Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 58/1973
ECLI:IT:COST:1973:58
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un giudizio civile promosso da [OSCURATO:PERSONA],
attore ammesso al gratuito patrocinio, diretto a far dichiarare
l'esclusiva responsabilità del convenuto nella determinazione del
sinistro stradale nel quale l'attore stesso aveva riportato lesioni
personali, si rendevano necessarie alcune indagini peritali, affidate
al consulente d'ufficio, ed essendo risultate talune manchevolezze
nella relazione tecnica, il giudice istruttore sottoponeva al
consulente d'ufficio ulteriori e più specifici quesiti, diretti
all'integrazione delle indagini già effettuate (articolo 196 c.p.c.).
Presa in esame l'istanza del professionista volta ad ottenere un
congruo anticipo a titolo di onorari per il deposito della seconda
relazione, il giudice istruttore, riconosciuta l'impossibilità
giuridica di accogliere la richiesta, sollevava d'ufficio questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11, nn. 3 e 4, del
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui esclude che sia
posto a carico dell'erario l'obbligo di anticipare, salvo ripetizione,
i compensi spettanti ai consulenti per l'opera prestata, in riferimento
agli artt. 3, cpv., e 24, terzo comma, della Costituzione.
Nell'ordinanza di rimessione si osserva che l'assistenza legale ai
non abbienti non può più essere concepita come un ufficio onorifico
ed obbligatorio delle categorie degli avvocati, procuratori, periti e
consulenti, chiamati ad una prestazione gratuita della loro opera, in
virtù di un dovere di solidarietà sociale che può gravare su di essi
specialmente in relazione al fatto che esercitano un servizio di
pubblica necessità.
Invero, secondo il giudice a quo, la normativa impugnata, imponendo
tale obbligo, realizza il dettato costituzionale in maniera meramente
apparente, perché la prestazione gratuita del professionista, avvocato
o perito che sia, si palesa, in linea di fatto, nella comune
applicazione assolutamente insoddisfacente per riconoscimento unanime
di tutti coloro che abbiano potuto averne conoscenza.
Pertanto l'istituto adottato dal legislatore, mancando dei
requisiti minimi richiesti al conseguimento dello scopo, si rivelerebbe
in chiaro contrasto con le disposizioni costituzionali invocate.
Nessuna parte si è costituita in giudizio in questa sede.
:
La Corte costituzionale deve decidere se l'art. 11, nn. 3 e 4, del
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui esclude l'obbligo
dell'erario di anticipare ai consulenti tecnici anche le somme
spettanti a titolo di onorari, contrasti o meno con gli artt. 3, cpv.,
e 24, terzo comma, della Costituzione, che impongono al legislatore,
rispettivamente, di rimuovere gli ostacoli economici che limitano di
fatto l'eguaglianza dei cittadini, e di assicurare ai non abbienti, con
appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi in giudizio.
Nell'ordinanza di rimessione si afferma che il sistema vigente, non
assicurando una pronta retribuzione professionale ai consulenti
tecnici, realizzerebbe una difesa dei non abbienti del tutto
insoddisfacente.
Questa Corte ha più volte esaminato il problema della adeguatezza
della disciplina del gratuito patrocinio al fine garantito dalla
Costituzione. Ha più volte affermato che "de lege ferenda e da un
punto di vista di politica legislativa può anche auspicarsi una
diversa e migliore disciplina della difesa dei non abbienti; ma dalla
opinione che un diverso ordinamento del servizio potrebbe meglio
corrispondere alle finalità dell'art. 24 della Costituzione, non si
può trarre l'induzione della incostituzionalità dei mezzi ora
esistenti, che a quelle finalità sono ugualmente diretti" (sentenza n.
114 del 1964; cfr. anche sentenza n. 97 del 1970 e 149 del 1972).
Assai recentemente - con decisione concernente gli avvocati e
procuratori, ma valida, nella sua motivazione, anche per i consulenti
tecnici - ha riconosciuto che le disposizioni che non assicurano un
compenso al professionista non violano gli artt. 3 e 24 della
Costituzione, perché il gratuito patrocinio e il complesso delle norme
vigenti in materia, costituiscono "mezzi per agire e difendersi davanti
ad ogni giurisdizione" compresi nella nozione di "appositi istituti"
adoperata dalla Costituzione (sentenza n. 35 del 1973).
In particolare va rilevato, per ciò che concerne l'ausilio del
consulente tecnico alla difesa del litigante non abbiente, che
l'anticipazione delle spese vive da parte dell'erario (art. 11 r.d. 30
dicembre 1923, n. 3282) rimuove, nei limiti ritenuti congrui dal
legislatore, gli ostacoli di ordine economico che limitano di fatto
l'uguaglianza dei cittadini in questo settore, e rappresenta uno
strumento rientrante negli appositi istituti che assicurano i mezzi per
agire e difendersi in giudizio (artt. 3 e 24 Cost.).
Si è provveduto infatti ad assicurare l'assistenza ai non abbienti
sotto il profilo in esame, con l'anticipazione, al consulente tecnico,
da parte dell'erario, delle spese di viaggio e di tutte le altre
effettivamente sostenute, e con l'imposizione dell'obbligo di prestare
gratuitamente la propria opera professionale. La constatazione di
eventuali inconvenienti non può indurre ad ignorare che il
legislatore, pur facendo legittimo affidamento sull'osservanza delle
norme deontologiche proprie dell'ordine professionale, ha affidato al
giudice il compito di dirigere e controllare l'opera del consulente
tecnico (artt. 194 e 196 c.p.c.).
Al fine poi di garantire che il consulente tecnico presti sempre la
propria opera in maniera del tutto adeguata alle necessità della
fattispecie, è stata prevista la sottoposizione del professionista ad
un apposito procedimento disciplinare per il caso di manchevolezze
nell'espletamento dell'incarico (artt. 19 ss. disp. attuaz. c.p.c.).
Per i casi più gravi soccorrono infine, ricorrendone gli estremi,
le disposizioni degli artt. 328 e 366 del codice penale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, nn. 3 e 4, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (che
approva il testo di legge sul gratuito patrocinio), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, terzo comma, della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere