CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 10212/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16792/2021 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 103. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, Via G.B. Martini n. 3. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 3213/2020, pubblicata in data 7.12.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.3.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3213/2020, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Imperio, componente del Collegio sindacale di V eneto [OSCURATO:SOCIETA]., Oggetto: sanzioni amministrative avverso la delibera n. 20431/2018 con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato all’opponente la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad Euro 100.000,00, oltre alla «perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati» per la durata di mesi due. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un’attività ispettiva presso [OSCURATO:PERSONA] svoltasi dal 12 gennaio 2015 al 25 febbraio 2016, sfociata nella relazione datata 10 marzo 2016, poi proseguita con una successiva attività di vigilanza informativa svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consumatore, [OSCURATO:PERSONA] sui [OSCURATO:PERSONA], con l'invio alla Banca di più richieste di chiarimenti e ulteriori informazioni ai sensi dell'art. 97, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998" (in data 13 aprile 2016, 3.5.2016 e 13.5.2016) ed infine con una (ulteriore) verifica ispettiva dal 6 luglio 2016 al 1° febbraio 2017, i cui esiti erano stati riportati in un’ulteriore relazione datata 6 febbraio 2017. Dagli elementi acquisiti era emerso che nel 2013 la Banca aveva, nei confronti dei clienti (soci e non soci), massicciamente e sistematicamente venduto in contropartita diretta azioni proprie (detenute nel "[OSCURATO:PERSONA]") e fatto sottoscrivere azioni emesse con cd. "apertura libro soci". Tale attività era stata realizzata su base continuativa, nell'ambito di quella che era risultata una vera e propria iniziativa "promozionale" qualificabile come "offerta al pubblico di prodotti finanziari" di cui all'art. 1, comma 1, lett. t), del TUF» svolta in assenza del prescritto prospetto informativo, con conseguente violazione dell'art. 94, comma 1, del TUF, consumata nel periodo 1.1.2013/31.12.2013. La Corte di merito ha ritenuto tempestiva la cont e stazion e degli illeciti, evidenziando che la [OSCURATO:PERSONA], dopo le prime attività di indagine, aveva compiuto ulteriori accertamenti, oggetto della relazione del 6.2.2017, che non potevano considerarsi superflue, poiché dai precedenti elementi conoscitivi non era stato possibile stabilire le modalità di collocazione delle azioni, e solo successivamente, con l’ulteriore attività ispettiva, era emerso il perfezionamento di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari soggetta all’obbligo di pubblicazione del prospetto. Ha escluso che il nuovo regime sanzionatorio dell’art. 191 TUF, come modificato dal d.lgs. 72/2015, si applicasse alle violazioni contestate, consumate prima delle entrata in vigore delle disposizioni attuative adottate da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la sanzione non avesse carattere penale e non fosse invocabile il principio del favor rei e di retroattività della legge più favorevole. Ha affermato che il termine fissato dall’art. 4 [OSCURATO:PERSONA] in tema di procedimento sanzionatorio, vigente ratione temporis, non ha carattere perentorio e che il suo superamento non comporta l’invalidità della sanzione. Respinta l’eccezione di violazione del divieto di ne bis in idem e dichiarata la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad irrogare la sanzione, non configurandosi una pratica commerciale scorretta sanzionabile dalla Autorità garante della concorrenza e del Mercato, la sentenza ha ritenuto che la campagna avviata dalla banca integrasse un’offerta al pubblico di prodotti finanziari ai sensi dell’art. 1, comma primo, lettera t) del TUF, effettuata senza l’obbligatoria pubblicazione del prospetto informativo, ritenendo fondate tutte le contestazioni in relazione al ruolo rivestito dal ricorrente e ai doveri di controllo che competono ai sindaci. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA]Imperio propone ricorso affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 195 TUF, 24, comma secondo, L. 262/2005, 3 e 18 L. 689/1981, per aver la Corte d’appello ritenuto correttamente motivato il provvedimento sanzionatorio, benché la Commissione si fosse limitata a recepire acriticamente le conclusioni dell’Ufficio sanzioni, senza considerare la particolare situazione del ricorrente, che aveva svolto le funzioni gestorie per pochi mesi, nel periodo terminale dell’anno, allorquando egli era ancora in fase di ambientamento e non era in condizione di avvedersi delle disfunzioni organizzative della Banca. Il motivo è infondato. Come ha argomentato la stessa Corte di merito, il giudizio di opposizione verte sul rapporto sanzionatorio e si traduce in un controllo sul corretto esercizio del potere pun i tivo dell’amministrazione, per cui eventuali vizi del provvedimento sotto il profilo della legittimità e dell’esaustività della motivazione, hanno un rilievo re s iduale , potendo inficiare il provvedimento solo in caso di totale omissione della motivazione. Non occorre, quindi, una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente una motivazionesuccinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente. Il decreto che commina la sanzione può essere motivato "per relationem" mediante il rinvio all'atto che ne contiene la proposta, purché questo sia richiamato nel provvedimento con la precisa indicazione dei suoi estremi e sia reso disponibile agli interessati, secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione. In particolare, l’organodecisorio, ove condivida tale proposta, non è tenuto a ribadirne le argomentazioni (cfr., in tema di sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia: [OSCURATO:PERSONA]. 4/2019). Dichiarando di condividere le conclusioni dell’Ufficio sanzioni, la Commissione ne ha recepito il giudizio di responsabilità anche con riferimento ali rilievi e ella deduzioni riguardanti la particolare situazione personale del sanzionato, in carica per pochi mesi, dando conto delle ragioni del provvedimento, cui la parte ha potuto contrapporre in giudizio le proprie osservazioni critiche. 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli art. 195 TUF, 24 e 111 Cost., per difetto a ssoluto di motivazione riguardo alla violazione del principio di separazione tra funzioni istruttorie e di ispezione e funzioni decisorie, sostenendo che la Corte di merito abbia respinto le deduzioni del ricorrente, reputandole generiche, sulla base di un esame estremamente sintetico ed insufficiente dei sistemi di controllo e sanzionatori dell’Autorità di vigilanza, omettendo di dar rilievo all’evidente commissione dell e due funzioni risultante dalla sovrapponibilità tra i contenuti della relazioneUSA e l’atto di accertamento oggetto di opposizione. Il motivo è infondato. La censura, nella parte in cui ripropone un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, non appare, per quanto detto, meritevole di accoglimento. E’ principio ormai costante nella giurisprudenza di questa Corte che il rispetto dei principi del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, previsti dall'art. 24, L. 262/2005, deve modellarsi in concreto, in funzione dello stato in cui si trova la procedura senza implicare la necessità che gli elementi e le valutazioni siano assunti alla costante presenza della parte interessata, essendo sufficiente che l'autorità decidente ponga a base del provvedimento sanzionatorio il nucleo del fatto contestato, in tutte le circostanze concrete che valgano a caratterizzarlo. Non è consentito agli incolpati di essere ascoltati durante la discussione innanzi alla Commissione, e ssendo sufficiente che a quest'ultimo siano rimesse le difese scritte degli incolpati e i verbali delle dichiarazioni rilasciate, anche ove sia stata inoltrata la richiesta di audizione personale. D’altronde, in base alle stesse indicazioni della Corte EDU, la garanzia del giusto processo, ex art. 6 della CEDU, può essere realizzata, alternativamente, nella fase amministrativa ovvero mediante l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio - adottato in assenza di tali garanzie - ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva, attuato attraverso un procedimento conforme alle richiamate prescrizioni della [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha l'effetto di sanare alcuna eventuale illegittimità della fase amministrativa giacché quest’ultima, anche ove non connotata dalle garanzie di cui al citato art. 6, è conforme, in base a detta opzione, alle relative prescrizioni, per essere destinata a concludersi con un provvedimento suscettibile di controllo giurisdizionale ([OSCURATO:PERSONA]. 8237/2019; [OSCURATO:PERSONA]. 770/2017; [OSCURATO:PERSONA]. 8210/2016; [OSCURATO:PERSONA].25141/2015; [OSCURATO:PERSONA]. 18683/2014, nonché, con riferimento al procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 20689/2018). Risulta assolto anche l’obbligo di motivazione, avendo la sentenza esaminato i ruoli e la ripartizione di funzioni all’interno dell’organo di vigilanza, chiar endo che , in ragione della natura non penale della sanzione, le garanzie del contraddittorioe della separazione della funzione decisoria ed istruttoria vanno assicurate in giudizio e non sono trasponibili dall’ambito del giudizio penale al procedimento sanzionatorio, in conformità con il costante orientamento di questa Corte. 3. Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 3 l. 689/81, 23, comma 12, l. n. 689/81, oggi art. 6, comma 11, decreto legislativo 150/2011 n. 150, nonché la violazione e/o falsa applicazione artt. 2729 c.c., 2697 c.c. e 116 c.p.c.. Lamenta il ricorrente che la Corte di merito sia giunta ad un erroneo giudizio di responsabilità, ascritta al ricorrente a titolo oggettivo, trascurando una pluralità di elementi decisivi che escludevano ogni profilo di colpa (la durata trimestrale dell’incarico; il subentro del ricorrente nel ruolo ricoperto da un Sindaco dimissionario; l ’innesto e a fine eserc i zio in un programma di lavori già approvato e modulato; la complessità delle problematiche, di difficile e compiuta rilevazione per il Sindaco neo immesso; l’esito tranquillizzante degli incontri con la Società di revisione; il fatto che la precedenti operazioni su azioni proprie non erano state sanzionate; la necessaria fase di ambientamento prima che il ricorrente potesse percepire le anomalie; l’impegno cui si era dedicato il D’Imperio per dare riscontro alle richieste ispettive di Banca d’Italia ) , essendo pervenuta ad imputare l’illecito a titolo puramente oggettivo. La Corte di merito avrebbe dovuto individuare le condotte alternative esigibili dal D’Imperio e gli effettivi indicatori di allarme percepibili nel breve periodo di svolgimento delle funzioni, non potendo trascurare che le viola zioni erano già in essere da molto tempo prima che il ricorrente subentrasse nel Collegiosindacale e che questi era stato prosciolto in sede penale proprio per l’impossibilità di avvedersi delle gravi anomalie nel breve arco temporale di svolgimento delle funzioni, tenuto conto delle questioni portate all’esame del Collegio sindacale. Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 L. 689/81, 23, comma 12, L. 689/81, art. 6,comma 11, d.lgs. 150 /2011 , 2729 e 2697 c.c. , nonché 116 c.p.c. , lamentando che il giudice distrettuale abbia trascurato che l’attività e le criticità contestate erano di difficile rilevazione per il [OSCURATO:PERSONA], essendo ascrivibil i a processi interni alla struttura della Banca, sviluppati dal management, dalla direzione generale, dalla direzione commerciale. Si espone che [OSCURATO:PERSONA], nel periodo oggetto della contestazione, era una società cooperativa per azioni fisiologicamente soggetta alla variabilità del capitale sociale. La matrice di banca cooperativa per azionirendeva la collocazione delle azioni di tale istituto – mediante apertura di libro e/o mediante scarico del fondo azioni proprie - un adempimento formale, slegato da qualsiasi connotazione commerciale, non risultando inoltre che fosse stata portata all’attenzione del Consiglio di Amministrazione (e tantomeno del Collegio sindacale) l’esistenza di un’attività di programmazione di obiettivi in tale ambito operativo, né, tantomeno, della successiva attività di verifica dell’effettivo raggiungimento di tali obiettivi. Assume il ricorrente che le modalità di vendita delle azioni ai richiedenti, praticate nel 2013 (ossia in assenza di pubblicazione di un prospetto informativo) erano identiche a quelle che la Banca aveva adottato negli anni precedenti,su cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva rilevato profili di irregolarità durante precedenti ispezioni, e che, infine, il saldo netto delle azioni della banca, nel 2013, si era incrementato rispetto al 2012 in misura decisamente inferiore rispetto a quanto realizzatosi per esempio nel 2014 a conferma che l’andamento delle richieste di acquisto e vendita non aveva palesato, nel 2013, un’evoluzione anomala. Il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 3 l. 689/81, 23, comma 12, l. n. 689/81 oggi art. 6 comma 11 decreto legislativo del 01/09/2011 n. 150 nonché la violazione e/o falsa applicazione artt. 2729 c.c., 2697 c.c. e 116 c.p.c., lamentando che la Corte abbia assunto statuizioni contraddittorie in sede cautelare e con la decisione finale, ritenendo fondati in prima battuta gli argomenti difensivi del ricorrenti, salvo poi a disattenderli in sentenza. I tre motivi sono inammissibili. Le deduzioni del ricorrente intendono ottenere una inammissibile rivalutazione del giudizio di responsabilità, insistendo principalmente sul breve lasso di tempo in cui l’incolpato aveva ricoperto la carica di Sindaco, le difficoltà di avvedersi delle disfunzioni organizzative e di cogliere eventuali segnali di allarme, non percepibili a causa della condotta reticente degli organi di gestione. A tali rilievi la sentenza ha puntualmente replicato, con giudizio in fatto logicamente motivato, che l’operatività sulle azioni VB non era affatto sconosciuta al CDA ed al Collegio sindacale, posto che – come emerso dai verbali delle riunioni consiliari, cui partecipavano i componenti del Collegio sindacale, e tra essi, a partire dalla riunione del 24 settembre 2013 anche l’odierno ricorrente - all’organo d’amministrazione erano sempre stati analiticamente rappresentati i volumi di acquisto e di vendita delle azioni e delle emissioni di nuove azioni che il Consiglio aveva sempre sistematicamente approvato all’unanimità, senza obiezioni o riserve o richieste di approfondimento di sorta, le relative operazioni. Una tale operatività – consideratane la frequenza, le dimensioni e la rilevanza in relazione all’assetto finanziario della Banca – non poteva passare inosservata a soggetti professionalmente qualificati, quali i componenti del collegio sindacale, tenuti a svolgere il loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività bancaria, trattandosi di operazione decisiva per il risanamento della banca su cui il ricorrente era tenuto a vigilare e ad informarsi per l’importanza del ruolo rivestito, le particolari competenze richiestee il valore strategico dell’operazione. La pronuncia ha motivatamente ridimensionato la significatività del breve lasso temporale in cui il D’Imperio ha svolto le funzione di sindaco, essendo documentato lo svolgimento di un cospicuo numero di riunioni del CDA,in cui si era discusso delle operazioni sulle azioni alle quali aveva partecipato anche il ricorrente , avendo a disposizione elementi sufficienti, “tali da restituirgli una visione sufficientemente chiara della operatività in essere sulle azioni VB, e da rendere esigibile l’esercizio dei poteri di cui all’art. 2403 bis c.c.. ove si tenga conto del contesto di tensione organizzativa e patrimoniale in cui aveva luogo l’operatività in esame, che era noto, e comunque avrebbe dovuto esserlo, al D’Imperio, essendo si discusso anche in CDA dei verbali ispettivi della [OSCURATO:PERSONA]Italia”. La condotta omissiva non poteva giustificarsi per la necessità di un periodo di ambientamento nel nuovo ruolo, dovendo il ricorrente attivarsi in proprio e tempestivamente per conoscere le particolarità di un’operazione di tale portata. Riguardo all’entità del flusso di azioni, la preponderanza degli acquisiti è apparso sintomo dei buoni risultati dell’operazione e della permanente consistenza quantitativa della collocazione sul mercato delle azioni VB, nessun rilievo potendo assumere il fatto che in precedenti ispezioni nulla era stato rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] per operatività di analoga natura ed oggetto o che il ricorrente fosse stato prosciolto in sede penale. Nessuna contraddizione può, infine, ravvisarsi tra l’ordinanza di sospensione del provvedimento e la sentenza definitiva, posto che la prima ha carattere provvisorio, si basa su una cognizione sommaria della causa e non può pregiudicare la decisione finale, adottata all’esito di una cognizione piena dell’ampio panorama conoscitivo di cui la Corte ha potuto disporre solo ad istruttoria conclusa. 4. Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. artt. 1, comma 1, lett. t) e 94, comma 1, del TUF, nonché degli artt.1326 e 1336 c.c.”, sostenendo che l’operazione contestata non integrava gli estremi dell’offerta al pubblico ai sensi del TUF , conforme ai requisiti dell’art. 1336 c.c., mancando una vera e propria proposta contrattuale impegnativa, potendo ravvisarsi al più una mera disponibilità a contrarre da parte di [OSCURATO:PERSONA], non essendo comunque sufficiente, come invece sostenuto dalla Corte d’appello, la veicolazione personalizzata dell’offerta , dovendo sussistere un’offerta indirizzata ad un’ampia categoria di destinatari, dovendo mancare un contatto diretto o un precedente contratto quadro tra banca ed investitore. Il motivo è infondato. L’art. 1, comma primo, lettera t) TUF qualifica come offerta pubblica di acquisto di prodotti finanziari “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati. La disposizione è stata introdotta con d.lgs. 28 marzo 2007, n. 51 attuativo della Direttiva 2003/71/CE , relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari; la nuova formulazione ha sostituito la precedente previsione che contemplava la nozione di “sollecitazione all'investimento” che, ai sensi dall'art. 1, 1° comma, lettera t) del TUF, nel testo precedente, includeva ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. Risulta anzitutto evidente che neppure l ’attuale previsione non richiede specifiche modalità vincolanti della comunicazione , essendo recepita una nozione estremamente ampia (riproduttiva della lettera dell’art. 2, lettera b) della direttiva), che non si identifica o si esaurisce in una specifica fattispecie contrattuale già contemplata dagli ordinamenti interni, né tipizza in modo vincolante le ipotesi che integrano un’offerta al pubblico, essendo piuttosto valorizzata l’idoneità in concreto di qualsivoglia iniziativa capace di veicolare contenuti economici e giuridici sufficienti a porre il destinatario in condizione di effettuare scelte di investimento, dato lo scopo di ampliare il campo applicativo dell’obbligo di prospetto informativo e, di conseguenza, la tutela dell’investitore. La disposizione condivide, invece, con l’art. 1336 c.c. in tema di offerta al pubblico il fatto che l’attività regolata deve dirigersi ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati, sicché quando, invece, la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di "servizi di investimento" (art. 1, 5 comma, TUF), cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell'acquirente e del momento in cui l'operazione è eseguita, la tutela del cliente è affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cfr., in tema di sollecitazione all’investimento, [OSCURATO:PERSONA]. 7575/2019; [OSCURATO:PERSONA]. 8733/2016; [OSCURATO:PERSONA].18039/2012). Sebbene, poi, l’attuale disposizione non contempli più l’invito ad offrire quale forma di offerta al pubblico (che invece integrava, nella precedente formulazione dell’art. 1 lettera t) TUF un’ipotesi di sollecitazione all’investimento), tale soppressione non sembra decisiva per negare che anche in tal caso possa configurarsi l’offerta di prodotti finanziari, ove ne ricorrano i già descritti requisiti di legge (predeterminazione da parte della banca e standardizzazione dei contenuti negoziali, rivolti ad una pluralità di destinatari). Nel caso concreto, l'affermazione del ricorrente secondo cui si tratterebbe di ordini impartiti dal cliente, frutto di trattative individuali o attuate in esecuzione di un precedente contratto quadro risulta smentita dalla Corte di merito che, sulla base della ricostruzione in fatto - non censurabile in questa sede - delle modalità dell’offerta, ha evidenziato come la banca avesse proceduto ad una massiccia campagna pubblicitaria volta al collocamento delle azioni proprie a condizioni uniformi e rivolta indistintamente a clienti (soci e non soci) architettata e programmata dai vertici e dalla rete commerciale per superare le criticità emerse in sede ispettiva. L'unitario obiettivo perseguito dalla Banca attraverso tale operazione non fu solo quello di coniugare l'interesse a soddisfare le esigenze di disinvestimento della clientela utilizzando il [OSCURATO:PERSONA], ma anche - e soprattutto - quello di "svuotare" detto Fondo, per rispettare i vincoli normativi sopra richiamati e quello di procedere alla patrimonializzazione dell’istituto di credito alla luce delle verifiche ispettive condotte da Banca d'Italia e anche in vista del comprehensive assessment condotto dalla BCE, a conferma che l’offerta non provenne dal cliente e che fu formulata sulla base di condizioni contrattuali uniformi e non personalizzate, indispensabili per conseguire i target programmati, in presenza di un ordine tassativo impartito dai vertici aziendali alla rete di rivolgersi a tutti i clienti, soci o non soci, per soddisfare le impellenti necessità della Banca. Il ricorso è quindi respinto, con aggraviodelle spese processuali. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 10.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il