Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 17032/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3764/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CPRRSO 40T60 F399N1 ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CPRFMN 44A42 F 399Z ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

PTRRTT 52D62 L049U), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

PTRMNT 52D62 L040V), FelicePetrocelli (C.F.

PTRFLC 56A20 F399C), nonché, nella qualità di eredi diCaporusso Pietro (C.F.

CPRPTR 26R14 F399P), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CPRTMS 69A25 L049E ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CPRRSO 56T56 F3991 ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CPRNNT 58A60 F399V), FeliceCaporusso (C.F.

CPRFLC 59E1 I F399J), Anna RitaCaporusso (C.F.

CPRNRT 61A53 F399J), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CPRRSR 62D58 F399I), GiovannaCaporusso (C.F.

CPRGNN 64E52 F399R), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CPRLCU 66B58 F399R), rappresentatie difesi da ll’ Avv. to [OSCURATO:PERSONA] in virtù R.G.N. 3764/2021 Ud. 26/04/2022CC Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] R.G. 3764/2021- Pagina nr. 2 di 6 di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati presso la medesimain [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], 33 –ricorrenti – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA [C.F. 8018440587 ] , in persona delMinistro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis –controricorrente – avverso il decreto della Corte d’Appello di Potenza , n. 585/2020 , depositatoin data 30 novembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del gio rno 26 aprile 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti impugnano il decreto con cui la Corte d’Appello di Potenza, nel decidere il ricorso ex art. 5-ter, L. 89/2001 da essi proposto, ha confermato la declaratoria di inammissibilità del la domanda di equo indennizzo proposta nei confronti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese.

2. La pretesa dei ricorrenti traeva origine da un procedimento innanzi al Tribunale di Matera conclusosi con sentenza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, pubblicata in data 17 luglio 2018.

3. Nel confermare la declaratoria di inammissibilità per tardività della domanda già assunta dal Consigliere designato, la Corte d’Appello ha osservato, per quel che qui rileva, che: R.G. 3764/2021- Pagina nr. 3 di 6 − essendosi il giudizio definito con sentenza di declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, la decisione stessa non era idonea ad acquisire autorità di giudicato sul merito della controversia, con la conseguenza che il giudizio doveva ritenersi definito alla data di deposito della decisione - il 17 luglio 2018 - da tale data decorrendo il termine di proponibilità ex art. 4, L. 89/2001; − mentre, quindi, detto termine era scaduto in data 18 febbraio 2019, il ricorso per il riconoscimento dell’equa riparazione era stato depositato solo in data 30 luglio 2019; − irrilevante era la circostanza che la decisione in esame fosse stata oggetto di unprocedimento di correzione di errore materiale, per non essere stato allegato alla sentenza l’accordo transattivo, in quanto il disposto di cui all’art. 288 c.p.c. poteva trovare applicazione solo nei casi di errore tale da determinare dubbi sul contenuto della decisione, laddove nella specie ci si trovava di fronte ad un errore evidente ed agevolmente eliminabile per via di interpretazione.

4. Avverso la decisione della Corte d’Appello di Potenza i ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso, depositando successivamente memoria.

Resiste con controricorso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico, articolato, motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, L. 89/2001.

Il ricorso censura la decisione della Corte d’Appello di Potenza, nella parte in cui essa ha ritenuto ininfluente -ai fini del computo del termine R.G. 3764/2021- Pagina nr. 4 di 6 di proponibilità della domanda-la circostanza della proposizione di un ricorso per correzione di errore materiale della decisione che ha definito il giudizio, evidenziando come tale correzione risultasse necessaria ai fini della trascrizione della transazione intervenuta tra le parti e quindi ai fini dell’esecuzione della medesima.

Lamenta altresì che la Corte abbia collegato la definitività della sentenza direttamente al suo deposito, omettendo di considerare che nei confronti della decisione, seppure in rito, erano comunque esperibili rimedi finalizzati alla rimozione dei suoi effetti.

Evidenzia, infine, che in similare procedimento -promosso da altre parti delmedesimo giudizio presupposto- la Corte d’Appello di Potenza abbia adottato una decisione diametralmente opposta.

2. Il motivo di ricorso deve ritenersi infondato.

Quanto al profilo concernente il computo della durata del procedimento di correzione di errore materiale, questa Corte (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 38473 del 06/12/2021 - Rv. 663255 - 01) ha già chiarito che in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il procedimento di correzione dell'errore materiale, proponibile senza limiti di tempo, rileva ai fini della valutazione del superamento del termine previsto dalla legge, ma non ai fini dell'individuazione del dies a quodel termine perentorio di sei mesi per la proposizione del ricorso ex art. 3 della l. n. 89 del 2001, il quale, pure in pendenza di un procedimento di correzione dell'errore materiale, decorre dal momento della definizione del giudizio presupposto.

Invero, come già osservato in quella sede, l’adozione della contrapposta tesi implicherebbe la vanificazione del termine perentorio di introduzione del giudizio di equa riparazione previsto dalla Legge n.

R.G. 3764/2021- Pagina nr. 5 di 6 89 del 2001, posto che il procedimento di correzione dell'errore materiale può essere proposto senza limiti di tempo.

Di conseguenza, anche in pendenza di un procedimento di correzione dell'errore materiale, il ricorso per il riconoscimento dell'equo indennizzo per irragionevole durata del processo va proposto entro il termine perentorio di sei mesi dalla definizione del giudizio al quale esso si riferisce.

Quanto al profilo della definitività del provvedimento di declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, corretta appare la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale, nel ritenere il provvedimento medesimo caratterizzato da definitività, considerato che per effetto dell’intervenuta transazione, il provvedimento -assunto in senso conforme alle istanze delle parti nel giudizio presupposto- co mportava l’assenza di un interesse all'impugnazione(per ipotesi affine cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 14971 del 06/09/2012 -Rv. 624536 - 01) Irrilevante è, infine, la circostanza di una diversa decisione della Corte d’Appello di Potenza in consimile vicenda, attesa l’evidente autonomia dei procedimenti.

3. Dall’esito del giudizio discende la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione.

Il che rende inapplicabile l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un.28.5.2014, n. 11915).

P. Q. M. R.G. 3764/2021- Pagina nr. 6 di 6 La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione in favore del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delle spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3764/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CPRRSO 40T60 F399N1 ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CPRFMN 44A42 F 399Z ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. PTRRTT 52D62 L049U), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. PTRMNT 52D62 L040V), FelicePetrocelli (C.F. PTRFLC 56A20 F399C), nonché, nella qualità di eredi diCaporusso Pietro (C.F. CPRPTR 26R14 F399P), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CPRTMS 69A25 L049E ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CPRRSO 56T56 F3991 ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CPRNNT 58A60 F399V), FeliceCaporusso (C.F. CPRFLC 59E1 I F399J), Anna RitaCaporusso (C.F. CPRNRT 61A53 F399J), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CPRRSR 62D58 F399I), GiovannaCaporusso (C.F. CPRGNN 64E52 F399R), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CPRLCU 66B58 F399R), rappresentatie difesi da ll’ Avv. to [OSCURATO:PERSONA] in virtù R.G.N. 3764/2021 Ud. 26/04/2022CC Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] R.G. 3764/2021- Pagina nr. 2 di 6 di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati presso la medesimain [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], 33 –ricorrenti – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA [C.F. 8018440587 ] , in persona delMinistro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis –controricorrente – avverso il decreto della Corte d’Appello di Potenza , n. 585/2020 , depositatoin data 30 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del gio rno 26 aprile 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti impugnano il decreto con cui la Corte d’Appello di Potenza, nel decidere il ricorso ex art. 5-ter, L. 89/2001 da essi proposto, ha confermato la declaratoria di inammissibilità del la domanda di equo indennizzo proposta nei confronti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese. 2. La pretesa dei ricorrenti traeva origine da un procedimento innanzi al Tribunale di Matera conclusosi con sentenza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, pubblicata in data 17 luglio 2018. 3. Nel confermare la declaratoria di inammissibilità per tardività della domanda già assunta dal Consigliere designato, la Corte d’Appello ha osservato, per quel che qui rileva, che: R.G. 3764/2021- Pagina nr. 3 di 6 − essendosi il giudizio definito con sentenza di declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, la decisione stessa non era idonea ad acquisire autorità di giudicato sul merito della controversia, con la conseguenza che il giudizio doveva ritenersi definito alla data di deposito della decisione - il 17 luglio 2018 - da tale data decorrendo il termine di proponibilità ex art. 4, L. 89/2001; − mentre, quindi, detto termine era scaduto in data 18 febbraio 2019, il ricorso per il riconoscimento dell’equa riparazione era stato depositato solo in data 30 luglio 2019; − irrilevante era la circostanza che la decisione in esame fosse stata oggetto di unprocedimento di correzione di errore materiale, per non essere stato allegato alla sentenza l’accordo transattivo, in quanto il disposto di cui all’art. 288 c.p.c. poteva trovare applicazione solo nei casi di errore tale da determinare dubbi sul contenuto della decisione, laddove nella specie ci si trovava di fronte ad un errore evidente ed agevolmente eliminabile per via di interpretazione. 4. Avverso la decisione della Corte d’Appello di Potenza i ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso, depositando successivamente memoria. Resiste con controricorso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico, articolato, motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, L. 89/2001. Il ricorso censura la decisione della Corte d’Appello di Potenza, nella parte in cui essa ha ritenuto ininfluente -ai fini del computo del termine R.G. 3764/2021- Pagina nr. 4 di 6 di proponibilità della domanda-la circostanza della proposizione di un ricorso per correzione di errore materiale della decisione che ha definito il giudizio, evidenziando come tale correzione risultasse necessaria ai fini della trascrizione della transazione intervenuta tra le parti e quindi ai fini dell’esecuzione della medesima. Lamenta altresì che la Corte abbia collegato la definitività della sentenza direttamente al suo deposito, omettendo di considerare che nei confronti della decisione, seppure in rito, erano comunque esperibili rimedi finalizzati alla rimozione dei suoi effetti. Evidenzia, infine, che in similare procedimento -promosso da altre parti delmedesimo giudizio presupposto- la Corte d’Appello di Potenza abbia adottato una decisione diametralmente opposta. 2. Il motivo di ricorso deve ritenersi infondato. Quanto al profilo concernente il computo della durata del procedimento di correzione di errore materiale, questa Corte (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 38473 del 06/12/2021 - Rv. 663255 - 01) ha già chiarito che in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il procedimento di correzione dell'errore materiale, proponibile senza limiti di tempo, rileva ai fini della valutazione del superamento del termine previsto dalla legge, ma non ai fini dell'individuazione del dies a quodel termine perentorio di sei mesi per la proposizione del ricorso ex art. 3 della l. n. 89 del 2001, il quale, pure in pendenza di un procedimento di correzione dell'errore materiale, decorre dal momento della definizione del giudizio presupposto. Invero, come già osservato in quella sede, l’adozione della contrapposta tesi implicherebbe la vanificazione del termine perentorio di introduzione del giudizio di equa riparazione previsto dalla Legge n. R.G. 3764/2021- Pagina nr. 5 di 6 89 del 2001, posto che il procedimento di correzione dell'errore materiale può essere proposto senza limiti di tempo. Di conseguenza, anche in pendenza di un procedimento di correzione dell'errore materiale, il ricorso per il riconoscimento dell'equo indennizzo per irragionevole durata del processo va proposto entro il termine perentorio di sei mesi dalla definizione del giudizio al quale esso si riferisce. Quanto al profilo della definitività del provvedimento di declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, corretta appare la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale, nel ritenere il provvedimento medesimo caratterizzato da definitività, considerato che per effetto dell’intervenuta transazione, il provvedimento -assunto in senso conforme alle istanze delle parti nel giudizio presupposto- co mportava l’assenza di un interesse all'impugnazione(per ipotesi affine cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 14971 del 06/09/2012 -Rv. 624536 - 01) Irrilevante è, infine, la circostanza di una diversa decisione della Corte d’Appello di Potenza in consimile vicenda, attesa l’evidente autonomia dei procedimenti. 3. Dall’esito del giudizio discende la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo. 4. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione. Il che rende inapplicabile l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un.28.5.2014, n. 11915). P. Q. M. R.G. 3764/2021- Pagina nr. 6 di 6 La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione in favore del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delle spese del giudizio di
Decreto Cassazione n. 17032/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris