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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 15628/2026

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rante per la protezione dei dati personali, rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9488/2022 depositata il15/06/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimento del primomotivo del ricorso;Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori diparte ricorrente, che si sono riportati agli scritti difensivi.per le Informazioni e la Sicurezza ha proposto dinanzi al Tribunale diRoma opposizione ex artt. 152 d.lgs. n. 196/2003 e 10 d.lgs. n. 150/2011avverso il provvedimento n. 165/2021 del Garante per la protezione deidati personali, con cui quest’ultimo, dichiarata l’illiceità del trattamentoeffettuato dalla stessa in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezionedei dati personali, aveva ingiunto alla stessa il pagamento di una sanzionepecuniaria pari ad euro 5.000,00.La violazione in questione consisteva nell’avvenuta comunicazione a tutti isoci (circa mille) di una “newsletter” contenente verbali del ConsiglioEsecutivo e del Consiglio Nazionale relativi alla decisione di tramettere alCollegio dei Probiviri una lettera inviata da un associato, giudicata nonveritiera e denigratoria, per le valutazioni del caso nei confronti del sociostesso, indicato nominalmente.L’opponente, ritenuto che il trattamento dei dati fosse avvenuto in virtù diuna base giuridica costituita dal legittimo interesse del titolare deltrattamento e comunque dal rapporto associativo, ha domandatoaccertarsi la liceità del trattamento, con conseguente revoca delprovvedimento, o, in subordine, ridursi la sanzione al minimo edittale.Il resistente si è costituito in giudizio, domandando il rigettodell’opposizione.Numero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026Con sentenza n. 9488/2022 pubblicata il 15.06.2022, il Tribunale di Romaha respinto il ricorso ed ha condannato parte ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Nella motivazione, il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - l’obbligo di portare a conoscenza dei soci le decisioni delConsiglio Esecutivo potesse essere adempiuto anche senza indicarespecificamente il nominativo del socio deferito al Collegio dei Probiviri; - lagenericità della procedura individuata nello statuto non esimesse il titolaredel dato personale a conformarsi alla normativa europea in materia; - ilprovvedimento opposto fosse congruamente motivato con riferimento siaall’accertamento dell’illiceità della condotta della ricorrente, siaall’indicazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della sanzione.per le Informazioni e la Sicurezza ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza del Tribunale sulla scorta di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] per la protezione dei dati personali ha resistito concontroricorso.Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento del primo motivo delricorso.una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: circa l’accertamento dellapresunta illegittimità del trattamento dei dati, nullità per difetto dimotivazione, ex art. 132, c. 2, n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. inrelazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.Secondo parte ricorrente, la motivazione relativa all’accertamentodell’illiceità della condotta dalla stessa tenuta sarebbe meramenteapparente nella parte in cui il giudice del merito: - aveva fatto genericoNumero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026riferimento a quanto già esposto; - aveva sostenuto che la finalità ditrasparenza prevista dallo statuto avrebbe potuto essere perseguita anchesenza la comunicazione agli associati; - aveva affermato che la ricorrentenon era esentata dall’obbligo di conformarsi alla normativa europea inmateria.

In particolare, nella sentenza impugnata non sarebbero stateindicate le norme del Regolamento violate, né avrebbe potuto farsiriferimento, a tal fine, alle indicazioni contenute nel provvedimento delGarante, in quanto rappresentative della tesi di controparte, a cui laricorrente si era opposta.Il motivo è infondato.Deve premettersi che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr., fra le altre:Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; Cass., Sez.

Un., n. 8054/2014; Cass. n.22598/2018; Cass. n. 7090/2022).La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoNumero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n. 1986/2025).Tale non è il caso di specie.Al riguardo, deve premettersi che, quanto alle norme in relazione allequali è stata valutata la sussistenza della violazione, esse non potevanoche essere quelle menzionate nell’ordinanza ingiunzione opposta, le cuiindicazioni costituiscono i limiti della pretesa sanzionatoria dell’Ufficio,sicché corretto appare il loro richiamo da parte del Tribunale.Dette norme, espressamente indicate nella sentenza impugnata, a pag. 4,sono gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. a) del Regolamento(UE) 2016/679.In particolare, l’art. 5, par. 1, prevede, alla lettera a), che i dati personalisono «trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confrontidell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»)» e, alla lettera c),che essi sono «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispettoalle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»)».A sua volta, l’art. 6, par. 1, lettera a) prevede che il trattamento è lecitosolo se e nella misura in cui «l'interessato ha espresso il consenso altrattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità».In concreto, nella sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver espostoche, «con riferimento alla parte del provvedimento impugnato relativaall’accertamento dell’illegittimità del trattamento dei dati, parte ricorrentesostiene l’esistenza di un legittimo interesse e comunque di un obbligo altrattamento di natura contrattuale» e «a sostegno di ciò richiama ledisposizioni dello [OSCURATO:PERSONA] in materia di trasparenza delle attivitàdegli organi dell’Associazione quali: l’art. 3 che individua, tra gli altri, loscopo di “disciplinare” il comportamento degli associati e l’art. 18 che“impone” di portare a conoscenza degli associati le decisioni del ConsiglioEsecutivo», ha ritenuto infondate le argomentazioni dell’opponente, sullaNumero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026scorta delle seguenti considerazioni: - era possibile perseguire la finalità ditrasparenza anche «senza la comunicazione a tutti i circa mille associatiCollegio dei Probiviri»; - la genericità della procedura individuata nellostatuto non esimeva «il titolare del dato personale a conformarsi allanormativa europea in tema di trattamento dei dati personali, normativache prevede il consenso dell’interessato, l’interesse al trattamento e laproporzionalità dello stesso»; - non era stata osservata nel caso concretola «proporzionalità dello stesso trattamento rispetto alle finalitàassociative perseguite».Dalle considerazioni di cui sopra e dal confronto di esse con i datinormativi sopra indicati, si evince chiaramente che, a parere delTribunale, la comunicazione - obbligatoria - ai soci della decisione delConsiglio Esecutivo sarebbe stata effettuata altrettanto efficacementeanche omettendo il nominativo del socio deferito al Collegio dei Probiviri,mentre, al contrario, la suddetta menzione, conforme, secondo laricorrente, allo scopo di “disciplinare” il comportamento degli associati,costituiva trattamento sproporzionato rispetto al conseguimento dellefinalità statutarie, richiamato dalla parte.A tali considerazioni il giudice del merito ha evidentemente fattoriferimento con l’espressione, censurata dalla ricorrente, «come giàampiamente sopra esposto».Pertanto, la motivazione esiste effettivamente, è rispettosa del c.d.minimo costituzionale ed è idonea a permettere la ricostruzione delragionamento posto a fondamento della decisione.Infatti, non può imputarsi al giudice di merito di aver omesso l'esplicitaconfutazione delle tesi non accolte e la particolareggiata disamina deglielementi di giudizio ritenuti non significativi giacché né l'una né l'altra glisono richieste, mentre soddisfa all'esigenza di adeguata motivazione che ilraggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle traNumero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano stateritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo (cfr.: Cass. n.3904/2000; Cass. n. 12446/2006).2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: circa la quantificazione deltrattamento sanzionatorio, nullità per difetto di motivazione nonchéillogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata,ex art. 132, c. 2, n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art.360, c. 1, n. 4, c.p.c.In sostanza, parte ricorrente lamenta che la violazione sia stata ritenutanon già di entità minore, bensì rilevante e grave, e ciò senza che fosserostati indicati, in concreto, i criteri in forza dei quali era stata quantificata lasanzione; secondo la parte, non si era tenuto conto delle sanzioniapplicate in casi analoghi né delle situazioni delle micro, piccole e medieimprese, il tutto con violazione del principio di proporzionalità della pena.Il motivo è infondato.Deve premettersi che la memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare imotivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione dichiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già statiritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciatinell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce ilrelativo diritto di impugnazione (cfr.: Cass. n. 8949/2023).Pertanto, non è ammissibile il mutamento del motivo da vizio dimotivazione di cui all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c. a violazione dilegge di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., quale si rinvienenella memoria illustrativa della ricorrente (si vedano, al riguardo, leindicazioni contenute alle pagg. 6 e 7).Ciò premesso, deve osservarsi che le disposizioni di cui all’art. 83, par. 2,del Regolamento, richiamate tanto dal Garante quanto dal Tribunale, sonoproprio quelle che indicano i criteri da utilizzarsi per la quantificazionedella sanzione.Numero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026Essendosi dato atto, nella sentenza impugnata, che il Garante avevaampiamente motivato in ordine alla determinazione della sanzione edessendo stati richiamati i criteri a tal fine utilizzati («A titoloesemplificativo, con riguardo ai criteri della natura, gravità e durata dellaviolazione, il Garante ha considerato la violazione rilevante in quanto ha“riguardato i principi generali di liceità nel trattamento dei dati personali”e grave “con riferimento all’ampiezza del numero di destinatari dellacomunicazione illecita” ovvero gli oltre mille soci Federpol, così comeriportato nello stesso atto introduttivo del giudizio.

Peraltro – a fronte dellimite massimo edittale pari a venti milioni di euro – nella determinazionedell’importo della sanzione in euro 5.000 il Garante ha chiaramente tenutoin considerazione le circostanze del caso di specie quali l’assenza diprecedenti violazioni, la collaborazione con l’Autorità nel corso delprocedimento, la revisione delle norme statutarie e la circostanza che idati oggetto del trattamento, pur essendo di una certa “delicatezza”, nonappartengono alla categoria dei dati particolari di cui all’art. 9 delRegolamento (cfr. pg. 9 della comparsa, da b) ad e))»), è evidente cheessi siano stati condivisi e fatti propri dal giudice del merito.Gli elementi in questione indicano in maniera adeguata le ragioni per lequali non si è ritenuto che si versasse in un’ipotesi di violazione minorenonché le circostanze, previste dalla normativa in materia, di cui si ètenuto conto in sede di liquidazione.Non si verte in tema di motivazione per relationem, pur legittima (cfr.:Cass. n. 10212/2024), avendo il giudice del merito espressamenteindicato i parametri ritenuti rilevanti ai fini della decisione.Quanto alla censura riguardante l’omessa considerazione delle sanzioniapplicate in casi analoghi e delle situazioni delle micro, piccole e medieimprese, la ricorrente non ha indicato alcuna specifica deduzione orichiesta formulata in proposito nel giudizio di merito, in maniera tale daNumero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026permettere una valutazione dell’adeguatezza della motivazione alriguardo.Va peraltro ricordato, in proposito, che, come emerge dall’esame dellasentenza impugnata, a pag. 1, le conclusioni formulate dalla parte eranonel senso dell’annullamento dell’intero provvedimento, in via principale, odella “riduzione” della sanzione al minimo edittale pari ad euro 0,00, insubordine.Non risulta, invece, menzionata alcuna richiesta relativa ad unaquantificazione della sanzione in misura diversa da quella effettivamenteirrogata.3.

Il terzo motivo è rubricato come segue: circa l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.In particolare, parte ricorrente si duole dell’omessa considerazione, daparte del Tribunale, di un documento dalla stessa prodotto nel giudizio dimerito, vale a dire l’informativa a tutti gli associati sul trattamento deidati, che richiamava lo statuto, rendendo ragione dell’informativarelativamente alla sussistenza del patto associativo e secondo cui ipredetti dati avrebbero potuto essere comunicati (e non diffusipubblicamente).

La parte ha anche lamentato «a tal riguardo anche laviolazione dell’articolo 115 c.p.c. quale vizio di legittimità, proprio perché ilGiudicante ha omesso in assoluto di valutare la prova di cui la partericorrente ne aveva esplicitamente dedotto la decisività».

A parere dellaricorrente, se l’art. 9 del Regolamento, di cui “pacificamente” ricorrevano ipresupposti, permetteva il trattamento in relazione a dati ben più sensibilidella sola indicazione anagrafica, allora a maggior ragione esso sarebbestato possibile per quest’ultima; al riguardo, doveva distinguersi tradiffusione, vietata, e comunicazione ai soci, permessa per il correttosvolgimento dell’attività associativa.

Infine, non era censurabile in alcunNumero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026modo il fatto che lo statuto non descrivesse una specifica procedura per latrasmissione delle informazioni e comunicazioni.Il motivo è inammissibile.Deve in primo luogo osservarsi che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermorestando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; Cass., Sez.

Un., n. 8054/2014; Cass.n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n.17005/2024).In proposito, si è anche evidenziato che costituisce un "fatto", agli effettidell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un"punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, unpreciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante.

Non costituiscono, viceversa,"fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamatanorma del codice di rito, le argomentazioni, supposizioni o deduzioniNumero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il"vario insieme dei materiali di causa", sicché sono inammissibili le censureche, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili(cfr.: Cass. n. 22218/2023 ed ulteriori precedenti ivi richiamati).In concreto, parte ricorrente, ha lamentato l’omesso esame non già di unfatto storico, bensì di un documento, e non ha fornito particolariindicazioni sul "come" e sul "quando" esso sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti, né su quale fosse il suo specifico contenuto,limitandosi a dedurre che esso richiamava lo statuto e precisava che lacomunicazione dei dati agli altri associati sarebbe stata connessa allosvolgimento delle attività associative, senza che da ciò emerga unaprecisa indicazione dei casi e delle condizioni in cui i dati personali di uniscritto avrebbero potuto essere comunicati agli altri.Quanto alla pretesa decisività del dato documentale in questione, occorreanche rilevare che non si versa nell’ipotesi di cui all’art. 9 del Regolamento(norma riguardante i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica,le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenzasindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modounivoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale oall'orientamento sessuale della persona) e che, in tema di dati personali,la legittimità del trattamento presuppone un valido consensodell'interessato, prestato in modo espresso, libero e specifico, inriferimento ad un trattamento chiaramente individuato.

Tale principiorileva e prevale in ogni rapporto, anche di natura associativa, non potendopertanto ritenersi un trattamento giustificato dal consenso espresso in undeliberato assembleare (Cass. n. 17911/2022); lo stesso non può cheessere affermato con riferimento ad un consenso prestato in relazione ageneriche finalità statutarie o relative allo svolgimento delle attivitàassociative.Numero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026Non sussiste, inoltre, la violazione dell’art. 115 c.p.c., per dedurre laquale, diversamente da quanto avvenuto nel ricorso, occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizionedella norma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio); al contrario, è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr.: Cass.Sez.

Un., n. 20867/2020; Cass. n. 16016/2021).Per il resto, le censure della parte attengono alle valutazioni di meritoeffettuate dal Tribunale, sicché, una volta esclusa la violazione degliobblighi motivazionali, esse risultano inammissibili, non potendotrasformarsi il giudizio di legittimità in un terzo grado del giudizio dimerito.4.

Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, c. 1, n. 3.In particolare, la parte, premesso che la normativa emergenziale relativaalla pandemia da Covid19, pur prevedendo la modalità cartolare dicelebrazione dell’udienza, attribuiva alle parti la possibilità di presentareistanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione delprovvedimento che disponeva la trattazione scritta, lamenta che il giudicedel merito non abbia preso in considerazione l’istanza di trattazione oraledella causa formulata «nelle proprie note di trattazione scritta del29.4.2022» (cfr.: ricorso, a pag. 18), in tal modo violando il principio delcontraddittorio ed il diritto di difesa.Il motivo è infondato.L’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l.n. 77/2020, nel testo vigente ratione temporis, dopo aver previsto laNumero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026possibilità per il giudice di sostituire le udienze civili che non richiedevanola presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti con il depositotelematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, stabilivache «ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entrocinque giorni dalla comunicazione del provvedimento» e che «il giudiceprovvede entro i successivi cinque giorni».Quanto alla fattispecie concreta, la sentenza impugnata contiene leseguenti indicazioni: «Il giudice, alla prima udienza del 15 dicembre 2021,rinviava la causa all’udienza cartolare del 26 gennaio 2022 per la provadella corretta instaurazione del contraddittorio.

All’esito di costituzione diparte resistente, con ordinanza 31 gennaio 2022, il giudice rigettaval’istanza di sospensione del provvedimento impugnato e rinviava la causaall’udienza cartolare del 15 giugno 2022 per la discussione».La ricorrente, da parte sua, lamenta che non si sia tenuto conto di unarichiesta di trattazione orale, contenuta nelle note di trattazione scrittadepositate in data 29.04.2022, richiesta motivata con la finalità «di meglioargomentare le proprie deduzioni (considerato anche la specificità dellamateria oggetto del presente giudizio e la molteplicità delleargomentazioni riportate da parte ricorrente)» (cfr.: ricorso, a pag. 18).Da quanto precede emerge chiaramente che l’istanza di trattazione orale èstata formulata a distanza di circa tre mesi dalla data dell’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata fissata l’udienza di discussione in modalitàcartolare, e ciò non con apposita istanza, bensì mediante le note ditrattazione scritta.Ciò premesso, deve rilevarsi che la ricorrente non ha fornito alcunaindicazione in ordine alla data dell’avvenuta comunicazione della predettaordinanza, da ritenersi necessaria al fine di verificare la tempestività, edunque la ritualità, della richiesta.In proposito, deve osservarsi che la Corte di cassazione, allorquando siadenunciato un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha ilNumero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo ilpredetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrenteindichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" dicui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo siaammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tuttele precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazioneprocessuale (cfr.: Cass. n. 2771/2017).Va infine osservato che, proprio con riferimento alla normativaemergenziale, sia pure nell’ambito del processo tributario, si è affermatoche le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all'udienzapubblica e che la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative deldiritto di difesa, assicurando l'interesse pubblico all'esercizio dellagiurisdizione anche in periodo emergenziale (cfr.: Cass. n. 6033/2023).5.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rante per la protezione dei dati personali, rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9488/2022 depositata il15/06/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimento del primomotivo del ricorso;Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori diparte ricorrente, che si sono riportati agli scritti difensivi.per le Informazioni e la Sicurezza ha proposto dinanzi al Tribunale diRoma opposizione ex artt. 152 d.lgs. n. 196/2003 e 10 d.lgs. n. 150/2011avverso il provvedimento n. 165/2021 del Garante per la protezione deidati personali, con cui quest’ultimo, dichiarata l’illiceità del trattamentoeffettuato dalla stessa in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezionedei dati personali, aveva ingiunto alla stessa il pagamento di una sanzionepecuniaria pari ad euro 5.000,00.La violazione in questione consisteva nell’avvenuta comunicazione a tutti isoci (circa mille) di una “newsletter” contenente verbali del ConsiglioEsecutivo e del Consiglio Nazionale relativi alla decisione di tramettere alCollegio dei Probiviri una lettera inviata da un associato, giudicata nonveritiera e denigratoria, per le valutazioni del caso nei confronti del sociostesso, indicato nominalmente.L’opponente, ritenuto che il trattamento dei dati fosse avvenuto in virtù diuna base giuridica costituita dal legittimo interesse del titolare deltrattamento e comunque dal rapporto associativo, ha domandatoaccertarsi la liceità del trattamento, con conseguente revoca delprovvedimento, o, in subordine, ridursi la sanzione al minimo edittale.Il resistente si è costituito in giudizio, domandando il rigettodell’opposizione.Numero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026Con sentenza n. 9488/2022 pubblicata il 15.06.2022, il Tribunale di Romaha respinto il ricorso ed ha condannato parte ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Nella motivazione, il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - l’obbligo di portare a conoscenza dei soci le decisioni delConsiglio Esecutivo potesse essere adempiuto anche senza indicarespecificamente il nominativo del socio deferito al Collegio dei Probiviri; - lagenericità della procedura individuata nello statuto non esimesse il titolaredel dato personale a conformarsi alla normativa europea in materia; - ilprovvedimento opposto fosse congruamente motivato con riferimento siaall’accertamento dell’illiceità della condotta della ricorrente, siaall’indicazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della sanzione.per le Informazioni e la Sicurezza ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza del Tribunale sulla scorta di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] per la protezione dei dati personali ha resistito concontroricorso.Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento del primo motivo delricorso.una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: circa l’accertamento dellapresunta illegittimità del trattamento dei dati, nullità per difetto dimotivazione, ex art. 132, c. 2, n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. inrelazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.Secondo parte ricorrente, la motivazione relativa all’accertamentodell’illiceità della condotta dalla stessa tenuta sarebbe meramenteapparente nella parte in cui il giudice del merito: - aveva fatto genericoNumero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026riferimento a quanto già esposto; - aveva sostenuto che la finalità ditrasparenza prevista dallo statuto avrebbe potuto essere perseguita anchesenza la comunicazione agli associati; - aveva affermato che la ricorrentenon era esentata dall’obbligo di conformarsi alla normativa europea inmateria. In particolare, nella sentenza impugnata non sarebbero stateindicate le norme del Regolamento violate, né avrebbe potuto farsiriferimento, a tal fine, alle indicazioni contenute nel provvedimento delGarante, in quanto rappresentative della tesi di controparte, a cui laricorrente si era opposta.Il motivo è infondato.Deve premettersi che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr., fra le altre:Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n.22598/2018; Cass. n. 7090/2022).La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoNumero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n. 1986/2025).Tale non è il caso di specie.Al riguardo, deve premettersi che, quanto alle norme in relazione allequali è stata valutata la sussistenza della violazione, esse non potevanoche essere quelle menzionate nell’ordinanza ingiunzione opposta, le cuiindicazioni costituiscono i limiti della pretesa sanzionatoria dell’Ufficio,sicché corretto appare il loro richiamo da parte del Tribunale.Dette norme, espressamente indicate nella sentenza impugnata, a pag. 4,sono gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. a) del Regolamento(UE) 2016/679.In particolare, l’art. 5, par. 1, prevede, alla lettera a), che i dati personalisono «trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confrontidell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»)» e, alla lettera c),che essi sono «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispettoalle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»)».A sua volta, l’art. 6, par. 1, lettera a) prevede che il trattamento è lecitosolo se e nella misura in cui «l'interessato ha espresso il consenso altrattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità».In concreto, nella sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver espostoche, «con riferimento alla parte del provvedimento impugnato relativaall’accertamento dell’illegittimità del trattamento dei dati, parte ricorrentesostiene l’esistenza di un legittimo interesse e comunque di un obbligo altrattamento di natura contrattuale» e «a sostegno di ciò richiama ledisposizioni dello [OSCURATO:PERSONA] in materia di trasparenza delle attivitàdegli organi dell’Associazione quali: l’art. 3 che individua, tra gli altri, loscopo di “disciplinare” il comportamento degli associati e l’art. 18 che“impone” di portare a conoscenza degli associati le decisioni del ConsiglioEsecutivo», ha ritenuto infondate le argomentazioni dell’opponente, sullaNumero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026scorta delle seguenti considerazioni: - era possibile perseguire la finalità ditrasparenza anche «senza la comunicazione a tutti i circa mille associatiCollegio dei Probiviri»; - la genericità della procedura individuata nellostatuto non esimeva «il titolare del dato personale a conformarsi allanormativa europea in tema di trattamento dei dati personali, normativache prevede il consenso dell’interessato, l’interesse al trattamento e laproporzionalità dello stesso»; - non era stata osservata nel caso concretola «proporzionalità dello stesso trattamento rispetto alle finalitàassociative perseguite».Dalle considerazioni di cui sopra e dal confronto di esse con i datinormativi sopra indicati, si evince chiaramente che, a parere delTribunale, la comunicazione - obbligatoria - ai soci della decisione delConsiglio Esecutivo sarebbe stata effettuata altrettanto efficacementeanche omettendo il nominativo del socio deferito al Collegio dei Probiviri,mentre, al contrario, la suddetta menzione, conforme, secondo laricorrente, allo scopo di “disciplinare” il comportamento degli associati,costituiva trattamento sproporzionato rispetto al conseguimento dellefinalità statutarie, richiamato dalla parte.A tali considerazioni il giudice del merito ha evidentemente fattoriferimento con l’espressione, censurata dalla ricorrente, «come giàampiamente sopra esposto».Pertanto, la motivazione esiste effettivamente, è rispettosa del c.d.minimo costituzionale ed è idonea a permettere la ricostruzione delragionamento posto a fondamento della decisione.Infatti, non può imputarsi al giudice di merito di aver omesso l'esplicitaconfutazione delle tesi non accolte e la particolareggiata disamina deglielementi di giudizio ritenuti non significativi giacché né l'una né l'altra glisono richieste, mentre soddisfa all'esigenza di adeguata motivazione che ilraggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle traNumero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano stateritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo (cfr.: Cass. n.3904/2000; Cass. n. 12446/2006).2. Il secondo motivo è rubricato come segue: circa la quantificazione deltrattamento sanzionatorio, nullità per difetto di motivazione nonchéillogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata,ex art. 132, c. 2, n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art.360, c. 1, n. 4, c.p.c.In sostanza, parte ricorrente lamenta che la violazione sia stata ritenutanon già di entità minore, bensì rilevante e grave, e ciò senza che fosserostati indicati, in concreto, i criteri in forza dei quali era stata quantificata lasanzione; secondo la parte, non si era tenuto conto delle sanzioniapplicate in casi analoghi né delle situazioni delle micro, piccole e medieimprese, il tutto con violazione del principio di proporzionalità della pena.Il motivo è infondato.Deve premettersi che la memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare imotivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione dichiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già statiritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciatinell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce ilrelativo diritto di impugnazione (cfr.: Cass. n. 8949/2023).Pertanto, non è ammissibile il mutamento del motivo da vizio dimotivazione di cui all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c. a violazione dilegge di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., quale si rinvienenella memoria illustrativa della ricorrente (si vedano, al riguardo, leindicazioni contenute alle pagg. 6 e 7).Ciò premesso, deve osservarsi che le disposizioni di cui all’art. 83, par. 2,del Regolamento, richiamate tanto dal Garante quanto dal Tribunale, sonoproprio quelle che indicano i criteri da utilizzarsi per la quantificazionedella sanzione.Numero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026Essendosi dato atto, nella sentenza impugnata, che il Garante avevaampiamente motivato in ordine alla determinazione della sanzione edessendo stati richiamati i criteri a tal fine utilizzati («A titoloesemplificativo, con riguardo ai criteri della natura, gravità e durata dellaviolazione, il Garante ha considerato la violazione rilevante in quanto ha“riguardato i principi generali di liceità nel trattamento dei dati personali”e grave “con riferimento all’ampiezza del numero di destinatari dellacomunicazione illecita” ovvero gli oltre mille soci Federpol, così comeriportato nello stesso atto introduttivo del giudizio. Peraltro – a fronte dellimite massimo edittale pari a venti milioni di euro – nella determinazionedell’importo della sanzione in euro 5.000 il Garante ha chiaramente tenutoin considerazione le circostanze del caso di specie quali l’assenza diprecedenti violazioni, la collaborazione con l’Autorità nel corso delprocedimento, la revisione delle norme statutarie e la circostanza che idati oggetto del trattamento, pur essendo di una certa “delicatezza”, nonappartengono alla categoria dei dati particolari di cui all’art. 9 delRegolamento (cfr. pg. 9 della comparsa, da b) ad e))»), è evidente cheessi siano stati condivisi e fatti propri dal giudice del merito.Gli elementi in questione indicano in maniera adeguata le ragioni per lequali non si è ritenuto che si versasse in un’ipotesi di violazione minorenonché le circostanze, previste dalla normativa in materia, di cui si ètenuto conto in sede di liquidazione.Non si verte in tema di motivazione per relationem, pur legittima (cfr.:Cass. n. 10212/2024), avendo il giudice del merito espressamenteindicato i parametri ritenuti rilevanti ai fini della decisione.Quanto alla censura riguardante l’omessa considerazione delle sanzioniapplicate in casi analoghi e delle situazioni delle micro, piccole e medieimprese, la ricorrente non ha indicato alcuna specifica deduzione orichiesta formulata in proposito nel giudizio di merito, in maniera tale daNumero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026permettere una valutazione dell’adeguatezza della motivazione alriguardo.Va peraltro ricordato, in proposito, che, come emerge dall’esame dellasentenza impugnata, a pag. 1, le conclusioni formulate dalla parte eranonel senso dell’annullamento dell’intero provvedimento, in via principale, odella “riduzione” della sanzione al minimo edittale pari ad euro 0,00, insubordine.Non risulta, invece, menzionata alcuna richiesta relativa ad unaquantificazione della sanzione in misura diversa da quella effettivamenteirrogata.3. Il terzo motivo è rubricato come segue: circa l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.In particolare, parte ricorrente si duole dell’omessa considerazione, daparte del Tribunale, di un documento dalla stessa prodotto nel giudizio dimerito, vale a dire l’informativa a tutti gli associati sul trattamento deidati, che richiamava lo statuto, rendendo ragione dell’informativarelativamente alla sussistenza del patto associativo e secondo cui ipredetti dati avrebbero potuto essere comunicati (e non diffusipubblicamente). La parte ha anche lamentato «a tal riguardo anche laviolazione dell’articolo 115 c.p.c. quale vizio di legittimità, proprio perché ilGiudicante ha omesso in assoluto di valutare la prova di cui la partericorrente ne aveva esplicitamente dedotto la decisività». A parere dellaricorrente, se l’art. 9 del Regolamento, di cui “pacificamente” ricorrevano ipresupposti, permetteva il trattamento in relazione a dati ben più sensibilidella sola indicazione anagrafica, allora a maggior ragione esso sarebbestato possibile per quest’ultima; al riguardo, doveva distinguersi tradiffusione, vietata, e comunicazione ai soci, permessa per il correttosvolgimento dell’attività associativa. Infine, non era censurabile in alcunNumero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026modo il fatto che lo statuto non descrivesse una specifica procedura per latrasmissione delle informazioni e comunicazioni.Il motivo è inammissibile.Deve in primo luogo osservarsi che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermorestando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass.n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n.17005/2024).In proposito, si è anche evidenziato che costituisce un "fatto", agli effettidell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un"punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, unpreciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante. Non costituiscono, viceversa,"fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamatanorma del codice di rito, le argomentazioni, supposizioni o deduzioniNumero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il"vario insieme dei materiali di causa", sicché sono inammissibili le censureche, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili(cfr.: Cass. n. 22218/2023 ed ulteriori precedenti ivi richiamati).In concreto, parte ricorrente, ha lamentato l’omesso esame non già di unfatto storico, bensì di un documento, e non ha fornito particolariindicazioni sul "come" e sul "quando" esso sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti, né su quale fosse il suo specifico contenuto,limitandosi a dedurre che esso richiamava lo statuto e precisava che lacomunicazione dei dati agli altri associati sarebbe stata connessa allosvolgimento delle attività associative, senza che da ciò emerga unaprecisa indicazione dei casi e delle condizioni in cui i dati personali di uniscritto avrebbero potuto essere comunicati agli altri.Quanto alla pretesa decisività del dato documentale in questione, occorreanche rilevare che non si versa nell’ipotesi di cui all’art. 9 del Regolamento(norma riguardante i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica,le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenzasindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modounivoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale oall'orientamento sessuale della persona) e che, in tema di dati personali,la legittimità del trattamento presuppone un valido consensodell'interessato, prestato in modo espresso, libero e specifico, inriferimento ad un trattamento chiaramente individuato. Tale principiorileva e prevale in ogni rapporto, anche di natura associativa, non potendopertanto ritenersi un trattamento giustificato dal consenso espresso in undeliberato assembleare (Cass. n. 17911/2022); lo stesso non può cheessere affermato con riferimento ad un consenso prestato in relazione ageneriche finalità statutarie o relative allo svolgimento delle attivitàassociative.Numero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026Non sussiste, inoltre, la violazione dell’art. 115 c.p.c., per dedurre laquale, diversamente da quanto avvenuto nel ricorso, occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizionedella norma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio); al contrario, è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr.: Cass.Sez. Un., n. 20867/2020; Cass. n. 16016/2021).Per il resto, le censure della parte attengono alle valutazioni di meritoeffettuate dal Tribunale, sicché, una volta esclusa la violazione degliobblighi motivazionali, esse risultano inammissibili, non potendotrasformarsi il giudizio di legittimità in un terzo grado del giudizio dimerito.4. Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, c. 1, n. 3.In particolare, la parte, premesso che la normativa emergenziale relativaalla pandemia da Covid19, pur prevedendo la modalità cartolare dicelebrazione dell’udienza, attribuiva alle parti la possibilità di presentareistanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione delprovvedimento che disponeva la trattazione scritta, lamenta che il giudicedel merito non abbia preso in considerazione l’istanza di trattazione oraledella causa formulata «nelle proprie note di trattazione scritta del29.4.2022» (cfr.: ricorso, a pag. 18), in tal modo violando il principio delcontraddittorio ed il diritto di difesa.Il motivo è infondato.L’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l.n. 77/2020, nel testo vigente ratione temporis, dopo aver previsto laNumero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026possibilità per il giudice di sostituire le udienze civili che non richiedevanola presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti con il depositotelematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, stabilivache «ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entrocinque giorni dalla comunicazione del provvedimento» e che «il giudiceprovvede entro i successivi cinque giorni».Quanto alla fattispecie concreta, la sentenza impugnata contiene leseguenti indicazioni: «Il giudice, alla prima udienza del 15 dicembre 2021,rinviava la causa all’udienza cartolare del 26 gennaio 2022 per la provadella corretta instaurazione del contraddittorio. All’esito di costituzione diparte resistente, con ordinanza 31 gennaio 2022, il giudice rigettaval’istanza di sospensione del provvedimento impugnato e rinviava la causaall’udienza cartolare del 15 giugno 2022 per la discussione».La ricorrente, da parte sua, lamenta che non si sia tenuto conto di unarichiesta di trattazione orale, contenuta nelle note di trattazione scrittadepositate in data 29.04.2022, richiesta motivata con la finalità «di meglioargomentare le proprie deduzioni (considerato anche la specificità dellamateria oggetto del presente giudizio e la molteplicità delleargomentazioni riportate da parte ricorrente)» (cfr.: ricorso, a pag. 18).Da quanto precede emerge chiaramente che l’istanza di trattazione orale èstata formulata a distanza di circa tre mesi dalla data dell’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata fissata l’udienza di discussione in modalitàcartolare, e ciò non con apposita istanza, bensì mediante le note ditrattazione scritta.Ciò premesso, deve rilevarsi che la ricorrente non ha fornito alcunaindicazione in ordine alla data dell’avvenuta comunicazione della predettaordinanza, da ritenersi necessaria al fine di verificare la tempestività, edunque la ritualità, della richiesta.In proposito, deve osservarsi che la Corte di cassazione, allorquando siadenunciato un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha ilNumero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo ilpredetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrenteindichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" dicui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo siaammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tuttele precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazioneprocessuale (cfr.: Cass. n. 2771/2017).Va infine osservato che, proprio con riferimento alla normativaemergenziale, sia pure nell’ambito del processo tributario, si è affermatoche le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all'udienzapubblica e che la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative deldiritto di difesa, assicurando l'interesse pubblico all'esercizio dellagiurisdizione anche in periodo emergenziale (cfr.: Cass. n. 6033/2023).5. Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 29623/2022Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 15628/2026Data pubblicazione 21/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]