CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 18867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/2022SERAFINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZAPPAVIGNAMARCELLO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA].IN.R.E.S. - [OSCURATO:PERSONA],ENERGIA, SERVIZI, in liquidazione in persona del legale2022830 rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoMASSIMILIANO MARINELLI;- controricorrente -- avverso la sentenza n. 477/2014 del TRIBUNALE di TERMINIIMERESE, depositata il 06/10/2014;- avverso l'ordinanza n. 62/2015 della Corte Di Appello diPalermo, depositata il 25/11/2015 R.G.N. 269/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglioRGN 3057/2016Pag.1Numero registro generale 3057/2016Numero sezionale 830/2022Numero di raccolta generale 18867/2022Data pubblicazione 10/06/2022del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respingeva tutte le domande proposte da EmanueleLi Casi e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe i quali avevano convenuto in giudizio ilConsorzio [OSCURATO:PERSONA] e Servizi (Coinres) chiedendo l’accertamento dellanullità dei termini apposti ai contratti stipulati con l’ente a far tempo dal 31 luglio 2008, laconversione dei rapporti in contratti a tempo indeterminato e sostenendo, qualeconseguenza dell’auspicata conversione, che la risoluzione dell’ultimo rapporto di lavorofosse qualificata come licenziamento collettivo senza l’osservanza della procedura di cuialla l. 223/91 ovvero come licenziamento individuale plurimo privo di giusta causa o digiustificato motivo con conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18l. n. 300/1970;il Tribunale riteneva che il Consorzio dovesse essere qualificato ente pubblico noneconomico ed a tal fine valorizzava la natura dell’attività istituzionalmente svolta,finalizzata alla cura di interessi fondamentali della collettività, quali sono l’igiene e lasalute, perseguiti non in vista di un corrispettivo bensì in adempimento di un doveregravante sulla [OSCURATO:PERSONA];richiamava, poi, l’art. 45, comma 2, della L.R. Sicilia n. 2/2007, che subordinal’assunzione di nuovo personale all’esperimento di procedure di evidenza pubblica, e,accogliendo l’eccezione proposta dal resistente, riteneva che i contratti a termine dedotti ingiudizio fossero stati stipulati in violazione della norma imperativa, perché il Consorzio, inquanto amministrazione pubblica, avrebbe dovuto rispettare le forme imposte dall’art. 35del d.lgs. n. 165/2001 e non affidare la selezione ad un soggetto privato, la TemporaryS.p.A., che aveva operato la scelta senza adottare meccanismi oggettivi e trasparenti;escludeva, peraltro, che i ricorrenti, facendo leva su contratti nulli, in quanto taliimproduttivi di effetti giuridici, potessero rivendicare la riammissione in servizio, ilrisarcimento del danno ex art. 32 della legge n. 183/2010, il pagamento delle retribuzioniriferibili al periodo successivo alla scadenza del termine;2. la Corte d’appello di Palermo, con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ.,depositata il 25.11.2014, dichiarava inammissibile l’impugnazione evidenziando chel’invocata conversione era impedita dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e che gli appellantinon avevano dimostrato la sussistenza di un danno risarcibile;3. per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] i litisconsortiindicati in epigrafe hanno proposto ricorso, al quale il Coinres ha opposto difese concontroricorso;4. i ricorrenti hanno, altresì, depositato memoria.RGN 3057/2016Pag.2Numero registro generale 3057/2016Numero sezionale 830/2022Numero di raccolta generale 18867/2022Data pubblicazione 10/06/2022Considerato che:1. il ricorso, articolato in dieci motivi (erroneamente numerati), censura innanzitutto ilcapo della sentenza impugnata che ha qualificato il Coinres ente pubblico non economico edenuncia il vizio motivazionale nonché la violazione di norme processuali (artt. 112, 113,115, 116, 132 cod. proc. civ.), dell’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] per i rifiuti n.2983/1999, dello Statuto dell’ente, della legge n. 142/1990, del d.lgs. n. 267/2000;dalla asserita natura di ente pubblico economico i ricorrenti fanno derivare altreconseguenze in termini di conversione del rapporto e di risarcimento del danno;1.1. in particolare, con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt.112, 113, 115 e 116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., la violazione dello Statuto, la violazionedell’ordinanza n. 2983/1999, la violazione e falsa applicazione della l. n. 142/1990 e succ.modif. e integr. e del d.lgs. n. 267/2000, della l. regionale n. 9/2010; della l. regionale n.2/1997, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;sostengono che la Corte territoriale ha dato una errata lettura dell’ordinanza istitutivadel Consorzio dovendo riconoscersi a quest’ultimo natura di impresa;1.2. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 112, 113,115 e 116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della l. n.142/1990, del d.lgs. n. 267/2000 omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti;deducono il mancato rispetto delle norme in materia di aziende speciali degli entilocali;1.3. con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 112, 113, 115 e116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della l. n. 142/1990, laviolazione del d.lgs. n. 267/2000, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti;lamentano l’errata applicazione delle disposizioni relative ai soggetti istituiti per losvolgimento di servizi pubblici;1.4. con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 112, 113, 115e 116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della l. n. 142/1990,del d.lgs. n. 267/2000, dell’Accordo quadro del 2004, del c.c.n.l. Federambiente e delledelibere assembleari, la violazione degli obblighi contrattuali, del d.lgs. n. 368/2001, dellalegge 28 giugno 2012, n. 92, della direttiva 99/CE/70, del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 97Cost., dell’art. 111 Cost., delle sentenze della Corte di Giustizia, nullità delle clausolecontrattuali di apposizione del termine, omesso esame di fatti decisivi per il giudiziooggetto di discussione;RGN 3057/2016Pag.3Numero registro generale 3057/2016Numero sezionale 830/2022Numero di raccolta generale 18867/2022Data pubblicazione 10/06/2022sostengono che la Corte territoriale abbia errato nel non applicare ai rapporti inquestione il c.c.n.l. Federambiente e per aver omesso conseguentemente di applicare ladisciplina in tema di contratto di lavoro a termine nel settore privato;1.5. con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 112, 113, 115e 116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., erroneità dei presupposti, violazione e falsaapplicazione del d.lgs. n. 275/2003, violazione della direttiva 1999/70/CE, contraddittorietàcon precedente decisione;rilevano che lo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva, in altra e precedentedecisione, riconosciuto la natura subordinata dei rapporti in questione per violazione dellenorme sul contratto di somministrazione evidenziando che le assunzioni erano avvenutetramite una procedura ad evidenza pubblica;1.6. con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 112, 113, 115 e116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 della l.n. 165/2001;rilevano che le assunzioni a tempo determinato non richiederebbero l’utilizzo diprocedure ad evidenza pubblica;1.7. con il settimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione della l.r. n. 9/2010,della l.r. n. 2/2002, degli artt. 112, 113, 115 e 116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;censurano la sentenza impugnata per non aver considerato che alla data delle leggisuddette i lavoratori erano legittimamente dipendenti del Coinres;1.8. con l’ottavo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 112, 113, 115e 116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., erroneità dei presupposti, inefficacia, invalidità e/onullità del licenziamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 24 della l. n.223/1991, assenza di giusta causa e giustificato motivo;sostengono che, nella specie, vi sono stati licenziamenti intimati in violazione dellenorme sulla riduzione del personale per motivi economici;1.9. con il nono motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 112, 113, 115 e116 e dell’art. 132 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della l. regionale n.9/2010 ed ancora omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra leparti e falsa applicazione degli artt. 83 e successivi e 182 e ss. cod. proc. civ., difetto enullità della procura e del mandato ad litem, violazione dello Statuto del Coinres;sostengono che il commissario liquidatore è stato nominato in violazione dello [OSCURATO:PERSONA] il che avrebbe avuto influenza sulla validità degli atti per cui è causa e inquanto, essendo il Coinres ente pubblico, lo stesso sarebbe soggetto alla relativa disciplinacontabile;1.10. con il decimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione del d.lgs. n. 165/2001;RGN 3057/2016Pag.4Numero registro generale 3057/2016Numero sezionale 830/2022Numero di raccolta generale 18867/2022Data pubblicazione 10/06/2022censurano la sentenza impugnata per non aver accolto le domande di risarcimento deldanno;2. esaminando, secondo un ordine logico le varie questione, va innanzitutto rilevatal’inammissibilità del nono motivo di ricorso con il quale i ricorrenti sostengono che ilcommissario liquidatore sia stato nominato in violazione dello Statuto del Consorzio il cheavrebbe avuto influenza sulla validità degli atti per cui è causa;il motivo, infatti, è fondato su previsioni dello Statuto che non è prodotto né trascrittonelle parti di interesse;non risulta, inoltre, se la questione della legittimazione del Commissario liquidatore sistata sollevata già nel giudizio di primo grado;neppure è stata dimostrata la sussistenza del presupposto per l’applicazione dell’art.19 della l.r. n. 9 del 2010 (secondo cui i consorzi e le società d’ambito costituiti ai sensidell’articolo 201 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione) e cioèl’emissione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006;si aggiunga che, come da questa Corte già affermato (Cass., Sez. Un., n.20596/2007), in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la personafisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità,neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dallegale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processualederivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità diverificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e,quindi, spetta a loro fornire la prova negativa; solo nel caso in cui il potere rappresentativoabbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe achi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che lacontestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendoil giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenzadella qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che hadichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farloin una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale dellapersona giuridica stessa;3. le critiche di cui ai primi tre motivi si incentrano sulla qualificazione del Coinrescome ente pubblico non economico che, ad avviso dei ricorrenti, si pone in contrasto congli atti costitutivi, che affidano all’ente la gestione di un’attività imprenditoriale secondocriteri di efficienza ed economicità e con obbligo di pareggio di bilancio, ed invocanol’applicazione della disciplina dettata per le aziende speciali e dal codice civile, ignorata dalgiudice di merito;RGN 3057/2016Pag.5Numero registro generale 3057/2016Numero sezionale 830/2022Numero di raccolta generale 18867/2022Data pubblicazione 10/06/2022sulla natura di ente pubblico economico del Consorzio i ricorrenti fondano anche leulteriori censure (quarto, quinto, sesto motivo), con le quali addebitano al Tribunale diavere erroneamente ritenuto applicabile l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, anziché il d.lgs. n.368/2001, e di avere illegittimamente escluso la conversione dei rapporti a termine incontratti a tempo indeterminato, in violazione della normativa eurounitaria, della L.R.Sicilia n. 2/2007, del d.lgs. n. 276/2003, dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, della L.R.Sicilia n. 9/2010;in particolare, ribadito che la conversione doveva essere disposta in ragione dellanatura privatistica dei rapporti, aggiungono che i contratti a termine erano stati stipulatiprevio esperimento di procedura di evidenza pubblica (sesto motivo), sebbene la stessanon fosse necessaria in ragione dell’inapplicabilità della L.R. Sicilia n. 2/2007 ai consorzigià costituiti, e deducono, inoltre, che il diritto all’assunzione doveva comunque esserericonosciuto ai sensi dell’art. 19 della L.R. Sicilia n. 9/2010 (settimo motivo);denunciano la violazione degli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 perché nonpotevano essere risolti, in assenza di giusta causa e di giustificato motivo, i contratti che sierano trasformati per l’illegittimità del termine in rapporti a tempo indeterminato (ottavomotivo);rinviano, infine, a quanto dedotto nell’atto di appello sul diritto al risarcimento deldanno, che andava riconosciuto in conseguenza della violazione di norme imperative(decimo motivo);5. analoghi ricorsi sono stati decisi da questa Corte con le pronunce Cass. 12novembre 2020, nn. 25624 e 25625 i cui percorso argomentativo il Collegio ritiene diconfermare;6. come già evidenziato nei precedenti citati, non è determinante e essenzialel’accertamento sulla natura economica o non economica del Consorzio, giacché, comequesta Corte ha già evidenziato nel decidere controversie nelle quali venivano in rilievo lemedesime questioni, per la Regione Sicilia la regola della concorsualità, che rende nulli icontratti stipulati in assenza di evidenza pubblica nel settore degli “ambiti territoriali” per lagestione dei rifiuti e ne impedisce la conversione in rapporti a tempo indeterminato, vatratta dall’art. 45, comma 2, della L.R. Sicilia n. 2/2007, applicabile anche ai contrattistipulati dai consorzi già costituiti alla data di entrata in vigore della legge (Cass. n.26347/2016, punti 60 e 61; Cass. n. 25749/2016 punto 36; Cass. n. 6394/2017 punto45);con le pronunce richiamate, alle quali si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si èanche evidenziato che nella Regione Sicilia «l’amministrazione regionale, le aziende ed entidalla stessa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti localiterritoriali e/o istituzionali, le aziende sanitarie locali, nonché gli enti da essi dipendenti eRGN 3057/2016Pag.6Numero registro generale 3057/2016Numero sezionale 830/2022Numero di raccolta generale 18867/2022Data pubblicazione 10/06/2022comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza» (art. 49 della L.R. Sicilia n. 15/2004),ossia tutti gli enti pubblici economici e non economici operanti sul territorio regionale, sonotenuti, dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 15/2004, al rispetto della regola dellaconcorsualità, qualificata o semplificata, che opera anche per i profili professionali diminore rilievo, regola dalla quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno trattol’impossibilità di convertire in rapporti a tempo indeterminato i contratti a termine stipulaticon enti pubblici economici nella vigenza della normativa indicata (Cass., S.U., n.4685/2015); si tratta di argomenti assorbenti, che rendono non rilevante la questioneconcernente la correttezza degli indici utilizzati dal Tribunale ai fini dell’accertamento dellanatura dell’ente;7. l’orientamento già espresso da questa Corte, qui ribadito perché condiviso dalCollegio, porta, inoltre, a ritenere infondati i motivi che muovono da un’interpretazione noncorretta della normativa regionale ed inoltre prospettano inammissibilmente una questionedi fatto, non di diritto, nella parte in cui tendono a sostenere che le assunzioni sarebberostate precedute da una valida procedura di evidenza pubblica;8. accertata, dunque, la necessità per l’assunzione delle previste procedure dievidenza pubblica non può che derivare l’impossibilità di conversione dei rapporti inapplicazione del principio affermato da questa Corte secondo il quale è la regola dellaconcorsualità che impedisce conversione (v. anche Cass. n. 5286/2017; Cass. n.5525/2018; Cass. n. 6818/2018; Cass. 27343/2020).Pur quando non si applica l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (ad esempio nel caso dellesocietà a partecipazione pubblica), è la regola della concorsualità che impedisceconversione (si vedano anche le più recenti pronunce intervenute in materia di Consorzi diBonifica: Cass. 22 gennaio 2019, n. 1628; Cass. 9 gennaio 2019, n. 274; Cass. 21 ottobre2020, n. 22981; Cass. 6 dicembre 2021, n. 38657);in tali pronunce si è evidenziato che le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.26724/2007, nel delimitare l’ambito delle cosiddette nullità virtuali, hanno osservato che inlinea generale occorre tener conto della “tradizionale distinzione tra norme dicomportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime,tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimentistabilito dalla legge, genera responsabilità .... ma non incide sulla genesi dell’attonegoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità”;si è, così, precisato che le norme che incidono sulla validità del contratto non sono soloquelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale ma anchequelle che “in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettiveo soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto:come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardoRGN 3057/2016Pag.7Numero registro generale 3057/2016Numero sezionale 830/2022Numero di raccolta generale 18867/2022Data pubblicazione 10/06/2022richiesta dalla legge, o in mancanza dell’iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cuila legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere dicontratto, e simili”;in conseguenza, “se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare ilcontratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi incontrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto perragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a normaimperativa del contenuto dell’atto medesimo”;l’applicazione alla fattispecie del principio di diritto richiamato induce ad escludere chel’omesso esperimento delle procedure concorsuali o selettive possa solo generareresponsabilità contabile a carico dei dirigenti delle società partecipate, posto chel’individuazione del contraente con modalità difformi da quelle prescritte dal legislatore, sirisolve nella mancanza in capo a quest’ultimo dei requisiti soggettivi necessari perl’assunzione;9. è, invece, fondato il decimo motivo con il quale, riprendendo quanto anticipato nelquarto motivo sulla fondatezza della domanda risarcitoria, si sostiene che, una voltaesclusa la conversione del rapporto, ove il lavoratore abbia allegato l’abuso nellareiterazione del contratto a termine ed invocato l’applicazione della direttiva eurounitaria1999/70/CE, non può il giudice negare anche il risarcimento del danno, perché la Corte diGiustizia ha ripetutamente affermato che la trasformazione del rapporto non è imposta daldiritto dell’Unione, ma a condizione che la reiterazione abusiva del contratto a termine siasanzionata da altra misura dissuasiva ed idonea a garantire l’effettività della tutela;9.1. le Sezioni Unite di questa Corte nel sottolineare la necessità di fornireun’interpretazione del diritto nazionale orientata al rispetto della direttiva 1999/70/CE,hanno affermato che « in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusivareiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, deld.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutelaaffermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché,mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamentoillegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, dellal. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come"danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova delmaggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratoreprivato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzatalimita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del dannosubito” (Cass., Sez. Un., n. 5072/2016);RGN 3057/2016Pag.8Numero registro generale 3057/2016Numero sezionale 830/2022Numero di raccolta generale 18867/2022Data pubblicazione 10/06/20229.2. con la richiamata pronuncia, alla quale le stesse Sezioni Unite hanno datocontinuità con la più recente sentenza n. 19165/2017, si è in sintesi osservato che, ovevenga in rilievo la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ildiritto dell’Unione non impone la conversione del rapporto a termine in contratto a tempoindeterminato, giacché può costituire una misura adeguata anche il risarcimento deldanno;9.3. nell’impiego pubblico contrattualizzato, poiché la conversione è impedita dall’art.36 del d.lgs. n. 165/2001, attuativo del precetto costituzionale dettato dall’art. 97 Cost., ildanno risarcibile, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperativeriguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A, consiste di norma nellaperdita di chance di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico dellavoratore, ai sensi dell’art. 1223 c.c.;9.4. peraltro, poiché la prova di detto danno non sempre è agevole, è necessario farericorso ad un’interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che secondo lagiurisprudenza della Corte di giustizia richiede un’adeguata reazione dell’ordinamento voltaad assicurare effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest’ultimo non sia gravato da unonere probatorio difficile da assolvere;9.5. sulla questione controversa è, poi, nuovamente intervenuta la Corte diLussemburgo che, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell’Unione, dell’art.36 del d.lgs. n. 165/2001, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, haevidenziato che “la clausola 5 dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso cheessa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo,da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione dicontratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, diun’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempodeterminato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede laconcessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione didetto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere ilrisarcimento integrale del danno” anche facendo ricorso, quanto alla prova, a presunzioni(Corte di Giustizia 7.3.2018 in causa C - 494/16 Santoro);9.6. i richiamati principi devono trovare applicazione ogniqualvolta la conversione nonpossa operare in presenza di una norma di legge speciale che, anche a prescinderedall’applicabilità della disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001, impedisca, direttamente oindirettamente, la conversione (cfr. Cass. nn. 5229 e 6413 del 2017; Cass. n. 23945/2018;Cass. 12876/2010); 9.7. in tali casi, infatti, poiché il divieto discende sempre dalla naturasostanzialmente pubblica del datore, le norme di diritto interno vanno interpretate in mododa assicurare il rispetto dell’art. 97 Cost., ma salvaguardando al contempo il canone diRGN 3057/2016Pag.9Numero registro generale 3057/2016Numero sezionale 830/2022Numero di raccolta generale 18867/2022Data pubblicazione 10/06/2022effettività della tutela, affermato dalla Corte di Giustizia UE nell’ordinanza 12 dicembre2013, in C-50/13 e ribadito nelle successive pronunce;10. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel ritenere che la nullità del contratto a termineed il divieto di conversione impedissero anche il riconoscimento del risarcimento del danno,a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza o meno di una reiterazione abusiva delrapporto a tempo determinato, non si è attenuto ai principi di diritto sopra richiamati,ribaditi dal Collegio, e, pertanto, limitatamente a detto capo, la sentenza impugnata deveessere cassata con rinvio, ex art. 383, comma 4, cod. proc. civ., alla Corte d’appello diPalermo (che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello), che procederà al relativo esamenel rispetto di quanto precisato nei punti da 9. a 9.7., provvedendo anche sulle spese delgiudizio di legittimità;11. non sussistono le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributounificato dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della I. n. 228/2012; P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per il regolamento delle spese delgiudizio di legittimità alla Corte d’appello di Palermo.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 9 marzo 2022.Il PresidenteDott. Antonio MannaRGN 3057/2016Pag.10