Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 35/1973
ECLI:IT:COST:1973:35
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] il
tribunale di Torino - con ordinanza 6 marzo 1970 - ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 e
connessi del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3238 (rectius n. 3282), in
riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione.
:
1. - Il tribunale di Torino ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del r.d. 30 dicembre
1923, n. 3282, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost., assumendo
che: 1) l'obbligo per gli avvocati e procuratori - sancito dai
menzionati artt. 1 e 2 - di assistere gratuitamente l'imputato ammesso
al gratuito patrocinio, si risolve, per il difensore, nello svolgere
una prestazione professionale senza possibilità (a differenza che nei
giudizi civili) di percepire per essa un giusto compenso, come invece
è prescritto dall'art. 36 Cost. per qualsiasi attività lavorativa; 2)
ciò determina nel difensore una situazione di disagio, che può
riflettersi negativamente sull'imputato per quanto attiene alla
accuratezza della difesa, provocando, quindi, una inammissibili
discriminazione tra cittadini sottoposti a procedimento penale
esclusivamente in relazione alle loro condizioni economiche.
2. - La questione sotto il duplice aspetto è stata sostanzialmente
decisa con le sentenze n. 114 del 1964, 97 del 1970 e 149 del 1972, le
quali hanno dichiarato infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 128, 130 e 131 cod. proc. pen. (difesa di
ufficio dell'imputato) sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4,
23, 24, 35, 36, 38 e 53 della Costituzione.
Ed invero la saltuaria prestazione gratuita degli avvocati e
procuratori, diretta ad assicurare ai non abbienti la difesa in
giudizio, non contrasta con gli artt. 35 e 36 Cost. perché
l'obbligatorietà della prestazione deriva dal carattere di pubblico
interesse della funzione di essenziale collaborazione con gli organi
della giurisdizione riconosciuto alla professione forense, al fine di
assicurare il migliore esercizio dei poteri processuali. Tale obbligo
non incide sulla tutela della posizione economica del professionista,
sia perché la gratuità è limitata ai casi in cui non vi è
possibilità di ripetizione degli onorari, sia perché il gratuito
patrocinio, nel nostro ordinamento, è un pubblico ufficio della
categoria degli avvocati e procuratori.
Le norme esaminate non violano neppure l'art. 24 in relazione
all'art. 3 Cost. dal momento che l'istituto del gratuito patrocinio ed
il complesso delle norme vigenti dirette ad assicurare la difesa dei
non abbienti, costituiscono "mezzi per agire e difendersi davanti ad
ogni giurisdizione", compresi nella espressione "appositi istituti"
adoperata dal Costituente. Né si può attribuire alcun valore
all'argomento addotto dalla ordinanza di rimessione, che la mancanza di
un giusto compenso per il legale influisca sulla difesa in giudizio,
trattandosi di un problema che investe la adeguatezza dei mezzi
all'uopo predisposti dal legislatore; e la opinione che un diverso
ordinamento del servizio potrebbe corrispondere meglio alle finalità
previste dall'art. 24 Cost. non può portare alla conseguenza della
incostituzionalità dei mezzi ora esistenti, che a quella finalità
sono ugualmente diretti.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (approvazione del
testo di legge sul gratuito patrocinio), sollevata in riferimento agli
artt. 3, 24 e 36 Cost. dall'ordinanza 6 marzo 1970 del Tribunale di
Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere