l. n. 145/2013), 3 del d.lgs. n. 168/03 e 134c.p.i., 38 c.p.c.». Muovendo dalla premessa che, nella specie, non è indiscussione la competenza del Tribunale delle Imprese, ma si controvertesoltanto sullo spostamento della competenza territoriale tra i diversi tribunalispecializzati e, in particolare, sul se, per effetto dell’art. 4, comma 1-bis, deld.lgs. n. 168/03, la cognizione debba essere affidata al Tribunale delleImprese di Milano e non al Tribunale delle Imprese di Brescia, dinnanzi alNumero registro generale 22749/2024Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 17675/2026Data pubblicazione 03/06/2026quale il giudizio era già stato radicato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., lericorrenti: i) lamentano che il tribunale bresciano abbia statuito sullacompetenza unicamente dal versante dell'abuso di dipendenza economica enon anche da quello dell'interferenza col diritto di proprietà intellettuale,come invece da loro espressamente sollevato: materia, questa, rientrantenell’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, richiamato dall’art. 4, comma 1-bis, delmedesimo d.lgs.; ii) assumono che la competenza della sezione specializzatasi determina non solo quando si discorra della validità o della titolarità deldiritto di proprietà intellettuale, ma anche quando le fattispecie diconcorrenza sleale siano dedotte come semplicemente «connesse ocomunque correlate» all’esercizio di un diritto di proprietà intellettuale; iii) lacompetenza della Sezione specializzata in materia di Impresa di Milanosarebbe confermata, infine, oltre che sotto il profilo della interferenza con idiritti di proprietà intellettuale, anche per ragioni di connessione delledomande di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di concorrenza sleale con fatti (quantomeno astrattamente) rilevanti sotto il profilo del diritto antitrust, laddove lastessa ha rimarcato la condizione di particolare rilevanza e presuntadominanza rivestita dalla concorrente Lectra S.A., invocando pure che leintese asseritamente raggiunte tra quest’ultima – soggetto reputato ricoprireposizione dominante nel mercato – e Gemini CAD Systems S.A. avrebberoinciso nel mercato europeo alterandone il gioco concorrenziale ai danni diMorgan;II) «Violazione dell’art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 168/03, in relazioneagli artt. 9, comma 3, del d.lgs. n. 192/98 e 3 del d.lgs. n. 168/03 (abuso didipendenza economica), 38 c.p.c., nonché dei comuni princìpi in materia dieguaglianza». Si contesta la decisione impugnata anche quantoall’interpretazione da essa fornita del combinato disposto degli artt. 9, comma3, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (come modificato dall’art. 33 della leggen. 118/2022), il quale assegna alle Sezioni Specializzate pure la cognizionedelle controversie in materia di abuso di dipendenza economica come quellaper cui è causa, e 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 168/2003, secondo cuisecondo cui, “per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, ancheNumero registro generale 22749/2024Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 17675/2026Data pubblicazione 03/06/2026nel caso di più convenuti ai sensi dell’articolo 33 del codice di procedura civile,una società, in qualunque forma costituita, con sede all’estero, anche aventesedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che,secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delledisposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattatedagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:[…] 5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli ufficigiudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano”. Si ascrive al Tribunale diBrescia, [OSCURATO:PERSONA], di essersi arrestato al mero datoletterale delle previsioni di cui all’art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 168/2003(come modificato dall’art. 10 del d.l. n. 145/2013, convertito dalla legge n.9/2014), il quale formalmente non rimanda a controversie in materia di abusodi dipendenza economica. Si assume che la legge n. 118 del 2022 (LeggeAnnuale sulla Concorrenza 2021), pur non intervenendo direttamente, inragione dei limiti di delega, sul d.lgs. n. 168/2003, ha fatto espresso richiamo,nel comma 3 dell’art. 9 modificato, all’art. 1 della suddetta legge e, quindi,«ha integrato, per addizione, il novero delle cause per le quali è prevista lacompetenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa inserendovianche le cause in materia di abuso di dipendenza economica». Pertanto,nessun dubbio può residuare circa il fatto che la previsione di cui all’art. 4,comma 1-bis del d.lgs. n. 168/2003, all’occorrenza in una lettura sistematicae costituzionalmente orientata, debba intendersi riferita anche alle cause inmateria di abuso di dipendenza economica. «Ciò che conta è la volontà dellegislatore di stabilire una regola di competenza particolare (con valutazionesotto il profilo soggettivo) per i procedimenti di competenza delle sezionispecializzate in cui una parte abbia sede all’estero. E il fatto che la previsionedi competenza che attribuisce alle sezioni specializzate (istituite con il d.lgs.n. 168/03) anche le cause in materia di abuso di dipendenza economica siacontemplata (solo) nella legge relativa (la legge sulla sub-fornitura, d.lgs. n.192/98, segnatamente all’art. 9, comma 3) e non riportata anche nell’art. 3del. d.lgs. n. 168/03, non può dunque limitare la portata delle previsionirelative, che deve essere esattamente la stessa che vale per tutte le altreNumero registro generale 22749/2024Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 17675/2026Data pubblicazione 03/06/2026cause contemplate nell’art. 3 del d.lgs. n. 168/03. […]. Del resto, ragionarediversamente (come ha mostrato di fare il Tribunale di Brescia) porterebbead una inaccettabile e ingiustificata disparità di trattamento tra soggettistranieri che sono parti nei diversi procedimenti di competenza delle Sezionispecializzate (alcuni solo dei quali soggiacerebbero alla regola di competenzadi cui all’art. 4, comma 1-bis, D.lgs. 168/03, mentre altri resterebberovincolati alla “normale” previsione di cui all’art. 4 comma 1, senza che ildiverso trattamento risulti in nessun modo giustificato). Se le norme inrassegna (e, in particolare, l’art. 4, comma 1-bis D.lgs. 168/03, ma anchel’art. 3 D.lgs. 168/03 e l’art. 9, comma 3, D.lgs. 192/98) dovessero essereinterpretate secondo quanto ritenuto dal Tribunale di Brescia, sarebbero inaperto contrasto con i comuni prìncipi che escludono una ingiustificatadisparità di trattamento di situazioni uguali, risultando dunquecostituzionalmente illegittime». Vi sarebbe stato, in definitiva, un mero difettodi coordinamento formale tra i testi legislativi.3. Richiamata anche in questa sede, per intuibili ragioni di sintesi,l’esaustiva descrizione del quadro normativo di riferimento compiutanell’ordinanza interlocutoria n. 30204 del 2025, questo Collegio ritiene,tuttavia, che l’odierno ricorso ex art. 42 cod. proc. civ. debba esseredichiarato inammissibile alla stregua delle dirimenti considerazioni di cuiappresso.L’esame degli atti di causa (consentito a questa Corte perché, in questasede, giudice anche del fatto processuale) permette di accertare quantosegue:i) con la propria citazione introduttiva del procedimento n.r.g. 8966/2023innanzi al Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. indicò l’udienza di comparizione nel giorno 22 febbraio2024;ii) con le rispettive comparse di costituzione e risposta datate 14dicembre 2023, Lectra S.A. (avente sede in Francia) e Gemini CAD SystemsS.A. (con sede in Romania) eccepirono entrambe l’incompetenza territorialedel Tribunale adito, essendo competente, a loro dire, il Tribunale di Milano,Numero registro generale 22749/2024Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 17675/2026Data pubblicazione 03/06/2026Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ex art. 4 del d.lgs. n. 168 del2003 (come modificato dal d.l. n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 9 del 2014);iii) con decreto del 9 gennaio 2024, il suddetto Tribunale di Brescia, inpersona del giudice dott. [OSCURATO:PERSONA], «rilevato che la società Lectra S.A.risulta avere la propria sede legale in Francia e la società [OSCURATO:PERSONA] SystemsS.A. in Romania; vista la disposizione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 168/2003,come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 145/2013, che stabilisce “per lecontroversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di piùconvenuti ai sensi dell’articolo 33 del codice di procedura civile, una società,in qualunque forma costituita, con sede all’estero, anche avente sedisecondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che,secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delledisposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattatedagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:[…] 5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli ufficigiudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano”», fissò «udienza perdiscussione sulla competenza inderogabile funzionale all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ore11.45, precisando che da detta udienza non decorrono i termini di cui all’art.171-bis, comma 3 c.p.c.»;iv) nel verbale della successiva udienza dell’11 aprile 2024, tenutasiinnanzi al medesimo giudice dott. [OSCURATO:PERSONA], si legge che, «All’esito delladiscussione, l’attrice evidenzia che la concorrenza sleale dedotta non puòritenersi interferente, ciò che invece le convenute contestano. Le partichiedono termine per note difensive sulla questione pregiudiziale. Il giudiceassegna a parte attrice termine fino al 24.4.2024 per note difensivecircoscritte alla questione indicata; termine a parte convenuta fino al17.5.2024; fissa udienza per esame note al 6.6.2024 ore 11.00»;v) nel verbale dell’udienza del 18 giugno 2024 (cui era stata rinviata diufficio quella precedentemente fissata per l’11 giugno 2024), ancora innanzial predetto giudice dott. [OSCURATO:PERSONA], si legge che, «all’esito della discussione, leparti si riportano alle rispettive note. L’attrice evidenzia che l’art. 33 l.Numero registro generale 22749/2024Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 17675/2026Data pubblicazione 03/06/2026118/2022 che ha modificato l’art. 9, comma 3, l.gs 192/1998 non hamodificato l’elenco delle materie di cui all’art. 3 d.lgs. 168/2003 per cui lacompetenza funzionale della sezione specializzata impresa viene attratta, peril distretto di Brescia, dal tribunale di Milano. Le convenute contestano lededuzioni avversarie, evidenziando che la ratio del d.lgs. 168/2003, comemodificato dal decreto destinazione Italia, si applica anche all’ipotesidell’abuso di dipendenza economica nel caso in cui siano parti del giudiziosocietà aventi sede all’estero; diversamente opinando, infatti, si creerebbeuna ingiustificata disparità di trattamento circa la competenza su societàaventi sede all’estero a seconda della materia comunque oggetto dicompetenza della sezione specializzata. Il giudice si riserva»;vi) infine, lo stesso giudice dott. [OSCURATO:PERSONA], sciogliendo la riserva di cui allaudienza suddetta, con ordinanza del 23 settembre 2024, comunicata il giornosuccessivo, così opinò: «Premesso che: ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.168/2003, come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 145/2013, “per lecontroversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di piùconvenuti ai sensi dell’articolo 33 del codice di procedura civile, una società,in qualunque forma costituita, con sede all’estero, anche avente sedisecondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che,secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delledisposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattatedagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:[…] 5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli ufficigiudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano”; Rilevato che: l’attrice hadedotto, a fondamento di alcune delle sue pretese, l’abuso di dipendenzaeconomica da parte di una delle due convenute; l’art. 9, comma 3, L. 18giugno 1998, n. 192, prevede che le azioni esperibili a fronte di pattiproposte davanti alle sezioni specializzate in materia d’impresa; ritenuto che:la deroga funzionale-territoriale che devolve alla sezione specializzata delTribunale di Milano la cognizione delle cause di competenza della sezionespecializzata in materia d’impresa del Tribunale di Brescia nel caso in cui siaNumero registro generale 22749/2024Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 17675/2026Data pubblicazione 03/06/2026parte del giudizio una società straniera riguardi soltanto le materieespressamente indicate dall’art. 3 del d.lgs. 168/2003, e non ogni materiarientrante nella competenza della sezione specializzata indicata, difettandoun’apposita norma in tal senso; PQM assegna termini per memorie istruttorieex art. 171-ter c.p.c.; fissa udienza al 13.3.2025, ore 12.30, per esame delleistanze istruttorie. […]».3.1. Tanto premesso, e ricordato che il regolamento necessario dicompetenza (art. 42 cod. proc. civ.) è ammissibile contro i provvedimenti che– contenendo una decisione, benché implicita, sulla competenza – siano,indipendentemente dalla forma adottata, da considerare sentenze per il lorocontenuto intrinseco, giova immediatamente rimarcare che, nel caso dispecie, non è in discussione la competenza della Sezione Specializzata inMateria di Impresa a conoscere la controversia come originariamenteintrapresa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma si discute solo del riparto dellacompetenza territoriale tra i diversi tribunale specializzati e, in particolare,se, per effetto dell’art. 4, comma 1-bis del d.lgs. n. 168/03, la cognizionedebba essere affidata alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa delTribunale di Milano e non a quella presso il Tribunale di Brescia, innanzi alquale il giudizio è già stato radicato dalla menzionata società.Orbene, secondo l’art. 50-bis, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il Tribunalegiudica in composizione collegiale ”nelle cause devolute alle sezionispecializzate”, sicché anche le controversie attribuite alla SezioneSpecializzata in Materia di impresa, nei tribunali dove esse sono state istituite,devono essere decise collegialmente.Il provvedimento oggi impugnato, assunto in causa introdotta innanzi allaSezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Brescia, è statoadottato, invece, anziché dal collegio, da un giudice singolo, ma non infunzione di Giudice unico ai sensi della legge 26 novembre 1990, n. 353, art.88, sostitutivo del r.d. n. 12 del 1941, art. 48.Esso, dunque, da un lato, non rientra nella previsione della normacontenuta nell’art. 50-quater cod. proc. civ., che regola gli effettidell'inosservanza delle disposizioni sulla competenza collegiale o monocraticaNumero registro generale 22749/2024Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 17675/2026Data pubblicazione 03/06/2026del Giudice; dall’altro, nemmeno può considerarsi avente natura sostanzialedi sentenza: invero, affinché un provvedimento, non adottato nella formadella sentenza, possa essere, per il suo contenuto, considerato tale, ènecessario che lo stesso provenga da un organo munito di potestas decidendi.Orbene, il provvedimento de quo non può essere ritenuto come aventenatura sostanziale di sentenza in quanto proviene da un organo (il giudiceistruttore in un procedimento civile relativo ad una controversia spettante alladecisione del tribunale in composizione collegiale) istituzionalmente carentedi poteri decisori (posto che, giusta il combinato disposto degli artt. 177,comma 1, e 178 cod. proc. civ., le ordinanze del giudice istruttore sonosempre revocabili dal collegio), e, quindi, contro di esso è inammissibile ilregolamento di competenza (cfr., in tal senso, Cass. n. 3960 del 1986; Cass.n. 4904 del 1990. In senso sostanzialmente analogo, si vedano, peraltro,anche le più recenti Cass. n. 14 giugno 1986, n. 3960).Esso, peraltro, preceduto, come si è visto, dal mero deposito di noteillustrative piuttosto che da una vera propria udienza di precisazione delleconclusioni sulla relativa questione, nemmeno reca, in verità, un’inequivocastatuizione in ordine alla eccezione d'incompetenza per territorio del Giudiceadito, essendosi il giudice istruttore limitato a fissare l'udienza per laprosecuzione del giudizio dinanzi sé, assegnando i termini per le memorieistruttorie di cui all’art. 171-ter cod. proc. civ., sebbene sul presupposto che«la deroga funzionale-territoriale che devolve alla sezione specializzata delTribunale di Milano la cognizione delle cause di competenza della sezionespecializzata in materia d’impresa del Tribunale di Brescia nel caso in cui siaparte del giudizio una società straniera riguardi soltanto le materieespressamente indicate dall’art. 3 del d.lgs. 168/2003, e non ogni materiarientrante nella competenza della sezione specializzata indicata, difettandoun’apposita norma in tal senso». È innegabile, dunque, che si sia al cospettodi un provvedimento meramente interlocutorio con cui, evidentemente, si èritenuta possibile, prima facie, la prosecuzione della fase istruttoria delprocesso, escludendosi la portata dirimente delle argomentazioni svolte dalleconvenute e la loro idoneità a fondare una decisione allo stato degli atti, cosìNumero registro generale 22749/2024Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 17675/2026Data pubblicazione 03/06/2026rimettendo al collegio del tribunale (unico organo munito di potestasdecidendi in questa controversia), la definitiva definizione dell’eccezione dequa.4. Si impongono, infine, due precisazioni.4.1. In primo luogo, che alla conclusione appena esposta non è diostacolo l’assunto dell’ordinanza interlocutoria n. 30204 del 2025, nella partein cui di legge (cfr. pag. 10) che l’odierno «ricorso per regolamento dicompetenza appare ammissibile atteso che il Tribunale di Brescia conl’ordinanza impugnata ha inteso attribuire forza decisoria al proprioprovvedimento, preceduto dalla rimessione della causa in decisione sullaspecifica eccezione di incompetenza e dal previo invito alle parti a precisarele rispettive integrali conclusioni in una prima udienza di discussione e in unasuccessiva udienza previe note scritte (Cass. 17032/2022, ove si richiamanoCass. Sez. U. n. 20449/2014, Cass. nn. 5354/2018, 2338/2020,11742/2021)».Tanto perché, a tacer d’altro, l’indirizzo interpretativo ivi richiamato (conla sola esclusione di Cass. n. 2338 del 2020, riguardante una controversia dadecidersi dal tribunale in composizione collegiale, ma nella quale si legge che«L'ordinanza impugnata non reca infatti alcuna statuizione in ordine allaeccezione d'incompetenza per territorio del Giudice adito, essendosi il Collegiolimitato a fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudiceistruttore, ai fini dell'ammissione dei mezzi di prova, ed a concedere i terminiper la precisazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, nonchéper le repliche e per l'indicazione dei mezzi di prova. La rimessione della causaal Collegio, pur non potendo avere una finalità diversa dalla valutazione dellequestioni pregiudiziali sollevate dalla ricorrente nella comparsa dicostituzione, non è stata d'altronde preceduta dalla formulazione dell'invito aprecisare le conclusioni») si riferisce, in generale, a fattispecie in cui ladecisione della controversia è devoluta al tribunale in composizionemonocratica (e non collegiale, come, invece, quella qui in esame), dove,dunque, il giudice unico - che assomma in sé le funzioni di istruzione e diNumero registro generale 22749/2024Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 17675/2026Data pubblicazione 03/06/2026decisione - che aveva reso il provvedimento impugnato era munito di potestasdecidendi.4.2. In secondo luogo, è doveroso ricordare che, come ancorarecentemente ribadito da Cass. n. 28863 del 2025, l’art. 101, comma 2,ultimo periodo, cod. proc. civ. realizza la trasposizione del principiocostituzionale del diritto al contraddittorio nell’ambito del processo civile ed èin questa prospettiva che si colloca il cd. divieto della «terza via», previstodall’ultimo periodo del comma 2 (disposizione assolutamente analoga èrinvenibile, nell’ambito del giudizio di Cassazione, nell’art. 384, comma 3,cod. proc. civ., al quale, dunque, ben possono riferirsi le considerazioni di cuiappresso, come, del resto, può evincersi dalle pronunce rese, ex aliis, daCass. n. 17456 del 2022; Cass. n. 26703 del 2018).La norma impone al giudice, ove rilevi d’ufficio una questione che intendaporre a fondamento della propria decisione, l’obbligo di sottoporla alcontraddittorio tra le parti, assegnando loro un termine per presentarememorie contenenti osservazioni, in maniera tale da evitare una «decisionesolitaria» su una questione decisiva per l’esito del giudizio.L’ambito applicativo della norma, tuttavia, non è illimitato, in ragione deilimiti interni individuati in primo luogo dal dato normativo (che prevede chel’obbligo operi rispetto a questioni poste a fondamento della decisionegiudiziale), ma anche dalla lettura che ne ha dato il «diritto vivente»perimetrazione della portata applicativa della norma al fine di evitareingiustificate dilazioni delle tempistiche di svolgimento del processo, in apertocontrasto con il principio di ragionevole durata, che concorre con il principiodel contraddittorio, recepito dall’art. 101 cod. proc. civ., a garantire il «giustoprocesso» (art. 111 Cost.).Ne consegue che il divieto di decisione solitaria da parte del giudicerimane circoscritto alle questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, questeultime rappresentate da questioni giuridiche che sottendono unamodificazione del quadro fattuale oggetto del giudizio.Numero registro generale 22749/2024Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 17675/2026Data pubblicazione 03/06/2026In relazione a queste due tipologie di questioni si impone al giudicel’obbligo di evitare una «decisione a sorpresa», che menomerebbe il diritto didifesa delle parti, negando loro il contraddittorio, privandole delle «connessefacoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formularerichieste istruttorie sulla questione» (cfr. Cass. n. 11453 del 2014; Cass. n.1577 del 2005).Proprio alla luce delle conseguenze che la violazione di tale obbligoproduce sul diritto di difesa, essa viene sanzionata con la nullità dellasentenza, ma analogamente non è dato ritenere per le questioni di purodiritto, in relazione alle quali le parti potrebbero svolgere un’attivitàesclusivamente assertiva, consistente in «mere difese», o richiedere unadiversa valutazione del materiale probatorio già acquisito al giudizio (cfr., exaliis, Cass. n. 29210 del 2024; Cass. n. 1617 del 2022; Cass. n. 22778 del2019; Cass. n. 15037 del 2018; Cass. n. 10353 del 2016; Cass. n. 11453 del2014).Tra le questioni di diritto rientrano, peraltro, anche le questioni di rito(cfr. Cass. nn. 41980 e 11724 del 2021; Cass. n. 6218 del 2019), ivicomprese quelle relative ai requisiti di ammissibilità della domanda o (comenella specie) della impugnazione.Con particolare riferimento a quest’ultima categoria di questioni, rileva,invero, un principio di autoresponsabilità in ambito processuale in base alquale la parte, dotata di un livello minimo di diligenza processuale, non puònon prevedere che il giudice possa rilevare le carenze dei requisiti previsti dallegislatore a pena di inammissibilità della domanda (cfr. Cass. n. 15019 del2016).In definitiva, quindi, l’inutilizzabilità del rimedio utilizzato per impugnareun provvedimento giudiziale (come concretamente accaduto nella specie)costituisce una circostanza obiettiva, che emerge dalla documentazione giàin possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, ondeessa non configura quello “sviluppo inatteso”, per il quale si renda necessarial’instaurazione del contraddittorio mediante l’assegnazione di uno specificotermine per memorie difensive.Numero registro generale 22749/2024Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 17675/2026Data pubblicazione 03/06/2026Conclusione, questa, che si rivela del tutto conforme alla giurisprudenzadella Cedu, atteso che il ricordato esito processuale non integra unaviolazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Dirittidell’[OSCURATO:PERSONA], il quale – nell’interpretazione data dalla Corte europea – ammetteche il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti diquestioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale,avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Corte Cedu, IV sez.,17.5.16, C-4687/11, Liga portuguesa de futebol profissional contro[OSCURATO:PERSONA]). Deve allora ritenersi incombente – in via, per così dire,immanente – sulla parte munita di una minima diligenza processuale (e sulsuo difensore parimenti dotato di diligenza professionale) l’onere di prevenire,tanto più dinanzi a regole sufficientemente chiare e suscettibili diottemperanza agevole, ogni potenziale sviluppo di un potere ufficioso (cfr.Cass. n. 11269 del 2023; Cass. n. 15019 del 2016).5. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso per regolamento necessariodi competenza, promosso da Lectra S.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.A avversol’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Brescia pronunciata nelprocedimento n.r.g. 8966/2023 e depositata il 23/09/2024, deve esseredichiarato inammissibile.Le spese di questo giudizio possono essere interamente compensate trale parti, stante la peculiarità del suo complessivo iter procedimentale, altresìdandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) egiusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenoredella pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da partedelle medesime ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazionegiudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenzadi cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».[OSCURATO:PERSONA] MOTIVINumero registro generale 22749/2024Numero sezionale 2455/2026Numero di raccolta generale 17675/2026Data pubblicazione 03/06/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento necessario dicompetenza promosso da Lectra S.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.A avversol’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Brescia pronunciata nelprocedimento n.r.g. 8966/2023 e depositata il 23/09/2024.Compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte delle medesimericorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 29 maggio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti