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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 35/1973

ECLI:IT:COST:1973:35
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] il tribunale di Torino - con ordinanza 6 marzo 1970 - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 e connessi del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3238 (rectius n. 3282), in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione. :

1. - Il tribunale di Torino ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost., assumendo che: 1) l'obbligo per gli avvocati e procuratori - sancito dai menzionati artt. 1 e 2 - di assistere gratuitamente l'imputato ammesso al gratuito patrocinio, si risolve, per il difensore, nello svolgere una prestazione professionale senza possibilità (a differenza che nei giudizi civili) di percepire per essa un giusto compenso, come invece è prescritto dall'art. 36 Cost. per qualsiasi attività lavorativa; 2) ciò determina nel difensore una situazione di disagio, che può riflettersi negativamente sull'imputato per quanto attiene alla accuratezza della difesa, provocando, quindi, una inammissibili discriminazione tra cittadini sottoposti a procedimento penale esclusivamente in relazione alle loro condizioni economiche.

2. - La questione sotto il duplice aspetto è stata sostanzialmente decisa con le sentenze n. 114 del 1964, 97 del 1970 e 149 del 1972, le quali hanno dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128, 130 e 131 cod. proc. pen. (difesa di ufficio dell'imputato) sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 35, 36, 38 e 53 della Costituzione.

Ed invero la saltuaria prestazione gratuita degli avvocati e procuratori, diretta ad assicurare ai non abbienti la difesa in giudizio, non contrasta con gli artt. 35 e 36 Cost. perché l'obbligatorietà della prestazione deriva dal carattere di pubblico interesse della funzione di essenziale collaborazione con gli organi della giurisdizione riconosciuto alla professione forense, al fine di assicurare il migliore esercizio dei poteri processuali.

Tale obbligo non incide sulla tutela della posizione economica del professionista, sia perché la gratuità è limitata ai casi in cui non vi è possibilità di ripetizione degli onorari, sia perché il gratuito patrocinio, nel nostro ordinamento, è un pubblico ufficio della categoria degli avvocati e procuratori.

Le norme esaminate non violano neppure l'art. 24 in relazione all'art. 3 Cost. dal momento che l'istituto del gratuito patrocinio ed il complesso delle norme vigenti dirette ad assicurare la difesa dei non abbienti, costituiscono "mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione", compresi nella espressione "appositi istituti" adoperata dal Costituente.

Né si può attribuire alcun valore all'argomento addotto dalla ordinanza di rimessione, che la mancanza di un giusto compenso per il legale influisca sulla difesa in giudizio, trattandosi di un problema che investe la adeguatezza dei mezzi all'uopo predisposti dal legislatore; e la opinione che un diverso ordinamento del servizio potrebbe corrispondere meglio alle finalità previste dall'art. 24 Cost. non può portare alla conseguenza della incostituzionalità dei mezzi ora esistenti, che a quella finalità sono ugualmente diretti.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. dall'ordinanza 6 marzo 1970 del Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] il tribunale di Torino - con ordinanza 6 marzo 1970 - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 e connessi del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3238 (rectius n. 3282), in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione. : 1. - Il tribunale di Torino ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost., assumendo che: 1) l'obbligo per gli avvocati e procuratori - sancito dai menzionati artt. 1 e 2 - di assistere gratuitamente l'imputato ammesso al gratuito patrocinio, si risolve, per il difensore, nello svolgere una prestazione professionale senza possibilità (a differenza che nei giudizi civili) di percepire per essa un giusto compenso, come invece è prescritto dall'art. 36 Cost. per qualsiasi attività lavorativa; 2) ciò determina nel difensore una situazione di disagio, che può riflettersi negativamente sull'imputato per quanto attiene alla accuratezza della difesa, provocando, quindi, una inammissibili discriminazione tra cittadini sottoposti a procedimento penale esclusivamente in relazione alle loro condizioni economiche. 2. - La questione sotto il duplice aspetto è stata sostanzialmente decisa con le sentenze n. 114 del 1964, 97 del 1970 e 149 del 1972, le quali hanno dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128, 130 e 131 cod. proc. pen. (difesa di ufficio dell'imputato) sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 35, 36, 38 e 53 della Costituzione. Ed invero la saltuaria prestazione gratuita degli avvocati e procuratori, diretta ad assicurare ai non abbienti la difesa in giudizio, non contrasta con gli artt. 35 e 36 Cost. perché l'obbligatorietà della prestazione deriva dal carattere di pubblico interesse della funzione di essenziale collaborazione con gli organi della giurisdizione riconosciuto alla professione forense, al fine di assicurare il migliore esercizio dei poteri processuali. Tale obbligo non incide sulla tutela della posizione economica del professionista, sia perché la gratuità è limitata ai casi in cui non vi è possibilità di ripetizione degli onorari, sia perché il gratuito patrocinio, nel nostro ordinamento, è un pubblico ufficio della categoria degli avvocati e procuratori. Le norme esaminate non violano neppure l'art. 24 in relazione all'art. 3 Cost. dal momento che l'istituto del gratuito patrocinio ed il complesso delle norme vigenti dirette ad assicurare la difesa dei non abbienti, costituiscono "mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione", compresi nella espressione "appositi istituti" adoperata dal Costituente. Né si può attribuire alcun valore all'argomento addotto dalla ordinanza di rimessione, che la mancanza di un giusto compenso per il legale influisca sulla difesa in giudizio, trattandosi di un problema che investe la adeguatezza dei mezzi all'uopo predisposti dal legislatore; e la opinione che un diverso ordinamento del servizio potrebbe corrispondere meglio alle finalità previste dall'art. 24 Cost. non può portare alla conseguenza della incostituzionalità dei mezzi ora esistenti, che a quella finalità sono ugualmente diretti. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. dall'ordinanza 6 marzo 1970 del Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere